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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 20/01/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Sezione I Civile
riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati :
1)Dott. Augusto Sabatini Presidente
2)Dott. Marisa Salvo Consigliere rel.
3)Dott. Maria Giuseppa Scolaro Consigliere
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n.368/2022 R. G. cont., posta in decisione all'udienza del 23.09.2024
vertente tra
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]- Parte_1
C.F. in proprio e quale erede ed avente causa di , , CodiceFiscale_1 Persona_1
quale erede ed avente causa, figlio adottivo, di , quale erede testamentario Controparte_1
ed avente causa di , quale erede ed avente causa dalla madre, Persona_2 Parte_2
rappresentato e difeso dagli avv. Pietro, RA e Carlo Carrozza in forza di procura rilasciata su foglio separato ed elettivamente domiciliato in NA via Cesare Battisti n.167 presso lo studio legale Carrozza;
Attore in riassunzione
e
nato a [...] il [...], C.F. ; Controparte_2 C.F._2
, nata a [...] il [...], C.F. ; Controparte_3 CodiceFiscale_3 Parte_3
nata a [...] il [...], in proprio e quali eredi di e e Persona_3 Per_4
anche di , tutti rappresentanti e difesi dall'avv. Controparte_2 Persona_2
Riccardo Rotigliano (pec: – fax 0916260621), giusta Email_1
procura rilasciata su foglio separato e con lui elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv.
Carmelo Matafù, viale San Martino n. 146;
Convenuti in riassunzione
e
c.f. in persona del liquidatore, dott. Controparte_4 P.IVA_1
, rappresentato e difeso come da procura rilasciata su foglio separato dall'avv. Controparte_5
Letterio D'Andrea con indirizzo pec: da intendersi "domicilio Email_2
digitale";
Convenuto in riassunzione
Oggetto: giudizio di rinvio a seguito della sentenza n. 9633/2022 del 19.01-24.03.2022 con cui la
Suprema Corte di Cassazione, rigettato il primo motivo di ricorso proposto da Parte_1
,in accoglimento del secondo motivo , ha cassato la sentenza della Corte di Appello di
[...]
NA n. 928/2018 depositata in data 15.10.2018 e rinviato alla medesima Corte in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Conclusioni dei procuratori delle parti: Per l'attore in riassunzione: ” 1.- Rigettare l'appello del , Controparte_4
gestione separata , proposto con atto del 10.6.2009 avverso la sentenza del Tribunale di c CP_6
NA del 6.4.2009 n. 728 e questa confermare in ogni sua parte. 2.- Ritenere e dichiarare che
sulla statuizione di condanna al pagamento dell'indennizzo di euro 424.576,68 oltre accessori e
spese, emessa dal Tribunale di NA con la sentenza n.728 del 6.4.2009, sussiste il giudicato
interno per acquiescenza del , e carenza di motivo di gravame. 3.- Condannare il CP_4 [...]
, gestione separata , al pagamento in favore del dott. Controparte_4 CP_6 [...]
delle spese giudiziali di Tribunale, Corte di Appello, di Cassazione e di Corte di Parte_1
Appello di NA in sede di rinvio, revocando le statuizioni della sentenza cassata”;
Per i convenuti in riassunzione “rigettare l'appello del Parte_1 Controparte_4
, gestione separata IRSAP, proposto con atto del 10.6.2009 avverso la sentenza del
[...]
Tribunale di NA del 6.4.2009 n. 728; confermare, per l'effetto, ogni statuizione della predetta
sentenza del Tribunale di NA”;
Per il convenuto in riassunzione : “ rigettare tutte le Controparte_4
domande formulate nei confronti del per le ragioni indicate in premessa. Controparte_4
Con vittoria di spese e compensi da distrarre a favore del sottoscritto difensore”
Svolgimento del processo
Con citazione del 3.9.1996 il proponeva opposizione avverso il decreto Controparte_4
n. 353/1996 con cui il Tribunale di NA gli aveva ingiunto il pagamento in favore di Persona_1
, , e RA della somma di £ 828.079.000, oltre accessori
[...] Per_2 CP_1 Pt_2
e spese, a titolo di indennità di espropriazione, a seguito di intervenuto accordo amichevole per la destinazione ad opera pubblica della loro azienda agricola sita in Patti, contrada Moreri Sottani.
