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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/12/2025, n. 6365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6365 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3418/2021 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
7° SEZ CIVILE
Così composta
Dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente
Dr. MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.ssa MONICA CACACE Consigliere est.
Riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 3418/2021 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 10189/2015 del Tribunale di Napoli, pubblicata il 01.02.2021 vertente
TRA
, (C.F.: ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
avv.ti Marobbio Giuseppe (C.F. ) e Martino IA IA (C.F. C.F._2
, ed elettivamente domiciliato, presso il loro studio in C.F._3
Napoli, alla via Onofrio Fragnito n. 59
APPELLANTE
E
, (P.IVA: ), in persona dei legali Controparte_1 P.IVA_1
rappresentanti pro tempore e , elettivamente Controparte_2 Controparte_3
pagina 1 di 20 domiciliata in Napoli, alla via S. Lucia n. 15, presso lo studio dell'Avv. De Ruberto
IE (C.F. , che la rappresenta e difende C.F._4
APPELLATA
E
(P.IVA: ), in persona del legale Controparte_4 P.IVA_2
rapp.te pro tempore , elettivamente domiciliata in Caserta 81100, in via Parte_2
G. M. Bosco n. 80, presso lo studio dell'avv. Zoff Ivan (C.F. ), e C.F._5
rappresentata e difesa dall' avv. Alfredo Chiantini ( ) C.F._6
APPELLATA
E
(C.F. ) e Controparte_5 C.F._7 CP_6
(C.F. ), nella qualità di soci succeduti pro-quota alla
[...] C.F._8
Controparte_7
APPELLATI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Gli avvocati costituiti concludevano come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, con atto di citazione notificato in data 22/04/2015, ha convenuto in Parte_1
giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, nonché la in persona del legale Controparte_4
rappresentante pro tempore e la in persona del Controparte_8
legale rappresentante pro tempore, affinché venisse accertata l'inopponibilità delle eccezioni e delle limitazioni di risarcibilità di eventuali infortuni previste dal contratto di assicurazione, per il sinistro avvenuto il 29/03/2013, durante l'incontro di calcio
[...]
in programma per la stagione 2012/2013 del Campionato Lega Nazionale CP_9
Dilettanti (LDN), società con cui l'allora attore si tesserava per lo svolgimento di attività
pagina 2 di 20 sportiva non professionistica in favore e nell'interesse della Controparte_8
In seguito al suddetto sinistro, il riportava dolori al ginocchio
[...] Pt_1
destro, onde il giorno seguente si recava presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Santa
IA delle Grazie di Pozzuoli, ricevendo una diagnosi di “SLO ginocchio dx” (cfr. referto di pronto soccorso n.13732). In data 30/03/2013 l'allora attore si sottoponeva a visita ortopedica all'esito della quale veniva diagnosticato il “Distacco lamellare corticale (epifisi prossimale di tibia …)”, in data 03/04/2017 il veniva Pt_1
sottoposto a intervento chirurgico di “ricostruzione legame crociato anteriore con tendine rotuleo;
meniscectomia selettiva esterna;
sutura lesione menisco capsulare”
(cfr. Cartella clinica n. 969/2013, Relazione di dimissione, pag. 3). Il costo di €
15.584,83 del summenzionato intervento chirurgico veniva affrontate dalla famiglia (cfr. fattura n. AV21833 del 06/05/2013). Successivamente, il provvedeva a Pt_1
denunciare il sinistro alla compagnia, in data 24/04/2013, e l'allora Controparte_10
oggi riconosceva la risarcibilità del danno individuando come Controparte_1
somma complessiva quella di € 11.977,25. L'attore rilevata la non congruità della somma offerta rispetto all'effettivo danno subito, chiedeva così provvedere: 1)
“Accertare e dichiarare che all'atto del tesseramento di , intervenuto il Parte_1
26.10.2012, la società ovvero la in aperta CP_7 Controparte_4
violazione dell'art. 1891 c.c., non informavano l'attore e, per lui, i genitori, dell'esistenza del contratto di assicurazione, delle eventuali condizioni contrattuali e delle limitazioni di risarcibilità di eventuali infortuni che questi avrebbe subito nell'esercizio della pratica sportiva;
2) “Per l'effetto, accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1891 c.c., la inopponibilità all'assicurato e la conseguente Parte_1
inutilizzabilità, delle eccezioni fondate sul contratto delle quali egli non ha avuto contezza ed, in particolare, di tutte le limitazioni di risarcibilità di eventuali infortuni che l'attore avrebbe subito nell'esercizio della pratica sportiva;
” 3) “Accertare e dichiarare, in ogni caso, la difformità̀ e, pertanto, la inopponibilità̀ ad , Parte_1
della tabella allegata al contratto di assicurazione per cui è causa, rispetto all'allegato pagina 3 di 20 A del Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 Novembre 2010;” 4)
“Conseguentemente accertare e dichiarare che la natura e l'entità̀ delle lesioni riportate da , nonché́ le tabelle valutative per il risarcimento del danno Parte_1
, sono esattamente quelle individuate ed utilizzate nella perizia asseverata dal Dott.
in data 14.12.2013;” 5) “Accertare e dichiarare la violazione, da Persona_1
parte della e, per essa della del dovere di Controparte_4 Controparte_7
tutela e protezione della salute di , proprio in virtù̀ della richiamata Parte_1
disciplina codicistica di cui all'art. 1891 c.c. nonché́ del Decreto della Presidenza del
Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2010;” 6) “In via gradata, accertare e dichiarare la responsabilità̀ ex art. 2043 c.c. e 2087 c.c., della nella causazione CP_7
dell'evento per cui è causa, per la violazione dell'obbligo di tutela degli atleti, anche ai sensi degli artt. 10 e 11 del Codice di Giustizia Sportiva;
” 7) “Per l'effetto ed in ogni caso, condannare la , in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore, la in persona del legale rappresentante pro- Controparte_4
tempore e la in solido tra loro, ovvero chiunque risulterà̀ tenuto all'esito CP_7
del giudizio, al pagamento, in favore di della complessiva somma di € Parte_1
53.489,33, ovvero di quella diversa, maggiore o minore, somma che sarà ritenuta dovuta dall'On.le Tribunale adito, da determinarsi e quantificarsi anche a mezzo C.T.U. che, sin da ora, si richiede, a titolo di risarcimento di tutti i danni, di natura patrimoniale e non patrimoniale, subiti dall'attore all'esito dell'infortunio subito in data 29.3.2013, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal fatto e sino all'effettivo soddisfo;
” 8) DAre, in ogni caso, le controparti, come sopra individuate, al pagamento in favore di , di quella somma che sarà̀ ritenuta di giustizia, Parte_1
da liquidarsi a titolo di risarcimento del danno morale sofferto, sulla scorta dei parametri richiamati in premessa;
” 9)” DAre le controparti al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre rimborso forfettario, IVA e C.P.A., con attribuzione al sottoscritto avv. Giuseppe Marobbio, procuratore antistatario”.
pagina 4 di 20 Costituitasi in giudizio la società deduceva preliminarmente il Controparte_1
difetto di legittimazione passiva e nel merito l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda attorea, chiedendone il rigetto. Pertanto, chiedeva al giudice di prime cure così provvedere: 1) “In via principale sia dichiarata la carenza di legittimazione passiva della e sia disposta l'estromissione dal presente giudizio della Controparte_1
società convenuta, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CPA come per legge;
2) Nel merito perché ogni avversa domanda formulata nei confronti della sia dichiarata inammissibile, improcedibile ed infondata Controparte_1
e sia quindi rigettata per tutti i motivi suesposti, vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CPA come per legge. 3) In ogni caso, salvo impugnativa, siano applicate tutte le condizioni contrattuali e normative limitative dell'indennizzo, con vittoria delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre spese generali IVA e CPA come per legge. Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre nei termini di legge.”
La Lega costituitasi in giudizio, chiedeva così provvedere: 1) “in Controparte_4
via preliminare: voglia accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Contr
e di conseguenza dichiarare inammissibile e improcedibile la domanda spiegata;
”
2) “in via principale: rigettare ogni avversa domanda formulata nei confronti della perché infondata in fatto e in diritto e non provata;
” 3) “voglia altresì CP_11
condannare l'odierno attore, al risarcimento dei danni per lite temeraria nella somma di euro 2.000,00 o in quella diversa ritenuta di giustizia e comunque al pagamento in Contr favore della di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'articolo 96 comma 3 c.p.c.. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”
Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 10189/2015 pubblicata il 01/02/2021 così provvedeva: “1) dichiara la contumacia del convenuto 2) rigetta la Controparte_7
domanda proposta da;
3) compensa integralmente le spese di lite.” Parte_1
proponeva appello avverso la predetta sentenza, chiedendo Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ 1) Nel merito, accertare e dichiarare la nullità̀ delle condizioni della polizza assicurativa per cui è causa, convenute tra la Lega
pagina 5 di 20 e la (oggi , con Controparte_4 Controparte_10 Controparte_1
riferimento alla determinazione dei criteri di liquidazione degli indennizzi, poiché́ contrarie al D.M. 3.11.2010, norma imperativa, ai sensi del combinato disposto tra gli artt. 1418 e 1419 c.c.; 2) In via subordinata, accertare e dichiarare che, all'atto del tesseramento di , intervenuto il 26.10.2012, la soc. (già Parte_1 Controparte_7
, ovvero la in aperta violazione dell'art. Controparte_8 Controparte_4
1891 c.c., e del D.M.3.11.2010, non informavano l'attore e, per lui, i genitori, dell'esistenza del contratto di assicurazione, delle eventuali condizioni contrattuali e delle limitazioni di risarcibilità̀ di eventuali infortuni che questi avrebbe subito nell'esercizio della pratica sportiva;
3) Conseguentemente, accertare e dichiarare l'inopponibilità̀ all'assicurato , delle eccezioni fondate sul contratto di Parte_1
assicurazione di cui è causa e, in particolare, di tutte le limitazioni di eventuali infortuni che l'attore avrebbe subito nell'esercizio della pratica sportiva;
4) Accertare e dichiarare la violazione, da parte della e, per essa, della Controparte_4
del dovere di tutela e protezione della salute di , Controparte_7 Parte_1
proprio in virtù̀ della richiamata disciplina codicistica di cui all'art. 1891 c.c. nonché́ del Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 Novembre 2010; 5) Accertare e dichiarare la responsabilità̀ ex art. 2043 e 2087 c.c., della (oggi Controparte_7 [...]
nella causazione dell'evento per cui è causa, per la violazione Controparte_8
dell'obbligo di tutela degli atleti, anche ai sensi degli artt. 10 e 11 del Codice di
Giustizia Sportiva;
6) Per l'effetto e in ogni caso, condannare la Controparte_1
(già la e la (già Controparte_10 Controparte_4 Controparte_7 [...]
