Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 07/04/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 33/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Claudia Matteini Presidente dott. Claudio Baglioni Consigliere dott.ssa Francesca Altrui Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 33 /2022 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con Parte_1 P.IVA_1
il patrocinio dell'avv. ANGELI GIAN LUCA e dell'avv. elettivamente domiciliato in Todi Via S. Salvatore
12 presso il difensore
APPELLANTE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio CP_1 P.IVA_2
dell'avv. FIORETTI ANDREA e dell'avv. elettivamente domiciliato in LUNGOTEVERE A. DA BRESCIA 9/10
00196 ROMA presso il difensore avv. FIORETTI ANDREA
APPELLATO
E nei confronti di pagina 1 di 9
autentica del Notaio Dott. , notaio in Milano, Rep. n. 42728, da C.F. Persona_1 CP_3
in persona dell'Amministratore Delegato dott. in forza della delibera del P.IVA_4 Controparte_4
Consiglio di Amministrazione del 27 aprile 2022 verbalizzata dal notaio Dott. , Notaio Persona_2
in Milano, con atto n. 59470/21063 di Repertorio, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti conferita dall'Amministratore Delegato con atto a rogito Notaio Dott. Controparte_4 [...]
di Milano in data 14 luglio 2022, n. 59796/21265 di Repertorio, anche disgiuntamente tra Per_2
loro dagli Avv.ti Andrea Giannelli, Stefano Parlatore e Giacinto Di Donato, con studio in Milano, Via
Broletto n. 20 (“Legance – Avvocati Associati”);
INTERVENUTO
E nei confronti di
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_5 P.IVA_5
rappresentata, in forza di procura rilasciata in data 7 marzo 2024 in autentica del Notaio Dott.
notaio in Milano, Rep. n. 12.962 da C.F. Persona_3 Controparte_6
rappresentata e difesa, in forza di procura alle liti rilasciata dal dott. il 7 P.IVA_4 Controparte_4
maggio 2024 in autentica del Notaio dott. , notaio in Milano, Rep. n. 13.115, Persona_3
dall'Avv. Giacinto Di Donato con studio in Roma, Via Barberini n. 86 (“ ) Controparte_7
-INTERVENUTO-
avente ad
OGGETTO
Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario) – Impugnazione sentenza Tribunale di Spoleto n. 649/2021 del 18.11.2021 sulle
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI pagina 2 di 9 come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'appellante impugna la sentenza del Tribunale di Spoleto n. 649/2021 che ha rigettato la domanda volta a fare accertare che nel rapporto di conto corrente ordinario n. 101790902, acceso dal
[...]
il 5 dicembre 2011 presso la Filiale Todi Centro, erano stati indebitamente Parte_1 Controparte_1
applicati interessi ultra-legali, capitalizzazione trimestrale degli interessi, CMS spese e interessi usurari, con conseguente domanda di accertamento dell'esatto dare-avere per effetto della declaratoria di parziale nullità dei contratti impugnati e previa rettifica del saldo contabile, nonché di condanna della convenuta alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse. CP_8
Il Giudice riteneva inammissibile la domanda di ripetizione, essendo il c/c ancora aperto, e in merito alla domanda di accertamento rilevava la genericità delle allegazioni di parte e l'omessa produzione degli estratti conto, motivi per i quali non disponeva la richiesta CTU in quanto ritenuta esplorativa. Né il Giudice dava ingresso all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. richiesto dall'attore, in quanto lo stesso non si era preventivamente avvalso dello strumento di cui all'art. 119 TUB.
Con l'appello ripropone tutte le domande ed eccezioni già svolte in primo Parte_1
grado, richiama la CT di parte a firma del dott. del 14.12.2015 depositata in primo Persona_4
grado che avrebbe rilevato una sproporzione consistente tra EG e EGM accertata e verificata nel I° trimestre 2015, pari al 18,65%, nel secondo trimestre 2015 pari al 18,61% e nel III trimestre pari al
24,66%, il tutto per un totale di interessi ultra-legali pari ad Euro 6.068,55 che dimostrerebbero l'approfittamento dello stato di necessità finanziaria del soggetto fruitore, evidenziando l'usura soggettiva in alcuni trimestri, in cui si rileverebbe l'eccedenza del EG applicato rispetto al EGM .
