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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 11/02/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
1
N. R.G. 2047/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Valerio Ceccarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliata in Roma, Via Emilio Faà di Bruno, n. 15, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Andrea Papagni, che, unitamente all'Avv. Piera Gaudenzi, la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla citazione
ATTRICE contro
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Controparte_1
Ugo De Carolis, n. 77, presso lo studio dell'Avv. Lucio Laurita Longo, che, unitamente all'Avv. Alessandro Bruzzone, lo rappresenta e difende, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 13.11.2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ha convenuto in giudizio il Parte_1 Controparte_1
, chiedendo il risarcimento del danno subito a causa della caduta avvenuta in
[...] data 22.01.2017, alle ore 21.00 circa, in , Via Cavour, n. 90, per Controparte_1 via di una buca presente sul tratto stradale, non adeguatamente segnalata e in condizioni di scarsa illuminazione. 2
Si è costituito in giudizio il , contestando la fondatezza Controparte_1 della domanda attorea e rilevando l'adeguata illuminazione del tratto stradale e la rilevanza della condotta imprudente dell'attrice.
La causa è stata istruita mediate acquisizione dei documenti depositati dalle parti, prova orale e svolgimento di consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza del 13.11.2024, le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini per comparse conclusionali e memorie di replica.
Deve essere premesso che “la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo ed è riscontrata congruamente sulla base dell'accertamento giudiziale del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, con i connotati della imprevedibilità ed inevitabilità oggettive e della adeguatezza causale, senza che la diligenza o meno del custode abbia rilevanza” (Cass. 14.03.2023, n. 7415).
In relazione alla rilevanza causale della condotta del danneggiato nella causazione del danno, deve aggiungersi che “sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1, e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva” (Cass. 28.04.2021, n. 11122, conf. Cass. 15.09.2023, n. 26682, Cass.
22.12.2017, n. 30775, Cass. 30.10.2018, n. 27724, Cass. 01.02.2018, n. 2480, Cass.
30.10.2018, n. 27724, Cass. 03.04.2019, n. 9315).
Nel caso di specie, la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c. è CP_1 emersa in considerazione della verificazione della caduta di a causa di una Parte_1 buca presenta sulla Via Cavour in , sottoposta alla custodia Controparte_1 dell'amministrazione comunale, mentre la stessa ivi transitava in data 22.01.2017, alle ore 21.00 circa.
In particolare, tali circostanze hanno trovato piena conferma alla luce della prova orale espletata, in quanto tutti i testi escussi hanno confermato che la caduta dell'attrice è avvenuta nelle circostanze indicate, in condizioni di scarsa visibilità della buca, lasciata priva di segnalazione.
Con particolare riguardo alle modalità della caduta subita dall'attrice, la teste
[...] ha evidenziato che “ è caduta appena prima di giungere nella Tes_1 Parte_1 posizione del veicolo, è caduta appena prima di potersi collocare lateralmente rispetto 3
al veicolo. è caduta in terra, nel senso che ha sbattuto il viso e il ginocchio Parte_1
a terra.
La buca non era visibile perché la strada non era illuminata. I lampioni ci sono, non era illuminato non so se perché la luce era fioca o perché i lampioni erano lontani.
La buca occupava parte del marciapiede, noi andavamo sul marciapiede, la buca era sul marciapiede. La buca avrà occupato circa un quarto del marciapiede, collocata in posizione centrale […]. Confermo che la buca era priva di segnalazione”.
Le indicate modalità della caduta hanno trovato conferma nelle dichiarazioni rese dalla teste che ha rilevato che “la posizione quando è caduta era in Testimone_2 prossimità della parte posteriore della macchina, lateralmente rispetto ad essa. Mia madre cadeva completamente a terra, prima sulle ginocchia e poi sul viso.
La buca non era visibile ed era buio. Desumo che non c'erano lampioni perché era buio e quindi la buca non era visibile. La buca era enorme, nella parte laterale rispetto alla macchina e anche sotto la macchina, parte laterale posteriore della macchina.
