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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. I, sentenza 16/01/2026, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 479/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 1, riunita in udienza il 26/05/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AR DO, Presidente
MICELI MA, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per revoca iscritto nel R.G.A. n. 597/2024 depositato il 06/02/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo - Via Toscana N. 20 90144 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5859/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado SICILIA sez.
19 e pubblicata il 10/07/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY304J505110 RA 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Oggetto del presente giudizio è la revocazione della sentenza n. 5859/19/2023 emessa nell'ambito del procedimento R.G.A. n. 5896/2016, depositata il 10/07/2023, che ha ad oggetto l'avviso di accertamento n. TY304J505110/2014, relativo all'anno d'imposta 2008, emesso nei confronti del Associazione_1. Palermo e dei sigg.ri Resistente_1 e Nominativo_1 quali “responsabili solidali, ai sensi dell'art 38 c.c.” In particolare, la sentenza ha così statuito:
- ha parzialmente accolto l'appello dell'Agenzia e, in parziale riforma della decisione impugnata, ha confermato la legittimità dell'avviso di accertamento originariamente impugnato, limitatamente alla pretesa erariale relativa all'RE e alla conseguente parziale responsabilità solidale del contribuente appellato.
- ha rigettato il medesimo appello con riferimento alla pretesa erariale relativa all'RA (e relativa sanzione amministrativa irrogata).
- In ragione della soccombenza reciproca, il Collegio haa disposto la compensazione tra le parti delle spese.
L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per revocazione avverso la sentenza chiedendo che, preso atto dei motivi esposti e riconosciuta l'efficacia del giudicato esterno formatosi a seguito del passaggio in giudicato della sentenza della CGT di II grado della Sicilia n. 10785/14/2021 depositata il 03/12/2021, sia disposta la revocazione della sentenza n. 5859/19/2023 della CGT di II grado della Sicilia, depositata il 10/07/2023 nella parte in cui ha annullato la pretesa i fini RA, e condannata controparte al pagamento delle spese di giudizio.
Il sig. Resistente_1 si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso per revocazione, ex art. 395 comma 1 n.5 cpc, della sentenza n. 5859/19/2023, emessa nel procedimento R.G.A. n. 5896/2016, depositata il 10/07/2023, promosso dall'Agenzia delle Entrate e notificato il 1 Febbraio 2024 perché inammissibile, improcedibile ed infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza n.
5859/19/2023 nella parte in cui ha annullato la pretesa erariale relativa all'RA (e relativa sanzione amministrativa irrogata) dell'avviso di accertamento n. TY304J505110/2014. Ha chiesto, inoltre, la condanna della controparte alle spese del giudizio, da distrarre in favore dei procuratori antistatari.
La Corte, all'udienza del 26 maggio 2025, ha posto in decisione la controversia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso, ai sensi dell'art. 64 D.lgs. n. 546 del 1992 e 395, comma 1, n.
5, c.p.c., ritenendo sussistente il presupposto per la revocazione della sentenza 5859/19/2023, depositata il 10/07/2023, ritenuta in conflitto di giudicato esterno rispetto alla sentenza della CGT di II grado della Sicilia
n. 10785/14/2021 depositata il 03/12/2021.
In via preliminare, con il primo motivo di appello l'Ufficio dichiara di volersi avvalere della possibilità, ai sensi dell'art. 64 del D.lgs. n. 546/1992, di impugnare per revocazione ordinaria la sentenza pronunciata in secondo grado dalla CGT di II grado, ritenendo che il mezzo di impugnazione sia l'unico ammissibile per evidenziare l'esistenza del giudicato esterno che si è formato nel corso del giudizio di appello e non è stato oggetto di eccezione nel corso dello stesso. Con il secondo motivo di appello l'Ufficio espone i presupposti della revocazione della sentenza n.
5859/19/2023 e produce la documentazione attestante il passaggio in giudicato della sentenza della CGT di II grado della Sicilia n. 10785/14/2021, depositata il 03/12/2021 nel giudizio instaurato dal Associazione_1. L'Agenzia precisa che la revocazione della sentenza, come anticipato, è proposta per il motivo di cui all'art. 395, comma 1, n. 5 c.p.c. ovvero per contrasto con “altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata”.
Ebbene, affinché una sentenza possa considerarsi contraria ad altra precedente avente autorità di giudicato, occorre che “tra i due giudizi vi sia identità di soggetti e di oggetto tale che tra le due vicende sussiste una ontologica e strutturale concordanza degli estremi sui quali deve essere espresso il secondo giudizio, rispetto agli elementi distintivi della decisione emessa per prima”.
Nel caso di specie, posto che i due giudizi di cui si discute hanno oggetto il medesimo atto impositivo, nessun dubbio può sussistere – a parere dell'Ufficio- sull'identità in oggetto.
Pertanto, considerato che la sentenza n. 10785/14/2021 ha ormai accertato con efficacia di cosa giudicata la legittimità integrale dell'avviso di accertamento n. TY304J505110/2014, la sentenza di cui si chiede la revocazione, nella parte in cui ha annullato parzialmente il medesimo atto, ritenendo illegittima la pretesa ai fini RA, dovrà essere revocata in quanto si pone in contrasto con il precedente giudicato.
La circostanza che la precedente sentenza passata in giudicato non sia stata pronunciata nei confronti dell'odierno ricorrente non osta – a parere dell'Agenzia- all'ammissibilità del rimedio revocatorio.
A parere dell'Ufficio, infatti, l'art. 395, comma 1, n. 5, c.p.c., nel delimitare l'ambito applicativo della revocazione ordinaria alle ipotesi di sussistenza di una sentenza “contraria ad altra precedente avente tra le parti autorità di cosa giudicata”, con l'espressione “parti” ha inteso riferirsi non solo alle parti formali del rapporto processuale, ma anche “a coloro che, in virtù di norma di legge, hanno la facoltà di avvalersi in via riflessa del giudicato formatosi con un processo al quale non hanno partecipato”.
Una diversa soluzione snaturerebbe la ratio della norma in esame che è quella di evitare il contrasto di giudicati e garantire la certezza del diritto. Pertanto, nel caso in esame, in conclusione, considerato che la sentenza emessa nei confronti del Associazione_1 è stata pronunciata solo ed esclusivamente sugli elementi costitutivi dell'obbligazione tributaria, concludendo che la pretesa dell'amministrazione è integralmente legittima, e che la sentenza di cui si chiede la revocazione non ha individuato alcuna ragione di carattere personale per cui non dovrebbe sussistere il vincolo di solidarietà nei confronti del Resistente_1, ma anzi ha confermato esplicitamente la sussistenza della sua responsabilità, emergerebbe l'evidente erroneità della conclusione riportata al punto 6.5 della sentenza ove si legge che “Da quanto evidenziato, si può affermare che il contribuente appellato ha agito in nome e per conto del Associazione_1., in tal modo risultando integrata la fattispecie di “responsabilità solidale” ex art. 38 cod. civ., sia pure limitatamente alla pretesa tributaria riguardante l'RE, per l'intervenuta decadenza dell'Ufficio dal potere impositivo, nei suoi confronti, con riguardo all'RA, per le motivazioni prima specificate”.
