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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 10/11/2025, n. 994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 994 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 907/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Rossella Casillo, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 907 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024; promossa da:
(C.F.: , rappresentata e difesa, nel presente giudizio, Parte_1 C.F._1 dall'avv. BIANCHINI MARIA;
(parte attrice)
contro
:
(C.F.: ), rappresentata e difesa, nel Controparte_1 P.IVA_1 presente giudizio, dall'avv. Mariano Civitillo;
(parte convenuta)
Oggetto: querela di falso;
Conclusioni: come da verbale di udienza del 16 luglio 2025.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'odierna attrice ha convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato
Tribunale, la proponendo querela di falso relativamente Controparte_2 alle sottoscrizioni apposte sugli avvisi di ricevimento in atti e a lei apparentemente riconducibili e chiedendo, quindi, dichiararsi la falsità delle sottoscrizioni suddette.
Si è costituita in giudizio l'odierna convenuta, chiedendo il rigetto dell'avversa domanda, in quanto infondata.
In corso di causa, la stessa convenuta ha, tuttavia, dichiarato di non volersi più avvalere degli stessi scritti oggetto di querela di falso, chiedendo, quindi, la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Fatte precisare le conclusioni e fatta discutere oralmente la causa, la stessa è stata, quindi, trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 16 luglio 2025, ai sensi dell'art. 281-sexies, co. 3, c.p.c.
*** Deve essere dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alla controversia oggetto del presente giudizio.
È opportuno premettere, in via generale, che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata dal giudice, anche d'ufficio (cfr., in tal senso: Cass. civ. n. 2567/2007 e n. 4714/2006) e senza che sia necessario un espresso accordo delle parti in tal senso (cfr. Cass. civ. n. 10553/2009 e n. 22650/2008), atteso che, indipendentemente dalle conclusioni rassegnate dalle parti medesime, spetta al giudice valutare l'effettiva esistenza del venir meno dell'interesse delle parti ad una decisione nel merito (cfr., in tal senso: Cass. civ.
n. 19568/2017, n. 5188/2015, n. 2063/2014 e n. 16150/2010).
Come chiarito, di recente, anche dalla giurisprudenza di merito, infatti, “la cessazione della materia del contendere è una categoria generale, nella quale vanno ricomprese una serie eterogenea di fattispecie, tutte caratterizzate dal sopraggiungere, nel corso del processo, di un fatto o di un altro evento processuale che determina il mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, eliminando la situazione di contrasto tra le parti, che diventa inutile e/o inattuale” (così: Corte d'appello Campobasso, n. 162 del
16/05/2023).
Ciò premesso in via generale, si osserva che, nel caso di specie, le stesse parti – avendo espressamente chiesto la pronuncia di una sentenza di cessazione della materia del contendere – hanno dato atto del venir meno della situazione di contrasto nel merito.
Ferma, quindi, la pronuncia di cessazione della materia del contendere nei confronti delle parti, deve, tuttavia, essere valutata la cd. “soccombenza virtuale”, ai soli fini della decisione in merito alle spese di lite.
È opportuno premettere, al riguardo, che – com'è noto – la cessazione della materia del contendere presuppone l'individuazione della parte virtualmente soccombente sulla base di una “ricognizione delle probabilità di accoglimento della pretesa basata su criteri di verosimiglianza” (cfr. in tal senso: Cass. civ. n. 24714/2022; v. anche: Cass. civ. n. 24234/2016).
Nel caso di specie, tuttavia, ritiene lo scrivente giudice che non sia possibile, invero, formulare un giudizio di verosimiglianza della domanda attorea tale da farne presumere – benché in termini di mera probabilità
– il suo accoglimento nel merito, atteso che la vittoriosità o la soccombenza dell'odierna attrice sarebbe dipesa, in concreto, dall'accertamento tecnico-peritale di tipo grafologico che, del tutto verosimilmente, avrebbe dovuto essere espletato in corso di causa.
Ritiene, cionondimeno, lo scrivente giudice che, pur in assenza di una soccombenza in senso tecnico della parte convenuta (come visto, non predicabile), le spese di lite sostenute dall'odierna attrice debbano essere comunque a lei addossate, in applicazione del principio di causalità, avendo infatti l'odierna convenuta rinunciato ad avvalersi della scrittura oggetto della querela di falso solo dopo la proposizione della querela stessa da parte dell'odierna attrice, e avendo, quindi, comunque, dato causa all'odierno giudizio. Le spese di lite si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e s.m.i., avuto riguardo ai valori minimi (non venendo, qui, in considerazione complesse questioni di fatto o di diritto) applicabili ai giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore indeterminabile, complessità bassa, con riconoscimento delle fasi di studio e introduttiva e con esclusione, invece, delle fasi istruttoria e/o di trattazione, nonché decisionale, in concreto non espletate.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 907 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024, disattesa ogni altra domanda od eccezione, così provvede:
• Dichiara la cessazione della materia del contendere;
• Condanna l pagamento, in favore di Controparte_2 [...]
, delle spese di lite dalla stessa sostenute nel presente giudizio, che si liquidano in Pt_1 complessivi € 1.453,00, oltre al rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A., se dovuta, come per legge, e contributo unificato;
• Rigetta ogni altra domanda.
Così deciso in Campobasso, 10 novembre 2025.
