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Sentenza 14 maggio 2024
Sentenza 14 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 14/05/2024, n. 1416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1416 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2024 |
Testo completo
R.G. 2771/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORRE ANNUNZIATA
Terza civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
Emanuela Musi ha pronunciato ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in grado di appello al n. r.g. 2771/2023 promossa da:
, C.F. in persona del Controparte_1 P.IVA_1
procuratore pro tempore Dott. , giusta procura agli atti per Notar Persona_1 [...]
del 11776, 28.04.2022, Rep. N. 177893 Racc. n. elett.te dom.ta in Portici (Na) Per_2
al Corso Garibaldi n.85 presso lo studio dell'avv. Pasquale Eboli, c.f.:
, P. Iva: , che la rappresenta e difende in virtù di C.F._1 P.IVA_2
procura posta in calce all'atto di citazione in appello
Parte_1
[...]
(C.F.: ) nato a [...] il
[...] C.F._2
01/07/1987 ed ivi residente a[...], rapp.to e difeso in virtù di procura in calce all'atto di citazione di primo grado dall'avv. Simona De Simone (C.F. pagina 1 di 12 ) e Teresa Cesarano, (C.F.: ) con cui è C.F._3 C.F._4
elett.te domiciliato presso il loro studio sito in C/mare di Stabia al viale Europa n. 165,
- APPELLATO nonché
in Controparte_2
p. del Prefetto p.t. con sede centrale in alla Piazza Plebiscito – 80142 CP_2
(P.IVA domiciliata ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato P.IVA_3
di alla via A. Diaz n.11, Napoli – 8013, pec: CP_2 Email_1
- APPELLATA contumace
Oggetto: appello avverso sentenza n.1047/2023, del Giudice di Pace di Torre
Annunziata; impugnazione estratto ruolo.
Conclusioni: in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
conveniva in giudizio innanzi al Gdp di Torre Annunziata l' Parte_1 CP_3
al fine di sentir accertare e dichiarare la nullità dell'estratto di ruolo relativo alla cartella di pagamento n. 07120070086290669 di € 11.238,29, per il mancato pagamento di sanzioni amministrative comminate dalla per infrazioni al codice Controparte_2
della strada. Si costituiva l' resistendo alla domanda mentre la CP_3 Controparte_2
restava contumace. Il Giudice di Pace accoglieva la domanda attorea, condannando alle spese. CP_3
Proponeva appello il concessionario della riscossione, deducendo: 1) regolarità delle notifiche della cartella di pagamento e dell'intimazione; 2) Infondatezza dell'eccezione di prescrizione e decadenza della pretesa creditoria;
3) Inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo e sulla limitazione della cognizione. Chiedeva pertanto: “Voglia L'Ill.mo Tribunale Adito, ciascuno per quanto di propria competenza, previa
pagina 2 di 12 sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, in forza dell'ingiusto oltre che grave ed irreparabile danno che provocherebbe la procedura esecutiva “periculum in mora”, in accoglimento delle argomentazioni in punto di mero fatto e diritto, “fumus boni iuris”, di cui in narrativa, dichiarare: a) Rigettata e disattesa ogni contraria istanza e deduzione, accogliere il proposto appello e per l'effetto riformare l'impugnata sentenza resa dal Gdp di Torre
Annunziata (NA), in persona del Giudice Dott.ssa Cellini, recante n.1047/2023, depositata in
Cancelleria il 22/09/2022, pubblicata il 08/03/2023, pronunciata nel procedimento iscritto al
Ruolo Generale al n°180/2023, avente ad oggetto dell'impugnativa dell'estratto di ruolo in virtù relazione alla cartella di pagamento n. 07120070086290669 di €.11.238,29, per il mancato pagamento di sanzioni amministrative comminate dalla per Controparte_2
infrazioni al codice della strada, secondo le indicazioni delle parti del provvedimento sopra impugnate e con le modifiche richieste sia in via principale che in subordine, le quali abbiansi qui integralmente ripetute e trascritte;
b) Il tutto con vittoria delle spese di doppio grado di giudizio oltre accessori come per legge”. Si costituiva l' a sua volta deducendo: 1) Pt_1
Prescrizione del titolo posto alla base della cartella esattoriale;
2) Mancata esibizione delle notifiche in originale;
3) Divieto di produrre nuovi documenti ex art. 345 c.p.c.; 4)
Sopravvenuto intervento del legislatore con modifica dell'art. 12, co.