Tale conclusione, infatti, a parere dell'Agenzia risulta in contrasto di giudicato esterno con quanto statuito, relativamente allo stesso atto impositivo, nella richiamata sentenza emessa in esito al giudizio incardinato dal Associazione_1.
I motivi di revocazione proposti dall'Agenzia delle Entrate non possono essere accolti.
1-In punto di diritto, per quanto riguarda i presupposti dell'azione di revocazione ex art. 395, n.5 cpc, la
Giurisprudenza di Legittimità ha espresso un indirizzo, ormai consolidato.
Cassazione civile sez. trib. - 31/07/2024, n. 21589: In materia di giudicato esterno, questa Corte ha di recente ribadito il proprio consolidato orientamento affermando che ove formatosi nel corso del giudizio di secondo grado, qualora la sua esistenza non sia stata eccepita dalla parte interessata, la sentenza d'appello pronunciata in difformità è impugnabile con il ricorso per revocazione ex art. 395, n. 5, c.p.c. e non con quello per Cassazione, mentre, nelle ipotesi in cui l'esistenza di tale giudicato abbia costituito oggetto di eccezione ritualmente sollevata in giudizio, la sentenza d'appello difforme non è impugnabile con il ricorso per revocazione ma solo con il ricorso per cassazione (cfr. , anzitutto, Cass., Sez. U, n. 21493 del 20/10/2010,; Sez. 5, n. 22177 del 03/11/2016; Sez. 5, n. 22506 del 04/11/2015; sez.5., n. 28733/2022).
In ordine ai presupposti della revocazione e, in particolare, al contrasto di giudicati, l'orientamento giurisprudenziale è anch'esso consolidato e univoco.
Cass., sez. 2, Ord., n. 38230 del 03/12/2021: “In tema di revocazione, il contrasto di giudicati previsto dall' art. 395, n. 5), c.p.c., sussiste qualora tra le due controversie vi sia identità di soggetti e di oggetto, tale che tra le due vicende processuali sussista un'ontologica e strutturale concordanza degli estremi identificativi dei due giudizi, nel senso che la precedente sentenza deve avere ad oggetto il medesimo fatto o un fatto ad essa antitetico, non anche un fatto costituente un possibile antecedente logico, sempre che la relativa eccezione di giudicato non sia stata proposta innanzi al giudice del secondo giudizio, giacché, in caso contrario, non si verte in tema di contrasto di giudicati, ma ricorre un vizio di motivazione denunciabile ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.”
È poi noto che per esservi giudicato esterno occorre che tra i due giudizi vi sia identità di parti, essendo l'efficacia soggettiva del giudicato circoscritta, ai sensi dell'art. 2909 c.c., ai soggetti posti in condizione di intervenire nel processo e a coloro che ad essi subentrano per successione o per atto tra vivi (Cass., sez.
2, n. 2144/2022 ).
Inoltre, nel processo tributario, l'effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione alle imposte periodiche, opera soltanto quando riguardi fatti integranti elementi costitutivi della fattispecie, i quali, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta, abbiano carattere tendenzialmente permanente o pluriennale, non anche quando risolva la controversia sotto il profilo formale dell'atto opposto o attenga a elementi variabili, destinati a modificarsi nel tempo. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da censura la sentenza impugnata che aveva escluso l'estensione del giudicato all'anno di imposta in esame, in quanto fondato sul vizio motivazionale dell'atto opposto, non involgendo tale decisione il merito della pretesa tributaria) (cfr. Cass., sez. 5°, n. 5766/2021)
2- Ebbene, in riferimento al caso di specie, va considerata preliminarmente la pretesa tributaria, oggetto dell'avviso di accertamento impugnato, così come prospettata dall'Amministrazione Finanziaria.
L'atto impugnato scaturisce dal processo verbale di constatazione redatto in data 14/05/2014 dalla Guardia di Finanza - Nucleo di Polizia Tributaria di Palermo, nei confronti dell'Associazione "Centro Interaziendale Addestramento Professionale Integrato" (Associazione_1.), esercente l'attività di "corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale”.
I militari della Guardia di Finanza hanno avviato una verifica nei confronti dell'Ente finalizzata a sottoporre a tassazione i proventi illeciti derivanti dal reato di associazione a delinquere (art. 416 с .р .) finalizzata alla commissione di reati di truffa aggravata ex art. 640 bis c.p. per indebita percezione di somme derivanti da erogazioni pubbliche.
Infatti, le indagini eseguite dal Gruppo Tutela Spesa Pubblica del Nucleo di Polizia Tributaria di Palermo, nell'ambito del procedimento penale n. 20636/12 R.G.N.R. Mod. 21, hanno permesso di rilevare un articolato sistema illecito ideato e gestito dal Sig. Resistente_1, Responsabile della comunicazione dei diversi progetti del Associazione_1. finanziati dalla Regione Siciliana e qualificato dai verificatori come l'indiscusso "regista " dell'operato dell'associazione, con la connivenza e la fattiva collaborazione di altri funzionari direttivi dello stesso Ente.
Il disegno criminoso posto in essere ha permesso all'Associazione_1 di Palermo di beneficiare indebitamente di ingenti somme di denaro erogate dalla Regione Sicilia e dall'Unione Europea per la realizzazione di vari progetti, meglio descritti nei dettagli tramite la copiosa documentazione acquisita dai militari (pag. 10 e ss del PVC). Le figure principali dell'impianto delittuoso sono, dunque, i Sig.ri Nominativo_1 e Resistente_1, con la collaborazione di altri compartecipi dell'associazione a delinquere, all'interno della quale ogni componente ha assunto un ruolo preciso, svolgendo un'attività finalizzata al conseguimento di uno scopo comune, ossia la commissione di delitti preordinati a lucrare le ingenti risorse finanziarie concesse dall'Unione
Europea e dalla Regione Siciliana ( pag. 6 e seguenti del PVC).
Dalle indagini espletate è emerso che il Sig. Resistente_1 ha deciso, per ogni singolo progetto del Associazione_1., come ripartire i budget per la pubblicità e, soprattutto, ha di fatto selezionato le imprese cui affidare le forniture, quasi sempre senza svolgere alcuna gara "pubblica". Una consistente parte degli investimenti pubblicitari del Associazione_1. è stata affidata a società riconducibili al Sig. Resistente_1, che hanno emesso nei confronti dell'Associazione verificata numerose fatture relative a operazioni inesistenti, in quanto rilasciate a fronte di forniture in tutto o in parte non eseguite, ovvero recanti corrispettivi sensibilmente superiori all'effettivo valore delle prestazioni rese.
