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Sentenza 30 settembre 2024
Sentenza 30 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 30/09/2024, n. 735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 735 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1050 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lucia Schiaretti Presidente dott. Costanza comunale Giudice dott. Giulia Simoni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1050/2024 promossa da:
appresentata e difesa dagli Avv. BALDI GABRIELLA Parte_1
RICORRENTE contro appresentato e difeso dall'Avv. MAESTRINI BARBARA Controparte_1
RESISTENTE
Pubblico Ministero – sede
INTERVENUTO NECESSARIO
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
Ragioni in fatto e diritto della sentenza
Parte ricorrente, con ricorso del 21.05.2024 ha adito il Tribunale di Prato per sentir dichiarare la separazione personale dal coniuge Controparte_1
pagina 1 di 4 A sostegno della propria domanda, ha allegato che: i coniugi hanno contratto matrimonio in Vaiano (PO) in data 08 maggio 1982; dall'unione dei coniugi è nato , ormai Per_1
maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
da anni la comunione materiale e spirituale tra le parti è venuta meno, pertanto, la ricorrente trasferito la propria dimora altrove;
nel 2022 parte la ha comunicato a mezzo raccomandata a/r al Parte_1 CP_1
la propria intenzione di addivenire alla separazione, tuttavia la notifica si è perfezionata per compiuta giacenza.
Stante quanto sopra, ha concluso affinché il Giudice voglia: “previa fissazione udienza di comparizione dei coniugi pronunciare la separazione dei coniugi e Parte_1
, con addebito al SI. mandando all'Ufficiale di Stato Civile Controparte_1 CP_1 di provvedere alla relativa annotazione. Con vittoria di spese e competenze professionali”.
Parte resistente si è costituita in giudizio, con deposito di comparsa di costituzione e risposta del 26.07.2024, dando atto dell'accordo raggiunto dalle parti per la pronuncia della separazione con rinuncia reciproca alla domanda di addebito ed a pretese economiche di sorta. Pertanto, riservandosi di depositare l'accordo di separazione per l'udienza di comparizione delle parti fissata dal Presidente, il ha rassegnato le seguenti CP_1 conclusioni: “il sottoscritto CHIEDE che l'Ill.mo Tribunale adito Controparte_1
Voglia, pronunciare la separazione dei coniugi IG.ri e Controparte_1 [...]
mandando al competente Ufficiale di Stato civile di provvedere alla relativa Parte_1
annotazione. Il sottoscritto dichiara altresì di non volersi riconciliare ed acconsente a che
l'udienza fissata venga sostituita dal deposito di note scritte”.
Le parti hanno pertanto depositato istanza di conclusioni congiunte per sentir dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni di seguito indicate: “− il SI.
e la SI che vivono separati da oltre trent'anni, continueranno a CP_1 Parte_1 vivere separatamente avendo ognuno una propria vita distinta dall'altro; − I ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di nulla avere a che pretendere
l'uno nei confronti dell'altro a titolo di contributo al mantenimento. − Con la conferma della separazione alle condizioni di cui al presente atto, le parti dichiarano di aver inteso disciplinare ogni loro rapporto traente origine dal matrimonio e comunque da qualsivoglia diverso titolo, talché dichiarano di non aver reciprocamente null'altro da pretendere,
pagina 2 di 4 rinunciando espressamente sin da ora ad ogni diritto ed azione. − Le parti dichiarano di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza di comparizione, di rinunciare espressamente a comparire all'udienza fissata per il giorno
24.09.24 e di acconsentire a tale rinuncia liberamente e coscientemente, di non volersi riconciliare e di confermare le condizioni di cui sopra”..
Il Giudice ha trattenuto la causa in decisione;
il Pubblico ministero ha apposto il visto in data 27.05.2024.
Va pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi e Parte_1
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in data 08 Controparte_1
maggio 1982 in Vaiano (PO) e dall'unione dei quali è nato , ormai maggiorenne ed Per_1
economicamente autosufficiente.
La ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, manifestata dagli atti introduttivi e confermata per il corso del processo, rende evidente la sussistenza delle condizioni richieste dall'art. 151 c.c. per la pronuncia del provvedimento di separazione.
La separazione, cominciata come giudiziale, è divenuta consensuale con la presentazione, a mezzo deposito dell'istanza congiunta ai sensi dell'art.127 ter, delle conclusioni sopra trascritte. Tali condizioni non appaiono in contrasto con norme imperative e, dunque, possono essere omologate.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, stante l'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, nel contraddittorio delle parti, sulle conclusioni congiunte, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
sposati a Vaiano (PO), il giorno 08.05.19982 con atto trascritto nel CP_1
registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 9, parte II serie A Anno
1982, alle condizioni congiunte di cui in motivazione;
2. omologa le condizioni congiuntamente depositate dalle parti;
3. ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Vaiano di provvedere all'annotazione della presente sentenza, trasmessa a cura della Cancelleria;
4. nulla sulle spese.
pagina 3 di 4 Così deciso nella camera di consiglio del 25/09/2024 su relazione del Presidente, dott.
Lucia Schiaretti.