La buca l'abbiamo vista quando abbiamo illuminato con il telefono. Dopo abbiamo scansato la macchina e acceso i suoi fari […]. Confermo che la buca era priva di segnalazione”. Lo svolgimento dell'evento dannoso con le indicate modalità ha trovato riscontro anche nelle dichiarazioni rese dal teste , che ha dichiarato che “quando è Testimone_3 caduta l'attrice era vicino alla parte posteriore della macchina, leggermente laterale rispetto ad essa. E' caduta in terra. La caduta è avvenuta da davanti. C'era una buca in terra. La buca era al centro della strada, avrà avuto circa 50 cm di diametro. Alla luce si vedeva poco, nessuno si era accorto della buca. Non ricordo se
c'erano lampioni, ma si vedeva ben poco […]. Confermo che la buca era priva di segnalazione”.
Dunque, alla luce delle dichiarazioni rese da tutti i testimoni ascoltati, da ritenersi dotate di elevata credibilità, in considerazione del carattere dettagliato delle stesse e della concordanza delle circostanze descritte, deve affermarsi che la caduta dell'attrice sia avvenuta a causa di insidia presente nel tratto stradale, non adeguatamente visibile durante la percorrenza e non segnalata.
Sul punto, diversamente da quanto indicato dal convenuto, non può desumersi una situazione di idonea illuminazione e visibilità dell'insidia dalla documentazione fotografica depositata da parte attrice (cfr. doc. 1, allegato alla citazione).
A tal riguardo, rileva il carattere obliquo delle fonti di luce visibili nelle foto allegate rispetto alla posizione della buca sul tratto stradale, nonché la presenza di detriti sulla superficie dell'avvallamento, idonei ad occultare il dislivello rispetto al tratto stradale non interessato dall'insidia.
Inoltre, deve essere tenuta distinta la circostanza data dalla generale presenza di fonti di luce sul tratto stradale, rispetto al dato costituito dalla concreta visibilità della buca, da 4
escludersi alla luce degli elementi indicati e delle concordi dichiarazioni dei diversi soggetti presenti al momento del sinistro.
Conseguentemente, venendo in rilievo una insidia non visibile durante la percorrenza e non adeguatamente segnalata, non può essere riscontrata una condotta di colposa disattenzione da parte dell'attrice, idonea a determinare un'ipotesi di concorso di responsabilità.
Fermo quanto precede, occorre dunque determinare gli effetti pregiudizievoli e il danno risarcibile.
A tal riguardo, risulta necessario richiamare le risultanze della espletata consulenza tecnica d'ufficio, a firma del Dott. condotta tramite metodo e rigore Persona_1 scientifico, sulla base della documentazione agli atti e di visita della danneggiata, dunque integralmente condivisibile nei risultati raggiunti.
In particolare, in relazione agli esiti lesivi da ritenersi conseguenza dell'evento oggetto di causa, il consulente tecnico d'ufficio ha indicato che “dalla disamina del carteggio sanitario risulta che la sig.ra , nel sinistro del 22.01.2017, riportava una Parte_2 contusione nasale, una contusione ginocchio destro ed un trauma contusivo della piramide nasale e del massiccio facciale con conseguente instabilità dei 4 incisivi superiori” (cfr. C.T.U. pag. 12).
Nella determinazione delle conseguenze pregiudizievoli subite dall'attrice, è stato evidenziato che “dalle suddette lesioni non è scaturito un periodi di inabilità temporanea totale bensì le stesse hanno determinato un periodo di inabilità temporanea al 75% di giorni 10, un periodo di inabilità temporanea al 50% di giorni 10, un periodo di inabilità temporanea al 25% di giorni 10. Sono derivati altresì postumi permanenti nella misura dell'1% per il danno odontoiatrico. Tali postumi non solo emendabili”
(cfr. C.T.U. pagg. 12 e 13).
Infine, dalla documentazione in atti, sono state riscontrate spese mediche ritenute congrue e connesse con l'evento dannoso per un totale di Euro 602,00 (cfr. doc. 7, allegato alla citazione, e C.T.U. pag. 12).
