Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 13/05/2025, n. 548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 548 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PARMA
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Angela Casalini Giudice rel dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3601/2022 R.G. promossa da:
(C.F. ) nata a Lambra in [...] il [...], con il CP_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. CORTESI VENTURINI CECILIA e con elezione di domicilio in Parma, Via
Farini n. 15, presso e nello studio dell'avv. CORTESI VENTURINI CECILIA;
RICORRENTE
contro
:
(C.F. ) nato in [...], India, il 16/04/1985, CP_2 C.F._2
con il patrocinio dell' avv. BARBIERI SOLINA con elezione di domicilio in Parma, Strada Pelosa n.
23, presso e nello studio dell'avv. BARBIERI SOLINA;
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO
- INTERVENUTO-
pagina 1 di 6
Conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Parma adito, già pronunciata con sentenza non definitiva la separazione dei coniugi :1) Affidare i figli minori
[...]
e in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento e Per_1 Persona_2
residenza presso la madre, sig.ra ; 2) Assegnare la casa coniugale, sita in Parma, via CP_1
Andrea Mantegna n. 3, ed annesse pertinenze alla signora , in quanto genitore CP_1
collocatario della prole;
3) Stabilire che i figli minori si intrattengano con il padre con la seguente modalità e tempistica : - a fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera entro le ore
18,30 salvo diverso accordo tra i genitori;
- il figlio minore all'uscita di scuola si Persona_1 recherà per mezzo del servizio di trasporto Happybus presso l'abitazione del padre che lo riporterà presso l'abitazione materna alle ore 18,30. Lo stesso avverrà dal mese di settembre 2025 anche con riferimento alla figlia minore Sino al giugno 2025 il padre preleverà la figlia Persona_2
minore da scuola tenendola con sé sino alle 18,30; Durante le festività natalizie e Persona_2 pasquali, i giorni della Vigilia di Natale e di Natale, di Capodanno e dell'Epifania, di Pasqua e
Pasquetta verranno trascorsi dai minori ad anni alterni con i genitori;
i restanti giorni di vacanza durante tali festività verranno suddivisi equamente tra i genitori e dovranno essere concordati ogni anno;
4) Dichiarare tenuto il signor a contribuire nel mantenimento dei figli mediante il CP_2
pagamento della somma di euro 500,00 mensili (euro 250,00 a figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi in favore della signora entro il giorno 5 di CP_1
ogni mese, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in forza presso il
Tribunale di Parma;
5) Autorizzare la signora a percepire per intero (100%) l'assegno CP_1
unico; 6) Rinuncia dei coniugi alle reciproche domande di addebito;
7) Rinuncia della signora
[...]
all'assegno di mantenimento da parte del marito;
8) Spese legali compensate”. CP_1
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4.10.2022 adiva il Tribunale di Parma allegando che: in CP_1
data 20.01.2007 aveva contratto matrimonio con AR OD in Lambra (India), trascritto poi in Italia presso il registro degli atti di matrimonio del Comune di Parma;
dall'unione erano nati in Fidenza (PR)
i figli (11.12.2012) ed (22.01.2015); i coniugi avevano stabilito la Persona_1 Persona_2
residenza in Parma, Via Andrea Mantegna n.3, in un immobile condotto in locazione;
oramai da tempo pagina 2 di 6 era venuta meno l'unione affettiva e sentimentale con il marito a causa dei temperamenti del sig.
il quale aveva iniziato a tenere nei suoi confronti atteggiamenti aggressivi e maltrattanti, tant'è Pt_1 che la stessa si era determinata a sporgere querela;
prima nell'anno 2020 e poi nell'anno2022, dopo aver ripreso per un breve periodo la convivenza con il marito, ella era stata ospitata, assieme ai figli, presso un appartamento messo a disposizione dal Centro Antiviolenza di Parma;
ella svolgeva attività lavorativa come cameriera presso l'hotel Palace Maria Luigia e percepiva un reddito netto mensile pari a circa euro 1.000,00; il sig. lavorava come manutentore, presso l'Hotel Farnese, e percepiva CP_2 uno stipendio mensile di circa € 1.600,00 mensili.