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., in solido tra loro, Controparte_8
ovvero chiunque risulterà̀ tenuto all'esito del giudizio, al pagamento, in favore di
, della complessiva somma di € 53.489,33, ovvero di quella diversa, Parte_1
maggiore o minore, somma che sarà̀ ritenuta dovuta dall'On.le Tribunale adito, da quantificarsi anche a mezzo C.T.U. che, sin da ora, si richiede, a titolo di risarcimento di tutti i danni, di natura patrimoniale e non patrimoniale, subiti dall'attore all'esito pagina 6 di 20 dell'infortunio subito in data 29.03.2013; 7) In via alternativa, condannare le convenute, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'attore, della somma dovuta in applicazione della tabella di cui all'allegato A) del DM 3.11.2010, pari a € 12.400,00 a titolo di lesioni subite, oltre alla somma di € 20.180,33 per spese e cure mediche e ospedaliere, e così per un importo complessivo di € 32.580,33; 8) In via ancora più̀ gradata, laddove dovessero ritenersi efficaci le condizioni di polizza di cui è causa, condannare la in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento, in Controparte_1
favore del sig. della somma complessiva di € 14.447,00 (€ 12.475,00 per cure e Pt_1
spese mediche ospedaliere + €1.972,00 per le lesioni subite); 9) In via residuale, condannare comunque la convenuta al pagamento in favore Controparte_1
dell'attore della complessiva somma di € 11.977,25, dalla stessa riconosciuta dovuta, per l'evento dannoso di cui è causa, e mai corrisposta al 10) Per mero Pt_1
tuziorismo difensivo, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, spiegata da controparte, di condanna dell'attore al pagamento della somma di € 2.000,00, per lite temeraria, operare la compensazione giudiziale dei rispettivi crediti, non essendo contestato il credito del limitatamente alla somma di € 11.977,25; 11) In ogni Pt_1
caso, condannare le controparti al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre rimborso forfettario, IVA e C.P.A., con attribuzione al sottoscritto Avv. Giuseppe
Marobbio, procuratore antistatario. Vinte spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre 15,00% per spese generali, con attribuzione ai procuratori antistatari.”
Nel giudizio così incardinato, si costituiva la eccependo Controparte_4
preliminarmente difetto di legittimazione passiva e nel merito l'infondatezza del gravame, insistendo per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
Si costituiva la eccependo anch'essa il proprio difetto di Controparte_1
legittimazione passiva e l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'artt. 342, 348 bis e
348 ter c.p.c. Inoltre, nel merito eccepiva l'infondatezza del Controparte_1
pagina 7 di 20 gravame, insistendo per il rigetto dell'appello e per la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese.
Le parti appellate e , in qualità di soci Controparte_5 Controparte_6
succeduti pro-quota alla ritualmente evocati in giudizio, non si Controparte_7
costituivano.
La Corte, all'udienza del 03/10/2025 celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., esaurita l'attività prevista nell'art. 350 c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui agli artt. 190, co. 1, e 352, co. 1 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, in rito, va dichiarata la contumacia degli appellati CP_5
e che non si sono costituiti nonostante la rituale
[...] Controparte_6
notificazione dell'atto di citazione in appello. La convenuta come risulta Controparte_7
dall'allegata visura camerale, è stata cancellata dal registro delle imprese in data
22.03.2016 e e , sono succeduti alla suddetta Controparte_5 Controparte_6
società estinta in qualità di soci (cfr. Cass. 19.12.2016 n. 26196; Cass. 9 ottobre 2018, n.
24853).
Ancora, va rilevato che non vi sono dubbi sull'ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. È noto che, secondo la costante giurisprudenza, “Gli articoli 342 e
434 del c.p.c., nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il pagina 8 di 20 quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (pt. Cass.
28/07/2023, n.23100; 03/03/2022, n.7081).
In sostanza, ai fini dell'ammissibilità del gravame, è sufficiente che l'atto di appello indichi i passaggi argomentativi della sentenza che l'appellante intende censurare, senza necessità di una trascrizione testuale di tali parti, e che formuli, rispetto ad essi, le proprie ragioni di dissenso, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata, consentendo alla controparte di formulare le proprie difese ed al giudice di valutarne la portata.
Nella specie, parte appellante, ha indicato con assoluta chiarezza e puntualità le parti della sentenza oggetto di censura e le ragioni di critica che dovrebbero indurre la Corte a rivederle per ottenere la riforma della stessa e di conseguenza l'accoglimento dell'appello.
Va, poi, rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis e ter c.p.c. proposta dalla società L'appellante, infatti, si è limitato a Controparte_12
dedurre l'inammissibilità dell'impugnazione in maniera del tutto generica, senza specificare i motivi per cui la stessa dovrebbe considerarsi manifestamente inammissibile o infondata, se non sulla base delle eccezioni di merito successivamente indicate che richiedono, in ogni caso, un accertamento all'esito del giudizio di appello che preclude “prima facie” la chiesta pronuncia di inammissibilità.
Ancora, in rito, le parti appellate e le Controparte_4 Controparte_1
hanno eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva. La prima assumendo che: “La
come noto,assicura i propri tesserati attraverso la Controparte_4
stipulazione di una polizza assicurativa cheassume efficacia al momento della sottoscrizione del tesseramento.Nel suo schema socialmente tipico questa si presenta come il contratto in virtù delquale l'assicuratore si obbliga, dietro versamento di un premio, a pagare una sommadi denaro nel caso in cui la persona indicata nel contratto:
(a) muoia in conseguenza diun infortunio, ovvero (b) patisca una lesione della salute in conseguenza di un infortunio. Quanto appena descritto ha portato notevoli contrasti in pagina 9 di 20 dottrina e giurisprudenza, contrasti che sono stati sanati con l'importante sentenza della
Suprema Corte Sezioni Unite, del 10 Aprile 2002, n. 5119 (in Foro It., 2002, I, 2039).
Secondo la Cassazione l'assicurazione infortuni, nella sua tipicità sociale, copre due rischi diversi: quello di morte e quello di invalidità. Tale diversità dei rischi coperti comporta l'assoggettamento del contratto ad una disciplina di tipo misto: (i)
l'assicurazione contro il rischio di infortuni mortali alla quale si applicherà il principio dell'assicurazione sulla vita ex art. 1919 cod. civ. e seguenti;
(ii) l'assicurazione contro il rischio di infortuni produttivi di invalidità che è invece un'assicurazione contro i danni, alla quale si applicherà il principio indennitario e l'intero “statuto” dell'assicurazione contro i danni.
Fatta questa necessaria premessa, è bene evidenziare che le polizze di assicurazione infortuni rientrano nella fattispecie di assicurazione contro i danni e vengono stipulate dalle Leghe e Settori della Federazione non nell'interesse proprio, ma per conto dei calciatori, ovvero per conto di chi spetta. Infatti si ha una dissociazione fra contraente ed assicurato, poiché il contraente, non è titolare dell'interesse esposto al rischio.
L'oggetto dell'assicurazione (il rischio) non è pertanto la responsabilità civile della bensì l'integrità fisica degli associati, che in quanto beneficiari CP_11
dell'assicurazione hanno azione diretta nei confronti della stessa (cfr. Cass. Civ.Sez.VI,
Ordinanza del 20 Dicembre 2017, n.30653). La legittimazione diretta del contraente rende a lui opponibili le eccezioni derivanti dal contratto assicurativo per conto di chi spetta. L'obbligo unico del contraente (nel nostro caso la è CP_4 Controparte_4
quello di informare l'assicurato (i calciatori) dell'esistenza dell'assicurazione, cosa che
è puntualmente avvenuta come dimostrato in fatti. Inoltre la stipula di tale contratto, impedisce al contraente (L.N.D.) l'esercizio dei diritti derivanti dal contratto, salvo che non vi consenta esplicitamente o implicitamente l'assicurato beneficiario (cfr. Corte di
Cass., sez. III, sentenza del 22 Gen. 2009, n.8670). Infine è bene ricordare che prima della nota sentenza delle Sez. Unite, tale assicurazione era considerata (e parte della dottrina ancora la considera) come un contratto a favore di terzo, dove – anche qui –
pagina 10 di 20 risulta evidente l'azione diretta del terzo nei confronti della compagnia assicurativa. A supporto di quanto riportato si evidenzia che è la stessa polizza a disporre all'art.63 posto a pagina 31 che in caso di infortunio la denuncia deve essere inviata all'assicuratore dall'infortunato. Si chiarisce poi che il sig. subìto l'infortunio, Pt_3
avviava, la procedura per ottenere il risarcimento dell'infortunio, ma non provvedeva a portare a termine il procedimento di liquidazione. (cfr. allegato n.5). Sussiste dunque il difetto di legittimazione passiva.” (cfr. Comparsa di costituzione e risposta pag. 4 e 5).