Eccepisce nuovamente che risultano applicati interessi, competenze, remunerazioni e costi non concordati, in ogni caso superiori a quelli nominali e comunque superiori a quelli di mercato ed eccepisce l'applicazione di costo del danaro superiore al limite di tollerabilità ritenendo di aver comprovato la propria situazione di difficoltà economico finanziaria. Insiste per l'ammissibilità della domanda di accertamento del saldo effettivo e contesta la mancata ammissione della CTU ritenendo, da un lato, che in corso di consulenza sia consentito al perito di accedere alla documentazione anche pagina 3 di 9 non presente in atti, dall'altro che l'onere di produzione degli estratti conto in realtà gravava sulla che non lo aveva adempiuto;
censura altresì il rigetto dell'istanza ex art. 210 c.p.c. CP_8
si è costituito chiedendo preliminarmente la declaratoria di inammissibilità dell'appello ex CP_1
art. 342 c.p.c. ed ex art. 348 bis cpc, nel merito ne ha chiesto il rigetto.
rappresentata da è intervenuta in giudizio ex art. 111 c.p.c. in forza di CP_2 CP_3
contratto di cessione dei crediti in blocco da parte di senza chiedere estromissione di Controparte_9
e riportandosi alle domande ed eccezioni della cedente. CP_1
Successivamente è intervenuta rappresentata da in forza di Controparte_5 Controparte_6
contratto di cessione dei crediti in blocco da parte di riportandosi alle domande ed CP_2
eccezioni della cedente.
Nella comparsa di replica l'appellante ha eccepito il difetto di titolarità del credito in capo alle intervenute, rilevando come la mera produzione dell'avviso contenuto in GU non sia idoneo a comprovarla.
L'appello è inammissibile oltre che infondato.
L'appellante riproduce tutte le argomentazioni svolte in primo grado, senza minimamente confrontarsi con le argomentazioni del Giudice di prime cure.
Il profilo dell'ammissibilità dell'azione di accertamento è già stato risolto positivamente dal Giudice di prime cure, dunque sul punto non vi è interesse della parte appellante a coltivare l'appello.
Le doglianze dell'appellante si manifestano tuttora generiche, peraltro non è dato riscontrare agli atti dell'appello la produzione della CT di parte, che comunque sarebbe del tutto irrilevante, perché volta a dimostrare l'asserita presenza di usura sopravvenuta, irrilevante allorché non venga dedotto il mutamento delle condizioni contrattuali ad opera della CP_8
E' facilmente rilevabile in atti che le condizioni contrattuali erano pattuite specificamente nel contratto di apertura del c/c, senza che rispetto alle singole previsioni, per l'appunto, siano state formulate specifiche censure, mentre il titolare del rapporto di conto corrente bancario che agisce per l'accertamento negativo del credito e per la ripetizione di indebito, è tenuto ad allegare analiticamente le voci di indebita appostazione in conto (c.d. onere di contestazione specifica).
pagina 4 di 9 Peraltro, quand'anche le censure fossero state analiticamente espresse, non si avrebbe avuto modo di verificarne la rilevanza, posto che l'attore non ha prodotto gli estratti conto dai quali rilevare in concreto l'applicazione di costi interessi e spese eventualmente non dovuti;
mentre nel giudizio di accertamento negativo il correntista deve assolvere all'onere probatorio mediante la produzione del contratto di conto corrente e degli estratti conto relativi a tutto il rapporto contrattuale, atteso che soltanto la produzione della intera sequenza degli estratti conto consente di ricostruire in maniera puntuale il rapporto contrattuale intercorso tra le parti e, quindi, di verificare la pattuizione e la concreta applicazione di interessi ultralegali, anatocistici e/o usurari nonché di costi e spese non dovuti
(cfr., ex multis, Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 24049 del 2019).
