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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/06/2025, n. 5227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5227 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7833/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simonetta Scirpo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 7833/2023 promossa da:
Parte_1
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Giancarlo
[...] P.IVA_1
Catavello, elettivamente domiciliata in Milano, Largo Donegai n. 2, presso lo studio del suo difensore
ATTRICE OPPONENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Giovanni Controparte_1 C.F._1
Paolo Romano Del Re e dell'avv. Federico Grossi, elettivamente domiciliato in Firenze, Piazza
Beccaria n. 7, presso lo studio dell'avv. Grossi
CONVENUTO OPPOSTO
e contro
(C.F./P.IVA , con il patrocinio dell'avv. Giovanni Ferrini, Controparte_2 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Verona, Vicolo Cieco Agnello n. 1, presso lo studio del suo difensore
INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Parte attrice opponente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, contrariis rejectis, così giudicare: - in via pregiudiziale: accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice adito, attesa la sussistenza della clausola di cui all'art.
pagina 1 di 11 12 del contratto di mandato e, per l'effetto, dichiarare nullo invalido e/o inefficace o comunque revocare il decreto ingiuntivo n. 359/2023, emesso dal Tribunale di Milano, Giudice dott. Guido
Macripò, pubblicato in data 04.01.2023, notificato in data 10.01.2023; - in via preliminare: dichiarare la carenza di legittimazione passiva di rispetto alla pretesa Controparte_3 creditoria del sig. e, per l'effetto, accertare e dichiarare nei confronti di Controparte_1 [...]
l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 359/2023, emesso dal Tribunale di Controparte_3
Milano, Giudice dott. Guido Macripò, pubblicato in data 04.01.2023, notificato in data 10.01.2023, con conseguente revoca dello stesso rispetto a - nel merito: Controparte_3
accertare e dichiarare la infondatezza in fatto e diritto delle domande proposte dal sig.
[...]
e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare con ogni miglior formula il CP_1
decreto ingiuntivo n. 359/2023, emesso dal Tribunale di Milano, Giudice dott. Guido Macripò, pubblicato in data 04.01.2023, notificato in data 10.01.2023, siccome infondato in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa;
- in via riconvenzionale e senza che la relativa formulazione integri rinuncia – anche implicita – all'eccezioni pregiudizievoli e preliminari: accertato l'inadempimento del sig. rispetto al pagamento delle competenze e degli ulteriori oneri collegati alla Controparte_1
esecuzione delle prestazioni fiduciarie relative al mandato fiduciario n. 750334, condannare il sig.
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in [...]Controparte_1 C.F._1
Zuscima 1/1, 37011 Bardolino (VR) al pagamento in favore di Controparte_3
della complessiva somma di euro 13.230,08 (tredicimiladuecentotrenta virgola zero otto) oltre interessi convenzionali di mora maturati e maturandi dal dovuto al saldo;
- in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della pretesa creditizia formulata dal sig.
[...]
accertare e dichiarare l'estinzione anche parziale con il credito vantato da CP_1 [...]
per i titoli causali di cui al presente atto;
- in ogni caso: condannare parte opposta Controparte_3
al pagamento delle spese e competenze processuali, oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA ed oltre successive occorrente.
Parte convenuta opposta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, rigettata ogni avversa eccezione e deduzione: - preliminarmente: accertare e dichiarare la tardività dell'opposizione promossa da e per l'effetto dichiarare Parte_1
esecutivo ex art. 647 c.p.c. nei confronti della stessa il decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito: rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da nonché dichiarare illegittimo Parte_1
l'intervento volontario di per tutti i motivi di cui in narrativa e per l'effetto confermare il CP_2
decreto ingiuntivo opposto;
- in ipotesi: condannare per tutti i motivi di cui in narrativa al Parte_1
pagina 2 di 11 pagamento in favore del Sig. dell'importo di € 365.722,00 oltre rivalutazione Controparte_1 monetaria e interessi di mora ex art. 1284 comma 4 cc, o dell'importo maggiore o minore che sarà ritenuto di giustizia e rigettare la domanda svolta dall'attrice opponente in via riconvenzionale;
- in estrema ipotesi: respingere la domanda riconvenzionale promossa dall'attrice opponente, perché infondata in fatto e diritto. In ogni caso con vittoria di spese di lite”.
