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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/06/2025, n. 4582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4582 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. 14926/2024 R.G.
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale di Milano in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Guido Vannicelli Presidente dott.ssa Emanuela Rossi Giudice dott.ssa Francesca Laura Stoppa Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento iscritto come in epigrafe promosso da
(Codice CUI 0627GMB – C.F. ), Parte_1 C.F._1 nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo Sari, presso il cui studio in Lodi – Via Solferino n.68, è elettivamente domiciliato come da procura agli atti
-ricorrente- contro
, in persona del tempore – Controparte_1 CP_2 Controparte_3 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici in Milano, via Freguglia
n. 1, è elettivamente domiciliato
-resistente -
Oggetto: Ricorso ex art. 19 ter D. Lgs. 150/2011 avverso il provvedimento del Questore di Lodi con il quale è stata rigettata l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, co. 1 e co 1.1 T.U.I.
Conclusioni per il ricorrente: Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Milano, premessi gli incombenti di rito e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
pagina 1 di 6 1. in via principale annullare/revocare l'impugnato provvedimento e, in riforma dello stesso, accertare
e dichiarare, ex artt. 5 comma 6 e 19 commi 1 e 1.1. del D.lgs n. 286/98 (TUI) e 32 comma ter del
D.lgs 25/08, il diritto del ricorrente (Codice CUI 0627GMB – Parte_1
C.F. ), nato a [...] il [...], al rilascio di un permesso di C.F._1 soggiorno per protezione speciale, ovvero, in ogni caso, di non essere allontanato dal T.N. in forza degli articoli 2, 10, comma 3 e 117 della Costituzione, disponendo la trasmissione del decreto di accoglimento al Questore ex art. 19 comma 1.2 del T.U.I. per il rilascio del conforme permesso di soggiorno della durata di due anni, convertibile in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
2. comunque condannare l'amministrazione statale alla rifusione delle spese di lite, al rimborso del
Contributo Unificato, al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15%, oltre cpa e iva come per legge, con distrazione in favore del difensore costituito Avv Lorenzo Sari che si dichiara antistatario”.
Conclusioni per il resistente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
- Respingere il ricorso avversario, siccome infondato in fatto e in diritto. Con vittoria delle spese e dei compensi di lite”.
In fatto
In data 10/01/20231 il ricorrente presentava al Questore di Lodi richiesta di rilascio del permesso di soggiorno.
Con decreto del 13.3.2024 notificato in data 28.4.2024, il Questore di Lodi ha rigettato l'istanza, rilevando:
► che ai fini del rilascio del rinnovo del permesso di soggiorno è stato richiesto alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Milano il parere così come previsto dalla normativa vigente;
►che, nella specie, la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Milano ha espresso in data 1.9.2023 parere negativo in merito al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, poiché non sussistono i presupposti previsti dall'art. 19 c. 1 e 1.1. TUI.
Il Questore ha, pertanto, ritenuto di rigettare l'istanza di rilascio di permesso di soggiorno.
Con ricorso tempestivamente depositato il 19.4.2024 la difesa del ricorrente ha impugnato il provvedimento di rigetto.
È stata disposta udienza a trattazione scritta al fine di acquisire, nel rispetto del contraddittorio, un aggiornamento sulle attuali condizioni di vita (familiare, lavorativa, abitativa, di salute e, più in generale, di integrazione sociale) del ricorrente in Italia. In data 4.4.2025 si è costituito il , chiedendo il rigetto della domanda cautelare e Controparte_1 del ricorso, con vittoria di spese e dei compensi di lite.
Nel termine fissato, la difesa del ricorrente ha provveduto a depositare nota scritta, ha prodotto documentazione integrativa e ha insistito nella propria richiesta, evidenziando la sussistenza dei presupposti stabiliti dall'art. 19, commi 1 e 1.1 D. Lgs. 286/1998, come novellati dal D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 173, data la continua e ormai acclarata integrazione del ricorrente nel nostro Paese.
