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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 17/12/2025, n. 1581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1581 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del Giudice, Gop dott. Corrado
EL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile di I grado iscritto al R.G. L. n. 3365 / 2024
OGGETTO: Obbligo contributivo del datore di lavoro
Promosso da: in persona del legale Parte_1
rappresentante, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv P.IVA_1
ES GU e UD CA
ricorrente
Contro
: -, Controparte_1
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_2
difeso dall'avv. Manlio Galeano, giusta procura come in atti.
resistente
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e va accolto.
Parte ricorrente ha documentato:
- l'esistenza di una iniziale irregolarità nelle comunicazioni ad Inail della cd “polizza scuola”
Pagina 1 - che successivamente la società ricorrente ha regolarizzato detta comunicazione e non è
emerso alcun debito.
Risulta pertanto documentalmente che quanto accaduto è frutto di disguido nelle comunicazioni e di irregolarità formali.
CP_ Pertanto appare illegittimo l'operato di laddove sanziona una mera irregolarità
formale alla stregua di una vera evasione contributiva;
e ciò anche alla luce della
Giurisprudenza di questo Tribunale laddove viene sancito che è “irragionevole fare scaturire come evasione contributiva quello che è un mero ritardo” (sent n. 753 / 19 Trib
RG).
Sulla stessa linea di pensiero il Tribunale di Milano che con sentenza n 1373 del 2020 ha statuito come laddove non sussistano i presupposti sostanziali di irregolarità contributiva,
l'ente non può emettere UR irregolare nel caso di una tardiva rettifica effettuata dalla ditta.
Anche il rilascio successivo del UR negativo appare illegittimo.
Secondo la giurisprudenza di merito più recente e che va via via consolidandosi (v Trib
Roma sentenza n 66 del 11.3.2022; Trib Roma sent n 3636 del 9.9.2021; C App Torino
sent. n 23.6.2021), è illegittimo il recupero di agevolazioni per un periodo anteriore a quello in cui è stato emesso il DURC negativo.
Il Tribunale di Roma in particolare, afferma che “Ciò contrasta con la disposizione di cui
all'art. 1, c. 1175, L.296/06, per cui i benefici normativi e contributivi previsti dalla
normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da
parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva”.
Un consolidato orientamento giurisprudenziale in materia (cfr. Trib. Roma n. 1490/2019;
Trib. Milano n. 1187/2019), ha stabilito che il diniego del è legittimo solo a fronte CP_2
di irregolarità sostanziali e relative alle ipotesi di omesso versamento dei contributi.
Pagina 2 Questa interpretazione è stata successivamente confermata dalla Corte d'Appello di Roma,
che – riprendendo quanto già sancito in sue precedenti pronunce – ha affermato che la normativa regolatrice del DURC “non richiede più un esatto adempimento anche degli obblighi formali, non richiamati espressamente e comunque non ricavabili neppure in via di interpretazione della norma. Da un lato, infatti, il terzo comma dell'art. 3 consente il rilascio del anche in presenza di uno scostamento, seppur non grave, tra quanto CP_2
dovuto e quanto versato;
dall'altro la dizione del primo comma (laddove richiede che la verifica del pagamento dovuto vada fatta a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce) attribuisce rilevanza all'atto sostanziale del versamento.
D'altro canto, la stessa espressione “documento di regolarità contributiva” rimanda letteralmente all'idea che rilevi che il contribuente sia in regola con gli obblighi contributivi e non necessariamente con il rispetto rigoroso delle forme della denuncia contributiva”.
La Corte, quindi, ha concluso che “ove l'impresa incorra in mere irregolarità formali correlate ad errori commessi nella presentazione delle denunce contributive, nulla osti al rilascio del documento di regolarità contributiva.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, il ricorso va pertanto accolto.
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale del Lavoro, definitivamente decidendo sull'opposizione, in contradditorio tra le parti , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita :
1) accoglie il ricorso e conseguentemente annulla l'ava n . e la PartitaIVA_3
nota di rettifica di novembre 2023
CP_ 2) condanna al rimborso delle spese processuali in favore di parte ricorrente che
Pagina 3 liquida in € 1000,00 oltre iva e cpa, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario
Ragusa, 17.12.2025
Il Giudice Gop
DO Corrado EL
Pagina 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del Giudice, Gop dott. Corrado
EL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile di I grado iscritto al R.G. L. n. 3365 / 2024
OGGETTO: Obbligo contributivo del datore di lavoro
Promosso da: in persona del legale Parte_1
rappresentante, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv P.IVA_1
ES GU e UD CA
ricorrente
Contro
: -, Controparte_1
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_2
difeso dall'avv. Manlio Galeano, giusta procura come in atti.
resistente
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e va accolto.