Per la valutazione equitativa del danno biologico indicato, si ritiene adeguato ricorrere, sulla base dell'art. 1226 c.c., all'utilizzo delle Tabelle in uso presso il Tribunale di
Roma, aggiornate al mese di novembre 2023, le quali appaiono maggiormente idonee alla liquidazione concreta del danno rispetto a quanto rappresentato dalle Tabelle in uso al Tribunale di Milano.
Invero, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità, il valore delle Tabelle del
Tribunale di Milano “non può avallare l'idea che le tabelle ed i loro adeguamenti siano divenute una normativa di diritto che occorrerebbe necessariamente qualificare all'interno della categoria delle fonti per come regolata dall'art. 1 preleggi, bensì nel senso che esse integrano i parametri di individuazione di un corretto criterio di 5
liquidazione del danno non patrimoniale, con la valutazione equitativa normativamente prevista dall'art. 1226 c.c.” (Cass. n. 1553 del 22.01.2019)
Dunque, le Tabelle del Tribunale di Milano costituiscono soltanto un parametro guida di valutazione per la liquidazione del danno non patrimoniale, finalizzato ad orientare la discrezionalità del giudice, ma ciò non esclude che quest'ultimo possa far riferimento ad un diverso parametro equitativo, purché offra un'adeguata motivazione circa la preferibilità del criterio seguito rispetto al criterio guida rappresentato dalle Tabelle del
Tribunale di Milano.
A giustificazione del criterio seguito, si deve evidenziare che, a parità di valore del punto percentuale d'invalidità, le Tabelle del Tribunale di Roma risultano essere maggiormente aderenti a quanto previsto dalla legge, con particolare riguardo all'art. 138 cod. ass. che prevede espressamente che “ciascun punto deve essere di valore superiore a quello precedente e che l'incremento debba essere più che proporzionale alla crescita del valore percentuale assegnato ai postumi”.
Ancora, le Tabelle del Tribunale di Roma operano la valutazione relativa al danno morale secondo criteri obiettivi e predeterminati, con la possibilità di una più aderente e prevedibile individuazione del completo ristoro per tale tipo di danno, mediante la previsione di scaglioni di percentuali di danno che adeguano l'ammontare del ristoro del danno morale alla gravità dell'invalidità, ferma restando la possibilità di ulteriore personalizzazione.
Infine, le Tabelle del Tribunale di Roma, distinguendo la componente biologica da quella soggettiva morale, consentono un'agevole effettuazione dei conteggi, che devono essere fatti per poste omogenee, ogni qualvolta occorra determinare il danno differenziale, come nel caso in cui siano già state corrisposte somme al danneggiato o assicurato a titolo di danno biologico da soggetto a ciò obbligato.
Dunque, in applicazione delle più recenti Tabelle del Tribunale di Roma, occorre tenere conto dei seguenti parametri:
- Percentuale di invalidità riconosciuta: 1%
- Punto base danno non patrimoniale: Euro 1.369,23;
- Età del danneggiato alla data dell'evento lesivo: 64 anni
- Quoziente di riduzione correlato all'età: 0,685
- Giorni di inabilità temporanea parziale al 75% : 10;
- Giorni di inabilità temporanea parziale al 50% : 10;
- Giorni di inabilità temporanea parziale al 25% : 10;
- Punto base danno da Invalidità temporanea totale: Euro 128,07.
Pertanto, alla luce dei parametri indicati e in applicazione delle Tabelle del Tribunale di
Roma, risulta possibile quantificare il danno non patrimoniale subito dall'attrice per l'importo di Euro 2.858,98. 6
Tale importo è stato quantificato applicando l'oscillazione minima di fascia, in considerazione della mancata deduzione e prova di specifiche circostanze che abbiano aggravato o reso particolarmente intenso il pregiudizio subito dalla danneggiata.
Inoltre, rispetto all'indicato importo, non risulta possibile riconoscere alcuna maggiore somma a titolo di danni morali o personalizzazione del danno, in considerazione dell'assenza di deduzione e prova in ordine a circostanze tali da denotare una specifica sofferenza interiore della danneggiata o profili di ripercussione del danno sulla vita e la sfera relazionale della stessa.