Parte intervenuta:
Ogni diversa e contraria ricostruzione, ipotesi, produzione, domanda, eccezione ed istanza anche istruttoria respinta, così giudicare: - In via preliminare: eccepita l'incompetenza del Tribunale adito per essere la causa devoluta ad un Collegio arbitrale a mente dell'art. 12 del contratto di mandato fiduciario n. 750334 del 08.10.2009 (doc. 3), si chiede che il Tribunale dichiari la nullità e disponga la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, con condanna della parte ricorrente CP_1
all'integrale rifusione delle spese legali in favore di - In via subordinata nel
[...] Controparte_2 merito: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione di incompetenza del Tribunale adito come sopra formulata, dichiarare la nullità e disporre la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e comunque respingersi integralmente perché decadute e prescritte, inammissibili ed infondate, per le ragioni tutte esposte, le domande proposte dall'attore nei confronti Controparte_1
di con vittoria di spese, diritti, onorari e accessori. Controparte_2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del
D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221
(comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il
5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017, Prot. P 12300/17 (secondo cui “la giurisdizione è, notoriamente, risorsa statuale limitata” e “il principio della durata ragionevole dei giudizi deve informare pure l'azione della cd. amministrazione della giurisdizione ... anche con riferimento alle tecniche di redazione dei provvedimenti”). L'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida
(Cass. SU 8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002; Cass. 19.8.2016 n. 17214).
pagina 3 di 11 Con ricorso per ingiunzione chiedeva e otteneva il decreto ingiuntivo n. 359/2023, Controparte_1
emesso dal Tribunale di Milano in data 16.12.2022 e pubblicato in data 4.01.2023, con cui veniva ingiunto a e a il pagamento, in solido tra loro, della somma di euro Controparte_2 Parte_1
365.722,00, oltre a interessi legali (da calcolare al saggio di cui all'art. 1224 c.c. dal giorno della mora ai sensi dell'art. 1219 c. 2 n. 3 c.c. e sino all'1.12.2023, data di deposito del ricorso monitorio, e al saggio di cui all'art. 1284 c. 4 c.c. dal 2.12.2023 al saldo effettivo) e spese di procedura, a titolo di restituzione della somma indebitamente trattenuta, eccedente l'importo massimo garantito dal ricorrente mediante pegno su titoli e risultante dalla differenza tra il maggior importo del realizzo dei titoli alla data del 18.06.2013 rispetto al valore posto a garanzia dello scoperto di conto di CP_4
Con atto di citazione in opposizione al suddetto decreto ingiuntivo conveniva Parte_1
in giudizio avanti questo Tribunale chiedendo, in via pregiudiziale, di accertare e Controparte_1 dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice adito, attesa la sussistenza della clausola di cui all'art. 12 del contratto di mandato e, per l'effetto, di dichiarare nullo, invalido e/o inefficace o comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto;
sempre in via preliminare, chiedeva di dichiarare la carenza di legittimazione passiva di rispetto alla pretesa creditoria del sig. e, Parte_1 CP_1 per l'effetto, di accertare e dichiarare nei confronti di l'inefficacia del decreto Parte_1
ingiuntivo opposto, con conseguente revoca dello stesso rispetto a nel Parte_1 merito, chiedeva di accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande proposte dal sig. e, per l'effetto, di dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare con ogni miglior formula il CP_1
decreto ingiuntivo opposto, siccome infondato in fatto e in diritto;
in via riconvenzionale, accertato l'inadempimento del sig. rispetto al pagamento delle competenze e degli ulteriori oneri CP_1
collegati alla esecuzione delle prestazioni fiduciarie relative al mandato fiduciario n. 750334, chiedeva di condannare il sig. al pagamento in favore di della complessiva CP_1 Parte_1
somma di euro 13.230,08, oltre interessi convenzionali di mora maturati e maturandi dal dovuto al saldo;
in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento, anche parziale, della pretesa creditizia formulata dal sig. chiedeva di accertare e dichiarare l'estinzione anche parziale con il credito vantato CP_1
da con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio. Parte_1
A sostegno delle domande formulate, parte attrice opponente rappresentava che:
- il Giudice adito era sfornito di giurisdizione in forza della clausola compromissoria contenuta nell'art. 12 del contratto di mandato fiduciario stipulato tra e Controparte_1 [...]
