Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 29/04/2025, n. 565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 565 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Salvatore GRILLO Presidente
Dott Paola BARRACCHIA Consigliere
Dott. Marcello TRAVAGLIONE Consigliere Ausiliario relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al RGN. 395/2024, promossa da:
C.F.: e C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'avv. Nicola Fabrizio Solimini, C.F.: C.F._2
, pec: dall'avv. Vincenzo Operamolla, C.F.: C.F._3 Email_1
, pec: e dall'avv. Liana Di C.F._4 Email_2
Molfetta, C.F.: , pec: C.F._5 Email_3
APPELLANTI
CONTRO
: , P. IVA , con l'avv. Controparte_1 P.IVA_1
Raimondo Sanna (C.F.: , , C.F._6 Email_4
NONCHE': C.F.: C.F. CP_2 C.F._7 Parte_3
; C.F. ; C.F._8 Parte_4 C.F._9 Parte_5
C.F.: ; , C.F.: ; C.F._10 Parte_6 C.F._11 Parte_7
, C.F.: nella qualità di eredi della Sig.ra e
[...] C.F._12 Persona_1 [...]
, C.F.: ; tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Carmela Anna Lisa Albrizio Pt_8 C.F._13
C.F.: , pec: C.F._14 Email_5
APPELLATI
pagina 1 di 5
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con due distinti ricorsi il sig. , sull'assunto che con Parte_2 Parte_9
contratto di locazione sottoscritto in data 24.7.2017 e registrato a Trani il 2.8.2017, aveva concesso in locazione alla società , l'unità immobiliare: locale di Controparte_1
170 mq sito al piano terra di Via XXIV Maggio n. 65, angolo Via Monte Grappa n.22/A-22/B in
Bisceglie. (in catasto alla partita 16023, al foglio n.9, p.lla n. 116, sub. 1, cat. C01) ad un canone locativo mensile di euro 2.000,00; che a seguito del decesso di gli eredi ( Parte_9 Parte_2
, , , , , e
[...] CP_2 Parte_4 Persona_2 Parte_10 Persona_1 Pt_11
subentravano nel contratto di locazione;
e che con modifica del contratto di locazione
[...]
sottoscritta in data 26.2.2019 e registrata il 13.3.2019 i predetti eredi, tramite il loro procuratore speciale signor , concordavano la riduzione dell'importo del canone mensile in € 1.800,00 a CP_2
decorrere dal 1.2.2019; e che, infine, esso aveva revocato qualsiasi incarico e/o Parte_2
procura e/o mandato al germano , chiedeva ed otteneva il decreto ingiuntivo n. CP_2
1683/2021 del 28.10.2021 (RGN. 5266/2021) di € 1.285,00 per il mancato pagamento della quota parte dei canoni locativi pari ad 1/7 di sua esclusiva spettanza relativa ai mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, (canone mensile € 1.800,00 x 1/7= € 257,14 x 5 mesi), ed il decreto ingiuntivo n°
751/2022 del 05.06.2022 (RG. n. 2168/2022) di € 771,42 per la quota parte dei canoni relativi ai mesi di febbraio, marzo e aprile 2022.
I predetti decreti venivano opposti dalla società con due distinti atti di citazione, il Controparte_1
primo iscritto al RGN 5755/2021 ed il secondo al RGN 3282/2022, di poi, riuniti, deducendo di aver versato i canoni secondo le modalità convenute in sede di modifica del contratto di locazione all'unico
IBAN indicato;
indi concludeva per la revoca dei decreti stante l'infondatezza della pretesta creditoria.
Interveniva nei due giudizi chiedendo anch'ella il pagamento della propria quota di Persona_2
canone direttamente sul suo conto corrente;
intervenivano nel giudizio RGN 5755/2021 i sigg.ri i sigg.ri CP_2 Parte_10 Parte_4 Parte_5
, quali eredi di ed il sig. Parte_6 Parte_7 Persona_1 [...]
, quale erede di per sostenere le ragioni della società Pt_8 Parte_11 Controparte_1
pagina 2 di 5 Il Tribunale istruita la causa con l'acquisizione documentale accoglieva l'opposizione, revocava i decreti ingiuntivi opposti e condannava e al pagamento delle spese Parte_2 Persona_2
di lite.
Avverso la sentenza proponevano appello i sigg.ri in qualità di unico figlio ed Parte_1
erede legittimo di ed il sig. censurandola per non aver Persona_2 Parte_2
ritenuto il primo giudice i sigg.ri e creditori pro quota nei Persona_2 Parte_2
confronti de dei canoni di locazione a seguito della revoca della procura speciale ad Controparte_1
CP_2
Si costituivano gli appellati che contestavano i motivi di appello e concludevano per sentirlo rigettare con vittoria di spese.