Con atto di citazione del 3.091996 il proponeva opposizione, sostenendo l'inefficacia CP_4
dell'accordo amichevole, non seguito dalla cessione volontaria.
Decedute in corso di causa gli originari opposti, ad eccezione di , si costituivano i Parte_2 rispettivi eredi , , , e Parte_1 Per_4 Parte_3 CP_3 [...]
, quest'ultimo erede pure di . Controparte_2 Persona_2
Con sentenza non definitiva n.2888 del 19.6.2001 il Tribunale di NA revocava il decreto ingiuntivo e disponeva l'espletamento di c.t.u. relativamente alla domanda di risarcimento dei danni da occupazione illegittima , avanzata in via riconvenzionale, dagli opposti
Con sentenza definitiva n.728 del 6.4.2009 ,il Tribunale, infine, ritenuto che l'ammissibilità della domanda de qua fosse coperta da giudicato implicito per effetto della precedente pronuncia, in accoglimento della stessa, condannava il a pagare ai convenuti la somma di € CP_4
424.576,68, oltre rivalutazione, interessi e spese processuali.
Avverso tale sentenza proponevano appello il ed appello incidentale Controparte_4
, anche quale procuratore della madre , , Parte_1 Pt_2 Per_4 Parte_3
e nonché .
[...] CP_3 Controparte_2
Con sentenza n. 928/20218 del 15.10.2018 la Corte di Appello di NA accoglieva l'appello proposto dal , rigettando poiché inammissibile la domanda proposta dai convenuti opposti CP_4
e condannando gli appellati alla rifusione delle spese dei due gradi di giudizio. Parte_1
Rilevava la Corte che gli allora opposti, introducendo la domanda risarcitoria, diversa per causa petendi e petitum rispetto a quella originariamente proposta, avevano ampliato il thema decidendum.
Avverso la predetta sentenza, proponeva ricorso per cassazione , quale Parte_1
erede e avente causa di , e , anch'essa nel frattempo Persona_1 CP_1 Per_2 Pt_2
deceduta, al quale resisteva il , chiedendone l'inammissibilità Controparte_4
o il rigetto.
Non si costituivano le altre parti Controparte_7
Con sentenza n. 9633/2022 del 19.01-24.03.2022 la Suprema Corte di Cassazione rigettava il primo motivo di ricorso proposto da , accoglieva il secondo motivo , cassava Parte_1
la sentenza impugnata e rinviava a questa Corte in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità rinviava.
A seguito della pronuncia del Supremo Collegio, con atto di citazione regolarmente notificato n. q. provvedeva alla riassunzione del giudizio. Parte_1
Si costituiva il chiedendo il rigetto della domanda Controparte_4
risarcitoria formulata dai sigg. . Parte_4
Si costituivano, altresì, , e che chiedevano, Controparte_2 Parte_3 CP_3
invece, il rigetto dell'appello proposto dal . CP_4
All'udienza del 3.10.2022 la Corte rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
Disposta con decreto del Presidente di Sezione del 31.05.2023 la sostituzione dell'udienza come sopra fissata con il deposito telematico di note scritte, ex artt. 127 ter c.p.c. e 35 d.lgs. 149/2022, la Corte,
dopo alcuni rinvii per carico di ruolo , con ordinanza del 23.09.2024 assumeva la causa in decisione previa concessione dei termini di rito per il deposito degli atti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Giova premettere , per quel che qui rileva, che con l' impugnata sentenza la Corte di Appello ha,
innanzitutto, escluso che la pronuncia non definitiva del Tribunale contenesse una statuizione, anche implicita, sull'ammissibilità della domanda risarcitoria avanzata dagli opposti in via riconvenzionale.
Ha, altresì, osservato che neanche il disposto accertamento peritale potesse valere quale pronuncia implicita sull'ammissibilità della domanda de qua, posto che le ordinanze istruttoria sono modificabili e revocabili.