Il procedimento è stato definito nella camera di consiglio del 28.5.2025.
In diritto
Ritiene il Collegio di dover accogliere il ricorso.
Quanto alla domanda tesa al riconoscimento di una forma di protezione complementare di natura nazionale (umanitaria o speciale), va anzitutto premesso che il terzo e il quarto periodo del comma 1.1 dell'art. 19 T.U.I. sono stati abrogati dall'art. 7 del d.l. 10.03.2023 n. 20, convertito nella Legge n. 50 del 5 maggio 2023 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 05.05.2023 ed entrata in vigore il giorno successivo. Tuttavia, al secondo comma, la stessa disposizione ha fatto espressamente salva la disciplina previgente -che qui, infatti, si applica – “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto” (vale a dire, l'11.03.2023).
Si procede quindi, di seguito, a una breve ricognizione della disciplina applicabile al caso in esame.
Il 22 ottobre 2020 è entrato in vigore il d.l. n. 130/2020, convertito con modifiche nella legge 18 dicembre 2020, n. 173, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della “tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare “a catalogo aperto”, ha modificato il testo dell'art. 5 co. 6 del Testo Unico Immigrazione, ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali, contenuto nel testo originario e poi eliminato dal d.l. 4 ottobre 2018, n.
113, convertito con modifiche nella legge 1° dicembre 2018, n. 132.
La protezione speciale si presenta prima facie caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del d.l. n. 113/2018, convertito con modificazioni nella legge n. 132/2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità [1].
La norma, all'art. 1 co. 1 lett. e), ha modificato in particolare l'art. 19 co.
1.1 del d.lgs. n. 286/1998:
- estendendo espressamente l'ambito di applicazione del divieto di espulsione (già previsto qualora esistano fondati motivi di ritenere che il cittadino straniero rischi di essere sottoposto a tortura) anche ai casi in cui rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti;
- stabilendo il divieto di espulsione dello straniero, e correlativamente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale (di durata biennale, ex art. 32 co. 3 d.lgs. n. 25/2008), anche nell'ipotesi in cui l'allontanamento dal territorio nazionale possa comportare la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare della persona, a meno che esso sia necessario per pagina 3 di 6 ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica o di protezione della salute, comunque nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
La disposizione trova applicazione ai procedimenti in corso, in virtù dell'inequivoco tenore letterale della disposizione transitoria dell'art. 15 d.l. n. 130/2020, secondo il quale “le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'articolo 384, secondo comma, del codice di procedura civile”[2].
Con riferimento quindi alla protezione speciale garantita dalle nuove previsioni dell'art. 19 co. 1.1.
T.U.I., il giudice è chiamato a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto “della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”, al fine di stabilire se il suo respingimento o la sua espulsione determinino una violazione di tali diritti.
Quanto ai parametri normativi sui quali si fonda detta valutazione anche la Corte di Cassazione è intervenuta con alcune recenti pronunce, che forniscono indicazioni utili per la valutazione della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.
In particolare, la Corte di Cassazione con una recente pronuncia ha chiarito che “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020
(conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di "radicamento" sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (cfr.
Cassazione Civile, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7861 del 10/03/2022 e nello stesso anche Ordinanza n.
34095 del 2021).
In un'altra recente pronuncia la Corte ha chiarito, con riferimento agli elementi da considerare per ritenere sussistente una violazione del diritto al rispetto della vita privata del richiedente, che “l'esiguità delle retribuzioni non costituisce un elemento dirimente al fine di escludere la sussistenza del diritto, atteso che la consistenza delle retribuzioni lavorative va apprezzata tenendo conto del graduale incremento delle stesse nel tempo, elemento che fornisce indicazioni utili in merito al consolidarsi del processo di integrazione in Italia ((cfr. Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 8373 del 15/03/2022,
Cassazione N. 34095 del 2021, Sezioni Unite: N. 24413 del 2021 Rv. 662246 – 01).