in data 8.10.2009; Parte_1
pagina 4 di 11 - era priva di legittimazione passiva rispetto alla pretesa creditoria Parte_1
avanzata dal sig. non avendo incamerato la differenza tra il controvalore delle CP_1 somme costituite in pegno e l'ammontare del debito garantito;
- nell'ambito del mandato fiduciario n. 750334 dell'8.10.2009 intercorso tra le parti il sig. conferiva a l'incarico di amministrare un portafoglio titoli CP_1 Parte_1
per il valore nominale di euro 340.000,00, costituiti in pegno a favore di Controparte_5
a garanzia (fino alla concorrenza di euro 300.000,00) della linea di credito
[...]
operativa su conto corrente concessa ad da CP_4 Controparte_2
- in esecuzione delle istruzioni fornite dal sig. e a mezzo di atti integrativi, in data CP_1
28.06.2011 l'importo garantito veniva innalzato a euro 2.500.000,00;
- con comunicazione del 10.06.2013, il sig. preso atto del riconoscimento del debito CP_1 da parte di nei confronti di pari all'importo di euro 2.557.922,00 e CP_4 Controparte_2 maturato in relazione al fido concesso, conferiva a l'incarico di Parte_1
sottoscrivere e accettare, per conto del Fiduciante, la predetta dichiarazione, autorizzando pertanto l'escussione del pegno da parte di Controparte_2
- stante la natura statica della stessa, non poteva sindacare le scelte Parte_1
operative e di investimento fatte dal proprio fiduciante, limitandosi a eseguire le istruzioni dallo stesso impartite ed essendo dunque estranea al fatto da cui traeva origine la richiesta di pagamento dell'odierno opposto;
- l'importo richiesto dal sig. era anche viziato da un errato metodo di calcolo, CP_1
confondendo il valore convenzionale attribuito ai titoli costituiti in pegno (valore nominale di euro 2.210.00,00 attribuito con l'ultimo atto integrato) e l'importo massimo garantito;
- il sig. era inadempiente rispetto all'obbligo contrattuale di pagamento in favore di CP_1
delle commissioni e delle competenze collegate all'esecuzione delle Parte_1
prestazioni fiduciarie, non avendo provveduto a versare la somma complessiva di euro
13.230,08.
ritualmente costituito, contestava i motivi di opposizione, chiedendo, Controparte_1
preliminarmente, di accertare e dichiarare la tardività dell'opposizione promossa da
[...]
e, per l'effetto, di dichiarare esecutivo ex art. 647 c.p.c. nei confronti della stessa il Parte_1
decreto ingiuntivo opposto;
in via cautelare, chiedeva di concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c.; nel merito, chiedeva di rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da nonché la domanda svolta in via riconvenzionale, e, Parte_1
pagina 5 di 11 per l'effetto, di confermare il decreto ingiuntivo opposto;
in ipotesi, chiedeva di condannare
[...] al pagamento in favore del sig. dell'importo di euro 365.722,00, oltre Parte_1 CP_1 rivalutazione monetaria e interessi di mora ex art. 1284 c. 4 c.c., o dell'importo maggiore o minore che fosse ritenuto di giustizia e di rigettare la domanda svolta dall'attrice opponente in via riconvenzionale;
in estrema ipotesi, chiedeva di respingere la domanda riconvenzionale promossa dall'attrice opponente perché infondata in fatto e in diritto;
in ogni caso con vittoria di spese di lite.