D'altronde, la falsità delle fatture è stata riscontrata attraverso i numerosi controlli incrociati attuati sia nei confronti delle società emittenti sia nei confronti dei presunti fornitori di tali società. In alcuni casi, al fine di dimostrare la disponibilità dei beni e servizi fatturati al Associazione_1. e, al contempo, di evadere le imposte deducendo costi fittizi, società c.d. "cartiere" riconducibili a Resistente_1 hanno contabilizzato fatture per operazioni inesistenti rilasciate da soggetti economici che avevano già cessato la propria attività o con le quali, in realtà, non avevano mai intrattenuto rapporti commerciali. In altri casi, a fronte di forniture realmente eseguite, le società "cartiere" hanno fatturato al Associazione_1. importi nettamente superiori al reale valore delle forniture rese ((cfr., avv. acc. p. 3-4).
Ai fini tributari, la verifica espletata è stata finalizzata “ad attrarre a tassazione, ai sensi dell'art. 14 co. 4 della
L. n. 537/1993, come elementi positivi del reddito d'impresa, i proventi derivanti da attività illecite. I contributi indebitamente riscossi nel 2008 dal Associazione_1. ammontano a € 32.678.343,46. I proventi in questione sono stati ricondotti nell'ambito della categoria del "reddito d'impresa", in virtù della forza di attrazione operata da tale categoria di reddito nei confronti di ogni fonte reddituale. La tassazione dei proventi qualificabili come illeciti, inoltre, non è subordinata ad una sentenza, tanto meno definitiva, che attesti l'esistenza di un fatto di reato, essendo sufficiente la mera configurabilità di un reato, anche nel corso delle indagini preliminari (cfr., avv. acc. p. 4).
Pertanto, l'Agenzia per l'anno 2008 ha emesso avviso di accertamento n. TY304J505110-2014, a carico della (Associazione_1.), dei Sig.ri Nominativo_1 e Resistente_1, rappresentando che, ai sensi dell'art. 38 c.c. per il pagamento del debito tributario dell'associazione non riconosciuta sussiste la responsabilità personale e solidale del soggetto che ha agito in nome e per conto dell'associazione (cfr., avv. acc. p.6). In esito alla stessa indagine sono stati emessi, sempre a carico del Associazione_1. e dei Sig.ri Nominativo_1 e Resistente_1, l'avviso di accertamento relativi agli anni 2006 e 2007. A seguito della notifica dei suddetti atti ciascuno dei destinatari ha provveduto ad impugnazione autonoma degli stessi, incardinando separati giudizi di merito, che non sono mai stati oggetto di riunione, proponendo sostanzialmente le medesime doglianze.
L'Agenzia ha ritenuto opportuno rappresentare gli esiti dei giudizi in questione, riepilogandoli così sinteticamente:
1)avviso di accertamento n. TY304J504551/2014, relativo all'anno 2006
-L'impugnazione proposta dal Associazione_1., destinatario principale della pretesa tributaria ha avuto esito totalmente favorevole all'Ufficio. In particolare, il giudizio incardinato dal Associazione_1 è stato deciso con sentenza n. 329/19/2022 della CGT di II grado della Sicilia, favorevole all'Ufficio e passata in giudicato.
-Il giudizio incardinato dal sig. Resistente_1 è stato deciso con sentenza n. 5861/19/2023 della CGT di II grado della Sicilia, favorevole all'Ufficio limitatamente all'RE (oggetto del presente ricorso per revocazione);
- Il giudizio incardinato dal sig. Nominativo_1 è stato deciso con sentenza n. 520/19/2023 della CGT di II grado della Sicilia, favorevole all'Ufficio, ed è attualmente pendente in Cassazione a seguito di ricorso di parte.
2)Avviso di accertamento n. TY304J505088-2014, relativo all'anno 2007
- Il giudizio incardinato dal Associazione_1 è stato deciso con sentenza n. 10778/14/2021 della CGT di II grado della Sicilia, favorevole all'Ufficio e passata in giudicato. - Il giudizio incardinato dal sig. Resistente_1 è stato deciso con sentenza n. 5860/19/2023 della CGT di II grado della Sicilia, favorevole all'Ufficio limitatamente all'RE (oggetto di ricorso per revocazione analogo al presente);
- Il giudizio incardinato dal sig. Nominativo_1 è stato deciso con sentenza n.520/19/2023 della CGT di II grado della Sicilia, favorevole all'Ufficio ed è attualmente pendente in Cassazione a seguito di ricorso di parte.
3)Avviso di accertamento n. TY304J505110-2014, relativo all'anno 2008
- Il giudizio incardinato dal Associazione_1 è stato deciso con sentenza n. 10785/14/2021 della CGT di II grado della Sicilia, favorevole all'Ufficio e passata in giudicato.
- Il giudizio incardinato dal sig. Resistente_1 è stato deciso con sentenza n. 5859/19/2023 della CGT di II grado della Sicilia, favorevole all'Ufficio limitatamente all'RE (oggetto di ricorso per revocazione analogo al presente);
- Il giudizio incardinato dal sig. Nominativo_1 è stato deciso con sentenza n. 520/19/2023 della CGT di II grado della Sicilia, favorevole all'Ufficio ed è attualmente pendente in Cassazione a seguito di ricorso di parte.
Per quel che rileva ai fini del presente ricorso, riguardante l'avviso di accertamento relativo all'anno 2008,
l'Agenzia ha precisato che nelle more del giudizio di secondo grado – che si è concluso con la sentenza di cui oggi si chiede la revocazione - sono passate in giudicato le richiamate sentenze della CGT di II grado della Sicilia nn. 329/19/2022, 10778/14/2021 e 10785/14/2021, tutte relative alla Associazione_1, totalmente favorevoli all'Ufficio.
In particolare, le citate sentenze sono passate in giudicato per mancata impugnazione, ma l'esistenza di siffatto giudicato non è stata dedotta dalla difesa erariale e, conseguentemente, il Giudice della sentenza di cui si chiede la revocazione non si è pronunciato sulla relativa eccezione. Il Collegio, infatti, si è limitato a rilevare che “Non è noto a questa Corte di Giustizia se le sentenze appena ricordate siano divenute definitive”
( punto 2.3).
La parte resistente, nelle proprie controdeduzioni, dichiara che avverso la sentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado, di cui si chiede la revocazione, il sig. Resistente_1 ha promosso ricorso per cassazione (per la pretesa erariale RE), iscritto al n. 4282/2024 R.G. della Corte di Cassazione.
Inoltre, in ordine al presente giudizio di revocazione, lamenta in primo luogo l'inammissibilità della domanda revocatoria in quanto, nel caso di specie, l'Agenzia ricorrente ha proposto ricorso per revocazione, lamentando un contrasto tra la sentenza revocanda, emessa nel giudizio tra l'Agenzia delle Entrate e il Resistente_1, e altra sentenza emessa nel diverso giudizio tra la stessa Agenzia delle Entrate e il Associazione_1, soggetto giuridicamente diverso dal Resistente_1, peraltro totalmente estraneo alla compagine sociale dell'Ente.