Il Presidente di sezione
Lucia Schiaretti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lucia Schiaretti Presidente dott. Costanza comunale Giudice dott. Giulia Simoni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1050/2024 promossa da:
appresentata e difesa dagli Avv. BALDI GABRIELLA Parte_1
RICORRENTE contro appresentato e difeso dall'Avv. MAESTRINI BARBARA Controparte_1
RESISTENTE
Pubblico Ministero – sede
INTERVENUTO NECESSARIO
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
Ragioni in fatto e diritto della sentenza
Parte ricorrente, con ricorso del 21.05.2024 ha adito il Tribunale di Prato per sentir dichiarare la separazione personale dal coniuge Controparte_1
pagina 1 di 4 A sostegno della propria domanda, ha allegato che: i coniugi hanno contratto matrimonio in Vaiano (PO) in data 08 maggio 1982; dall'unione dei coniugi è nato , ormai Per_1
maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
da anni la comunione materiale e spirituale tra le parti è venuta meno, pertanto, la ricorrente trasferito la propria dimora altrove;
nel 2022 parte la ha comunicato a mezzo raccomandata a/r al Parte_1 CP_1
la propria intenzione di addivenire alla separazione, tuttavia la notifica si è perfezionata per compiuta giacenza.
Stante quanto sopra, ha concluso affinché il Giudice voglia: “previa fissazione udienza di comparizione dei coniugi pronunciare la separazione dei coniugi e Parte_1
, con addebito al SI. mandando all'Ufficiale di Stato Civile Controparte_1 CP_1 di provvedere alla relativa annotazione. Con vittoria di spese e competenze professionali”.
Parte resistente si è costituita in giudizio, con deposito di comparsa di costituzione e risposta del 26.07.2024, dando atto dell'accordo raggiunto dalle parti per la pronuncia della separazione con rinuncia reciproca alla domanda di addebito ed a pretese economiche di sorta. Pertanto, riservandosi di depositare l'accordo di separazione per l'udienza di comparizione delle parti fissata dal Presidente, il ha rassegnato le seguenti CP_1 conclusioni: “il sottoscritto CHIEDE che l'Ill.mo Tribunale adito Controparte_1
Voglia, pronunciare la separazione dei coniugi IG.ri e Controparte_1 [...]
mandando al competente Ufficiale di Stato civile di provvedere alla relativa Parte_1
annotazione. Il sottoscritto dichiara altresì di non volersi riconciliare ed acconsente a che
l'udienza fissata venga sostituita dal deposito di note scritte”.
Le parti hanno pertanto depositato istanza di conclusioni congiunte per sentir dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni di seguito indicate: “− il SI.
e la SI che vivono separati da oltre trent'anni, continueranno a CP_1 Parte_1 vivere separatamente avendo ognuno una propria vita distinta dall'altro; − I ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di nulla avere a che pretendere
l'uno nei confronti dell'altro a titolo di contributo al mantenimento. − Con la conferma della separazione alle condizioni di cui al presente atto, le parti dichiarano di aver inteso disciplinare ogni loro rapporto traente origine dal matrimonio e comunque da qualsivoglia diverso titolo, talché dichiarano di non aver reciprocamente null'altro da pretendere,
pagina 2 di 4 rinunciando espressamente sin da ora ad ogni diritto ed azione. − Le parti dichiarano di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza di comparizione, di rinunciare espressamente a comparire all'udienza fissata per il giorno
24.09.24 e di acconsentire a tale rinuncia liberamente e coscientemente, di non volersi riconciliare e di confermare le condizioni di cui sopra”..
Il Giudice ha trattenuto la causa in decisione;
il Pubblico ministero ha apposto il visto in data 27.05.2024.
Va pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi e Parte_1
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in data 08 Controparte_1
maggio 1982 in Vaiano (PO) e dall'unione dei quali è nato , ormai maggiorenne ed Per_1
economicamente autosufficiente.
La ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, manifestata dagli atti introduttivi e confermata per il corso del processo, rende evidente la sussistenza delle condizioni richieste dall'art. 151 c.c. per la pronuncia del provvedimento di separazione.
La separazione, cominciata come giudiziale, è divenuta consensuale con la presentazione, a mezzo deposito dell'istanza congiunta ai sensi dell'art.127 ter, delle conclusioni sopra trascritte. Tali condizioni non appaiono in contrasto con norme imperative e, dunque, possono essere omologate.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, stante l'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, nel contraddittorio delle parti, sulle conclusioni congiunte, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
sposati a Vaiano (PO), il giorno 08.05.19982 con atto trascritto nel CP_1
registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 9, parte II serie A Anno
1982, alle condizioni congiunte di cui in motivazione;
2. omologa le condizioni congiuntamente depositate dalle parti;
3. ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Vaiano di provvedere all'annotazione della presente sentenza, trasmessa a cura della Cancelleria;
4. nulla sulle spese.
pagina 3 di 4 Così deciso nella camera di consiglio del 25/09/2024 su relazione del Presidente, dott.
Lucia Schiaretti.
Il Presidente di sezione
Lucia Schiaretti
pagina 4 di 4