In particolare, parte convenuta opposta osservava che:
- l'opposizione qui proposta era tardiva, essendo stata notificata in data 20.02.2023, cioè due giorni dopo la scadenza del termine di 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo, avvenuta il 9.01.2023;
- la clausola compromissoria di cui all'art. 12 del mandato fiduciario era inopponibile all'odierno opposto sia perché la fattispecie in esame aveva ad oggetto azione restitutoria non fondata sul contratto di mandato fiduciario contenente la predetta clausola compromissoria, ma derivante da altro contratto di garanzia, sia perché, in ogni caso, il mandato fiduciario era stato dichiarato risolto da parte opponente con prima comunicazione del 6.11.2017 e successiva del 22.07.2021;
- alla fattispecie in esame era applicabile la disciplina dell'art. 1851 c.c., cioè del pegno irregolare a garanzia di anticipazione, con conseguente obbligo di legge per le due società convenute di restituzione della somma che eccedeva l'ammontare del credito garantito;
- la differenza tra l'importo massimo concesso a garanzia dal sig. pari a euro CP_1
2.210.000,00 – e quindi inferiore rispetto alla linea di credito concessa ad – e quello CP_4
escusso e incassato in data 18.06.2013 da e Controparte_2 Parte_1
ammontante a euro 2.575.722,00, era pari a euro 365.722,00 ed era stato interamente introitato e trattenuto da anziché essere immediatamente restituito al sig. in Controparte_2 CP_1
violazione della clausola sull'importo massimo della garanzia prestata prevista dal contratto di pegno sottoscritto dal sig. da e da CP_1 Parte_1 Controparte_2
[...]
si costituiva e comunque spiegava intervento principale nel presente giudizio,
[...]
chiedendo, in via pregiudiziale, di disporre la riunione al presente procedimento della causa RG n.
8348/2023; in via preliminare, eccepita l'incompetenza del Tribunale adito per essere la causa devoluta ad un Collegio arbitrale a mente dell'art. 12 del contratto di mandato fiduciario n. 750334 dell'8.10.2009, chiedeva che il Tribunale dichiarasse la nullità e disponesse la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, con condanna del sig. all'integrale rifusione delle spese legali in CP_1 favore di in via subordinata nel merito, nell'ipotesi di mancato accoglimento Controparte_2
pagina 6 di 11 dell'eccezione di incompetenza del Tribunale adito, chiedeva di dichiarare la nullità e di disporre la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e, comunque, di respingere integralmente, perché decadute, prescritte, inammissibili e infondate, le domande proposte dal sig. nei confronti di CP_1
con vittoria di spese, diritti, onorari e accessori;
in via cautelare, sempre subordinata, Controparte_2
chiedeva di rigettare la richiesta di provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto, in quanto, alla luce delle evidenze offerte, l'opposizione era fondata su prova scritta e di pronta soluzione, risultando documentalmente che i titoli detenuti in pegno garantivano una linea di fido di euro
2.500.000,00 e che il ricorrente aveva autorizzato espressamente il realizzo rilasciando ampia ed espressa manleva al riguardo.
In particolare, osservava che: Controparte_2
- il Tribunale adito era incompetente in forza della clausola arbitrale contenuta nell'art. 12 del contratto di mandato fiduciario stipulato tra e in Controparte_1 Parte_1
data 8.10.2009;
- la pretesa azionata dal sig. era prescritta per il decorso del tempo dai fatti dedotti;
CP_1
- il valore attribuito dalle parti, in via convenzionale ai sensi dell'art. 6 c. 1 delle condizioni generali, ai titoli oggetto del Mandato Fiduciario rappresentava un indice differente rispetto all'importo massimo garantito;
- rispettava le pattuizioni contrattuali e, venduti i titoli per l'importo di euro Controparte_2
2.575.722,00, accreditava tale somma sul conto corrente di la società garantita, CP_4 unitamente all'addebito delle competenze di liquidazione, come risultava dall'estratto conto al
30.06.2013.
Con ordinanza in data 9.12.2023 il Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza in data 10.01.2024 il Giudice rigettava l'istanza di riunione del presente procedimento a quello avente RG n. 8348/23 assegnato ad altro giudice, atteso che la decisione sulla riunione delle cause è demandata al giudice titolare della causa più risalente e ritenuto di condividere le considerazioni che sconsigliano la riunione di cui al verbale del 20.06.2023 nella causa RG n. 8348/23.
All'udienza del 14.05.2024 il Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
Precisate le conclusioni, depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica, la causa passa in decisione.