Infatti, contrariamente a quanto dedotto dall'Agenzia ricorrente, il contribuente ritiene che il legislatore, e poi anche la successiva dottrina e giurisprudenza, ai fini della proposizione della revocazione ex art. 395 comma
1 n.5 cpc, si riferiscano solo alla ”perfetta identità di parti”. Inoltre, il sig. Resistente_1 non è mai stato parte processuale nel diverso giudizio tra l'Agenzia delle Entrate e il Associazione_1, avendo impugnato autonomamente (e tra l'altro con diverse eccezioni) l'avviso di accertamento per cui è causa.
In secondo luogo, ritiene che la revocazione della sentenza impugnata debba essere rigettata per inopponibilità del giudicato esterno sfavorevole ad altro coobbligato.
Rileva, infatti, che -ai sensi dell'art. 2909- il giudicato deve essere riconosciuto e rispettato dalle parti del giudizio, dai loro eredi e futuri aventi causa, non dispiegando tuttavia i suoi effetti nei confronti dei terzi: res inter alios iudicata tertio neque nocet neque prodest.
Del resto, anche l'art. 1306 c.c., invocato da controparte, statuisce al primo comma che la sentenza pronunziata tra il creditore e uno dei debitori in solido, o tra il debitore e uno dei creditori in solido, non ha effetto contro gli altri debitori o contro gli altri creditori, mentre - il successivo comma 2 cpc - riguarda la diversa ipotesi in cui il debitore ha la facoltà di avvalersi di una sentenza favorevole emessa in favore di altro condebitore e la possibilità degli altri creditori di avvalersi della sentenza nei confronti del solo debitore che ha partecipato al giudizio.
Ne consegue, pertanto, che il principio non si applica quando sulla stessa questione il coobbligato ha attivato un giudizio e ha ottenuto una pronuncia sfavorevole.
Difatti, il giudicato sfavorevole non può produrre effetti nei confronti dei coobbligati in solido (cosa che nel caso di specie si nega fermamente) che non abbiano partecipato al giudizio nel quale si è formato.
Pertanto, come riconosciuto anche dalla Corte di Cassazione, l'effetto espansivo del giudicato esterno tributario è limitato alle sole ipotesi di sentenza favorevole ad altro contribuente.
Nel merito, la parte resistente contesta l'errata qualificazione della natura giuridica del Associazione_1 che - a parere della stessa- costituisce una articolazione amministrativa della stessa Regione Siciliana, della cui personalità giuridica non potrebbe dubitarsi, a fortiori con l'entrata in vigore della legge 3 del 31 Gennaio 2024 - art. 45 – (All.7) di interpretazione autentica e/o ricognitiva sulla personalità giuridica dell'Ente Associazione_1, che ha emendato il comma 1 dell'art. 2 della L.R. 25/2023. Il Giudice della sentenza revocanda avrebbe, quindi, errato nel ritenere applicabile al Associazione_1, ente dotato di personalità giuridica, l'art. 38 c.c. che, di contro, si applica alle diverse associazioni non riconosciute.
La parte resistente rammenta ancora che l'art. 14, comma 4, della L. 537/93 stabilisce che “nelle categorie di reddito di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono intendersi ricompresi, se in esse classificabili,
i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo se non già sottoposti a sequestro o confisca penale. I relativi redditi sono determinati secondo le disposizioni riguardanti ciascuna categoria”. Ne consegue che tale disposizione trova applicazione esclusivamente ai fini delle imposte sui redditi e, pertanto, l'atto è comunque illegittimo con riferimento all'RA, così come statuito nella sentenza di cui si chiede la revoca nel presente procedimento.
Ebbene, in conclusione la Corte rileva che non solo la sentenza relativa all'avviso di accertamento emesso per l'anno 2008, oggetto del presente giudizio, ma anche le sentenze di appello emesse nei confronti del Associazione_1 per tutte le altre annualità (2006-2007) sono tutte passate in giudicato, riconoscendo l'integrale legittimità della pretesa dell'Amministrazione. Le sentenze in questione hanno, infatti, ritenuto fondati gli elementi costitutivi della stessa pretesa, riguardanti i fatti integranti le fattispecie illecite operate, suscettibili di estendersi anche a tutte e tre le annualità, in quanto espressione di un'unica e complessiva operazione illecita che ha riguardato la Associazione_1. ma anche le due principali figure del sig. Nominativo_1 e Resistente_1
, l'uno nella veste di Presidente e l'altro “nella veste di Responsabile della comunicazione e indiscusso 'regista' dell'operato dell'associazione”.
In effetti, l'esistenza del giudicato non è stata eccepita dalla parte interessata nel corso del giudizio di secondo grado e, quindi, il Collegio non ha potuto pronunciarsi in merito. La natura giuridica del Associazione_1, quale associazione non riconosciuta senza fini di lucro, al tempo della commissione dei fatti illeciti e dell'accertamento degli stessi, è stata oggetto di esplicita e accurata verifica da parte del Giudice di appello (punto 6- sent. n. 5859/19/2023 CGT II grado Sicilia), anche tramite richiamo a pronunce della Corte cost. e di Cassazione, e rende pienamente legittima l'applicazione alla fattispecie delle previsioni normative dell'art. 38 cc, operata dall'Ufficio.
Pertanto, in maniera corretta tutti gli avvisi di accertamento relativi alle annualità 2006, 2007 e 2008, sono stati emessi unitamente e solidalmente a carico della (Associazione_1.) e dei Sig.ri Nominativo_1 e Resistente_1
, rappresentando che, ai sensi dell'art. 38 c.c., per il pagamento del debito tributario sussisteva la responsabilità personale e solidale dei soggetti che avevano agito in nome e per conto dell'associazione.
La circostanza, poi, che i debitori solidali hanno ciascuno proposto autonoma impugnazione nei confronti dello stesso avviso di accertamento, e non siano intervenuti volontariamente nei giudizi istaurati dagli altri sodali, non fa fatto venir meno di per sé l'unitarietà della fattispecie e la solidarietà, idonee a determinare tra le diverse vicende processuali “un'ontologica e strutturale concordanza degli estremi identificativi dei giudizi”. Tanto che, il vincolo di solidarietà, l'unitarietà dell'avviso di accertamento e la strutturale concordanza degli estremi identificativi dei giudizi avrebbero costituito valido presupposto per la riunione dei diversi procedimenti istaurati separatamente dai responsabili solidali, che, tuttavia, non è stata né richiesta né disposta.
Di conseguenza, i giudizi istaurati hanno mantenuto la loro autonomia e, quindi, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 1306 cc, “la sentenza pronunziata tra il creditore e uno dei debitori in solido, o tra il debitore e uno dei creditori in solido, non ha effetto contro gli altri debitori o contro gli altri creditori”.
In conclusione, la Corte rigetta il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate per la revocazione della sentenza
5859/19/2023. Alla luce della motivazione sin qui condotta e in ragione della complessità tecnica e fattuale della controversia in esame, dispone la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate per la revocazione della sentenza 5859/19/2023.
Alla luce della motivazione sin qui condotta e in ragione della complessità tecnica e fattuale della controversia in esame, dispone la compensazione delle spese di giudizio.
