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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 13/03/2025, n. 1179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1179 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3839/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3839/2021
Oggi 13/03/2025 innanzi alla dott.ssa Grazia Roscigno sono comparsi:
per per delega dell'avv. CIAGLIA MARI O, l'avv. Parte_1
, il quale si riporta a tutti i propri scritti difensivi, chiedendo CP_1
l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate;
per l'avv. , il quale si Controparte_2 Controparte_3 riporta a tutti i propri scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate;
La giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione, autorizzando i difensori ad allontanarsi.
All'esito della camera di Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Grazia Roscigno REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Grazia Roscigno ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 3839/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. CIAGLIA MARIO;
APPELLANTE contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_1 dell'avv. ; Controparte_3
APPELLATA
CONCLUSIONI
Parte appellante: «Voglia l'adito Ill.mo Giudicante, disattesa qualsivoglia contraria istanza, eccezione e deduzione, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, in riforma della sentenza n. 4478/2020 resa dal Giudice di Pace di Salerno, deposita ta il giorno 02.11.2020, mai appellata né notificata:
1. condannare la in persona Controparte_2 del l.rp.t. e quale impresa designata ex lege per il F.G.V.S., al risarcimento, in favore del sig. , delle lesioni fisiche sofferte dal Parte_1 medesimo, nella misura economica enucleabile dall'applicazione dei parametri indicati dal C.T.U. nel procedimento di prime cure ovverosia nella corrispondente, minore o maggiore, reputata di Giustizia dall'On. Le
Tribunale di Salerno e con espresso co ntenimento della domanda –
pag. 2/14 complessivamente intesa- nel limite massimo di €uro 20.000,00, oltre interessi come per legge;
2. condannare la parte appellate alla refusione delle spese e delle spettanze professionali DEL oltre Parte_2
15% ex D.M 55/2014, I.V.A. e C.N.A. come per legge, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario».
Parte appellata: «1) Voglia l'On. Le Tribunale, in via preliminare, rigettare l'appello così come proposto dal sig. , poiché Parte_1 inammissibile ai sensi degli artt.342, 348 -bis e ss. cpc. 2) In via subordinata, nel merito, Voglia l'On. Le Tribunale rigettare l'appello così come proposto dal sig. poiché infondato in fatto e in diritto. 3) Voglia Parte_1
l'On. Le Tribunale adito cond annare l'appellante al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio. 4) Adottare ogni altro provvedimento di giustizia».
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, notificato il 30.04.2021, ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza n.4478/20, emessa dal Giudice di Pace di
Salerno, con la quale è stata rigettata domanda di risarcimento del danno avanzata dalla parte attorea nei confronti della .a. quale Controparte_4 società designata per la liquidazione dei danni del Fondo di Garanzia Vittime della Strada.
A fondamento della propria domanda ha dedotto:
- che con atto di citazione notificato il 13.03.2017 Parte_1 conveniva in giudizio la per sentirla condannare al Controparte_5 risarcimento dei danni per le lesioni riportate in un incidente verificatosi in
Lancusi, fraz. Boiano, in via 4 Novembre, in data 30.09.2014, alle ore 12,00 circa;
- che nella sopradetta circostanza, mentre stava attra versando la strada sulle strisce pedonali, veniva investito da un autoveicolo che lo colpiva
(segnatamente nella parte sinistra del corpo, all'anca, al femore e al ginocchio)
pag. 3/14 facendolo rovinare al suolo e, dopo il sinistro, si allontanava senza prestare soccorso;
- che, in seguito al sinistro, riportava lesioni personali e veniva trasportato a mezzo di ambulanza del 118 presso l'Ospedale di Salerno “San
Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona”;
- che, in data 25.11.2014 formalizzava/ratificava denuncia -querela del reato in questione presso la Stazione dei Carabinieri di Mercato San Severino;
- che, nonostante, la messa in mora alla Consap e alla Controparte_2 non aveva ottenuto il risarcimento dei danni;
[...]
- che radicatosi il contraddittorio veniva espletata la fas e istruttoria in uno al conferimento di incarico al c.t.u. dott. per la valutazione del Persona_1 nocumento fisico patito da;
Parte_1
- che il GOP di Salerno rigettava la domanda per carenza assoluta di prova.
Pertanto, ha richiesto la riforma della sentenza per i seguenti motivi:
- il Giudice di Pace non ha correttamente valutato la prova testimoniale del teste che, al contrario, avrebbe offerto una Testimone_1 ricostruzione sufficiente del fatto storico di riferimento riferendo in ordin e agli aspetti essenziali della collisione;
- che sono infondati i dubbi sollevati dal c.t.u. in merito all'esatta modalità dell'evento e, quindi, in relazione a luogo, cause e circostanze (cfr. dichiarazioni rese dall'infortunato all'accesso in P.S. (luogo dell'evento “casa”
e circostanze del trauma “incidente domestico”; rettificate il giorno seguente in luogo evento “strada” e circostanza del trauma “incidente in strada”);
- che, infatti, il c.t.u. da un lato, afferma e riconosce la sussistenza di nesso causale tra l'evento descritto dal periziato e il danno fisico riportato e, dall'altro lato, omette di aggiungere quale tipo di evento diverso dall'investimento automobilistico abbia potuto causare il danno specifico refertato dal P.S.;
- che, inoltre, la documentazione approntata dagli operatori dell'ambulanza non presenta alcuna sottoscrizione;
pag. 4/14 - che, invece, a conferma della veridicità della sequenza fattuale l'appellante evidenzia che subito dopo il sinistro egli veniva trasportato presso la sua abitazione (che si trovava a pochi metri) e contemporaneamente veniva allertato il servizio 118 che lo trasportava al Pronto Soc corso privo di sensi;
- che, pertanto, essendo i soccorritori intervenuti presso l'abitazione dell'odierno appellante non poterono che scrivere “in casa” o “domestico”;
- che, quindi, successivamente allorquando fu in Parte_1 grado di riferire compiutamente in ordine a tali modalità del sinistro, si ebbe la correzione delle circostanze per come effettivamente verificatisi;
- che, pertanto, bisogna riconoscere all'odierno appellante il risarcimento dei danni così come individuati nella relazione perita le o comunque in quella reputata di Giustizia, oltre interessi come per legge.