Muovendo da tale premessa, ha ritenuto inammissibile detta domanda , poiché diversa per petitum
e causa petendi da quella originariamente azionata in sede monitoria.
La Corte di Cassazione, nel rigettare il primo motivo del ricorso proposto dal ha Parte_1
condiviso il convincimento del primo decidente in parte qua .
Ha, infatti, escluso che, per effetto della mancata impugnazione della sentenza non definitiva n.2888/2001, si fosse formato giudicato interno sull'ammissibilità della domanda risarcitoria. Ha, sul punto, osservato che ”La disposizione degli incombenti peritali, mero provvedimento
istruttorio, non può configurare alcun giudicato implicito sull'ammissibilità della domanda per cui
erano stati disposti, alla luce del principio generale espresso dall'art.177, commi 1 e 2, cod.proc.civ.,
secondo cui le ordinanze, comunque motivate, non possono mai pregiudicare la decisione della causa
e salvo quanto disposto dal successivo comma 3, le ordinanze possono essere sempre modificate o
revocate dal giudice che le ha pronunciate”.
Ha, invece, accolto il secondo motivo di gravame , con cui l'allora ricorrente, nel lamentare l'errore commesso dal giudice del gravame, aveva sostenuto la proponibilità della domanda risarcitoria,
poiché consequenziale rispetto a quella formulata dal opponente ( che in via CP_4
riconvenzionale aveva chiesto, oltre alla revoca del decreto ingiuntivo, la riduzione del credito ingiunto sul rilievo dell'eccessivo importo dell' indennità di occupazione e della mancata trattenuta del 20% ex art. 11, comma 7, della legge n.413 del 1991).
Il Supremo Collegio ha , in primo luogo, escluso che la domanda risarcitoria potesse essere qualificata in termini di “reconventio reconventionis” rispetto alla domanda svolta dal in sede di CP_4
opposizione al decreto ingiuntivo.
Ciò in quanto la richiesta del predetto opponente, poichè volta a ridurre l'entità della somma ingiunta dovuta, non potesse essere qualificata come domanda e/o eccezione riconvenzionale, essendo volta ad ottenere una mera riduzione dell'importo del dovuto, senza ampliare in alcun modo il thema decidendum.
Ha poi affrontato la questione della proponibilità della domanda a fronte dell'eccezione sollevata dal opponente al fine di far valere l' inefficacia dell'accordo amichevole di cessione, posto a CP_4
fondamento del decreto ingiuntivo.
Prendendo le mosse da tale approccio , dopo aver illustrato l'evoluzione giurisprudenziale in materia di jus variandi endoprocessuale, ha richiamato il più recente indirizzo (Cass. SS.UU.12310/2015;
22404/2018) , secondo cui la modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla «vicenda sostanziale dedotta in
giudizio».
Siffatta interpretazione, che disancora lo jus variando dal rigoroso rispetto dei criteri identificativi della domanda, “non solo non incide negativamente sulla durata del processo nel quale la
modificazione interviene, ma determina anzi una indubbia incidenza positiva più in generale sui
tempi della giustizia, in quanto idonea a favorire una soluzione della complessiva vicenda sostanziale
ed esistenziale portata dinanzi al giudice in un unico contesto invece di determinare la potenziale
proliferazione dei processi”.
Ha rilevato il giudice di legittimità che , secondo quanto disposto dall'art. 183 comma 5 primo periodo c.p.c., l'ammissibilità della reconventio reconventionis non può essere subordinata alla formulazione da parte del convenuto di una vera e propria domanda riconvenzionale.
Sulla scorta di tali argomentazione, ha affermato che “ l'attività posta in essere dai sig. nel Parte_1
giudizio di primo grado avrebbe dovuto essere considerata pienamente legittima in un giudizio di
ordinaria cognizione in cui essi fossero stati attori sostanziali e formali,” e ha ritenuto di dover arrivare alla medesima soluzione in termini di jus variandi anche con riferimento al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo.
Ciò in considerazione sia delle finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo,
sia dell'assenza di apprezzabili ragioni che possano giustificare una differenziazione di disciplina dei poteri processuali delle parti fra i giudizi ordinari e quelli scaturenti da opposizione a decreto ingiuntivo, non ancorate ad” una classificazione formalistica priva di sostanza”.