Sulla somma riconosciuta a titolo di risarcimento del danno, poiché liquidata sulla scorta delle Tabelle del Tribunale di Roma vigenti, aggiornate al mese di novembre
2023, trattandosi di debito di valore, devono essere riconosciuti anche gli interessi e la rivalutazione monetaria.
Al riguardo, trova applicazione il principio di diritto per cui “nel caso di fatto illecito extracontrattuale, il danno subito dal danneggiato per la ritardata liquidazione dell'equivalente monetario dev'essere risarcito mediante la corresponsione di una somma di danaro via via rivalutata alla quale si cumulano gli interessi, a un tasso ritenuto equo dal giudice” (cfr. Cass., Sez. Un, 17.02.1995, n. 1712).
Infatti, la rivalutazione ha la funzione di reintegrare il danneggiato nella stessa situazione patrimoniale nella quale si sarebbe trovato se il danno non si fosse verificato, adeguando l'importo della somma in valori monetari correnti alla data in cui è compiuta la liquidazione giudiziale.
Inoltre, sulla somma così determinata, andranno calcolati gli interessi, che hanno la funzione di coprire il ritardo.
In ordine al tasso di interesse da applicare, in mancanza di diversa specifica deduzione in merito da parte dell'attrice, risulta equo applicare il tasso di interesse legale.
Pertanto, la somma complessiva di Euro 2.858,98 deve essere devalutata dal momento della liquidazione, effettuata in base alle Tabelle del Tribunale di Roma (elaborate a novembre 2023) al momento del fatto (gennaio 2017).
Quindi, la somma indicata deve essere, dal momento del fatto (gennaio 2017) al momento della decisione (febbraio 2025), rivalutata anno per anno e sottoposta all'applicazione degli interessi legali.
Infine, dal giorno della decisione definitiva, sulla somma rivalutata a detta data, andranno corrisposti, sino al soddisfo, gli ulteriori interessi legali, da qualificarsi corrispettivi, nella misura di seguito indicata, operando la decisione il tramutamento dell'originario debito di valore in debito di valuta.
Con riguardo alle spese mediche sostenute da parte attrice, risulta congrua la valutazione effettuata da parte del consulente tecnico d'ufficio in relazione all'avvenuta documentazione di spese ritenute necessarie per complessivi Euro 602,00. 7
Trattandosi di somma riconosciuta a titolo risarcitorio, l'indicato importo deve essere, dal momento in cui la spesa è stata sostenuta (dicembre 2017) al momento della decisione (febbraio 2025), rivalutato anno per anno e sottoposto all'applicazione degli interessi legali.
Infine, dal giorno della decisione definitiva, sulla somma rivalutata a detta data, andranno corrisposti, sino al soddisfo, gli ulteriori interessi legali, da qualificarsi corrispettivi, nella misura di seguito indicata, operando la decisione il tramutamento dell'originario debito di valore in debito di valuta.
In ordine al tasso di interesse da applicare in relazione ad entrambe le voci di danno indicate, in mancanza di diversa specifica deduzione da parte dell'attrice, risulta equo applicare il tasso di interesse legale, determinato nella misura di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. dal momento del dovuto al momento della domanda giudiziale e nella misura di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dal momento dalla domanda giudiziale al momento del soddisfo.
Le spese legali di lite sono poste, in base al principio di soccombenza, a carico della parte convenuta e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, del livello di complessità della stessa e dell'attività processuale spiegata.