Si è costituita tempestivamente in giudizio la con Controparte_2 comparsa di costituzione e risposta nella quale ha dedotto:
- in via preliminare, l'inammissibilità, ex artt. 342, 348bis e 348ter cpc., dell'appello in quanto lo stesso non ha alcuna possibilità di accoglimento essendo lo stesso generico e nebuloso, anche in considerazione della sua irrituale formulazione;
- nel merito, il rigetto dell'appello perché infondato in punto di fatto e di diritto;
- che, infatti, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte appellante in merito all'assolvimento dell'onere probatorio, il giudice di prime cure ha analiticamente motivato il perché non risultasse raggiunto l'onere probatorio gravante sul danneggiato;
- che, inoltre, risultano diverse incongruenze in merito alla modalità in cui si
è verificato l'evento dannoso rispetto a quanto riferito dell'atto di citazione;
- che, nello specifico, una prima ambulanza veniva richie sta alle ore 13,10 per soccorrere l'attore presso un'abitazione sita in Fisciano, alla via 4 Novembre n.
14, per un trauma in casa;
pag. 5/14 - che la scheda del 118 veniva chiusa senza arrivo in ospedale perché l'attore, come annotano i sanitari, veniva “trasporta to con la tipo B” ovvero con l'altra ambulanza attivata alle ore 13,35;
- che, l'altra ambulanza attivata alle ore 13,35 giungeva sempre presso l'abitazione di via 4 Novembre n.14 in Fisciano;
- che in tali circostanze i sanitari annotavano una lesione da “trauma” da evento “caduta accidentale” con il paziente “sveglio” e “cosciente”;
- che il referto del 118, in quanto atto pubblico, fa piena prova fino a querela di falso, ai sensi dell'art.2700 c.c., del fatto che il paziente ha dichiarato al medico di turno le circostanze riportate nel certificato stesso e di quanto osservato dai sanitari;
- che l'appellante, peraltro, nel corso del giudizio di primo grado, non ha, contestato la verità intrinseca delle dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti alle quali, quindi, deve essere attribuito un valore probatorio privilegiato stanti la loro spontaneità ed il fatto che sono state rese nell'immediatezza dei fatti;
- che, inoltre, il teste escusso, pur menzionando l'intervento dell'ambulanza, non indica affatto che l'attore fosse stato trasportato a casa dopo l'incidente né che fosse privo di sensi;
- che, pertanto, tali incongruenze unitamente al fatto che il già menzionato teste aveva già reso una testimonianza per un incidente stradale, come si evince dalla scheda IVASS depositata nel corso del giudizio di primo grado, hanno giustamente portato al rigetto della domanda;
- che, inoltre, l'omessa tempestiva denuncia (avvenuta a distanza di circa due mesi dall'evento) ha determinato la mancata identificazione del veicolo cd.
“pirata”;
- che le cronache – come da allegata collazione di articoli giornalistici - raccontano sempre più frequentemente di “pirati della strada” ovvero di persone allontanatesi dopo un incidente, identificate a seguito di tempestiva denuncia da parte del danneggiato;
pag. 6/14 - che, inoltre, dalla prova espletata nel giudizio di prime cure non risulta la dimostrazione che l'attore abbia avuto una condotta ossequiosa dei principi contenuti nell'art.140 del Codice della Strada e che il suo contegno nel corso dell'evento dannoso non ne abbia aggravato la vis lesiva né è stato dimostrato che l'istante abbia avuto un comportamento conforme al disposto dell'art.190 del Codice della strada, rubricato “Comportamento dei pedoni”;
- che, in merito al quantum, si contesta la quantificazione eseguita dal c.t.u. in ordine al danno biologico che sarebbe residuato all'appellante.
Dopo alcuni rinvii causati del carico di ruolo e dalla priorità di dare definizione ai procedimenti di precedente iscrizione, all'udienza del
06.06.2025 la causa è stata rinviata alla data odierna per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
***
1. Preliminarmente, deve disattendersi l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. avanzata dalla compagnia assicurativa in quanto, la menzionata norma, nella formulazione conseguente alle modifiche apportate dal d.l. n. 83/12, co nv. in l. n. 134/12 (applicabile ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione a partire dall'11.09.2012, tra i quali rientra anche l'appello in esame), statuisce che: «l'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1)
l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata».
1.1. La precedente formulazione dell'art. 342 c.p.c., invece, si limitava semplicemente a prevedere che l'atto di appello dovesse contenere, oltre agli elementi di cui all'art. 163 c.p.c., «l'esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell'impugnazione».
pag. 7/14 1.2. La recente riforma sembra aver invece accentuato il rigore formale dell'atto di appello, avendo delineato in maniera più dettagliata il contenuto di tale atto.
1.3. Le Sezioni Unite ( Sent. n. 27199/2017), in tal senso, hanno aderito alla tesi meno formalistica, pervenendo ad un approdo sostanzialmente coincidente con quello cui era giunta la prevalente giurisprud enza di legittimità in relazione alla nozione di «specificità dei motivi» di cui alla precedente formulazione delle già menzionate norme.
