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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 16/04/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Cagliari
SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Cagliari, sezione civile, in funzione di giudice del lavoro, composta dai magistrati
Maria Luisa Scarpa Presidente relatrice
Grazia Maria Bagella Consigliera
Daniela Coinu Consigliera in esito all'udienza del 29.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 168 di R.G. dell'anno 2021, proposta da nato a [...] l'[...] e nato a [...], il [...], residenti in Parte_1 Parte_2
Cagliari, in proprio e nella qualità di eredi della SI.ra , nata Villasor, il 19.05.1943 e deceduta in Per_1
Cagliari il 7.06.2013,vedova dell'Assistente di Polizia di Stato, tutti elettivamente domiciliati Persona_2 in Genzano di Roma, presso lo studio dell'Avv. Alessia Meloni dalla quale sono altresì rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente all''Avv. Sabrina Mariotti del foro di Monza con studio in Muggiò, giusta delega apposta in calce al ricorso appellanti contro
, in persona del pro tempore, rappresentato e difeso per legge Controparte_1 CP_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, presso i cui uffici, in via Dante n. 23, è legalmente domiciliato appellato
Conclusioni per l'appellante: Voglia la Corte “in accoglimento dei motivi di appello, introdotti dai sigg. Pt_1
e in proprio e quali eredi di , riformare e/o annullare la sentenza n. 353/2021
[...] Parte_2 Per_1 del Tribunale di Cagliari, sezione lavoro e previdenza, emessa in data 26/03/2021 e per l'effetto, in accoglimento delle domande proposte dalle parti appellanti, come precisate nel ricorso, dichiarare il tenuto al Controparte_1 riconoscimento dell'assegno vitalizio di cui all'art. 2 Legge 407/98 nella misura di 500,00 € mensili, soggetto a perequazione automatica, a decorrere dal 1.01.06 a favore dei ricorrenti sia in proprio sia nella qualità di eredi della madre,
, e per quest'ultima a far data dal 1.01.2006 e sino al 7.06.2013 quanto agli arretrati, e, per l'effetto, condannare Per_1 il al riconoscimento in favore dei SIg.ri e in proprio e in qualità Controparte_1 Parte_1 Parte_2 di eredi della madre, , dell'assegno vitalizio ex art. 2 l. 407/98 elevato dall'art. 4 comma 238 Legge 24 dicembre Per_1
2003, n. 350 (legge finanziaria 2004) con decorrenza dal 1.01.2006 ex art. 4 dPR 243 del 2006, con conseguente corresponsione degli arretrati, ad integrazione del minor importo già erogato di € 258,30, in proprio, con decorrenza dalla data di concessione del beneficio, e dunque dal 01.01.2006, e a decorrere dal 1.01.06 e sino al 7.06.2013 a favore dei ricorrenti nella qualità di eredi della madre, . Con vittoria di spese e onorari del doppio grado del giudizio. Con Per_1 salvezza di ogni altro diritto”.
Conclusioni per l'appellato: “Si conclude per il rigetto dell'appello”.
Svolgimento del processo
e in proprio e in qualità di eredi della madre, , in vita fino al 7.06.2013, Pt_1 Parte_2 Per_1 rispettivamente figli e moglie dell'assistente della Polizia di Stato vittima del dovere, deceduto Persona_2 in seguito alle gravissime lesioni riportate mentre espletava un servizio attivo di polizia, connotato da specifici elementi di rischio, hanno convenuto in giudizio il per dedurre di avere tutti ottenuto, Controparte_1 con decreto in data 11.04.2013, prot. n. 559/C/38110/SG, la somma di 164.969,99 € a titolo di riliquidazione degli importi già attribuiti a titolo di speciale elargizione con decreto n. 200/38110/SG del 7.02.1983, e che, con successivo decreto del 12.04.2013, il aveva loro riconosciuto anche gli assegni vitalizi CP_1 dell'importo di 1.033 €, con decorrenza dal 1.01.2008 e di 258,23 € a decorrere dal 1.01.2006, da tali date estesi alle vittime del dovere, ai sensi degli artt. 2, comma 105, l. n. 244/2007 e 2 l. 407/1998, nonché 4, punto 1), lett.
b) DPR n. 243/2006.