Non si capisce, ancora, se l'appellante richiami il superamento oggettivo della soglia usuraria, ovvero l'esistenza di usura soggettiva, più volte richiamata, ma del tutto indimostrata.
Correttamente, a fronte dell'assoluta genericità delle doglianze, il Giudice di prime cure ha rigettato l'istanza di CTU ritenendola esplorativa, per il costante insegnamento della Suprema Corte secondo cui
In materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti - non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico -, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli,
a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare (Cass. Sez. U - , Sentenza n. 3086 del 01/02/2022 ;
Sez. 3 - , Ordinanza n. 26144 del 07/09/2023); così come correttamente, in assenza di preventiva richiesta alla Banca della documentazione contrattuale (estratti conto) ex art. 119 TUB, il Giudice ha rigettato l'istanza ex art. 210 c.p.c. formulata dall'attore.
Né è condivisibile la tesi secondo cui onerata della produzione era la posto che, come già sopra CP_8
rilevato, per costante principio affermato dal Giudice di legittimità “l'onere della prova di produrre la documentazione necessaria alla ricostruzione del rapporto e all'accertamento dell'indebito compete ex art. 2697 cod. civ. al correntista, allorché agisce giudizialmente per l'accertamento del saldo e la ripetizione delle somme indebitamente riscosse dall'istituto di credito”, cosicché il titolare del rapporto pagina 5 di 9 di conto corrente bancario che agisce per l'accertamento negativo del credito e per la ripetizione di indebito, è “tenuto ad allegare analiticamente le voci di indebita appostazione in conto (c.d. onere di contestazione specifica) ed a produrre il testo del contratto o dei contratti stipulati con l'istituto di credito e tutti gli estratti conto relativi all'intera durata del rapporto” (cfr. ex multis Cass. n.
11543/2019, n. 25373/2019, n. 33009/2019, n. 25852/2020, n. 22387/2021))
L'appello deve essere, quindi, rigettato.
Resta così assorbito il capo di impugnazione relativo alle spese.
Quanto agli interventi di e , l'appellante con la memoria di replica ha CP_2 CP_5
contestato la legittimazione dei cessionari per mancanza di prova di cessione del rapporto.
Secondo le parti intervenute, siccome si è costituita in data 27 settembre 2022, mentre CP_2
CP_
si è costituita in giudizio quale cessionaria di in data 14 giugno 2024, la prima difesa CP_2
immediatamente utile per eccepire la presunta carenza di titolarità del credito in capo alle cessionarie, sarebbe stata proprio l'udienza di precisazione delle conclusioni del 20 giugno 2024. L'eccezione, dunque, sarebbe tardiva.
In realtà Secondo la Suprema Corte le contestazioni della titolarità del rapporto controverso hanno natura di mere difese, non già di eccezione in senso stretto, sono proponibili in ogni fase del giudizio e la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa (cfr Cass. SS.UU. n. 2951/2016; Cass. ord. 05.11.2021 n. 39528)
Inoltre i giudici di legittimità hanno anche affermato che, essendo la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio elemento costitutivo della domanda ed attinente al merito della decisione, spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto (Cass. Sez. U, Sentenza n. 2951 del
16/02/2016).
Quindi si osserva che, quanto alla posizione di con la costituzione ex art. 111 c.p.c. la CP_2
stessa ha prodotto la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte Seconda n. 78 del 7 luglio 2022
(cfr. All. C – della costituzione ex art. 111 cpc) contenente l'avviso della cessione in blocco di crediti ai sensi del D. Lgs. n. 385 del 1993, art. 58. Tale avviso contiene, così come richiesto dalla giurisprudenza pagina 6 di 9 di legittimità, l'indicazione delle caratteristiche oggettive dei crediti ceduti (effettuata mediante rinvio all'allegato al Contratto di Cessione, ossia tutti i crediti per capitale, interessi (anche di mora), spese e altri accessori elencati nel Contratto di Cessione (i “Crediti Unicredit NPL”) sorti nel periodo intercorrente tra la data del 15/02/1974 e 09/02/2022 e derivanti da facilitazioni creditizie erogate in varie forme tecniche, come meglio ivi indicati, che permettono di individuare con certezza che il credito di cui si discute è ricompreso nell'oggetto della cessione.