Il Tribunale osserva pagina 7 di 11 Preliminarmente deve essere dichiarata l'inammissibilità della chiamata della terza in Controparte_2
quanto avvenuta senza la previa richiesta di autorizzazione da parte del Giudice ed essendo, quindi, decaduta dal potere di chiedere l'autorizzazione alla chiamata in causa di tale Parte_1 parte, terza rispetto al presente giudizio di opposizione, non avendone fatto richiesta con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, come previsto dall'art. 269 c. 2 c.p.c., che trova applicazione anche nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, nonostante la parte convenuta in senso sostanziale, cioè l'ingiunto, assuma la veste formale di parte attrice opponente.
Nel presente giudizio ha, invece, notificato direttamente il proprio atto Parte_1 introduttivo a terza rispetto all'opposizione proposta, senza chiedere alcuna Controparte_2 autorizzazione in tal senso, neppure in via gradata, con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, in violazione di quanto previsto dal succitato art. 269 c.p.c., fatto che ha reso la chiamata del terzo inammissibile poiché eseguita da una parte priva del relativo potere, nonché decaduta dalla facoltà di richiedere al giudice istruttore l'autorizzazione alla chiamata del terzo.
La costituzione nel presente in giudizio da parte di non può nemmeno essere qualificata Controparte_2 come intervento volontario, essendo stata provocata dalla notifica dell'atto di citazione in opposizione da parte di e difettando quindi di qualsivoglia volontarietà. Parte_1
L'eccezione formulata in via preliminare da parte opposta di tardività dell'opposizione al decreto ingiuntivo appare documentalmente infondata e va quindi respinta: infatti, atteso che il provvedimento monitorio era stato notificato in data 9.01.2023, come riconosciuto dallo stesso opposto, il termine di quaranta giorni per proporre opposizione scadeva il 18.02.2023, cioè di sabato, con la conseguente proroga, ex art. 155 c. 5 c.p.c., al giorno feriale immediatamente successivo, cioè lunedì 20.02.2023.
L'applicabilità della predetta disposizione normativa al caso in esame è confermata dalla giurisprudenza del Supremo Collegio, secondo cui “La disciplina del computo dei termini di cui all'art. 155, commi 4 e 5, c.p.c., che proroga di diritto, al primo giorno seguente non festivo, il termine che scade in un giorno festivo o di sabato, si applica, per il suo carattere generale, a tutti i termini, anche perentori, contemplati dal codice di rito …” (Cass. civ., sez. VI-V, n. 23375 del 16.11.2016; cfr. altresì, ex multis, Cass. civ., sez. II, n. 21925 del 30.07.2021 e Cass. civ., sez. VI-I, n. 310 del 12.01.2016).
Ne deriva la tempestività della presente opposizione, con conseguente rigetto di tale eccezione.
Parimenti priva di valore e non meritevole di accoglimento risulta la domanda formulata in via pregiudiziale da parte opponente di difetto di giurisdizione del Giudice adito in forza della clausola compromissoria di cui all'art. 12 del contratto di mandato fiduciario.
Invero, tale clausola (cfr art 12 doc.1 di parte attrice) rimette al giudizio di un Collegio arbitrale “la decisione di ogni eventuale controversia inerente alla validità, interpretazione, esecuzione e cessazione
pagina 8 di 11 per qualunque causa del presente Mandato”, non trovando dunque applicazione nella fattispecie di cui
è causa, nella quale si agisce per un importo restitutorio derivante da altro contratto di garanzia.
Dal testo della predetta clausola risulta la chiara volontà delle parti di sottrarre alla giurisdizione del giudice ordinario le sole controversie relative alla validità, interpretazione ed esecuzione del mandato, con conseguente non operatività della stessa con riguardo alla domanda proposta dal sig. nei CP_1
confronti di fondata su titolo diverso, e conseguente esclusione di Parte_1 qualsivoglia estensibilità dell'efficacia della clausola anche alle cause connesse con l'esecuzione del mandato fiduciario, come confermato dall'art. 808-quater c.p.c., che prevede che la convenzione di arbitrato debba essere interpretata, nel dubbio, nel senso che la competenza degli arbitri è estesa a tutte e sole le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto al quale si riferisce, senza tuttavia consentire che tale convenzione sia efficace anche con riguardo ad azioni fondate su titoli diversi rispetto al mandato nel quale la convenzione di arbitrato è convenuta.