Nel ritenere di dover assicurare continuità a tale più recente orientamento, la Corte di Cassazione ha conclusivamente affermato il seguente principio di diritto ex art. 384 c.p.c. “In tema di opposizione
a decreto ingiuntivo il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta
tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o
un'eccezione riconvenzionale e sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto
opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio,
attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella
originariamente proposta.»
3.- Il riesame della vicenda processuale nel solco segnato dal giudice di legittimità, impone di prendere le mosse dalla questione dell'ammissibilità della domanda risarcitoria, formulata in via riconvenzionale dagli allora opposti in seno alla comparsa di costituzione nel giudizio di Parte_1
opposizione a decreto ingiuntivo ( comparsa, questa, di cui già la Corte di cassazione ha riconosciuto la tempestività ).
Detta ammissibilità è stata fortemente contestata dal sul rilievo della novità della CP_4
domanda, avente petitum e causa petendi del tutto diversi dalla domanda originariamente formulata dagli opposti.
Ha, sul punto, evidenziato che mentre nel giudizio monitorio era stata dedotto l' inadempimento contrattuale di esso in relazione all'accordo amichevole di cessione, nel seguente giudizio CP_4
di merito gli opponenti avevano avanzato una pretesa creditoria basata su un titolo ( responsabilità
extracontrattuale ) del tutto diverso rispetto a quello originariamente azionato.
A sostegno della reiterata eccezione, ha richiamato la pronuncia della Corte di legittimità concernente proprio l'improponibilità della domanda di risarcimento danni formulata nel giudizio di appello dalla parte , che nel giudizio di primo grado aveva formulato pretesa di pagamento del prezzo dovuto in forza del contratto di cessione volontaria e che in appello , invece, a seguito della dichiarata nullità, da parte del giudice di primo grado, del detto contratto proponga, invece, domanda risarcitoria in relazione all'affermata illegittimità della procedura espropriativa, prospettando in tal modo una situazione giuridica fondata su un mutamento dei fatti costitutivi de diritto fatto valere in giudizio e introducendo un nuovo tema di indagine e di decisione difforme dall'oggetto sostanziale dell'azione esercitata” (Cass. civ. sez. I 17 marzo 2006 n. 6003).
Ha, altresì, richiamato l'orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo l'opponente, quale convenuto, è legittimato a proporre domande riconvenzionali.
A confutazione di tale argomentazione, i sigg. hanno dedotto che l'ammissibilità Parte_5
non può essere più posta in discussione in questa sede in forza del principio di diritto enunciato dalla
Suprema Corte.
Hanno, altresì, rilevato che l'ammissibilità della domanda risarcitoria era stata già implicitamente affermata dalla sentenza parziale del 2001, non impugnata sul punto.
Ciò in quanto tale valutazione aveva indubbiamente costituito l'antecedente logico della decisione di disporre un supplemento di c.t.u., dato che il giudice di primo grado, se avesse ritenuto inammissibile la domanda de qua, non avrebbe certamente disposto l'approfondimento istruttorio.
Così riassunte le contrapposte posizioni delle parti, giova premettere, in punto di diritto, che, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per l'una e per l'altra ragione: nella prima ipotesi, il giudice di rinvio è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell'art. 384, comma 1, c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo;
nella seconda ipotesi, il giudice non solo può valutare liberamente i fatti già
accertati, ma può anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata, tenendo conto, peraltro, delle preclusioni e decadenze già verificatesi;
nella terza ipotesi, la "potestas iudicandi" del giudice di rinvio, oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione "ex novo" dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione sia consentita in base alle direttive impartite dalla Corte di Cassazione sempre nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse (Cass.17240/2023)
Ebbene, nella specie, la Corte di Cassazione, alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale registratasi in materia, ha ritenuto erronea la valutazione del giudice di merito in punto di ammissibilità della domanda risarcitoria, avanzata dagli allora opposti in via riconvenzionale nell'esercizio dello ius
variandi endoprocessuale ed ha enunciato il principio di diritto sopra riportato..
