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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 27/03/2025, n. 1776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1776 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16491/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 16491/2019 promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dagli avv.ti C.F._2
GIAMMUSSO CHIARA e LO PRESTI GIACOMO
OPPONENTI
contro
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Controparte_1 C.F._3
dall'avv. BARONE AGATINO
OPPOSTO
Avente ad oggetto: opposizione decreto ingiuntivo – riconoscimento debito
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Gli attori in epigrafe proponevano opposizione al DI n. 3711/2019, chiedendone la sospensione e la pagina 1 di 13 revoca e proponendo, domanda riconvenzionale volta a sentire dichiarare Parte_1
la nullità del contratto di locazione orale del garage stipulato nel 2008, l'invalidità dell'atto di ricognizione di debito per la somma di € 17.000,00 e la condanna di al rimborso in Parte_3
proprio favore dell'importo delle somme versate in eccedenza dal 1.2.2015 in poi oltre interessi ex art. 1284 cc;
chiedevano altresì ritenersi l'inammissibilità della domanda di pagamento di somme a titolo di penale ovvero la riduzione ad equità o la compensazione con il maggior credito;
Parte_2
inoltre, chiedeva dichiararsi la nullità della fideiussione prestata con la scrittura privata del 21.12.2018
per mancanza di oggetto determinato o determinabile o, in subordine, ritenersi la stessa invalida o estinta ex art. 1939 cc per adempimento;
chiedevano dunque dichiararsi che nulla fosse dovuto ed in ogni caso rigettarsi la domanda di interessi moratori e legali dal 12.2.2015, tenuto conto della diversa decorrenza di cui all'art. 1284 IV comma cc, con vittoria di spese e compensi.
si costituiva deducendo che con l'atto di ricognizione del debito del 2015 erano state Parte_3
cristallizzate le morosità pregresse, inerenti il rapporto di locazione dell'immobile sito in Catania alla via Martino Cilestri ed intercorso sin dal 2002 con la società GE Innovation Centre,
assumendosi il sig. in qualità di effettivo utilizzatore l'obbligo di onorare il tutto e stipulando Pt_1
contestualmente altro e diverso contratto di locazione a proprio nome, comprendente questa volta anche il garage;
contestando l'esistenza di pregresso rapporto locativo inerente il detto garage, riferiva che contrariamente a quanto riferito dagli opponenti, la sig.ra aveva acconsentito al Persona_1
fatto che i pagamenti inerenti il riconoscimento di debito e quelli relativi al nuovo contratto fossero versati sul suo conto e che, per tale motivo, gli assegni lasciati in garanzia erano intestati alla stessa;
deducendo poi che i detti assegni erano stati oggetto di querela da parte del sig. ( il quale era Pt_1
stato poi indagato per calunnia), contestava il pagamento di € 6558,00 nonché il lamentato danno pagina 2 di 13 all'autovettura mai denunziato né documentato;
deducendo che al riconoscimento di debito, erano estranei i titoli esecutivi azionati ed inerenti ulteriori e diverse somme da quelle ingiunte ed allegando la fondatezza della richiesta economica inerente la penale, avendo il sig. consegnato il bene nel Pt_1
novembre 2016 a seguito di esecuzione forzata, evidenziava infine la validità e l'efficacia della fideiussione, essendo del tutto determinato e determinabile il credito garantito ed eccepiva la prescrizione di quanto richiesto dal sig. Pt_1
Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione e, in subordine, compensarsi quanto eventualmente dovuto per l'occupazione del garage da parte del sig. nella misura di € 150,00 mensili, con Pt_1
vittoria di spese e compensi.
La causa, istruita documentalmente, veniva assunta in decisione all'udienza del 26.9.2024 con assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche ex art. 190 cpc.
L'opposizione è solo parzialmente fondata secondo quanto si dirà.
Può essere anzitutto interamente richiamata l'ordinanza emessa in data 1.6.2020, con cui è stata respinta la richiesta di sospensione della efficacia esecutiva del DI opposto ed in cui è altresì contenuta la ricostruzione dei fatti di causa e la valutazione delle rispettive allegazioni ed eccezioni: “ … rilevato che, in accoglimento della richiesta avanzata da parte opponente, va revocata l'ordinanza emessa in data 3.3.2020, dovendosi condividere i principi affermati dalla Corte di Legittimità con sentenza n.
28827/2019, secondo cui : “La controversia relativa alla fideiussione prestata dal terzo a garanzia degli obblighi nascenti dal rapporto di locazione è assoggettata al rito ordinario e non al rito locatizio, in quanto l'accessorietà del rapporto fideiussorio opera interamente sul piano funzionale degli obblighi pagina 3 di 13 assunti dal garante e non comporta l'attrazione nella disciplina processuale regolante il rapporto obbligatorio principale;
anche in caso di cumulo con la connessa lite riguardante il rapporto di locazione, la controversia è regolata dal rito ordinario ai sensi dell'art. 40, comma 3, c.p.c. che prevede l'applicazione del rito speciale soltanto in ipotesi di connessione con cause di lavoro o previdenziali. (In
applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto tempestiva l'opposizione a decreto ingiuntivo avanzata dal fideiussore del locatario con atto di citazione, dovendosi avere riguardo alla data di notificazione dell'atto e non a quella del suo deposito in cancelleria).”; considerato che, pertanto, l'opposizione va trattata con il rito ordinario;
rilevato che occorre statuire sulla richiesta di sospensione della efficacia esecutiva del DI opposto;
rilevato che ha chiesto ed ottenuto l'emissione di un decreto Parte_3
ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, al fine di ottenere il pagamento della complessiva somma di €
10.726,06 oltre interessi, di cui :“-euro 5.330 residuo somme dovute come da ricognizione di debito;
-
euro 2.396,00 come da quietanza relativa agli oneri condominiali ordinari;
-euro 3.000,00 somme
dovute a titolo di penale (art. 17 del contratto datato 20.2.2016, dall'intimato sfratto del mese di
giugno all'effettivo rilascio nel mese di Novembre)”; considerato che gli opponenti, deducono che nulla sia dovuto, formulando anche domanda riconvenzionale di restituzione delle somme in eccedenza pagate nel corso del rapporto di locazione;
rilevato che, secondo quanto allegato e quanto risultante dagli atti , in data 01.04.2002, , n.q. di legale rappresentante della società GE Controparte_2