La Cassazione ha chiarito che la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario là dove rechi – come nel caso di specie – l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco (ex multis: Cass. 5617/2020, Cass.
17110/2019, Cass. 15884/2019, Cass. 31118/2017).
Inoltre l'avviso di cessione comunicava che, ai sensi dell'art. 7.1, comma 6, della Legge sulla
Cartolarizzazione, la Società avrebbe reso disponibili nella pagina web http://centotrenta.com/it/cessioni/aporti/ i dati indicativi dei Crediti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori. Da tale link, consultabile da chiunque, è possibile consultare l'elenco dei rapporti oggetto del contratto di cessione, nel quale è indicata anche la posizione debitoria oggetto della presente controversia identificata all'NDG 69782644 (come risulta dalla prima pagina del contratto all.sub doc. 3 comparsa di costituzione e risposta di . Controparte_1
Successivamente, a seguito di un'ulteriore operazione di cessione dei crediti in blocco, a CP_2
sua volta, ha ceduto pro-soluto in favore di un portafoglio di crediti pecuniari, In Controparte_5
virtù di contratto stipulato il 26 febbraio 2024, ai sensi dell'art. 58 D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico
Bancario) e degli artt. 1, 4 e 7.1 della Legge 130/1999 (Legge sulla cartolarizzazione), identificabili secondo i criteri indicati nel relativo avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, parte seconda, n. 25 del 29 febbraio 2024 (All. C) e successiva integrazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9 marzo 2024, Parte II n. 29 (All. D). In base a tali criteri, tuttavia, non può dirsi chiaramente comprovata la intervenuta cessione del credito oggetto del giudizio in favore di in base ai criteri indicati nel relativo avviso di cessione, perché tra i vari CP_5
criteri che devono essere necessariamente concorrenti vi è anche quello per cui “(g) ciascun credito è
pagina 7 di 9 stato identificato dal relativo Cedente nel proprio sistema interno di gestione con il relativo NDG come CP_ facente parte dell'operazione , come risultante apposita lista comprensiva di tutti i relativi codici rapporto identificativi dei crediti oggetto di cessione depositata in data 19 febbraio 2024 presso il
Notaio di Melissano con sede in Milano, Via Giovanni Boccaccio n. 14 (Rep. n. Persona_5
3068, Racc. n. 2131)”: la ricorrenza di tale criterio per il credito oggetto di giudizio non risulta comprovata in atti, con riferimento in particolare al fatto che il credito fosse stato identificato dal relativo Cedente nel proprio sistema interno di gestione NDG come facente parte dell'operazione Vela;
né la circostanza è verificabile, perché non si ha accesso alla lista depositata presso un Notaio
(diversamente dal sito Internet, verificabile anche in questa sede).
Dunque, la domanda di deve essere rigettata per carenza di prova della CP_5
legittimazione attiva.
Le spese di lite seguono la soccombenza tra da un lato, e Parte_1 CP_10
e dall'altro, mentre sono a carico di nei confronti di
[...] CP_2 CP_5 Parte_1
liquidate per la sola fase decisoria considerato il momento conclusivo in cui si è
[...] CP_5
costituita in giudizio.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato in quanto la questione della CP_ legittimazione attiva di non fa parte dei motivi di appello, che invece è stato integralmente rigettato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe,
-rigetta l'appello
-condanna al rimborso in favore di e di delle spese Parte_1 Controparte_1 CP_2
di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in favore di ciascuno in euro 2.906,00 per compenso al difensore, oltre rimborso spese forfetarie (15%), Cap e Iva come per legge;
- condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore CP_5
dell'appellante, liquidate (per la sola fase decisoria) in euro 956,00 per compenso al difensore, oltre rimborso spese forfetarie (15%), Cap e Iva come per legge;
pagina 8 di 9 - sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Perugia, 10/02/2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott.ssa Francesca Altrui dott.ssa Claudia Matteini
pagina 9 di 9