Tanto premesso, parte ricorrente chiedeva al Tribunale di voler pronunciare la separazione personale dei coniugi addebitandola al marito, prevedendo altresì l'affidamento super-esclusivo dei minori alla madre e la loro collocazione in via prevalente presso di lei, con conseguente assegnazione della casa familiare a proprio favore. Con riferimento alle pronunce economiche, insisteva affinché fosse disposto integralmente a proprio favore l'assegno unico per i figli minori, nonché l'obbligo per il sig. di CP_2
corrisponderle la somma mensile di euro 800,00 a titolo di mantenimento ordinario per i minori, oltre all'80 % delle spese straordinarie ed euro 200,00 per quello della moglie. Infine, chiedeva di disporre il divieto di avvicinamento del sig. ai figli minori e alla moglie, nonché ai luoghi abitualmente CP_2 frequentati dagli stessi e che venisse affidato ai Servizi Sociali territorialmente competenti l'incarico di predisporre un calendario di incontri protetti tra i minori e il sig. CP_2
Con memoria depositata in data 18.03.2023 si costituiva in giudizio il sig. deducendo che: CP_2
l'insorgenza della crisi coniugale doveva farsi risalire al trasferimento dei coniugi in Italia, quando la coppia aveva iniziato a convivere con i genitori del sig. , verso i quali la sig.ra mostrava CP_2 CP_1
forte insofferenza;
con il passare del tempo, ella aveva iniziato a disinteressarsi della vita coniugale, di conseguenza egli aveva maturato il sospetto che la sig.ra intrattenesse una relazione CP_1
extraconiugale; egli non aveva mai tenuto atteggiamenti aggressivi e violenti verso la stessa;
data la profonda crisi con la moglie e i numerosi alterchi, egli aveva comunicato alla sig.ra la volontà di CP_1
separarsi e solo successivamente aveva appreso che la stessa aveva contattato il Centro Antiviolenza di
Parma al fine di chiedere assistenza;
aveva sottoscritto un finanziamento presso la Cassa Padana-
Credito Cooperativo Italiano per far fronte ai bisogni familiari con conseguente onere di versare mensilmente al citato 223,00 euro mensili. CP_3
pagina 3 di 6 Tanto premesso, il resistente aderiva alla domanda di separazione personale proposta dalla sig.ra CP_1
ma chiedeva che venisse addebitata alla moglie. Insisteva inoltre per l'affidamento dei minori
[...]
e in modalità condivisa tra i genitori, con collocamento prevalente dei Per_3 Persona_2
minori presso la madre, con conseguente assegnazione a lei della casa coniugale. Con riferimento ai provvedimenti di natura economica, chiedeva che il Tribunale volesse quantificare il proprio obbligo al mantenimento dei minori in euro 500,00 mensili, oltre al 50 % spese straordinarie.
All'udienza tenutasi innanzi al Presidente in data 4.04.2023 le parti confermavano la propria volontà di separarsi.
Con ordinanza depositata in data 15.05.2023 il Presidente disponeva che i minori rimanessero affidati ad entrambi i genitori e collocati in via prevalente presso la madre, alla quale era assegnata la casa coniugale, stabilendo altresì che il sig. versasse mensilmente alla sig.ra euro 480,00 per il CP_2 CP_1 mantenimento dei figli, nonché il 50 % delle spese straordinarie. Infine, disponeva che l'assegno unico universale per i figli fosse percepito integralmente dalla sig.ra CP_1
Correttamente instaurata la fase innanzi al Giudice Istruttore, con sentenza non definitiva n. 1503/2023, pubblicata in data 8.11.2023, il Tribunale pronunciava la separazione personale dei coniugi.
Istruita la causa mediante escussione di prova testimoniale, con ordinanza ex art. 127 ter, c.p.c., del
22.04.2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti, con le quali le stesse davano atto di aver raggiunto un accordo e di precisare congiuntamente le conclusioni.
****
Come accennato, le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni, nei termini riportati in precedenza.
Ritiene il Collegio di potersi pronunciare in senso conforme alle conclusioni delle parti in tema di affidamento, collocamento e visite per i minori, poiché l'accordo raggiunto dalle parti appare adeguato al loro interesse, alla luce del disposto normativo di cui agli artt. 337 bis, 337 ter e 337 quater, c.c., così come del resto confermato anche dalle risultanze delle relazioni dei Servizi Sociali.
Del pari, anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, a garantire ai figli condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
Stante il raggiungimento di un accordo, le spese di lite tra le parti devono essere integralmente compensate.
pagina 4 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma, definitivamente decidendo nella causa R.G. n. 3601/2022 promossa da CP_1
ei confronti di
[...] CP_2
1) Affida i minori e in via condivisa ad entrambi i Persona_1 Persona_2
genitori;
2) Dispone che i minori siano collocati in via prevalente presso la madre;
3) Assegna la casa familiare, sita in Parma, via Andrea Mantegna n. 3, alla sig.ra CP_1
4) Dispone che i minori vedano il padre secondo i seguenti tempi e modalità:- a fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera entro le ore 18,30 salvo diverso accordo tra i genitori;
- il figlio minore all'uscita di scuola si recherà per mezzo del Persona_1
servizio di trasporto Happybus presso l'abitazione del padre che lo riporterà presso l'abitazione materna alle ore 18,30. Lo stesso avverrà dal mese di settembre 2025 anche con riferimento alla figlia minore Sino al giugno 2025 il padre preleverà la figlia minore Persona_2 [...]
da scuola tenendola con sé sino alle 18,30; Durante le festività natalizie e pasquali, Persona_2
i giorni della Vigilia di Natale e di Natale, di Capodanno e dell'Epifania, di Pasqua e Pasquetta verranno trascorsi dai minori ad anni alterni con i genitori;
i restanti giorni di vacanza durante tali festività verranno suddivisi equamente tra i genitori e dovranno essere concordati ogni anno;
5) Pone in capo a l'obbligo di corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese, a CP_2 [...]
per il mantenimento indiretto dei minori, la somma mensile di euro 500,00 (euro CP_1
250,00 a figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al pagamento del 50
% delle spese straordinarie;
6) Dispone che percepisca integralmente l'assegno unico universale per i figli CP_1
minori;
7) Spese di lite compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione I civile del Tribunale di Parma il 7.05.2025
pagina 5 di 6 La Giudice rel. est.
Dott.ssa Angela Casalini
IL PRESIDENTE
Dott. Simone Medioli Devoto
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