Innovation Centre (conduttrice), stipulava con i sig.ri e (locatori) Parte_3 Parte_4
contratto di locazione uso foresteria avente ad oggetto un immobile sito in Catania, via Martino Cilestri
n. 15, 3° piano, registrato in data 16.05.2003;
considerato che
successivamente, in data 12.02.2015,
, con atto di ricognizione di debito ex art. 1988 c.c., si riconosceva Parte_1
personalmente debitore della somma complessiva di Euro 20.053,00 nei confronti dei sig.ri Pt_3
pagina 4 di 13 e e che la somma era quantificata in relazione ai canoni di locazione e oneri Pt_3 Parte_4
condominiali rimasti insoluti dal conduttore sig. , nel corso del detto contratto di Controparte_2
locazione;
considerato che
con tale atto, l'opponente si impegnava al Parte_1
pagamento del debito riconosciuto tramite rate mensili di Euro 570,00, consegnando altresì, n. 6
assegni, a garanzia del credito per un valore totale di Euro 20.053,00 e che, sempre con il medesimo atto, le parti concordavano la risoluzione del precedente contratto di locazione;
ritenuto che
le parti, in data 20.02.2015 stipulavano e registravano un nuovo contratto di locazione avente ad oggetto il medesimo immobile, nonché un garage sito sempre in Catania, Via Martino Cilestri n.15, ma che successivamente, il sig. interrompeva i pagamenti oggetto della ricognizione di debito, Pt_1
deducendo l'illegittima inclusione nella quantificazione del debito della società inglese (allora conduttrice in forza del primo contratto di locazione), dei canoni derivanti dalla conduzione, fin dal
2008, di un garage sito al piano seminterrato dello stabile in cui si trovava l'appartamento oggetto del contratto di locazione, ammontanti ad Euro 17.000,00, deducendone l'inesigibilità per la nullità ex art. 1418 cc del relativo contratto per mancata registrazione ex art. 1, comma 346, L. n. 311/2004, e,
pertanto improduttivo di effetti giuridici;
rilevato che l'opponente pertanto, rileva che Pt_1
dall'importo di Euro 20.053,00 da esso riconosciuto come dovuto, va detratta la somma di euro
17.000,00 e dunque, deducendo di aver già pagato nel corso degli anni 2015 e 2016, (sempre in forza dell'atto di riconoscimento di debito) la complessiva somma pari ad Euro 6.558,00, riferisce di aver adempiuto l'obbligazione di cui all'atto di ricognizione, avente ad oggetto il pagamento dei canoni e oneri condominiali insoluti dal 01.01.2008 al 31.01.2015 del primo contratto di locazione;
ritenuto,
pertanto, che l'opponente afferma che non è dovuto l'importo di € 5.330,00 ingiunto a titolo di Pt_1
residuo della ricognizione di debito, per aver in parte estinto la relativa obbligazione e per parziale pagina 5 di 13 nullità della stessa ( perché riferibile ad un contratto di locazione mai registrato); considerato che,
l'opponente afferma inoltre, che l'importo di Euro 2.396,00 è riferito ad oneri condominiali relativi al primo contratto di locazione stipulato con la società GE Innovation Centre, obbligazione anch'essa da ritenersi estinta in quanto oggetto della ricognizione di debito;
ritenuto che
, quanto alla somma di € 3.000,00 richiesta a titolo di penale per il mancato rilascio dell'immobile in esito al secondo contratto di locazione, l'opponente eccepisce l'inammissibilità della domanda, allegando il precedente giudicato di cui al DI n. 3180/2016 ottenuto dai sig.ri mai opposto e divenuto Pt_3
pertanto esecutivo, che precluderebbe la proposizione di un'ulteriore domanda di condanna relativa ad eventuali somme dovute in forza del medesimo contratto di locazione, chiedendone in subordine la riduzione ad equità ex art. 1384 cc;
considerato che
l'opponente fideiussore Parte_2
eccepisce l'indeterminatezza della garanzia prestata, chiedendo dichiararsene la nullità ex art. 1346 c.c.;
rilevato che l'istanza di sospensione dell'esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non può essere accolta per insussistenza dei c.d. “gravi motivi” di cui all'art. 649 c.p.c.; rilevato che, quanto alla posizione del debitore principale, , non risultano forniti, allo stato, Parte_1
elementi tali per ritenere prima facie, fondata l'opposizione, sia in relazione alle somme richieste a titolo di ricognizione di debito, sia per quelle relative alla clausola penale di cui all'art. 17 del contratto di locazione del 20.02.2015; rilevato che distinguendo in relazione alle varie poste creditorie, infatti : a)
con riguardo alla somma ingiunta in forza della ricognizione di debito del 12.02.2015, occorre anzitutto rammentare il disposto di cui all'art. 1988 c.c.: “dispensa colui a favore del quale è fatta
dall'onere di provare il rapporto fondamentale. L'esistenza di questo si presume fino a prova
contraria”, si che incombe sull'odierno opponente, provare l'esistenza di un contratto di locazione non registrato e pertanto nullo;
rilevato che, invece, l'opponente si è limitato a rappresentare l'esistenza di pagina 6 di 13 tale ulteriore contratto di locazione avente ad oggetto il solo garage, senza, tuttavia, fornire nessun elemento a suffragio della tesi;
rilevato che, non può ritenersi satisfattiva, a tal fine, la ricostruzione dei pagamenti effettuati dalla società GE Innovation Centre, in esecuzione del primo contratto di locazione (dal 2008 al 2015), elaborata in seno alla citazione, trattandosi di ricostruzione unilaterale non suffragata da alcun ulteriore elemento di prova oltre che contestata dalla parte opposta;
ritenuto che
la detta prospettazione appare, peraltro, contraddetta dalla non corrispondenza tra quanto lo stesso opponente ritiene dovuto in favore dei sig.ri a titolo di canoni e oneri del primo contratto di Pt_3
locazione (Euro 6.290,60) e quanto, invece, dovrebbe matematicamente residuare (Euro 3.053,00),
sottraendo alle somme di cui alla ricognizione di debito (Euro 20.053,00), quelle spettanti in forza contratto di locazione ritenuto nullo (Euro 17.000,00); rilevato che, b) in relazione alla somma di €
2.396,00 richiesta per oneri condominiali, non può condividersi quanto allegato dall'opponente, ovvero che si tratti di importi relativi al primo contratto di locazione e, dunque, già corrisposti;
ritenuto, infatti,
che parte opposta già in seno al ricorso per decreto ingiuntivo specificava che tali somme erano dovute in forza del secondo contratto di locazione e che ciò emerge dalla comunicazione fatta dall'amministratore del condominio di via M. Cilestri alle parti del giudizio, con cui viene chiesto il pagamento delle quote condominiali relative al saldo conguaglio 2015 e quote ordinarie del 2016 (doc.