Le spese della espletata consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come in atti, seguono la soccombenza e vengono definitivamente poste a carico del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Condanna il convenuto al pagamento, in favore di parte attrice, della somma complessiva di Euro 3.460,98, con rivalutazione e interessi legali, come indicato in parte motiva;
- Condanna il convenuto al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.552,00 per compenso professionale, oltre oneri di legge;
- Pone le spese della espletata consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come in atti, definitivamente a carico del convenuto
Tivoli, 11.02.2025
Il Giudice
Valerio Ceccarelli
N. R.G. 2047/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Valerio Ceccarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliata in Roma, Via Emilio Faà di Bruno, n. 15, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Andrea Papagni, che, unitamente all'Avv. Piera Gaudenzi, la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla citazione
ATTRICE contro
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Controparte_1
Ugo De Carolis, n. 77, presso lo studio dell'Avv. Lucio Laurita Longo, che, unitamente all'Avv. Alessandro Bruzzone, lo rappresenta e difende, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 13.11.2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ha convenuto in giudizio il Parte_1 Controparte_1
, chiedendo il risarcimento del danno subito a causa della caduta avvenuta in
[...] data 22.01.2017, alle ore 21.00 circa, in , Via Cavour, n. 90, per Controparte_1 via di una buca presente sul tratto stradale, non adeguatamente segnalata e in condizioni di scarsa illuminazione. 2
Si è costituito in giudizio il , contestando la fondatezza Controparte_1 della domanda attorea e rilevando l'adeguata illuminazione del tratto stradale e la rilevanza della condotta imprudente dell'attrice.
La causa è stata istruita mediate acquisizione dei documenti depositati dalle parti, prova orale e svolgimento di consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza del 13.11.2024, le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini per comparse conclusionali e memorie di replica.
Deve essere premesso che “la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo ed è riscontrata congruamente sulla base dell'accertamento giudiziale del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, con i connotati della imprevedibilità ed inevitabilità oggettive e della adeguatezza causale, senza che la diligenza o meno del custode abbia rilevanza” (Cass. 14.03.2023, n. 7415).
In relazione alla rilevanza causale della condotta del danneggiato nella causazione del danno, deve aggiungersi che “sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1, e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva” (Cass. 28.04.2021, n. 11122, conf. Cass. 15.09.2023, n. 26682, Cass.
22.12.2017, n. 30775, Cass. 30.10.2018, n. 27724, Cass. 01.02.2018, n. 2480, Cass.
30.10.2018, n. 27724, Cass. 03.04.2019, n. 9315).
Nel caso di specie, la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c. è CP_1 emersa in considerazione della verificazione della caduta di a causa di una Parte_1 buca presenta sulla Via Cavour in , sottoposta alla custodia Controparte_1 dell'amministrazione comunale, mentre la stessa ivi transitava in data 22.01.2017, alle ore 21.00 circa.
In particolare, tali circostanze hanno trovato piena conferma alla luce della prova orale espletata, in quanto tutti i testi escussi hanno confermato che la caduta dell'attrice è avvenuta nelle circostanze indicate, in condizioni di scarsa visibilità della buca, lasciata priva di segnalazione.
Con particolare riguardo alle modalità della caduta subita dall'attrice, la teste
[...] ha evidenziato che “ è caduta appena prima di giungere nella Tes_1 Parte_1 posizione del veicolo, è caduta appena prima di potersi collocare lateralmente rispetto 3
al veicolo. è caduta in terra, nel senso che ha sbattuto il viso e il ginocchio Parte_1
a terra.
La buca non era visibile perché la strada non era illuminata. I lampioni ci sono, non era illuminato non so se perché la luce era fioca o perché i lampioni erano lontani.
La buca occupava parte del marciapiede, noi andavamo sul marciapiede, la buca era sul marciapiede. La buca avrà occupato circa un quarto del marciapiede, collocata in posizione centrale […]. Confermo che la buca era priva di segnalazione”.
Le indicate modalità della caduta hanno trovato conferma nelle dichiarazioni rese dalla teste che ha rilevato che “la posizione quando è caduta era in Testimone_2 prossimità della parte posteriore della macchina, lateralmente rispetto ad essa. Mia madre cadeva completamente a terra, prima sulle ginocchia e poi sul viso.
La buca non era visibile ed era buio. Desumo che non c'erano lampioni perché era buio e quindi la buca non era visibile. La buca era enorme, nella parte laterale rispetto alla macchina e anche sotto la macchina, parte laterale posteriore della macchina.
