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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 13/03/2025, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3044/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3044/2023 promossa da:
, C.F. , e C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentate e difese dagli avv.ti Giuseppe Di Nardo (C.F. C.F._2
) e Daniele Di Nunzio (C.F. ), presso i quali C.F._3 C.F._4
elettivamente domicilia in Roma alla via Enrico Accinni n. 63;
RICORRENTI contro
P.VA , in Controparte_1 P.VA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Nicolino Iacovone,
(C.F. , elettivamente domiciliata in Capriati a Volturno alla via G. Andreucci C.F._5
n. 32; nonché
DOTT. C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Marco CP_2 C.F._6
Crispo (C.F. , presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via C.F._7
Scipione Bobbio n.15.
RESISTENTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281decies c.p.c., ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione di prima udienza, e convenivano in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, Parte_1 Parte_2
la ed il dott. per ivi sentire Controparte_1 CP_2
pagina 1 di 14 accogliere le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e/o contrattuale dei resistenti relativamente alle condotte ed ai fatti accertati nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. R.G. N. 2988/2021 del Tribunale di Avellino, Giudice Dott.ssa Marotta, e descritti nelle premesse del presente atto, da cui sono scaturiti, quali diretta conseguenza, i danni parimenti accertati nel predetto giudizio ex art. 696 bis c.p.c e descritti nel presente atto. 2) per l'effetto condannare i resistenti, in solido tra loro, o secondo le loro rispettive quote di responsabilità, al pagamento delle seguenti somme: - € 202.314,00 a titolo di danno biologico derivante dalla lesione all'integrità fisica, in favore della IG.ra , o la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia. - € Parte_1
34.221,00 a titolo di danno biologico derivante dalla lesione all'integrità psichica, in favore della
IG.ra , o la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia. - € 50.000,00 a titolo Parte_1
di danno esistenziale, in favore della IG.ra , o la somma maggiore o minore Parte_1
ritenuta di giustizia. - € 15.121,50 a titolo di danno biologico derivante dalla lesione all'integrità fisica, in favore della IG.ra , o la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia. - € Parte_2
12.894,00 a titolo di danno biologico derivante dalla lesione all'integrità psichica, in favore della
IG.ra , o la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia. Oltre gli interessi Parte_2
compensativi su tutte le predette somme, stante il danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte
(sent. n.1712/1995) sulla somma via via rivalutata dal verificarsi dell'evento di danno alla data della liquidazione. 3) Condannare i resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese legali, comprensive degli onorari dei CC.TT.UU., relative al procedimento ex art. 696 bis c.p.c. R.G. N.
2988/2021 del Tribunale di Avellino, Giudice Dott.ssa Marotta, così come dettagliatamente descritte nello specifico paragrafo del presente atto. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre
Iva, cpa e spese generali come per legge”.
A sostegno della spiegata domanda, l'odierna parte ricorrente rappresentava che: - nell'ottobre 2016, in seguito alla comparsa di un dolore acuto all'addome, veniva ricoverata presso la Parte_1 per effettuare una laparoscopia diagnostica all'esito della quale veniva Controparte_1
fornita la diagnosi di endometriosi, cui seguiva, in data 26.10.2016, la sottoposizione della stessa ad intervento chirurgico;
- a distanza di circa una settimana dalla laparoscopia diagnostica, si manifestava la sintomatologia dolorosa con maggiore intensità della precedente, con estensione del dolore all'altezza del rene e con “sensazione di bruciori nella minzione e stimolo continuo ad urinare e tensione nell'ano”; - veniva eseguito, in data 15.02.2017, un secondo intervento chirurgico, presso la per endometriosi di III stadio;
- in seguito all'intervento chirurgico si Controparte_1 evidenziava l'impossibilità ad urinare spontaneamente e veniva applicato un catetere vescicale,
pagina 2 di 14 mantenuto per circa 60 giorni, successivamente sostituito dall'autocateterismo; - dopo circa 30 giorni dall'intervento, oltre al permanere dei dolori nelle sedi descritte, si manifestava difficoltà a deambulare e perdita di sensibilità alla gamba destra, cosicché, in data 15.03.2017, veniva ricoverata nuovamente presso la ove veniva effettuata anche una indagine per verificare la sussistenza Controparte_1
di una infezione alle vie urinarie, esclusa dalla pielografia ascendente effettuata in data 16.03.2017; - in seguito alle dimissioni dalla veniva eseguita una visita neurologica, oltre Controparte_1
ad esami strutturali;
tuttavia, perdurando i dolori e valutata la persistenza dell'endometriosi, Parte_1
in data 28.09.2017 veniva ricoverata presso il Reparto di Ginecologia del Policlinico Gemelli
[...] di Roma, ove veniva riscontrata la diagnosi di “Endometriosi profonda” ed effettuato l'intervento chirurgico di “manipolazione intraaddominale dell'intestino crasso” per la presenza di “aderenze intestinali o peritoneali con occlusione (postoperatorio) (postinfettivo)”; - considerata la irreversibilità della situazione neurologica della vescica, alla parte ricorrente venivano impiantati dei neuromodulatori, nel tentativo di realizzare una qualche funzione vescicale;
tuttavia, i risultati fino ad ora ottenuti non appaiono, allo stato, confortanti per un ripristino accettabile della funzione urinaria, emergendo anche un disturbo depressivo – ansioso reattivo a patologie organiche croniche.
Al contempo, l'ulteriore ricorrente , madre di , a causa dei problemi Parte_2 Parte_1
che hanno interessato la salute della propria figlia, subiva un forte trauma psicologico, necessitando di un supporto psicologico e farmacologico.
Ritenuta, pertanto, la colpa grave dei sanitari operanti presso la struttura sanitaria resistente, veniva instaurato un giudizio di accertamento tecnico preventivo, all'esito del quale, depositata la relazione di c.t.u., ad opera dei consulenti all'uopo nominati, veniva introdotto il presente giudizio di merito finalizzato alla declaratoria di responsabilità delle parti convenute, con condanna delle stesse al risarcimento del danno subito, vinte le spese di lite.
Si costituiva in giudizio la la quale deduceva Controparte_1
l'improcedibilità e/o l'inammissibilità del ricorso introduttivo per violazione dell'art. 8, terzo comma, della Legge 8 marzo 2017, n. 24, e dei termini procedurali da esso fissati per l'instaurazione del giudizio di merito in seguito all'accertamento tecnico preventivo, oltre che l'infondatezza nel merito della pretesa azionata, concludendo per il rigetto di ogni domanda, vinte le spese di lite.
Si costituiva, altresì, in giudizio il dott. il quale deduceva l'infondatezza della domanda CP_2
risarcitoria, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese e compensi professionali.
Acquisito agli atti il fascicolo del procedimento per accertamento tecnico preventivo, iscritto n. r.g.
2988/2021 del Tribunale di Avellino, all'udienza del 25.01.2024, “ritenuto che il giudizio vada rinviato
pagina 3 di 14 per la decisione, essendo le risultanze istruttorie relative a circostanze valutative”, la causa veniva rinviata all'udienza del 12.02.2025, all'esito della quale veniva riservata per la decisione.
***
1. In rito
La eccepisce l'improcedibilità e/o Controparte_1
l'inammissibilità del ricorso introduttivo per violazione dell'art. 8, terzo comma, della Legge n.
24/2017, e dei termini procedurali stringenti da esso fissati per l'instaurazione del giudizio di merito conseguente al proposto accertamento tecnico preventivo.
Tale doglianza va disattesa.
Ed invero, secondo la giurisprudenza di merito, è irrilevante, in punto di procedibilità del giudizio di merito, il fatto che lo stesso sia stato avviato quando siano già trascorsi i 90 giorni decorrenti dal deposito della consulenza tecnica di ufficio svolta in sede di accertamento tecnico preventivo e/o dalla scadenza del termine di sei mesi dal deposito del ricorso ex art. 696 bis c.p.c., nell'ipotesi di mancato tempestivo deposito della relazione.
Il ricorso, pur se non rispettoso del termine di cui alla norma appena citata, è infatti certamente ammissibile poiché l'unica conseguenza prevista per la tardività rispetto ai termini di cui all'art. 8 della
Legge n. 24/2017, è la perdita della possibilità di ancorare gli effetti sostanziali e processuali della domanda dichiarativa di merito al momento dell'introduzione del ricorso ex art. 696 bis c.p.c. e non certo la perdita dell'utilizzabilità degli accertamenti peritali su cui si è formato il contraddittorio
(Tribunale di Firenze, 12.06.2023).
Ne consegue che il ricorso di merito, anche se depositato oltre il termine prescritto, va considerato procedibile, anche se i suoi effetti sostanziali e processuali, come l'interruzione della prescrizione, non decorreranno dal momento del deposito del ricorso per accertamento tecnico preventivo (cfr. Tribunale di Lucca, 22.11.2021).
2. Sulla normativa applicabile
La presente controversia, tuttavia, è riferita a fatti accaduti nel febbraio 2017, ossia antecedentemente all'entrata in vigore della riforma cd. Gelli Bianco di cui alla Legge n. 24 del 2017, che, pertanto, non trova applicazione ratione temporis al caso in lite.