[2] Cfr. sul punto la sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 24413/2021, nel condivisibile senso della retroattività della nuova formulazione dell'art. 19 alle cause pendenti. pagina 4 di 6 Tanto premesso, reputa il Collegio che dalla documentazione prodotta e dalle informazioni aggiuntive fornite dalla difesa nella nota a trattazione scritta, emerge che il ricorrente si sia radicato in Italia e abbia raggiunto un buon livello di integrazione.
Dal punto di vista lavorativo, dalla documentazione2 offerta dalla difesa risulta che il ricorrente nel
2021 ha lavorato da ottobre per (traendo un compenso pari a circa 3000 Controparte_4 euro). Successivamente, da maggio 2022 a dicembre 2023 ha lavorato per Nei Parte_2 mesi di gennaio e febbraio 2024 ha lavorato come manovale per la AP Costruzioni di , Per_1 mentre nei mesi di marzo e aprile 2024 ha lavorato come manovale per la Noor Service S.r.l. che lo ha assunto nuovamente con contratto a tempo determinato dal 25/06/24 al 31/08/24. Il contratto veniva prorogato dapprima sino al 31/12/24 (doc. 26), successivamente sino al 31/03/25.
Dal punto di vista reddituale, come risulta dalle buste paga prodotte sub docc. 23, 24 e 28, nel corso del 2024 il ricorrente ha percepito redditi da lavoro dipendente superiori a euro 11.841. Nel corso del
2023 il ricorrente aveva percepito redditi da lavoro dipendente per euro 23.268,61 (cfr. Certificazione
Unica 2024 prodotta sub doc. 19). Nel corso del 2022 il ricorrente aveva percepito redditi da lavoro dipendente per euro 15.023,30, (cfr Certificazione Unica 2023 prodotta sub doc. 6).
Dal punto di vista abitativo, il ricorrente abita in Secugnago (LO) – Località Cantoniera n. 19, come risulta dal certificato di stato di famiglia estratto in data 14/02/25, prodotto sub doc. 29. assieme ai suoceri del fratello, SI. e SI.ra Il fratello del ricorrente è nato in CP_5 Parte_3
Egitto il 10/01/1985, si trova in Italia dal 2004, è titolare di una carta di soggiorno permanente (doc. 8) in quanto marito della cittadina italiana SI.ra , nata a [...] il [...] ed ha Parte_4 avanzato domanda per il riconoscimento della cittadinanza italiana (doc. 9). 2 Documenti:
1) contratto lavoro;
CP_4
2) contratto lavoro;
Parte_2
3) proroga 1; Parte_2
4) proroga 2; Parte_2
5) buste paga;
Parte_2
6) Edil Sahara Certificazione Unica 2023;
7) Edil Sahara Certificazione Unica 2022;
8) carta soggiorno fratello;
9) domanda cittadinanza fratello;
10) stato famiglia fratello;
11) certificato residenza ricorrente;
12) stato di famiglia ricorrente;
13) carta identità;
14) permesso di soggiorno;
18) certificato scuola italiano;
19) Certificazione Unica 2024; Parte_2
23) AP costruzioni busta paga febbraio 2024;
24) Noor Service srl buste paga marzo e aprile 2024;
25) Noor Service srl assunzione dal 25/06/24 al 31/08/24;
26) Noor Service srl proroga contratto sino al 31/12/24;
27) Noor Service srl proroga contratto sino al 31/03/25;
28) Noor Service srl buste paga da agosto 2024 a dicembre 2024;
29) certificato stato famiglia estratto il 14/02/25.
pagina 5 di 6 Ritiene dunque il Collegio che il ricorrente ha compiuto significativi sforzi al fine di raggiungere un valido inserimento nel sistema socioeconomico italiano, che trovano conferma nello svolgimento, da diversi anni, di regolare e continuativa attività lavorativa. Egli si trova dal 2020 nel nostro Paese e ha reperito diverse occupazioni, traendo da esse un reddito che è nel tempo aumentato e che gli consente lo svolgimento di una vita dignitosa e in piena autonomia. In Italia risiede anche il fratello, regolarmente soggiornante.