1.4. In particolare, si è ritenuto che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel loro nuovo testo, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
«revisio prioris instantiae» del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
1.5. In sostanza, l'appellante non è tenuto alla trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma deve individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il «quantum appellatum», formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati «errores in procedendo», nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (Cass. n. 10916/2017, secondo cui, peraltro, la sanatoria per raggiungimento dello scopo, ex art. 156 co. 3 c.p.c., è applicabile anche all'inosservanza dei requisiti d ell'atto di appello di cui all'art. 342; Cass. n. 23291/2016).
pag. 8/14 1.6. Nel caso di specie, l'appellante, in linea con quanto appena esposto, ha individuato i punti della sentenza che intendeva contestare con argomentazioni e deduzioni idonee, sia in fatto che in diritto, a scalfirne il fondamento giuridico.
2. Tuttavia, l'appello è infondato. In particolare, non risulta provata la verificazione del sinistro così come allegata dall'attore.
2.1. Dall'esame della documentazione in atti si rileva, infatti, un'assoluta incertezza sulla dinamica dell'incidente costituente il fatto genetico della vicenda giudiziaria.
2.2. La tesi sostenuta dall'appellante è che il giudice di primo grado avrebbe errato a ritenere non provato il nesso di causalità tra i fatti per cui è causa e le conseguenze dannose subite l'attore.
2.3. Ed invero, un più attento esame delle prove avrebbe portato a ritenere veritiera la dinamica dei fatti così come narrata in citazione, superando le apparenti contraddizioni e gli elementi di prova su cui il Giudice di Pace ha inteso rigettare la richiesta risarcitoria. (cfr. pagg 4 e ss. della citazione in appello)
2.4. Quanto sostenuto dall'odierna parte appellante, tuttavia, non può essere condiviso, poiché contrastante con il materiale istruttorio a disposizione, che non consente di ritenere provati i fatti alla base della richiesta risarcitoria e, quindi, il nesso di causalità fra la dinamica del sinistro descritta in citazione e i danni lamentati.
9.1. Deve, pertanto, essere confermata la sentenza emessa dal Giudice di
Pace.
9.2. Il giudice di primo grado ha rigettato la domanda perché: «le risultanze istruttorie acquisite non consentono di ritenere realmente avvenuto il sinistro per cui è causa secondo la dinamica esposta. Le deposizioni rese dall'unico teste indicato dall'attore non sono state precise, esaurienti e convincenti, ma sono risultate poco attendibili e contraddittorie. Questo consente di ritenere non sufficientemente provato il nesso di causalità tra i fatti per cui è causa e le conseguenze dannose che avrebbe subito l'attore (…)».
pag. 9/14 9.3. Il giudice ha riscontrato nella parte motiva della sentenza l'inattendibilità della deposizione resa dal teste, il quale, oltre a non aver chiarito con precisione il punto della carreggiata in cui si sarebbe verificato il sinistro, né la parte dell'autovettura che ha colpito il pedone, né il tipo di autovettura, nè la parte del corpo colpita, tra le altre cose, non ha neanche precisato dettagliatamente il successivo trasporto in ospedale.
9.4. In primo luogo, in aggiunta a quanto già argomentato ne lla sentenza appellata, meritano di essere valorizzate ulteriori incongruenze.
9.5. Ed invero, egli ha dichiarato di aver assistito all'incidente: «ricordo che era il mese di settembre, la fine del mese, del 2014 verso le ore 12,00 -13,00 circa ero in via IV Novembre di Lancusi Frazione di Baian o. Ho visto mentre ero sul marciapiede che il sig. mentre stava Parte_1 attraversando la strada sulle strisce pedonali veniva investito al lato sinistro da una vettura di colore scuro. Mi sono avvicinato subito al ragazzo che rimase a terra. Il veicolo scuro è scappato via immediatamente e non sono riuscito a rilevare il numero di targa (…) intervenne l'ambulanza che trasportò il sig. in ospedale . Ho lasciato il mio numero ad una Parte_1 signora che era in compagnia del sig. e poco dopo andai via» Parte_1
(enfasi della scrivente).
9.6. Il teste ha riferito che l'incidente era avvenuto «in via IV Novembre di
Lancusi Frazione di Boiano», l'attore nell'atto di citazione ha individuato il luogo dell'investimento «in via IV Novembre Boiano, frazione di Lancusi», tuttavia l'ambulanza (v. scheda di soccorso prodotta dalla Compagnia) ha soccorso l'attore presso la sua abitazione a Bolano, frazione di Fisciano.
L'erronea indicazione del Comune (e della frazione) appare oltremodo anomala e adombra ulteriormente la veridicità della versione fornita, se si tiene conto che detto errore è replicato dallo stesso attore nella denuncia -querela, da egli stesso redatta e sottoscritta, nella quale è indicato come luogo dell'incidente
Lancusi (frazione Bolano); eppure, l'attore ha, nella stessa denuncia-querela affermato, dopo l'investimento, di essere stato accompagnato presso la propria abitazione, distante circa 10 metri dal luogo del sinistro, per cui avrebbe pag. 10/14 dovuto essere ben consap evole in quale Comune di trovasse, tanto da riferire ai Carabinieri nel verbale di consegna della querela, che l'incidente era avvenuto a Fisciano. Il teste ha, in modo, pedissequo confermato l'errore contenuto nell'atto di citazione, così incrinando la sua attendibilità.
9.7. Inoltre, l'ambulanza non intervenne in strada, come risulta dalla scheda d'intervento, ma anche dalla stessa summenzionata querela in cui si legge: «Al momento dopo l'investimento, alcune persone mi accompagnavano a casa, a dieci metri dall'accaduto, altro non ricordo. Subito dopo chiamarono il 118 e mi trasportavano in Ospedale a Salerno, preciso che ero privo di sensi (…)».
(cfr. all.to 7 del fascicolo di parte attorea); invece il testimone ha riferito dell'intervento dell'ambulanza facendo presumere che fosse sopraggiunta in strada, senza fare alcuna menzione del fatto, sicuramente rilevante, che l'attore fosse stato accompagnato a casa;
d'altro canto, tale peculiare circostanza, nemmeno era stata dedotta dall'attore nell'atto di citazione.