Ed invero, considerato che l'evento generatore del danno di cui si chiede il risarcimento è da individuarsi nell'intervento chirurgico del 15.02.2017, si ritiene applicabile la disciplina di cui alla
Legge n. 189/2012, anche se alcuni esami strumentali e visite mediche sono stati eseguiti da Parte_1
in data successiva al 01.04.2017 presso la clinica resistente.
[...]
pagina 4 di 14 Infatti, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di responsabilità sanitaria, le norme sostanziali contenute nella L. n. 189 del 2012, al pari di quelle di cui alla L. n. 24 del 2017, non hanno portata retroattiva, e non possono applicarsi ai fatti avvenuti in epoca precedente alla loro entrata in vigore, a differenza di quelle che, richiamando gli artt. 138 e 139 del Codice delle assicurazioni private in punto di liquidazione del danno, sono di immediata applicazione anche ai fatti pregressi (Cassazione
Civile, sentenza n. 28994/2019).
Pertanto, nel caso di specie, anche se il giudizio è stato introdotto in data successiva al 01.04.2017, i fatti per cui è causa non possono ritenersi regolati dalla Legge n. 24/2017, bensì dalla normativa previgente, con conseguente esclusione di ogni decadenza.
Tanto premesso, l'articolo 3, primo comma, della Legge n. 189/2012 prevedeva che “L'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo”.
Tale disposizione è stata interpretata dalla giurisprudenza maggioritaria nel senso della irrilevanza del richiamo all'art. 2043 c.c.: la responsabilità dell'ente ospedaliero e del medico suo dipendente, inserendosi nell'ambito del rapporto giuridico tra l'ente ed il privato che ha usufruito del servizio, ha natura contrattuale di tipo professionale;
in particolare, la responsabilità dell'ente ha fonte nell'accettazione del paziente per il ricovero e la cura, ed è una responsabilità diretta essendo direttamente riferibile all'ente, per il principio dell'immedesimazione organica, l'operato del medico dipendente inserito nell'organizzazione del servizio (Cassazione Civile, sentenza n. 3492/2002).
Pertanto, l'art. 3, primo comma, della legge Balduzzi non incide né sul regime di responsabilità civile della struttura sanitaria, né su quello del medico che ha concluso con il paziente un contratto d'opera professionale;
in tale ultima ipotesi, sia la responsabilità della struttura sanitaria che la responsabilità del medico derivano da inadempimento e sono disciplinate dall'art. 1218 c.c..
Ed, infatti, gli aspetti pubblicistici che connotano l'attività medica non consentono di fare distinzioni tra l'ipotesi in cui il sanitario sia contrattualmente tenuto alla prestazione dell'attività medica direttamente verso il paziente ovvero sia semplicemente alle dipendenze di un ente ospedaliero pubblico o privato (vedi Cassazione Civile, sentenza n. 589/1999: “La responsabilità del medico dipendente ospedaliero deve qualificarsi contrattuale, al pari di quella dell'ente gestore del servizio sanitario non già per l'esistenza di un pregresso rapporto obbligatorio insorto tra le parti, bensì in virtù di un rapporto contrattuale di fatto originato dal contatto sociale”).
pagina 5 di 14 Alla luce di quanto esposto, la responsabilità della struttura ospedaliera, fondata sul contatto sociale qualificato, ha natura contrattuale e ad essa si applicano le ordinarie norme sull'inadempimento ex art. 1218 c.c. (Cassazione Civile, sentenza n. 1620/2012); di conseguenza, la struttura è essa stessa responsabile dell'attività diagnostica e/o curativa riferibile ai singoli operatori.
Inoltre, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità, in applicazione della regola contenuta nell'art. 41 del c.p., il rapporto causale è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, principio secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera remota ed indiretta alla produzione dell'evento, salvo il temperamento previsto nello stesso art. 41 cod. pen. in forza del quale il nesso eziologico è interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l'evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni (vedi Cassazione Civile, Sez. 3, Sentenza n. 10741/2009: La valutazione del nesso causale in sede civile, pur ispirandosi ai criteri di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., secondo i quali un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché al criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione “ex ante” - del tutto inverosimili, presenta tuttavia notevoli differenze in relazione al regime probatorio applicabile, stante la diversità dei valori in gioco tra responsabilità penale e responsabilità civile. Nel processo civile vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”, mentre nel processo penale vige infatti la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio” (in tempi più recenti, vedi anche Cassazione Civile, sentenza n. 20996/2012).
Alla luce di quanto agli atti documentato, nel caso di specie, la Controparte_1
con l'accettazione della paziente concludeva con la stessa un
[...] Parte_1
contratto atipico di assistenza sanitaria e di spedalità, con il quale si impegnava a rendere prestazione di carattere sanitario.
Dalla qualificazione in termini di responsabilità contrattuale, discende che il paziente danneggiato deve provare l'esistenza del rapporto contrattuale e dell'aggravamento della situazione patologica e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, secondo il criterio, ispirato alla regola della normalità causale, del “più probabile che non”, potendosi limitare ad allegare (ma non provare)
l'inadempimento, ancorché qualificato, ossia astrattamente efficiente alla produzione del danno
(Cassazione Civile, S.U., sentenza n. 577/2008).
Di conseguenza, soltanto una volta che il danneggiato abbia dimostrato che l'aggravamento della situazione patologica, l'insorgenza di nuove patologie oppure il decesso siano casualmente pagina 6 di 14 riconducibili all'operato dei sanitari sorge, per la struttura sanitaria ed il medico, l'onere di provare che l'inadempimento non sussiste oppure è stato determinato da causa ad essi non imputabile.
Invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “Il nesso di causalità materiale che il creditore della prestazione professionale deve provare è quello fra intervento del sanitario e danno evento in termini di aggravamento della situazione patologica o di insorgenza di nuove patologie;
il nesso eziologico che, invece, spetta al debitore di provare, dopo che il creditore abbia assolto il suo onere probatorio, è quello fra causa esterna, imprevedibile ed inevitabile alla stregua dell'ordinaria diligenza di cui all'art. 1176, comma 1, ed impossibilità sopravvenuta della prestazione di diligenza professionale (art. 1218). Se la prova della causa di esonero è stata raggiunta vuol dire che l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di una nuova patologia è eziologicamente riconducibile all'intervento sanitario, ma il rispetto delle leges artis è nella specie mancato per causa non imputabile al medico. Ne discende che, se resta ignota anche mediante
l'utilizzo di presunzioni la causa dell'evento di danno, le conseguenze sfavorevoli ai fini del giudizio ricadono sul creditore della prestazione professionale, se invece resta ignota la causa di impossibilità sopravvenuta della prestazione di diligenza professionale, ovvero resta indimostrata l'imprevedibilità ed inevitabilità di tale causa, le conseguenze sfavorevoli ricadono sul debitore” (Cassazione Civile, sentenza n. 28991/2019).
In applicazione dei principi suesposti va, dunque, esaminata la domanda introduttiva, tenendo conto che era onere di parte ricorrente dimostrare l'esistenza del contratto con la struttura sanitaria ed allegare l'inadempimento e/o l'inesatto adempimento delle prestazioni medico professionali rese nei confronti della paziente dalla struttura resistente e provare il nesso di causalità tra la condotta ed il danno, restando, invece, a carico delle parti resistenti la prova che tali prestazioni siano state rese in modo diligente e che il pregiudizio sia stato determinato da un evento imprevisto, imprevedibile e/o inevitabile.
3. Nel merito
Premessi i principi di diritto applicabili al caso in lite, occorre trattare del merito della domanda, dando atto delle conclusioni cui sono pervenuti i dottori componenti il collegio peritale, all'esito delle operazioni peritali svolte durante il procedimento per accertamento tecnico preventivo, i quali hanno affermato che “La IGnora e' stata sottoposta ad un intervento laparoscopico di asportazione Pt_1 di un nodulo endometriosico in prossimita' dell' uretere destro… a seguito dell'intervento si e' verificata una lesione di natura iatrogena delle strutture nervose deputate all' innervazione della vescica e dell' ano-retto, presumibilmente riconducibile ad un errore tecnico… l' incontinenza
pagina 7 di 14 vescicale, i disturbi della defecazione e parte della diminuzione di sensibilita' perineale sono riconducibili a colpa medica”.
L'odierna parte ricorrente, nel ricorso introduttivo e nei successivi atti di causa, sostiene che la “lesione di natura iatrogena delle strutture nervose deputate all' innervazione della vescica e dell' ano-retto” sarebbe da addebitare unicamente alla condotta del personale sanitario della clinica resistente, ed, in particolare, del dott. che eseguiva l'intervento del 15.02.2017; viene evidenziata CP_2
l'esistenza del nesso causale fra il danno provocato all'odierna parte ricorrente e l'operato del personale sanitario connotato da errore tecnico.
Nel caso in lite, è incontestato il ricovero di presso Parte_1 Controparte_1
ove, il 26.10.2016, veniva sottoposta ad intervento chirurgico per via
[...]
laparoscopica ed, in data 15.02.2017, ad un secondo intervento chirurgico laparoscopico di exeresi del nodulo endometriosico;
può, dunque, dirsi dimostrato il contratto di spedalità intervenuto tra le parti in lite, così come è stato allegato l'inesatto adempimento della prestazione medica.
Occorre, dunque, dare conto delle risultanze processuali, alla luce delle valutazioni medico legali formulate dai nominati CTU in sede di accertamento tecnico preventivo.