L'allontanamento del ricorrente determinerebbe, dunque, la violazione del diritto alla tutela della sua vita privata.
Per tali ragioni, in applicazione dell'articolo 19.1.1. T.U.I. previgente, va riconosciuto al ricorrente il permesso di soggiorno di durata biennale per “protezione speciale”, previsto dall'articolo 32, terzo comma, del D.lgs. 25 del 2008.
Sulle spese
Quanto alle spese di lite, ritiene il Tribunale di doverle compensare: se è vero che il ricorrente vede riconosciuta la sua domanda, è anche vero che i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale sono maturati nel corso del procedimento e, comunque, successivamente al parere negativo espresso dalla Commissione Territoriale, ove si è potuta apprezzare anche la protratta e consolidata continuatività lavorativa con redditi crescenti e la sua autonomia abitativa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano così provvede:
- accoglie il ricorso presentato da (Codice CUI Parte_1
0627GMB – C.F. ), nato a [...] il [...] e, per C.F._1
l'effetto, riconosce il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, previsto dall'art. 32 comma 3, D.lgs. 25/08 in relazione all'art. 19, comma 1.1 TUI previgente;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 28.5.2025.
Il Giudice estensore Dott.ssa Francesca Laura Stoppa
Il Presidente
Dott. Guido Vannicelli
pagina 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sul punto, si veda il parere della Commissione territoriale: “vista la data della istanza (prenotazione effettuata il
10/01/2023, come precisato dalla Questura nella pec di richiesta del parere), trova applicazione la norma transitoria di cui all'art. 7 D.L. 20/2023, per cui deve tenersi in considerazione l'art. 19 comma 1.1. D.Lgs. 286/1998 nella formulazione antecedente alla riforma del citato decreto legge”. pagina 2 di 6
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale di Milano in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Guido Vannicelli Presidente dott.ssa Emanuela Rossi Giudice dott.ssa Francesca Laura Stoppa Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento iscritto come in epigrafe promosso da
(Codice CUI 0627GMB – C.F. ), Parte_1 C.F._1 nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo Sari, presso il cui studio in Lodi – Via Solferino n.68, è elettivamente domiciliato come da procura agli atti
-ricorrente- contro
, in persona del tempore – Controparte_1 CP_2 Controparte_3 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici in Milano, via Freguglia
n. 1, è elettivamente domiciliato
-resistente -
Oggetto: Ricorso ex art. 19 ter D. Lgs. 150/2011 avverso il provvedimento del Questore di Lodi con il quale è stata rigettata l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, co. 1 e co 1.1 T.U.I.
Conclusioni per il ricorrente: Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Milano, premessi gli incombenti di rito e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
pagina 1 di 6 1. in via principale annullare/revocare l'impugnato provvedimento e, in riforma dello stesso, accertare
e dichiarare, ex artt. 5 comma 6 e 19 commi 1 e 1.1. del D.lgs n. 286/98 (TUI) e 32 comma ter del
D.lgs 25/08, il diritto del ricorrente (Codice CUI 0627GMB – Parte_1
C.F. ), nato a [...] il [...], al rilascio di un permesso di C.F._1 soggiorno per protezione speciale, ovvero, in ogni caso, di non essere allontanato dal T.N. in forza degli articoli 2, 10, comma 3 e 117 della Costituzione, disponendo la trasmissione del decreto di accoglimento al Questore ex art. 19 comma 1.2 del T.U.I. per il rilascio del conforme permesso di soggiorno della durata di due anni, convertibile in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
2. comunque condannare l'amministrazione statale alla rifusione delle spese di lite, al rimborso del
Contributo Unificato, al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15%, oltre cpa e iva come per legge, con distrazione in favore del difensore costituito Avv Lorenzo Sari che si dichiara antistatario”.
