Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 08/04/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
Proc N . 687/2024 RG
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO Il Collegio, composto dai magistrati: Dott. Michele SIRGIOVANNI Presidente rel. est. Dott. Costanza COMUNALE Giudice Dott. Giulia SIMONI Giudice visti gli atti della causa n. r.g. 687/2024, pendente
tra
, (C.F.: ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
05.02.2005 e ivi residente a[...], ammessa al Gratuito patrocinio come da provvedimento relativo all'istanza n. 171 del 13.12.2023, rappresentata e difesa dall'Avvocato Annamaria BROGIONI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Prato, Via G. Fabbroni n. 11, come da mandato allegato al ricorso;
Pec: vvocati.prato.it Email_1
Fax:: 0574 – 789441;
Ricorrente Contro
nato a [...] il [...] (C.F: CP_1
e residente in [...] in C.F._2
e nata a [...] il [...] (CF.: CP_2
e residente a [...]
e difesa dall'Avv. Vincenzo BESSI ( ), ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._4
(PO), Via Deledda n. 12, come da mandato allegato alla comparsa di risposta;
Pec: vvocati.prato.it Email_2
Resistenti in esito alla udienza del 20 novembre 2024, ha emesso la presente SENTENZA Conclusioni per la ricorrente: Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta e anche in modifica dei provvedimenti adottati in sede di cessazione degli effetti civili dei coniugi CP_2 Pt_1
• accertare il diritto della signorina icevere direttamente Parte_1 dal padre l'assegno di mantenimento, in quanto la stessa non è CP_1 ancora ec tosufficiente;
• e, per l'effetto, disporre che la somma di € 450,00 mensile, oltre al 50% delle
1
[...] CP_2 ente alla .ra divenuta maggiorenne, affinché Parte_1 possa utilizzarla per le proprie necessità quotidiane e accantonarne una parte. Con vittoria di competenze, spese ed onorari del presente giudizio. Conclusioni per la resistente costituita: “ Nel merito, alla luce di tutto quanto appreso e di quanto emergerà in sede di udienza, decidere ciò che riterrà più opportuno: qualunque decisione sia presa dal Giudice oggi adito da Pt_1 troverà remissiva la Sig.ra in ogni caso: con vittoria di CP_2 competenze professionali della presente causa, oltre accessori come per legge, stante la totale preventiva assenza di volontà conciliativa dimostrata prima di introdurre il presente giudizio”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 3 aprile 2024, premetteva: Parte_1
- che i propri genitori (nato a [...] il [...], CP_1
C.F: e (nata a [...] il C.F._2 CP_2
16.08.1977, CF.: si erano separati C.F._3 consensualmente nel luglio 2007, con decreto emesso in data 09- 11.07.2007 da questo Tribunale;
- che essendo all'epoca minorenne, era stata affidata ad entrambi i genitori e collocata presso la madre, disciplinando le frequentazioni con il padre in modo dettagliato;
- che a carico del padre era stato anche stabilito in contributo di € 575,00 mensili (cinquecentosettantacinque/00) rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie da luglio 2007 fino a ottobre 2009;
- che, con decreto del 7-12.10.2009, all'esito del ricorso ex art. 710 c.p.c., il Tribunale di Prato, aveva disposto la modifica delle condizioni di separazione prevedendo la riduzione del contributo al mantenimento per la FI da € 575,00 ad € 450,00 mensili Pt_1
(oltre rivalutazione ISTAT) e 50% delle spese straordinarie, modificando anche il regime delle visite;
- che Il 19.10.2010 il Tribunale di Prato aveva dichiarato, con sentenza n. 1372/2010, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario e confermava la corresponsione, a carico del padre della somma di € 450,00 mensili (oltre adeguamento ISTAT e 50% delle spese straordinarie) oltre ai tempi di permanenza con la FI;
- che con ricorso iscritto al n. 1517/2013 V.G. il padre aveva richiesto la modifica delle condizioni di divorzio sia per il mantenimento della FI (in quanto in difficoltà economica), sia per i tempi di permanenza con la stessa che, venendo accolte parzialmente, confermavano il versamento della somma di € 450,00 (quattrocentocinquanta/00) oltre al 50% delle spese straordinarie, a titolo di contributo al mantenimento della FI , stabilendo Pt_1
2 che le somme versate mensilmente fossero accantonate su un apposito conto corrente;
- di vivere con la madre, il suo attuale compagno e i loro 4 figli, di avere raggiunto la maggiore età e di essere prossima a finire gli studi della scuola secondaria di II grado (liceo linguistico) e prossima ad iscriversi all'università;
- che il rapporto con la madre, oltreché con il compagno della stessa, si era fortemente inasprito nel corso degli anni, tanto che la sig.ra le aveva preannunciato che, superato l'esame di maturità a CP_2 giugno 2024, sarebbe opportuno che andasse a vivere per conto proprio;
- di avere chiesto alla madre se, da luglio 2007 ad oggi, ha accantonato almeno un parte del contributo al mantenimento versato dal padre, visto che nel corso degli anni aveva ricevuto solo l'importo di € 20,00 a settimana nel mese di settembre 2023 e talvolta da dicembre 2023, senza regolarità;
