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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 17/12/2025, n. 1681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1681 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6349/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TIVOLI SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. TA MA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 6349/2024, pendente tra
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. PAOLO TEODOLI ricorrente e rappresentato e difeso dall'avv. TOMMASO Controparte_1
BILOTTA giusta procura in atti resistente
OGGETTO: Licenziamento individuale per giusta causa
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato in cancelleria il 30 ottobre 2024
[...]
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Tivoli la Parte_1 Controparte_1
per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice
[...]
adito, respinta ogni contraria istanza a) Condannare la in Controparte_1
persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore del sig.
, della somma di E. 51118,94, dovuta per i titoli di cui in Parte_1 premessa, o della somma, maggiore o minore, che risulterà dovuta in corso di giudizio, anche ai sensi degli artt. 36 Cost. e 2099 Cod. Civ;
Con vittoria di spese del presente giudizio, oltre spese generali, IVA e CA.”
Affermava il ricorrente: di aver prestato la propria attività lavorativa, alle dipendenze della società convenuta, nel periodo corrente tra il 3-11-2014 ed il 16-5-
2020 assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, inquadramento dall'inizio del rapporto fino al marzo 2019 nel livello E di classificazione del personale, ex ccnl piccola industria chimica e dall'aprile 2019 al termine del rapporto di lavoro nel livello G ex ccnl suddetto;
che il rapporto di lavoro, iniziato come rapporto 'part-time' al 53,33%, è stato poi portato, a febbraio e marzo
2019, a 'part-time' al 37,5%; dall'aprile al luglio 2019 è stato trasformato in rapporto a tempo pieno, per poi tornare nuovamente a 'part-time' al 40% dall'agosto 2019 al termine del rapporto di lavoro;
di aver svolto mansioni di addetto alla gestione del personale, alla contabilità, ai rapporti con le banche;
di non aver più percepito regolarmente la propria retribuzione dal 2017ricevendo soltanto acconti di E. 500,00 mensili, tali da portare nel complesso alla 'copertura' di tutti gli arretrati di retribuzione fino al dicembre (e 13a mensilità) 2017; di non aver più ricevuto alcuna retribuzione dal gennaio 2020; di essere stato licenziato e di aver impugnato il licenziamento dinnanzi al il Tribunale di Tivoli, con esito negativo;
di non aver ricevutole competenze finali del rapporto di lavoro, ivi incluso il TFR.
Si costituiva la società convenuta contestando il ricorso e i conteggi allegati non che spiegando domanda riconvenzionale relativa alle spese effettuate dal ricorrente con la carte di credito intestata alla società per fini personali.
All'esito dell'esperimento del tentativo di conciliazione, con accettazione della proposta del Giudice da parte della resistente e previo deposito di note scritte, la causa veniva decisa sulla base dei seguenti motivi.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di nullità atteso che dalla compiuta e coordinata lettura di ricorso in opposizione ed allegati, risultano chiaramente delineati l'oggetto del contendere e l'obiettivo della domanda, tanto da consentire al resistente la piena comprensione della vicenda controversa, nei suoi presupposti fattuali e risvolti giuridici con una mirata presa di posizione, nel merito.
Al riguardo, è noto come la sanzione radicale della nullità ex art. 414 c.p.c. discenda solo dalla mancanza di esatta determinazione degli elementi essenziali del ricorso (ex multis, Cass. civ. 27 maggio 2008, n.13835; Cass. 5 febbraio 2008, n.2732;
16 gennaio 2007, n. 820), ove siano omessi o del tutto incerti il petitum o la causa petendi, non identificabili neppure tramite l'esame ponderato e complessivo dell'atto coi documenti richiamati, da effettuarsi anche d'ufficio e perfino in grado di appello, con apprezzamento devoluto al giudice del merito (in questo senso si vedano, tra le tante, Cass. Civ. 2519/99; Cass. Civ 817/99; Cass. Civ. 8315/98; Cass. civ. 9810/98).
Del pari non trova accoglimento l'eccezione di prescrizione atteso che come chiarito dalla Suprema Corte “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della L. n. 92 del 2012 e del D.Lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948 c.c., n. 4, e art. 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”(Cass. n. 26246 del 2022).