Così deciso, Palermo 12 gennaio 2026
Il Giudice relatore Il Presidente
Prof.ssa Maria Miceli Avv. Bernardo Mattarella
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 1, riunita in udienza il 26/05/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AR DO, Presidente
MICELI MA, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per revoca iscritto nel R.G.A. n. 597/2024 depositato il 06/02/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo - Via Toscana N. 20 90144 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5859/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado SICILIA sez.
19 e pubblicata il 10/07/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY304J505110 RA 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Oggetto del presente giudizio è la revocazione della sentenza n. 5859/19/2023 emessa nell'ambito del procedimento R.G.A. n. 5896/2016, depositata il 10/07/2023, che ha ad oggetto l'avviso di accertamento n. TY304J505110/2014, relativo all'anno d'imposta 2008, emesso nei confronti del Associazione_1. Palermo e dei sigg.ri Resistente_1 e Nominativo_1 quali “responsabili solidali, ai sensi dell'art 38 c.c.” In particolare, la sentenza ha così statuito:
- ha parzialmente accolto l'appello dell'Agenzia e, in parziale riforma della decisione impugnata, ha confermato la legittimità dell'avviso di accertamento originariamente impugnato, limitatamente alla pretesa erariale relativa all'RE e alla conseguente parziale responsabilità solidale del contribuente appellato.
- ha rigettato il medesimo appello con riferimento alla pretesa erariale relativa all'RA (e relativa sanzione amministrativa irrogata).
- In ragione della soccombenza reciproca, il Collegio haa disposto la compensazione tra le parti delle spese.
L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per revocazione avverso la sentenza chiedendo che, preso atto dei motivi esposti e riconosciuta l'efficacia del giudicato esterno formatosi a seguito del passaggio in giudicato della sentenza della CGT di II grado della Sicilia n. 10785/14/2021 depositata il 03/12/2021, sia disposta la revocazione della sentenza n. 5859/19/2023 della CGT di II grado della Sicilia, depositata il 10/07/2023 nella parte in cui ha annullato la pretesa i fini RA, e condannata controparte al pagamento delle spese di giudizio.
Il sig. Resistente_1 si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso per revocazione, ex art. 395 comma 1 n.5 cpc, della sentenza n. 5859/19/2023, emessa nel procedimento R.G.A. n. 5896/2016, depositata il 10/07/2023, promosso dall'Agenzia delle Entrate e notificato il 1 Febbraio 2024 perché inammissibile, improcedibile ed infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza n.
5859/19/2023 nella parte in cui ha annullato la pretesa erariale relativa all'RA (e relativa sanzione amministrativa irrogata) dell'avviso di accertamento n. TY304J505110/2014. Ha chiesto, inoltre, la condanna della controparte alle spese del giudizio, da distrarre in favore dei procuratori antistatari.
La Corte, all'udienza del 26 maggio 2025, ha posto in decisione la controversia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso, ai sensi dell'art. 64 D.lgs. n. 546 del 1992 e 395, comma 1, n.
5, c.p.c., ritenendo sussistente il presupposto per la revocazione della sentenza 5859/19/2023, depositata il 10/07/2023, ritenuta in conflitto di giudicato esterno rispetto alla sentenza della CGT di II grado della Sicilia
n. 10785/14/2021 depositata il 03/12/2021.
In via preliminare, con il primo motivo di appello l'Ufficio dichiara di volersi avvalere della possibilità, ai sensi dell'art. 64 del D.lgs. n. 546/1992, di impugnare per revocazione ordinaria la sentenza pronunciata in secondo grado dalla CGT di II grado, ritenendo che il mezzo di impugnazione sia l'unico ammissibile per evidenziare l'esistenza del giudicato esterno che si è formato nel corso del giudizio di appello e non è stato oggetto di eccezione nel corso dello stesso. Con il secondo motivo di appello l'Ufficio espone i presupposti della revocazione della sentenza n.
5859/19/2023 e produce la documentazione attestante il passaggio in giudicato della sentenza della CGT di II grado della Sicilia n. 10785/14/2021, depositata il 03/12/2021 nel giudizio instaurato dal Associazione_1. L'Agenzia precisa che la revocazione della sentenza, come anticipato, è proposta per il motivo di cui all'art. 395, comma 1, n. 5 c.p.c. ovvero per contrasto con “altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata”.
Ebbene, affinché una sentenza possa considerarsi contraria ad altra precedente avente autorità di giudicato, occorre che “tra i due giudizi vi sia identità di soggetti e di oggetto tale che tra le due vicende sussiste una ontologica e strutturale concordanza degli estremi sui quali deve essere espresso il secondo giudizio, rispetto agli elementi distintivi della decisione emessa per prima”.
Nel caso di specie, posto che i due giudizi di cui si discute hanno oggetto il medesimo atto impositivo, nessun dubbio può sussistere – a parere dell'Ufficio- sull'identità in oggetto.
Pertanto, considerato che la sentenza n. 10785/14/2021 ha ormai accertato con efficacia di cosa giudicata la legittimità integrale dell'avviso di accertamento n. TY304J505110/2014, la sentenza di cui si chiede la revocazione, nella parte in cui ha annullato parzialmente il medesimo atto, ritenendo illegittima la pretesa ai fini RA, dovrà essere revocata in quanto si pone in contrasto con il precedente giudicato.
La circostanza che la precedente sentenza passata in giudicato non sia stata pronunciata nei confronti dell'odierno ricorrente non osta – a parere dell'Agenzia- all'ammissibilità del rimedio revocatorio.
A parere dell'Ufficio, infatti, l'art. 395, comma 1, n. 5, c.p.c., nel delimitare l'ambito applicativo della revocazione ordinaria alle ipotesi di sussistenza di una sentenza “contraria ad altra precedente avente tra le parti autorità di cosa giudicata”, con l'espressione “parti” ha inteso riferirsi non solo alle parti formali del rapporto processuale, ma anche “a coloro che, in virtù di norma di legge, hanno la facoltà di avvalersi in via riflessa del giudicato formatosi con un processo al quale non hanno partecipato”.
Una diversa soluzione snaturerebbe la ratio della norma in esame che è quella di evitare il contrasto di giudicati e garantire la certezza del diritto. Pertanto, nel caso in esame, in conclusione, considerato che la sentenza emessa nei confronti del Associazione_1 è stata pronunciata solo ed esclusivamente sugli elementi costitutivi dell'obbligazione tributaria, concludendo che la pretesa dell'amministrazione è integralmente legittima, e che la sentenza di cui si chiede la revocazione non ha individuato alcuna ragione di carattere personale per cui non dovrebbe sussistere il vincolo di solidarietà nei confronti del Resistente_1, ma anzi ha confermato esplicitamente la sussistenza della sua responsabilità, emergerebbe l'evidente erroneità della conclusione riportata al punto 6.5 della sentenza ove si legge che “Da quanto evidenziato, si può affermare che il contribuente appellato ha agito in nome e per conto del Associazione_1., in tal modo risultando integrata la fattispecie di “responsabilità solidale” ex art. 38 cod. civ., sia pure limitatamente alla pretesa tributaria riguardante l'RE, per l'intervenuta decadenza dell'Ufficio dal potere impositivo, nei suoi confronti, con riguardo all'RA, per le motivazioni prima specificate”.