Anche tale eccezione risulta quindi infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
Esaminando l'eccezione sollevata in via preliminare dall'opponente di difetto di legittimazione passiva, si deve osservare che la Corte di Cassazione ha più volte affermato il principio secondo il quale
“Rispetto all'azione di ripetizione di indebito oggettivo è passivamente legittimato solo il soggetto che ha ricevuto la somma che si assume essere non dovuta, come si evince dalla formulazione letterale dell'art. 2033 c.c.” (Cass. civ., sez. I, n. 25170 del 7.12.2016; cfr. altresì Cass. civ., sez. III, n. 11073 del 15.07.2003).
Tale principio, concernente la legittimazione passiva dell'accipiens, è fermo nella giurisprudenza della
Suprema Corte e trova fondamento nella formulazione letterale dell'art. 2033 c.c., che, collegando la genesi dell'obbligazione restitutoria al pagamento non dovuto, mostra di individuare il percettore del pagamento non dovuto come soggetto passivo dell'obbligazione.
Tale eccezione si ritiene dunque fondata e meritevole di accoglimento.
Infatti, esaminando la domanda principale di merito formulata dal sig. di conferma del CP_1 decreto ingiuntivo opposto e comunque di condanna dell'opponente al Parte_1 pagamento della somma di euro 365.722,00, risulta documentalmente che, a seguito dell'autorizzazione della fiduciaria e della debitrice principale alla vendita dei titoli costituiti in pegno contenente la precisazione che: “verrà messo a disposizione del datore di pegno il controvalore dei titoli eventualmente eccedente l'importo del credito della banca” (doc. 7 di parte opponente) e a seguito dell'escussione della garanzia compiuta da in data 10.06.2013, ha Controparte_2 Controparte_2 venduto tutti i titoli oggetto della garanzia, accreditando l'intera somma ricavata sul conto di CP_4
(cfr. doc. 10 di parte opposta).
[...]
pagina 9 di 11 Si ritiene di rilevare, ai fini del presente giudizio, come, alla luce della formulazione letterale dell'art. 2033 c.c. e collegando la genesi dell'obbligazione restitutoria al pagamento non dovuto,
[...]
non possa essere individuata quale percettore del pagamento indebito, essendosi Parte_1
attenuta alle istruzioni impartite dal ed essendosi limitata a eseguire quanto indicato dallo CP_6 stesso, nel rispetto della disciplina dell'attività fiduciaria, non potendo così essere indicato come soggetto passivo dell'obbligazione.
L'opposizione deve quindi essere accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto nella parte in cui condanna al pagamento di euro 365.722,00. Parte_1
La domanda riconvenzionale esperita da parte opponente e relativa ai compensi riferiti al mandato di amministrazione fiduciaria (cfr. doc. 21 di parte opponente) è stata contestata, seppur genericamente, dall'opposto, con conseguente onere di parte di provare il proprio vantato Parte_1
credito.
In mancanza di ulteriore documentazione, si deve quindi calcolare il compenso ai sensi dell'art. 7 del mandato fiduciario (cfr. doc. 1 di parte opponente).
Le parti concordarono una commissione annua netta del 2,00 per mille sul valore di mercato o, in mancanza, sul valore nominale dei beni amministrati, oltre al rimborso delle spese amministrative quantificate in euro 100,00 per anno, salvo eventuali altre spese da documentare.
Esaminata la richiesta formulata in via riconvenzionale da si ritiene congrua Parte_1
la richiesta di euro 200,00 per spese amministrative per gli anni 2015 e 2016 complessivamente e di euro 6.610,39 per compenso e così per complessivi euro 6.810,39, mancando per le ulteriori somme richieste la documentazione necessaria.
Per la determinazione dell'importo si veda la tabella del doc. 21 di parte opponente;
si riconosce il compenso fiduciario secondo semestre 2015 (euro 977,29), l'addendum societario secondo semestre 2015 (euro 1500;00), il compenso fiduciario primo semestre 2016 (euro 633,10), l'addendum societario primo semestre 2016 (euro
1500,00), l'addendum societario primo (in realtà sembra un refuso dovrebbe essere secondo) semestre 2016
(euro 1500,00) e il compenso fiduciario secondo semestre 2016 (euro 500,00), per un totale di euro 6.610,29, a cui va aggiunta la somma di euro 200,00 a titolo di spese amministrative (euro 100,00 per ogni anno, 2015 e
2016).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione del DM
55/2014., con riferimento allo scaglione di valore da euro 260.001,00 a euro 520.000,00 e con applicazione dei parametri medi.