9.8. Ai fini dei riscontri estrinseci, si rileva che nella verbale di ricezione della querela l'attore indicò come persone informate dei fatti una donna e un certo « » senza fare alcuna menzione a Per_2 Testimone_1
9.9. Inoltre, questa circostanza non e merge neanche nella descrizione del sinistro nell'atto di citazione che risulta alquanto scarna, non essendone stata descritta in maniera chiara, ma soprattutto coerente, la dinamica.
9.10. Dalla scheda di soccorso del 118 dei soccorritori che, effettivamente, trasportarono l'attore in ospedale, oltre al luogo dell'intervento – Fisciano, alla via IV Novembre n. 14 (cfr. n. 2 scheda di intervento del P.S. allegate al fascicolo di parte appellata) – è indicato come
«motivo di attivazione: Rif. Caduta» e nella successiva scheda redatta dall'altra ambulanza intervenuta per prima, ma che non ha eseguito il trasporto in Ospedale, in quanto la tipologia di lesione non richiedeva l'intervento di quella tipologia di ambulanza, il luogo della lesione viene indicato come «Casa» e il paziente come «cosciente»,
9.11. Pertanto, nessuna rilevanza, può essere attribuita alla circostanza secondo cui abbia, poi, rettificato quanto riportato nel Parte_1
pag. 11/14 verbale di pronto soccorso e, quindi, indicato in luogo di «casa» e quale circostanza del trauma: «incidente domestico», luogo dell'evento «la strada» e quale circostanza del trauma «inci dente in strada».
9.12. Gli operatori hanno, infatti, verbalizzato il luogo in cui hanno prestato il loro intervento e quanto a loro riferito dall'interessato, limitandosi successivamente e, su richiesta di quest'ultimo, a riaprire il verbale e a modificarlo nei termini appena indicati.
9.13. In merito al valore probatorio della documentazione medico - ospedaliera , è noto che : «Il referto del pronto soccorso di una struttura ospedaliera pubblica è atto pubblico assistito da fede privilegiata e, come tale, fa piena prova sino a querela di falso della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, delle dichiarazioni rese al medesimo, e degli altri fatti da questi compiuti o che questi attesti avvenuti in sua presenza restando, invece, non coperte da fede privileg iata le valutazioni, le diagnosi
o, comunque, le manifestazioni di scienza o di opinione in essa espresse»
(Cass. civ., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27288 del 16/09/2022).
9.14. L'odierno appellante non ha proposto querela di falso in danno dei medici certificatori, sicché devono ritenersi vere le dichiarazioni riportate nella documentazione medica – che smentiscono la ricostruzione della vicenda alla stregua di un incidente stradale –, ossia che siano state rilasciate dall'interessato e che il loro contenuto sia quello verbalizzato.
9.15. Infine, è a dir poco inverosimile che l'appellante al quale gli è stato diagnosticato una «frattura sotto-trocanterica a sinistra» e per la quale si è reso necessario un ricovero in reparto di degenza (cfr. Verbale di accettazione e prestazioni di Pronto Soccorso n. 20140106868 OO.RR. di Salerno del
30.09.2014) e il traposto in ambulanza, sia riuscito a camminare e, quindi, a spostarsi dal luogo in cui sarebbe avvenuto l'investimento all'abitazione dove poi sono intervenuti i soccorsi.
9.16. L'implausibilità di quanto sostenuto (ossia di essere stato accompagnato a casa da alcune persone subito dopo il sinistro) è confermata pag. 12/14 anche dalla pregressa situazione clinica dell'appellante il quale risulta essere affetto già da una malformazione angioplas tica.
9.17. Questa sua pregressa situazione, quindi, avrebbe reso molto più complicato qualsiasi tipo di movimento.
9.18. Deve, pertanto, convenirsi con il primo giudice circa l'omesso assolvimento dell'onere gravante sul danneggiato di provare il fatto generatore del danno (che il sinistro è stato cagionato dal veicolo non identificato) e, cioè, dimostrare le modalità del sinistro stesso e la sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente dell'altro mezzo e, inoltre, che tale veicolo è rimasto sconosciuto (Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n.
10540 del 19/04/2023).
9.19. Nessun rilievo assume che la c.t.u. medico -legale espletata in primo grado in cui, nonostante il rilievo dei dubbi in merito all'an del sinistro, ha affermato la compatibilità causale tra le lesioni subite dall'attore e le modalità del sinistro, rammentandosi che «la consulenza tecnica d'ufficio ha la funzione di fornire all'attività valutativa del giudice l'apporto di cognizioni tecniche che egli non possiede, ma non è ce rto destinata ad esonerare le parti dalla prova dei fatti dalle stesse dedotti e posti a base delle rispettive richieste, fatti che devono essere dimostrati dalle medesime parti alla stregua dei criteri di ripartizione dell'onere della prova previsti dall' art. 2697 cod. civ.» (Cass. Sez.
L, Sentenza n. 21412 del 05/10/2006).
10. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate (sul valore dichiarato, ossia €20.000,00) ai medi per la fase di studio e introduttiva e ai minimi per quella di trattazione-istruttoria (sulla sua spettanza anche in appello di tale fase v. Corte di Cassazione con sentenza n. 30219 del 31 ottobre 2023) e decisionale
10.1. Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, 1 quater, del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 , n. 115.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
pag. 13/14 A) Rigetta l'appello;
B) Condanna la parte appellante a rimborsare alla parte appellata le spese di lite, che si liquidano in € 3.387,00 per compenso d'avvocato, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, 1 quater, del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata allegazione al verbale.