Tale conclusione, infatti, a parere dell'Agenzia risulta in contrasto di giudicato esterno con quanto statuito, relativamente allo stesso atto impositivo, nella richiamata sentenza emessa in esito al giudizio incardinato dal Associazione_1.
I motivi di revocazione proposti dall'Agenzia delle Entrate non possono essere accolti.
1-In punto di diritto, per quanto riguarda i presupposti dell'azione di revocazione ex art. 395, n.5 cpc, la
Giurisprudenza di Legittimità ha espresso un indirizzo, ormai consolidato.
Cassazione civile sez. trib. - 31/07/2024, n. 21589: In materia di giudicato esterno, questa Corte ha di recente ribadito il proprio consolidato orientamento affermando che ove formatosi nel corso del giudizio di secondo grado, qualora la sua esistenza non sia stata eccepita dalla parte interessata, la sentenza d'appello pronunciata in difformità è impugnabile con il ricorso per revocazione ex art. 395, n. 5, c.p.c. e non con quello per Cassazione, mentre, nelle ipotesi in cui l'esistenza di tale giudicato abbia costituito oggetto di eccezione ritualmente sollevata in giudizio, la sentenza d'appello difforme non è impugnabile con il ricorso per revocazione ma solo con il ricorso per cassazione (cfr. , anzitutto, Cass., Sez. U, n. 21493 del 20/10/2010,; Sez. 5, n. 22177 del 03/11/2016; Sez. 5, n. 22506 del 04/11/2015; sez.5., n. 28733/2022).
In ordine ai presupposti della revocazione e, in particolare, al contrasto di giudicati, l'orientamento giurisprudenziale è anch'esso consolidato e univoco.
Cass., sez. 2, Ord., n. 38230 del 03/12/2021: “In tema di revocazione, il contrasto di giudicati previsto dall' art. 395, n. 5), c.p.c., sussiste qualora tra le due controversie vi sia identità di soggetti e di oggetto, tale che tra le due vicende processuali sussista un'ontologica e strutturale concordanza degli estremi identificativi dei due giudizi, nel senso che la precedente sentenza deve avere ad oggetto il medesimo fatto o un fatto ad essa antitetico, non anche un fatto costituente un possibile antecedente logico, sempre che la relativa eccezione di giudicato non sia stata proposta innanzi al giudice del secondo giudizio, giacché, in caso contrario, non si verte in tema di contrasto di giudicati, ma ricorre un vizio di motivazione denunciabile ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.”
È poi noto che per esservi giudicato esterno occorre che tra i due giudizi vi sia identità di parti, essendo l'efficacia soggettiva del giudicato circoscritta, ai sensi dell'art. 2909 c.c., ai soggetti posti in condizione di intervenire nel processo e a coloro che ad essi subentrano per successione o per atto tra vivi (Cass., sez.
2, n. 2144/2022 ).
Inoltre, nel processo tributario, l'effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione alle imposte periodiche, opera soltanto quando riguardi fatti integranti elementi costitutivi della fattispecie, i quali, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta, abbiano carattere tendenzialmente permanente o pluriennale, non anche quando risolva la controversia sotto il profilo formale dell'atto opposto o attenga a elementi variabili, destinati a modificarsi nel tempo. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da censura la sentenza impugnata che aveva escluso l'estensione del giudicato all'anno di imposta in esame, in quanto fondato sul vizio motivazionale dell'atto opposto, non involgendo tale decisione il merito della pretesa tributaria) (cfr. Cass., sez. 5°, n. 5766/2021)
2- Ebbene, in riferimento al caso di specie, va considerata preliminarmente la pretesa tributaria, oggetto dell'avviso di accertamento impugnato, così come prospettata dall'Amministrazione Finanziaria.
L'atto impugnato scaturisce dal processo verbale di constatazione redatto in data 14/05/2014 dalla Guardia di Finanza - Nucleo di Polizia Tributaria di Palermo, nei confronti dell'Associazione "Centro Interaziendale Addestramento Professionale Integrato" (Associazione_1.), esercente l'attività di "corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale”.
I militari della Guardia di Finanza hanno avviato una verifica nei confronti dell'Ente finalizzata a sottoporre a tassazione i proventi illeciti derivanti dal reato di associazione a delinquere (art. 416 с .р .) finalizzata alla commissione di reati di truffa aggravata ex art. 640 bis c.p. per indebita percezione di somme derivanti da erogazioni pubbliche.
Infatti, le indagini eseguite dal Gruppo Tutela Spesa Pubblica del Nucleo di Polizia Tributaria di Palermo, nell'ambito del procedimento penale n. 20636/12 R.G.N.R. Mod. 21, hanno permesso di rilevare un articolato sistema illecito ideato e gestito dal Sig. Resistente_1, Responsabile della comunicazione dei diversi progetti del Associazione_1. finanziati dalla Regione Siciliana e qualificato dai verificatori come l'indiscusso "regista " dell'operato dell'associazione, con la connivenza e la fattiva collaborazione di altri funzionari direttivi dello stesso Ente.
Il disegno criminoso posto in essere ha permesso all'Associazione_1 di Palermo di beneficiare indebitamente di ingenti somme di denaro erogate dalla Regione Sicilia e dall'Unione Europea per la realizzazione di vari progetti, meglio descritti nei dettagli tramite la copiosa documentazione acquisita dai militari (pag. 10 e ss del PVC). Le figure principali dell'impianto delittuoso sono, dunque, i Sig.ri Nominativo_1 e Resistente_1, con la collaborazione di altri compartecipi dell'associazione a delinquere, all'interno della quale ogni componente ha assunto un ruolo preciso, svolgendo un'attività finalizzata al conseguimento di uno scopo comune, ossia la commissione di delitti preordinati a lucrare le ingenti risorse finanziarie concesse dall'Unione
Europea e dalla Regione Siciliana ( pag. 6 e seguenti del PVC).
Dalle indagini espletate è emerso che il Sig. Resistente_1 ha deciso, per ogni singolo progetto del Associazione_1., come ripartire i budget per la pubblicità e, soprattutto, ha di fatto selezionato le imprese cui affidare le forniture, quasi sempre senza svolgere alcuna gara "pubblica". Una consistente parte degli investimenti pubblicitari del Associazione_1. è stata affidata a società riconducibili al Sig. Resistente_1, che hanno emesso nei confronti dell'Associazione verificata numerose fatture relative a operazioni inesistenti, in quanto rilasciate a fronte di forniture in tutto o in parte non eseguite, ovvero recanti corrispettivi sensibilmente superiori all'effettivo valore delle prestazioni rese.
