Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 05/06/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
Appello Sentenza Tribunale di Taranto
n. 568 del 13.03.2023 Oggetto: ricostruzione carriera;
effetti economici
N. R.G. 636/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Dott. Maria Grazia Corbascio Consigliere relatore Dott. Luisa Santo Consigliere ha emesso la presente ha pronunciat o l a present e
SENTENZ A
nel l a cont roversi a ci vi l e i n m at er i a di pubbl i co i m pi ego, i n gr ado d i appel l o,
tra
, rappresent at a e di fesa dall 'Avv. Parte_1
Luigi Ceci nat o
Appell ant i e
i n persona dei Controparte_1
, e Controparte_2 Controparte_3
, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
[...]
Lecce
Appel lat i
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale di Taranto il 14.04.2022,
[...]
premetteva: -che con sentenza n.4267/2006 il medesimo Tribunale Parte_1 aveva dichiarato il suo diritto all'assunzione a tempo indeterminato, con decorrenza giuridica ed economica dall'1.09.2001, quale insegnante di sostegno nella scuola elementare, e aveva Cont condannato il Centro Servizi Amministrativi (d'ora in poi ) del Controparte_5
-che nelle more
[...] della definizione di quel giudizio, essendosi liberati altri posti di ruolo, era stata immessa in ruolo mediante scorrimento della graduatoria, ma con decorrenza giuridica dall'1.09.2005; -che il CSA non aveva dato esecuzione alla suddetta sentenza;
-che ella aveva inutilmente richiesto in data 12.11.2019 che la decorrenza giuridica ed economica del rapporto a tempo indeterminato venisse retrodatata all'1.09.2001. Sulla base di tali circostanze la ricorrente aveva chiesto che, in esecuzione della sentenza n.4267/2006, le fosse riconosciuto il diritto alla ricostruzione di carriera -ora per allora- e, per l'effetto, quello all'immissione in ruolo con decorrenza giuridica a far data dal 1.09.2001 (anche ai fini del futuro calcolo del trattamento di fine rapporti e del trattamento pensionistico); nonché il diritto ad ottenere il ricalcolo degli scatti biennali, a partire da quello maturato alla data dell'1.09.2001 e le conseguenti differenze retributive a decorrere dal 1.09.2015, con conseguente condanna del al relativo CP_1 pagamento . Costituitosi in giudizio, il aveva Controparte_1 eccepito l'intervenuta prescrizione dei diritti azionati e chiesto il rigetto del ricorso. Con la sentenza in epigrafe indicata (n.568 del 13.3.2023) il Tribunale di Taranto ha respinto il ricorso, ravvisando l'eccepita prescrizione decennale del diritto all'assunzione con decorrenza dal 1.9.2001, accertato con la sentenza n.4267/2006, stante la collocazione del primo atto interruttivo in data 12.11.2019. Ha osservato che il ricorso non aveva ad oggetto il semplice computo della pregressa anzianità di servizio, e che quindi alla stessa non era applicabile il principio secondo cui l'anzianità di servizio, costituendo un dato storico fattuale, non era suscettibile di prescrizione in maniera distinta rispetto alla prescrizione dei diritti che sulla medesima si fondano. Ha inoltre precisato che la sentenza n.4267/2006 non aveva costituito il rapporto di lavoro dal 2001, ma aveva dichiarato esclusivamente il diritto all'assunzione a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica dall'1.09.2001, diritto che si sarebbe dovuto attuare mediante la stipulazione del contratto di lavoro che il era stato condannato a concludere. Aveva aggiunto, infine, che non risultava esservi CP_1 stata alcuna prestazione lavorativa della ricorrente dall'1.09.2001 all'1.09.2005. Ha proposto appello lamentando: 1) l'erroneità Parte_1 della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, avendo il primo Giudice ignorato la precisa richiesta di “ricostruzione della carriera – ora per allora” e ritenuto che l'oggetto della causa fosse il diritto all'assunzione, invece che la valutazione della pregressa anzianità; 2) l'erroneità dell'interpretazione della domanda e l'omessa motivazione dell'affermazione giudiziale secondo cui l'immissione in ruolo del settembre 2005 era avvenuta sulla base di “diversi presupposti”; 3) l'erroneità dell'affermazione secondo cui tra settembre 2001 e settembre 2005 non vi era stata alcuna prestazione di lavoro, esendovi stati rapporti di lavoro a tempo determinato. A proposito della seconda censura l'appellante ha sostenuto che i presupposti dell'immissione in ruolo del 01.09.2005 erano la vacanza di un posto in organico e lo scorrimento della graduatoria permanente, e che gli identici presupposti si erano verificati nel 2001. Ha quindi concluso chiedendo la riforma della sentenza e l'accoglimento delle domande formulate in primo grado. Si sono costituiti in giudizio il
[...]
