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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 01/12/2025, n. 5690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5690 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
Viste le note ex art. 127 ter c.p.c. depositate nel termine assegnato nella causa RGC n. 15542 /2023 da:
L'avv. COSENTINO CARMELITA per parte attrice, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
L'avv. FRIZZIERO MARCO per parte convenuta, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
IL GIUDICE
Trattiene la causa in decisione ed emette la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott. GA LA ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 15542 del RGAC dell'anno 2023 avente ad oggetto opposizione a precetto e vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Carmelita Cosentino C.F._2
OPPONENTI
E
(C.F. ), in persona l.r.p.t., rappre sentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
Marco IE
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come in atti
FATTO E DIRITTO
1.1. Gli attori hanno proposto opposizione al precetto notificato da con cui si è CP_1 intimato il pagamento di euro 82.977,90, in forza del contratto di mutuo fondiario stipulato per atto pubblico in data 18 ottobre 2007, già portato ad esecuzione con vendita di un immobile di proprietà degli opponenti e nuovamente posto a base di un precetto per il residuo ancora dovuto.
Hanno dedotto: a) la carenza di prova della cessione del credito, non valendo a tal fine la pubblicazione in G.U. dell'apposito avviso;
b) l'insussistenza di profili usurari, ma l'indeterminatezza del tasso di mora e l'illegittimità del pattuito ammortamento alla francese.
Hanno chiesto, pertanto, la declaratoria di nullità del precetto.
1.2. Si è costituita chiedendo il rigetto dell'opposizione. CP_1
2. Nel merito si osserva quanto segue.
1 2.1. In primo luogo, deve essere respinto il motivo relativo alla carenza di prova dell'avvenuta cessione.
Infatti, in primo luogo, va evidenziato che nei giudizi di opposizione introdotti dagli opponenti durante la precedente esecuzione immobiliare, mai è stata contestata la titolarità del credito in capo all'opposta, evidentemente riconoscendo la stessa com e attuale creditrice.
Ad ogni modo, in questa sede parte opposta ha prodotto la dichiarazione del cedente di inclusione del credito per cui è causa tra quelli oggetto di cessione (cfr. Cassazione civile sez.
III, 16 aprile 2021, n. 10200, secondo cui “nella descritta cornice ricostruttiva, la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, era un elemento documentale rilevante, potenzial mente decisivo, e come tale ammissibile anche in grado di appello (Cass., Sez. U., 04/05/2017, n. 10790 e succ. conf.): ciò ai fini sopra evidenziati, salvo, poi, l'ulteriore apprezzamento complessivo della condotta delle parti sia nella prospettiva del corretto esercizio della pretesa di pagamento e del corretto adempimento dell'obbligazione, sia in quella, connessa, processuale”, nonché Corte Appello Milano, 24 gennaio 2023, n. 220, secondo cui “inoltre, e tale circostanza è dirimente (sì da esonerare la
Corte dall'esame dell'analogia fra le singole caratteristiche richiamate nell'avviso e quelle Con rivestite dal credito azionato dalla cessionaria L'affermazione dell'appellante secondo la quale la dichiarazione del debitore originario è priva di valore in quanto “dichiarazione di parte” è infondata: all'opposto, la dichiarazione del cedente rappresenta la prova più liquida che conferma la titolarità della posizione soggettiva azionata in capo alla cessionaria
[...] non avendo alcun interesse la cedent e a rendere una dichiarazione a sé contraria”, Pt_3 nonché ancora Tribunale Prato, 15 maggio 2023, n. 318, secondo cui “la giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che non può esservi ostacolo a che la prova della cessione avvenga tramite la dichiarazi one del cedente che attesti l'avvenuta cessione del credito (cfr.