In particolare, il collegio peritale nominato nel procedimento per accertamento tecnico preventivo, iscritto n. r.g. 2988/2021 del Tribunale di Avellino, con valutazioni scevre da profili di censurabilità, hanno analizzato la vicenda per cui è causa, mediante puntuale esame gli atti processuali.
In primo luogo, hanno sottolineato che “La IGnora e' stata sottoposta ad un intervento Pt_1 laparoscopico di asportazione di un nodulo endometriosico in prossimità dell' uretere destro. Esso, pur non rientrando specificamente, a nostro avviso, nella fattispecie prevista dall' art. 2236 del codice
Civile, costituisce senz' altro un intervento assai complesso ed eseguibile solo da professionisti particolarmente esperti e con strumentazioni di prim' ordine;
esso certamente non era ne' ripetitivo ne' routinario… l'intervento era indicato e, nell'ambito di un trattamento coordinato, costituiva la terapia in grado di fornire i migliori risultati. Nel caso di specie, non si ravvisavano scelte terapeutiche più efficaci” (pag. 71 relazione di consulenza tecnica d'ufficio).
Quanto al dedotto nesso di causalità tra i danni di cui si chiede il ristoro e la condotta del personale sanitario, è stato affermato che “durante l'intervento del 15.02.2017 eseguito nella
[...] di Avellino si e' verificata una lesione nervosa a carico dell' innervazione Controparte_1
vescicale e, in misura più limitata, di quella anorettale. Questo danno è iatrogeno. Riteniamo possa essere ammesso con l'accezione del “più probabile che non” la riconducibilità causale tra il documentato danno alla funzione vescicale e defecatoria (riconducibile a sofferenza neurologica) ed
pagina 8 di 14 errori tecnici nell'intervento chirurgico del Febbraio 2017” (cfr. pag. 68 relazione di consulenza tecnica d'ufficio).
Al contempo, dall'esame degli atti processuali, il collegio peritale ha ritenuto che “I postumi permanenti da cui è rimasta attinta la perizianda ed attribuibili a colpa medica si identificano, per quanto concerne , nell'incontinenza sfinterica vescicale e rettale, in parte della Parte_1 diminuzione della sensibilita' perineale ed in quota parte della psicopatia allo stato diagnosticata”
(pag. 73 relazione di consulenza tecnica d'ufficio).
Il collegio peritale ha sostanzialmente accertato il nesso di causalità tra l'operato del sanitario e la lesione accertata, evenienza questa che integra per un verso la ipotesi della condotta colposa del sanitario e per altro verso soddisfa il requisito del “più probabile che non” in riferimento al collegamento causale del danno con l'intervento eseguito il 15.02.2017.
Quanto al profilo della colpa, in applicazione dei suesposti principi di diritto, il convenuto, che ne era onerato, non ha dimostrato che nessun rimprovero di scarsa diligenza o imperizia poteva essergli mosso o che, pur essendovi stata una omissione, questa non aveva avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno;
in altre parole, non sono stati forniti elementi seri a propria discolpa.
Dunque, anche volendo ritenere che, nel caso in esame, la prestazione richiesta al medico implicasse la soluzione di problemi complessi, la responsabilità può essere affermata già sulla sola base del rilievo che tenere la condotta adeguata al caso rientra nel comune bagaglio di perizia e diligenza della professione specialistica, e che, laddove vengano in rilievo profili di scarsa diligenza, come nel caso in lite, non vi è questione di limitazione di responsabilità ex art. 2236 c.c.. si richiama la relazione definitiva, laddove i c.t.u. affermano che “Un elemento di grande importanza e' che la descrizione dell'attività chirurgica da parte del Dott. manca di tutta una serie di attività che qualora CP_1 menzionate, avrebbero formalmente documentato l'evitamento del danno neurologico (ci si riferisce in tal senso alla mancata ricerca dei nervi del distretto pelvico, al loro specifico riconoscimento, al loro isolamento, alla valutazione della loro integrità al termine dell'intervento espletato, vieppiù tenuto conto delle importante e vasta innervazione nel contesto di un ristretto ambito chirurgico qual è il perineo).” (cfr. pag. 67 relazione definitiva del 30.5.2023).
In definitiva, le conclusioni del collegio di C.T.U., adeguatamente supportate dagli accertamenti eseguiti e da logiche argomentazioni scientifiche, sono condivise dal Tribunale che le fa proprie ritenendole idonee a fondare la decisione in ordine alla valutazione dei postumi residuati al danneggiato, verosimilmente ricollegabili all'evento in lite, dovendosi ritenere che è stata raggiunta la prova che la “lesione nervosa a carico dell' innervazione vescicale e, in misura più limitata, di quella anorettale”, sia da addebitare unicamente alla condotta del sanitario della clinica resistente.
pagina 9 di 14 Facendo applicazione dei principi giurisprudenziali illustrati, si osserva che la parte ricorrente ha dimostrato il danno ed il nesso di causalità tra questo e la prestazione professionale ricevuta, ossia che il pregiudizio subito sia stato conseguenza dell'intervento ospedaliero.
Peraltro, risulta documentato che la paziente era “già affetta (vedi cartella clinica della casa di cura relativa alla degenza dell'Ottobre 2016) da una sindrome depressiva in Controparte_1 terapiafarmacologica” (pag- 69 relazione di consulenza tecnica); tuttavia, tra i postumi permanenti di cui è rimasta attinta ed attribuibili a colpa medica rientra in quota parte la Parte_1 psicopatia allo stato diagnosticata. Difatti, è stato chiarito che “è oggettivamente desumibile che le lesioni di cui sopra incidano negativamente anzitutto sulla sfera relazionale, riducendo in particolare le possibilità di espansione sociale, per altro già compromesse dalla malattia di base”.
Al contempo, il collegio peritale nominato, ha chiarito che l'ulteriore parte ricorrente è Parte_2
“affetta da disturbo dell'adattamento cronico lieve-moderato”, ritenendo ammissibile la
“riconducibilità causale della psicopatia attualmente diagnosticata …all'angoscioso vissuto della IG. che deve tuttora prendersi cura della figlia rimasta invalida, con una drastica Pt_2 compromissione dell'autonomia personale ed insorgenza di stati di apprensione, connessi con lo scrupolo di fare il massimo per garantire alla figlia un'adeguata assistenza”.
4. Sulla quantificazione dei danni
4.1 Sui danni riportati da Parte_1
Passando alla individuazione e quantificazione dei danni, rispetto alla parte , è Parte_1 necessario evidenziare che i danni sono consistiti nella “nell'incontinenza sfinterica vescicale e rettale, in parte della diminuzione della sensibilita' perineale ed in quota parte della psicopatia allo stato diagnosticata”. Il collegio di esperti ha, pertanto, riconosciuto in capo a un danno Parte_3 biologico permanente del 30%, “con ITT pari a giorni 11 (relative alle ulteriori degenze successive a quella del Febbraio 2017) nonché giorni 60 giorni al 50% ed ulteriori giorni 60% mediamente valutabili al 25%” (cfr. pag. 73 relazione di consulenza tecnica).
Sul punto occorre richiamare la più recente giurisprudenza di legittimità, a mente della quale: In tema di risarcimento del danno alla salute, in ipotesi di concorso tra una menomazione non imputabile ad errore medico ed altra a questo riconducibile, il pregiudizio può essere liquidato secondo i criteri del cd. danno differenziale solo nel caso in cui, con giudizio controfattuale ex post, sia accertato che le due tipologie di postumi sono tra loro in rapporto di concorrenza - non di semplice coesistenza - e, cioè, quando i postumi della causa iatrogena sono soltanto aggravati dalla menomazione preesistente alla responsabilità del sanitario oppure quando la presenza della prima tipologia di postumi incide negativamente su quelli derivanti da errore medico aggravando la situazione del soggetto leso,
pagina 10 di 14 dovendosi altrimenti - se la menomazione risulta soltanto coesistente - liquidare interamente il danno iatrogeno (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 21261 del 30/07/2024).
La consulenza ha fatto corretta applicazione del principio suesposto, laddove ha riscontrato come “solo una parte del danno lamentato dalla IG. è causalmente riconducibile (con criterio Parte_1 del “più probabile che non”) a condotte omissive e/o commissive da parte dei sanitari della
[...]
che sottoposero la P.ad intervento chirurgico di exeresi di endometriosi del Controparte_3
pavimento pelvico. 2) La quotaparte attribuibile a danno iatrogeno consiste nel disturbo della minzione, dissinergia ano-rettale, diminuzione della sensibilita' perineale, disturbo depressivo maggiore in soggetto già affetto (ex-ante) da disturbo d'ansia in trattamento farmacologico” (pag.70).
In applicazione del preferibile criterio equitativo ed assumendo, come parametro di liquidazione, i criteri usati dalla giurisprudenza del Tribunale di Milano in casi analoghi (c.d. tabelle di Milano), ed aggiornate all'anno 2024, alla luce dell'età della paziente al momento del fatto Parte_1
(anni 27), dell'entità e natura dei postumi permanenti e delle caratteristiche del caso concreto, appare equo liquidare l'importo complessivo, già rivalutato all'attualità di euro 137.125,00 per la totalità del danno non patrimoniale, in relazione ai 30 punti d'invalidità riconosciuti pari ad euro 130.685,00. I
c.t.u. hanno, altresì, concluso per un periodo di ITT di giorni 11 = € 1.265,00, un periodo di ITP al 50
% di giorni 60 = € 3.450,00 ed un periodo di ITP al 25 % di giorni 60 = € 1.725,00; ne discende un totale danno biologico temporaneo risarcibile pari ad € 6.440,00.