, i quali hanno eccepito Controparte_6 l'infondatezza dell'appello e ne hanno chiesto il rigetto. All'udienza del 28.03.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la Corte ha deciso come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello risulta infondato. Le censure sollevate dall'appellante vengono esaminate qui di seguito congiuntamente, stante la stretta connessione logica e giuridica tra le stesse esistente.
Al punto n.1 delle conclusioni del ricorso introduttivo del primo grado del 14.4.2022 era stato chiesto di “dichiarare che in esecuzione della sentenza di Codesto Tribunale n.4267 del 19.5-13.9.2006, la ricorrente ha diritto alla ricostruzione della carriera -ora per allora- e per l'effetto che la stessa ha diritto all'immissione in ruolo con decorrenza giuridica alla immissione in ruolo a far tempo dall'1.9.2001”. Al punto n.2 era stato chiesto l'accertamento del diritto al ricalcolo degli scatti biennali dall'1.9.2001; al punto n.3 la condanna del CP_1 alle conseguenti differenze retributive;
al punto n.4 la declaratoria del diritto a considerare l'immissione in ruolo dall'1.9.2001 anche agli effetti della pensione e del trattamento di fine rapporto.
L'interpretazione data nella sentenza impugnata alle domande proposte nel ricorso non è affetta dalle censure mosse dall'appellante.
Come deve rilevarsi dalla lettura integrale e complessiva del predetto ricorso del 2022
aveva dedotto che il non aveva dato Parte_1 Controparte_1 esecuzione, neppure dopo la lettera di sollecito inviata il 12.11.2019, alla precedente sentenza n.4267/2006, pubblicata il 13.9.2006, resa inter partes, con cui il Tribunale di Taranto aveva dichiarato il suo “diritto all'assunzione a tempo indeterminato, con decorrenza giuridica ed economica dal 1/9/2001, quale insegnante di sostegno nella scuola elementare” ed aveva condannato il Centro Servizi Amministrativi del a stipulare il relativo contratto di CP_1 lavoro. La ricorrente aveva in primo grado precisato di aver appreso a dicembre 2020 che l'Istituto scolastico comprensivo presso cui ella prestava servizio, con decreto n.1148 del
17.03.2020, aveva dato esecuzione alla predetta sentenza del 2006 e che tuttavia tale provvedimento non aveva esplicato efficacia perché non aveva superato il controllo preventivo di regolarità contabile, essendo stato rilevato dalla Controparte_7
che nei dieci anni successivi al deposito della sentenza del 2006 non vi era
[...] stato alcun atto interruttivo della prescrizione. Pertanto la ricorrente, richiamando anche l'istanza successivamente (26.1.2021) inviata via pec nel suo interesse all' Controparte_3
aveva sostenuto che la prescrizione avrebbe potuto riguardare, al più, il pagamento
[...] delle differenze retributive, ma non anche “il diritto ad ottenere la decorrenza giuridica della data di immissione in ruolo dall'1.9.2001, come statuito in sentenza” (v. pag. 5 ricorso del 14.4.2022), essendo suscettibile di prescrizione il diritto soggettivo di carattere patrimoniale e non anche il fatto costitutivo di esso, né i “meri fatti giuridici in sé considerati”.