In tale fattispecie, l'oggetto e i limiti del giudizio di rinvio impongono di escludere che questa Corte,
alla quale la causa sia rimessa dopo la pronuncia cassatoria, possa sindacare la correttezza in iure del principio stabilito dalla sentenza pronunciata in sede di legittimità. (ex ultimis Cass. n. 5253/2024;
n. 3150/2024).
Deve, pertanto, prendersi atto della ammissibilità della domanda risarcitoria.
Tanto a prescindere dal rigoroso rispetto dei criteri identificativi della domanda originariamente proposta, erroneamente valorizzato dal in forza del previgente orientamento CP_4
giurisprudenziale, cui la Corte di Cassazione, nell'enunciare il principio di diritto di cui sopra, non ha inteso assicurare continuità, aderendo a quello più recente.
Poco conta, infatti, che – come assunto dal detto convenuto- la domanda risarcitoria fosse fondata su
petitum e causa petendi diversi rispetto alla pretesa creditizia , originariamente azionata in sede monitoria ed avente ad oggetto il pagamento degli importi convenuti in seno all'accordo amichevole di cessione.
La Corte di Cassazione ha, infatti, precisato che la modificazione della domanda ammessa ex art. 183
cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e
causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla «vicenda
sostanziale dedotta in giudizio».
Ciò che rende legittimo l'esercizio dello ius variandi endoprocessuale è, dunque, la riferibilità della domanda alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, la sua attinenza allo stesso sostanziale bene della vita e la sua incompatibilità rispetto a quella originariamente proposta.
Ed in assenza di ragioni che giustifichino un trattamento diverso– aggiunge la Corte - deve riconoscersi all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dall'art. 183 c.p.c.
Tale soluzione ermeneutica consente, infatti, di realizzare, al fine di una maggiore economia processuale ed una migliore giustizia sostanziale, la concentrazione nello stesso processo e dinanzi allo stesso giudice delle controversie aventi ad oggetto la medesima vicenda sostanziale e di evitare la proliferazione dei processi
Sulla base di tale equiparazione ed in applicazione dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo, il Supremo Collegio, partendo dalla valutazione della piena legittimità della modifica della domanda , ove essa fosse stata effettuata dai “in un giudizio di Parte_6
ordinaria cognizione in cui essi fossero stati attori sostanziali e formali,” ha ritenuto valida siffatta soluzione anche nell'ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo .
Deve, pertanto, ritenersi che l'ammissibilità della domanda non possa essere messa in discussione in questa sede, poiché già effettuata dalla Corte di Cassazione .
Del resto, a conclusioni non diverse si giungerebbe anche qualora detta valutazione dovesse ritenersi rimessa a questa Corte alla luce dell'enunciato principio di diritto.
L' ammissibilità deve, infatti, valutarsi non già – come preteso dal - con riferimento alla CP_4
permanenza degli elementi oggettivi della domanda modificata rispetto a quella iniziale, ma in una più ampia prospettiva, volta all'accertamento della inerenza di entrambe le domanda alla medesima vicenda sostanziale, rispetto alla quale la domanda modificata sia più confacente all'interesse della parte.
Tale inerenza – come chiarito dalle SS.UU. nella pronuncia del 2018 - risulta "ricavabile da tutte le
indicazioni contenute nel codice di rito in relazione alle ipotesi di connessione a vario titolo e in
particolare al rapporto di connessione per alternatività o incompatibilità” In tale prospettiva , che consente il superamento della coppia retorica “ emendatio/mutatio libelli “e della connessa convinzione di ammissibilità della prima e di inammissibilità della seconda ( ossia di quella modificazione che dia luogo ad una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, per diversità e/o ampiezza del petitum o della causa petendi) , la domanda formulata dai in Parte_1
sede di comparsa responsiva deve ritenersi riconducibile alla nozione di domanda modificata, ritenuta ammissibile dalla più recente giurisprudenza di legittimità.