4-bis, del D.P.R. n.
602/73; 5) Compensazione delle spese di lite in caso di accoglimento dell'appello.
Chiedeva dunque: “ In via preliminare e nel merito - Rigettare l'appello, poiché destituito di fondamento giuridico e fattuale e pertanto confermare la sentenza n.1047/2023 emessa dal
Giudice di Pace di Torre Annunziata;
- in caso di accoglimento, ai sensi dell'art. 92, co.2 c.p.c.
e della Sentenza della C.C. n. 77/18, compensare tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.” Rimaneva contumace la Controparte_2
L'appello merita accoglimento per quanto concerne l'inammissibilità dell'opposizione avanzata in primo grado.
In premessa, si sottolinea che in applicazione del principio della ragione più liquida ci si soffermerà sul motivo di gravame concernente l'inimpugnabilità dell'estratto di ruolo in forza del quale è dato definire il presente giudizio. Si tratta di un principio, molto utilizzato dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, in forza pagina 3 di 12 del quale il giudice ha il potere di pronunciarsi immediatamente su una questione che appaia ictu oculi di evidente e agevole risoluzione, idonea a dirimere l'intera controversia, al punto da rendere completamente inutile l'analisi di tutte le altre questioni. Applicando il principio della ragione più liquida si ottiene una contrazione della durata del processo e, conseguentemente, un risparmio di risorse giudiziarie ed energie processuali. Sulla base di queste considerazioni, la Suprema Corte riconosce il fondamento del principio in parola nel principio di economia processuale e, in particolare, nel principio di ragionevole durata del processo di cui all'art. 111, comma 2,
Cost. Nell'applicazione di tale principio va tenuto conto che il principio in questione non opera in deroga a quanto statuito dall'art. 267 c.p.c. comma secondo, che disegnando una gerarchia processuale, impone di trattare preliminarmente le questioni di rito e poi quelle di merito;
pertanto, al giudice è precluso trattare, in applicazione del principio in esame, previamente una questione di merito ove vi sia un'eccezione di rito.
(in tal senso Cass. Civ., Sez. VI, 3, Ord. n. 30745 del 26 novembre 2019). Nel caso ivi affrontato sono stati proposte dall'appellante solo questioni di merito, per cui è possibile fare applicazione del principio in esame.
Passando alla disamina del merito della questione, giova premettere che l'azione esperita dall' è stata correttamente qualificata in termini di accertamento Pt_1
negativo del credito, stante l'assenza di qualsivoglia iniziativa pre – esecutiva ovvero esecutiva da parte del concessionario per la riscossione in suo danno: tuttavia, in forza della detta qualificazione si imponeva e si impone, anche alla luce dei recenti arresti giurisprudenziali (il riferimento è a Cass. civ. S.U. n. 26283 del 6.9.22), la necessità di verificare se l'azione originaria fosse supportata (e sia oggi supportata, posta la rilevanza dell'interesse quale condizione dell'azione e tenuto conto dello specifico motivo di gravame dell' sul punto) di un idoneo interesse ex art. 100 c.p.c., anche CP_3
alla luce della novella legislativa di cui al comma 4-bis dell'art. 12 del DPR 602/1973, introdotta dal DL 21.10.2021, n. 146, sulla non impugnabilità dell'estratto di ruolo, fatti salvi taluni casi ex lege previsti.
