Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 09/06/2025, n. 1037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1037 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 01037/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00971/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 971 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Mauro Petrarulo e Domenico Corigliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica e legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, Via F. Rubichi n. 39;
Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, Via F. Rubichi n. 39;
Questura di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, Via F. Rubichi n. 39;
Ministero della Difesa e Compagnia dei Carabinieri della Stazione di Manduria, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, Via F. Rubichi n. 39;
per l'annullamento,
previa adozione di idonee misure cautelari,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento di Avviso orale della Questura di Taranto -OMISSIS- del 12 aprile 2021, notificato il successivo 21 aprile 2021, con il quale il Questore di Taranto ha avvisato -OMISSIS- che è ritenuto persona pericolosa per l’ordine e la sicurezza pubblica, è stato imposto, ai sensi dell’art. 3 commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 159/2011, di “ tenere una condotta di vita conforme alla legge ”, e contestuale prescrizione, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, del divieto “ di possedere o utilizzare, in tutto o in parte, qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente, radar e visori notturni, indumenti e accessori per la protezione balistica individuale, mezzi di trasporto blindati o modificati al fine di aumentarne la potenza o la capacità offensiva, ovvero comunque predisposti al fine di sottrarsi ai controlli di polizia, armi a modesta capacità offensiva, riproduzione di armi di qualsiasi tipo, compresi giocattoli riproducenti armi, altre armi o strumenti, in libera vendita, in grado di nebulizzare liquidi o miscele irritanti non idonei ad arrecare offesa alle persone, prodotti pirotecnici di qualsiasi tipo, nonché sostanze infiammabili ed altri mezzi comunque idonei a provocare lo sprigionarsi delle fiamme, nonché programmi informatici ed altri strumenti di cifratura o crittazione di conversazione e messaggi ”.
- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché non conosciuti, ivi compresa la richiesta di Avviso orale della Compagnia dei Carabinieri di Manduria dell’8 febbraio 2021.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti dal ricorrente -OMISSIS- in data 14 ottobre 2021:
- del provvedimento di Avviso orale della Questura di Taranto -OMISSIS- del 12 aprile 2021, notificato il successivo 21 aprile 2021, con il quale il Questore di Taranto ha avvisato -OMISSIS- che è ritenuto persona pericolosa per l’ordine e la sicurezza pubblica, è stato imposto, ai sensi dell’art. 3 commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 159/2011, di “ tenere una condotta di vita conforme alla legge ” con contestuale prescrizione, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, del divieto “ di possedere o utilizzare, in tutto o in parte, qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente, radar e visori notturni, indumenti e accessori per la protezione balistica individuale, mezzi di trasporto blindati o modificati al fine di aumentarne la potenza o la capacità offensiva, ovvero comunque predisposti al fine di sottrarsi ai controlli di polizia, armi a modesta capacità offensiva, riproduzione di armi di qualsiasi tipo, compresi giocattoli riproducenti armi, altre armi o strumenti, in libera vendita, in grado di nebulizzare liquidi o miscele irritanti non idonei ad arrecare offesa alle persone, prodotti pirotecnici di qualsiasi tipo, nonché sostanze infiammabili ed altri mezzi comunque idonei a provocare lo sprigionarsi delle fiamme, nonché programmi informatici ed altri strumenti di cifratura o crittazione di conversazione e messaggi ”.
- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché non conosciuti, ivi compresa la richiesta di Avviso orale della Compagnia dei Carabinieri di Manduria dell’8 febbraio 2021.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, dell’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Taranto, della Questura di Taranto, del Ministero della Difesa - Carabinieri Compagnia di Manduria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2025 il dott. Carlo Iacobellis e udita l’Avvocato dello Stato R. Corciulo per le Amministrazioni statali resistenti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato in data 19 giugno 2021 e depositato in data 28 giugno 2021, il ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento di Avviso orale della Questura di Taranto -OMISSIS- del 12 aprile 2021, notificato il successivo 21 aprile 2021, con il quale il Questore di Taranto ha avvisato -OMISSIS- che è ritenuto persona pericolosa per l’ordine e la sicurezza pubblica, è stato imposto, ai sensi dell’art. 3 commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 159/2011, di “ tenere una condotta di vita conforme alla legge ” con contestuale prescrizione, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, del divieto “ di possedere o utilizzare, in tutto o in parte, qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente, radar e visori notturni, indumenti e accessori per la protezione balistica individuale, mezzi di trasporto blindati o modificati al fine di aumentarne la potenza o la capacità offensiva, ovvero comunque predisposti al fine di sottrarsi ai controlli di polizia, armi a modesta capacità offensiva, riproduzione di armi di qualsiasi tipo, compresi giocattoli riproducenti armi, altre armi o strumenti, in libera vendita, in grado di nebulizzare liquidi o miscele irritanti non idonei ad arrecare offesa alle persone, prodotti pirotecnici di qualsiasi tipo, nonché sostanze infiammabili ed altri mezzi comunque idonei a provocare lo sprigionarsi delle fiamme, nonché programmi informatici ed altri strumenti di cifratura o crittazione di conversazione e messaggi ”, nonché, di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché non conosciuti, ivi compresa la richiesta di Avviso orale della Compagnia dei Carabinieri di Manduria dell’8 febbraio 2021.