Le due domande, invero, risultano riferibili alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio,
intesa come “unica vicenda in fatto, che delinea un interesse sostanziale “ (Cass.22404/2018); sono attinenti al medesimo bene della vita, tendenzialmente inquadrabile in una pretesa di contenuto patrimoniale (pur se l'una azionata in base all' inadempimento dell'accordo di cessione volontaria e,
dunque, a titolo di responsabilità contrattuale e l'altra, invece, a titolo di risarcimento del danno da espropriazione illegittima e, dunque, di responsabilità extracontrattuale); sono, infine, evidentemente legate da un rapporto di connessione per incompatibilità .
Attesa l'ammissibilità della domanda, l'appello del non può che essere rigettato. CP_4
Ciò in quanto, come osservato dai sigg. detta parte, nell'appellare la sentenza Parte_1
del Tribunale , ha formulato un solo motivo di impugnazione, volto a far valere l'inammissibilità
della domanda di risarcimento danni proposta nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, senza sollevare alcuna censura in merito alla liquidazione dei danno, come determinata dal giudice di primo grado a seguito delle consulenze espletate.
Risulta, invero, dalla sentenza della Corte di Appello che, in sede di gravame, la “principale ragione
del contendere” concerneva il valore da attribuire alla sentenza non definitiva ed, in particolare, la formazione di giudicato interno in punto di ammissibilità della domanda risarcitoria.
Inoltre, benchè la predetta pronuncia non riporti i motivi di gravame formulati dall'allora appellante e non consenta, pertanto , di verificare la presenza di censure relative al quantum debeatur, il non ha assolutamente contestato la circostanza dedotta dalle controparti ed ha, anzi, CP_4 allegato di aver già provveduto al pagamento degli importi di cui all'impugnata sentenza.
La condanna dell'ente al pagamento di euro 424.576,68, oltre accessori, deve, pertanto, ritenersi coperta dal giudicato, di guisa che nessuna ulteriore statuizione compete alla Corte.
Non merita, infine, accoglimento la richiesta dei convenuti volta ad ottenere la condanna Parte_1
del alla restituzione “di quanto eventualmente corrisposto ..in esecuzione della sentenza CP_4
annullata dalla Corte di Cassazione”.
Ciò in quanto nessuna prova del pagamento è stata fornita e la stessa corresponsione di somme è stata allegata in termini di eventualità.
Resta a questo punto da regolamentare le spese.
Avendo la sentenza di annullamento disposto che questa Corte provveda anche a quelle relative al giudizio di legittimità, occorre tenere presente il consolidato principio secondo il quale “il giudice del
rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di Cassazione anche perché provveda sulle spese
del giudizio di legittimità, è tenuto a statuire sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta
l'appello, e sulle spese dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado” nonché
dell'insegnamento pacifico per cui “il principio fissato dall'art. 336, primo comma, c. p. c., secondo
il quale la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte
cassata (cosiddetto effetto espansivo), comporta che l'annullamento, in sede di legittimità, della
pronuncia nel merito del giudice di appello, anche se limitato ad un capo di essa, si estende alla
statuizione relativa alle spese processuali;
con la conseguenza che il giudice di rinvio, investito del
riesame della causa, deve rinnovare la decisione su di esse, alla stregua del criterio
della soccombenza, avendo riguardo all'esito finale della lite,considerato globalmente e non in
relazione alle singole fasi giudiziali (Cass. Civ. nn. 15868/2015; 26084/2005; 9783/2003;
9690/2003; 14075/2002; 293/1978).
In applicazione di tali regole al caso concreto, tenuto conto del rigetto dell'appello proposto dal e dell'esito complessivo del giudizio , che ha visto la soccombenza della detta parte, CP_4 quest'ultima va condannata al pagamento nei confronti delle controparti delle spese del giudizio di appello, di quello di legittimità e del presente.
Va, però, precisato che, rispetto ai , la condanna non può comprendere le spese del giudizio Parte_1
di legittimità, cui essi sono rimasti estranei
Le spese vanno liquidate come da dispositivo, in applicazione , secondo lo scaglione del dichiarato valore, dei parametri (medi) di cui al D.M. 55/2014, come parzialmente modificato da ultimo con
D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis (secondo l'art. 6
del citato D.M. 147/22 invero “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle
prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”.