La seconda assumendo che: “Per completezza difensiva ci si riporta a tutte le eccezioni e domande disattese in primo grado, che espressamente si reiterano a norma dell'art. 346 c.p.c. In particolare si ribadisce: A) l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della società convenuta, atteso che la già ha Controparte_1 Controparte_10
stipulato con la una polizza per la copertura Controparte_13
assicurativa degli infortuni subiti dai suoi iscritti nello svolgimento delle singole attività specificatamente dichiarate in contratto, nei limiti di cui alla condizioni generali e particolari previste, con i massimali e gli ulteriori limiti contrattuali risultanti dalla
Convenzione. Orbene, trattandosi di una polizza infortuni, la non Controparte_1
è tenuta al risarcimento del danno patrimoniale e/o non patrimoniale, non essendo una polizza RCT, ma solo a versare l'indennizzo corrispondente alla tipologia delle lesioni riportate nell'infortunio, oltre spese mediche nei liti delle franchigie e/o scoperti CP_ contrattuali. Sta di fatto che eventualmente tenute al risarcimento del danno da se sussistente, sono soltanto la presso cui il sig. sarebbe iscritto quale CP_7 Pt_1
Contr giovane calciatore, e la qualora fosse riconosciuta a carico della società sportiva una responsabilità civile nella determinazione del presunto sinistro lamentato ex adverso.
Pertanto la non è tenuta a manlevare la società chiamante e/o a Controparte_1
risarcire il danno così come richiesto ex adverso stanti le previsioni contrattuali e su tale domanda è priva di legittimazione passiva.” (cfr. Comparsa di costituzione e risposta pag.15,16 e17).
pagina 11 di 20 L'eccezione di difetto di legittimazione passiva dedotto dalla Controparte_4
è infondata. Ciò, in quanto l'appellante ha agito in giudizio chiedendo l'accertamento Contr dell'inadempimento dell'obbligo sussistente in capo ad essa di informare il soggetto terzo assicurato circa il contenuto del contratto di assicurazione stipulato con l'assicuratrice (omesso adempimento dell'obbligo informativo del contratto assicurativo da cui discenderebbe l'assunta inopponibilità delle clausole che escludono l'indennizzo) ed in subordine, la condanna di quest'ultima ex art 2043 c.c. e art 2087 c.c.
Del pari infondata, poi, è l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dalla società poiché il , nonché l'appellante, ha azione diretta Controparte_12 Pt_1
verso l'assicuratore in considerazione della disciplina del contratto per conto di chi spetta.
Nel merito l'appellante ha affidato il gravame ai seguenti motivi: “1) Errata qualificazione giuridica della domanda;
2) Nullità della sentenza ex art. 161, 1° co,
c.p.c., per violazione dell'art. 112 c.p.c. – Omessa pronuncia sulle domande, ritualmente proposte dall'attore – errore di fatto – vizio di motivazione”.
Quanto al primo motivo, con il quale specificamente l'appellante assume che il
Tribunale avrebbe operato una “1) errata qualificazione giuridica della domanda […]”
Rileva la Corte che la doglianza non coglie nel segno.
In realtà, dall'analisi dell'atto di citazione di primo grado, si evince chiaramente che, tra le molteplici domande proposte dall'attore, vi era anche la richiamata domanda di accertamento della responsabilità, ex art. 2043 e 2087 c.c., dell'allora società sportiva di appartenenza dell'appellante, la In particolare, nell'atto di citazione, al Controparte_7
numero 33), pag. 13, l'attore affermava: “Che, per le considerazioni su esposte, non solo le condizioni della polizza de quo non sono opponibili ad , ma è Parte_1
possibile configurare una responsabilità contrattuale della stessa società sportiva per la quale questi ha prestato la propria attività, (già , la Controparte_7 Controparte_8
quale non ha mai provveduto…a predisporre le opportune cautele al fine di evitare, per quanto possibile, l'accadimento di eventi dannosi e lesivi dell'integrità fisica pagina 12 di 20 dell'atleta”. Ciò posto, risulta chiara la formulazione, da parte dell'allora attore, della domanda di accertamento della responsabilità in capo alla per aver Controparte_7
causato l'evento dannoso in termini di responsabilità contrattuale ed extra contrattuale
(cfr.: Atto di citazione e più specificamente dal motivo numero 6), pag. 18, in cui l'attore così chiedeva provvedere: “In via gradata, accertare e dichiarare, la responsabilità ex art. 2043 e 2087 c.c., della (oggi Controparte_7 Controparte_8
nella causazione dell'evento per cui è causa, per la violazione dell'obbligo di tutela degli atleti, anche ai sensi degli artt. 10 e 11 del Codice di Giustizia Sportiva”).
Domanda alla quale il Tribunale ha dato compiuta risposta con una motivazione che questa Corte condivide e conferma.
Il motivo di appello, di cui alla lettera f) dell'atto di appello, fondato sull'accertamento della responsabilità della per omessa tutela degli atleti è da rigettarsi. Controparte_7
Come affermato dal giudice di prime cure, l'attività sportiva si caratterizza per la natura intrinsecamente pericolosa per cui gli attori del gioco sono tenuti ad accettare l'alea della stessa. Dato il principio del rischio consentito, l'atleta, prendendo parte alle attività sportive, intrinsecamente accetta la possibilità che potrebbe essere coinvolto in un evento dannoso. Dunque, l'adita Corte fa proprie le argomentazioni del giudice di primo grado: ”Con questo principio sono stati esonerati dal risarcimento danni, comportamenti che secondo le regole ordinarie sarebbero considerati illeciti (ad esempio il contatto fisico violento) ma che nello svolgimento di un'attività sportiva sono considerate invece leciti.
In sostanza, quando derivino lesioni personali ad un partecipante all'attività a seguito di un fatto posto in essere da diverso partecipante, il criterio per individuare in quali ipotesi il comportamento che ha provocato il danno sia esente da responsabilità civile sta nello stretto collegamento funzionale tra gioco ed evento lesivo, collegamento che va escluso se l'atto sia stato compiuto allo scopo di ledere, ovvero con una violenza incompatibile con le caratteristiche concrete del gioco;
con la conseguenza che sussiste in ogni caso la responsabilità dell'agente in ipotesi di atti compiuti allo specifico scopo pagina 13 di 20 di ledere, anche se gli stessi non integrino una violazione delle regole dell'attività svolta;
la responsabilità non sussiste invece se le lesioni siano la conseguenza di un atto posto in essere senza la volontà di ledere e senza la violazione delle regole dell'attività,
e non sussiste neppure se, pur in presenza di violazione delle regole proprie dell'attività sportiva specificamente svolta, l'atto sia a questa funzionalmente connesso (Cass. Civ.
Sez. 3, Sentenza n. 12012 del 08/08/2002). Orbene, nel caso in esame è pacifica la circostanza che l'infortunio del quale era rimasto vittima l'attore si era verificato nel corso dell'incontro calcistico perché, nel corso di una normale azione di Persona_2
gioco, il in seguito ad un contrasto di gioco, con un avversario, questi finiva Pt_1
con il peso del corpo sulla gamba destra dell'attore, provocandogli l'infortunio. Per cui l'atto lesivo, se da un lato non si rivelava affatto come dolosamente compiuto dall'altro calciatore allo scopo di pregiudicare , pur avendo integrato la Parte_1
trasgressione delle regole del gioco del calcio, appariva essere chiaramente collegato al normale svolgimento della partita in corso. Laddove, è fatto notorio che contatti, contrasti o sgambetti – anche involontari – tra giocatori rientrano nella normale fisiologia di una competizione calcistica. Nella vicenda in esame, dunque, sulla base dei documenti prodotti, risulta senza dubbio che l'infortunio in questione avvenne durante un' ipotesi normale di svolgimento di quel tipo di sport (partita di calcio) e per caso fortuito, senza l'intento di ledere l'integrità fisica dell'avversario, del tutto prescindendo dal comportamento colposo dell'altro calciatore, pertanto non può considerarsi un illecito, perché appunto rientrante nei rischi che il calciatore assume consapevolmente durante una partita di calcio.” Ciò posto, non è imputabile alcuna responsabilità alla la quale ha adottato un comportamento rispondente ai Controparte_7
principi di diligenza richiesti dalla legge.
Con il secondo motivo l'appellante assume: “la nullità della sentenza ex art. 161, 1° co,
c.p.c., per violazione dell'art. 112 c.p.c. – Omessa pronuncia sulle domande, ritualmente proposte dall'attore – errore di fatto – vizio di motivazione” e chiede pagina 14 di 20 l'accertamento della nullità delle condizioni apposte al contratto di assicurazioni per conto di terzi, di cui è beneficiario, per violazione del D.M. 3/11/2010.
L'assunto è infondato.
Il contratto di assicurazione stipulato da contrariamente a quanto Controparte_1
affermato dall'appellante, non è affetto da un vizio di nullità per violazione del D.M.
3/11/2010. La difesa del è impernita sull'assunto che tale contratto sia stato Pt_1
formulato in violazione del suddetto D.M. ed in particolare dell'art. 11, co. secondo, il quale stabilisce che:” I soggetti obbligati possono prevedere una franchigia per gli infortuni che determinano una invalidità permanente in misura inferiore al 10%. Resta fermo che, in caso di lesioni plurime, l'indennizzo è dovuto in misura pari alla somma delle percentuali relative alle singole lesioni subite.” All'art. 56 della Polizza stipulata, è previsto che: “Si conviene che non si farà luogo ad indennizzo per Invalidità
Permanente quando questa sia di grado non superiore al 5%. Se essa risulterà superiore a detta percentuale, l'indennizzo verrà corrisposto solo per la parte eccedente. Nel caso in cui l'invalidità Permanente sia di grado superiore al 25% della totale, l'indennizzo verrà liquidato senza deduzione di alcuna franchigia.” Dunque, le parti contraenti hanno concordato che nel caso di invalidità permanente inferiore al 5%,
l'assicurato non ha diritto ad alcun indennizzo. Invece, nell'ipotesi di invalidità permanente superiore al 5%, è riconosciuto all'assicurato un indennizzo pari alla misura eccedente tale percentuale. Quindi ad esempio, in cado di invalidità permanente del 10%
l'assicurato si vedrà attribuito un diritto all'indennizzo pari al 5%. Nell'ipotesi, diversa, di invalidità permanente superiore al 25% della totale, l'indennizzo è liquidito senza la deduzione della franchigia. Comparando la disciplina prevista dal D.M. con il contenuto della polizza stipulata, la Corte non rileva alcuna violazione. Al contrario, si osserva come il trattamento previsto dalla polizza sia più favorevole rispetto a quello prospettato dal co. secondo, dell'art. 11 del D.M. 3/11/2010. Ciò, in quanto l'art. 11, co. secondo, prevede la facoltà, e non l'obbligo, per i soggetti obbligati di prevedere una franchigia per gli infortuni che determinano una invalidità permanente del 10%, lasciando così non pagina 15 di 20 indennizzata l'eventuale invalidità permanente inferiore alla suddetta percentuale.