A sostegno del ricorso ha dedotto le seguenti censure:
I - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 27 DELLA COSTTITUZIONE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO. N. 159/2011. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1 LEGGE N. 241/1990 E S.M.I. E 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 DELLA LEGGE N. 241/1990: DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA. ECCESSO DI POTERE PER OMESSO E/O ERRONEO APPREZZAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA’, CONTRADDITTORIETA’ ED INGIUSTIZIA MANIFESTA. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO.
II - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 7, 8 E 10 DELLA LEGGE N. 241/1990. VIOLAZIONE DELL’ART. 41 DELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 DELLA LEGGE N. 241/1990: DIFETTO DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA’. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA. ECCESSO DI POTERE PER OMESSO E/O ERRONEO APPREZZAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO.
Il 2 luglio 2021, con atto formale dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, il Ministero dell’Interno, l’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Taranto, la Questura di Taranto, il Ministero della Difesa - Carabinieri Compagnia di Manduria si sono costituiti in giudizio.
Il 16 luglio 2021, l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce ha depositato dei documenti, tra i quali la Relazione della Questura di Taranto, prot. n. -OMISSIS- del 14 luglio 2021, sui fatti di causa.
Nella Camera di Consiglio del 30 luglio 2021, fissata per la delibazione dell’istanza cautelare incidentalmente proposta, il Presidente di questa Sezione, tenuto conto della rinuncia all'istanza cautelare depositata dalla difesa della parte ricorrente, ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo delle cautelari.
Con ricorso per motivi aggiunti notificato in data 14 ottobre 2021 e depositato in data 25 ottobre 2021, il ricorrente - conosciuta la proposta di Avviso orale della Compagnia dei Carabinieri di Manduria, depositata nel presente giudizio dall’Amministrazione resistente in data 16 luglio 2021 - ha chiesto l’annullamento dei predetti atti già impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio, evidenziando ulteriori elementi di illegittimità degli stessi.
A sostegno dei motivi aggiunti ha dedotto le seguenti censure:
I - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 27 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 159/2011. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1 DELLA LEGGE N. 241/1990 E S.M.I. E 97 COSTITUZIONE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 DELLA LEGGE N. 241/1990: DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA. ECCESSO DI POTERE PER OMESSO E/O ERRONEO APPREZZAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA’, CONTRADDITTORIETA’ ED INGIUSTIZIA MANIFESTA. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO. ILLEGITTIMITA’ DERIVATA.
Il 17 aprile 2025, il ricorrente ha depositato l’ordinanza del Tribunale di Taranto, Sez. I^ Penale, del 02 marzo 2022, con la quale il Tribunale di Taranto - decidendo sull’incidente di esecuzione promosso dall’odierno ricorrente, con il quale lo stesso ha chiesto la revoca del divieto, tra gli altri, “ di possedere ed utilizzare in tutto o in parte qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente ”, imposto dal Questore di Taranto con l’Avviso orale del 14 febbraio 2021 - “ Visto l'art. 671 c.p.p., in accoglimento dell'istanza proposta nell'interesse di -OMISSIS-, in atti generalizzato, revoca il divieto di possedere od utilizzare in tutto o in parte qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente impostogli dal Questore con provvedimento di avviso del 12.4.2021 ”.
Il 2 maggio 2025, la parte ricorrente ha depositato una memoria difensiva con la quale, premesso che, nelle more del presente giudizio, lo stesso ha proposto dinanzi al Tribunale di Taranto, Sez. 1 Penale, incidente di esecuzione per la revoca del provvedimento n. 71/2021, impugnato nel presente giudizio e che, con ordinanza del 2 marzo 2022, il Tribunale di Taranto ha accolto l’incidente di esecuzione proposto, revocando i divieti (imposti ai sensi del comma 4 dell’art. 3 citato) contenuti nel provvedimento n. 71/2021, relativamente al divieto di possedere od utilizzare in tutto o in parte qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente impostogli dal Questore con provvedimento di avviso del 12.4.2021, ha comunicato che, in ragione della sopracitata ordinanza del Tribunale di Taranto del 2 marzo 2022 e delle motivazioni ivi contenute, è venuto meno l’interesse alla coltivazione e definizione del presente ricorso, così come integrato con motivi aggiunti, chiedendone, pertanto, l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, con compensazione delle spese di giudizio.
Nella pubblica udienza del 4 giugno 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso, così come integrato da motivi aggiunti notificati il 14 ottobre 2021, è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Osserva il Tribunale che è principio generale del processo amministrativo che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e, quindi, può dichiarare di avere perduto interesse alla decisione.
In quest’ultimo caso, il Giudice - non avendo né il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire - non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per carenza sopravvenuta d’interesse.
3. - Non resta, quindi, al Tribunale (prescindendo da ogni questione preliminare di ammissibilità del gravame) - alla stregua della esplicita dichiarazione in tal senso della parte ricorrente depositata il 2 maggio 2025 e reiterata il 26 maggio 2025 - che dichiarare il presente ricorso, così come integrato da motivi aggiunti, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
4. Sussistono, tuttavia, nel particolare caso di specie, i presupposti di legge (tenuto conto anche del comportamento processuale delle parti in causa) per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e integrato dai motivi aggiunti interposti in corso di causa, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa
Vista la richiesta dell'interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Mariachiara Basurto, Referendario
Carlo Iacobellis, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Carlo Iacobellis | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.