Conclusioni per il resistente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
- Respingere il ricorso avversario, siccome infondato in fatto e in diritto. Con vittoria delle spese e dei compensi di lite”.
In fatto
In data 10/01/20231 il ricorrente presentava al Questore di Lodi richiesta di rilascio del permesso di soggiorno.
Con decreto del 13.3.2024 notificato in data 28.4.2024, il Questore di Lodi ha rigettato l'istanza, rilevando:
► che ai fini del rilascio del rinnovo del permesso di soggiorno è stato richiesto alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Milano il parere così come previsto dalla normativa vigente;
►che, nella specie, la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Milano ha espresso in data 1.9.2023 parere negativo in merito al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, poiché non sussistono i presupposti previsti dall'art. 19 c. 1 e 1.1. TUI.
Il Questore ha, pertanto, ritenuto di rigettare l'istanza di rilascio di permesso di soggiorno.
Con ricorso tempestivamente depositato il 19.4.2024 la difesa del ricorrente ha impugnato il provvedimento di rigetto.
È stata disposta udienza a trattazione scritta al fine di acquisire, nel rispetto del contraddittorio, un aggiornamento sulle attuali condizioni di vita (familiare, lavorativa, abitativa, di salute e, più in generale, di integrazione sociale) del ricorrente in Italia. In data 4.4.2025 si è costituito il , chiedendo il rigetto della domanda cautelare e Controparte_1 del ricorso, con vittoria di spese e dei compensi di lite.
Nel termine fissato, la difesa del ricorrente ha provveduto a depositare nota scritta, ha prodotto documentazione integrativa e ha insistito nella propria richiesta, evidenziando la sussistenza dei presupposti stabiliti dall'art. 19, commi 1 e 1.1 D. Lgs. 286/1998, come novellati dal D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 173, data la continua e ormai acclarata integrazione del ricorrente nel nostro Paese.
Il procedimento è stato definito nella camera di consiglio del 28.5.2025.
In diritto
Ritiene il Collegio di dover accogliere il ricorso.
Quanto alla domanda tesa al riconoscimento di una forma di protezione complementare di natura nazionale (umanitaria o speciale), va anzitutto premesso che il terzo e il quarto periodo del comma 1.1 dell'art. 19 T.U.I. sono stati abrogati dall'art. 7 del d.l. 10.03.2023 n. 20, convertito nella Legge n. 50 del 5 maggio 2023 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 05.05.2023 ed entrata in vigore il giorno successivo. Tuttavia, al secondo comma, la stessa disposizione ha fatto espressamente salva la disciplina previgente -che qui, infatti, si applica – “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto” (vale a dire, l'11.03.2023).
Si procede quindi, di seguito, a una breve ricognizione della disciplina applicabile al caso in esame.
Il 22 ottobre 2020 è entrato in vigore il d.l. n. 130/2020, convertito con modifiche nella legge 18 dicembre 2020, n. 173, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della “tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare “a catalogo aperto”, ha modificato il testo dell'art. 5 co. 6 del Testo Unico Immigrazione, ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali, contenuto nel testo originario e poi eliminato dal d.l. 4 ottobre 2018, n.
113, convertito con modifiche nella legge 1° dicembre 2018, n. 132.
La protezione speciale si presenta prima facie caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del d.l. n. 113/2018, convertito con modificazioni nella legge n. 132/2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità [1].
La norma, all'art. 1 co. 1 lett. e), ha modificato in particolare l'art. 19 co.