Hanno, in particolare, lamentato i ricorrenti l'erroneità dell'importo di 258,23 € loro corrisposto quale assegno vitalizio previsto dall'art. 2 della l. n. 407/1998, 258,23 €, senza considerare che l'importo era stato elevato, con la legge n. 350/2003, a 500 € ed era soggetto a perequazione automatica, domandando perciò, previa disapplicazione del decreto del Ministero dell'Interno e dell'art. 4, lett. B, n. 1, del dpr 243/2006 nelle parole
“nella misura originaria prevista di 500 mila lire mensili, pari ora 258,23 €”, la riliquidazione dell'assegno nella misura di 500 € mensili, con corresponsione degli arretrati in loro favore, nonché in favore della loro madre, che aveva anche lei diritto agli arretrati relativi all'assegno in oggetto dal 01.01.2006 al decesso del 7.06.2013.
I ricorrenti, che hanno dapprima ricostruito il quadro normativo di riferimento per le vittime del dovere e soggetti equiparati, cui il legislatore aveva nel tempo, gradualmente, esteso i benefici previsti per le sole vittime del terrorismo anche ad altre categorie di soggetti vittime della criminalità organizzata e comune e del dovere in genere, rimaste ferite o decedute a causa di operazioni di soccorso o di servizi di ordine pubblico, hanno poi richiamato la legge n. 407/1998 che aveva previsto, all'art. 2, per i superstiti dalle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, oltre alle elargizioni di cui alla legge 302/1990, anche un assegno vitalizio non reversibile di importo pari a “500 mila lire mensili”, soggetto alla perequazione automatica di cui al D. lg. n. 503/1992, e successive modificazioni, poi aumentato, con effetto dal 1.01.2004 a 500,00 € mensili dall'art. 4, comma 238, l. n. 350/2003 ed esteso, con l'art. 1, comma 562, l. n. 266/2005, a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei successivi commi 563 e 564, demandando, con il comma 565, al successivo DPR
n. 243/2006 di “stabilire i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze”.
E poiché il DPR 243 del 2006, all'art. 1, aveva chiarito che per benefici e provvidenze dovevano intendersi le misure di sostegno e tutela prevista dalle leggi n. 446/1980, n. 302/1990, n. 407/1998, con le successive modificazioni e n. 206/2004, era anche richiamato l'art. 4, comma 238, l. n. 350/2003, ai cui sensi, dal 1.01.2004,
i trattamenti come quello in questione dovevano ritenersi elevati a 500 € mensili, come già riconosciuto dalla giurisprudenza di merito, dovendosi ritenere che l'art. 4 del predetto DPR avesse menzionato l'assegno vitalizio nella misura di 500 mila lire al solo fine dell'individuazione del beneficio, senza che il regolamento avesse voluto cristallizzare in tale misura l'assegno in questione, salvo dire che una fonte normativa secondaria avesse introdotto una disparità di trattamento nei confronti dei soggetti che la fonte normativa primaria aveva voluto equiparare agli originari assegnatari delle provvidenze spettanti alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.
Ciò sarebbe stato, infatti, in contrasto con la finalità della finanziaria del 2006, che era proprio quello di estendere il trattamento dei familiari delle vittime della criminalità e del terrorismo ai familiari delle vittime del dovere, parificandoli estendendo loro non solo il beneficio in questione, ma anche la sua quantificazione.
L'art. 4 del DPR 243/2006 non aveva, quindi, la funzione di indicare i benefici estesi, ma solo la loro decorrenza, lasciando la definizione all'art. 1, che conteneva espresso riferimento alla legge 407/1998 e successive modificazioni.
Inoltre, “nessuna funzione limitativa o prescrittiva poteva essere riconosciuta al citato art. 4, poiché il regolamento attuativo disciplina i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze e non può contrastare con la legge
266/2005, che prefigura la progressiva estensione dei benefici senza facoltizzare estensioni limitative o parziali”, come definitivamente chiarito dalle sezioni unite della Suprema Corte, con sentenza del 27 marzo 2017, n. 7761/2017 secondo cui “l'ammontare dell'assegno vitalizio mensile previsto in favore delle vittime del dovere e dei soggetti ad essi equiparati è uguale a quello dell'analogo assegno attribuibile alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, essendo la legislazione primaria in materia permeata da un simile intento perequativo ed essendo tale conclusione l'unica conforme al principio di razionalità-equità di cui all'art. 3 della Costituzione, come risulta dal diritto vivente, rappresentato dalla costante giurisprudenza amministrativa ed ordinaria”.
L'amministrazione era, quindi, tenuta a riconoscere loro, in quanto riconducibili alla categoria delle vittime del dovere, il beneficio in esame nella misura di 500,00 € mensili, soggetti a perequazione automatica dal
01.01.2006.
