Art. 13.
Per le vedove di guerra che passino ad altre nozze a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, il trattamento previsto dall' articolo 59 della legge 10 agosto 1950, n. 648 , e' liquidato sulla base della pensione di guerra tabellare, dell'assegno speciale temporaneo di cui all' articolo 1 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 530 , modificato dall'articolo 123, 2° comma, della legge 10 agosto 1950, n. 648 , e dell'assegno supplementare di cui all' articolo 1 della legge 11 aprile 1953, n. 263 .
Per le vedove di guerra che passino ad altre nozze a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, il trattamento previsto dall' articolo 59 della legge 10 agosto 1950, n. 648 , e' liquidato sulla base della pensione di guerra tabellare, dell'assegno speciale temporaneo di cui all' articolo 1 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 530 , modificato dall'articolo 123, 2° comma, della legge 10 agosto 1950, n. 648 , e dell'assegno supplementare di cui all' articolo 1 della legge 11 aprile 1953, n. 263 .