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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VIII, sentenza 03/02/2026, n. 643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 643 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 643/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 8, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
SCOLARO AR GIUSEPPA, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2320/2025 depositato il 03/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso avvrobertolanfranco@puntopec.it contro
Ag.entrate - NE - Messina
elettivamente domiciliato presso sic.contenzioso@pec.agenziariscossione.gov.it
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso gianmarcomarialongo@pec.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2023 00335892 59 000 TARI 2006 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti e verbali di causa.
Resistente/Appellato: come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 nella qualità di vedova ed erede di OL DO, nato ad [...], il [...], deceduto a Catania (CT) il 22.05.2024, impugnava nei confronti di Agenzia delle Entrate-
NE e ATO Me 1 spa- in liquidazione la cartella di pagamento N. 295 2023 00335892 59/000, notificata in data 11.02.2025, con la quale l'Agenzia delle Entrate NE - Agente della NE - prov. Messina, ha richiesto il pagamento della complessiva somma di € 773,88, a titolo di somme iscritte a ruolo e dovute all'ATO Me 1 quale raccolta rifiuti anno 2006 – 2007 ed ove occorrente, le indicate intimazioni di pagamento del 18.10.2018 ad essa sottese.
Articolava quindi i seguenti motivi di ricorso:
- Illegittimità della richiesta di pagamento per intervenuta prescrizione del debito asseritamente dovuto.
- Inesistenza delle intimazioni di pagamento sottese alla cartella notificata.
- Nullità della cartella di pagamento per decadenza dei termini di riscossione, di cui all'art. 1, comma
163, legge 296/2006.
- Nullità e/o illegittimità dei presupposti per l'applicazione del tributo TARI a carico del de cuius VI
DO
Si costituiva l'ADER la quale chiedeva eccepiva preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva.
Chiedeva, quindi, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e comunque ne chiedeva il rigetto sostenendo la legittimità del proprio operato.
Si costituiva anche l'ATO che deduceva l'inammissibilità del ricorso e comunque l'infondatezza dello stesso.
Deduceva, quindi, di avere ritualmente notificato al soggetto debitore intimazione TIA del 18.10.2018 in relazione alle pretese relative agli anni 2006-2007.
All'odierna udienza, la Corte, sentito il difensore della ricorrente, assumeva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento.
In via preliminare, quanto al dedotto difetto di legittimazione passiva formulato dall'Agenzia delle Entrate-
NE, con l'atto di costituzione in giudizio, deve rilevarsene l'infondatezza, posto che secondo l'indirizzo giurisprudenziale invalso in tema di contenzioso tributario, in caso di opposizione avverso cartelle di pagamento, come nel caso di specie, o ruoli esattoriale, sussiste la legittimazione passiva sia dell'Agenzia delle Entrate NE che dell'ente impositore (Cfr. da ultimo, Cass. sez.
6-2 Ordinanza n. 7716 del
09.03.2022).
Nel merito, con assorbimento di ogni altra questione sollevata dalla contribuente, va ritenuta fondata l'eccezione di prescrizione.
Invero, le intimazioni ATO prodotte dell'Ente resistente, tutte emesse in data 18.10.2018 e notificate in data successiva, sono intervenute a termine prescrizionale quinquennale ormai decorso considerato che le pretese dell'ente impositore risalivano agli anni 2006 e 2007, in assenza della prova di altri atti interruttivi precedenti.
Ben può, del resto, il contribuente far valere in questa sede la prescrizione già maturata all'atto della notifica della suddetta intimazione di pagamento.
Sul punto, è sufficiente richiamare il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui "non produce alcun effetto interruttivo un atto, astrattamente valido ai fini della interruzione della prescrizione, ove lo stesso intervenga quando si è già verificata l'estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso nel tempo indicato dalla legge" (Cfr. Cass. civ. sez. 2, Ord. n. 7188 del 18.03.2025).
Occorre, infatti, precisare che la mancata impugnazione dell'intimazione di pagamento per far valere la prescrizione del tributo precedentemente maturatasi, o il difetto di motivazione, non implica -per orientamento ormai pacifico di questa Corte di Giustizia Tributaria- una preclusione processuale, tale da ritenere che la successiva cartella di pagamento sia impugnabile solo per vizi propri, ai sensi dell'art. 19, comma 3, cit.
Dlvo 546/92, senza che possa opporsi l'eccezione di prescrizione maturata prima dell'emissione degli avvisi di intimazione suddetti.