Quanto agli aspetti dinamico- relazionali, di norma, rientrano nel danno biologico riconosciuto e, dunque, per questi non è possibile alcuna duplicazione risarcitoria, salvo il caso in cui la menomazione incida in maniera apprezzabile su particolari aspetti dinamico-relazionali personali, in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali e se ne fornisca prova adeguata;
mentre il danno morale è autonomamente risarcibile, laddove pur sempre allegato e provato.
Il danno non patrimoniale alla persona va, dunque, risarcito unitariamente e va liquidato applicando le tabelle sviluppate dall'osservatorio sulla giustizia civile presso il Tribunale di Milano, per cui il giudice deve anzitutto accertare l'esistenza di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale e poi, in caso di positivo accertamento dell'esistenza anche di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando le tabelle di Milano;
in caso di esclusione della componente morale del danno, deve considerare la sola voce del danno biologico, liquidando conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale ed infine, in caso di positivo accertamento dei presupposti per la c.d. personalizzazione del danno, deve procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato dalla componente morale del danno automaticamente inserita in tabella ( cfr.
Tribunale , Savona , sez. I , 25/10/2023).
pagina 11 di 14 Peraltro, nel caso in lite, il danno morale asseritamente subito e conseguente alle limitazioni alla vita quotidiana dipendenti dall'intervento chirurgico, se in parte sia da ricomprendere nel danno da inabilità temporanea, già oggetto di liquidazione, può comunque essere presuntivamente riscontrato in ragione delle peculiari circostanze del caso concreto, in particolare relazione alla tipologia di lesione, che presuntivamente comporta un livello "sub specie" del dolore, della vergogna, della disistima di sé.
Pertanto, la domanda di risarcimento del danno morale può trovare accoglimento, tenuto conto della presunzione per cui le limitazioni sofferte siano sfociate nella sofferenza interiore di Parte_1
(si veda Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 7126 del 12/03/2021: Ai fini della liquidazione del
[...]
danno biologico, che consegue alla lesione dell'integrità psico-fisica della persona, devono formare oggetto di autonoma valutazione il pregiudizio da invalidità permanente (con decorrenza dal momento della cessazione della malattia e della relativa stabilizzazione dei postumi) e quello da invalidità temporanea (da riconoscersi come danno da inabilità temporanea totale o parziale ove il danneggiato si sia sottoposto a periodi di cure necessarie per conservare o ridurre il grado di invalidità residuato al fatto lesivo o impedirne l'aumento, inteso come privazione della capacità psico-fisica in corrispondenza di ciascun periodo e in proporzione al grado effettivo di inabilità sofferto), mentre, ai fini della liquidazione complessiva del danno non patrimoniale, deve tenersi conto altresì delle sofferenze morali soggettive, eventualmente patite dal soggetto in ciascuno degli indicati periodi.).
Nel caso in lite, è chiaramente emerso che la perdita delle proprie funzioni corporee, successiva agli interventi chirurgici, ha ingenerato una crescente difficoltà nel portare avanti gli studi e l'attività lavorativa, riducendo, al contempo, le possibilità di espansione sociale;
si tratta di evenienza sicuramente peculiare ai fini della personalizzazione, sicché stimasi a tal fine una massima personalizzazione del solo danno biologico, per un totale risarcibile di € 175.024,00.
L'importo risarcitorio va liquidato avendo riguardo ai valori risultanti dalle nuove tabelle elaborate nella riunione dell'Osservatorio per la giustizia civile di Milano in tema di danno alla persona e invalidità (totale o parziale, temporanea o permanente) e vigenti alla data della presente decisione, poiché va espresso in moneta attuale (in senso conforme, Cassazione Civile, n. 8169/2003). L'importo va poi devalutato al momento del fatto e rivalutato all'attualità, per un totale di € 192.299,92.
4.2 Sui danni riportati da Parte_2
Per quel che concerne madre di , è stato accertato che i danni sono, Parte_2 Parte_1 invece, consistiti in “un disturbo dell'adattamento di modesta entità”, riconducibili alle causali di cui in citazione, quale conseguenza alle gravi lesioni patite dalla figlia convivente, con riconoscimento del danno biologico nella misura del 6%, “con un prolungamento della temporanea parziale pari a giorni
pagina 12 di 14 30 al 50% ed altrettanti 30 giorni al 25%, quale sintesi di una più lunga a scalare” (cfr. pag. 73 relazione di consulenza tecnica).
Sulla risarcibilità del danno si richiama il pronunciamento espresso dalla Corte di Cassazione (n. 02788 del 31/01/2019) che ha riconosciuto il danno non patrimoniale alla vita di relazione, patito dal ricorrente per le lesioni fisiche subite dalla moglie a seguito di un intervento chirurgico: «Il danno non patrimoniale, consistente nella sofferenza morale patita dal prossimo congiunto di una persona lesa in modo non lieve dall'altrui illecito, – è stato chiarito – può essere dimostrato con ricorso alla prova presuntiva in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta».
Accertata la sussistenza del nesso causale, anche per i danni patiti dal familiare, in ragione del legame affettivo esistente e della gravità delle lesioni, quanto ai criteri di liquidazione del danno, si richiama il dictum di legittimità espresso da Cass. Civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 5474 del 22/02/2023 (Rv. 666960): In tema di danno non patrimoniale da invalidità temporanea, in mancanza della tabella prevista dall'art.
138 cod. ass. (prevista dall'art. 1, comma 18, della l. n. 124 del 2017, ma non ancora predisposta) il pregiudizio derivante da lesioni di non lieve entità non può essere liquidato sulla base dei parametri previsti dall'art. 139 cod. ass., i quali riguardano la liquidazione di danni non patrimoniali per inabilità temporanea derivanti da lesioni di lieve entità, potendo il giudice fare ricorso, invece, ai parametri offerti dalle cosiddette "tabelle milanesi".
Nella specie, applicandosi la disciplina sostanziale antecedente, alla luce dell'età della danneggiata al momento del fatto (anni 52), dell'entità e natura dei postumi permanenti e delle caratteristiche del caso concreto, appare equo liquidare l'importo di euro 8.563,00 per la totalità del danno non patrimoniale. I
c.t.u. hanno, altresì, concluso per un periodo di ITP al 50 % di giorni 30 = € 1.725,00 ed un periodo di
ITP al 25 % di giorni 30 = € 862,50; ne discende un totale danno biologico temporaneo risarcibile pari ad € 2.587,50. Il totale da liquidare è dunque pari ad € 11.150,50.
5. Gli importi così determinati, già calcolati all'attualità, debbono ritenersi dovuti gli interessi da calcolarsi sulla somma devalutata al momento del fatto ed in anno in anno rivalutata. Tale parametro viene preso in considerazione in base ad un criterio di carattere equitativo, in conformità all'insegnamento della Suprema Corte di cui alla sentenza delle Sezioni Unite n. 1712/1995, che ha posto fine al contrasto giurisprudenziale in ordine alle modalità di calcolo degli accessori nella ipotesi di pronuncia risarcitoria da illecito.
La somma totale complessiva a alla quale i convenuti vanno condannati, in solido, Parte_1
a pagare in favore dell'attore è, dunque, pari ad € 192.299,92, oltre interessi dalla sentenza al saldo.
L'importo dovuto, invece, a è pari ad € 12.251,11. Parte_2
pagina 13 di 14 Tali somme devono essere poste a carico delle parti resistenti, in solido ed in quote uguali tra di loro.
Sul punto si veda il pronunciamento di Cass. Sez.
3 - Sentenza n. 28987 del 11/11/2019 : in tema di azione di rivalsa nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, nel rapporto interno tra la struttura sanitaria e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., in quanto la struttura accetta il rischio connaturato all'utilizzazione di terzi per
l'adempimento della propria obbligazione contrattuale, a meno che dimostri un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile (e oggettivamente improbabile) devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell'obbligazione.
6. Sulle spese di lite
Le spese di lite del presente giudizio e del procedimento per accertamento tecnico preventivo seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accoglie la domanda e per l'effetto, condanna le parti resistenti, in solido ed in parti uguali tra di loro, al risarcimento del danno, in favore di , che si quantifica in € 192.299,92, oltre Parte_1
interessi dalla sentenza e fino al soddisfo;
2. accoglie la domanda e per l'effetto, condanna le parti resistenti, in solido ed in parti uguali tra di loro, al risarcimento del danno, in favore di che si quantifica in € 12.251,11, oltre Parte_2
interessi dalla sentenza e fino al soddisfo;
3. condanna le parti resistenti, in solido tra loro, a rifondere, alla parte ricorrente, le spese di lite del procedimento per accertamento tecnico preventivo, che si liquidano in € 1.722,00 per compensi ed €
406,50 per esborsi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa, come per legge;
4. condanna le parti resistenti, in solido tra loro, a rifondere, alla parte ricorrente, le spese di lite, che si liquidano in € 5.431,00 per compensi ed € 545,00 per esborsi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa, come per legge;
5. pone le spese di c.t.u, separatamente liquidate, definitivamente a carico dei convenuti in solido.