n. 8 fascicolo monitorio) con relativa quietanza di pagamento in favore della sig.ra Parte_5
; considerato, pertanto, che il detto importo è stato pagato dall'odierna opposta nonostante
[...]
sia pacifico che per il periodo 2015-2016 l'immobile fosse detenuto dall'opponente, giusto contratto di locazione del 20.02.2015; rilevato che c) quanto alle somme richieste a titolo di penale, va rilevata l'infondatezza delle eccezioni sollevate dall'opponente;
considerato che
infatti, il giudicato di cui al DI
non opposto, non impedisce la proposizione di successiva richiesta di ingiunzione di ulteriori somme,
pagina 7 di 13 che, sebbene richieste in esecuzione del medesimo rapporto giuridico, scaturiscono da un diverso presupposto giuridico;
considerato infatti che nel caso di specie, il diritto di richiedere il pagamento della penale, di cui all'art. 17 del contratto di locazione, è sorto in seguito al mancato rilascio dell'immobile, circostanza verificatasi nel mese di novembre 2016, successivamente alla proposizione della domanda di pagamento dei canoni e oneri condominiali scaduti, formulata contestualmente all'intimazione di sfratto (notificata al sig. nel mese di giugno 2016), che ha portato Pt_1
all'emissione dell'ordinanza di convalida dello sfratto e contestuale ingiunzione di pagamento con D.I.
n. 3180/2016; rilevato che l'importo stabilito a titolo di penale tra le parti nel contratto di locazione è
pari ad “euro 500,00 mensili dal momento della messa in mora fino all'effettivo rilascio” , e che, avuto riguardo al canone mensile di locazione, pari ad Euro 800,00 , nonché al dies a quo decorrente dalla notifica dell'intimazione dello sfratto per morosità (giugno 2016) -certamente qualificabile come atto di messa in mora –ed rilascio avvenuto nel novembre 2016, va ritenuta la fondatezza della somma ingiunta, che risulta, peraltro e prima facie, equa e proporzionata all'inadempimento del locatore;
rilevato che, quanto alla posizione dell'opponente nella qualità di fideiussore, andrà Parte_2
rilevato che la dichiarazione sottoscritta può scindersi in due differenti parti che hanno dato vita a due diverse obbligazioni accessorie: essa ha assunto una prima garanzia per “Euro 9.120,06 intimata con
atto di precetto notificatomi in data 23.10.2018, oltre interessi e spese legali della procedura esecutiva
mobiliare iniziata in danno di mio figlio ed una seconda garanzia, connessa alla Controparte_3
prima, con la quale si fa garante per tutte le obbligazioni già contratte dal figlio e sino alla data odierna
(21.12.2018), in caso di inadempimento della prima obbligazione;
ritenuto che
può ritenersi che la prima garanzia abbia ad oggetto delle somme diverse da quelle richieste dall'odierna opposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, in quanto si tratta di una garanzia accessoria ad una obbligazione pagina 8 di 13 cristallizzata nel su richiamato atto di precetto ed estraneo al presente giudizio, ma che, tuttavia, per quanto rileva in queste sede, emerge che la sig.ra si sia anche obbligata a garantire per le Pt_2
ulteriori obbligazioni gravanti sul figlio, odierno opponente, nel caso di mancato pagamento della somma intimata con precetto, sicché, si ritiene, che la stessa si sia obbligata anche per il pagamento delle eventuali somme dovute dallo stesso all'opposta, all'esito dell'odierno giudizio;
ritenuto che
non sono condivisibili le eccezioni della sig. in ordine alla validità di tale ulteriore garanzia, atteso Pt_2
che l'oggetto della stessa -sebbene non specificamente determinato (come per la prima) -è
determinabile tramite una ricostruzione della posizione debitoria del figlio “sino alla data odierna”,
ossia sino alla data di sottoscrizione della dichiarazione;
rilevato che, essendo le obbligazioni per cui è
causa sorte anteriormente a tale atto, allo stato, non può accogliersi l'istanza di sospensione, nemmeno limitatamente alla posizione della sig.ra rilevato che, la circostanza per cui parte opposta sia Pt_2
ancora in possesso degli assegni dati in garanzia dal sig. contestualmente all'atto Controparte_3
di riconoscimento di debito, non integra motivo per disporre la richiesta sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto, stante da un lato, le vicende, anche di natura penale, connesse a tali assegni, e dall'altro il difetto di provvista e di autorizzazione già riscontrati dall'opposta in occasione del tentativo di incasso dei suddetti assegni”.
Tenuto conto dell'esame delle ulteriori risultanze documentali istruttorie, tra cui anche la sentenza n.
976/2023 emessa dal Tribunale di Caltanissetta e passata in giudicato, si osserva.
La documentazione prodotta dagli opponenti unitamente alla memoria ex art. 183 VI comma n. 2 cpc,
nulla aggiunge rispetto a quanto già evidenziato con l'ordinanza richiamata, non essendovi prova alcuna del contratto verbale di locazione del garage di che trattasi;
inoltre i pagamenti di cui alla documentazione depositata, non sono idonei a scalfire e/o ridurre e/o annullare la somma di cui pagina 9 di 13 l'opponente sig. si è riconosciuto debitore nella scrittura del 12.2.2015, perché il rapporto Pt_1
contrattuale di che trattasi è sorto nel mese di aprile 2002; non appare credibile che l'opponente,
effettivo utilizzatore e legale rappresentante della società GE , abbia sottoscritto ed accettato in buona fede l'esistenza di una morosità pari ad € 20053,00, dichiarandosi personalmente debitore dell'intero debito, né che l'importo sia stato unilateralmente determinato dai locatori.