Cass. n. 10200/2021: “ la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, era un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, e come tale ammissibile anche in grado di appello (Cass., Sez. U., 04/05/2017, n. 10790 e succ. conf.): ciò ai fini sopra evidenziati, salvo, poi, l'ulteriore apprezzamento complessivo de lla condotta delle parti sia nella prospettiva del corretto esercizio della pretesa di pagamento e del corretto adempimento dell'obbligazione, sia in quella, connessa, processuale”).
Pertanto, non vi sono dubbi sulla titolarità del credito in capo all'oppo sta.
3. Con riferimento al contenuto del mutuo, la stessa parte opponente ha dedotto l'insussistenza di profili usurari.
Per quel che riguarda, invece, la determinatezza del tasso di mora, la doglianza va respinta, in quanto dall'esame del contratto e, in particolare, dell'art. 3, risulta stabilito un tasso dimora pari al tasso marginal lending facility pubblicato dalla Bce, maggiorato del 3,50%.
Trattasi, quindi, di tasso determinabile in ogni momento mediante semplice riferimento al detto tasso pubblicato dalla Bce.
2 4. Da ultimo, va escluso ogni vizio in relazione al piano di ammortamento alla francese, essendo noto che “in tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazi one degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capital e con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TA N) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'ogget to, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire” (Cass. civ., Sez. I, 19 marzo 2025, n. 7382).
5. In definitiva, l'opposizione è respinta.
6. Le spese di lite sostenute da parte opposta devo no essere poste a carico degli opponenti, in solido tra loro, e liquidate in euro 9.500,00 (di cui euro 2.000,00 per la fase di studio, euro
1.000,00 per la fase introduttiva, euro 3.000,00 per la fase di trattazione ed euro 3.500,00 per fase di decisione) per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia – Prima Sezione Civile – in persona del giudice monocratico Dott.
GA LA, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disat tesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione;
2) Condanna gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite sostenute da parte opposta, che liquida in euro 9.500,00 (di cui euro 2.000,00 per la fase d i studio, euro 1.000,00 per la fase introduttiva, euro 3.000,00 per la fase di trattazione ed euro 3.500,00 per fase di decisione) per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Venezia, 1 dicembre 2025
IL GIUDICE
Dott. GA LA
3
L'avv. COSENTINO CARMELITA per parte attrice, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
L'avv. FRIZZIERO MARCO per parte convenuta, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
IL GIUDICE
Trattiene la causa in decisione ed emette la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott. GA LA ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 15542 del RGAC dell'anno 2023 avente ad oggetto opposizione a precetto e vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Carmelita Cosentino C.F._2
OPPONENTI
E
(C.F. ), in persona l.r.p.t., rappre sentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
Marco IE
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come in atti
FATTO E DIRITTO
1.1. Gli attori hanno proposto opposizione al precetto notificato da con cui si è CP_1 intimato il pagamento di euro 82.977,90, in forza del contratto di mutuo fondiario stipulato per atto pubblico in data 18 ottobre 2007, già portato ad esecuzione con vendita di un immobile di proprietà degli opponenti e nuovamente posto a base di un precetto per il residuo ancora dovuto.
Hanno dedotto: a) la carenza di prova della cessione del credito, non valendo a tal fine la pubblicazione in G.U. dell'apposito avviso;
b) l'insussistenza di profili usurari, ma l'indeterminatezza del tasso di mora e l'illegittimità del pattuito ammortamento alla francese.
Hanno chiesto, pertanto, la declaratoria di nullità del precetto.
1.2. Si è costituita chiedendo il rigetto dell'opposizione. CP_1
2. Nel merito si osserva quanto segue.
1 2.1. In primo luogo, deve essere respinto il motivo relativo alla carenza di prova dell'avvenuta cessione.
Infatti, in primo luogo, va evidenziato che nei giudizi di opposizione introdotti dagli opponenti durante la precedente esecuzione immobiliare, mai è stata contestata la titolarità del credito in capo all'opposta, evidentemente riconoscendo la stessa com e attuale creditrice.