Parte ricorrente ha documentato:
- l'esistenza di una iniziale irregolarità nelle comunicazioni ad Inail della cd “polizza scuola”
Pagina 1 - che successivamente la società ricorrente ha regolarizzato detta comunicazione e non è
emerso alcun debito.
Risulta pertanto documentalmente che quanto accaduto è frutto di disguido nelle comunicazioni e di irregolarità formali.
CP_ Pertanto appare illegittimo l'operato di laddove sanziona una mera irregolarità
formale alla stregua di una vera evasione contributiva;
e ciò anche alla luce della
Giurisprudenza di questo Tribunale laddove viene sancito che è “irragionevole fare scaturire come evasione contributiva quello che è un mero ritardo” (sent n. 753 / 19 Trib
RG).
Sulla stessa linea di pensiero il Tribunale di Milano che con sentenza n 1373 del 2020 ha statuito come laddove non sussistano i presupposti sostanziali di irregolarità contributiva,
l'ente non può emettere UR irregolare nel caso di una tardiva rettifica effettuata dalla ditta.
Anche il rilascio successivo del UR negativo appare illegittimo.
Secondo la giurisprudenza di merito più recente e che va via via consolidandosi (v Trib
Roma sentenza n 66 del 11.3.2022; Trib Roma sent n 3636 del 9.9.2021; C App Torino
sent. n 23.6.2021), è illegittimo il recupero di agevolazioni per un periodo anteriore a quello in cui è stato emesso il DURC negativo.
Il Tribunale di Roma in particolare, afferma che “Ciò contrasta con la disposizione di cui
all'art. 1, c. 1175, L.296/06, per cui i benefici normativi e contributivi previsti dalla
normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da
parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva”.
Un consolidato orientamento giurisprudenziale in materia (cfr. Trib. Roma n. 1490/2019;
Trib. Milano n. 1187/2019), ha stabilito che il diniego del è legittimo solo a fronte CP_2
di irregolarità sostanziali e relative alle ipotesi di omesso versamento dei contributi.
Pagina 2 Questa interpretazione è stata successivamente confermata dalla Corte d'Appello di Roma,
che – riprendendo quanto già sancito in sue precedenti pronunce – ha affermato che la normativa regolatrice del DURC “non richiede più un esatto adempimento anche degli obblighi formali, non richiamati espressamente e comunque non ricavabili neppure in via di interpretazione della norma. Da un lato, infatti, il terzo comma dell'art. 3 consente il rilascio del anche in presenza di uno scostamento, seppur non grave, tra quanto CP_2
dovuto e quanto versato;
dall'altro la dizione del primo comma (laddove richiede che la verifica del pagamento dovuto vada fatta a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce) attribuisce rilevanza all'atto sostanziale del versamento.
D'altro canto, la stessa espressione “documento di regolarità contributiva” rimanda letteralmente all'idea che rilevi che il contribuente sia in regola con gli obblighi contributivi e non necessariamente con il rispetto rigoroso delle forme della denuncia contributiva”.
La Corte, quindi, ha concluso che “ove l'impresa incorra in mere irregolarità formali correlate ad errori commessi nella presentazione delle denunce contributive, nulla osti al rilascio del documento di regolarità contributiva.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, il ricorso va pertanto accolto.
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale del Lavoro, definitivamente decidendo sull'opposizione, in contradditorio tra le parti , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita :
1) accoglie il ricorso e conseguentemente annulla l'ava n . e la PartitaIVA_3
nota di rettifica di novembre 2023
CP_ 2) condanna al rimborso delle spese processuali in favore di parte ricorrente che
Pagina 3 liquida in € 1000,00 oltre iva e cpa, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario
Ragusa, 17.12.2025
Il Giudice Gop
DO Corrado EL
Pagina 4