- che era sua intenzione gestire direttamente la somma versata dal padre a titolo di contributo al mantenimento, in modo da poterne accantonare una parte e lasciare la casa materna quanto prima. Sulla base di tali circostanze, chiedeva pertanto – avvalendosi del rito semplificato- di poter percepire direttamente quanto disposto a carico del padre per il proprio mantenimento, con il favore delle spese di lite. Instaurato il contraddittorio, nella contumacia del padre, si costituiva la madre, la quale deduceva di avere utilizzato gli CP_2 importi ricevuti per il mantenimento della FI e, relativamente alla domanda di modifica, rimetteva ogni decisione al Collegio, in ogni caso con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. All'udienza del 20 novembre 2024 il difensore della resistente ha fatto presente che la propria assistita ha corrisposto alla FI , Pt_1 dal mese di maggio 2024 sino al mese di ottobre 202, l'importo di € 380 mensili versate e dal padre a titolo di mantenimento della FI: tale circostanza è stata confermata dalle parti personalmente presenti e la resistente dichiarava di essere disponibile a versare alla FI l'intero importo non appena corrisposto dal padre.. La causa, i istruita attraverso la produzione di documenti, era quindi rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni sopra richiamate
. MOTIVI DELLA DECISIONE In esito al procedimento svolto, ritiene il Tribunale che il ricorso di circoscritto alle modalità di versamento dell'assegno Parte_1 di mantenimento disposto a sua favore, possa essere accolto in base alle seguenti argomentazioni.
3 In generale, occorre premettere che il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni ( Cass., 14.8.2020, n 17183; Cass., 5.3.2018, n 5088). L'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli maggiorenni, secondo le regole dettate dagli artt. 147 e 148 cod. civ., cessa a seguito del raggiungimento, da parte di quest'ultimi, di una condizione di indipendenza economica che si verifica con la percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita ovvero quando il figlio, divenuto maggiorenne, è stato posto nelle concrete condizioni per poter essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta (Cass, 0rd 12 aprile 2016 n 7168) . Non è poi necessario che il figlio goda di un lavoro stabile, essendo sufficienti un reddito o il possesso di un patrimonio tali da garantire un'autosufficienza economica (Cass. n 27377/2013). Nondimeno, l'art 337 septies c.c. ( in precedenza, art 155 quinquies c.c.) prevede che tale assegno, salva diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto. Ai sensi dell'art 337 quinquies c.c., inoltre, anche le disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo possono essere oggetto di revisione in ogni tempo, così che - pur essendo state adottate in forma di sentenza - ritiene il Collegio che sussistano le condizioni per accogliere la domanda del ricorrente. D'altra parte, va altresì considerato che la decisione del giudice relativa al contributo dovuto dal genitore non affidatario o collocatario per il mantenimento del figlio non ha effetti costitutivi, bensì meramente dichiarativi di un obbligo che è direttamente connesso allo "status" genitoriale e il diritto alla corresponsione del contributo sussiste finché non intervenga la modifica di tale provvedimento, sicché rimane ininfluente il momento in cui sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'obbligo, decorrendo gli effetti della decisione di revisione sempre dalla data della domanda di modificazione ( Cass., 17.2.2021, n 4224). Di conseguenza, sin dal deposito del ricorso sono maturati i presupposti affinché l'importo dell'assegno di mantenimento venga versato direttamente alla FI maggiorenne, fino a quando perduri la
4 sua condizione di non indipendenza economica, nel senso sopra precisato. In assenza di opposizione da parte dei resistenti, il padre rimanendo contumace, e la madre rimettendosi alle valutazioni del Tribunale, in conformità alle conclusioni di cui al ricorso le spese processuali di dichiarano integralmente compensate.
P.Q.M.
visti gli art 337 septies c.c. , 473-bis.22, 473-bis.29 cpc, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o deduzione disattesa: Dispone la revisione delle condizioni previste al capo sub n 2 della sentenza n. 1372/2010 RG Sent. Tribunale di Prato del 19/10/2010, in relazione al proc. civile iscritto al n° 4163/2010 RG (come integrate nel procedimento iscritto al n. 1517/2013 V.G. con decreto del 14 maggio 2014) in particolare nei termini sotto precisati:
il padre corrisponderà direttamente alla FI CP_1
l ,00 mensili, oltre rivalutazione annuale Pt_1 me prevista nella sentenza, nonché della quota del 50% delle spese straordinarie quota del 50% delle spese straordinarie sanitarie, scolastiche e ludiche documentate, fino a che non sarà economicamente autosufficiente, o comunque posta in grado di esserlo, a titolo di contributo al mantenimento;
Dichiara integralmente compensate le spese del presente procedimento.
Così deciso nella Camera di Consiglio tenuta in data 2 aprile 2025, su relazione del dott. Michele Sirgiovanni.
Il Presidente relatore Dott. Michele Sirgiovanni
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