13 marzo 2025
La Giudice
Grazia Roscigno
pag. 14/14
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3839/2021
Oggi 13/03/2025 innanzi alla dott.ssa Grazia Roscigno sono comparsi:
per per delega dell'avv. CIAGLIA MARI O, l'avv. Parte_1
, il quale si riporta a tutti i propri scritti difensivi, chiedendo CP_1
l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate;
per l'avv. , il quale si Controparte_2 Controparte_3 riporta a tutti i propri scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate;
La giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione, autorizzando i difensori ad allontanarsi.
All'esito della camera di Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Grazia Roscigno REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Grazia Roscigno ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 3839/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. CIAGLIA MARIO;
APPELLANTE contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_1 dell'avv. ; Controparte_3
APPELLATA
CONCLUSIONI
Parte appellante: «Voglia l'adito Ill.mo Giudicante, disattesa qualsivoglia contraria istanza, eccezione e deduzione, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, in riforma della sentenza n. 4478/2020 resa dal Giudice di Pace di Salerno, deposita ta il giorno 02.11.2020, mai appellata né notificata:
1. condannare la in persona Controparte_2 del l.rp.t. e quale impresa designata ex lege per il F.G.V.S., al risarcimento, in favore del sig. , delle lesioni fisiche sofferte dal Parte_1 medesimo, nella misura economica enucleabile dall'applicazione dei parametri indicati dal C.T.U. nel procedimento di prime cure ovverosia nella corrispondente, minore o maggiore, reputata di Giustizia dall'On. Le
Tribunale di Salerno e con espresso co ntenimento della domanda –
pag. 2/14 complessivamente intesa- nel limite massimo di €uro 20.000,00, oltre interessi come per legge;
2. condannare la parte appellate alla refusione delle spese e delle spettanze professionali DEL oltre Parte_2
15% ex D.M 55/2014, I.V.A. e C.N.A. come per legge, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario».
Parte appellata: «1) Voglia l'On. Le Tribunale, in via preliminare, rigettare l'appello così come proposto dal sig. , poiché Parte_1 inammissibile ai sensi degli artt.342, 348 -bis e ss. cpc. 2) In via subordinata, nel merito, Voglia l'On. Le Tribunale rigettare l'appello così come proposto dal sig. poiché infondato in fatto e in diritto. 3) Voglia Parte_1
l'On. Le Tribunale adito cond annare l'appellante al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio. 4) Adottare ogni altro provvedimento di giustizia».
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, notificato il 30.04.2021, ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza n.4478/20, emessa dal Giudice di Pace di
Salerno, con la quale è stata rigettata domanda di risarcimento del danno avanzata dalla parte attorea nei confronti della .a. quale Controparte_4 società designata per la liquidazione dei danni del Fondo di Garanzia Vittime della Strada.
A fondamento della propria domanda ha dedotto:
- che con atto di citazione notificato il 13.03.2017 Parte_1 conveniva in giudizio la per sentirla condannare al Controparte_5 risarcimento dei danni per le lesioni riportate in un incidente verificatosi in
Lancusi, fraz. Boiano, in via 4 Novembre, in data 30.09.2014, alle ore 12,00 circa;
- che nella sopradetta circostanza, mentre stava attra versando la strada sulle strisce pedonali, veniva investito da un autoveicolo che lo colpiva
(segnatamente nella parte sinistra del corpo, all'anca, al femore e al ginocchio)
pag. 3/14 facendolo rovinare al suolo e, dopo il sinistro, si allontanava senza prestare soccorso;
- che, in seguito al sinistro, riportava lesioni personali e veniva trasportato a mezzo di ambulanza del 118 presso l'Ospedale di Salerno “San
Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona”;
- che, in data 25.11.2014 formalizzava/ratificava denuncia -querela del reato in questione presso la Stazione dei Carabinieri di Mercato San Severino;
- che, nonostante, la messa in mora alla Consap e alla Controparte_2 non aveva ottenuto il risarcimento dei danni;
[...]
- che radicatosi il contraddittorio veniva espletata la fas e istruttoria in uno al conferimento di incarico al c.t.u. dott. per la valutazione del Persona_1 nocumento fisico patito da;
Parte_1
- che il GOP di Salerno rigettava la domanda per carenza assoluta di prova.
Pertanto, ha richiesto la riforma della sentenza per i seguenti motivi:
- il Giudice di Pace non ha correttamente valutato la prova testimoniale del teste che, al contrario, avrebbe offerto una Testimone_1 ricostruzione sufficiente del fatto storico di riferimento riferendo in ordin e agli aspetti essenziali della collisione;
- che sono infondati i dubbi sollevati dal c.t.u. in merito all'esatta modalità dell'evento e, quindi, in relazione a luogo, cause e circostanze (cfr. dichiarazioni rese dall'infortunato all'accesso in P.S. (luogo dell'evento “casa”
e circostanze del trauma “incidente domestico”; rettificate il giorno seguente in luogo evento “strada” e circostanza del trauma “incidente in strada”);
- che, infatti, il c.t.u. da un lato, afferma e riconosce la sussistenza di nesso causale tra l'evento descritto dal periziato e il danno fisico riportato e, dall'altro lato, omette di aggiungere quale tipo di evento diverso dall'investimento automobilistico abbia potuto causare il danno specifico refertato dal P.S.;
- che, inoltre, la documentazione approntata dagli operatori dell'ambulanza non presenta alcuna sottoscrizione;
pag. 4/14 - che, invece, a conferma della veridicità della sequenza fattuale l'appellante evidenzia che subito dopo il sinistro egli veniva trasportato presso la sua abitazione (che si trovava a pochi metri) e contemporaneamente veniva allertato il servizio 118 che lo trasportava al Pronto Soc corso privo di sensi;
- che, pertanto, essendo i soccorritori intervenuti presso l'abitazione dell'odierno appellante non poterono che scrivere “in casa” o “domestico”;
- che, quindi, successivamente allorquando fu in Parte_1 grado di riferire compiutamente in ordine a tali modalità del sinistro, si ebbe la correzione delle circostanze per come effettivamente verificatisi;
- che, pertanto, bisogna riconoscere all'odierno appellante il risarcimento dei danni così come individuati nella relazione perita le o comunque in quella reputata di Giustizia, oltre interessi come per legge.