1.1 del d.lgs. n. 286/1998:
- estendendo espressamente l'ambito di applicazione del divieto di espulsione (già previsto qualora esistano fondati motivi di ritenere che il cittadino straniero rischi di essere sottoposto a tortura) anche ai casi in cui rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti;
- stabilendo il divieto di espulsione dello straniero, e correlativamente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale (di durata biennale, ex art. 32 co. 3 d.lgs. n. 25/2008), anche nell'ipotesi in cui l'allontanamento dal territorio nazionale possa comportare la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare della persona, a meno che esso sia necessario per pagina 3 di 6 ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica o di protezione della salute, comunque nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
La disposizione trova applicazione ai procedimenti in corso, in virtù dell'inequivoco tenore letterale della disposizione transitoria dell'art. 15 d.l. n. 130/2020, secondo il quale “le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'articolo 384, secondo comma, del codice di procedura civile”[2].
Con riferimento quindi alla protezione speciale garantita dalle nuove previsioni dell'art. 19 co. 1.1.
T.U.I., il giudice è chiamato a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto “della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”, al fine di stabilire se il suo respingimento o la sua espulsione determinino una violazione di tali diritti.
Quanto ai parametri normativi sui quali si fonda detta valutazione anche la Corte di Cassazione è intervenuta con alcune recenti pronunce, che forniscono indicazioni utili per la valutazione della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.
In particolare, la Corte di Cassazione con una recente pronuncia ha chiarito che “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020
(conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di "radicamento" sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (cfr.
Cassazione Civile, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7861 del 10/03/2022 e nello stesso anche Ordinanza n.
34095 del 2021).
In un'altra recente pronuncia la Corte ha chiarito, con riferimento agli elementi da considerare per ritenere sussistente una violazione del diritto al rispetto della vita privata del richiedente, che “l'esiguità delle retribuzioni non costituisce un elemento dirimente al fine di escludere la sussistenza del diritto, atteso che la consistenza delle retribuzioni lavorative va apprezzata tenendo conto del graduale incremento delle stesse nel tempo, elemento che fornisce indicazioni utili in merito al consolidarsi del processo di integrazione in Italia ((cfr. Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 8373 del 15/03/2022,
Cassazione N. 34095 del 2021, Sezioni Unite: N. 24413 del 2021 Rv. 662246 – 01).
[2] Cfr. sul punto la sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 24413/2021, nel condivisibile senso della retroattività della nuova formulazione dell'art. 19 alle cause pendenti. pagina 4 di 6 Tanto premesso, reputa il Collegio che dalla documentazione prodotta e dalle informazioni aggiuntive fornite dalla difesa nella nota a trattazione scritta, emerge che il ricorrente si sia radicato in Italia e abbia raggiunto un buon livello di integrazione.
Dal punto di vista lavorativo, dalla documentazione2 offerta dalla difesa risulta che il ricorrente nel
2021 ha lavorato da ottobre per (traendo un compenso pari a circa 3000 Controparte_4 euro). Successivamente, da maggio 2022 a dicembre 2023 ha lavorato per Nei Parte_2 mesi di gennaio e febbraio 2024 ha lavorato come manovale per la AP Costruzioni di , Per_1 mentre nei mesi di marzo e aprile 2024 ha lavorato come manovale per la Noor Service S.r.l. che lo ha assunto nuovamente con contratto a tempo determinato dal 25/06/24 al 31/08/24. Il contratto veniva prorogato dapprima sino al 31/12/24 (doc. 26), successivamente sino al 31/03/25.
Dal punto di vista reddituale, come risulta dalle buste paga prodotte sub docc. 23, 24 e 28, nel corso del 2024 il ricorrente ha percepito redditi da lavoro dipendente superiori a euro 11.841. Nel corso del
2023 il ricorrente aveva percepito redditi da lavoro dipendente per euro 23.268,61 (cfr. Certificazione
Unica 2024 prodotta sub doc. 19). Nel corso del 2022 il ricorrente aveva percepito redditi da lavoro dipendente per euro 15.023,30, (cfr Certificazione Unica 2023 prodotta sub doc. 6).
