Art. 15.
A decorrere dal 1 ottobre 1974 il collocamento a riposo per raggiunti limiti di eta' per il personale ispettivo, direttivo, docente e non docente della scuola materna, primaria, secondaria ed artistica avviene il 1 ottobre successivo alla data di compimento del 65° anno di eta'.
Al personale ispettivo, direttivo, docente e non docente in servizio al 1 ottobre 1974 che, per effetto del disposto del comma precedente, debba essere collocato a riposo per raggiunti limiti di eta' e non abbia raggiunto il numero di anni di servizio attualmente richiesto per il massimo della pensione e' consentito rimanere in servizio su richiesta fino al raggiungimento del limite massimo e comunque non oltre il 70° anno di eta'. (7)
La disposizione di cui al comma precedente si applica fino al conseguimento dell'anzianita' minima per la quiescenza anche al personale che, in servizio al 1 ottobre 1974, al compimento del 65° anno di eta' non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione.(6)(7) ((8))
Al personale, di cui alla presente legge, che verra' collocato a riposo a partire dal 1 ottobre 1973, sara' corrisposto un trattamento provvisorio di pensione nella misura dell'ottanta per cento dello stipendio e degli altri eventuali assegni pensionabili in godimento all'atto della cessazione dal servizio, salvo conguaglio alla definitiva liquidazione.
Al personale direttivo, ispettivo, docente e non docente che cessera' dal servizio nel periodo dal 10 settembre 1973 al 25 giugno 1975, in applicazione dell' articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336 , il trattamento di pensione e l'indennita' di buonuscita o di previdenza saranno riliquidati sulla base del trattamento che avrebbe conseguito per effetto del riordinamento dei ruoli di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 3 e di cui all'articolo 10.
--------------- AGGIORNAMENTO (6)
La Corte Costituzionale, con sentenza 9 - 24 luglio 1986, n. 207 (in G.U. 1a s.s. 01/08/1986 n. 38)ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 15, terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477 (delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare. secondaria e artistica dello Stato), limitatamente alle parole "fino al conseguimento dell'anzianita' minima per la quiescenza"".
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AGGIORNAMENTO (6a)
Il D.L. 6 novembre 1989, n. 357 , convertito con modificazioni dalla L. 27 dicembre 1989, n. 417 , ha disposto (con l'art. 10, comma 7) che " Le richieste di permanenza in servizio di cui all' articolo 15, secondo e terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477 , a partire dall'anno scolastico 1989-1990, devono essere prodotte, a pena di decadenza, entro il 31 marzo dell'anno di compimento del
sessantacinquesimo anno di eta'." --------------- AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L. 27 dicembre 1989, n. 413 (in G.U. 30/12/1989 n. 303), convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1990, n.37 , ha disposto (con l'art. 1, comma 4-quinquies) che "a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le disposizioni di cui all' articolo 15, secondo e terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477 sono estese ai dirigenti civili dello Stato".
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AGGIORNAMENTO (8)
La Corte Costituzionale con sentenza 26 settembre-12 ottobre 1990 (in G.U. 1a s.s. 14/10/1990, n. 41) "Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimita' costituzionale dell' art. 15, terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477 (Delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato), nella parte in cui non consente al personale assunto dopo il 1 ottobre 1974, che al compimento del 65 anno di eta' non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, di rimanere in servizio su richiesta fino al conseguimento di tale anzianita' minima (e comunque non oltre il 70 anno di eta')."
A decorrere dal 1 ottobre 1974 il collocamento a riposo per raggiunti limiti di eta' per il personale ispettivo, direttivo, docente e non docente della scuola materna, primaria, secondaria ed artistica avviene il 1 ottobre successivo alla data di compimento del 65° anno di eta'.
Al personale ispettivo, direttivo, docente e non docente in servizio al 1 ottobre 1974 che, per effetto del disposto del comma precedente, debba essere collocato a riposo per raggiunti limiti di eta' e non abbia raggiunto il numero di anni di servizio attualmente richiesto per il massimo della pensione e' consentito rimanere in servizio su richiesta fino al raggiungimento del limite massimo e comunque non oltre il 70° anno di eta'. (7)
La disposizione di cui al comma precedente si applica fino al conseguimento dell'anzianita' minima per la quiescenza anche al personale che, in servizio al 1 ottobre 1974, al compimento del 65° anno di eta' non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione.(6)(7) ((8))
Al personale, di cui alla presente legge, che verra' collocato a riposo a partire dal 1 ottobre 1973, sara' corrisposto un trattamento provvisorio di pensione nella misura dell'ottanta per cento dello stipendio e degli altri eventuali assegni pensionabili in godimento all'atto della cessazione dal servizio, salvo conguaglio alla definitiva liquidazione.
Al personale direttivo, ispettivo, docente e non docente che cessera' dal servizio nel periodo dal 10 settembre 1973 al 25 giugno 1975, in applicazione dell' articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336 , il trattamento di pensione e l'indennita' di buonuscita o di previdenza saranno riliquidati sulla base del trattamento che avrebbe conseguito per effetto del riordinamento dei ruoli di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 3 e di cui all'articolo 10.
--------------- AGGIORNAMENTO (6)
La Corte Costituzionale, con sentenza 9 - 24 luglio 1986, n. 207 (in G.U. 1a s.s. 01/08/1986 n. 38)ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 15, terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477 (delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare. secondaria e artistica dello Stato), limitatamente alle parole "fino al conseguimento dell'anzianita' minima per la quiescenza"".
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AGGIORNAMENTO (6a)
Il D.L. 6 novembre 1989, n. 357 , convertito con modificazioni dalla L. 27 dicembre 1989, n. 417 , ha disposto (con l'art. 10, comma 7) che " Le richieste di permanenza in servizio di cui all' articolo 15, secondo e terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477 , a partire dall'anno scolastico 1989-1990, devono essere prodotte, a pena di decadenza, entro il 31 marzo dell'anno di compimento del
sessantacinquesimo anno di eta'." --------------- AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L. 27 dicembre 1989, n. 413 (in G.U. 30/12/1989 n. 303), convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1990, n.37 , ha disposto (con l'art. 1, comma 4-quinquies) che "a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le disposizioni di cui all' articolo 15, secondo e terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477 sono estese ai dirigenti civili dello Stato".
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AGGIORNAMENTO (8)
La Corte Costituzionale con sentenza 26 settembre-12 ottobre 1990 (in G.U. 1a s.s. 14/10/1990, n. 41) "Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimita' costituzionale dell' art. 15, terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477 (Delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato), nella parte in cui non consente al personale assunto dopo il 1 ottobre 1974, che al compimento del 65 anno di eta' non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, di rimanere in servizio su richiesta fino al conseguimento di tale anzianita' minima (e comunque non oltre il 70 anno di eta')."