È altresì infondato quanto riferito circa l'importo di € 2.396,06 inerente gli oneri condominiali;
ed infatti, sebbene dall'allegato 18 depositato unitamente alla memoria ex art. 183 VI n. 2 cpc,
sembrerebbe che la somma si riferisca ad un periodo anteriore alla stipula del II contratto ( e dunque ricompreso nel riconoscimento di debito), lo stesso amministratore di condominio avv. Cirino Biondi
ha successivamente rettificato la dichiarazione, sì come dimostrano i documenti depositati dalla sig.ra con la memoria ex art. 183 VI comma n.2 cpc ( cfr lettera del 21.7.2020 in cui si legge : “ Con Pt_3
riferimento alla conduzione dell'appartamento di via Martino Cilestri 15 e a rettifica della mia precedente comunicazione del 16/06/2020 inviata al sig. e a voi per conoscenza, specifico e Pt_1
puntualizzo che in data 15.1.2018 ho ricevuto da parte dei signori e un Pt_3 Parte_4
bonifico di € 2390 quali quote condominiali ordinarie dovute dal conduttore sig. Parte_1
Importo del quale il Sig. risultava essere moroso alla data dell'11.5.2017, giusta diffida Parte_1
da me inviata in pari data. La somma in precedenza versata dal sig di € 1000,00 Parte_1
tramite bonifico bancario del 29/09/2016, si riferisce a titolo di oneri condominiali ordinari arretrati e che nulla aveva a che vedere con la somma da me intimata in data 11.5.2017 e pagata dalla proprietà”).
È corretto, invece, quanto affermato dall'opponente in ordine alla penale.
Ed infatti, nel DI opposto, la penale è stata quantificata in € 3000,00, ovvero in € 500,00 mensili decorrenti dall'intimato sfratto del mese di giugno 2016 sino all'effettivo rilascio del mese di novembre pagina 10 di 13 2016 ai sensi dell'art. 17 del contratto;
e, tuttavia, la penale in questione è prevista per il caso di mancato rilascio, nei casi di morosità, dal momento della messa in mora sino al definitivo rilascio. È
evidente che la clausola vada interpretata nel senso che, nei casi di morosità cui segua una richiesta formale di rilascio dell'immobile, il conduttore che non adempia tempestivamente all'obbligazione di rilascio sia tenuto al pagamento di una penale. Nel caso che occupa, non è oggetto di contestazione che l'ordinanza che ha convalidato lo sfratto è stata emessa dal Tribunale di Catania in data 20.7.2016 ma è
stata notificata unitamente all'atto di precetto per il rilascio dell'immobile il 5.9.2016, sì che – ferme restando le valutazioni già offerte in ordine alla congruità dell'importo – la penale può essere pretesa per solo per due mesi, ovvero per il periodo 15.9.2016 – 15.11.2016 e, dunque, per il complessivo ammontare di € 1000.00.
Si osserva come sul punto non abbia alcuna incidenza la sentenza n. 617/2023 del Tribunale di
Caltanissetta, poiché il pagamento dei canoni di locazione è avvenuto in data 11.8.2016,
successivamente alla emissione dell'ordinanza di convalida di sfratto per morosità ( 20.7.2016), ovvero a rapporto contrattuale già concluso, sì che l'opponente era senz'altro tenuto a rilasciare l'immobile (
sebbene il ritardo in tal senso decorra, come già evidenziato dai 10 gg successivi alla notifica dell'atto di precetto).
Ne deriva che, tenuto conto delle richieste di cui all'atto di citazione, espressamente richiamate nel verbale di precisazione delle conclusioni del 24.9.2024, l'opposizione può essere limitatamente accolta nel senso di ritenere dovuto, a titolo di penale, il minore importo di € 1000,00; vanno respinte le domande riconvenzionali perché non vi è prova della stipula di un contratto verbale di locazione del garage e va ritenuta la validità e l'efficacia dell'atto di riconoscimento di debito del 12.2.2015; non vi è
prova del fatto che l'opponente abbia corrisposto somme in eccedenza rispetto all'atto di pagina 11 di 13 riconoscimento di debito;
infine, va ritenuta la validità della fideiussione rilasciata dalla sig.ra Pt_2
per tutti i motivi in precedenza già esposti con l'ordinanza sopra richiamata.
[...]
È inammissibile in quanto avanzata per la prima volta nelle note del 5.2.2024 la richiesta di compensazione con quanto dovuto all'opposta, del deposito cauzionale pari ad € 1240,00.
È fondata, invece, la richiesta dell'opposta di condanna degli opponenti al pagamento della somma di €
5600,00, risultante dalla somma dei bonifici di € 4800,00 e di € 800,00 effettuati dal sig. in data Pt_1
11.8.2016 e 3.9.2016; com'è noto e come è stato accertato nella sentenza n. 617/2023 del Tribunale di
Caltanissetta ( passata in giudicato), i detti pagamenti erano stati imputati dai conduttori all'atto di riconoscimento di debito e, dunque, sottratti dalla somma ancora dovuta e richiesta con il ricorso monitorio;
parte opponente, invece, aveva imputato i pagamenti al diverso e successivo contratto di locazione del 9.2.2015 e ciò è stato convalidato dal Tribunale di Caltanissetta;
parte opposta, già nella memoria del 17.5.2020, nel ribadire l'impostazione difensiva circa l'imputazione delle somme, aveva in effetti richiesto il pagamento delle somme scomputate, sì che la richiesta può trovare accoglimento,
essendo stata avanzata nel rispetto delle preclusioni processuali;
si osserva, d'altronde, che l'opposizione a decreto ingiuntivo, com'è noto, da vita ad un ordinario giudizio di merito in cui la pretesa creditoria, mantenuta e fondata sul medesimo titolo dedotto in seno al ricorso monitorio, ben può essere precisata – in diminuzione o in aumento – a seguito delle contestazioni e delle difese dell'opponente.