Dal punto di vista abitativo, il ricorrente abita in Secugnago (LO) – Località Cantoniera n. 19, come risulta dal certificato di stato di famiglia estratto in data 14/02/25, prodotto sub doc. 29. assieme ai suoceri del fratello, SI. e SI.ra Il fratello del ricorrente è nato in CP_5 Parte_3
Egitto il 10/01/1985, si trova in Italia dal 2004, è titolare di una carta di soggiorno permanente (doc. 8) in quanto marito della cittadina italiana SI.ra , nata a [...] il [...] ed ha Parte_4 avanzato domanda per il riconoscimento della cittadinanza italiana (doc. 9). 2 Documenti:
1) contratto lavoro;
CP_4
2) contratto lavoro;
Parte_2
3) proroga 1; Parte_2
4) proroga 2; Parte_2
5) buste paga;
Parte_2
6) Edil Sahara Certificazione Unica 2023;
7) Edil Sahara Certificazione Unica 2022;
8) carta soggiorno fratello;
9) domanda cittadinanza fratello;
10) stato famiglia fratello;
11) certificato residenza ricorrente;
12) stato di famiglia ricorrente;
13) carta identità;
14) permesso di soggiorno;
18) certificato scuola italiano;
19) Certificazione Unica 2024; Parte_2
23) AP costruzioni busta paga febbraio 2024;
24) Noor Service srl buste paga marzo e aprile 2024;
25) Noor Service srl assunzione dal 25/06/24 al 31/08/24;
26) Noor Service srl proroga contratto sino al 31/12/24;
27) Noor Service srl proroga contratto sino al 31/03/25;
28) Noor Service srl buste paga da agosto 2024 a dicembre 2024;
29) certificato stato famiglia estratto il 14/02/25.
pagina 5 di 6 Ritiene dunque il Collegio che il ricorrente ha compiuto significativi sforzi al fine di raggiungere un valido inserimento nel sistema socioeconomico italiano, che trovano conferma nello svolgimento, da diversi anni, di regolare e continuativa attività lavorativa. Egli si trova dal 2020 nel nostro Paese e ha reperito diverse occupazioni, traendo da esse un reddito che è nel tempo aumentato e che gli consente lo svolgimento di una vita dignitosa e in piena autonomia. In Italia risiede anche il fratello, regolarmente soggiornante.
L'allontanamento del ricorrente determinerebbe, dunque, la violazione del diritto alla tutela della sua vita privata.
Per tali ragioni, in applicazione dell'articolo 19.1.1. T.U.I. previgente, va riconosciuto al ricorrente il permesso di soggiorno di durata biennale per “protezione speciale”, previsto dall'articolo 32, terzo comma, del D.lgs. 25 del 2008.
Sulle spese
Quanto alle spese di lite, ritiene il Tribunale di doverle compensare: se è vero che il ricorrente vede riconosciuta la sua domanda, è anche vero che i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale sono maturati nel corso del procedimento e, comunque, successivamente al parere negativo espresso dalla Commissione Territoriale, ove si è potuta apprezzare anche la protratta e consolidata continuatività lavorativa con redditi crescenti e la sua autonomia abitativa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano così provvede:
- accoglie il ricorso presentato da (Codice CUI Parte_1
0627GMB – C.F. ), nato a [...] il [...] e, per C.F._1
l'effetto, riconosce il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, previsto dall'art. 32 comma 3, D.lgs. 25/08 in relazione all'art. 19, comma 1.1 TUI previgente;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 28.5.2025.
Il Giudice estensore Dott.ssa Francesca Laura Stoppa
Il Presidente
Dott. Guido Vannicelli
pagina 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sul punto, si veda il parere della Commissione territoriale: “vista la data della istanza (prenotazione effettuata il
10/01/2023, come precisato dalla Questura nella pec di richiesta del parere), trova applicazione la norma transitoria di cui all'art. 7 D.L. 20/2023, per cui deve tenersi in considerazione l'art. 19 comma 1.1. D.Lgs. 286/1998 nella formulazione antecedente alla riforma del citato decreto legge”. pagina 2 di 6