Ritenendo di avere, perciò, diritto di percepire l'assegno vitalizio di cui all'art. 2 l. n. 407/1998 non nella misura erogata di 258,23 € a decorrere dal 1.01.2006, ma nella superiore misura di 500 €, i ricorrenti hanno concluso domandando dichiararsi il convenuto tenuto al riconoscimento in loro favore del predetto assegno CP_1 vitalizio in tale misura, con decorrenza dal 01.01.2006, sia in proprio che nella qualità di eredi della defunta madre, seppure per quest'ultima solo sino al suo decesso del 07.06.203 quanto agli arretrati e la conseguente condanna dell'amministrazione al riconoscimento in loro favore dell'assegno vitalizio in questione, elevato dalla l. n. 350/2003, con decorrenza dal 01.01.2006 ex art. 4 DPR 243 del 2006.
*
Il si è costituito in giudizio per sostenere l'infondatezza nel merito della domanda, Controparte_1 eccependo peraltro, preliminarmente, “l'intervenuta prescrizione di ogni e qualsiasi diritto e credito inerente all'evento dannoso dedotto”, essendo “pacifico che, in tema di prestazioni previdenziali, trovi applicazione la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c. qualora via sia stata la liquidazione della prestazione (Cass. 3 gennaio 1995,
n. 20), come nel caso di specie, in cui la prestazione era stata “liquidata in con Provvedimento del Dipartimento di
Pubblica Sicurezza n. 559/C/38110/SG del 12/4/2012”.
* Con sentenza n. 353/2021 in data 26.03.2021, il Tribunale di Cagliari ha accolto la domanda dei ricorrenti, nei seguenti termini:
“1. Dichiara il diritto dei ricorrenti, nelle loro qualità siccome indicate in epigrafe, alla riliquidazione dell'assegno di cui all'art. 2 della legge n. 407/1998 nella misura di euro 500,00, disapplicati gli atti e/o i provvedimenti amministrativi in contrasto con tale diritto, a decorrere dall'1.1.2006;
2. Condanna il convenuto al pagamento della differenza tra l'importo di cui al capo 1) e quanto percepito nel CP_1 medesimo arco temporale, oltre interessi legali ove eccedenti la perequazione di legge, esclusi i ratei maturati nei periodi meglio indicati in parte motiva, stante la estinzione per intervenuta prescrizione del corrispondente diritto di credito;
3. Compensa le spese di lite in ragione di 1/3 e condanna il convenuto alla rifusione della restante parte in CP_1 favore dei ricorrenti liquidandola in euro 1.600,00 per compensi professionali ex DM n. 55/2014, oltre rimborso forfettario in ragione del 15% ed oltre CU ove corrisposto, IVA e CPA, se dovute, nella misura di legge”.
Il primo giudice, dopo avere richiamato numerosi precedenti di merito, condivisi in sentenza anche per le finalità di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., ha ritenuto di dover riconoscere l'aumento ad euro 500 dell'assegno vitalizio in contestazione come stabilito dalla legge n. 350/2003, rilevando che l'ordinamento aveva previsto speciali benefici in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, cui nel tempo erano state equiparate le vittime del dovere, richiamando a tal fine l'art. 1 della legge n. 266/2005, commi 563, 564 e 565, nonché l'art. 1 del DPR 243/2006, con i quali erano state definite le vittime del dovere ed i soggetti equiparati, rimandando ad un successivo regolamento la definizione di termini e modalità per la corresponsione delle relative provvidenze entro il limite massimo di spesa di cui al comma 562, estesi ai soggetti di cui ai commi 563 e 564 ovvero ai familiari superstiti.
E se l'art. 1 del DPR 243/2006 aveva indicato che cosa dovesse intendersi per benefici e provvidenze, richiamando alcune previsioni normative e, come rilevato dai ricorrenti, anche le successive modificazioni delle norme da applicare, tra le quali vi era evidentemente l'art. 4, comma 238, della legge 350/2003, che aveva portato a 500 € gli importi dei trattamenti spettanti a titolo di assegno vitalizio come quello in questione, l'art. 4 invece, ha precisato il primo giudice, era andato a disciplinare esclusivamente la calendarizzazione della progressiva estensione dei benefici alle vittime del dovere.
Risultava, perciò, avulsa dall'intero quadro normativo l'interpretazione letterale e restrittiva di tale disposizione sostenuta dal convenuto secondo cui, anche dopo la modifica operata nel 2003 con la CP_1 legge n. 350, l'importo dell'assegno spettante ai soggetti equiparati e alle vittime del dovere sarebbe rimasto fermo nella originaria misura, dal momento che un'interpretazione in tal senso avrebbe comportato un contrasto tra il regolamento e la legge 266/2004, la cui finalità era proprio quella di parificare il trattamento spettante ai familiari delle vittime della criminalità e del terrorismo e quello previsto per i familiari delle vittime del dovere.