D'altronde, la falsità delle fatture è stata riscontrata attraverso i numerosi controlli incrociati attuati sia nei confronti delle società emittenti sia nei confronti dei presunti fornitori di tali società. In alcuni casi, al fine di dimostrare la disponibilità dei beni e servizi fatturati al Associazione_1. e, al contempo, di evadere le imposte deducendo costi fittizi, società c.d. "cartiere" riconducibili a Resistente_1 hanno contabilizzato fatture per operazioni inesistenti rilasciate da soggetti economici che avevano già cessato la propria attività o con le quali, in realtà, non avevano mai intrattenuto rapporti commerciali. In altri casi, a fronte di forniture realmente eseguite, le società "cartiere" hanno fatturato al Associazione_1. importi nettamente superiori al reale valore delle forniture rese ((cfr., avv. acc. p. 3-4).
Ai fini tributari, la verifica espletata è stata finalizzata “ad attrarre a tassazione, ai sensi dell'art. 14 co. 4 della
L. n. 537/1993, come elementi positivi del reddito d'impresa, i proventi derivanti da attività illecite. I contributi indebitamente riscossi nel 2008 dal Associazione_1. ammontano a € 32.678.343,46. I proventi in questione sono stati ricondotti nell'ambito della categoria del "reddito d'impresa", in virtù della forza di attrazione operata da tale categoria di reddito nei confronti di ogni fonte reddituale. La tassazione dei proventi qualificabili come illeciti, inoltre, non è subordinata ad una sentenza, tanto meno definitiva, che attesti l'esistenza di un fatto di reato, essendo sufficiente la mera configurabilità di un reato, anche nel corso delle indagini preliminari (cfr., avv. acc. p. 4).
Pertanto, l'Agenzia per l'anno 2008 ha emesso avviso di accertamento n. TY304J505110-2014, a carico della (Associazione_1.), dei Sig.ri Nominativo_1 e Resistente_1, rappresentando che, ai sensi dell'art. 38 c.c. per il pagamento del debito tributario dell'associazione non riconosciuta sussiste la responsabilità personale e solidale del soggetto che ha agito in nome e per conto dell'associazione (cfr., avv. acc. p.6). In esito alla stessa indagine sono stati emessi, sempre a carico del Associazione_1. e dei Sig.ri Nominativo_1 e Resistente_1, l'avviso di accertamento relativi agli anni 2006 e 2007. A seguito della notifica dei suddetti atti ciascuno dei destinatari ha provveduto ad impugnazione autonoma degli stessi, incardinando separati giudizi di merito, che non sono mai stati oggetto di riunione, proponendo sostanzialmente le medesime doglianze.
L'Agenzia ha ritenuto opportuno rappresentare gli esiti dei giudizi in questione, riepilogandoli così sinteticamente:
1)avviso di accertamento n. TY304J504551/2014, relativo all'anno 2006
-L'impugnazione proposta dal Associazione_1., destinatario principale della pretesa tributaria ha avuto esito totalmente favorevole all'Ufficio. In particolare, il giudizio incardinato dal Associazione_1 è stato deciso con sentenza n. 329/19/2022 della CGT di II grado della Sicilia, favorevole all'Ufficio e passata in giudicato.
-Il giudizio incardinato dal sig. Resistente_1 è stato deciso con sentenza n. 5861/19/2023 della CGT di II grado della Sicilia, favorevole all'Ufficio limitatamente all'RE (oggetto del presente ricorso per revocazione);
- Il giudizio incardinato dal sig. Nominativo_1 è stato deciso con sentenza n. 520/19/2023 della CGT di II grado della Sicilia, favorevole all'Ufficio, ed è attualmente pendente in Cassazione a seguito di ricorso di parte.
2)Avviso di accertamento n. TY304J505088-2014, relativo all'anno 2007
- Il giudizio incardinato dal Associazione_1 è stato deciso con sentenza n. 10778/14/2021 della CGT di II grado della Sicilia, favorevole all'Ufficio e passata in giudicato. - Il giudizio incardinato dal sig. Resistente_1 è stato deciso con sentenza n. 5860/19/2023 della CGT di II grado della Sicilia, favorevole all'Ufficio limitatamente all'RE (oggetto di ricorso per revocazione analogo al presente);
- Il giudizio incardinato dal sig. Nominativo_1 è stato deciso con sentenza n.520/19/2023 della CGT di II grado della Sicilia, favorevole all'Ufficio ed è attualmente pendente in Cassazione a seguito di ricorso di parte.
3)Avviso di accertamento n. TY304J505110-2014, relativo all'anno 2008
- Il giudizio incardinato dal Associazione_1 è stato deciso con sentenza n. 10785/14/2021 della CGT di II grado della Sicilia, favorevole all'Ufficio e passata in giudicato.
- Il giudizio incardinato dal sig. Resistente_1 è stato deciso con sentenza n. 5859/19/2023 della CGT di II grado della Sicilia, favorevole all'Ufficio limitatamente all'RE (oggetto di ricorso per revocazione analogo al presente);
- Il giudizio incardinato dal sig. Nominativo_1 è stato deciso con sentenza n. 520/19/2023 della CGT di II grado della Sicilia, favorevole all'Ufficio ed è attualmente pendente in Cassazione a seguito di ricorso di parte.
Per quel che rileva ai fini del presente ricorso, riguardante l'avviso di accertamento relativo all'anno 2008,
l'Agenzia ha precisato che nelle more del giudizio di secondo grado – che si è concluso con la sentenza di cui oggi si chiede la revocazione - sono passate in giudicato le richiamate sentenze della CGT di II grado della Sicilia nn. 329/19/2022, 10778/14/2021 e 10785/14/2021, tutte relative alla Associazione_1, totalmente favorevoli all'Ufficio.
In particolare, le citate sentenze sono passate in giudicato per mancata impugnazione, ma l'esistenza di siffatto giudicato non è stata dedotta dalla difesa erariale e, conseguentemente, il Giudice della sentenza di cui si chiede la revocazione non si è pronunciato sulla relativa eccezione. Il Collegio, infatti, si è limitato a rilevare che “Non è noto a questa Corte di Giustizia se le sentenze appena ricordate siano divenute definitive”
( punto 2.3).
La parte resistente, nelle proprie controdeduzioni, dichiara che avverso la sentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado, di cui si chiede la revocazione, il sig. Resistente_1 ha promosso ricorso per cassazione (per la pretesa erariale RE), iscritto al n. 4282/2024 R.G. della Corte di Cassazione.
Inoltre, in ordine al presente giudizio di revocazione, lamenta in primo luogo l'inammissibilità della domanda revocatoria in quanto, nel caso di specie, l'Agenzia ricorrente ha proposto ricorso per revocazione, lamentando un contrasto tra la sentenza revocanda, emessa nel giudizio tra l'Agenzia delle Entrate e il Resistente_1, e altra sentenza emessa nel diverso giudizio tra la stessa Agenzia delle Entrate e il Associazione_1, soggetto giuridicamente diverso dal Resistente_1, peraltro totalmente estraneo alla compagine sociale dell'Ente.
Infatti, contrariamente a quanto dedotto dall'Agenzia ricorrente, il contribuente ritiene che il legislatore, e poi anche la successiva dottrina e giurisprudenza, ai fini della proposizione della revocazione ex art. 395 comma
1 n.5 cpc, si riferiscano solo alla ”perfetta identità di parti”. Inoltre, il sig. Resistente_1 non è mai stato parte processuale nel diverso giudizio tra l'Agenzia delle Entrate e il Associazione_1, avendo impugnato autonomamente (e tra l'altro con diverse eccezioni) l'avviso di accertamento per cui è causa.