La buca l'abbiamo vista quando abbiamo illuminato con il telefono. Dopo abbiamo scansato la macchina e acceso i suoi fari […]. Confermo che la buca era priva di segnalazione”. Lo svolgimento dell'evento dannoso con le indicate modalità ha trovato riscontro anche nelle dichiarazioni rese dal teste , che ha dichiarato che “quando è Testimone_3 caduta l'attrice era vicino alla parte posteriore della macchina, leggermente laterale rispetto ad essa. E' caduta in terra. La caduta è avvenuta da davanti. C'era una buca in terra. La buca era al centro della strada, avrà avuto circa 50 cm di diametro. Alla luce si vedeva poco, nessuno si era accorto della buca. Non ricordo se
c'erano lampioni, ma si vedeva ben poco […]. Confermo che la buca era priva di segnalazione”.
Dunque, alla luce delle dichiarazioni rese da tutti i testimoni ascoltati, da ritenersi dotate di elevata credibilità, in considerazione del carattere dettagliato delle stesse e della concordanza delle circostanze descritte, deve affermarsi che la caduta dell'attrice sia avvenuta a causa di insidia presente nel tratto stradale, non adeguatamente visibile durante la percorrenza e non segnalata.
Sul punto, diversamente da quanto indicato dal convenuto, non può desumersi una situazione di idonea illuminazione e visibilità dell'insidia dalla documentazione fotografica depositata da parte attrice (cfr. doc. 1, allegato alla citazione).
A tal riguardo, rileva il carattere obliquo delle fonti di luce visibili nelle foto allegate rispetto alla posizione della buca sul tratto stradale, nonché la presenza di detriti sulla superficie dell'avvallamento, idonei ad occultare il dislivello rispetto al tratto stradale non interessato dall'insidia.
Inoltre, deve essere tenuta distinta la circostanza data dalla generale presenza di fonti di luce sul tratto stradale, rispetto al dato costituito dalla concreta visibilità della buca, da 4
escludersi alla luce degli elementi indicati e delle concordi dichiarazioni dei diversi soggetti presenti al momento del sinistro.
Conseguentemente, venendo in rilievo una insidia non visibile durante la percorrenza e non adeguatamente segnalata, non può essere riscontrata una condotta di colposa disattenzione da parte dell'attrice, idonea a determinare un'ipotesi di concorso di responsabilità.
Fermo quanto precede, occorre dunque determinare gli effetti pregiudizievoli e il danno risarcibile.
A tal riguardo, risulta necessario richiamare le risultanze della espletata consulenza tecnica d'ufficio, a firma del Dott. condotta tramite metodo e rigore Persona_1 scientifico, sulla base della documentazione agli atti e di visita della danneggiata, dunque integralmente condivisibile nei risultati raggiunti.
In particolare, in relazione agli esiti lesivi da ritenersi conseguenza dell'evento oggetto di causa, il consulente tecnico d'ufficio ha indicato che “dalla disamina del carteggio sanitario risulta che la sig.ra , nel sinistro del 22.01.2017, riportava una Parte_2 contusione nasale, una contusione ginocchio destro ed un trauma contusivo della piramide nasale e del massiccio facciale con conseguente instabilità dei 4 incisivi superiori” (cfr. C.T.U. pag. 12).
Nella determinazione delle conseguenze pregiudizievoli subite dall'attrice, è stato evidenziato che “dalle suddette lesioni non è scaturito un periodi di inabilità temporanea totale bensì le stesse hanno determinato un periodo di inabilità temporanea al 75% di giorni 10, un periodo di inabilità temporanea al 50% di giorni 10, un periodo di inabilità temporanea al 25% di giorni 10. Sono derivati altresì postumi permanenti nella misura dell'1% per il danno odontoiatrico. Tali postumi non solo emendabili”
(cfr. C.T.U. pagg. 12 e 13).
Infine, dalla documentazione in atti, sono state riscontrate spese mediche ritenute congrue e connesse con l'evento dannoso per un totale di Euro 602,00 (cfr. doc. 7, allegato alla citazione, e C.T.U. pag. 12).