Di conseguenza, il richiamo alla misura dell'assegno vitalizio in questione contenuto nell'art. 4 del citato DPR, era più dovuto ad un difetto di coordinamento del regolamento con la normativa vigente che alla scelta del legislatore di quantificare per questi soggetti in una minor somma l'assegno in questione.
L'art. 4 del DPR 243/2006 si era, quindi, limitato a determinare la data di decorrenza dei benefici e non l'importo dei medesimi, come era logico che fosse dal momento che la norma secondaria non poteva provvedere a stabilire l'importo dell'assegno in contrasto con la legge, che aveva demandato al regolamento la sola disciplina dei termini e della modalità per la corresponsione delle provvidenze oggetto di estensione, ma non dell'importo, fissato dalla legge ed in tal senso si erano poste le sezioni unite della Corte Cassazione, con la sentenza n. 7761 del 2017.
Su tali premesse il primo giudice ha, quindi, ritenuto fondato il diritto dei ricorrenti alla riliquidazione della prestazione in oggetto nella misura di 500 € mensili a far data dal 1.1.2006, oltre alla perequazione automatica di cui all'art. 11 del D. lg. n. 503 del 1992 e agli arretrati, calcolati con le medesime modalità, maturati in favore della madre fino al decesso del 7.06.2013, seppure nei limiti delle eccepita prescrizione, osservando Per_1 che la prescrizione dei ratei di una prestazione assistenziale non ancora liquidata era decennale e non quinquennale richiamando a supporto il costante orientamento della Suprema Corte e, tra le tante, la sentenza n. 2563 del 2016 e che, poiché nel caso di specie la prestazione era stata liquidata con decreto del 11.04.2013, per tutti i ratei anteriori al decreto il termine prescrizionale era decennale.
E poiché il beneficio invocato dai ricorrenti decorreva dal 01.01.2006 e nel caso di specie il primo atto interruttivo era costituito dalla notifica del ricorso introduttivo del giudizio, intervenuta il 18.02.2019, risultava prescritto nel decennio il credito relativo ai ratei maturati dal 01.01.2006 al 18.02.2009 ed ancora, operando la prescrizione quinquennale a decorrere dal decreto in data 11.04.2013 per i ratei già liquidati, anche il credito relativo ai ratei decorrenti da tale data e fino al 18.02.2014.
Contro la sentenza hanno proposto appello e in proprio e quali eredi di Pt_1 Parte_2 Per_1
, cui ha resistito il .
[...] Controparte_1
Motivi della decisione
Con un unico motivo di censura e hanno dedotto erroneità e illogicità della Pt_1 Parte_2 motivazione, nonchè erronea interpretazione dei fatti e dei documenti di causa, per avere il primo giudice accolto in parte l'eccezione di prescrizione sollevata dal resistente. CP_1
Più precisamente il primo giudice, che pure in un primo momento aveva riconosciuto la natura decennale del termine di prescrizione del beneficio di cui alla legge n. 407/1998, aveva poi erroneamente ritenuto che si dovesse applicare la prescrizione quinquennale per il periodo successivo alla adozione del decreto di riconoscimento del beneficio del 11.04.2013, quale fonte di liquidazione dello stesso, commettendo un duplice errore.
Un primo errore era stato quello di ricollegare il differente calcolo del termine prescrizionale ad un'erronea definizione del termine “liquidazione” applicata al decreto del 11.04.2013, avendo il primo giudice travisato la massima della Corte di Cassazione che pure era stata correttamente richiamata in sentenza.
La Suprema Corte, con orientamento ormai unitario, aveva infatti precisato che la liquidità del credito non deve essere intesa come liquidazione delle somme, ma quale messa a disposizione dell'avente diritto delle stesse, “come emerge dall'art. 129 del r.d.l. n. 1827/1935, secondo cui si prescrivono in cinque anni a favore dell'istituto le sole rate di pensione non riscosse” e nel caso di specie era palese che, con il citato decreto in data 12.04.2013, non vi fosse stata alcuna messa a disposizione delle somme da parte del , che aveva invece erogato CP_1 la diversa somma di 258 €, né la mancata riscossione delle stesse, poiché ai ricorrenti, che correttamente avevano richiesto la giusta quantificazione del beneficio in 500 €, era stato opposto un netto rifiuto e ciò dimostrava l'assenza di valenza liquidatoria, secondo i canoni richiamati dalla Corte di Cassazione, del citato decreto, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice.
Un secondo errore, consequenziale al primo, riguardava il decreto di riconoscimento del
[...]