pagina 4 di 12 Vale, in primis, riepilogare il quadro interpretativo di riferimento in cui si va ad innestare la citata pronuncia della S.C.. In particolare, i principi ricavabili dai precedenti in tema di impugnativa dell'estratto di ruolo ed ai quali questo Giudice si è uniformato in numerosi precedenti erano i seguenti:
1) laddove le cartelle esattoriali siano state regolarmente notificate, e il contribuente intenda eccepire la prescrizione maturata precedentemente alla notifica della cartella (ossia la decorrenza del termine tra la notifica del verbale e quella della cartella stessa), la stessa non può essere fatta valere in via di azione per il tramite dell'estratto ruolo quando manchi un atto di esercizio della pretesa impositiva. Ricorre, in tal caso, un evidente difetto di una condizione dell'azione, ovvero dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., non potendosi, in mancanza di un'iniziativa esecutiva in atto o anche solo minacciata da parte del concessionario o dell'ente impositore, ritenere ammissibile l'azione di accertamento dell'estinzione per prescrizione del credito portato dalla cartella. Una diversa tesi implicherebbe una (inammissibile) rimessione in termini del ricorrente che non aveva opposto la cartella a suo tempo. In tale circostanza, dunque, non è, in nessun caso, possibile impugnare, per intervenuta prescrizione, la cartella esattoriale per il tramite dell'estratto ruolo, configurandosi di per sé il difetto di interesse ad agire;
2) laddove le cartelle esattoriali siano state regolarmente notificate, e il contribuente intenda eccepire la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella, deve ritenersi che, in mancanza di successive iniziative esecutive da parte dell'ente creditore, il debitore non possa impugnare la cartella di pagamento per far valere la prescrizione in via di azione poiché difetta di interesse concreto ad agire, peraltro non prospettandosi l'accertamento richiesto come unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva della Amministrazione, alla quale, invece, lo stesso debitore può rivolgersi in via amministrativa, domandando l'eliminazione del credito in autotutela mediante il cd. sgravio (circostanza, quest'ultima, che potrebbe essere valutata nell'ottica del superamento del vaglio di ammissibilità ovvero ai soli fini della compensazione delle spese);
pagina 5 di 12 3) laddove la cartella esattoriale non risulti essere stata mai notificata, in linea di principio la prescrizione (sia precedente, che successiva) può essere fatta valere dal momento della conoscenza comunque acquisita;
ciò in quanto, come affermato dalle
Sezioni Unite n.19704/2015, il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione, a ciò non ostando l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione.
In ogni caso, la predetta generale impugnabilità della cartella esattoriale non notificata e conosciuta tramite estratto di ruolo, non escludeva, secondo l'orientamento di merito preferibile, la necessità che il giudice valutasse la sussistenza dell'interesse ad agire. Il ricorrente, infatti, dovrebbe comunque dimostrare, nel caso concreto,
l'interesse sotteso alla richiesta di eliminazione della pretesa creditoria dal ruolo. In tale fattispecie, sarebbe astrattamente possibile impugnare la cartella esattoriale al momento dell'acquisita conoscenza tramite l'estratto ruolo, ma, in difetto di un'iniziativa esecutiva o pre – esecutiva del concessionario, occorrerebbe in ogni caso
(quantomeno allegare, se non) dimostrare la presenza di uno svantaggio (anche solo potenziale) derivante dalla esposizione debitoria come emergente dal ruolo e, pertanto, di un interesse concreto ad agire. In mancanza della prova di suddetto svantaggio, la presentazione dell'istanza di sgravio non recepita dall'Amministrazione sarebbe valutabile ai fini della compensazione delle spese. Per tutte le argomentazioni di cui ai pagina 6 di 12 punti sub 1,2 e 3 v. Cass. Civ. n. 22946/2016 e n. 20618/2016; più di recente Cass. Civ.
27799/2018, ma anche Cass. civ. 6723/2019 secondo cui “in materia di riscossione di crediti previdenziali, qualora la cartella di pagamento sia stata regolarmente notificata, è inammissibile per carenza d'interesse ad agire l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c..p.c., proposta avverso l'estratto di ruolo contributivo e diretta a far valere fatti estintivi sopravvenuti
(nella specie, la prescrizione del credito), difettando una minaccia attuale di atti esecutivi ed essendo ben possibile che intervenga l'eliminazione del credito in via di autotutela mediante sgravio della pretesa contributiva”). Analoghi principi sono stati espressi da Cass n.
6034/2017 secondo cui “…difetta l'interesse ad agire per l'accertamento della prescrizione del credito esattoriale quando - come accade nella specie, in base agli elementi accertati o pacifici in base alla sentenza qui gravata, che ha accertato la notifica delle tre cartelle nel 2001 e
l'inizio dell'azione per fare valere la prescrizione nel 2012 - il debitore sia già a conoscenza della notifica delle cartelle poste a base della pretesa e in difetto di atti esecutivi ed anche solo di minaccia attuale dei medesimi: avendo egli a disposizione, prima di tale momento, lo strumento della richiesta di sgravio in via amministrativa da rivolgere direttamente all'amministrazione
e, divenuta attuale la minaccia di esecuzione o questa stessa, l'opposizione prevista dall'art. 615 cod. proc. Civ…”.