Per la valutazione equitativa del danno biologico indicato, si ritiene adeguato ricorrere, sulla base dell'art. 1226 c.c., all'utilizzo delle Tabelle in uso presso il Tribunale di
Roma, aggiornate al mese di novembre 2023, le quali appaiono maggiormente idonee alla liquidazione concreta del danno rispetto a quanto rappresentato dalle Tabelle in uso al Tribunale di Milano.
Invero, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità, il valore delle Tabelle del
Tribunale di Milano “non può avallare l'idea che le tabelle ed i loro adeguamenti siano divenute una normativa di diritto che occorrerebbe necessariamente qualificare all'interno della categoria delle fonti per come regolata dall'art. 1 preleggi, bensì nel senso che esse integrano i parametri di individuazione di un corretto criterio di 5
liquidazione del danno non patrimoniale, con la valutazione equitativa normativamente prevista dall'art. 1226 c.c.” (Cass. n. 1553 del 22.01.2019)
Dunque, le Tabelle del Tribunale di Milano costituiscono soltanto un parametro guida di valutazione per la liquidazione del danno non patrimoniale, finalizzato ad orientare la discrezionalità del giudice, ma ciò non esclude che quest'ultimo possa far riferimento ad un diverso parametro equitativo, purché offra un'adeguata motivazione circa la preferibilità del criterio seguito rispetto al criterio guida rappresentato dalle Tabelle del
Tribunale di Milano.
A giustificazione del criterio seguito, si deve evidenziare che, a parità di valore del punto percentuale d'invalidità, le Tabelle del Tribunale di Roma risultano essere maggiormente aderenti a quanto previsto dalla legge, con particolare riguardo all'art. 138 cod. ass. che prevede espressamente che “ciascun punto deve essere di valore superiore a quello precedente e che l'incremento debba essere più che proporzionale alla crescita del valore percentuale assegnato ai postumi”.
Ancora, le Tabelle del Tribunale di Roma operano la valutazione relativa al danno morale secondo criteri obiettivi e predeterminati, con la possibilità di una più aderente e prevedibile individuazione del completo ristoro per tale tipo di danno, mediante la previsione di scaglioni di percentuali di danno che adeguano l'ammontare del ristoro del danno morale alla gravità dell'invalidità, ferma restando la possibilità di ulteriore personalizzazione.
Infine, le Tabelle del Tribunale di Roma, distinguendo la componente biologica da quella soggettiva morale, consentono un'agevole effettuazione dei conteggi, che devono essere fatti per poste omogenee, ogni qualvolta occorra determinare il danno differenziale, come nel caso in cui siano già state corrisposte somme al danneggiato o assicurato a titolo di danno biologico da soggetto a ciò obbligato.
Dunque, in applicazione delle più recenti Tabelle del Tribunale di Roma, occorre tenere conto dei seguenti parametri:
- Percentuale di invalidità riconosciuta: 1%
- Punto base danno non patrimoniale: Euro 1.369,23;
- Età del danneggiato alla data dell'evento lesivo: 64 anni
- Quoziente di riduzione correlato all'età: 0,685
- Giorni di inabilità temporanea parziale al 75% : 10;
- Giorni di inabilità temporanea parziale al 50% : 10;
- Giorni di inabilità temporanea parziale al 25% : 10;
- Punto base danno da Invalidità temporanea totale: Euro 128,07.
Pertanto, alla luce dei parametri indicati e in applicazione delle Tabelle del Tribunale di
Roma, risulta possibile quantificare il danno non patrimoniale subito dall'attrice per l'importo di Euro 2.858,98. 6
Tale importo è stato quantificato applicando l'oscillazione minima di fascia, in considerazione della mancata deduzione e prova di specifiche circostanze che abbiano aggravato o reso particolarmente intenso il pregiudizio subito dalla danneggiata.
Inoltre, rispetto all'indicato importo, non risulta possibile riconoscere alcuna maggiore somma a titolo di danni morali o personalizzazione del danno, in considerazione dell'assenza di deduzione e prova in ordine a circostanze tali da denotare una specifica sofferenza interiore della danneggiata o profili di ripercussione del danno sulla vita e la sfera relazionale della stessa.