, avendo il primo giudice ritenuto erroneamente che per i ratei già liquidati la prescrizione CP_1 quinquennale decorresse dal giorno 11.04.2013, anche per il credito relativo ai ratei decorrenti da tale data e fino al 18.02.2014, senza considerare che la prescrizione, anche successivamente all'adozione del decreto in questione, era rimasta decennale non essendo stato affatto concluso con tale decreto il procedimento di liquidazione (in senso contabile).
Gli appellanti hanno poi proseguito evidenziando di voler sottolineare in particolare l'erronea valenza data al decreto in data 11.04.2013 da parte del primo giudice, che lo aveva inizialmente considerato quale punto di svolta per la decorrenza della prescrizione, per poi ignorarlo completamente ai fini del corretto calcolo dei termini prescrizionali, laddove aveva affermato che il primo atto interruttivo era costituito dalla notifica del ricorso introduttivo del 18.02.2019, senza considerare due evidenze, la prima che il riconoscimento dello status di vittima del dovere si ottiene solo a domanda, della cui esistenza aveva dato atto il decreto e la seconda, non meno importante, che il decreto aveva effetto interruttivo sulla decorrenza del termine prescrizionale, quale atto di riconoscimento del diritto sorto in capo ai ricorrenti, ai sensi dell'art. 2944 c.c..
Il decreto non aveva, quindi, rilevanza ai fini del procedimento di liquidazione ma aveva valenza di atto di riconoscimento del diritto, idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione, con la conseguenza che il diritto affermato non poteva ritenersi affatto prescritto.
Da ciò la necessaria riforma della sentenza impugnata affermandosi che, posto che la prestazione era stata liquidata dal con decreto in data 11.04.2013, poiché non era stato completato il Controparte_1 procedimento contabile, nè erano state poste nella disponibilità di ricorrenti le somme come previste dalla legge, il termine di prescrizione era decennale e che non poteva ritenersi quindi prescritto il beneficio invocato, che decorreva dal 1.01.2006, a fronte del primo atto interruttivo costituito dal decreto di riconoscimento dello status di vittima del dovere citato, dotato di natura di riconoscimento del diritto in capo ai ricorrenti, ai sensi dell'art. 2944 del codice civile, con la conseguenza che il successivo decorso della prescrizione decennale era stato interrotto con la notifica del ricorso introduttivo del giudizio e che nessun rateo poteva dirsi prescritto.
*
L'appello è in parte fondato.
Va, peraltro, premesso che la sentenza non è più censurata nella parte in cui ha dichiarato il diritto dei ricorrenti, nelle qualità indicate, ovvero anche quali eredi della defunta , alla riliquidazione Per_1 dell'assegno di cui all'art. 2 della legge n. 407/1998 nella superiore misura di 500 €, oltre alla perequazione automatica di cui all'art. 11 del D. lg. n. 503/1992, con decorrenza dal 1.01.2006, detratto ovviamente quanto già percepito a tale titolo, disapplicando perciò gli atti e/o i provvedimenti emessi in contrasto con tale diritto
(così il punto 1 del dispositivo a pag. 8 e la motivazione riportata alle pagg. 3/6).
Deve ritenersi, perciò, non più controverso che il predetto assegno spetti alle parti, anche in qualità di eredi di
, nella misura di 500 €, per le ragioni esposte in sentenza ed in linea peraltro con la giurisprudenza Per_1 ormai consolidata della Suprema Corte, a partire della sentenza pronunziata nel 2017, a sezioni unite, n. 7761. Resta quindi controversa la prescrizione del diritto, ritenuta decennale dal primo giudice fino all'emissione del decreto adottato dal appellato in data 12.04.2013 (è questa la data del decreto riferito all'assegno CP_1 in questione, prodotto in atti come documento 2, e non quella del 11.04.2013, indicata in sentenza, che riguarda invece il decreto di riliquidazione della speciale elargizione di cui al doc. 1), quando la prestazione non era ancora liquidata e quinquennale per i ratei maturati successivamente al predetto decreto, che aveva liquidato invece la prestazione, con conseguente prescrizione, a fronte del primo atto interruttivo costituito dalla notifica del ricorso del 18.02.2019, dei ratei maturati in epoca anteriore al decennio, dal 1.01.2006 e fino al 18.02.2009 e di quelli invece liquidati con il citato decreto dal 11.04.2013 al 18.02.2014.
Al proposito, premesso che l'assegno vitalizio di cui all'art. 2 l. n. 407/1998 in esame, non reversibile e soggetto a perequazione automatica a norma di legge, è un indennizzo che ha natura assistenziale, il collegio osserva di non poter condividere del tutto la motivazione del primo giudice che, pur corretta nelle premesse e nel richiamo ai principi di diritto affermati dalla Suprema Corte in materia, dagli stessi non ha poi tratto corrette conclusioni nel caso concreto.