Mentre la polizza stipulata prevede una franchigia per l'invalidità permanente in misura pari al 5%, lasciando non indennizzata una invalidità permanente pari a tale percentuale.
Ciò che in concreto hanno scelto di fare le parti contraenti, è di riconoscere il diritto alla franchigia ad una percentuale di invalidità inferiore a quella legale e quindi di innalzare la soglia di tutela del terzo assicurato. Infatti, per effetto di tale clausola, la percentuale di invalidità permanente eccedente il 5% viene regolarmente indennizzata. L'appellante, dunque, è incorso in un errore interpretativo. Pertanto, non sussistendo una violazione dell'art. 11 del D.M. 3/11/2010, il contratto di assicurazione oggetto d'esame è valido ed efficace.
Tanto, anche in considerazione dell'infondatezza dell'eccezione d'inefficacia del contratto di assicurazione per conto di terzi per mancato adempimento degli obblighi di informazione. Il , al momento della richiesta di tesseramento con la LND il Pt_1
26/10/2012, ha implicitamente espresso la volontà di beneficiare degli effetti del suddetto contratto di assicurazione che la inoltre, ha Controparte_4
provveduto a pubblicare come Comunicato Ufficiale sul sito internet istituzionale (cfr.
Comunicato Ufficiale n. 7, stagione sportiva 2012-2013, allegato al fascicolo di I° grado), nonché sul sito www.Ind.it.
Rendendo, così, conoscibile il contenuto del contratto stipulato a favore di tutti gli atleti tesserati. Ciò, in quanto l'atto di pubblicazione del Comunicato Ufficiale sul sito Contr istituzionale da parte della equivale ad una forma di pubblicità notizia, visto il gran numero di soggetti tesserati nei cui confronti la stessa ha stipulato tale polizza. Pertanto, non potrebbe essere prevista un'altra e diversa forma di pubblicità, gravando così sul terzo l'onere di informarsi circa il contenuto della polizza. Da ciò, discende che il Contr comportamento della non è censurabile sotto i profili della collaborazione reciproca, né della buona fede e correttezza, in quanto ha correttamente adempiuto all'obbligo di informazione.
pagina 16 di 20 Sul motivo di appello relativo alla omessa pronuncia in ordine alle domande di condanna delle convenute al pagamento delle somme dovute in favore dell'appellante.
Tale deduzione di parte appellante muovendo dal duplice e alternativo presupposto dell'accertamento dell'inefficacia del contratto di assicurazione o dell'accertamento della nullità delle condizioni di polizza per violazione del D.M. 3/11/2010, per quanto fin qui affermato, viene assorbita.
Sul motivo di appello relativo alla omessa pronuncia in ordine alla domanda subordinata di condanna della al pagamento, in favore dell'appellante di quanto Controparte_15
effettivamente dovuto, in virtù delle condizioni di polizza.
Sulla base delle clausole della polizza assicurativa stipulata, correttamente la
[...]
addiviene alla cifra di € 11.977,25. In particolare, facendo applicazione degli CP_1
artt. 40,42,43,44 e 46 della suddetta polizza, nonché dell'art. 32 il quale afferma che:”
L'assicurazione si intende prestata, per ogni singolo assicurato, per le seguenti somme:
[…] 4. Lesioni come da tabella allegato A): €80.000;5. Rimborso spese di cura ospedaliere €7.000,00; […]7. Spese di cura pre-posst intervento chirurgico
€2.000,00;8. Rimborso spese specialistiche €750,00; 9. Indennità giornaliera in caso di ricovero €100,00[…]11. Indennità forfettaria per applicazione di apparecchio gessato
€300,00[…].” Inoltre, l'art. 40 sul rimborso spese di cura ospedaliere, all'ultimo comma afferma che: “I rimborsi vengono effettuati a cura ultimata con uno scoperto del 20%, con un minimo di €200,00 per sinistro, in caso di Day Hospital tele minimo è elevato ad
€250,00.” L'art. 42 sulle spese di cura pre-post intervento chirurgico afferma all'ultimo comma: “Tale garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia fissa ed assoluta di €100,00 per sinistro.” L'art. 43 sul rimborso prestazioni specialistiche, all'ultimo comma afferma che la compagnia assicuratrice rimborsa all'assicurato le prestazioni specialistiche: “Indipendentemente dal rimborso delle spese di cura in caso di ricovero e a quelle pre e post intervento chirurgico già contemplate in polizza.” L'art. 44 sull'indennità giornaliera in caso di ricovero, all'ultimo comma afferma che: “La presente garanzia non è cumulabile con il rimborso spese da ricovero.” L'art. 46
pagina 17 di 20 sull'indennità forfettaria per applicazione di apparecchio gessato, all'ultimo comma afferma che: “La presente indennità non è operante a favore della CTG B) di persone assicurate: partecipanti all'attività ricreativa ed amatoriale (attività non CP_16
agonistica, legata allo svolgimento di tornei con vincolo di tesseramento limitato alla durata di svolgimento della manifestazione, comunque non superiore ad una stagione sportiva).”
Dunque, la ha quantificato l'indennizzo tramite un calcolo di cui Controparte_1
dà conto nei sui scritti difensivi: “[…] B) il limite di risarcibilità di cui al massimale di polizza entro cui opera la garanzia, con l'applicazione dello scoperto contrattuale e l'applicazione della franchigia che restano a carico della società assicurata;
In particolare si evidenzia che:
a) l'indennità da ricovero non è cumulabile con il rimborso delle spese di cura ospedaliere;
b) le spese di ricovero sono soggette a franchigia del 20% con un minimo di € 200,00 fino ad un massimo di € 8.500,00; c) le spese pre/post intervento sono soggette a franchigia di € 100,00 fino ad un massimo di € 2.000,00 con un sottolimite di
€ 600,00 per i trattamenti fisioterapici ed € 300,00 per le visite mediche;
d) le prestazioni specialistiche sono soggette a franchigia di € 75,00; e) le spese per fisioterapia e visite sostenute oltre i 90 giorni antecedenti/successivi l'intervento non sono rimborsabili;
f) le spese per il rilascio della cartella clinica non sono rimborsabili;
g) le spese per abbonamenti/ingressi in palestra/piscina non sono rimborsabili;
h) le spese per noleggio apparecchi fisioterapici non sono rimborsabili;
i) le spese per relazione medico legale non sono rimborsabili. Orbene la lesione riportata dal Pt_1
prevede i seguenti indennizzi: lesione lca = € 952,00; lesione menisco = € 340,00; frattura tibia estremità superiore € 680,00, che si ribadisce già sono stati offerti all'attore unitamente a voci di spese indennizzabili a termini di polizza ma non accettati.
Nella fattispecie la franchigia applicabile è quella del 5% come previsto dall'art. 56 della Convenzione il quale stabilisce che “non si farà luogo ad indennizzo per invalidità permanente quando questa sia di grado non superiore al 5%. Se essa risulterà superiore pagina 18 di 20 a detta percentuale, l'indennizzo verrà corrisposto solo per la parte eccedente”.” Data la congruità del calcolo eseguito dalla la somma effettivamente CP_1 CP_1
dovuta al è di € 11.977,25, pertanto il motivo di appello è rigettato. Pt_1
Sul motivo di appello relativo alla omessa pronuncia sulla domanda di condanna della al pagamento della somma di € 11.977,25. Controparte_1
Il motivo è inammissibile.
Il nell'atto di citazione di primo grado non ha mai proposto tale domanda, con la Pt_1
conseguenza che tale motivo di appello rappresenta una domanda nuova che, in base al disposto di cui all'art 345, co. 1, c.p.c., è inammissibile in grado di appello.
Per tutte le ragioni sopra esposte, l'appello va rigettato e per l'effetto va confermata la sentenza di primo grado.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante secondo la regola sancita dall'art. 91, comma 1, c.p.c., e si liquidano come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa ed applicando gli importi tra i valori minimi ed i medi previsti in tabella, con esclusione della sola fase istruttoria non tenutasi nel presente grado di giudizio, da attribuirsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore della Controparte_4
(P.IVA: ) e della (P.IVA: ).
[...] P.IVA_2 Controparte_1 P.IVA_1
A norma dell'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012 (destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in appello a partire dal 31.01.2013), essendo stato l'appello respinto,
l'appellante ha l'obbligo di versare un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale a norma del co. 1 bis di detto articolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro avverso la sentenza, così provvede:
1) Dichiara la contumacia delle appellate e;
Controparte_5 Controparte_6
pagina 19 di 20 2) Rigetta l'appello;
3) DA , (C.F.: ), al pagamento in favore Parte_1 C.F._1
della (P.IVA: ), e della Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_4
(P.IVA: ), delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € P.IVA_2
9.991,00 per compensi professionali, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali al 15%;
4) Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 co. 1 quater del D.P.R.
n. 115/2002, con l'obbligo per l'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co. 1 bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 20 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Monica Cacace Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
7° SEZ CIVILE
Così composta
Dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente
Dr. MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.ssa MONICA CACACE Consigliere est.
Riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 3418/2021 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 10189/2015 del Tribunale di Napoli, pubblicata il 01.02.2021 vertente
TRA
, (C.F.: ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
avv.ti Marobbio Giuseppe (C.F. ) e Martino IA IA (C.F. C.F._2
, ed elettivamente domiciliato, presso il loro studio in C.F._3
Napoli, alla via Onofrio Fragnito n. 59
APPELLANTE
E
, (P.IVA: ), in persona dei legali Controparte_1 P.IVA_1
rappresentanti pro tempore e , elettivamente Controparte_2 Controparte_3
pagina 1 di 20 domiciliata in Napoli, alla via S. Lucia n. 15, presso lo studio dell'Avv. De Ruberto
IE (C.F. , che la rappresenta e difende C.F._4
APPELLATA
E
(P.IVA: ), in persona del legale Controparte_4 P.IVA_2
rapp.te pro tempore , elettivamente domiciliata in Caserta 81100, in via Parte_2
G. M. Bosco n. 80, presso lo studio dell'avv. Zoff Ivan (C.F. ), e C.F._5
rappresentata e difesa dall' avv. Alfredo Chiantini ( ) C.F._6
APPELLATA
E
(C.F. ) e Controparte_5 C.F._7 CP_6
(C.F. ), nella qualità di soci succeduti pro-quota alla
[...] C.F._8
Controparte_7
APPELLATI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Gli avvocati costituiti concludevano come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, con atto di citazione notificato in data 22/04/2015, ha convenuto in Parte_1
giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, nonché la in persona del legale Controparte_4
rappresentante pro tempore e la in persona del Controparte_8
legale rappresentante pro tempore, affinché venisse accertata l'inopponibilità delle eccezioni e delle limitazioni di risarcibilità di eventuali infortuni previste dal contratto di assicurazione, per il sinistro avvenuto il 29/03/2013, durante l'incontro di calcio
[...]
in programma per la stagione 2012/2013 del Campionato Lega Nazionale CP_9
Dilettanti (LDN), società con cui l'allora attore si tesserava per lo svolgimento di attività
pagina 2 di 20 sportiva non professionistica in favore e nell'interesse della Controparte_8
In seguito al suddetto sinistro, il riportava dolori al ginocchio
[...] Pt_1
destro, onde il giorno seguente si recava presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Santa
IA delle Grazie di Pozzuoli, ricevendo una diagnosi di “SLO ginocchio dx” (cfr. referto di pronto soccorso n.13732). In data 30/03/2013 l'allora attore si sottoponeva a visita ortopedica all'esito della quale veniva diagnosticato il “Distacco lamellare corticale (epifisi prossimale di tibia …)”, in data 03/04/2017 il veniva Pt_1
sottoposto a intervento chirurgico di “ricostruzione legame crociato anteriore con tendine rotuleo;
meniscectomia selettiva esterna;
sutura lesione menisco capsulare”
(cfr. Cartella clinica n. 969/2013, Relazione di dimissione, pag. 3). Il costo di €
15.584,83 del summenzionato intervento chirurgico veniva affrontate dalla famiglia (cfr. fattura n. AV21833 del 06/05/2013). Successivamente, il provvedeva a Pt_1
denunciare il sinistro alla compagnia, in data 24/04/2013, e l'allora Controparte_10
oggi riconosceva la risarcibilità del danno individuando come Controparte_1
somma complessiva quella di € 11.977,25. L'attore rilevata la non congruità della somma offerta rispetto all'effettivo danno subito, chiedeva così provvedere: 1)
“Accertare e dichiarare che all'atto del tesseramento di , intervenuto il Parte_1
26.10.2012, la società ovvero la in aperta CP_7 Controparte_4
violazione dell'art. 1891 c.c., non informavano l'attore e, per lui, i genitori, dell'esistenza del contratto di assicurazione, delle eventuali condizioni contrattuali e delle limitazioni di risarcibilità di eventuali infortuni che questi avrebbe subito nell'esercizio della pratica sportiva;
2) “Per l'effetto, accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1891 c.c., la inopponibilità all'assicurato e la conseguente Parte_1
inutilizzabilità, delle eccezioni fondate sul contratto delle quali egli non ha avuto contezza ed, in particolare, di tutte le limitazioni di risarcibilità di eventuali infortuni che l'attore avrebbe subito nell'esercizio della pratica sportiva;
” 3) “Accertare e dichiarare, in ogni caso, la difformità̀ e, pertanto, la inopponibilità̀ ad , Parte_1
della tabella allegata al contratto di assicurazione per cui è causa, rispetto all'allegato pagina 3 di 20 A del Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 Novembre 2010;” 4)
“Conseguentemente accertare e dichiarare che la natura e l'entità̀ delle lesioni riportate da , nonché́ le tabelle valutative per il risarcimento del danno Parte_1
, sono esattamente quelle individuate ed utilizzate nella perizia asseverata dal Dott.
in data 14.12.2013;” 5) “Accertare e dichiarare la violazione, da Persona_1
parte della e, per essa della del dovere di Controparte_4 Controparte_7
tutela e protezione della salute di , proprio in virtù̀ della richiamata Parte_1
disciplina codicistica di cui all'art. 1891 c.c. nonché́ del Decreto della Presidenza del
Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2010;” 6) “In via gradata, accertare e dichiarare la responsabilità̀ ex art. 2043 c.c. e 2087 c.c., della nella causazione CP_7
dell'evento per cui è causa, per la violazione dell'obbligo di tutela degli atleti, anche ai sensi degli artt. 10 e 11 del Codice di Giustizia Sportiva;
” 7) “Per l'effetto ed in ogni caso, condannare la , in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore, la in persona del legale rappresentante pro- Controparte_4
tempore e la in solido tra loro, ovvero chiunque risulterà̀ tenuto all'esito CP_7
del giudizio, al pagamento, in favore di della complessiva somma di € Parte_1
53.489,33, ovvero di quella diversa, maggiore o minore, somma che sarà ritenuta dovuta dall'On.le Tribunale adito, da determinarsi e quantificarsi anche a mezzo C.T.U. che, sin da ora, si richiede, a titolo di risarcimento di tutti i danni, di natura patrimoniale e non patrimoniale, subiti dall'attore all'esito dell'infortunio subito in data 29.3.2013, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal fatto e sino all'effettivo soddisfo;
” 8) DAre, in ogni caso, le controparti, come sopra individuate, al pagamento in favore di , di quella somma che sarà̀ ritenuta di giustizia, Parte_1
da liquidarsi a titolo di risarcimento del danno morale sofferto, sulla scorta dei parametri richiamati in premessa;
” 9)” DAre le controparti al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre rimborso forfettario, IVA e C.P.A., con attribuzione al sottoscritto avv. Giuseppe Marobbio, procuratore antistatario”.
pagina 4 di 20 Costituitasi in giudizio la società deduceva preliminarmente il Controparte_1
difetto di legittimazione passiva e nel merito l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda attorea, chiedendone il rigetto. Pertanto, chiedeva al giudice di prime cure così provvedere: 1) “In via principale sia dichiarata la carenza di legittimazione passiva della e sia disposta l'estromissione dal presente giudizio della Controparte_1
società convenuta, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CPA come per legge;
2) Nel merito perché ogni avversa domanda formulata nei confronti della sia dichiarata inammissibile, improcedibile ed infondata Controparte_1
e sia quindi rigettata per tutti i motivi suesposti, vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CPA come per legge. 3) In ogni caso, salvo impugnativa, siano applicate tutte le condizioni contrattuali e normative limitative dell'indennizzo, con vittoria delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre spese generali IVA e CPA come per legge. Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre nei termini di legge.”
La Lega costituitasi in giudizio, chiedeva così provvedere: 1) “in Controparte_4
via preliminare: voglia accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Contr
e di conseguenza dichiarare inammissibile e improcedibile la domanda spiegata;
”
2) “in via principale: rigettare ogni avversa domanda formulata nei confronti della perché infondata in fatto e in diritto e non provata;
” 3) “voglia altresì CP_11
condannare l'odierno attore, al risarcimento dei danni per lite temeraria nella somma di euro 2.000,00 o in quella diversa ritenuta di giustizia e comunque al pagamento in Contr favore della di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'articolo 96 comma 3 c.p.c.. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”
Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 10189/2015 pubblicata il 01/02/2021 così provvedeva: “1) dichiara la contumacia del convenuto 2) rigetta la Controparte_7
domanda proposta da;
3) compensa integralmente le spese di lite.” Parte_1
proponeva appello avverso la predetta sentenza, chiedendo Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ 1) Nel merito, accertare e dichiarare la nullità̀ delle condizioni della polizza assicurativa per cui è causa, convenute tra la Lega
pagina 5 di 20 e la (oggi , con Controparte_4 Controparte_10 Controparte_1
riferimento alla determinazione dei criteri di liquidazione degli indennizzi, poiché́ contrarie al D.M. 3.11.2010, norma imperativa, ai sensi del combinato disposto tra gli artt. 1418 e 1419 c.c.; 2) In via subordinata, accertare e dichiarare che, all'atto del tesseramento di , intervenuto il 26.10.2012, la soc. (già Parte_1 Controparte_7
, ovvero la in aperta violazione dell'art. Controparte_8 Controparte_4
1891 c.c., e del D.M.3.11.2010, non informavano l'attore e, per lui, i genitori, dell'esistenza del contratto di assicurazione, delle eventuali condizioni contrattuali e delle limitazioni di risarcibilità̀ di eventuali infortuni che questi avrebbe subito nell'esercizio della pratica sportiva;
3) Conseguentemente, accertare e dichiarare l'inopponibilità̀ all'assicurato , delle eccezioni fondate sul contratto di Parte_1
assicurazione di cui è causa e, in particolare, di tutte le limitazioni di eventuali infortuni che l'attore avrebbe subito nell'esercizio della pratica sportiva;
4) Accertare e dichiarare la violazione, da parte della e, per essa, della Controparte_4
del dovere di tutela e protezione della salute di , Controparte_7 Parte_1
proprio in virtù̀ della richiamata disciplina codicistica di cui all'art. 1891 c.c. nonché́ del Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 Novembre 2010; 5) Accertare e dichiarare la responsabilità̀ ex art. 2043 e 2087 c.c., della (oggi Controparte_7 [...]
nella causazione dell'evento per cui è causa, per la violazione Controparte_8
dell'obbligo di tutela degli atleti, anche ai sensi degli artt. 10 e 11 del Codice di
Giustizia Sportiva;
6) Per l'effetto e in ogni caso, condannare la Controparte_1
(già la e la (già Controparte_10 Controparte_4 Controparte_7 [...]