Sulla somma riconosciuta a titolo di risarcimento del danno, poiché liquidata sulla scorta delle Tabelle del Tribunale di Roma vigenti, aggiornate al mese di novembre
2023, trattandosi di debito di valore, devono essere riconosciuti anche gli interessi e la rivalutazione monetaria.
Al riguardo, trova applicazione il principio di diritto per cui “nel caso di fatto illecito extracontrattuale, il danno subito dal danneggiato per la ritardata liquidazione dell'equivalente monetario dev'essere risarcito mediante la corresponsione di una somma di danaro via via rivalutata alla quale si cumulano gli interessi, a un tasso ritenuto equo dal giudice” (cfr. Cass., Sez. Un, 17.02.1995, n. 1712).
Infatti, la rivalutazione ha la funzione di reintegrare il danneggiato nella stessa situazione patrimoniale nella quale si sarebbe trovato se il danno non si fosse verificato, adeguando l'importo della somma in valori monetari correnti alla data in cui è compiuta la liquidazione giudiziale.
Inoltre, sulla somma così determinata, andranno calcolati gli interessi, che hanno la funzione di coprire il ritardo.
In ordine al tasso di interesse da applicare, in mancanza di diversa specifica deduzione in merito da parte dell'attrice, risulta equo applicare il tasso di interesse legale.
Pertanto, la somma complessiva di Euro 2.858,98 deve essere devalutata dal momento della liquidazione, effettuata in base alle Tabelle del Tribunale di Roma (elaborate a novembre 2023) al momento del fatto (gennaio 2017).
Quindi, la somma indicata deve essere, dal momento del fatto (gennaio 2017) al momento della decisione (febbraio 2025), rivalutata anno per anno e sottoposta all'applicazione degli interessi legali.
Infine, dal giorno della decisione definitiva, sulla somma rivalutata a detta data, andranno corrisposti, sino al soddisfo, gli ulteriori interessi legali, da qualificarsi corrispettivi, nella misura di seguito indicata, operando la decisione il tramutamento dell'originario debito di valore in debito di valuta.
Con riguardo alle spese mediche sostenute da parte attrice, risulta congrua la valutazione effettuata da parte del consulente tecnico d'ufficio in relazione all'avvenuta documentazione di spese ritenute necessarie per complessivi Euro 602,00. 7
Trattandosi di somma riconosciuta a titolo risarcitorio, l'indicato importo deve essere, dal momento in cui la spesa è stata sostenuta (dicembre 2017) al momento della decisione (febbraio 2025), rivalutato anno per anno e sottoposto all'applicazione degli interessi legali.
Infine, dal giorno della decisione definitiva, sulla somma rivalutata a detta data, andranno corrisposti, sino al soddisfo, gli ulteriori interessi legali, da qualificarsi corrispettivi, nella misura di seguito indicata, operando la decisione il tramutamento dell'originario debito di valore in debito di valuta.
In ordine al tasso di interesse da applicare in relazione ad entrambe le voci di danno indicate, in mancanza di diversa specifica deduzione da parte dell'attrice, risulta equo applicare il tasso di interesse legale, determinato nella misura di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. dal momento del dovuto al momento della domanda giudiziale e nella misura di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dal momento dalla domanda giudiziale al momento del soddisfo.
Le spese legali di lite sono poste, in base al principio di soccombenza, a carico della parte convenuta e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, del livello di complessità della stessa e dell'attività processuale spiegata.
Le spese della espletata consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come in atti, seguono la soccombenza e vengono definitivamente poste a carico del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Condanna il convenuto al pagamento, in favore di parte attrice, della somma complessiva di Euro 3.460,98, con rivalutazione e interessi legali, come indicato in parte motiva;
- Condanna il convenuto al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.552,00 per compenso professionale, oltre oneri di legge;
- Pone le spese della espletata consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come in atti, definitivamente a carico del convenuto
Tivoli, 11.02.2025
Il Giudice
Valerio Ceccarelli