P.Q.M.
pagina 10 di 11
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara decaduta dal potere di chiedere la chiamata in causa della Parte_1
terza e inammissibile la citazione compiuta da nei Controparte_2 Parte_1
confronti di Controparte_2
2) dichiara inammissibili tutte le eccezioni e domande proposte da nel presente Controparte_2
giudizio;
3) in accoglimento dell'opposizione proposta, revoca il decreto ingiuntivo n. 359/2023, emesso dal
Tribunale di Milano in data 16.12.2022 e pubblicato in data 4.01.2023, nella parte in cui condanna al pagamento di euro 365.722,00, oltre interessi e spese;
Parte_1
4) condanna al pagamento a favore di della somma Controparte_1 Parte_1
di euro 6.810,39, oltre interessi;
5) condanna al pagamento a favore di delle spese di Controparte_1 Parte_1
lite, che liquida in complessivi euro 12.913,35, di cui euro 11.229,00 per competenze professionali ed euro 1.684,35 per spese generali al 15%, oltre c.p.a., oneri fiscali e oltre a euro
634,00 per rimborso c.u. e marca.
Milano, il 25 giugno 2025
il Giudice
Dott.ssa Simonetta Scirpo
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simonetta Scirpo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 7833/2023 promossa da:
Parte_1
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Giancarlo
[...] P.IVA_1
Catavello, elettivamente domiciliata in Milano, Largo Donegai n. 2, presso lo studio del suo difensore
ATTRICE OPPONENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Giovanni Controparte_1 C.F._1
Paolo Romano Del Re e dell'avv. Federico Grossi, elettivamente domiciliato in Firenze, Piazza
Beccaria n. 7, presso lo studio dell'avv. Grossi
CONVENUTO OPPOSTO
e contro
(C.F./P.IVA , con il patrocinio dell'avv. Giovanni Ferrini, Controparte_2 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Verona, Vicolo Cieco Agnello n. 1, presso lo studio del suo difensore
INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Parte attrice opponente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, contrariis rejectis, così giudicare: - in via pregiudiziale: accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice adito, attesa la sussistenza della clausola di cui all'art.
pagina 1 di 11 12 del contratto di mandato e, per l'effetto, dichiarare nullo invalido e/o inefficace o comunque revocare il decreto ingiuntivo n. 359/2023, emesso dal Tribunale di Milano, Giudice dott. Guido
Macripò, pubblicato in data 04.01.2023, notificato in data 10.01.2023; - in via preliminare: dichiarare la carenza di legittimazione passiva di rispetto alla pretesa Controparte_3 creditoria del sig. e, per l'effetto, accertare e dichiarare nei confronti di Controparte_1 [...]
l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 359/2023, emesso dal Tribunale di Controparte_3
Milano, Giudice dott. Guido Macripò, pubblicato in data 04.01.2023, notificato in data 10.01.2023, con conseguente revoca dello stesso rispetto a - nel merito: Controparte_3
accertare e dichiarare la infondatezza in fatto e diritto delle domande proposte dal sig.
[...]
e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare con ogni miglior formula il CP_1
decreto ingiuntivo n. 359/2023, emesso dal Tribunale di Milano, Giudice dott. Guido Macripò, pubblicato in data 04.01.2023, notificato in data 10.01.2023, siccome infondato in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa;
- in via riconvenzionale e senza che la relativa formulazione integri rinuncia – anche implicita – all'eccezioni pregiudizievoli e preliminari: accertato l'inadempimento del sig. rispetto al pagamento delle competenze e degli ulteriori oneri collegati alla Controparte_1
esecuzione delle prestazioni fiduciarie relative al mandato fiduciario n. 750334, condannare il sig.
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in [...]Controparte_1 C.F._1
Zuscima 1/1, 37011 Bardolino (VR) al pagamento in favore di Controparte_3
della complessiva somma di euro 13.230,08 (tredicimiladuecentotrenta virgola zero otto) oltre interessi convenzionali di mora maturati e maturandi dal dovuto al saldo;
- in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della pretesa creditizia formulata dal sig.