Appare chiaro, anche testualmente, che la ricorrente ha chiesto che la ricostruzione della carriera con l'indicazione dell'immissione in ruolo dal 01.09.2001 venga dichiarata “in esecuzione” della precedente sentenza del 2006.
Non è ravvisabile, quindi, il lamentato difetto di interpretazione della domanda giudiziale, avendo il Tribunale di Taranto nella sentenza impugnata correttamente inteso ciò che è stato chiesto, ossia che il ricalcolo dell'anzianità di servizio fosse effettuato considerando l'inizio del rapporto a tempo indeterminato in virtù della sentenza del 2006, perchè, evidentemente, essa non disponeva direttamente il riconoscimento di tale anzianità di immissione in ruolo.
La sentenza del 2006, infatti, ha dichiarato il diritto di di Parte_1 essere assunta a tempo indeterminato con decorrenza dal 1.9.2006, ma non ha costituito il rapporto giuridico lavorativo da tale data, essendosi limitata a condannare l'ufficio dell'Amministrazione Scolastica a stipulare il contratto di assunzione al lavoro, dipendendo da esso la costituzione del predetto rapporto di lavoro con la prevista decorrenza giuridica ed economica.
In altri termini la sentenza del 2006 ha sancito il diritto della ricorrente ad ottenere la stipulazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato con effetto retroattivo.
Tale diritto, non esercitato per oltre dieci anni (stante la mancata produzione di atti con finalità interruttiva della prescrizione anteriori alla lettera del 2019) , si è estinto per prescrizione ex art.2953 c.c.
Non è pertinente alla fattispecie concreta qui in esame la giurisprudenza di legittimità richiamata dalla ricorrente in primo grado, secondo cui l'anzianità di servizio costituisce un fatto giuridico non suscettibile di prescrizione che può essere accertato giudizialmente in ogni tempo. Tale principio, infatti, si riferisce al caso in cui non è in discussione la verificazione dell'evento o del rapporto giuridico generatore dell'effetto “anzianità di servizio”, ma sono contestati soltanto i criteri di determinazione dell'effetto medesimo nello sviluppo della carriera, mentre, nel caso di specie, è proprio il fatto generatore dell'anzianità che manca, dipendendo l'attuazione del diritto alla retrodatazione dell'immissione in ruolo e alla conseguente anzianità di servizio dalla stipulazione di un contratto di assunzione decorrente dal
01.09.2001 che in concreto non è stato mai concluso tra le parti.
Essendosi estinto per prescrizione il diritto alla stipulazione del contratto di immissione in ruolo con decorrenza giuridica ed economica del 01.09.2001, restano travolti anche i potenziali effetti patrimoniali.
Infine si rileva che, nel caso di specie, la ricostruzione della carriera è stata domandata dalla nel ricorso del 2022 non per far valere il servizio prestato in base a contratti a Pt_1 termine, ma solo per far valere gli effetti di una immissione in ruolo che sarebbe dovuta avvenire a decorrere dal 01.09.2022, sicchè rimane ininfluente, ai fini della decisione, la questione dell'esistenza e della prova dei contratti a tempo determinato intercorsi tra il 2001 e il
2005, anno di immissione in ruolo pacificamente avvenuta.
Gli argomenti fin qui svolti assorbono ogni altra questione proposta dalle parti e conducono al rigetto dell'appello.
Le spese di questo grado sono regolate secondo il principio di soccombenza.
p.q.m.
La Corte d'Appello di Lecce – sezione Lavoro, visto l'art.437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso dell'11/9/2023 da Parte_1
nei confronti del , avverso la
[...] Controparte_1 sentenza del 13/03/2023 del Tribunale di Taranto così provvede:
Rigetta l'appello,
Condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese di questo grado, liquidate in € 962,00, ex D.M. n.55/14, oltre accessori e rimborso spese forfetarie come per legge. Ai sensi dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo pari a quello previsto dal comma 1 bis dell'art.13, se dovuto.
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 28/03/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Dott. Gennaro Lombardi