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., in solido tra loro, Controparte_8
ovvero chiunque risulterà̀ tenuto all'esito del giudizio, al pagamento, in favore di
, della complessiva somma di € 53.489,33, ovvero di quella diversa, Parte_1
maggiore o minore, somma che sarà̀ ritenuta dovuta dall'On.le Tribunale adito, da quantificarsi anche a mezzo C.T.U. che, sin da ora, si richiede, a titolo di risarcimento di tutti i danni, di natura patrimoniale e non patrimoniale, subiti dall'attore all'esito pagina 6 di 20 dell'infortunio subito in data 29.03.2013; 7) In via alternativa, condannare le convenute, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'attore, della somma dovuta in applicazione della tabella di cui all'allegato A) del DM 3.11.2010, pari a € 12.400,00 a titolo di lesioni subite, oltre alla somma di € 20.180,33 per spese e cure mediche e ospedaliere, e così per un importo complessivo di € 32.580,33; 8) In via ancora più̀ gradata, laddove dovessero ritenersi efficaci le condizioni di polizza di cui è causa, condannare la in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento, in Controparte_1
favore del sig. della somma complessiva di € 14.447,00 (€ 12.475,00 per cure e Pt_1
spese mediche ospedaliere + €1.972,00 per le lesioni subite); 9) In via residuale, condannare comunque la convenuta al pagamento in favore Controparte_1
dell'attore della complessiva somma di € 11.977,25, dalla stessa riconosciuta dovuta, per l'evento dannoso di cui è causa, e mai corrisposta al 10) Per mero Pt_1
tuziorismo difensivo, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, spiegata da controparte, di condanna dell'attore al pagamento della somma di € 2.000,00, per lite temeraria, operare la compensazione giudiziale dei rispettivi crediti, non essendo contestato il credito del limitatamente alla somma di € 11.977,25; 11) In ogni Pt_1
caso, condannare le controparti al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre rimborso forfettario, IVA e C.P.A., con attribuzione al sottoscritto Avv. Giuseppe
Marobbio, procuratore antistatario. Vinte spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre 15,00% per spese generali, con attribuzione ai procuratori antistatari.”
Nel giudizio così incardinato, si costituiva la eccependo Controparte_4
preliminarmente difetto di legittimazione passiva e nel merito l'infondatezza del gravame, insistendo per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
Si costituiva la eccependo anch'essa il proprio difetto di Controparte_1
legittimazione passiva e l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'artt. 342, 348 bis e
348 ter c.p.c. Inoltre, nel merito eccepiva l'infondatezza del Controparte_1
pagina 7 di 20 gravame, insistendo per il rigetto dell'appello e per la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese.
Le parti appellate e , in qualità di soci Controparte_5 Controparte_6
succeduti pro-quota alla ritualmente evocati in giudizio, non si Controparte_7
costituivano.
La Corte, all'udienza del 03/10/2025 celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., esaurita l'attività prevista nell'art. 350 c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui agli artt. 190, co. 1, e 352, co. 1 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, in rito, va dichiarata la contumacia degli appellati CP_5
e che non si sono costituiti nonostante la rituale
[...] Controparte_6
notificazione dell'atto di citazione in appello. La convenuta come risulta Controparte_7
dall'allegata visura camerale, è stata cancellata dal registro delle imprese in data
22.03.2016 e e , sono succeduti alla suddetta Controparte_5 Controparte_6
società estinta in qualità di soci (cfr. Cass. 19.12.2016 n. 26196; Cass. 9 ottobre 2018, n.
24853).
Ancora, va rilevato che non vi sono dubbi sull'ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. È noto che, secondo la costante giurisprudenza, “Gli articoli 342 e
434 del c.p.c., nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il pagina 8 di 20 quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (pt. Cass.
28/07/2023, n.23100; 03/03/2022, n.7081).
In sostanza, ai fini dell'ammissibilità del gravame, è sufficiente che l'atto di appello indichi i passaggi argomentativi della sentenza che l'appellante intende censurare, senza necessità di una trascrizione testuale di tali parti, e che formuli, rispetto ad essi, le proprie ragioni di dissenso, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata, consentendo alla controparte di formulare le proprie difese ed al giudice di valutarne la portata.
Nella specie, parte appellante, ha indicato con assoluta chiarezza e puntualità le parti della sentenza oggetto di censura e le ragioni di critica che dovrebbero indurre la Corte a rivederle per ottenere la riforma della stessa e di conseguenza l'accoglimento dell'appello.
Va, poi, rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis e ter c.p.c. proposta dalla società L'appellante, infatti, si è limitato a Controparte_12
dedurre l'inammissibilità dell'impugnazione in maniera del tutto generica, senza specificare i motivi per cui la stessa dovrebbe considerarsi manifestamente inammissibile o infondata, se non sulla base delle eccezioni di merito successivamente indicate che richiedono, in ogni caso, un accertamento all'esito del giudizio di appello che preclude “prima facie” la chiesta pronuncia di inammissibilità.
Ancora, in rito, le parti appellate e le Controparte_4 Controparte_1
hanno eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva. La prima assumendo che: “La
come noto,assicura i propri tesserati attraverso la Controparte_4
stipulazione di una polizza assicurativa cheassume efficacia al momento della sottoscrizione del tesseramento.Nel suo schema socialmente tipico questa si presenta come il contratto in virtù delquale l'assicuratore si obbliga, dietro versamento di un premio, a pagare una sommadi denaro nel caso in cui la persona indicata nel contratto:
(a) muoia in conseguenza diun infortunio, ovvero (b) patisca una lesione della salute in conseguenza di un infortunio. Quanto appena descritto ha portato notevoli contrasti in pagina 9 di 20 dottrina e giurisprudenza, contrasti che sono stati sanati con l'importante sentenza della
Suprema Corte Sezioni Unite, del 10 Aprile 2002, n. 5119 (in Foro It., 2002, I, 2039).
Secondo la Cassazione l'assicurazione infortuni, nella sua tipicità sociale, copre due rischi diversi: quello di morte e quello di invalidità. Tale diversità dei rischi coperti comporta l'assoggettamento del contratto ad una disciplina di tipo misto: (i)
l'assicurazione contro il rischio di infortuni mortali alla quale si applicherà il principio dell'assicurazione sulla vita ex art. 1919 cod. civ. e seguenti;
(ii) l'assicurazione contro il rischio di infortuni produttivi di invalidità che è invece un'assicurazione contro i danni, alla quale si applicherà il principio indennitario e l'intero “statuto” dell'assicurazione contro i danni.
Fatta questa necessaria premessa, è bene evidenziare che le polizze di assicurazione infortuni rientrano nella fattispecie di assicurazione contro i danni e vengono stipulate dalle Leghe e Settori della Federazione non nell'interesse proprio, ma per conto dei calciatori, ovvero per conto di chi spetta. Infatti si ha una dissociazione fra contraente ed assicurato, poiché il contraente, non è titolare dell'interesse esposto al rischio.
L'oggetto dell'assicurazione (il rischio) non è pertanto la responsabilità civile della bensì l'integrità fisica degli associati, che in quanto beneficiari CP_11
dell'assicurazione hanno azione diretta nei confronti della stessa (cfr. Cass. Civ.Sez.VI,
Ordinanza del 20 Dicembre 2017, n.30653). La legittimazione diretta del contraente rende a lui opponibili le eccezioni derivanti dal contratto assicurativo per conto di chi spetta. L'obbligo unico del contraente (nel nostro caso la è CP_4 Controparte_4
quello di informare l'assicurato (i calciatori) dell'esistenza dell'assicurazione, cosa che
è puntualmente avvenuta come dimostrato in fatti. Inoltre la stipula di tale contratto, impedisce al contraente (L.N.D.) l'esercizio dei diritti derivanti dal contratto, salvo che non vi consenta esplicitamente o implicitamente l'assicurato beneficiario (cfr. Corte di
Cass., sez. III, sentenza del 22 Gen. 2009, n.8670). Infine è bene ricordare che prima della nota sentenza delle Sez. Unite, tale assicurazione era considerata (e parte della dottrina ancora la considera) come un contratto a favore di terzo, dove – anche qui –
pagina 10 di 20 risulta evidente l'azione diretta del terzo nei confronti della compagnia assicurativa. A supporto di quanto riportato si evidenzia che è la stessa polizza a disporre all'art.63 posto a pagina 31 che in caso di infortunio la denuncia deve essere inviata all'assicuratore dall'infortunato. Si chiarisce poi che il sig. subìto l'infortunio, Pt_3
avviava, la procedura per ottenere il risarcimento dell'infortunio, ma non provvedeva a portare a termine il procedimento di liquidazione. (cfr. allegato n.5). Sussiste dunque il difetto di legittimazione passiva.” (cfr. Comparsa di costituzione e risposta pag. 4 e 5).