Peraltro, parte convenuta invoca la prescrizione presuntiva dei crediti rivendicati ma l' eccezione di prescrizione presuntiva è incompatibile con le difese che presuppongono il mancato pagamento del credito o la sua stessa esistenza, perché in tale caso si ammette implicitamente che l'obbligazione non è stata estinta, in modo incompatibile con il fondamento dell'istituto, basato sulla presunzione che, una volta decorso il lasso di tempo predeterminato dal legislatore, il debito sia stato pagato;
quindi, in tale ipotesi l'eccezione di prescrizione presuntiva deve essere disattesa
(cfr.Cassazione civile , sez. II , 14/12/2024 , n. 32552).
Nel caso in esame parte convenuta contesta sia l'av sia il quantum delle richieste avversarie cosicché fondandosi l'istituto invocato sull'integrale pagamento dei crediti retributivi l'eccezione non può essere accolta. Nel merito la convenuta da un lato sostiene come il ricorrente avrebbe dichiarato, in altro giudizio intercorso tra le stesse parti avanti il Tribunale di Tivoli avente ad oggetto l'impugnativa di licenziamento, di avere percepito la retribuzione di
E. 500,00 dal luglio 2018 e, dall'altro, invoca come nei conteggi siano stati inseriti anche i mesi in cui il ricorrente non ha lavorato essendo stato licenziato.
Infine, chiede la compensazione del credito con le somme dovute dal lavoratore alla società per gli acquisiti personali effettuati in costanza di rapporto.
Ebbene, quanto alla prima doglianza parte ricorrente sostiene che le somme percepite mensilmente nel 2018 e 2019 fossero da imputare al saldo delle spettanze relative al 2017 ed ai primi sei mesi del 2018.
Effettivamente analizzando quanto riferito dal ricorrente nel giudizio di impugnazione del licenziamento e i documenti allegati alla memoria di costituzione deve ritenersi che i conteggi del ricorrente non siano corretti atteso che occorreva decurtare dall'importo richiesto di € 51118,94, le seguenti somme :quelle percepite da gennaio 2018 a gennaio 2020 pari ad € 16.428,12; quelle per trattenute Ferie godute desumibili dalla busta paga gen. 2019 dove risulta già un FERIE RESIDUE -19,02 alle quali si devono aggiungere i giorni fruiti per tutto il mese di gennaio 2020 per un totale di €1913,06; le somme relative al periodo da gen. 2020 a maggio 2020 per assenza pari ad € 5.630,39 che il ricorrente richiede per i mesi, corrispondenti ai mesi di assenza;
le anticipazioni sugli stipendi 2019 (30.04, 01.08, 30.08, 01.10, 30.10) per tot. € 2.500.
Residua la somma di € 27.147,37 per i titoli di cui al ricorso.
Quanto alla domanda riconvenzionale relativa alla richiesta di pagamento della somma di € 49226,57 per le 'spese personali' registrate dagli estratti conto delle spese compiute dal ricorrente negli anni 2018 e 2019 con la carta di credito aziendale, deve ritenersi che la stessa si fondi su allegazioni generiche e sia rimasta priva di prova non essendo sufficienti le imputazioni/ motivi delle spese per ritenere che non si trattasse di spese autorizzate ed effettuate per fini aziendali.
Un generico rilievo testimoniale, in difetto del minimo principio documentale di prova è inidoneo ad esaurire l'onere incombente alla parte datrice. Né sono stati addotti elementi particolari che potessero avallare nella fattispecie l'utilità di una prova testimoniale atteso che l'unico capitolo di prova formulato in merito ai fatti costitutivi oggetto della domanda riconvenzionale era il seguente capitolo 12 della memoria così formulato “ Ovviamente lo stratagemma era quello di pesare di meno sulle casse aziendali nelle forme di “lavoratore dipendente” e, di converso, utilizzare la carta di credito aziendale per compensare (ma ben oltre la compensazione, in verità) il mancato parziale incasso dello stipendio”.
Pertanto, appare chiaro come tale capitolo, ove ammesso, non avrebbe consentito alla parte resistente di dare prova piena e specifica relativa all'imputabilità dei singoli acquisti a finalità personali non giustificate da impegni aziendali (anche tenuto conto della partecipazione societaria del ricorrente e del rapporto di parentela con il precedente titolare) così da rendere del tutto generica la contestazione.
Le spese di lite, stante la parziale soccombenza del ricorrente e il rigetto della domanda riconvenzionale possono essere compensate.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, condanna la parte resistente al pagamento della somma di € 27.147,37 oltre accessori di legge in relazione al rapporto intercorso tra le parti come da ricorso;
rigetta per la restante parte il ricorso;
rigetta la domanda riconvenzionale;
compensa le spese di lite.