AVELLINO, 11 marzo 2025 Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3044/2023 promossa da:
, C.F. , e C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentate e difese dagli avv.ti Giuseppe Di Nardo (C.F. C.F._2
) e Daniele Di Nunzio (C.F. ), presso i quali C.F._3 C.F._4
elettivamente domicilia in Roma alla via Enrico Accinni n. 63;
RICORRENTI contro
P.VA , in Controparte_1 P.VA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Nicolino Iacovone,
(C.F. , elettivamente domiciliata in Capriati a Volturno alla via G. Andreucci C.F._5
n. 32; nonché
DOTT. C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Marco CP_2 C.F._6
Crispo (C.F. , presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via C.F._7
Scipione Bobbio n.15.
RESISTENTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281decies c.p.c., ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione di prima udienza, e convenivano in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, Parte_1 Parte_2
la ed il dott. per ivi sentire Controparte_1 CP_2
pagina 1 di 14 accogliere le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e/o contrattuale dei resistenti relativamente alle condotte ed ai fatti accertati nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. R.G. N. 2988/2021 del Tribunale di Avellino, Giudice Dott.ssa Marotta, e descritti nelle premesse del presente atto, da cui sono scaturiti, quali diretta conseguenza, i danni parimenti accertati nel predetto giudizio ex art. 696 bis c.p.c e descritti nel presente atto. 2) per l'effetto condannare i resistenti, in solido tra loro, o secondo le loro rispettive quote di responsabilità, al pagamento delle seguenti somme: - € 202.314,00 a titolo di danno biologico derivante dalla lesione all'integrità fisica, in favore della IG.ra , o la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia. - € Parte_1
34.221,00 a titolo di danno biologico derivante dalla lesione all'integrità psichica, in favore della
IG.ra , o la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia. - € 50.000,00 a titolo Parte_1
di danno esistenziale, in favore della IG.ra , o la somma maggiore o minore Parte_1
ritenuta di giustizia. - € 15.121,50 a titolo di danno biologico derivante dalla lesione all'integrità fisica, in favore della IG.ra , o la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia. - € Parte_2
12.894,00 a titolo di danno biologico derivante dalla lesione all'integrità psichica, in favore della
IG.ra , o la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia. Oltre gli interessi Parte_2
compensativi su tutte le predette somme, stante il danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte
(sent. n.1712/1995) sulla somma via via rivalutata dal verificarsi dell'evento di danno alla data della liquidazione. 3) Condannare i resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese legali, comprensive degli onorari dei CC.TT.UU., relative al procedimento ex art. 696 bis c.p.c. R.G. N.
2988/2021 del Tribunale di Avellino, Giudice Dott.ssa Marotta, così come dettagliatamente descritte nello specifico paragrafo del presente atto. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre
Iva, cpa e spese generali come per legge”.
A sostegno della spiegata domanda, l'odierna parte ricorrente rappresentava che: - nell'ottobre 2016, in seguito alla comparsa di un dolore acuto all'addome, veniva ricoverata presso la Parte_1 per effettuare una laparoscopia diagnostica all'esito della quale veniva Controparte_1
fornita la diagnosi di endometriosi, cui seguiva, in data 26.10.2016, la sottoposizione della stessa ad intervento chirurgico;
- a distanza di circa una settimana dalla laparoscopia diagnostica, si manifestava la sintomatologia dolorosa con maggiore intensità della precedente, con estensione del dolore all'altezza del rene e con “sensazione di bruciori nella minzione e stimolo continuo ad urinare e tensione nell'ano”; - veniva eseguito, in data 15.02.2017, un secondo intervento chirurgico, presso la per endometriosi di III stadio;
- in seguito all'intervento chirurgico si Controparte_1 evidenziava l'impossibilità ad urinare spontaneamente e veniva applicato un catetere vescicale,
pagina 2 di 14 mantenuto per circa 60 giorni, successivamente sostituito dall'autocateterismo; - dopo circa 30 giorni dall'intervento, oltre al permanere dei dolori nelle sedi descritte, si manifestava difficoltà a deambulare e perdita di sensibilità alla gamba destra, cosicché, in data 15.03.2017, veniva ricoverata nuovamente presso la ove veniva effettuata anche una indagine per verificare la sussistenza Controparte_1
di una infezione alle vie urinarie, esclusa dalla pielografia ascendente effettuata in data 16.03.2017; - in seguito alle dimissioni dalla veniva eseguita una visita neurologica, oltre Controparte_1
ad esami strutturali;
tuttavia, perdurando i dolori e valutata la persistenza dell'endometriosi, Parte_1
in data 28.09.2017 veniva ricoverata presso il Reparto di Ginecologia del Policlinico Gemelli
[...] di Roma, ove veniva riscontrata la diagnosi di “Endometriosi profonda” ed effettuato l'intervento chirurgico di “manipolazione intraaddominale dell'intestino crasso” per la presenza di “aderenze intestinali o peritoneali con occlusione (postoperatorio) (postinfettivo)”; - considerata la irreversibilità della situazione neurologica della vescica, alla parte ricorrente venivano impiantati dei neuromodulatori, nel tentativo di realizzare una qualche funzione vescicale;
tuttavia, i risultati fino ad ora ottenuti non appaiono, allo stato, confortanti per un ripristino accettabile della funzione urinaria, emergendo anche un disturbo depressivo – ansioso reattivo a patologie organiche croniche.
Al contempo, l'ulteriore ricorrente , madre di , a causa dei problemi Parte_2 Parte_1
che hanno interessato la salute della propria figlia, subiva un forte trauma psicologico, necessitando di un supporto psicologico e farmacologico.
Ritenuta, pertanto, la colpa grave dei sanitari operanti presso la struttura sanitaria resistente, veniva instaurato un giudizio di accertamento tecnico preventivo, all'esito del quale, depositata la relazione di c.t.u., ad opera dei consulenti all'uopo nominati, veniva introdotto il presente giudizio di merito finalizzato alla declaratoria di responsabilità delle parti convenute, con condanna delle stesse al risarcimento del danno subito, vinte le spese di lite.
Si costituiva in giudizio la la quale deduceva Controparte_1
l'improcedibilità e/o l'inammissibilità del ricorso introduttivo per violazione dell'art. 8, terzo comma, della Legge 8 marzo 2017, n. 24, e dei termini procedurali da esso fissati per l'instaurazione del giudizio di merito in seguito all'accertamento tecnico preventivo, oltre che l'infondatezza nel merito della pretesa azionata, concludendo per il rigetto di ogni domanda, vinte le spese di lite.
Si costituiva, altresì, in giudizio il dott. il quale deduceva l'infondatezza della domanda CP_2
risarcitoria, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese e compensi professionali.
Acquisito agli atti il fascicolo del procedimento per accertamento tecnico preventivo, iscritto n. r.g.
2988/2021 del Tribunale di Avellino, all'udienza del 25.01.2024, “ritenuto che il giudizio vada rinviato
pagina 3 di 14 per la decisione, essendo le risultanze istruttorie relative a circostanze valutative”, la causa veniva rinviata all'udienza del 12.02.2025, all'esito della quale veniva riservata per la decisione.
***
1. In rito
La eccepisce l'improcedibilità e/o Controparte_1
l'inammissibilità del ricorso introduttivo per violazione dell'art. 8, terzo comma, della Legge n.
24/2017, e dei termini procedurali stringenti da esso fissati per l'instaurazione del giudizio di merito conseguente al proposto accertamento tecnico preventivo.
Tale doglianza va disattesa.
Ed invero, secondo la giurisprudenza di merito, è irrilevante, in punto di procedibilità del giudizio di merito, il fatto che lo stesso sia stato avviato quando siano già trascorsi i 90 giorni decorrenti dal deposito della consulenza tecnica di ufficio svolta in sede di accertamento tecnico preventivo e/o dalla scadenza del termine di sei mesi dal deposito del ricorso ex art. 696 bis c.p.c., nell'ipotesi di mancato tempestivo deposito della relazione.
Il ricorso, pur se non rispettoso del termine di cui alla norma appena citata, è infatti certamente ammissibile poiché l'unica conseguenza prevista per la tardività rispetto ai termini di cui all'art. 8 della
Legge n. 24/2017, è la perdita della possibilità di ancorare gli effetti sostanziali e processuali della domanda dichiarativa di merito al momento dell'introduzione del ricorso ex art. 696 bis c.p.c. e non certo la perdita dell'utilizzabilità degli accertamenti peritali su cui si è formato il contraddittorio
(Tribunale di Firenze, 12.06.2023).
Ne consegue che il ricorso di merito, anche se depositato oltre il termine prescritto, va considerato procedibile, anche se i suoi effetti sostanziali e processuali, come l'interruzione della prescrizione, non decorreranno dal momento del deposito del ricorso per accertamento tecnico preventivo (cfr. Tribunale di Lucca, 22.11.2021).
2. Sulla normativa applicabile
La presente controversia, tuttavia, è riferita a fatti accaduti nel febbraio 2017, ossia antecedentemente all'entrata in vigore della riforma cd. Gelli Bianco di cui alla Legge n. 24 del 2017, che, pertanto, non trova applicazione ratione temporis al caso in lite.