Nell'ambito di tali coordinate va collocato l'intervento del legislatore ordinario che, in sede di conversione del decreto legge n. 146/2021, con legge n. 215/2021, ha ribadito la regola generale dell'inimpugnabilità dell'estratto di ruolo ed ha previsto la possibilità di impugnare “il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata” soltanto in specifiche e tassative eccezioni (in fattispecie inerenti le procedure di appalto, alla riscossione di somme da soggetti pubblici, o alla perdita di benefici con una pubblica amministrazione).
In effetti, il Legislatore, con l'art.
3-bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215/21, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, intitolato alla
"Formazione e contenuto dei ruoli", in cui ha inserito il comma 4-bis, ha stabilito non soltanto che «l'estratto di ruolo non è impugnabile», ma anche che «il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei pagina 7 di 12 soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, de/ codice dei contratti pubblici, di cui a/ d./gs. 18 aprile 2016,
n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis de/ presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».
Più specificamente, come innanzi sopra specificato, il Legislatore ha limitato l'impugnazione dell'estratto di ruolo alle sole ipotesi in cui la cartella sia invalidamente notificata e comunque nei soli casi espressamente previsti dal legislatore.
Da ciò ne deriva, dunque, che l'impugnazione dell'estratto di ruolo è consentita nell'ipotesi di invalida notifica della cartella e solo in presenza di un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto;
in presenza di un pignoramento ex art. 48- bis dpr 602/73; nonché per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. In mancanza di detta prova, che incombe esclusivamente sul debitore,
l'impugnazione dell'estratto di ruolo non può che ritenersi inammissibile.
Con la norma in questione il legislatore, nel regolare specifici casi di azione
"diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie già delineato dal diritto vivente plasma l'interesse ad agire. Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cassa n. 9094/17; sez. un., n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione. È quindi coerente che l'interesse, così come conformato dal legislatore, debba essere dimostrato: «sarebbe in contrasto con la funzione del processo una struttura di questo che fosse regolata in modo da consentire l'eventuale abuso delle misure giudiziarie ai fini dell'utile di una sola parte, mossa da intenti defatigatori..., e
pagina 8 di 12 pertanto non meritevole di tutela giuridica» (Corte cost. n. 113/63), in armonia col principio costituzionale del giusto processo, ex art. 111 Cost. Tutto ciò considerato, le
Sezioni unite enunciano il seguente principio di diritto: “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo,
l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”.
Venendo alla fattispecie concreta che ci occupa, l' ha prodotto, fin dal CP_1
primo grado di giudizio, documentazione comprovante la notifica della cartella avvenuta in data 16.07.2007, e dell'intimazione di pagamento del 17.11.17, tal che la prescrizione suscettibile di essere fatta valere era (ed è) unicamente quella cd. successiva (alla notifica della cartella): la fattispecie oggetto di giudizio appare pertanto riconducibile a quella di cui al n. 2 dell'elenco sopra riportato. Infatti, si legge dall'atto di citazione di primo grado dell' che la data presa in considerazione come dies a Pt_1
quo per rilevare la prescrizione è proprio la data di notifica della cartella.
Ma in ogni caso, per quanto dinanzi argomentato, le ipotesi sub 2 e sub 3 sopra delineate sono accomunate sul piano della necessaria allegazione dell'interesse ad agire.
Infatti, la circostanza che l'estratto ruolo sia impugnabile, nel rispetto del principio delineato dalla Cassazione, non vale a significare, come detto, che sia automaticamente configurabile in ogni caso l'interesse ad agire, ai sensi dell'art. 100 c.p.c. in capo al ricorrente. Perché sia ravvisabile tale interesse, infatti, occorre che il debitore dimostri,
o quantomeno alleghi (e non vi sia contestazione sul punto), un concreto svantaggio che sia ricompreso nel predetto elenco tassativo oggi previsto dall'art. 3bis del d.l. n.
146/2021 nella ipotesi in cui sia mancata o sia invalida la notifica della cartella. È proprio sulla portata di tale ultima disposizione che interviene la citata Cass., Sez. Un.,
n. 26283/2022.