Va, infine, precisato che , quanto alle spese del giudizio di appello, ai fini della liquidazione del compenso, deve tenersi conto anche della fase di trattazione, a prescindere dal concreto svolgimento di attività istruttoria (Cass. 8561/2023)
Tuttavia, mentre relativamente alla altre fasi la liquidazione va effettuata in base ai parametri medi dello scaglione di riferimento, tenuto conto della natura ed entità delle questioni trattate, quanto a quella di trattazione, invece, vanno applicati i parametri minimi, in considerazione della sua ridotta articolazione, in assenza di attività riconducibili all' istruzione della causa.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di NA , Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 368/22 nel giudizio di rinvio a seguito della sentenza n.
9633/2022 del 19.01-24.03.2022 con cui la Suprema Corte di Cassazione, rigettato il primo motivo di ricorso proposto da , in accoglimento del secondo motivo , ha Parte_1
cassato la sentenza della Corte di Appello di NA n. 928/2018 depositata in data 15.10.2018 e rinviato alla medesima Corte in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità,
così provvede:
a) rigetta l'appello proposto dal e, per l'effetto, Controparte_4 conferma la sentenza impugnata n.728 emessa dal Tribunale di NA e pubblicata in data
6.04.2009 ;
b) condanna il , al pagamento , nei confronti di Controparte_4
in proprio e nella qualità e quale erede ed avente causa di Parte_1
, di , di e di , Persona_1 Controparte_1 Persona_2 Parte_2
nonché di , e in proprio e Controparte_2 Controparte_3 Parte_3
quali eredi di e e anche di Persona_3 Per_4 Controparte_2
n. q. delle spese del giudizio di appello , che liquida , in favore del primo Persona_2
in complessivi euro 13.530,00 ( euro 4.389,00 per la fase di studio;
euro 2.552,00 per quella introduttiva;
euro 2940,00 per quella di trattazione ed euro 3649, 00 per quella decisoria)
oltre rimborso spese generali nella misura di legge cpa e iva ( se dovute) ed in favore degli altri , in complessivi euro 13.530,00 ( euro 4.389,00 per la fase di studio;
euro 2.552,00 per quella introduttiva;
euro 2.940,00 per quella di trattazione ed euro 3.649,00 per quella decisoria) oltre rimborso spese generali nella misura di legge cpa e iva ( se dovute);
c) condanna il , al pagamento , nei confronti di Controparte_4
in proprio e nella qualità e quale erede ed avente causa di Parte_1
, di , di e di Persona_1 Controparte_1 Persona_2 Parte_2
delle spese del giudizio di legittimità , che liquida in complessivi euro 10.763,00 ( euro
4.951,00 per la fase di studio;
euro 3.260,00 per quella introduttiva ed euro 2.552, 00 per quella decisoria) oltre rimborso degli importi versati a titolo di c.u. , delle spese generali nella misura di legge cpa e iva ( se dovute);
d) condanna il , al pagamento , nei confronti di Controparte_4
in proprio e nella qualità e quale erede ed avente causa di Parte_1
, di , di e di , Persona_1 Controparte_1 Persona_2 Parte_2
nonché di , e in proprio e Controparte_2 Controparte_3 Parte_3 quali eredi di e e anche di Persona_3 Per_4 Controparte_2
n. q. delle spese del giudizio di rinvio , che liquida , in favore del primo Persona_2
in complessivi euro 10.590,00 ( euro 4.389,00 per la fase di studio;
euro 2.552,00 per quella introduttiva;
ed euro 3649, 00 per quella decisoria) oltre rimborso dell'importo versato a titolo di c.u. , delle spese generali nella misura di legge cpa e iva ( se dovute) ed in favore degli altri , in complessivi euro 10.590,00 ( euro 4.389,00 per la fase di studio;
euro 2.552,00
per quella introduttiva;
ed euro 3649, 00 per quella decisoria) oltre rimborso spese generali nella misura di legge cpa e iva ( se dovute).
Così deciso nella camera di consiglio del 10.01.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.Marisa Salvo Dott.Augusto Sabatini