Si è costituita tempestivamente in giudizio la con Controparte_2 comparsa di costituzione e risposta nella quale ha dedotto:
- in via preliminare, l'inammissibilità, ex artt. 342, 348bis e 348ter cpc., dell'appello in quanto lo stesso non ha alcuna possibilità di accoglimento essendo lo stesso generico e nebuloso, anche in considerazione della sua irrituale formulazione;
- nel merito, il rigetto dell'appello perché infondato in punto di fatto e di diritto;
- che, infatti, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte appellante in merito all'assolvimento dell'onere probatorio, il giudice di prime cure ha analiticamente motivato il perché non risultasse raggiunto l'onere probatorio gravante sul danneggiato;
- che, inoltre, risultano diverse incongruenze in merito alla modalità in cui si
è verificato l'evento dannoso rispetto a quanto riferito dell'atto di citazione;
- che, nello specifico, una prima ambulanza veniva richie sta alle ore 13,10 per soccorrere l'attore presso un'abitazione sita in Fisciano, alla via 4 Novembre n.
14, per un trauma in casa;
pag. 5/14 - che la scheda del 118 veniva chiusa senza arrivo in ospedale perché l'attore, come annotano i sanitari, veniva “trasporta to con la tipo B” ovvero con l'altra ambulanza attivata alle ore 13,35;
- che, l'altra ambulanza attivata alle ore 13,35 giungeva sempre presso l'abitazione di via 4 Novembre n.14 in Fisciano;
- che in tali circostanze i sanitari annotavano una lesione da “trauma” da evento “caduta accidentale” con il paziente “sveglio” e “cosciente”;
- che il referto del 118, in quanto atto pubblico, fa piena prova fino a querela di falso, ai sensi dell'art.2700 c.c., del fatto che il paziente ha dichiarato al medico di turno le circostanze riportate nel certificato stesso e di quanto osservato dai sanitari;
- che l'appellante, peraltro, nel corso del giudizio di primo grado, non ha, contestato la verità intrinseca delle dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti alle quali, quindi, deve essere attribuito un valore probatorio privilegiato stanti la loro spontaneità ed il fatto che sono state rese nell'immediatezza dei fatti;
- che, inoltre, il teste escusso, pur menzionando l'intervento dell'ambulanza, non indica affatto che l'attore fosse stato trasportato a casa dopo l'incidente né che fosse privo di sensi;
- che, pertanto, tali incongruenze unitamente al fatto che il già menzionato teste aveva già reso una testimonianza per un incidente stradale, come si evince dalla scheda IVASS depositata nel corso del giudizio di primo grado, hanno giustamente portato al rigetto della domanda;
- che, inoltre, l'omessa tempestiva denuncia (avvenuta a distanza di circa due mesi dall'evento) ha determinato la mancata identificazione del veicolo cd.
“pirata”;
- che le cronache – come da allegata collazione di articoli giornalistici - raccontano sempre più frequentemente di “pirati della strada” ovvero di persone allontanatesi dopo un incidente, identificate a seguito di tempestiva denuncia da parte del danneggiato;
pag. 6/14 - che, inoltre, dalla prova espletata nel giudizio di prime cure non risulta la dimostrazione che l'attore abbia avuto una condotta ossequiosa dei principi contenuti nell'art.140 del Codice della Strada e che il suo contegno nel corso dell'evento dannoso non ne abbia aggravato la vis lesiva né è stato dimostrato che l'istante abbia avuto un comportamento conforme al disposto dell'art.190 del Codice della strada, rubricato “Comportamento dei pedoni”;
- che, in merito al quantum, si contesta la quantificazione eseguita dal c.t.u. in ordine al danno biologico che sarebbe residuato all'appellante.
Dopo alcuni rinvii causati del carico di ruolo e dalla priorità di dare definizione ai procedimenti di precedente iscrizione, all'udienza del
06.06.2025 la causa è stata rinviata alla data odierna per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
***
1. Preliminarmente, deve disattendersi l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. avanzata dalla compagnia assicurativa in quanto, la menzionata norma, nella formulazione conseguente alle modifiche apportate dal d.l. n. 83/12, co nv. in l. n. 134/12 (applicabile ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione a partire dall'11.09.2012, tra i quali rientra anche l'appello in esame), statuisce che: «l'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1)
l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata».
1.1. La precedente formulazione dell'art. 342 c.p.c., invece, si limitava semplicemente a prevedere che l'atto di appello dovesse contenere, oltre agli elementi di cui all'art. 163 c.p.c., «l'esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell'impugnazione».
pag. 7/14 1.2. La recente riforma sembra aver invece accentuato il rigore formale dell'atto di appello, avendo delineato in maniera più dettagliata il contenuto di tale atto.
1.3. Le Sezioni Unite ( Sent. n. 27199/2017), in tal senso, hanno aderito alla tesi meno formalistica, pervenendo ad un approdo sostanzialmente coincidente con quello cui era giunta la prevalente giurisprud enza di legittimità in relazione alla nozione di «specificità dei motivi» di cui alla precedente formulazione delle già menzionate norme.