Infatti, di recente la S.C. di Cassazione a SS.UU. ha ritenuto pacificamente applicabile la richiamata novella anche ai giudizi pendenti osservando che “... La
pagina 9 di 12 disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché' incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione…. Nel contempo, però, la norma nuova assicura comunque tutela anche al contribuente, e nonostante la struttura impugnatoria del processo tributario, nei casi in cui ne ravvisa il bisogno, ossia qualora vi sia lo specifico pregiudizio ivi contemplato. Questa tutela, in base al tenore della norma, e alle ragioni che ne sono alla base (fronteggiare le impugnazioni
“avverso cartelle notificate anche molti anni prima, senza che l'agente della riscossione si fosse attivato in alcun modo per il recupero delle pretese ad esse sottese...”), riguarda i soli atti invalidamente notificati (o non notificati) ivi contemplati e nelle sole ipotesi stabilite. I casi indicati sono quindi tassativi e non esemplificativi, per cui l'interprete non può crearne altri”.
(Corte di Cassazione con la sentenza n. 26283 del 6 settembre 2022).
Pur tuttavia, già prima dell'entrata in vigore della novella citata, la giurisprudenza dominante era incline nel ritenere impugnabile la cartella di pagamento, conosciuta mediante l'estratto di ruolo, nelle sole ipotesi di irrituale notifica della stessa e comunque solo in presenza di una valida allegazione probatoria comprovante l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. (cfr. Cass. 13.10.2016, n. 20618; Cass. 9.3.2017, n.
6034).
Nello specifico, “l'interesse ad agire, in termini generali, costituisce una condizione per far valere il diritto sotteso mediante l'azione e si identifica nella esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non altrimenti conseguibile senza l'intervento chiarificatore del Giudice” (Cass. 13.10.2016, n. 20618). In tale prospettiva, precisa la S.C.
“nel caso in esame, al risultato di eliminare il provvedimento afflittivo (la cartella esattoriale ancora iscritta a ruolo, costituente titolo esecutivo nei suoi confronti) la cui esecuzione a suo avviso non era più esigibile per intervenuta prescrizione del credito dell'amministrazione, il debitore sarebbe potuto giungere attivandosi in via amministrativa, ovvero limitandosi a richiedere lo sgravio, in via di autotutela del credito dell'amministrazione ormai prescritto.
Non era necessario percorrere, in difetto di alcuna attività esecutiva da parte dell'amministrazione, la strada dell'azione di accertamento negativo del credito. Avrebbe potuto legittimamente essere oggetto di impugnazione soltanto il provvedimento dell'amministrazione pagina 10 di 12 che avesse negato lo sgravio”. Osserva la S.C. che tale interpretazione “non si pone in contrasto con quanto recentemente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n.
19704 del 2015…”.
Ciò posto, nella fattispecie che occupa nella quale l' ha dimostrato di aver CP_1
correttamente notificato la cartella (laddove il contribuente ne aveva prospettato l'assenza), pur prescindendo dall'applicabilità o meno della novella legislativa
(applicabile laddove si abbia riguardo ai fini della valutazione di ammissibilità dell'azione alla prospettazione della domanda, non applicabile se si tiene conto dello sviluppo concreto del processo nel quale è stata fornita la prova della intervenuta notifica), l'appellato ha omesso di allegare il pregiudizio derivantegli dalla sussistenza di un carico esattoriale in suo danno sul ruolo, dovendone conseguire la declaratoria della inammissibilità dell'azione proposta.
Ne deriva, di conseguenza, la fondatezza dell'appello proposto.
Per ciò che attiene al regolamento delle spese, si osserva che il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr. Cass. ord. 24.1.2017, n. 1775; Cass. sez. lav. 1.6.2016, n. 11423, secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione).
pagina 11 di 12 Nel caso che occupa, si ravvisano motivi idonei a giustificare la compensazione integrale delle spese di ambo i gradi, dal momento che il giudizio è stato intrapreso allorché non era ancora intervenuta la sopra citata sentenza della Corte di Cassazione
n. 26283 sopra richiamata, sebbene fosse intervenuto proprio nel dicembre 2021 il legislatore - disciplinando la fattispecie dell'ipotesi di inesistente o invalida notifica.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1) in accoglimento dell'appello, riforma la sentenza di primo grado, e dichiara l'inammissibilità dell'opposizione avanzata in primo grado dall' avverso il Pt_1
ruolo relativo alla cartella n. 07120070086290669;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di ambedue i gradi di giudizio.
Torre Annunziata, 14.05.2024
Il Giudice dott.ssa Emanuela Musi
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