Ad ogni modo, in questa sede parte opposta ha prodotto la dichiarazione del cedente di inclusione del credito per cui è causa tra quelli oggetto di cessione (cfr. Cassazione civile sez.
III, 16 aprile 2021, n. 10200, secondo cui “nella descritta cornice ricostruttiva, la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, era un elemento documentale rilevante, potenzial mente decisivo, e come tale ammissibile anche in grado di appello (Cass., Sez. U., 04/05/2017, n. 10790 e succ. conf.): ciò ai fini sopra evidenziati, salvo, poi, l'ulteriore apprezzamento complessivo della condotta delle parti sia nella prospettiva del corretto esercizio della pretesa di pagamento e del corretto adempimento dell'obbligazione, sia in quella, connessa, processuale”, nonché Corte Appello Milano, 24 gennaio 2023, n. 220, secondo cui “inoltre, e tale circostanza è dirimente (sì da esonerare la
Corte dall'esame dell'analogia fra le singole caratteristiche richiamate nell'avviso e quelle Con rivestite dal credito azionato dalla cessionaria L'affermazione dell'appellante secondo la quale la dichiarazione del debitore originario è priva di valore in quanto “dichiarazione di parte” è infondata: all'opposto, la dichiarazione del cedente rappresenta la prova più liquida che conferma la titolarità della posizione soggettiva azionata in capo alla cessionaria
[...] non avendo alcun interesse la cedent e a rendere una dichiarazione a sé contraria”, Pt_3 nonché ancora Tribunale Prato, 15 maggio 2023, n. 318, secondo cui “la giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che non può esservi ostacolo a che la prova della cessione avvenga tramite la dichiarazi one del cedente che attesti l'avvenuta cessione del credito (cfr.
Cass. n. 10200/2021: “ la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, era un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, e come tale ammissibile anche in grado di appello (Cass., Sez. U., 04/05/2017, n. 10790 e succ. conf.): ciò ai fini sopra evidenziati, salvo, poi, l'ulteriore apprezzamento complessivo de lla condotta delle parti sia nella prospettiva del corretto esercizio della pretesa di pagamento e del corretto adempimento dell'obbligazione, sia in quella, connessa, processuale”).
Pertanto, non vi sono dubbi sulla titolarità del credito in capo all'oppo sta.
3. Con riferimento al contenuto del mutuo, la stessa parte opponente ha dedotto l'insussistenza di profili usurari.
Per quel che riguarda, invece, la determinatezza del tasso di mora, la doglianza va respinta, in quanto dall'esame del contratto e, in particolare, dell'art. 3, risulta stabilito un tasso dimora pari al tasso marginal lending facility pubblicato dalla Bce, maggiorato del 3,50%.
Trattasi, quindi, di tasso determinabile in ogni momento mediante semplice riferimento al detto tasso pubblicato dalla Bce.
2 4. Da ultimo, va escluso ogni vizio in relazione al piano di ammortamento alla francese, essendo noto che “in tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazi one degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capital e con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TA N) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'ogget to, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire” (Cass. civ., Sez. I, 19 marzo 2025, n. 7382).
5. In definitiva, l'opposizione è respinta.
6. Le spese di lite sostenute da parte opposta devo no essere poste a carico degli opponenti, in solido tra loro, e liquidate in euro 9.500,00 (di cui euro 2.000,00 per la fase di studio, euro
1.000,00 per la fase introduttiva, euro 3.000,00 per la fase di trattazione ed euro 3.500,00 per fase di decisione) per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia – Prima Sezione Civile – in persona del giudice monocratico Dott.
GA LA, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disat tesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione;
2) Condanna gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite sostenute da parte opposta, che liquida in euro 9.500,00 (di cui euro 2.000,00 per la fase d i studio, euro 1.000,00 per la fase introduttiva, euro 3.000,00 per la fase di trattazione ed euro 3.500,00 per fase di decisione) per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Venezia, 1 dicembre 2025
IL GIUDICE
Dott. GA LA
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