Ed invero, considerato che l'evento generatore del danno di cui si chiede il risarcimento è da individuarsi nell'intervento chirurgico del 15.02.2017, si ritiene applicabile la disciplina di cui alla
Legge n. 189/2012, anche se alcuni esami strumentali e visite mediche sono stati eseguiti da Parte_1
in data successiva al 01.04.2017 presso la clinica resistente.
[...]
pagina 4 di 14 Infatti, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di responsabilità sanitaria, le norme sostanziali contenute nella L. n. 189 del 2012, al pari di quelle di cui alla L. n. 24 del 2017, non hanno portata retroattiva, e non possono applicarsi ai fatti avvenuti in epoca precedente alla loro entrata in vigore, a differenza di quelle che, richiamando gli artt. 138 e 139 del Codice delle assicurazioni private in punto di liquidazione del danno, sono di immediata applicazione anche ai fatti pregressi (Cassazione
Civile, sentenza n. 28994/2019).
Pertanto, nel caso di specie, anche se il giudizio è stato introdotto in data successiva al 01.04.2017, i fatti per cui è causa non possono ritenersi regolati dalla Legge n. 24/2017, bensì dalla normativa previgente, con conseguente esclusione di ogni decadenza.
Tanto premesso, l'articolo 3, primo comma, della Legge n. 189/2012 prevedeva che “L'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo”.
Tale disposizione è stata interpretata dalla giurisprudenza maggioritaria nel senso della irrilevanza del richiamo all'art. 2043 c.c.: la responsabilità dell'ente ospedaliero e del medico suo dipendente, inserendosi nell'ambito del rapporto giuridico tra l'ente ed il privato che ha usufruito del servizio, ha natura contrattuale di tipo professionale;
in particolare, la responsabilità dell'ente ha fonte nell'accettazione del paziente per il ricovero e la cura, ed è una responsabilità diretta essendo direttamente riferibile all'ente, per il principio dell'immedesimazione organica, l'operato del medico dipendente inserito nell'organizzazione del servizio (Cassazione Civile, sentenza n. 3492/2002).
Pertanto, l'art. 3, primo comma, della legge Balduzzi non incide né sul regime di responsabilità civile della struttura sanitaria, né su quello del medico che ha concluso con il paziente un contratto d'opera professionale;
in tale ultima ipotesi, sia la responsabilità della struttura sanitaria che la responsabilità del medico derivano da inadempimento e sono disciplinate dall'art. 1218 c.c..
Ed, infatti, gli aspetti pubblicistici che connotano l'attività medica non consentono di fare distinzioni tra l'ipotesi in cui il sanitario sia contrattualmente tenuto alla prestazione dell'attività medica direttamente verso il paziente ovvero sia semplicemente alle dipendenze di un ente ospedaliero pubblico o privato (vedi Cassazione Civile, sentenza n. 589/1999: “La responsabilità del medico dipendente ospedaliero deve qualificarsi contrattuale, al pari di quella dell'ente gestore del servizio sanitario non già per l'esistenza di un pregresso rapporto obbligatorio insorto tra le parti, bensì in virtù di un rapporto contrattuale di fatto originato dal contatto sociale”).
pagina 5 di 14 Alla luce di quanto esposto, la responsabilità della struttura ospedaliera, fondata sul contatto sociale qualificato, ha natura contrattuale e ad essa si applicano le ordinarie norme sull'inadempimento ex art. 1218 c.c. (Cassazione Civile, sentenza n. 1620/2012); di conseguenza, la struttura è essa stessa responsabile dell'attività diagnostica e/o curativa riferibile ai singoli operatori.
Inoltre, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità, in applicazione della regola contenuta nell'art. 41 del c.p., il rapporto causale è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, principio secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera remota ed indiretta alla produzione dell'evento, salvo il temperamento previsto nello stesso art. 41 cod. pen. in forza del quale il nesso eziologico è interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l'evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni (vedi Cassazione Civile, Sez. 3, Sentenza n. 10741/2009: La valutazione del nesso causale in sede civile, pur ispirandosi ai criteri di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., secondo i quali un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché al criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione “ex ante” - del tutto inverosimili, presenta tuttavia notevoli differenze in relazione al regime probatorio applicabile, stante la diversità dei valori in gioco tra responsabilità penale e responsabilità civile. Nel processo civile vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”, mentre nel processo penale vige infatti la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio” (in tempi più recenti, vedi anche Cassazione Civile, sentenza n. 20996/2012).
Alla luce di quanto agli atti documentato, nel caso di specie, la Controparte_1
con l'accettazione della paziente concludeva con la stessa un
[...] Parte_1
contratto atipico di assistenza sanitaria e di spedalità, con il quale si impegnava a rendere prestazione di carattere sanitario.
Dalla qualificazione in termini di responsabilità contrattuale, discende che il paziente danneggiato deve provare l'esistenza del rapporto contrattuale e dell'aggravamento della situazione patologica e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, secondo il criterio, ispirato alla regola della normalità causale, del “più probabile che non”, potendosi limitare ad allegare (ma non provare)
l'inadempimento, ancorché qualificato, ossia astrattamente efficiente alla produzione del danno
(Cassazione Civile, S.U., sentenza n. 577/2008).
Di conseguenza, soltanto una volta che il danneggiato abbia dimostrato che l'aggravamento della situazione patologica, l'insorgenza di nuove patologie oppure il decesso siano casualmente pagina 6 di 14 riconducibili all'operato dei sanitari sorge, per la struttura sanitaria ed il medico, l'onere di provare che l'inadempimento non sussiste oppure è stato determinato da causa ad essi non imputabile.
Invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “Il nesso di causalità materiale che il creditore della prestazione professionale deve provare è quello fra intervento del sanitario e danno evento in termini di aggravamento della situazione patologica o di insorgenza di nuove patologie;
il nesso eziologico che, invece, spetta al debitore di provare, dopo che il creditore abbia assolto il suo onere probatorio, è quello fra causa esterna, imprevedibile ed inevitabile alla stregua dell'ordinaria diligenza di cui all'art. 1176, comma 1, ed impossibilità sopravvenuta della prestazione di diligenza professionale (art. 1218). Se la prova della causa di esonero è stata raggiunta vuol dire che l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di una nuova patologia è eziologicamente riconducibile all'intervento sanitario, ma il rispetto delle leges artis è nella specie mancato per causa non imputabile al medico. Ne discende che, se resta ignota anche mediante
l'utilizzo di presunzioni la causa dell'evento di danno, le conseguenze sfavorevoli ai fini del giudizio ricadono sul creditore della prestazione professionale, se invece resta ignota la causa di impossibilità sopravvenuta della prestazione di diligenza professionale, ovvero resta indimostrata l'imprevedibilità ed inevitabilità di tale causa, le conseguenze sfavorevoli ricadono sul debitore” (Cassazione Civile, sentenza n. 28991/2019).
In applicazione dei principi suesposti va, dunque, esaminata la domanda introduttiva, tenendo conto che era onere di parte ricorrente dimostrare l'esistenza del contratto con la struttura sanitaria ed allegare l'inadempimento e/o l'inesatto adempimento delle prestazioni medico professionali rese nei confronti della paziente dalla struttura resistente e provare il nesso di causalità tra la condotta ed il danno, restando, invece, a carico delle parti resistenti la prova che tali prestazioni siano state rese in modo diligente e che il pregiudizio sia stato determinato da un evento imprevisto, imprevedibile e/o inevitabile.
3. Nel merito
Premessi i principi di diritto applicabili al caso in lite, occorre trattare del merito della domanda, dando atto delle conclusioni cui sono pervenuti i dottori componenti il collegio peritale, all'esito delle operazioni peritali svolte durante il procedimento per accertamento tecnico preventivo, i quali hanno affermato che “La IGnora e' stata sottoposta ad un intervento laparoscopico di asportazione Pt_1 di un nodulo endometriosico in prossimita' dell' uretere destro… a seguito dell'intervento si e' verificata una lesione di natura iatrogena delle strutture nervose deputate all' innervazione della vescica e dell' ano-retto, presumibilmente riconducibile ad un errore tecnico… l' incontinenza
pagina 7 di 14 vescicale, i disturbi della defecazione e parte della diminuzione di sensibilita' perineale sono riconducibili a colpa medica”.
L'odierna parte ricorrente, nel ricorso introduttivo e nei successivi atti di causa, sostiene che la “lesione di natura iatrogena delle strutture nervose deputate all' innervazione della vescica e dell' ano-retto” sarebbe da addebitare unicamente alla condotta del personale sanitario della clinica resistente, ed, in particolare, del dott. che eseguiva l'intervento del 15.02.2017; viene evidenziata CP_2
l'esistenza del nesso causale fra il danno provocato all'odierna parte ricorrente e l'operato del personale sanitario connotato da errore tecnico.
Nel caso in lite, è incontestato il ricovero di presso Parte_1 Controparte_1
ove, il 26.10.2016, veniva sottoposta ad intervento chirurgico per via
[...]
laparoscopica ed, in data 15.02.2017, ad un secondo intervento chirurgico laparoscopico di exeresi del nodulo endometriosico;
può, dunque, dirsi dimostrato il contratto di spedalità intervenuto tra le parti in lite, così come è stato allegato l'inesatto adempimento della prestazione medica.
Occorre, dunque, dare conto delle risultanze processuali, alla luce delle valutazioni medico legali formulate dai nominati CTU in sede di accertamento tecnico preventivo.
