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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/04/2025, n. 511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 511 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 20917/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 20917/2024 R.G. promosso da
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Desenzano del Garda Parte_1 C.F._1
(BS) presso lo studio dell'Avv. CHELI STEFANIA che la rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso e
(C.F. ) - elettivamente domiciliato a Gavardo (BS) Parte_2 C.F._2 presso lo studio dell'Avv. che lo rappresenta e difende in forza di procura in Parte_3
calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 11.4.2025)
“Voglia il Tribunale Ill.mo, previa ogni ed opportuna declaratoria del caso e di legge, pronunci la separazione personale dei coniugi alle seguenti
CONDIZIONI
1. Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
1 2. La casa coniugale sita in 25077 Roè Volciano (Bs), Piazza Vezzulli 11, di proprietà esclusiva della signora sarà assegnata a quest'ultima, con tutte le pertinenze, nonché mobili ed accessori acquistati Pt_1
e ivi presenti, la quale continuerà ad abitarvi unitamente ai figli minori;
i figli resteranno affidati ad entrambi i genitori, i quali concordano di fissare la residenza anagrafica dei minori presso la madre (doc. 2);
3. Il padre si è già trasferito, in accordo con la moglie , nel vicino Comune di Gavardo, Parte_1
alla Via Terni 8H, stabilendo ivi la propria residenza anagrafica (doc. 3);
4. I genitori continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale sui figli minori assumendo di comune accordo tutte le decisioni relative alla crescita, all'educazione, all'equilibrio psicofisico dei minori, tenendo conto in ogni caso delle loro capacità, inclinazioni ed aspirazioni;
5. Nel caso di specie, si evidenzia che i minori godono di ottimi rapporti con entrambi i genitori, pertanto, al fine di valorizzare il rapporto equilibrato e continuativo con ognuno di essi, i ricorrenti si accordano sul seguente diritto di visita: - Il SI. potrà tenere con sé i figli i fine settimana alternati dal venerdì Pt_2 dall'uscita di scuola sino alle ore 19:00 della domenica successiva ed un giorno infrasettimanale, dall'uscita da scuola, quando il padre andrà a prendere i figli, sino alla mattina successiva, quando li riaccompagnerà
a scuola o presso la casa materna durante le vacanze scolastiche;
- nella settimana in cui il padre non terrà
i figli con sé nel weekend, due pomeriggi infrasettimanali;
- Ad ogni buon conto, i coniugi sin d'ora precisano che concorderanno settimanalmente la collocazione dei figli in base alle esigenze lavorative di entrambi, in quanto i coniugi svolgono attività lavorativa con turni settimanali;
- Resta fermo l'obbligo per entrambi i genitori di contribuzione al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo d'intesa siglato tra il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli Avvocati di Brescia il 14 luglio 2016 allegato al presente ricorso
(doc. 7);
6. Le vacanze saranno alternate annualmente. Durante il periodo estivo (da ricomprendersi nei mesi da giugno a settembre compresi), il padre potrà tenere con sé i minori per sei settimane anche non consecutive.
Le vacanze del periodo dell'Epifania, di Carnevale, di Pasqua, di Natale e di Capodanno, saranno alternate annualmente e concordate di anno in anno, in base agli impegni lavorativi. Si precisa che nel periodo natalizio, il SI. terrà consecutivamente i figli non meno di sette giorni, e concorderà di volta in Pt_2
volta con la SI.ra con chi trascorrere il giorno 25 dicembre e 1° gennaio. Si specifica che il SI. Pt_1
avendo la famiglia di origine residente in [...]di Riposto (CT), ha necessità di ricongiungersi Pt_2
periodicamente con la madre anziana e con le sorelle e parenti. Per tale ragione, sin d'ora, i coniugi concordano che i figli frequenteranno periodicamente la famiglia di origine paterna residente in [...]
(CT), ed in particolare la nonna SI.ra e tutti i parenti ivi residenti;
il sig. dovrà Persona_1 Pt_2
comunicare entro il 31/12 di ogni anno antecedente le date degli spostamenti. Si precisa, altresì, che i compleanni li trascorrano a casa con entrambe i genitori;
7. Il padre verserà il mantenimento in favore dei due figli minori, per un importo mensile complessivo pari ad €.300,00 (trecento/00) per entrambi i figli, che verrà versato alla SI.ra entro il giorno 25 di ogni Pt_1
2 mese a mezzo bonifico bancario. L'importo sopra indicato verrà rivalutato annualmente secondo gli indici
ISTAT.