La Corte, all'udienza del 16.04.2025, all'esito della discussione orale e sulle conclusioni rassegnate dalle parti, decideva la causa come da dispositivo.
L'appello è infondato.
Giova evidenziare che, come emerge dagli atti di causa e puntualmente evidenziato dal giudice di prime cure, tra il sig. e la soc. era intercorso un contratto di Parte_9 Controparte_1
locazione in data 24.07.2017 col quale, all'art. 2, le parti avevano convenuto il prezzo annuo della locazione nella misura di € 24.000,00, da pagarsi presso il domicilio del locatore in 12 rate mensili anticipate di € 2.000,00; con successiva MODIFICA di CONTRATTO di LOCAZIONE ad USO
COMMERCIALE registrato il 13.03.2019, il sig. in forza di procura speciale CP_2
notarile conferitagli da tutti gli eredi del sig. concordava con la locatrice la Parte_9
modifica del summenzionato art. 2 del contratto stabilendo il prezzo della locazione in ratei mensili di €
1.800,00 ciascuno e le coordinate bancarie per il pagamento.
E' evidente che la revoca da parte di della procura ad incassare i canoni nei Parte_2
confronti di , sottoscritta il 2 aprile 2019, non ha modificato le pattuizioni contrattuali già CP_2
esistenti tra la parte locatrice e la società conduttrice, per cui, correttamente, ha Controparte_1
continuato a corrispondere i canoni di locazione secondo le modalità concordate nella scrittura modificativa del 26 febbraio 2019 (ovvero sulle coordinate bancarie ivi indicate), atteso che le modifiche dei rapporti interni tra i germani (ed i loro eredi) non spiegavano alcuna efficacia Pt_2
Co sul contratto di locazione stipulato con la predetta .
Ed invero non trattasi di obbligazioni ereditarie, bensì di un credito maturato in via originaria in favore delle parti succedute nel contratto (post mortem del dante causa), la cui modalità di pagamento è stata pagina 3 di 5 negozialmente pattuita ed in quanto tale non è revocabile in via unilaterale ma solo attraverso l'operatività degli articoli 1321 c.c. e 1372 c.c.; indi appaiono inconferenti i richiami degli appellanti alla sentenza n. 27417/17 (afferente alla fattispecie dei crediti ereditari) ed alla sentenza n. 6596/23, della Suprema Corte inerente il caso di chiusura del conto indicato in contratto per il pagamento dei canoni a seguito del decesso del relativo intestatario.
Come correttamente ritenuto dal primo giudice i pagamenti effettuati da conduttore secondo le modalità indicate nel contratto devono ritenersi solutori.
L'appello viene, quindi, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ex DM 55/2014, come aggiornato dal D.M. n.
147 del 13/08/2022., scaglione fino ad € 5.200,00, minimo di tariffa.
Trattandosi di appello proposto successivamente al 30.01.2013, sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, III Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello iscritto al
RGN. 395/2024, proposto da e con ricorso depositato il Parte_1 Parte_2
28.03.2024, contro , nonché , Controparte_1 CP_2 [...]
, , e Parte_10 Parte_4 Parte_5 Pt_5 Parte_6 Parte_7 [...]
, per la riforma della sentenza n. 1481/2023 del Tribunale di Trani, pubblicata il 09.10.2023, Pt_8
resa nella causa iscritta al RGN 5755/2021 (alla quale è stato riunito il procedimento RGN 3282/2022), ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
2. condanna e in solido, al pagamento delle spese di Parte_1 Parte_2
lite del presente grado in favore della ditta che Controparte_1 liquida in € 1.458,00 oltre rimborso forfettario IVA e CPA come per legge;
3. condanna e in solido, al pagamento delle spese di Parte_1 Parte_2
lite del presente grado in favore dei sigg.ri , , CP_2 Parte_10 Pt_4
, e , che
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
liquida in complessivi € 1.458,00 oltre rimborso forfettario IVA e CPA come per legge, in favore del loro procuratore dichiaratosi antistatario;
pagina 4 di 5 4. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti Parte_1
e in solido, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
[...] Parte_2
pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della III Sezione Civile il 16.04.2025.
Il Consigliere Ausiliario Relatore
Avv. Marcello Travaglione
Il Presidente
Dott. Salvatore Grillo
pagina 5 di 5