In particolare, il collegio peritale nominato nel procedimento per accertamento tecnico preventivo, iscritto n. r.g. 2988/2021 del Tribunale di Avellino, con valutazioni scevre da profili di censurabilità, hanno analizzato la vicenda per cui è causa, mediante puntuale esame gli atti processuali.
In primo luogo, hanno sottolineato che “La IGnora e' stata sottoposta ad un intervento Pt_1 laparoscopico di asportazione di un nodulo endometriosico in prossimità dell' uretere destro. Esso, pur non rientrando specificamente, a nostro avviso, nella fattispecie prevista dall' art. 2236 del codice
Civile, costituisce senz' altro un intervento assai complesso ed eseguibile solo da professionisti particolarmente esperti e con strumentazioni di prim' ordine;
esso certamente non era ne' ripetitivo ne' routinario… l'intervento era indicato e, nell'ambito di un trattamento coordinato, costituiva la terapia in grado di fornire i migliori risultati. Nel caso di specie, non si ravvisavano scelte terapeutiche più efficaci” (pag. 71 relazione di consulenza tecnica d'ufficio).
Quanto al dedotto nesso di causalità tra i danni di cui si chiede il ristoro e la condotta del personale sanitario, è stato affermato che “durante l'intervento del 15.02.2017 eseguito nella
[...] di Avellino si e' verificata una lesione nervosa a carico dell' innervazione Controparte_1
vescicale e, in misura più limitata, di quella anorettale. Questo danno è iatrogeno. Riteniamo possa essere ammesso con l'accezione del “più probabile che non” la riconducibilità causale tra il documentato danno alla funzione vescicale e defecatoria (riconducibile a sofferenza neurologica) ed
pagina 8 di 14 errori tecnici nell'intervento chirurgico del Febbraio 2017” (cfr. pag. 68 relazione di consulenza tecnica d'ufficio).
Al contempo, dall'esame degli atti processuali, il collegio peritale ha ritenuto che “I postumi permanenti da cui è rimasta attinta la perizianda ed attribuibili a colpa medica si identificano, per quanto concerne , nell'incontinenza sfinterica vescicale e rettale, in parte della Parte_1 diminuzione della sensibilita' perineale ed in quota parte della psicopatia allo stato diagnosticata”
(pag. 73 relazione di consulenza tecnica d'ufficio).
Il collegio peritale ha sostanzialmente accertato il nesso di causalità tra l'operato del sanitario e la lesione accertata, evenienza questa che integra per un verso la ipotesi della condotta colposa del sanitario e per altro verso soddisfa il requisito del “più probabile che non” in riferimento al collegamento causale del danno con l'intervento eseguito il 15.02.2017.
Quanto al profilo della colpa, in applicazione dei suesposti principi di diritto, il convenuto, che ne era onerato, non ha dimostrato che nessun rimprovero di scarsa diligenza o imperizia poteva essergli mosso o che, pur essendovi stata una omissione, questa non aveva avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno;
in altre parole, non sono stati forniti elementi seri a propria discolpa.
Dunque, anche volendo ritenere che, nel caso in esame, la prestazione richiesta al medico implicasse la soluzione di problemi complessi, la responsabilità può essere affermata già sulla sola base del rilievo che tenere la condotta adeguata al caso rientra nel comune bagaglio di perizia e diligenza della professione specialistica, e che, laddove vengano in rilievo profili di scarsa diligenza, come nel caso in lite, non vi è questione di limitazione di responsabilità ex art. 2236 c.c.. si richiama la relazione definitiva, laddove i c.t.u. affermano che “Un elemento di grande importanza e' che la descrizione dell'attività chirurgica da parte del Dott. manca di tutta una serie di attività che qualora CP_1 menzionate, avrebbero formalmente documentato l'evitamento del danno neurologico (ci si riferisce in tal senso alla mancata ricerca dei nervi del distretto pelvico, al loro specifico riconoscimento, al loro isolamento, alla valutazione della loro integrità al termine dell'intervento espletato, vieppiù tenuto conto delle importante e vasta innervazione nel contesto di un ristretto ambito chirurgico qual è il perineo).” (cfr. pag. 67 relazione definitiva del 30.5.2023).
In definitiva, le conclusioni del collegio di C.T.U., adeguatamente supportate dagli accertamenti eseguiti e da logiche argomentazioni scientifiche, sono condivise dal Tribunale che le fa proprie ritenendole idonee a fondare la decisione in ordine alla valutazione dei postumi residuati al danneggiato, verosimilmente ricollegabili all'evento in lite, dovendosi ritenere che è stata raggiunta la prova che la “lesione nervosa a carico dell' innervazione vescicale e, in misura più limitata, di quella anorettale”, sia da addebitare unicamente alla condotta del sanitario della clinica resistente.
pagina 9 di 14 Facendo applicazione dei principi giurisprudenziali illustrati, si osserva che la parte ricorrente ha dimostrato il danno ed il nesso di causalità tra questo e la prestazione professionale ricevuta, ossia che il pregiudizio subito sia stato conseguenza dell'intervento ospedaliero.
Peraltro, risulta documentato che la paziente era “già affetta (vedi cartella clinica della casa di cura relativa alla degenza dell'Ottobre 2016) da una sindrome depressiva in Controparte_1 terapiafarmacologica” (pag- 69 relazione di consulenza tecnica); tuttavia, tra i postumi permanenti di cui è rimasta attinta ed attribuibili a colpa medica rientra in quota parte la Parte_1 psicopatia allo stato diagnosticata. Difatti, è stato chiarito che “è oggettivamente desumibile che le lesioni di cui sopra incidano negativamente anzitutto sulla sfera relazionale, riducendo in particolare le possibilità di espansione sociale, per altro già compromesse dalla malattia di base”.
Al contempo, il collegio peritale nominato, ha chiarito che l'ulteriore parte ricorrente è Parte_2
“affetta da disturbo dell'adattamento cronico lieve-moderato”, ritenendo ammissibile la
“riconducibilità causale della psicopatia attualmente diagnosticata …all'angoscioso vissuto della IG. che deve tuttora prendersi cura della figlia rimasta invalida, con una drastica Pt_2 compromissione dell'autonomia personale ed insorgenza di stati di apprensione, connessi con lo scrupolo di fare il massimo per garantire alla figlia un'adeguata assistenza”.
4. Sulla quantificazione dei danni
4.1 Sui danni riportati da Parte_1
Passando alla individuazione e quantificazione dei danni, rispetto alla parte , è Parte_1 necessario evidenziare che i danni sono consistiti nella “nell'incontinenza sfinterica vescicale e rettale, in parte della diminuzione della sensibilita' perineale ed in quota parte della psicopatia allo stato diagnosticata”. Il collegio di esperti ha, pertanto, riconosciuto in capo a un danno Parte_3 biologico permanente del 30%, “con ITT pari a giorni 11 (relative alle ulteriori degenze successive a quella del Febbraio 2017) nonché giorni 60 giorni al 50% ed ulteriori giorni 60% mediamente valutabili al 25%” (cfr. pag. 73 relazione di consulenza tecnica).
Sul punto occorre richiamare la più recente giurisprudenza di legittimità, a mente della quale: In tema di risarcimento del danno alla salute, in ipotesi di concorso tra una menomazione non imputabile ad errore medico ed altra a questo riconducibile, il pregiudizio può essere liquidato secondo i criteri del cd. danno differenziale solo nel caso in cui, con giudizio controfattuale ex post, sia accertato che le due tipologie di postumi sono tra loro in rapporto di concorrenza - non di semplice coesistenza - e, cioè, quando i postumi della causa iatrogena sono soltanto aggravati dalla menomazione preesistente alla responsabilità del sanitario oppure quando la presenza della prima tipologia di postumi incide negativamente su quelli derivanti da errore medico aggravando la situazione del soggetto leso,
pagina 10 di 14 dovendosi altrimenti - se la menomazione risulta soltanto coesistente - liquidare interamente il danno iatrogeno (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 21261 del 30/07/2024).
La consulenza ha fatto corretta applicazione del principio suesposto, laddove ha riscontrato come “solo una parte del danno lamentato dalla IG. è causalmente riconducibile (con criterio Parte_1 del “più probabile che non”) a condotte omissive e/o commissive da parte dei sanitari della
[...]
che sottoposero la P.ad intervento chirurgico di exeresi di endometriosi del Controparte_3
pavimento pelvico. 2) La quotaparte attribuibile a danno iatrogeno consiste nel disturbo della minzione, dissinergia ano-rettale, diminuzione della sensibilita' perineale, disturbo depressivo maggiore in soggetto già affetto (ex-ante) da disturbo d'ansia in trattamento farmacologico” (pag.70).
In applicazione del preferibile criterio equitativo ed assumendo, come parametro di liquidazione, i criteri usati dalla giurisprudenza del Tribunale di Milano in casi analoghi (c.d. tabelle di Milano), ed aggiornate all'anno 2024, alla luce dell'età della paziente al momento del fatto Parte_1
(anni 27), dell'entità e natura dei postumi permanenti e delle caratteristiche del caso concreto, appare equo liquidare l'importo complessivo, già rivalutato all'attualità di euro 137.125,00 per la totalità del danno non patrimoniale, in relazione ai 30 punti d'invalidità riconosciuti pari ad euro 130.685,00. I
c.t.u. hanno, altresì, concluso per un periodo di ITT di giorni 11 = € 1.265,00, un periodo di ITP al 50
% di giorni 60 = € 3.450,00 ed un periodo di ITP al 25 % di giorni 60 = € 1.725,00; ne discende un totale danno biologico temporaneo risarcibile pari ad € 6.440,00.