Concludendo, l'opposizione è parzialmente fondata, limitatamente all'importo inerente la penale contrattuale di cui all'art. 17 del contratto del 20.2.2016 che va ridotta ad € 1000,00 ed il decreto ingiuntivo opposto, pertanto, va revocato;
gli opponenti sono tuttavia tenuti al pagamento in favore della sig.ra del complessivo importo di € 14.325,06 ( detratto quanto eventualmente Parte_3
pagina 12 di 13 già corrisposto in esecuzione del DI opposto, la cui efficacia esecutiva non è stata sospesa durante il presente giudizio).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, avendo riguardo a quanto previsto dal III scaglione della tabella n. 2 allegata al DM n. 55/2014, senza tenersi conto della fase istruttoria che non è stata svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza e azione disattese, così provvede:
- revoca il DI opposto e condanna gli opponenti in solido fra loro al pagamento in favore della sig.ra del complessivo importo di € 14.352,06 oltre interessi dalla domanda al soddisfo ( Parte_3
detratto quanto già eventualmente corrisposto in esecuzione del DI );
- rigetta ogni altra domanda;
- condanna gli opponenti in solido al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 5077,00, per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Così deciso in Catania, il 26.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gaia Di Bella
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 16491/2019 promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dagli avv.ti C.F._2
GIAMMUSSO CHIARA e LO PRESTI GIACOMO
OPPONENTI
contro
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Controparte_1 C.F._3
dall'avv. BARONE AGATINO
OPPOSTO
Avente ad oggetto: opposizione decreto ingiuntivo – riconoscimento debito
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Gli attori in epigrafe proponevano opposizione al DI n. 3711/2019, chiedendone la sospensione e la pagina 1 di 13 revoca e proponendo, domanda riconvenzionale volta a sentire dichiarare Parte_1
la nullità del contratto di locazione orale del garage stipulato nel 2008, l'invalidità dell'atto di ricognizione di debito per la somma di € 17.000,00 e la condanna di al rimborso in Parte_3
proprio favore dell'importo delle somme versate in eccedenza dal 1.2.2015 in poi oltre interessi ex art. 1284 cc;
chiedevano altresì ritenersi l'inammissibilità della domanda di pagamento di somme a titolo di penale ovvero la riduzione ad equità o la compensazione con il maggior credito;
Parte_2
inoltre, chiedeva dichiararsi la nullità della fideiussione prestata con la scrittura privata del 21.12.2018
per mancanza di oggetto determinato o determinabile o, in subordine, ritenersi la stessa invalida o estinta ex art. 1939 cc per adempimento;
chiedevano dunque dichiararsi che nulla fosse dovuto ed in ogni caso rigettarsi la domanda di interessi moratori e legali dal 12.2.2015, tenuto conto della diversa decorrenza di cui all'art. 1284 IV comma cc, con vittoria di spese e compensi.
si costituiva deducendo che con l'atto di ricognizione del debito del 2015 erano state Parte_3
cristallizzate le morosità pregresse, inerenti il rapporto di locazione dell'immobile sito in Catania alla via Martino Cilestri ed intercorso sin dal 2002 con la società GE Innovation Centre,
assumendosi il sig. in qualità di effettivo utilizzatore l'obbligo di onorare il tutto e stipulando Pt_1
contestualmente altro e diverso contratto di locazione a proprio nome, comprendente questa volta anche il garage;
contestando l'esistenza di pregresso rapporto locativo inerente il detto garage, riferiva che contrariamente a quanto riferito dagli opponenti, la sig.ra aveva acconsentito al Persona_1
fatto che i pagamenti inerenti il riconoscimento di debito e quelli relativi al nuovo contratto fossero versati sul suo conto e che, per tale motivo, gli assegni lasciati in garanzia erano intestati alla stessa;
deducendo poi che i detti assegni erano stati oggetto di querela da parte del sig. ( il quale era Pt_1
stato poi indagato per calunnia), contestava il pagamento di € 6558,00 nonché il lamentato danno pagina 2 di 13 all'autovettura mai denunziato né documentato;
deducendo che al riconoscimento di debito, erano estranei i titoli esecutivi azionati ed inerenti ulteriori e diverse somme da quelle ingiunte ed allegando la fondatezza della richiesta economica inerente la penale, avendo il sig. consegnato il bene nel Pt_1
novembre 2016 a seguito di esecuzione forzata, evidenziava infine la validità e l'efficacia della fideiussione, essendo del tutto determinato e determinabile il credito garantito ed eccepiva la prescrizione di quanto richiesto dal sig. Pt_1
Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione e, in subordine, compensarsi quanto eventualmente dovuto per l'occupazione del garage da parte del sig. nella misura di € 150,00 mensili, con Pt_1
vittoria di spese e compensi.
La causa, istruita documentalmente, veniva assunta in decisione all'udienza del 26.9.2024 con assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche ex art. 190 cpc.
L'opposizione è solo parzialmente fondata secondo quanto si dirà.
Può essere anzitutto interamente richiamata l'ordinanza emessa in data 1.6.2020, con cui è stata respinta la richiesta di sospensione della efficacia esecutiva del DI opposto ed in cui è altresì contenuta la ricostruzione dei fatti di causa e la valutazione delle rispettive allegazioni ed eccezioni: “ … rilevato che, in accoglimento della richiesta avanzata da parte opponente, va revocata l'ordinanza emessa in data 3.3.2020, dovendosi condividere i principi affermati dalla Corte di Legittimità con sentenza n.
28827/2019, secondo cui : “La controversia relativa alla fideiussione prestata dal terzo a garanzia degli obblighi nascenti dal rapporto di locazione è assoggettata al rito ordinario e non al rito locatizio, in quanto l'accessorietà del rapporto fideiussorio opera interamente sul piano funzionale degli obblighi pagina 3 di 13 assunti dal garante e non comporta l'attrazione nella disciplina processuale regolante il rapporto obbligatorio principale;
anche in caso di cumulo con la connessa lite riguardante il rapporto di locazione, la controversia è regolata dal rito ordinario ai sensi dell'art. 40, comma 3, c.p.c. che prevede l'applicazione del rito speciale soltanto in ipotesi di connessione con cause di lavoro o previdenziali. (In
applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto tempestiva l'opposizione a decreto ingiuntivo avanzata dal fideiussore del locatario con atto di citazione, dovendosi avere riguardo alla data di notificazione dell'atto e non a quella del suo deposito in cancelleria).”; considerato che, pertanto, l'opposizione va trattata con il rito ordinario;
rilevato che occorre statuire sulla richiesta di sospensione della efficacia esecutiva del DI opposto;
rilevato che ha chiesto ed ottenuto l'emissione di un decreto Parte_3
ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, al fine di ottenere il pagamento della complessiva somma di €
10.726,06 oltre interessi, di cui :“-euro 5.330 residuo somme dovute come da ricognizione di debito;