Invero, l'intimazione di pagamento in esame integra un atto “atipico”, poiché non ricompreso nell'elencazione di cui di cui al citato art. 19 d.lgs 546/92, e quindi deve ritenersi impugnabile solo in via meramente facoltativa;
ciò in adesione alla pacifica giurisprudenza di legittimità, secondo cui ciascun atto recante una pretesa tributaria ancorché non ricompreso in tale elencazione è comunque impugnabile, sia pure facoltativamente
(cfr. Sez. U, Ordinanza n. 10672 del 11/05/2009 e, ultimamente, Cass. Civ., Sez. 5, Ordinanza n. 11481 del
08/04/2022).
Da ciò consegue che il mancato esercizio di essa (impugnazione facoltativa) non determina alcuna conseguenza sfavorevole in ordine alla possibilità di contestare la pretesa in un secondo momento, quando cioè essa si vesta della forma autoritativa di uno degli atti tipici espressamente indicati nell'art. 19 (cfr., da ult., Cass. nn. 17010 del 2012 e 24916 del 2013. In tal senso anche Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 30911 del
2019 che, in motivazione, richiama Cass. Sez. Un. n. 3773/2014), ossia, come nel caso di specie, della cartella di pagamento.
§
Alla luce di tutte le superiori argomentazioni, il ricorso merita accoglimento.
L'integrale soccombenza degli enti resistenti impone, in applicazione dei principi generali in materia, la condanna degli stessi, in solido tra loro delle spese processuali, le quali avuto riguardo al valore della causa e alle questioni in essa dibattute, vanno liquidate come indicato in dispositivo, nella misura minima in considerazione della semplicità delle questioni trattate.
Tali spese vanno solidalmente poste anche a carico dell'esattore, alla luce della giurisprudenza di legittimità,
a mente della quale “Anche quando l'impugnazione sia riconducibile al vizio del credito presupposto, l'esattore deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso, in base al principio di causalità, che informa quello della soccombenza, perché comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione e tenendo, peraltro, conto che l'esattore, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ai sensi dell'art. 39 D.lgs. n. 112/1999 deve rispondere dell'esito della lite pure con riguardo alle spese processuali” (Ordinanza n. 809 del 15 gennaio 2018).
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di primo grado di Messina, in persona del giudice monocratico, sentite le parti, così provvede:
accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna gli enti resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, che si liquidano in complessivi €. 233,00, oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Così è deciso in Messina il 29 gennaio 2026
Il Giudice Unico
(d.ssa Maria Giuseppa Scolaro)
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 8, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
SCOLARO AR GIUSEPPA, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2320/2025 depositato il 03/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso avvrobertolanfranco@puntopec.it contro
Ag.entrate - NE - Messina
elettivamente domiciliato presso sic.contenzioso@pec.agenziariscossione.gov.it
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso gianmarcomarialongo@pec.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2023 00335892 59 000 TARI 2006 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti e verbali di causa.
Resistente/Appellato: come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 nella qualità di vedova ed erede di OL DO, nato ad [...], il [...], deceduto a Catania (CT) il 22.05.2024, impugnava nei confronti di Agenzia delle Entrate-
NE e ATO Me 1 spa- in liquidazione la cartella di pagamento N. 295 2023 00335892 59/000, notificata in data 11.02.2025, con la quale l'Agenzia delle Entrate NE - Agente della NE - prov. Messina, ha richiesto il pagamento della complessiva somma di € 773,88, a titolo di somme iscritte a ruolo e dovute all'ATO Me 1 quale raccolta rifiuti anno 2006 – 2007 ed ove occorrente, le indicate intimazioni di pagamento del 18.10.2018 ad essa sottese.
Articolava quindi i seguenti motivi di ricorso:
- Illegittimità della richiesta di pagamento per intervenuta prescrizione del debito asseritamente dovuto.
- Inesistenza delle intimazioni di pagamento sottese alla cartella notificata.
- Nullità della cartella di pagamento per decadenza dei termini di riscossione, di cui all'art. 1, comma
163, legge 296/2006.
- Nullità e/o illegittimità dei presupposti per l'applicazione del tributo TARI a carico del de cuius VI
DO
Si costituiva l'ADER la quale chiedeva eccepiva preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva.
Chiedeva, quindi, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e comunque ne chiedeva il rigetto sostenendo la legittimità del proprio operato.
Si costituiva anche l'ATO che deduceva l'inammissibilità del ricorso e comunque l'infondatezza dello stesso.
Deduceva, quindi, di avere ritualmente notificato al soggetto debitore intimazione TIA del 18.10.2018 in relazione alle pretese relative agli anni 2006-2007.
All'odierna udienza, la Corte, sentito il difensore della ricorrente, assumeva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento.