Quanto agli aspetti dinamico- relazionali, di norma, rientrano nel danno biologico riconosciuto e, dunque, per questi non è possibile alcuna duplicazione risarcitoria, salvo il caso in cui la menomazione incida in maniera apprezzabile su particolari aspetti dinamico-relazionali personali, in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali e se ne fornisca prova adeguata;
mentre il danno morale è autonomamente risarcibile, laddove pur sempre allegato e provato.
Il danno non patrimoniale alla persona va, dunque, risarcito unitariamente e va liquidato applicando le tabelle sviluppate dall'osservatorio sulla giustizia civile presso il Tribunale di Milano, per cui il giudice deve anzitutto accertare l'esistenza di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale e poi, in caso di positivo accertamento dell'esistenza anche di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando le tabelle di Milano;
in caso di esclusione della componente morale del danno, deve considerare la sola voce del danno biologico, liquidando conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale ed infine, in caso di positivo accertamento dei presupposti per la c.d. personalizzazione del danno, deve procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato dalla componente morale del danno automaticamente inserita in tabella ( cfr.
Tribunale , Savona , sez. I , 25/10/2023).
pagina 11 di 14 Peraltro, nel caso in lite, il danno morale asseritamente subito e conseguente alle limitazioni alla vita quotidiana dipendenti dall'intervento chirurgico, se in parte sia da ricomprendere nel danno da inabilità temporanea, già oggetto di liquidazione, può comunque essere presuntivamente riscontrato in ragione delle peculiari circostanze del caso concreto, in particolare relazione alla tipologia di lesione, che presuntivamente comporta un livello "sub specie" del dolore, della vergogna, della disistima di sé.
Pertanto, la domanda di risarcimento del danno morale può trovare accoglimento, tenuto conto della presunzione per cui le limitazioni sofferte siano sfociate nella sofferenza interiore di Parte_1
(si veda Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 7126 del 12/03/2021: Ai fini della liquidazione del
[...]
danno biologico, che consegue alla lesione dell'integrità psico-fisica della persona, devono formare oggetto di autonoma valutazione il pregiudizio da invalidità permanente (con decorrenza dal momento della cessazione della malattia e della relativa stabilizzazione dei postumi) e quello da invalidità temporanea (da riconoscersi come danno da inabilità temporanea totale o parziale ove il danneggiato si sia sottoposto a periodi di cure necessarie per conservare o ridurre il grado di invalidità residuato al fatto lesivo o impedirne l'aumento, inteso come privazione della capacità psico-fisica in corrispondenza di ciascun periodo e in proporzione al grado effettivo di inabilità sofferto), mentre, ai fini della liquidazione complessiva del danno non patrimoniale, deve tenersi conto altresì delle sofferenze morali soggettive, eventualmente patite dal soggetto in ciascuno degli indicati periodi.).
Nel caso in lite, è chiaramente emerso che la perdita delle proprie funzioni corporee, successiva agli interventi chirurgici, ha ingenerato una crescente difficoltà nel portare avanti gli studi e l'attività lavorativa, riducendo, al contempo, le possibilità di espansione sociale;
si tratta di evenienza sicuramente peculiare ai fini della personalizzazione, sicché stimasi a tal fine una massima personalizzazione del solo danno biologico, per un totale risarcibile di € 175.024,00.
L'importo risarcitorio va liquidato avendo riguardo ai valori risultanti dalle nuove tabelle elaborate nella riunione dell'Osservatorio per la giustizia civile di Milano in tema di danno alla persona e invalidità (totale o parziale, temporanea o permanente) e vigenti alla data della presente decisione, poiché va espresso in moneta attuale (in senso conforme, Cassazione Civile, n. 8169/2003). L'importo va poi devalutato al momento del fatto e rivalutato all'attualità, per un totale di € 192.299,92.
4.2 Sui danni riportati da Parte_2
Per quel che concerne madre di , è stato accertato che i danni sono, Parte_2 Parte_1 invece, consistiti in “un disturbo dell'adattamento di modesta entità”, riconducibili alle causali di cui in citazione, quale conseguenza alle gravi lesioni patite dalla figlia convivente, con riconoscimento del danno biologico nella misura del 6%, “con un prolungamento della temporanea parziale pari a giorni
pagina 12 di 14 30 al 50% ed altrettanti 30 giorni al 25%, quale sintesi di una più lunga a scalare” (cfr. pag. 73 relazione di consulenza tecnica).
Sulla risarcibilità del danno si richiama il pronunciamento espresso dalla Corte di Cassazione (n. 02788 del 31/01/2019) che ha riconosciuto il danno non patrimoniale alla vita di relazione, patito dal ricorrente per le lesioni fisiche subite dalla moglie a seguito di un intervento chirurgico: «Il danno non patrimoniale, consistente nella sofferenza morale patita dal prossimo congiunto di una persona lesa in modo non lieve dall'altrui illecito, – è stato chiarito – può essere dimostrato con ricorso alla prova presuntiva in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta».
Accertata la sussistenza del nesso causale, anche per i danni patiti dal familiare, in ragione del legame affettivo esistente e della gravità delle lesioni, quanto ai criteri di liquidazione del danno, si richiama il dictum di legittimità espresso da Cass. Civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 5474 del 22/02/2023 (Rv. 666960): In tema di danno non patrimoniale da invalidità temporanea, in mancanza della tabella prevista dall'art.
138 cod. ass. (prevista dall'art. 1, comma 18, della l. n. 124 del 2017, ma non ancora predisposta) il pregiudizio derivante da lesioni di non lieve entità non può essere liquidato sulla base dei parametri previsti dall'art. 139 cod. ass., i quali riguardano la liquidazione di danni non patrimoniali per inabilità temporanea derivanti da lesioni di lieve entità, potendo il giudice fare ricorso, invece, ai parametri offerti dalle cosiddette "tabelle milanesi".
Nella specie, applicandosi la disciplina sostanziale antecedente, alla luce dell'età della danneggiata al momento del fatto (anni 52), dell'entità e natura dei postumi permanenti e delle caratteristiche del caso concreto, appare equo liquidare l'importo di euro 8.563,00 per la totalità del danno non patrimoniale. I
c.t.u. hanno, altresì, concluso per un periodo di ITP al 50 % di giorni 30 = € 1.725,00 ed un periodo di
ITP al 25 % di giorni 30 = € 862,50; ne discende un totale danno biologico temporaneo risarcibile pari ad € 2.587,50. Il totale da liquidare è dunque pari ad € 11.150,50.
5. Gli importi così determinati, già calcolati all'attualità, debbono ritenersi dovuti gli interessi da calcolarsi sulla somma devalutata al momento del fatto ed in anno in anno rivalutata. Tale parametro viene preso in considerazione in base ad un criterio di carattere equitativo, in conformità all'insegnamento della Suprema Corte di cui alla sentenza delle Sezioni Unite n. 1712/1995, che ha posto fine al contrasto giurisprudenziale in ordine alle modalità di calcolo degli accessori nella ipotesi di pronuncia risarcitoria da illecito.
La somma totale complessiva a alla quale i convenuti vanno condannati, in solido, Parte_1
a pagare in favore dell'attore è, dunque, pari ad € 192.299,92, oltre interessi dalla sentenza al saldo.
L'importo dovuto, invece, a è pari ad € 12.251,11. Parte_2
pagina 13 di 14 Tali somme devono essere poste a carico delle parti resistenti, in solido ed in quote uguali tra di loro.
Sul punto si veda il pronunciamento di Cass. Sez.
3 - Sentenza n. 28987 del 11/11/2019 : in tema di azione di rivalsa nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, nel rapporto interno tra la struttura sanitaria e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., in quanto la struttura accetta il rischio connaturato all'utilizzazione di terzi per
l'adempimento della propria obbligazione contrattuale, a meno che dimostri un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile (e oggettivamente improbabile) devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell'obbligazione.
6. Sulle spese di lite
Le spese di lite del presente giudizio e del procedimento per accertamento tecnico preventivo seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accoglie la domanda e per l'effetto, condanna le parti resistenti, in solido ed in parti uguali tra di loro, al risarcimento del danno, in favore di , che si quantifica in € 192.299,92, oltre Parte_1
interessi dalla sentenza e fino al soddisfo;
2. accoglie la domanda e per l'effetto, condanna le parti resistenti, in solido ed in parti uguali tra di loro, al risarcimento del danno, in favore di che si quantifica in € 12.251,11, oltre Parte_2
interessi dalla sentenza e fino al soddisfo;
3. condanna le parti resistenti, in solido tra loro, a rifondere, alla parte ricorrente, le spese di lite del procedimento per accertamento tecnico preventivo, che si liquidano in € 1.722,00 per compensi ed €
406,50 per esborsi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa, come per legge;
4. condanna le parti resistenti, in solido tra loro, a rifondere, alla parte ricorrente, le spese di lite, che si liquidano in € 5.431,00 per compensi ed € 545,00 per esborsi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa, come per legge;
5. pone le spese di c.t.u, separatamente liquidate, definitivamente a carico dei convenuti in solido.
AVELLINO, 11 marzo 2025 Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
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