In materia di previdenza obbligatoria, infatti, la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, cod. civ., al pari di quella prevista dall'art. 129 del RDL n. 1827/1935, presuppone la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere “pagabile” ovvero posto a disposizione del creditore con la conseguenza che, ove sia in contestazione l'ammontare del trattamento, il diritto alla riliquidazione degli importi richiesti è soggetto all'ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 del codice civile (così Cass. Sezioni Unite n. 17742/2015 in genere alle pagg. 26 e ss., n. 2583/2016 e specificamente in materia di vittime del dovere anche n. 18309/2020
e n. 14501/2024 al punto 14 e ss.).
Secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, alle componenti essenziali di ratei di prestazioni non solo previdenziali ma anche assistenziali non liquidate, si applica quindi la prescrizione ordinaria decennale e non quella quinquennale, che presuppone la liquidità del credito da intendersi “non secondo la nozione comune che si desume dall'art. 1282 del codice civile, ma quale effetto del completamento del procedimento amministrativo di liquidazione della spesa (procedimento di contabilità, diverso da quello di liquidazione della spesa), con messa a disposizione dell'avente diritto delle relative somme”, come fatto palese anche dal disposto del citato art. 129 RDL n. 1827/1935, secondo cui si prescrivono in cinque anni a favore dell'istituto “le rate di pensione non riscosse”.
Ciò con la conseguenza che il diritto di credito, previdenziale o assistenziale, che attenga a qualsiasi somma che non sia stata posta in riscossione si prescrive nel termine di dieci anni, in quanto credito non liquido ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 129 citato.
In tema dei ratei di prestazioni assistenziali o previdenziali ciò che occorre considerare, al fine della verifica del termine di prescrizione in concreto applicabile, è quindi se il credito sia o meno liquido e cioè se vi sia stata o meno messa a disposizione dell'avente diritto delle relative somme dato che quello che rileva, ai fini del termine di prescrizione applicabile, è che sia stato completato il procedimento amministrativo di liquidazione della spesa con riferimento a dette somme, con la conseguenza che il diritto di credito relativo a qualsiasi somma non posta riscossione si prescrive nel termine decennale di prescrizione in quanto credito non liquido ai sensi e per gli effetti delle citate previsioni normative. In altri termini, il pagamento parzialmente estintivo della pretesa creditoria, lascia comunque permanere la illiquidità del credito per la parte residua nel senso sopra precisato, posto che la liquidità del credito va intesa non secondo la nozione comune che si desume dall'art. 1282 del codice civile come già sopra detto, ma quale effetto del completamento del procedimento amministrativo di liquidazione della spesa (così Cass. n. 2563 del
2016 e 410 del 2020, oltre quelle già sopra citate, ma anche n. 9618/2023 e 11013/2022).
Tali consolidati principi sono stati anche di recente ribaditi dalla Suprema Corte in fattispecie riferite a vittime del dovere, segnatamente con l'ordinanza n. 18309 del 3 settembre 2020, secondo cui “in tema di benefici in favore delle vittime del dovere, il diritto sulle somme pretese a titolo di rivalutazione automatica dell'assegno vitalizio mensile, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 407 del 1998, è soggetto, nel caso in cui le somme stesse non siano poste in riscossione ovvero messe a disposizione della avente diritto, alla prescrizione decennale e non a quella quinquennale, atteso che quest'ultima presuppone la liquidità di del credito, da intendere non secondo la nozione desumibile dall'art. 1282 c.c., ma quale effetto del completamento del procedimento di liquidazione della spesa” e con la sentenza n. 14501 del 23.05.2024.
Ne consegue che l'illiquidità nel senso sopra ipotizzato delle differenze qui controverse tra le parti - tanto più evidente se si considera il pagamento parzialmente estintivo della pretesa creditoria operato dal
[...]
in favore della vedova e dei figli dell'appuntato della Polizia di Stato con il decreto CP_1 Persona_2 in data 12.04.2013 e la contestazione del credito per la parte residua, evidentemente ancora discusso nell'an tra le parti, che non era quindi liquidato e posto a disposizione degli aventi diritto - non consente l'applicazione del termine di prescrizione quinquennale invocato invece dal e in parte fatto proprio Controparte_1 dal primo giudice, non essendo applicabile la normativa generale codicistica di cui all'art. 2948 c..c., bensì la normativa sopraindicata, come estensivamente interpretata dalla Corte di Cassazione dal momento che l'art. 2948 c.c. per essere applicato richiede la liquidità e l'esigibilità del credito, che deve essere “pagabile” ovvero messo a disposizione del creditore, che deve poterlo riscuotere.