Tivoli, il 17.12.2025
Il giudice
TA MA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TIVOLI SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. TA MA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 6349/2024, pendente tra
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. PAOLO TEODOLI ricorrente e rappresentato e difeso dall'avv. TOMMASO Controparte_1
BILOTTA giusta procura in atti resistente
OGGETTO: Licenziamento individuale per giusta causa
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato in cancelleria il 30 ottobre 2024
[...]
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Tivoli la Parte_1 Controparte_1
per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice
[...]
adito, respinta ogni contraria istanza a) Condannare la in Controparte_1
persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore del sig.
, della somma di E. 51118,94, dovuta per i titoli di cui in Parte_1 premessa, o della somma, maggiore o minore, che risulterà dovuta in corso di giudizio, anche ai sensi degli artt. 36 Cost. e 2099 Cod. Civ;
Con vittoria di spese del presente giudizio, oltre spese generali, IVA e CA.”
Affermava il ricorrente: di aver prestato la propria attività lavorativa, alle dipendenze della società convenuta, nel periodo corrente tra il 3-11-2014 ed il 16-5-
2020 assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, inquadramento dall'inizio del rapporto fino al marzo 2019 nel livello E di classificazione del personale, ex ccnl piccola industria chimica e dall'aprile 2019 al termine del rapporto di lavoro nel livello G ex ccnl suddetto;
che il rapporto di lavoro, iniziato come rapporto 'part-time' al 53,33%, è stato poi portato, a febbraio e marzo
2019, a 'part-time' al 37,5%; dall'aprile al luglio 2019 è stato trasformato in rapporto a tempo pieno, per poi tornare nuovamente a 'part-time' al 40% dall'agosto 2019 al termine del rapporto di lavoro;
di aver svolto mansioni di addetto alla gestione del personale, alla contabilità, ai rapporti con le banche;
di non aver più percepito regolarmente la propria retribuzione dal 2017ricevendo soltanto acconti di E. 500,00 mensili, tali da portare nel complesso alla 'copertura' di tutti gli arretrati di retribuzione fino al dicembre (e 13a mensilità) 2017; di non aver più ricevuto alcuna retribuzione dal gennaio 2020; di essere stato licenziato e di aver impugnato il licenziamento dinnanzi al il Tribunale di Tivoli, con esito negativo;
di non aver ricevutole competenze finali del rapporto di lavoro, ivi incluso il TFR.
Si costituiva la società convenuta contestando il ricorso e i conteggi allegati non che spiegando domanda riconvenzionale relativa alle spese effettuate dal ricorrente con la carte di credito intestata alla società per fini personali.
All'esito dell'esperimento del tentativo di conciliazione, con accettazione della proposta del Giudice da parte della resistente e previo deposito di note scritte, la causa veniva decisa sulla base dei seguenti motivi.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di nullità atteso che dalla compiuta e coordinata lettura di ricorso in opposizione ed allegati, risultano chiaramente delineati l'oggetto del contendere e l'obiettivo della domanda, tanto da consentire al resistente la piena comprensione della vicenda controversa, nei suoi presupposti fattuali e risvolti giuridici con una mirata presa di posizione, nel merito.
Al riguardo, è noto come la sanzione radicale della nullità ex art. 414 c.p.c. discenda solo dalla mancanza di esatta determinazione degli elementi essenziali del ricorso (ex multis, Cass. civ. 27 maggio 2008, n.13835; Cass. 5 febbraio 2008, n.2732;
16 gennaio 2007, n. 820), ove siano omessi o del tutto incerti il petitum o la causa petendi, non identificabili neppure tramite l'esame ponderato e complessivo dell'atto coi documenti richiamati, da effettuarsi anche d'ufficio e perfino in grado di appello, con apprezzamento devoluto al giudice del merito (in questo senso si vedano, tra le tante, Cass. Civ. 2519/99; Cass. Civ 817/99; Cass. Civ. 8315/98; Cass. civ. 9810/98).
Del pari non trova accoglimento l'eccezione di prescrizione atteso che come chiarito dalla Suprema Corte “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della L. n. 92 del 2012 e del D.Lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948 c.c., n. 4, e art. 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”(Cass. n. 26246 del 2022).