-
euro 2.396,00 come da quietanza relativa agli oneri condominiali ordinari;
-euro 3.000,00 somme
dovute a titolo di penale (art. 17 del contratto datato 20.2.2016, dall'intimato sfratto del mese di
giugno all'effettivo rilascio nel mese di Novembre)”; considerato che gli opponenti, deducono che nulla sia dovuto, formulando anche domanda riconvenzionale di restituzione delle somme in eccedenza pagate nel corso del rapporto di locazione;
rilevato che, secondo quanto allegato e quanto risultante dagli atti , in data 01.04.2002, , n.q. di legale rappresentante della società GE Controparte_2
Innovation Centre (conduttrice), stipulava con i sig.ri e (locatori) Parte_3 Parte_4
contratto di locazione uso foresteria avente ad oggetto un immobile sito in Catania, via Martino Cilestri
n. 15, 3° piano, registrato in data 16.05.2003;
considerato che
successivamente, in data 12.02.2015,
, con atto di ricognizione di debito ex art. 1988 c.c., si riconosceva Parte_1
personalmente debitore della somma complessiva di Euro 20.053,00 nei confronti dei sig.ri Pt_3
pagina 4 di 13 e e che la somma era quantificata in relazione ai canoni di locazione e oneri Pt_3 Parte_4
condominiali rimasti insoluti dal conduttore sig. , nel corso del detto contratto di Controparte_2
locazione;
considerato che
con tale atto, l'opponente si impegnava al Parte_1
pagamento del debito riconosciuto tramite rate mensili di Euro 570,00, consegnando altresì, n. 6
assegni, a garanzia del credito per un valore totale di Euro 20.053,00 e che, sempre con il medesimo atto, le parti concordavano la risoluzione del precedente contratto di locazione;
ritenuto che
le parti, in data 20.02.2015 stipulavano e registravano un nuovo contratto di locazione avente ad oggetto il medesimo immobile, nonché un garage sito sempre in Catania, Via Martino Cilestri n.15, ma che successivamente, il sig. interrompeva i pagamenti oggetto della ricognizione di debito, Pt_1
deducendo l'illegittima inclusione nella quantificazione del debito della società inglese (allora conduttrice in forza del primo contratto di locazione), dei canoni derivanti dalla conduzione, fin dal
2008, di un garage sito al piano seminterrato dello stabile in cui si trovava l'appartamento oggetto del contratto di locazione, ammontanti ad Euro 17.000,00, deducendone l'inesigibilità per la nullità ex art. 1418 cc del relativo contratto per mancata registrazione ex art. 1, comma 346, L. n. 311/2004, e,
pertanto improduttivo di effetti giuridici;
rilevato che l'opponente pertanto, rileva che Pt_1
dall'importo di Euro 20.053,00 da esso riconosciuto come dovuto, va detratta la somma di euro
17.000,00 e dunque, deducendo di aver già pagato nel corso degli anni 2015 e 2016, (sempre in forza dell'atto di riconoscimento di debito) la complessiva somma pari ad Euro 6.558,00, riferisce di aver adempiuto l'obbligazione di cui all'atto di ricognizione, avente ad oggetto il pagamento dei canoni e oneri condominiali insoluti dal 01.01.2008 al 31.01.2015 del primo contratto di locazione;
ritenuto,
pertanto, che l'opponente afferma che non è dovuto l'importo di € 5.330,00 ingiunto a titolo di Pt_1
residuo della ricognizione di debito, per aver in parte estinto la relativa obbligazione e per parziale pagina 5 di 13 nullità della stessa ( perché riferibile ad un contratto di locazione mai registrato); considerato che,
l'opponente afferma inoltre, che l'importo di Euro 2.396,00 è riferito ad oneri condominiali relativi al primo contratto di locazione stipulato con la società GE Innovation Centre, obbligazione anch'essa da ritenersi estinta in quanto oggetto della ricognizione di debito;
ritenuto che
, quanto alla somma di € 3.000,00 richiesta a titolo di penale per il mancato rilascio dell'immobile in esito al secondo contratto di locazione, l'opponente eccepisce l'inammissibilità della domanda, allegando il precedente giudicato di cui al DI n. 3180/2016 ottenuto dai sig.ri mai opposto e divenuto Pt_3
pertanto esecutivo, che precluderebbe la proposizione di un'ulteriore domanda di condanna relativa ad eventuali somme dovute in forza del medesimo contratto di locazione, chiedendone in subordine la riduzione ad equità ex art. 1384 cc;
considerato che
l'opponente fideiussore Parte_2
eccepisce l'indeterminatezza della garanzia prestata, chiedendo dichiararsene la nullità ex art. 1346 c.c.;
rilevato che l'istanza di sospensione dell'esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non può essere accolta per insussistenza dei c.d. “gravi motivi” di cui all'art. 649 c.p.c.; rilevato che, quanto alla posizione del debitore principale, , non risultano forniti, allo stato, Parte_1
elementi tali per ritenere prima facie, fondata l'opposizione, sia in relazione alle somme richieste a titolo di ricognizione di debito, sia per quelle relative alla clausola penale di cui all'art. 17 del contratto di locazione del 20.02.2015; rilevato che distinguendo in relazione alle varie poste creditorie, infatti : a)
con riguardo alla somma ingiunta in forza della ricognizione di debito del 12.02.2015, occorre anzitutto rammentare il disposto di cui all'art. 1988 c.c.: “dispensa colui a favore del quale è fatta
dall'onere di provare il rapporto fondamentale. L'esistenza di questo si presume fino a prova
contraria”, si che incombe sull'odierno opponente, provare l'esistenza di un contratto di locazione non registrato e pertanto nullo;
rilevato che, invece, l'opponente si è limitato a rappresentare l'esistenza di pagina 6 di 13 tale ulteriore contratto di locazione avente ad oggetto il solo garage, senza, tuttavia, fornire nessun elemento a suffragio della tesi;
rilevato che, non può ritenersi satisfattiva, a tal fine, la ricostruzione dei pagamenti effettuati dalla società GE Innovation Centre, in esecuzione del primo contratto di locazione (dal 2008 al 2015), elaborata in seno alla citazione, trattandosi di ricostruzione unilaterale non suffragata da alcun ulteriore elemento di prova oltre che contestata dalla parte opposta;
ritenuto che
la detta prospettazione appare, peraltro, contraddetta dalla non corrispondenza tra quanto lo stesso opponente ritiene dovuto in favore dei sig.ri a titolo di canoni e oneri del primo contratto di Pt_3
locazione (Euro 6.290,60) e quanto, invece, dovrebbe matematicamente residuare (Euro 3.053,00),
sottraendo alle somme di cui alla ricognizione di debito (Euro 20.053,00), quelle spettanti in forza contratto di locazione ritenuto nullo (Euro 17.000,00); rilevato che, b) in relazione alla somma di €
2.396,00 richiesta per oneri condominiali, non può condividersi quanto allegato dall'opponente, ovvero che si tratti di importi relativi al primo contratto di locazione e, dunque, già corrisposti;
ritenuto, infatti,
che parte opposta già in seno al ricorso per decreto ingiuntivo specificava che tali somme erano dovute in forza del secondo contratto di locazione e che ciò emerge dalla comunicazione fatta dall'amministratore del condominio di via M. Cilestri alle parti del giudizio, con cui viene chiesto il pagamento delle quote condominiali relative al saldo conguaglio 2015 e quote ordinarie del 2016 (doc.