Il giudice dott.ssa Rossella Casillo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Rossella Casillo, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 907 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024; promossa da:
(C.F.: , rappresentata e difesa, nel presente giudizio, Parte_1 C.F._1 dall'avv. BIANCHINI MARIA;
(parte attrice)
contro
:
(C.F.: ), rappresentata e difesa, nel Controparte_1 P.IVA_1 presente giudizio, dall'avv. Mariano Civitillo;
(parte convenuta)
Oggetto: querela di falso;
Conclusioni: come da verbale di udienza del 16 luglio 2025.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'odierna attrice ha convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato
Tribunale, la proponendo querela di falso relativamente Controparte_2 alle sottoscrizioni apposte sugli avvisi di ricevimento in atti e a lei apparentemente riconducibili e chiedendo, quindi, dichiararsi la falsità delle sottoscrizioni suddette.
Si è costituita in giudizio l'odierna convenuta, chiedendo il rigetto dell'avversa domanda, in quanto infondata.
In corso di causa, la stessa convenuta ha, tuttavia, dichiarato di non volersi più avvalere degli stessi scritti oggetto di querela di falso, chiedendo, quindi, la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Fatte precisare le conclusioni e fatta discutere oralmente la causa, la stessa è stata, quindi, trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 16 luglio 2025, ai sensi dell'art. 281-sexies, co. 3, c.p.c.
*** Deve essere dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alla controversia oggetto del presente giudizio.
È opportuno premettere, in via generale, che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata dal giudice, anche d'ufficio (cfr., in tal senso: Cass. civ. n. 2567/2007 e n. 4714/2006) e senza che sia necessario un espresso accordo delle parti in tal senso (cfr. Cass. civ. n. 10553/2009 e n. 22650/2008), atteso che, indipendentemente dalle conclusioni rassegnate dalle parti medesime, spetta al giudice valutare l'effettiva esistenza del venir meno dell'interesse delle parti ad una decisione nel merito (cfr., in tal senso: Cass. civ.
n. 19568/2017, n. 5188/2015, n. 2063/2014 e n. 16150/2010).
Come chiarito, di recente, anche dalla giurisprudenza di merito, infatti, “la cessazione della materia del contendere è una categoria generale, nella quale vanno ricomprese una serie eterogenea di fattispecie, tutte caratterizzate dal sopraggiungere, nel corso del processo, di un fatto o di un altro evento processuale che determina il mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, eliminando la situazione di contrasto tra le parti, che diventa inutile e/o inattuale” (così: Corte d'appello Campobasso, n. 162 del
16/05/2023).
Ciò premesso in via generale, si osserva che, nel caso di specie, le stesse parti – avendo espressamente chiesto la pronuncia di una sentenza di cessazione della materia del contendere – hanno dato atto del venir meno della situazione di contrasto nel merito.
Ferma, quindi, la pronuncia di cessazione della materia del contendere nei confronti delle parti, deve, tuttavia, essere valutata la cd. “soccombenza virtuale”, ai soli fini della decisione in merito alle spese di lite.
È opportuno premettere, al riguardo, che – com'è noto – la cessazione della materia del contendere presuppone l'individuazione della parte virtualmente soccombente sulla base di una “ricognizione delle probabilità di accoglimento della pretesa basata su criteri di verosimiglianza” (cfr. in tal senso: Cass. civ. n. 24714/2022; v. anche: Cass. civ. n. 24234/2016).
Nel caso di specie, tuttavia, ritiene lo scrivente giudice che non sia possibile, invero, formulare un giudizio di verosimiglianza della domanda attorea tale da farne presumere – benché in termini di mera probabilità
– il suo accoglimento nel merito, atteso che la vittoriosità o la soccombenza dell'odierna attrice sarebbe dipesa, in concreto, dall'accertamento tecnico-peritale di tipo grafologico che, del tutto verosimilmente, avrebbe dovuto essere espletato in corso di causa.
Ritiene, cionondimeno, lo scrivente giudice che, pur in assenza di una soccombenza in senso tecnico della parte convenuta (come visto, non predicabile), le spese di lite sostenute dall'odierna attrice debbano essere comunque a lei addossate, in applicazione del principio di causalità, avendo infatti l'odierna convenuta rinunciato ad avvalersi della scrittura oggetto della querela di falso solo dopo la proposizione della querela stessa da parte dell'odierna attrice, e avendo, quindi, comunque, dato causa all'odierno giudizio. Le spese di lite si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e s.m.i., avuto riguardo ai valori minimi (non venendo, qui, in considerazione complesse questioni di fatto o di diritto) applicabili ai giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore indeterminabile, complessità bassa, con riconoscimento delle fasi di studio e introduttiva e con esclusione, invece, delle fasi istruttoria e/o di trattazione, nonché decisionale, in concreto non espletate.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 907 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024, disattesa ogni altra domanda od eccezione, così provvede:
• Dichiara la cessazione della materia del contendere;
• Condanna l pagamento, in favore di Controparte_2 [...]
, delle spese di lite dalla stessa sostenute nel presente giudizio, che si liquidano in Pt_1 complessivi € 1.453,00, oltre al rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A., se dovuta, come per legge, e contributo unificato;
• Rigetta ogni altra domanda.
Così deciso in Campobasso, 10 novembre 2025.
Il giudice dott.ssa Rossella Casillo