Peraltro, parte convenuta invoca la prescrizione presuntiva dei crediti rivendicati ma l' eccezione di prescrizione presuntiva è incompatibile con le difese che presuppongono il mancato pagamento del credito o la sua stessa esistenza, perché in tale caso si ammette implicitamente che l'obbligazione non è stata estinta, in modo incompatibile con il fondamento dell'istituto, basato sulla presunzione che, una volta decorso il lasso di tempo predeterminato dal legislatore, il debito sia stato pagato;
quindi, in tale ipotesi l'eccezione di prescrizione presuntiva deve essere disattesa
(cfr.Cassazione civile , sez. II , 14/12/2024 , n. 32552).
Nel caso in esame parte convenuta contesta sia l'av sia il quantum delle richieste avversarie cosicché fondandosi l'istituto invocato sull'integrale pagamento dei crediti retributivi l'eccezione non può essere accolta. Nel merito la convenuta da un lato sostiene come il ricorrente avrebbe dichiarato, in altro giudizio intercorso tra le stesse parti avanti il Tribunale di Tivoli avente ad oggetto l'impugnativa di licenziamento, di avere percepito la retribuzione di
E. 500,00 dal luglio 2018 e, dall'altro, invoca come nei conteggi siano stati inseriti anche i mesi in cui il ricorrente non ha lavorato essendo stato licenziato.
Infine, chiede la compensazione del credito con le somme dovute dal lavoratore alla società per gli acquisiti personali effettuati in costanza di rapporto.
Ebbene, quanto alla prima doglianza parte ricorrente sostiene che le somme percepite mensilmente nel 2018 e 2019 fossero da imputare al saldo delle spettanze relative al 2017 ed ai primi sei mesi del 2018.
Effettivamente analizzando quanto riferito dal ricorrente nel giudizio di impugnazione del licenziamento e i documenti allegati alla memoria di costituzione deve ritenersi che i conteggi del ricorrente non siano corretti atteso che occorreva decurtare dall'importo richiesto di € 51118,94, le seguenti somme :quelle percepite da gennaio 2018 a gennaio 2020 pari ad € 16.428,12; quelle per trattenute Ferie godute desumibili dalla busta paga gen. 2019 dove risulta già un FERIE RESIDUE -19,02 alle quali si devono aggiungere i giorni fruiti per tutto il mese di gennaio 2020 per un totale di €1913,06; le somme relative al periodo da gen. 2020 a maggio 2020 per assenza pari ad € 5.630,39 che il ricorrente richiede per i mesi, corrispondenti ai mesi di assenza;
le anticipazioni sugli stipendi 2019 (30.04, 01.08, 30.08, 01.10, 30.10) per tot. € 2.500.
Residua la somma di € 27.147,37 per i titoli di cui al ricorso.
Quanto alla domanda riconvenzionale relativa alla richiesta di pagamento della somma di € 49226,57 per le 'spese personali' registrate dagli estratti conto delle spese compiute dal ricorrente negli anni 2018 e 2019 con la carta di credito aziendale, deve ritenersi che la stessa si fondi su allegazioni generiche e sia rimasta priva di prova non essendo sufficienti le imputazioni/ motivi delle spese per ritenere che non si trattasse di spese autorizzate ed effettuate per fini aziendali.
Un generico rilievo testimoniale, in difetto del minimo principio documentale di prova è inidoneo ad esaurire l'onere incombente alla parte datrice. Né sono stati addotti elementi particolari che potessero avallare nella fattispecie l'utilità di una prova testimoniale atteso che l'unico capitolo di prova formulato in merito ai fatti costitutivi oggetto della domanda riconvenzionale era il seguente capitolo 12 della memoria così formulato “ Ovviamente lo stratagemma era quello di pesare di meno sulle casse aziendali nelle forme di “lavoratore dipendente” e, di converso, utilizzare la carta di credito aziendale per compensare (ma ben oltre la compensazione, in verità) il mancato parziale incasso dello stipendio”.
Pertanto, appare chiaro come tale capitolo, ove ammesso, non avrebbe consentito alla parte resistente di dare prova piena e specifica relativa all'imputabilità dei singoli acquisti a finalità personali non giustificate da impegni aziendali (anche tenuto conto della partecipazione societaria del ricorrente e del rapporto di parentela con il precedente titolare) così da rendere del tutto generica la contestazione.
Le spese di lite, stante la parziale soccombenza del ricorrente e il rigetto della domanda riconvenzionale possono essere compensate.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, condanna la parte resistente al pagamento della somma di € 27.147,37 oltre accessori di legge in relazione al rapporto intercorso tra le parti come da ricorso;
rigetta per la restante parte il ricorso;
rigetta la domanda riconvenzionale;
compensa le spese di lite.
Tivoli, il 17.12.2025
Il giudice
TA MA