n. 8 fascicolo monitorio) con relativa quietanza di pagamento in favore della sig.ra Parte_5
; considerato, pertanto, che il detto importo è stato pagato dall'odierna opposta nonostante
[...]
sia pacifico che per il periodo 2015-2016 l'immobile fosse detenuto dall'opponente, giusto contratto di locazione del 20.02.2015; rilevato che c) quanto alle somme richieste a titolo di penale, va rilevata l'infondatezza delle eccezioni sollevate dall'opponente;
considerato che
infatti, il giudicato di cui al DI
non opposto, non impedisce la proposizione di successiva richiesta di ingiunzione di ulteriori somme,
pagina 7 di 13 che, sebbene richieste in esecuzione del medesimo rapporto giuridico, scaturiscono da un diverso presupposto giuridico;
considerato infatti che nel caso di specie, il diritto di richiedere il pagamento della penale, di cui all'art. 17 del contratto di locazione, è sorto in seguito al mancato rilascio dell'immobile, circostanza verificatasi nel mese di novembre 2016, successivamente alla proposizione della domanda di pagamento dei canoni e oneri condominiali scaduti, formulata contestualmente all'intimazione di sfratto (notificata al sig. nel mese di giugno 2016), che ha portato Pt_1
all'emissione dell'ordinanza di convalida dello sfratto e contestuale ingiunzione di pagamento con D.I.
n. 3180/2016; rilevato che l'importo stabilito a titolo di penale tra le parti nel contratto di locazione è
pari ad “euro 500,00 mensili dal momento della messa in mora fino all'effettivo rilascio” , e che, avuto riguardo al canone mensile di locazione, pari ad Euro 800,00 , nonché al dies a quo decorrente dalla notifica dell'intimazione dello sfratto per morosità (giugno 2016) -certamente qualificabile come atto di messa in mora –ed rilascio avvenuto nel novembre 2016, va ritenuta la fondatezza della somma ingiunta, che risulta, peraltro e prima facie, equa e proporzionata all'inadempimento del locatore;
rilevato che, quanto alla posizione dell'opponente nella qualità di fideiussore, andrà Parte_2
rilevato che la dichiarazione sottoscritta può scindersi in due differenti parti che hanno dato vita a due diverse obbligazioni accessorie: essa ha assunto una prima garanzia per “Euro 9.120,06 intimata con
atto di precetto notificatomi in data 23.10.2018, oltre interessi e spese legali della procedura esecutiva
mobiliare iniziata in danno di mio figlio ed una seconda garanzia, connessa alla Controparte_3
prima, con la quale si fa garante per tutte le obbligazioni già contratte dal figlio e sino alla data odierna
(21.12.2018), in caso di inadempimento della prima obbligazione;
ritenuto che
può ritenersi che la prima garanzia abbia ad oggetto delle somme diverse da quelle richieste dall'odierna opposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, in quanto si tratta di una garanzia accessoria ad una obbligazione pagina 8 di 13 cristallizzata nel su richiamato atto di precetto ed estraneo al presente giudizio, ma che, tuttavia, per quanto rileva in queste sede, emerge che la sig.ra si sia anche obbligata a garantire per le Pt_2
ulteriori obbligazioni gravanti sul figlio, odierno opponente, nel caso di mancato pagamento della somma intimata con precetto, sicché, si ritiene, che la stessa si sia obbligata anche per il pagamento delle eventuali somme dovute dallo stesso all'opposta, all'esito dell'odierno giudizio;
ritenuto che
non sono condivisibili le eccezioni della sig. in ordine alla validità di tale ulteriore garanzia, atteso Pt_2
che l'oggetto della stessa -sebbene non specificamente determinato (come per la prima) -è
determinabile tramite una ricostruzione della posizione debitoria del figlio “sino alla data odierna”,
ossia sino alla data di sottoscrizione della dichiarazione;
rilevato che, essendo le obbligazioni per cui è
causa sorte anteriormente a tale atto, allo stato, non può accogliersi l'istanza di sospensione, nemmeno limitatamente alla posizione della sig.ra rilevato che, la circostanza per cui parte opposta sia Pt_2
ancora in possesso degli assegni dati in garanzia dal sig. contestualmente all'atto Controparte_3
di riconoscimento di debito, non integra motivo per disporre la richiesta sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto, stante da un lato, le vicende, anche di natura penale, connesse a tali assegni, e dall'altro il difetto di provvista e di autorizzazione già riscontrati dall'opposta in occasione del tentativo di incasso dei suddetti assegni”.
Tenuto conto dell'esame delle ulteriori risultanze documentali istruttorie, tra cui anche la sentenza n.
976/2023 emessa dal Tribunale di Caltanissetta e passata in giudicato, si osserva.
La documentazione prodotta dagli opponenti unitamente alla memoria ex art. 183 VI comma n. 2 cpc,
nulla aggiunge rispetto a quanto già evidenziato con l'ordinanza richiamata, non essendovi prova alcuna del contratto verbale di locazione del garage di che trattasi;
inoltre i pagamenti di cui alla documentazione depositata, non sono idonei a scalfire e/o ridurre e/o annullare la somma di cui pagina 9 di 13 l'opponente sig. si è riconosciuto debitore nella scrittura del 12.2.2015, perché il rapporto Pt_1
contrattuale di che trattasi è sorto nel mese di aprile 2002; non appare credibile che l'opponente,
effettivo utilizzatore e legale rappresentante della società GE , abbia sottoscritto ed accettato in buona fede l'esistenza di una morosità pari ad € 20053,00, dichiarandosi personalmente debitore dell'intero debito, né che l'importo sia stato unilateralmente determinato dai locatori.