La seconda assumendo che: “Per completezza difensiva ci si riporta a tutte le eccezioni e domande disattese in primo grado, che espressamente si reiterano a norma dell'art. 346 c.p.c. In particolare si ribadisce: A) l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della società convenuta, atteso che la già ha Controparte_1 Controparte_10
stipulato con la una polizza per la copertura Controparte_13
assicurativa degli infortuni subiti dai suoi iscritti nello svolgimento delle singole attività specificatamente dichiarate in contratto, nei limiti di cui alla condizioni generali e particolari previste, con i massimali e gli ulteriori limiti contrattuali risultanti dalla
Convenzione. Orbene, trattandosi di una polizza infortuni, la non Controparte_1
è tenuta al risarcimento del danno patrimoniale e/o non patrimoniale, non essendo una polizza RCT, ma solo a versare l'indennizzo corrispondente alla tipologia delle lesioni riportate nell'infortunio, oltre spese mediche nei liti delle franchigie e/o scoperti CP_ contrattuali. Sta di fatto che eventualmente tenute al risarcimento del danno da se sussistente, sono soltanto la presso cui il sig. sarebbe iscritto quale CP_7 Pt_1
Contr giovane calciatore, e la qualora fosse riconosciuta a carico della società sportiva una responsabilità civile nella determinazione del presunto sinistro lamentato ex adverso.
Pertanto la non è tenuta a manlevare la società chiamante e/o a Controparte_1
risarcire il danno così come richiesto ex adverso stanti le previsioni contrattuali e su tale domanda è priva di legittimazione passiva.” (cfr. Comparsa di costituzione e risposta pag.15,16 e17).
pagina 11 di 20 L'eccezione di difetto di legittimazione passiva dedotto dalla Controparte_4
è infondata. Ciò, in quanto l'appellante ha agito in giudizio chiedendo l'accertamento Contr dell'inadempimento dell'obbligo sussistente in capo ad essa di informare il soggetto terzo assicurato circa il contenuto del contratto di assicurazione stipulato con l'assicuratrice (omesso adempimento dell'obbligo informativo del contratto assicurativo da cui discenderebbe l'assunta inopponibilità delle clausole che escludono l'indennizzo) ed in subordine, la condanna di quest'ultima ex art 2043 c.c. e art 2087 c.c.
Del pari infondata, poi, è l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dalla società poiché il , nonché l'appellante, ha azione diretta Controparte_12 Pt_1
verso l'assicuratore in considerazione della disciplina del contratto per conto di chi spetta.
Nel merito l'appellante ha affidato il gravame ai seguenti motivi: “1) Errata qualificazione giuridica della domanda;
2) Nullità della sentenza ex art. 161, 1° co,
c.p.c., per violazione dell'art. 112 c.p.c. – Omessa pronuncia sulle domande, ritualmente proposte dall'attore – errore di fatto – vizio di motivazione”.
Quanto al primo motivo, con il quale specificamente l'appellante assume che il
Tribunale avrebbe operato una “1) errata qualificazione giuridica della domanda […]”
Rileva la Corte che la doglianza non coglie nel segno.
In realtà, dall'analisi dell'atto di citazione di primo grado, si evince chiaramente che, tra le molteplici domande proposte dall'attore, vi era anche la richiamata domanda di accertamento della responsabilità, ex art. 2043 e 2087 c.c., dell'allora società sportiva di appartenenza dell'appellante, la In particolare, nell'atto di citazione, al Controparte_7
numero 33), pag. 13, l'attore affermava: “Che, per le considerazioni su esposte, non solo le condizioni della polizza de quo non sono opponibili ad , ma è Parte_1
possibile configurare una responsabilità contrattuale della stessa società sportiva per la quale questi ha prestato la propria attività, (già , la Controparte_7 Controparte_8
quale non ha mai provveduto…a predisporre le opportune cautele al fine di evitare, per quanto possibile, l'accadimento di eventi dannosi e lesivi dell'integrità fisica pagina 12 di 20 dell'atleta”. Ciò posto, risulta chiara la formulazione, da parte dell'allora attore, della domanda di accertamento della responsabilità in capo alla per aver Controparte_7
causato l'evento dannoso in termini di responsabilità contrattuale ed extra contrattuale
(cfr.: Atto di citazione e più specificamente dal motivo numero 6), pag. 18, in cui l'attore così chiedeva provvedere: “In via gradata, accertare e dichiarare, la responsabilità ex art. 2043 e 2087 c.c., della (oggi Controparte_7 Controparte_8
nella causazione dell'evento per cui è causa, per la violazione dell'obbligo di tutela degli atleti, anche ai sensi degli artt. 10 e 11 del Codice di Giustizia Sportiva”).
Domanda alla quale il Tribunale ha dato compiuta risposta con una motivazione che questa Corte condivide e conferma.
Il motivo di appello, di cui alla lettera f) dell'atto di appello, fondato sull'accertamento della responsabilità della per omessa tutela degli atleti è da rigettarsi. Controparte_7
Come affermato dal giudice di prime cure, l'attività sportiva si caratterizza per la natura intrinsecamente pericolosa per cui gli attori del gioco sono tenuti ad accettare l'alea della stessa. Dato il principio del rischio consentito, l'atleta, prendendo parte alle attività sportive, intrinsecamente accetta la possibilità che potrebbe essere coinvolto in un evento dannoso. Dunque, l'adita Corte fa proprie le argomentazioni del giudice di primo grado: ”Con questo principio sono stati esonerati dal risarcimento danni, comportamenti che secondo le regole ordinarie sarebbero considerati illeciti (ad esempio il contatto fisico violento) ma che nello svolgimento di un'attività sportiva sono considerate invece leciti.
In sostanza, quando derivino lesioni personali ad un partecipante all'attività a seguito di un fatto posto in essere da diverso partecipante, il criterio per individuare in quali ipotesi il comportamento che ha provocato il danno sia esente da responsabilità civile sta nello stretto collegamento funzionale tra gioco ed evento lesivo, collegamento che va escluso se l'atto sia stato compiuto allo scopo di ledere, ovvero con una violenza incompatibile con le caratteristiche concrete del gioco;
con la conseguenza che sussiste in ogni caso la responsabilità dell'agente in ipotesi di atti compiuti allo specifico scopo pagina 13 di 20 di ledere, anche se gli stessi non integrino una violazione delle regole dell'attività svolta;
la responsabilità non sussiste invece se le lesioni siano la conseguenza di un atto posto in essere senza la volontà di ledere e senza la violazione delle regole dell'attività,
e non sussiste neppure se, pur in presenza di violazione delle regole proprie dell'attività sportiva specificamente svolta, l'atto sia a questa funzionalmente connesso (Cass. Civ.
Sez. 3, Sentenza n. 12012 del 08/08/2002). Orbene, nel caso in esame è pacifica la circostanza che l'infortunio del quale era rimasto vittima l'attore si era verificato nel corso dell'incontro calcistico perché, nel corso di una normale azione di Persona_2
gioco, il in seguito ad un contrasto di gioco, con un avversario, questi finiva Pt_1
con il peso del corpo sulla gamba destra dell'attore, provocandogli l'infortunio. Per cui l'atto lesivo, se da un lato non si rivelava affatto come dolosamente compiuto dall'altro calciatore allo scopo di pregiudicare , pur avendo integrato la Parte_1
trasgressione delle regole del gioco del calcio, appariva essere chiaramente collegato al normale svolgimento della partita in corso. Laddove, è fatto notorio che contatti, contrasti o sgambetti – anche involontari – tra giocatori rientrano nella normale fisiologia di una competizione calcistica. Nella vicenda in esame, dunque, sulla base dei documenti prodotti, risulta senza dubbio che l'infortunio in questione avvenne durante un' ipotesi normale di svolgimento di quel tipo di sport (partita di calcio) e per caso fortuito, senza l'intento di ledere l'integrità fisica dell'avversario, del tutto prescindendo dal comportamento colposo dell'altro calciatore, pertanto non può considerarsi un illecito, perché appunto rientrante nei rischi che il calciatore assume consapevolmente durante una partita di calcio.” Ciò posto, non è imputabile alcuna responsabilità alla la quale ha adottato un comportamento rispondente ai Controparte_7
principi di diligenza richiesti dalla legge.
Con il secondo motivo l'appellante assume: “la nullità della sentenza ex art. 161, 1° co,
c.p.c., per violazione dell'art. 112 c.p.c. – Omessa pronuncia sulle domande, ritualmente proposte dall'attore – errore di fatto – vizio di motivazione” e chiede pagina 14 di 20 l'accertamento della nullità delle condizioni apposte al contratto di assicurazioni per conto di terzi, di cui è beneficiario, per violazione del D.M. 3/11/2010.
L'assunto è infondato.
Il contratto di assicurazione stipulato da contrariamente a quanto Controparte_1
affermato dall'appellante, non è affetto da un vizio di nullità per violazione del D.M.
3/11/2010. La difesa del è impernita sull'assunto che tale contratto sia stato Pt_1
formulato in violazione del suddetto D.M. ed in particolare dell'art. 11, co. secondo, il quale stabilisce che:” I soggetti obbligati possono prevedere una franchigia per gli infortuni che determinano una invalidità permanente in misura inferiore al 10%. Resta fermo che, in caso di lesioni plurime, l'indennizzo è dovuto in misura pari alla somma delle percentuali relative alle singole lesioni subite.” All'art. 56 della Polizza stipulata, è previsto che: “Si conviene che non si farà luogo ad indennizzo per Invalidità
Permanente quando questa sia di grado non superiore al 5%. Se essa risulterà superiore a detta percentuale, l'indennizzo verrà corrisposto solo per la parte eccedente. Nel caso in cui l'invalidità Permanente sia di grado superiore al 25% della totale, l'indennizzo verrà liquidato senza deduzione di alcuna franchigia.” Dunque, le parti contraenti hanno concordato che nel caso di invalidità permanente inferiore al 5%,
l'assicurato non ha diritto ad alcun indennizzo. Invece, nell'ipotesi di invalidità permanente superiore al 5%, è riconosciuto all'assicurato un indennizzo pari alla misura eccedente tale percentuale. Quindi ad esempio, in cado di invalidità permanente del 10%
l'assicurato si vedrà attribuito un diritto all'indennizzo pari al 5%. Nell'ipotesi, diversa, di invalidità permanente superiore al 25% della totale, l'indennizzo è liquidito senza la deduzione della franchigia. Comparando la disciplina prevista dal D.M. con il contenuto della polizza stipulata, la Corte non rileva alcuna violazione. Al contrario, si osserva come il trattamento previsto dalla polizza sia più favorevole rispetto a quello prospettato dal co. secondo, dell'art. 11 del D.M. 3/11/2010. Ciò, in quanto l'art. 11, co. secondo, prevede la facoltà, e non l'obbligo, per i soggetti obbligati di prevedere una franchigia per gli infortuni che determinano una invalidità permanente del 10%, lasciando così non pagina 15 di 20 indennizzata l'eventuale invalidità permanente inferiore alla suddetta percentuale.