In secondo luogo, ritiene che la revocazione della sentenza impugnata debba essere rigettata per inopponibilità del giudicato esterno sfavorevole ad altro coobbligato.
Rileva, infatti, che -ai sensi dell'art. 2909- il giudicato deve essere riconosciuto e rispettato dalle parti del giudizio, dai loro eredi e futuri aventi causa, non dispiegando tuttavia i suoi effetti nei confronti dei terzi: res inter alios iudicata tertio neque nocet neque prodest.
Del resto, anche l'art. 1306 c.c., invocato da controparte, statuisce al primo comma che la sentenza pronunziata tra il creditore e uno dei debitori in solido, o tra il debitore e uno dei creditori in solido, non ha effetto contro gli altri debitori o contro gli altri creditori, mentre - il successivo comma 2 cpc - riguarda la diversa ipotesi in cui il debitore ha la facoltà di avvalersi di una sentenza favorevole emessa in favore di altro condebitore e la possibilità degli altri creditori di avvalersi della sentenza nei confronti del solo debitore che ha partecipato al giudizio.
Ne consegue, pertanto, che il principio non si applica quando sulla stessa questione il coobbligato ha attivato un giudizio e ha ottenuto una pronuncia sfavorevole.
Difatti, il giudicato sfavorevole non può produrre effetti nei confronti dei coobbligati in solido (cosa che nel caso di specie si nega fermamente) che non abbiano partecipato al giudizio nel quale si è formato.
Pertanto, come riconosciuto anche dalla Corte di Cassazione, l'effetto espansivo del giudicato esterno tributario è limitato alle sole ipotesi di sentenza favorevole ad altro contribuente.
Nel merito, la parte resistente contesta l'errata qualificazione della natura giuridica del Associazione_1 che - a parere della stessa- costituisce una articolazione amministrativa della stessa Regione Siciliana, della cui personalità giuridica non potrebbe dubitarsi, a fortiori con l'entrata in vigore della legge 3 del 31 Gennaio 2024 - art. 45 – (All.7) di interpretazione autentica e/o ricognitiva sulla personalità giuridica dell'Ente Associazione_1, che ha emendato il comma 1 dell'art. 2 della L.R. 25/2023. Il Giudice della sentenza revocanda avrebbe, quindi, errato nel ritenere applicabile al Associazione_1, ente dotato di personalità giuridica, l'art. 38 c.c. che, di contro, si applica alle diverse associazioni non riconosciute.
La parte resistente rammenta ancora che l'art. 14, comma 4, della L. 537/93 stabilisce che “nelle categorie di reddito di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono intendersi ricompresi, se in esse classificabili,
i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo se non già sottoposti a sequestro o confisca penale. I relativi redditi sono determinati secondo le disposizioni riguardanti ciascuna categoria”. Ne consegue che tale disposizione trova applicazione esclusivamente ai fini delle imposte sui redditi e, pertanto, l'atto è comunque illegittimo con riferimento all'RA, così come statuito nella sentenza di cui si chiede la revoca nel presente procedimento.
Ebbene, in conclusione la Corte rileva che non solo la sentenza relativa all'avviso di accertamento emesso per l'anno 2008, oggetto del presente giudizio, ma anche le sentenze di appello emesse nei confronti del Associazione_1 per tutte le altre annualità (2006-2007) sono tutte passate in giudicato, riconoscendo l'integrale legittimità della pretesa dell'Amministrazione. Le sentenze in questione hanno, infatti, ritenuto fondati gli elementi costitutivi della stessa pretesa, riguardanti i fatti integranti le fattispecie illecite operate, suscettibili di estendersi anche a tutte e tre le annualità, in quanto espressione di un'unica e complessiva operazione illecita che ha riguardato la Associazione_1. ma anche le due principali figure del sig. Nominativo_1 e Resistente_1
, l'uno nella veste di Presidente e l'altro “nella veste di Responsabile della comunicazione e indiscusso 'regista' dell'operato dell'associazione”.
In effetti, l'esistenza del giudicato non è stata eccepita dalla parte interessata nel corso del giudizio di secondo grado e, quindi, il Collegio non ha potuto pronunciarsi in merito. La natura giuridica del Associazione_1, quale associazione non riconosciuta senza fini di lucro, al tempo della commissione dei fatti illeciti e dell'accertamento degli stessi, è stata oggetto di esplicita e accurata verifica da parte del Giudice di appello (punto 6- sent. n. 5859/19/2023 CGT II grado Sicilia), anche tramite richiamo a pronunce della Corte cost. e di Cassazione, e rende pienamente legittima l'applicazione alla fattispecie delle previsioni normative dell'art. 38 cc, operata dall'Ufficio.
Pertanto, in maniera corretta tutti gli avvisi di accertamento relativi alle annualità 2006, 2007 e 2008, sono stati emessi unitamente e solidalmente a carico della (Associazione_1.) e dei Sig.ri Nominativo_1 e Resistente_1
, rappresentando che, ai sensi dell'art. 38 c.c., per il pagamento del debito tributario sussisteva la responsabilità personale e solidale dei soggetti che avevano agito in nome e per conto dell'associazione.
La circostanza, poi, che i debitori solidali hanno ciascuno proposto autonoma impugnazione nei confronti dello stesso avviso di accertamento, e non siano intervenuti volontariamente nei giudizi istaurati dagli altri sodali, non fa fatto venir meno di per sé l'unitarietà della fattispecie e la solidarietà, idonee a determinare tra le diverse vicende processuali “un'ontologica e strutturale concordanza degli estremi identificativi dei giudizi”. Tanto che, il vincolo di solidarietà, l'unitarietà dell'avviso di accertamento e la strutturale concordanza degli estremi identificativi dei giudizi avrebbero costituito valido presupposto per la riunione dei diversi procedimenti istaurati separatamente dai responsabili solidali, che, tuttavia, non è stata né richiesta né disposta.
Di conseguenza, i giudizi istaurati hanno mantenuto la loro autonomia e, quindi, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 1306 cc, “la sentenza pronunziata tra il creditore e uno dei debitori in solido, o tra il debitore e uno dei creditori in solido, non ha effetto contro gli altri debitori o contro gli altri creditori”.
In conclusione, la Corte rigetta il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate per la revocazione della sentenza
5859/19/2023. Alla luce della motivazione sin qui condotta e in ragione della complessità tecnica e fattuale della controversia in esame, dispone la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate per la revocazione della sentenza 5859/19/2023.
Alla luce della motivazione sin qui condotta e in ragione della complessità tecnica e fattuale della controversia in esame, dispone la compensazione delle spese di giudizio.
Così deciso, Palermo 12 gennaio 2026
Il Giudice relatore Il Presidente
Prof.ssa Maria Miceli Avv. Bernardo Mattarella