È altresì infondato quanto riferito circa l'importo di € 2.396,06 inerente gli oneri condominiali;
ed infatti, sebbene dall'allegato 18 depositato unitamente alla memoria ex art. 183 VI n. 2 cpc,
sembrerebbe che la somma si riferisca ad un periodo anteriore alla stipula del II contratto ( e dunque ricompreso nel riconoscimento di debito), lo stesso amministratore di condominio avv. Cirino Biondi
ha successivamente rettificato la dichiarazione, sì come dimostrano i documenti depositati dalla sig.ra con la memoria ex art. 183 VI comma n.2 cpc ( cfr lettera del 21.7.2020 in cui si legge : “ Con Pt_3
riferimento alla conduzione dell'appartamento di via Martino Cilestri 15 e a rettifica della mia precedente comunicazione del 16/06/2020 inviata al sig. e a voi per conoscenza, specifico e Pt_1
puntualizzo che in data 15.1.2018 ho ricevuto da parte dei signori e un Pt_3 Parte_4
bonifico di € 2390 quali quote condominiali ordinarie dovute dal conduttore sig. Parte_1
Importo del quale il Sig. risultava essere moroso alla data dell'11.5.2017, giusta diffida Parte_1
da me inviata in pari data. La somma in precedenza versata dal sig di € 1000,00 Parte_1
tramite bonifico bancario del 29/09/2016, si riferisce a titolo di oneri condominiali ordinari arretrati e che nulla aveva a che vedere con la somma da me intimata in data 11.5.2017 e pagata dalla proprietà”).
È corretto, invece, quanto affermato dall'opponente in ordine alla penale.
Ed infatti, nel DI opposto, la penale è stata quantificata in € 3000,00, ovvero in € 500,00 mensili decorrenti dall'intimato sfratto del mese di giugno 2016 sino all'effettivo rilascio del mese di novembre pagina 10 di 13 2016 ai sensi dell'art. 17 del contratto;
e, tuttavia, la penale in questione è prevista per il caso di mancato rilascio, nei casi di morosità, dal momento della messa in mora sino al definitivo rilascio. È
evidente che la clausola vada interpretata nel senso che, nei casi di morosità cui segua una richiesta formale di rilascio dell'immobile, il conduttore che non adempia tempestivamente all'obbligazione di rilascio sia tenuto al pagamento di una penale. Nel caso che occupa, non è oggetto di contestazione che l'ordinanza che ha convalidato lo sfratto è stata emessa dal Tribunale di Catania in data 20.7.2016 ma è
stata notificata unitamente all'atto di precetto per il rilascio dell'immobile il 5.9.2016, sì che – ferme restando le valutazioni già offerte in ordine alla congruità dell'importo – la penale può essere pretesa per solo per due mesi, ovvero per il periodo 15.9.2016 – 15.11.2016 e, dunque, per il complessivo ammontare di € 1000.00.
Si osserva come sul punto non abbia alcuna incidenza la sentenza n. 617/2023 del Tribunale di
Caltanissetta, poiché il pagamento dei canoni di locazione è avvenuto in data 11.8.2016,
successivamente alla emissione dell'ordinanza di convalida di sfratto per morosità ( 20.7.2016), ovvero a rapporto contrattuale già concluso, sì che l'opponente era senz'altro tenuto a rilasciare l'immobile (
sebbene il ritardo in tal senso decorra, come già evidenziato dai 10 gg successivi alla notifica dell'atto di precetto).
Ne deriva che, tenuto conto delle richieste di cui all'atto di citazione, espressamente richiamate nel verbale di precisazione delle conclusioni del 24.9.2024, l'opposizione può essere limitatamente accolta nel senso di ritenere dovuto, a titolo di penale, il minore importo di € 1000,00; vanno respinte le domande riconvenzionali perché non vi è prova della stipula di un contratto verbale di locazione del garage e va ritenuta la validità e l'efficacia dell'atto di riconoscimento di debito del 12.2.2015; non vi è
prova del fatto che l'opponente abbia corrisposto somme in eccedenza rispetto all'atto di pagina 11 di 13 riconoscimento di debito;
infine, va ritenuta la validità della fideiussione rilasciata dalla sig.ra Pt_2
per tutti i motivi in precedenza già esposti con l'ordinanza sopra richiamata.
[...]
È inammissibile in quanto avanzata per la prima volta nelle note del 5.2.2024 la richiesta di compensazione con quanto dovuto all'opposta, del deposito cauzionale pari ad € 1240,00.
È fondata, invece, la richiesta dell'opposta di condanna degli opponenti al pagamento della somma di €
5600,00, risultante dalla somma dei bonifici di € 4800,00 e di € 800,00 effettuati dal sig. in data Pt_1
11.8.2016 e 3.9.2016; com'è noto e come è stato accertato nella sentenza n. 617/2023 del Tribunale di
Caltanissetta ( passata in giudicato), i detti pagamenti erano stati imputati dai conduttori all'atto di riconoscimento di debito e, dunque, sottratti dalla somma ancora dovuta e richiesta con il ricorso monitorio;
parte opponente, invece, aveva imputato i pagamenti al diverso e successivo contratto di locazione del 9.2.2015 e ciò è stato convalidato dal Tribunale di Caltanissetta;
parte opposta, già nella memoria del 17.5.2020, nel ribadire l'impostazione difensiva circa l'imputazione delle somme, aveva in effetti richiesto il pagamento delle somme scomputate, sì che la richiesta può trovare accoglimento,
essendo stata avanzata nel rispetto delle preclusioni processuali;
si osserva, d'altronde, che l'opposizione a decreto ingiuntivo, com'è noto, da vita ad un ordinario giudizio di merito in cui la pretesa creditoria, mantenuta e fondata sul medesimo titolo dedotto in seno al ricorso monitorio, ben può essere precisata – in diminuzione o in aumento – a seguito delle contestazioni e delle difese dell'opponente.
Concludendo, l'opposizione è parzialmente fondata, limitatamente all'importo inerente la penale contrattuale di cui all'art. 17 del contratto del 20.2.2016 che va ridotta ad € 1000,00 ed il decreto ingiuntivo opposto, pertanto, va revocato;
gli opponenti sono tuttavia tenuti al pagamento in favore della sig.ra del complessivo importo di € 14.325,06 ( detratto quanto eventualmente Parte_3
pagina 12 di 13 già corrisposto in esecuzione del DI opposto, la cui efficacia esecutiva non è stata sospesa durante il presente giudizio).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, avendo riguardo a quanto previsto dal III scaglione della tabella n. 2 allegata al DM n. 55/2014, senza tenersi conto della fase istruttoria che non è stata svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza e azione disattese, così provvede:
- revoca il DI opposto e condanna gli opponenti in solido fra loro al pagamento in favore della sig.ra del complessivo importo di € 14.352,06 oltre interessi dalla domanda al soddisfo ( Parte_3
detratto quanto già eventualmente corrisposto in esecuzione del DI );
- rigetta ogni altra domanda;
- condanna gli opponenti in solido al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 5077,00, per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Così deciso in Catania, il 26.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gaia Di Bella
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