In via preliminare, quanto al dedotto difetto di legittimazione passiva formulato dall'Agenzia delle Entrate-
NE, con l'atto di costituzione in giudizio, deve rilevarsene l'infondatezza, posto che secondo l'indirizzo giurisprudenziale invalso in tema di contenzioso tributario, in caso di opposizione avverso cartelle di pagamento, come nel caso di specie, o ruoli esattoriale, sussiste la legittimazione passiva sia dell'Agenzia delle Entrate NE che dell'ente impositore (Cfr. da ultimo, Cass. sez.
6-2 Ordinanza n. 7716 del
09.03.2022).
Nel merito, con assorbimento di ogni altra questione sollevata dalla contribuente, va ritenuta fondata l'eccezione di prescrizione.
Invero, le intimazioni ATO prodotte dell'Ente resistente, tutte emesse in data 18.10.2018 e notificate in data successiva, sono intervenute a termine prescrizionale quinquennale ormai decorso considerato che le pretese dell'ente impositore risalivano agli anni 2006 e 2007, in assenza della prova di altri atti interruttivi precedenti.
Ben può, del resto, il contribuente far valere in questa sede la prescrizione già maturata all'atto della notifica della suddetta intimazione di pagamento.
Sul punto, è sufficiente richiamare il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui "non produce alcun effetto interruttivo un atto, astrattamente valido ai fini della interruzione della prescrizione, ove lo stesso intervenga quando si è già verificata l'estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso nel tempo indicato dalla legge" (Cfr. Cass. civ. sez. 2, Ord. n. 7188 del 18.03.2025).
Occorre, infatti, precisare che la mancata impugnazione dell'intimazione di pagamento per far valere la prescrizione del tributo precedentemente maturatasi, o il difetto di motivazione, non implica -per orientamento ormai pacifico di questa Corte di Giustizia Tributaria- una preclusione processuale, tale da ritenere che la successiva cartella di pagamento sia impugnabile solo per vizi propri, ai sensi dell'art. 19, comma 3, cit.
Dlvo 546/92, senza che possa opporsi l'eccezione di prescrizione maturata prima dell'emissione degli avvisi di intimazione suddetti.
Invero, l'intimazione di pagamento in esame integra un atto “atipico”, poiché non ricompreso nell'elencazione di cui di cui al citato art. 19 d.lgs 546/92, e quindi deve ritenersi impugnabile solo in via meramente facoltativa;
ciò in adesione alla pacifica giurisprudenza di legittimità, secondo cui ciascun atto recante una pretesa tributaria ancorché non ricompreso in tale elencazione è comunque impugnabile, sia pure facoltativamente
(cfr. Sez. U, Ordinanza n. 10672 del 11/05/2009 e, ultimamente, Cass. Civ., Sez. 5, Ordinanza n. 11481 del
08/04/2022).
Da ciò consegue che il mancato esercizio di essa (impugnazione facoltativa) non determina alcuna conseguenza sfavorevole in ordine alla possibilità di contestare la pretesa in un secondo momento, quando cioè essa si vesta della forma autoritativa di uno degli atti tipici espressamente indicati nell'art. 19 (cfr., da ult., Cass. nn. 17010 del 2012 e 24916 del 2013. In tal senso anche Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 30911 del
2019 che, in motivazione, richiama Cass. Sez. Un. n. 3773/2014), ossia, come nel caso di specie, della cartella di pagamento.
§
Alla luce di tutte le superiori argomentazioni, il ricorso merita accoglimento.
L'integrale soccombenza degli enti resistenti impone, in applicazione dei principi generali in materia, la condanna degli stessi, in solido tra loro delle spese processuali, le quali avuto riguardo al valore della causa e alle questioni in essa dibattute, vanno liquidate come indicato in dispositivo, nella misura minima in considerazione della semplicità delle questioni trattate.
Tali spese vanno solidalmente poste anche a carico dell'esattore, alla luce della giurisprudenza di legittimità,
a mente della quale “Anche quando l'impugnazione sia riconducibile al vizio del credito presupposto, l'esattore deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso, in base al principio di causalità, che informa quello della soccombenza, perché comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione e tenendo, peraltro, conto che l'esattore, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ai sensi dell'art. 39 D.lgs. n. 112/1999 deve rispondere dell'esito della lite pure con riguardo alle spese processuali” (Ordinanza n. 809 del 15 gennaio 2018).
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di primo grado di Messina, in persona del giudice monocratico, sentite le parti, così provvede:
accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna gli enti resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, che si liquidano in complessivi €. 233,00, oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Così è deciso in Messina il 29 gennaio 2026
Il Giudice Unico
(d.ssa Maria Giuseppa Scolaro)