Mentre la polizza stipulata prevede una franchigia per l'invalidità permanente in misura pari al 5%, lasciando non indennizzata una invalidità permanente pari a tale percentuale.
Ciò che in concreto hanno scelto di fare le parti contraenti, è di riconoscere il diritto alla franchigia ad una percentuale di invalidità inferiore a quella legale e quindi di innalzare la soglia di tutela del terzo assicurato. Infatti, per effetto di tale clausola, la percentuale di invalidità permanente eccedente il 5% viene regolarmente indennizzata. L'appellante, dunque, è incorso in un errore interpretativo. Pertanto, non sussistendo una violazione dell'art. 11 del D.M. 3/11/2010, il contratto di assicurazione oggetto d'esame è valido ed efficace.
Tanto, anche in considerazione dell'infondatezza dell'eccezione d'inefficacia del contratto di assicurazione per conto di terzi per mancato adempimento degli obblighi di informazione. Il , al momento della richiesta di tesseramento con la LND il Pt_1
26/10/2012, ha implicitamente espresso la volontà di beneficiare degli effetti del suddetto contratto di assicurazione che la inoltre, ha Controparte_4
provveduto a pubblicare come Comunicato Ufficiale sul sito internet istituzionale (cfr.
Comunicato Ufficiale n. 7, stagione sportiva 2012-2013, allegato al fascicolo di I° grado), nonché sul sito www.Ind.it.
Rendendo, così, conoscibile il contenuto del contratto stipulato a favore di tutti gli atleti tesserati. Ciò, in quanto l'atto di pubblicazione del Comunicato Ufficiale sul sito Contr istituzionale da parte della equivale ad una forma di pubblicità notizia, visto il gran numero di soggetti tesserati nei cui confronti la stessa ha stipulato tale polizza. Pertanto, non potrebbe essere prevista un'altra e diversa forma di pubblicità, gravando così sul terzo l'onere di informarsi circa il contenuto della polizza. Da ciò, discende che il Contr comportamento della non è censurabile sotto i profili della collaborazione reciproca, né della buona fede e correttezza, in quanto ha correttamente adempiuto all'obbligo di informazione.
pagina 16 di 20 Sul motivo di appello relativo alla omessa pronuncia in ordine alle domande di condanna delle convenute al pagamento delle somme dovute in favore dell'appellante.
Tale deduzione di parte appellante muovendo dal duplice e alternativo presupposto dell'accertamento dell'inefficacia del contratto di assicurazione o dell'accertamento della nullità delle condizioni di polizza per violazione del D.M. 3/11/2010, per quanto fin qui affermato, viene assorbita.
Sul motivo di appello relativo alla omessa pronuncia in ordine alla domanda subordinata di condanna della al pagamento, in favore dell'appellante di quanto Controparte_15
effettivamente dovuto, in virtù delle condizioni di polizza.
Sulla base delle clausole della polizza assicurativa stipulata, correttamente la
[...]
addiviene alla cifra di € 11.977,25. In particolare, facendo applicazione degli CP_1
artt. 40,42,43,44 e 46 della suddetta polizza, nonché dell'art. 32 il quale afferma che:”
L'assicurazione si intende prestata, per ogni singolo assicurato, per le seguenti somme:
[…] 4. Lesioni come da tabella allegato A): €80.000;5. Rimborso spese di cura ospedaliere €7.000,00; […]7. Spese di cura pre-posst intervento chirurgico
€2.000,00;8. Rimborso spese specialistiche €750,00; 9. Indennità giornaliera in caso di ricovero €100,00[…]11. Indennità forfettaria per applicazione di apparecchio gessato
€300,00[…].” Inoltre, l'art. 40 sul rimborso spese di cura ospedaliere, all'ultimo comma afferma che: “I rimborsi vengono effettuati a cura ultimata con uno scoperto del 20%, con un minimo di €200,00 per sinistro, in caso di Day Hospital tele minimo è elevato ad
€250,00.” L'art. 42 sulle spese di cura pre-post intervento chirurgico afferma all'ultimo comma: “Tale garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia fissa ed assoluta di €100,00 per sinistro.” L'art. 43 sul rimborso prestazioni specialistiche, all'ultimo comma afferma che la compagnia assicuratrice rimborsa all'assicurato le prestazioni specialistiche: “Indipendentemente dal rimborso delle spese di cura in caso di ricovero e a quelle pre e post intervento chirurgico già contemplate in polizza.” L'art. 44 sull'indennità giornaliera in caso di ricovero, all'ultimo comma afferma che: “La presente garanzia non è cumulabile con il rimborso spese da ricovero.” L'art. 46
pagina 17 di 20 sull'indennità forfettaria per applicazione di apparecchio gessato, all'ultimo comma afferma che: “La presente indennità non è operante a favore della CTG B) di persone assicurate: partecipanti all'attività ricreativa ed amatoriale (attività non CP_16
agonistica, legata allo svolgimento di tornei con vincolo di tesseramento limitato alla durata di svolgimento della manifestazione, comunque non superiore ad una stagione sportiva).”
Dunque, la ha quantificato l'indennizzo tramite un calcolo di cui Controparte_1
dà conto nei sui scritti difensivi: “[…] B) il limite di risarcibilità di cui al massimale di polizza entro cui opera la garanzia, con l'applicazione dello scoperto contrattuale e l'applicazione della franchigia che restano a carico della società assicurata;
In particolare si evidenzia che:
a) l'indennità da ricovero non è cumulabile con il rimborso delle spese di cura ospedaliere;
b) le spese di ricovero sono soggette a franchigia del 20% con un minimo di € 200,00 fino ad un massimo di € 8.500,00; c) le spese pre/post intervento sono soggette a franchigia di € 100,00 fino ad un massimo di € 2.000,00 con un sottolimite di
€ 600,00 per i trattamenti fisioterapici ed € 300,00 per le visite mediche;
d) le prestazioni specialistiche sono soggette a franchigia di € 75,00; e) le spese per fisioterapia e visite sostenute oltre i 90 giorni antecedenti/successivi l'intervento non sono rimborsabili;
f) le spese per il rilascio della cartella clinica non sono rimborsabili;
g) le spese per abbonamenti/ingressi in palestra/piscina non sono rimborsabili;
h) le spese per noleggio apparecchi fisioterapici non sono rimborsabili;
i) le spese per relazione medico legale non sono rimborsabili. Orbene la lesione riportata dal Pt_1
prevede i seguenti indennizzi: lesione lca = € 952,00; lesione menisco = € 340,00; frattura tibia estremità superiore € 680,00, che si ribadisce già sono stati offerti all'attore unitamente a voci di spese indennizzabili a termini di polizza ma non accettati.
Nella fattispecie la franchigia applicabile è quella del 5% come previsto dall'art. 56 della Convenzione il quale stabilisce che “non si farà luogo ad indennizzo per invalidità permanente quando questa sia di grado non superiore al 5%. Se essa risulterà superiore pagina 18 di 20 a detta percentuale, l'indennizzo verrà corrisposto solo per la parte eccedente”.” Data la congruità del calcolo eseguito dalla la somma effettivamente CP_1 CP_1
dovuta al è di € 11.977,25, pertanto il motivo di appello è rigettato. Pt_1
Sul motivo di appello relativo alla omessa pronuncia sulla domanda di condanna della al pagamento della somma di € 11.977,25. Controparte_1
Il motivo è inammissibile.
Il nell'atto di citazione di primo grado non ha mai proposto tale domanda, con la Pt_1
conseguenza che tale motivo di appello rappresenta una domanda nuova che, in base al disposto di cui all'art 345, co. 1, c.p.c., è inammissibile in grado di appello.
Per tutte le ragioni sopra esposte, l'appello va rigettato e per l'effetto va confermata la sentenza di primo grado.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante secondo la regola sancita dall'art. 91, comma 1, c.p.c., e si liquidano come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa ed applicando gli importi tra i valori minimi ed i medi previsti in tabella, con esclusione della sola fase istruttoria non tenutasi nel presente grado di giudizio, da attribuirsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore della Controparte_4
(P.IVA: ) e della (P.IVA: ).
[...] P.IVA_2 Controparte_1 P.IVA_1
A norma dell'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012 (destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in appello a partire dal 31.01.2013), essendo stato l'appello respinto,
l'appellante ha l'obbligo di versare un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale a norma del co. 1 bis di detto articolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro avverso la sentenza, così provvede:
1) Dichiara la contumacia delle appellate e;
Controparte_5 Controparte_6
pagina 19 di 20 2) Rigetta l'appello;
3) DA , (C.F.: ), al pagamento in favore Parte_1 C.F._1
della (P.IVA: ), e della Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_4
(P.IVA: ), delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € P.IVA_2
9.991,00 per compensi professionali, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali al 15%;
4) Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 co. 1 quater del D.P.R.
n. 115/2002, con l'obbligo per l'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co. 1 bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 20 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Monica Cacace Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
pagina 20 di 20