Nel caso di specie gli appellanti, con il decreto del 12.04.2013, hanno invece visto solo parzialmente riconosciute le proprie ragioni, beneficiando della provvidenza in oggetto, ma in misura inferiore al dovuto, con la conseguenza che le maggiori somme richieste, in questo giudizio contestate perché ritenute non dovute e non liquidate, non soggiacciono al regime prescrizionale disciplinato dall'art. 2948, numero 4, del codice civile, dal momento che la domanda riguarda proprio l'importo degli stessi ratei.
Non può quindi che concludersi nel senso che la prescrizione nel caso di specie sia decennale e che tale sia rimasta anche dopo il decreto del 12.04.2013 (v. Cass. n. 9618/2023 citata, in senso contrario alla tesi del e del primo giudice per il periodo dopo l'emissione del decreto). CP_1
Benché il termine sia decennale, rileva peraltro il collegio, anche alla luce di tali principi, deve comunque concordarsi con il primo giudice quando afferma che sono prescritti i crediti maturati in capo a e Pt_1
anche quali eredi di , per il periodo dal 01.01.2006 al 18.02.2009 per le ragioni Parte_2 Per_1 di seguito riportate ed in tal senso va quindi riformata la sentenza appellata.
L'unico valido atto interruttivo documentato dagli appellanti è, infatti, la notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, pacificamente intervenuta il 18.02.2019, che ha fatto salvi i soli crediti maturati nel periodo compreso nel decennio calcolato a ritroso dal 18.02.2019 ovvero dopo il 18.02.2009, considerando che la prescrizione ha iniziato il suo decorso dal giorno in cui il diritto poteva essere fatto valere ovvero dalla data in cui è stata estesa alle vittime del dovere e soggetti equiparati e lo superstiti, la provvidenza in questione, pacificamente individuata dal legislatore nel 1 gennaio 2006.
Risultano quindi prescritti i crediti maturati dagli appellanti, sia in proprio che quali eredi della madre Per_1
, deceduta il 7 giugno 2013, da tale data (01.01.2006) fino al 18.02.2009, mentre sono dovuti i crediti maturati
[...] successivamente, in cui il decennio è stato fatto salvo dalla notifica del ricorso (per dal 18.02.2009 Per_1 al 7 giugno 2013).
Se da un lato può, infatti, escludersi che con il decreto in data 12.04.2013 il avesse proceduto alla CP_1 liquidazione del credito rivendicato, intesa nel senso sopra evidenziato di completamento del procedimento non solo di liquidazione ma anche contabile, dal momento che tale ragionamento potrebbe al più attenere all'importo di 258,23 €, essendo pacifico che non sia stato invece riconosciuto come dovuto il superiore importo di 500 € oggetto di controversia e che conseguentemente lo stesso, contestato nell'an in giudizio e non pagato, non potesse dirsi liquidato - restando fermo perciò il termine decennale di prescrizione - è anche vero che al decreto, e quindi al pagamento dei ratei arretrati nella ridotta misura di 258,23 euro, ritenuto dal CP_1 totalmente satisfattivo del credito, non può essere attribuita valenza di atto di ricognizione di debito ed effetto interruttivo ai sensi dell'art. 2944 c.c, se non nei limiti dei 258,23 € riconosciuti a totale soddisfazione del credito
(si veda in merito Cass. n. 3437/1999 e le successive conformi n. 3371/2010 e 7820/2017, secondo cui “il pagamento di una somma inferiore a quella richiesta dal creditore effettuato dal debitore non a titolo di acconto ma a titolo di saldo è privo di ogni efficacia di riconoscimento di un ulteriore debito e, quindi, non rileva ai fini dell'interruzione della prescrizione”).
Né valenza interruttiva in tal senso potrebbe essere attribuita ad una precedente domanda presentata dagli appellanti e dalla loro AD , genericamente citata nel predetto decreto del 12.04.2013, se si Per_1 considera che di tale domanda, di cui è ignoto anche il contenuto, non risulta alcuna altra traccia negli atti, nei quali non è neppure precisato in quale data ed in che termini la stessa sia stata presentata, dato questo che sarebbe stato necessario per consentire di comprendere la incidenza della stessa sulla prescrizione qui dichiarata (se sia stata, per esempio, presentata immediatamente dopo l'entrata in vigore della legge che aveva esteso il beneficio o in epoca successiva tale da rendere, nel primo caso intempestiva e nel secondo caso tempestiva, la notifica del ricorso del 18.02.2019, perché intervenuta nel primo caso quando era già decorso e nel secondo, invece, quando non era ancora decorso il decennio rispetto al periodo da 01.01.2006 al 18.02.2009).