1.4. In particolare, si è ritenuto che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel loro nuovo testo, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
«revisio prioris instantiae» del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
1.5. In sostanza, l'appellante non è tenuto alla trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma deve individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il «quantum appellatum», formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati «errores in procedendo», nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (Cass. n. 10916/2017, secondo cui, peraltro, la sanatoria per raggiungimento dello scopo, ex art. 156 co. 3 c.p.c., è applicabile anche all'inosservanza dei requisiti d ell'atto di appello di cui all'art. 342; Cass. n. 23291/2016).
pag. 8/14 1.6. Nel caso di specie, l'appellante, in linea con quanto appena esposto, ha individuato i punti della sentenza che intendeva contestare con argomentazioni e deduzioni idonee, sia in fatto che in diritto, a scalfirne il fondamento giuridico.
2. Tuttavia, l'appello è infondato. In particolare, non risulta provata la verificazione del sinistro così come allegata dall'attore.
2.1. Dall'esame della documentazione in atti si rileva, infatti, un'assoluta incertezza sulla dinamica dell'incidente costituente il fatto genetico della vicenda giudiziaria.
2.2. La tesi sostenuta dall'appellante è che il giudice di primo grado avrebbe errato a ritenere non provato il nesso di causalità tra i fatti per cui è causa e le conseguenze dannose subite l'attore.
2.3. Ed invero, un più attento esame delle prove avrebbe portato a ritenere veritiera la dinamica dei fatti così come narrata in citazione, superando le apparenti contraddizioni e gli elementi di prova su cui il Giudice di Pace ha inteso rigettare la richiesta risarcitoria. (cfr. pagg 4 e ss. della citazione in appello)
2.4. Quanto sostenuto dall'odierna parte appellante, tuttavia, non può essere condiviso, poiché contrastante con il materiale istruttorio a disposizione, che non consente di ritenere provati i fatti alla base della richiesta risarcitoria e, quindi, il nesso di causalità fra la dinamica del sinistro descritta in citazione e i danni lamentati.
9.1. Deve, pertanto, essere confermata la sentenza emessa dal Giudice di
Pace.
9.2. Il giudice di primo grado ha rigettato la domanda perché: «le risultanze istruttorie acquisite non consentono di ritenere realmente avvenuto il sinistro per cui è causa secondo la dinamica esposta. Le deposizioni rese dall'unico teste indicato dall'attore non sono state precise, esaurienti e convincenti, ma sono risultate poco attendibili e contraddittorie. Questo consente di ritenere non sufficientemente provato il nesso di causalità tra i fatti per cui è causa e le conseguenze dannose che avrebbe subito l'attore (…)».
pag. 9/14 9.3. Il giudice ha riscontrato nella parte motiva della sentenza l'inattendibilità della deposizione resa dal teste, il quale, oltre a non aver chiarito con precisione il punto della carreggiata in cui si sarebbe verificato il sinistro, né la parte dell'autovettura che ha colpito il pedone, né il tipo di autovettura, nè la parte del corpo colpita, tra le altre cose, non ha neanche precisato dettagliatamente il successivo trasporto in ospedale.
9.4. In primo luogo, in aggiunta a quanto già argomentato ne lla sentenza appellata, meritano di essere valorizzate ulteriori incongruenze.
9.5. Ed invero, egli ha dichiarato di aver assistito all'incidente: «ricordo che era il mese di settembre, la fine del mese, del 2014 verso le ore 12,00 -13,00 circa ero in via IV Novembre di Lancusi Frazione di Baian o. Ho visto mentre ero sul marciapiede che il sig. mentre stava Parte_1 attraversando la strada sulle strisce pedonali veniva investito al lato sinistro da una vettura di colore scuro. Mi sono avvicinato subito al ragazzo che rimase a terra. Il veicolo scuro è scappato via immediatamente e non sono riuscito a rilevare il numero di targa (…) intervenne l'ambulanza che trasportò il sig. in ospedale . Ho lasciato il mio numero ad una Parte_1 signora che era in compagnia del sig. e poco dopo andai via» Parte_1
(enfasi della scrivente).
9.6. Il teste ha riferito che l'incidente era avvenuto «in via IV Novembre di
Lancusi Frazione di Boiano», l'attore nell'atto di citazione ha individuato il luogo dell'investimento «in via IV Novembre Boiano, frazione di Lancusi», tuttavia l'ambulanza (v. scheda di soccorso prodotta dalla Compagnia) ha soccorso l'attore presso la sua abitazione a Bolano, frazione di Fisciano.
L'erronea indicazione del Comune (e della frazione) appare oltremodo anomala e adombra ulteriormente la veridicità della versione fornita, se si tiene conto che detto errore è replicato dallo stesso attore nella denuncia -querela, da egli stesso redatta e sottoscritta, nella quale è indicato come luogo dell'incidente
Lancusi (frazione Bolano); eppure, l'attore ha, nella stessa denuncia-querela affermato, dopo l'investimento, di essere stato accompagnato presso la propria abitazione, distante circa 10 metri dal luogo del sinistro, per cui avrebbe pag. 10/14 dovuto essere ben consap evole in quale Comune di trovasse, tanto da riferire ai Carabinieri nel verbale di consegna della querela, che l'incidente era avvenuto a Fisciano. Il teste ha, in modo, pedissequo confermato l'errore contenuto nell'atto di citazione, così incrinando la sua attendibilità.
9.7. Inoltre, l'ambulanza non intervenne in strada, come risulta dalla scheda d'intervento, ma anche dalla stessa summenzionata querela in cui si legge: «Al momento dopo l'investimento, alcune persone mi accompagnavano a casa, a dieci metri dall'accaduto, altro non ricordo. Subito dopo chiamarono il 118 e mi trasportavano in Ospedale a Salerno, preciso che ero privo di sensi (…)».
(cfr. all.to 7 del fascicolo di parte attorea); invece il testimone ha riferito dell'intervento dell'ambulanza facendo presumere che fosse sopraggiunta in strada, senza fare alcuna menzione del fatto, sicuramente rilevante, che l'attore fosse stato accompagnato a casa;
d'altro canto, tale peculiare circostanza, nemmeno era stata dedotta dall'attore nell'atto di citazione.