8. L'assegno unico universale verrà percepito nella misura del 100% dalla madre, in aggiunta a bonus per i minori ed eventuali detrazioni fiscali;
9. I coniugi dichiarano di avere già regolato tutti i loro rapporti patrimoniali e rinunziano reciprocamente a richiedere un contributo per il loro mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti
10. I coniugi prestano reciprocamente il proprio consenso al rilascio o rinnovazione da parte della competente autorità di documento valido per l'espatrio, anche per i figli minori;
11. Spese legali compensate”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile a ROE' VOLCIANO (BS) in data 1.2.2018, iscritto presso il registro dello stato civile del Comune di ROE' VOLCIANO al n. 2, parte I, anno 2018 con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dall'unione sono nati i figli il 24.10.2016 e il 11.2.2021. Per_2 Per_3
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge, nonché all'interesse dei figli della coppia che si è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione della tenera età dei figli.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma
1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu iscritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; dispone la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 17.4.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 20917/2024 R.G. promosso da
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Desenzano del Garda Parte_1 C.F._1
(BS) presso lo studio dell'Avv. CHELI STEFANIA che la rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso e
(C.F. ) - elettivamente domiciliato a Gavardo (BS) Parte_2 C.F._2 presso lo studio dell'Avv. che lo rappresenta e difende in forza di procura in Parte_3
calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 11.4.2025)
“Voglia il Tribunale Ill.mo, previa ogni ed opportuna declaratoria del caso e di legge, pronunci la separazione personale dei coniugi alle seguenti
CONDIZIONI
1. Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
1 2. La casa coniugale sita in 25077 Roè Volciano (Bs), Piazza Vezzulli 11, di proprietà esclusiva della signora sarà assegnata a quest'ultima, con tutte le pertinenze, nonché mobili ed accessori acquistati Pt_1
e ivi presenti, la quale continuerà ad abitarvi unitamente ai figli minori;
i figli resteranno affidati ad entrambi i genitori, i quali concordano di fissare la residenza anagrafica dei minori presso la madre (doc. 2);
3. Il padre si è già trasferito, in accordo con la moglie , nel vicino Comune di Gavardo, Parte_1
alla Via Terni 8H, stabilendo ivi la propria residenza anagrafica (doc. 3);
4. I genitori continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale sui figli minori assumendo di comune accordo tutte le decisioni relative alla crescita, all'educazione, all'equilibrio psicofisico dei minori, tenendo conto in ogni caso delle loro capacità, inclinazioni ed aspirazioni;
5. Nel caso di specie, si evidenzia che i minori godono di ottimi rapporti con entrambi i genitori, pertanto, al fine di valorizzare il rapporto equilibrato e continuativo con ognuno di essi, i ricorrenti si accordano sul seguente diritto di visita: - Il SI. potrà tenere con sé i figli i fine settimana alternati dal venerdì Pt_2 dall'uscita di scuola sino alle ore 19:00 della domenica successiva ed un giorno infrasettimanale, dall'uscita da scuola, quando il padre andrà a prendere i figli, sino alla mattina successiva, quando li riaccompagnerà
a scuola o presso la casa materna durante le vacanze scolastiche;
- nella settimana in cui il padre non terrà
i figli con sé nel weekend, due pomeriggi infrasettimanali;
- Ad ogni buon conto, i coniugi sin d'ora precisano che concorderanno settimanalmente la collocazione dei figli in base alle esigenze lavorative di entrambi, in quanto i coniugi svolgono attività lavorativa con turni settimanali;
- Resta fermo l'obbligo per entrambi i genitori di contribuzione al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo d'intesa siglato tra il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli Avvocati di Brescia il 14 luglio 2016 allegato al presente ricorso
(doc. 7);
6. Le vacanze saranno alternate annualmente. Durante il periodo estivo (da ricomprendersi nei mesi da giugno a settembre compresi), il padre potrà tenere con sé i minori per sei settimane anche non consecutive.
Le vacanze del periodo dell'Epifania, di Carnevale, di Pasqua, di Natale e di Capodanno, saranno alternate annualmente e concordate di anno in anno, in base agli impegni lavorativi. Si precisa che nel periodo natalizio, il SI. terrà consecutivamente i figli non meno di sette giorni, e concorderà di volta in Pt_2
volta con la SI.ra con chi trascorrere il giorno 25 dicembre e 1° gennaio. Si specifica che il SI. Pt_1
avendo la famiglia di origine residente in [...]di Riposto (CT), ha necessità di ricongiungersi Pt_2
periodicamente con la madre anziana e con le sorelle e parenti. Per tale ragione, sin d'ora, i coniugi concordano che i figli frequenteranno periodicamente la famiglia di origine paterna residente in [...]
(CT), ed in particolare la nonna SI.ra e tutti i parenti ivi residenti;
il sig. dovrà Persona_1 Pt_2
comunicare entro il 31/12 di ogni anno antecedente le date degli spostamenti. Si precisa, altresì, che i compleanni li trascorrano a casa con entrambe i genitori;
7. Il padre verserà il mantenimento in favore dei due figli minori, per un importo mensile complessivo pari ad €.300,00 (trecento/00) per entrambi i figli, che verrà versato alla SI.ra entro il giorno 25 di ogni Pt_1
2 mese a mezzo bonifico bancario. L'importo sopra indicato verrà rivalutato annualmente secondo gli indici
ISTAT.
8. L'assegno unico universale verrà percepito nella misura del 100% dalla madre, in aggiunta a bonus per i minori ed eventuali detrazioni fiscali;
9. I coniugi dichiarano di avere già regolato tutti i loro rapporti patrimoniali e rinunziano reciprocamente a richiedere un contributo per il loro mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti
10. I coniugi prestano reciprocamente il proprio consenso al rilascio o rinnovazione da parte della competente autorità di documento valido per l'espatrio, anche per i figli minori;
11. Spese legali compensate”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile a ROE' VOLCIANO (BS) in data 1.2.2018, iscritto presso il registro dello stato civile del Comune di ROE' VOLCIANO al n. 2, parte I, anno 2018 con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dall'unione sono nati i figli il 24.10.2016 e il 11.2.2021. Per_2 Per_3
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge, nonché all'interesse dei figli della coppia che si è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione della tenera età dei figli.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma
1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu iscritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; dispone la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 17.4.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
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