In conclusione l'appello va parzialmente accolto e la sentenza impugnata - confermata per il resto, in particolare nella parte in cui ha ritenuto il tenuto al riconoscimento dell'assegno vitalizio Controparte_1 di cui all'art. 2 Legge 407/98 nella misura di 500,00 € mensili, soggetto a perequazione automatica, a decorrere dal 1.01.06 in favore dei ricorrenti, sia in proprio sia nella qualità di eredi della madre, , e per Per_1 quest'ultima a far data dal 1.01.2006 e sino al 7.06.2013 quanto agli arretrati (punto 1 del dispositivo) – in parte riformata.
Più precisamente, a parziale accoglimento delle domande proposte in ricorso, il va, Controparte_1 quindi, condannato al pagamento in favore di e in proprio e nella qualità di eredi Pt_1 Parte_2 di , della differenza tra l'importo di 500,00 euro ai medesimi dovuto a titolo di riliquidazione Per_1 dell'assegno di cui all'art. 2 l. n. 407/1998, a decorrere dal 1 gennaio 2006 e quanto percepito nel medesimo arco temporale (per fino al suo decesso in data 7.06.2013), oltre interessi legali ove eccedenti la Per_1 perequazione di legge, esclusi i ratei maturati dal 1.01.2066 al 18.02.2009, stante l'estinzione per l'intervenuta prescrizione del corrispondente diritto di credito dal 01.01.2006 al 18.02.2009.
Va, invece, esclusa la prescrizione, affermata in sentenza, per i ratei maturati dal 11.04.2013 al 18.02.2014, che sono invece dovuti per le ragioni sopra precisate (si veda il punto 2 del dispositivo, che richiama la motivazione a pag. 7).
Il solo parziale accoglimento del ricorso e dei motivi di appello, giustifica la compensazione per un terzo tra le parti delle spese dei due gradi del giudizio, che per i due terzi residui seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, a carico del convenuto, facendo applicazione dei parametri previsti CP_1 dal DM 55/2014, con la modifiche di cui al DM 147/2022, nella tabella per le controversie di previdenza quanto al giudizio di primo grado e in quella per i giudizi innanzi alle Corti di Appello quanto a questo grado, di valore compreso tra 5.200,01 e 26.000,00 euro, senza fase di trattazione e/o istruttoria, che di fatto non si è svolta.
Vanno al proposito utilizzati, quanto al giudizio di primo grado, parametri di poco superiori ai minimi previsti per le tre fasi liquidate (il minimo complessivo è 1.863,5 euro che, ridotto di un terzo, diviene pari a 1.243,00 euro) che tengono conto della contestazione in origine del diritto nell'an, della effettiva attività processuale svolta dalle parti e della reale complessità delle questioni sottoposte alla cognizione del Tribunale e, quanto al giudizio di appello, i parametri minimi previsti nella relativa tabella, che tengono conto della circostanza che con il ricorso in appello sono state sostanzialmente riproposte le medesime questioni ma solo in punto di prescrizione, peraltro già dibattute nel precedente grado del giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando a parziale accoglimento dell'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari, sezione lavoro, n.
353/2021, pubblicata il 26.03.2021, e a parziale modifica della stessa, che conferma per il resto, fermo quindi il capo 1) di cui al dispositivo, condanna il al pagamento in favore di e Controparte_1 Pt_1
in proprio e nella qualità di eredi di , deceduta il 7.06.2013, della differenza tra Parte_2 Per_1
l'importo loro dovuto a titolo di riliquidazione dell'assegno di cui all'art. 2 l. n. 407/1998 nella misura di 500
€, a decorrere dal 01.01.2006 e quanto percepito nel medesimo arco temporale (per fino al suo Per_1 decesso), oltre interessi legali ove eccedenti la perequazione di legge, esclusi i ratei maturati fino al 18.02.2009, stante l'estinzione per l'intervenuta prescrizione del corrispondente diritto di credito dal 01.01.2006 al
18.02.2009.
Dichiara compensate per un terzo tra le parti le spese dei due gradi del giudizio e condanna il
[...]
alla rifusione dei restanti due terzi in favore degli appellanti, liquidandoli, quanto al giudizio di CP_1 primo grado, in complessivi euro 1.600,00 e, quanto al giudizio di appello, in complessivi 1.322,00 euro, per entrambi i gradi oltre 15% per spese forfettarie e accessori dovuti per legge.
Cagliari, 14 aprile 2025 La Presidente del Collegio
Maria Luisa Scarpa