9.8. Ai fini dei riscontri estrinseci, si rileva che nella verbale di ricezione della querela l'attore indicò come persone informate dei fatti una donna e un certo « » senza fare alcuna menzione a Per_2 Testimone_1
9.9. Inoltre, questa circostanza non e merge neanche nella descrizione del sinistro nell'atto di citazione che risulta alquanto scarna, non essendone stata descritta in maniera chiara, ma soprattutto coerente, la dinamica.
9.10. Dalla scheda di soccorso del 118 dei soccorritori che, effettivamente, trasportarono l'attore in ospedale, oltre al luogo dell'intervento – Fisciano, alla via IV Novembre n. 14 (cfr. n. 2 scheda di intervento del P.S. allegate al fascicolo di parte appellata) – è indicato come
«motivo di attivazione: Rif. Caduta» e nella successiva scheda redatta dall'altra ambulanza intervenuta per prima, ma che non ha eseguito il trasporto in Ospedale, in quanto la tipologia di lesione non richiedeva l'intervento di quella tipologia di ambulanza, il luogo della lesione viene indicato come «Casa» e il paziente come «cosciente»,
9.11. Pertanto, nessuna rilevanza, può essere attribuita alla circostanza secondo cui abbia, poi, rettificato quanto riportato nel Parte_1
pag. 11/14 verbale di pronto soccorso e, quindi, indicato in luogo di «casa» e quale circostanza del trauma: «incidente domestico», luogo dell'evento «la strada» e quale circostanza del trauma «inci dente in strada».
9.12. Gli operatori hanno, infatti, verbalizzato il luogo in cui hanno prestato il loro intervento e quanto a loro riferito dall'interessato, limitandosi successivamente e, su richiesta di quest'ultimo, a riaprire il verbale e a modificarlo nei termini appena indicati.
9.13. In merito al valore probatorio della documentazione medico - ospedaliera , è noto che : «Il referto del pronto soccorso di una struttura ospedaliera pubblica è atto pubblico assistito da fede privilegiata e, come tale, fa piena prova sino a querela di falso della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, delle dichiarazioni rese al medesimo, e degli altri fatti da questi compiuti o che questi attesti avvenuti in sua presenza restando, invece, non coperte da fede privileg iata le valutazioni, le diagnosi
o, comunque, le manifestazioni di scienza o di opinione in essa espresse»
(Cass. civ., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27288 del 16/09/2022).
9.14. L'odierno appellante non ha proposto querela di falso in danno dei medici certificatori, sicché devono ritenersi vere le dichiarazioni riportate nella documentazione medica – che smentiscono la ricostruzione della vicenda alla stregua di un incidente stradale –, ossia che siano state rilasciate dall'interessato e che il loro contenuto sia quello verbalizzato.
9.15. Infine, è a dir poco inverosimile che l'appellante al quale gli è stato diagnosticato una «frattura sotto-trocanterica a sinistra» e per la quale si è reso necessario un ricovero in reparto di degenza (cfr. Verbale di accettazione e prestazioni di Pronto Soccorso n. 20140106868 OO.RR. di Salerno del
30.09.2014) e il traposto in ambulanza, sia riuscito a camminare e, quindi, a spostarsi dal luogo in cui sarebbe avvenuto l'investimento all'abitazione dove poi sono intervenuti i soccorsi.
9.16. L'implausibilità di quanto sostenuto (ossia di essere stato accompagnato a casa da alcune persone subito dopo il sinistro) è confermata pag. 12/14 anche dalla pregressa situazione clinica dell'appellante il quale risulta essere affetto già da una malformazione angioplas tica.
9.17. Questa sua pregressa situazione, quindi, avrebbe reso molto più complicato qualsiasi tipo di movimento.
9.18. Deve, pertanto, convenirsi con il primo giudice circa l'omesso assolvimento dell'onere gravante sul danneggiato di provare il fatto generatore del danno (che il sinistro è stato cagionato dal veicolo non identificato) e, cioè, dimostrare le modalità del sinistro stesso e la sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente dell'altro mezzo e, inoltre, che tale veicolo è rimasto sconosciuto (Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n.
10540 del 19/04/2023).
9.19. Nessun rilievo assume che la c.t.u. medico -legale espletata in primo grado in cui, nonostante il rilievo dei dubbi in merito all'an del sinistro, ha affermato la compatibilità causale tra le lesioni subite dall'attore e le modalità del sinistro, rammentandosi che «la consulenza tecnica d'ufficio ha la funzione di fornire all'attività valutativa del giudice l'apporto di cognizioni tecniche che egli non possiede, ma non è ce rto destinata ad esonerare le parti dalla prova dei fatti dalle stesse dedotti e posti a base delle rispettive richieste, fatti che devono essere dimostrati dalle medesime parti alla stregua dei criteri di ripartizione dell'onere della prova previsti dall' art. 2697 cod. civ.» (Cass. Sez.
L, Sentenza n. 21412 del 05/10/2006).
10. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate (sul valore dichiarato, ossia €20.000,00) ai medi per la fase di studio e introduttiva e ai minimi per quella di trattazione-istruttoria (sulla sua spettanza anche in appello di tale fase v. Corte di Cassazione con sentenza n. 30219 del 31 ottobre 2023) e decisionale
10.1. Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, 1 quater, del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 , n. 115.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
pag. 13/14 A) Rigetta l'appello;
B) Condanna la parte appellante a rimborsare alla parte appellata le spese di lite, che si liquidano in € 3.387,00 per compenso d'avvocato, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, 1 quater, del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata allegazione al verbale.
13 marzo 2025
La Giudice
Grazia Roscigno
pag. 14/14