[...]
accertare e dichiarare l'estinzione anche parziale con il credito vantato da CP_1 [...]
per i titoli causali di cui al presente atto;
- in ogni caso: condannare parte opposta Controparte_3
al pagamento delle spese e competenze processuali, oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA ed oltre successive occorrente.
Parte convenuta opposta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, rigettata ogni avversa eccezione e deduzione: - preliminarmente: accertare e dichiarare la tardività dell'opposizione promossa da e per l'effetto dichiarare Parte_1
esecutivo ex art. 647 c.p.c. nei confronti della stessa il decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito: rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da nonché dichiarare illegittimo Parte_1
l'intervento volontario di per tutti i motivi di cui in narrativa e per l'effetto confermare il CP_2
decreto ingiuntivo opposto;
- in ipotesi: condannare per tutti i motivi di cui in narrativa al Parte_1
pagina 2 di 11 pagamento in favore del Sig. dell'importo di € 365.722,00 oltre rivalutazione Controparte_1 monetaria e interessi di mora ex art. 1284 comma 4 cc, o dell'importo maggiore o minore che sarà ritenuto di giustizia e rigettare la domanda svolta dall'attrice opponente in via riconvenzionale;
- in estrema ipotesi: respingere la domanda riconvenzionale promossa dall'attrice opponente, perché infondata in fatto e diritto. In ogni caso con vittoria di spese di lite”.
Parte intervenuta:
Ogni diversa e contraria ricostruzione, ipotesi, produzione, domanda, eccezione ed istanza anche istruttoria respinta, così giudicare: - In via preliminare: eccepita l'incompetenza del Tribunale adito per essere la causa devoluta ad un Collegio arbitrale a mente dell'art. 12 del contratto di mandato fiduciario n. 750334 del 08.10.2009 (doc. 3), si chiede che il Tribunale dichiari la nullità e disponga la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, con condanna della parte ricorrente CP_1
all'integrale rifusione delle spese legali in favore di - In via subordinata nel
[...] Controparte_2 merito: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione di incompetenza del Tribunale adito come sopra formulata, dichiarare la nullità e disporre la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e comunque respingersi integralmente perché decadute e prescritte, inammissibili ed infondate, per le ragioni tutte esposte, le domande proposte dall'attore nei confronti Controparte_1
di con vittoria di spese, diritti, onorari e accessori. Controparte_2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del
D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221
(comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il
5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017, Prot. P 12300/17 (secondo cui “la giurisdizione è, notoriamente, risorsa statuale limitata” e “il principio della durata ragionevole dei giudizi deve informare pure l'azione della cd. amministrazione della giurisdizione ... anche con riferimento alle tecniche di redazione dei provvedimenti”). L'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida
(Cass. SU 8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002; Cass. 19.8.2016 n. 17214).
pagina 3 di 11 Con ricorso per ingiunzione chiedeva e otteneva il decreto ingiuntivo n. 359/2023, Controparte_1
emesso dal Tribunale di Milano in data 16.12.2022 e pubblicato in data 4.01.2023, con cui veniva ingiunto a e a il pagamento, in solido tra loro, della somma di euro Controparte_2 Parte_1
365.722,00, oltre a interessi legali (da calcolare al saggio di cui all'art. 1224 c.c. dal giorno della mora ai sensi dell'art. 1219 c. 2 n. 3 c.c. e sino all'1.12.2023, data di deposito del ricorso monitorio, e al saggio di cui all'art. 1284 c. 4 c.c. dal 2.12.2023 al saldo effettivo) e spese di procedura, a titolo di restituzione della somma indebitamente trattenuta, eccedente l'importo massimo garantito dal ricorrente mediante pegno su titoli e risultante dalla differenza tra il maggior importo del realizzo dei titoli alla data del 18.06.2013 rispetto al valore posto a garanzia dello scoperto di conto di CP_4
Con atto di citazione in opposizione al suddetto decreto ingiuntivo conveniva Parte_1
in giudizio avanti questo Tribunale chiedendo, in via pregiudiziale, di accertare e Controparte_1 dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice adito, attesa la sussistenza della clausola di cui all'art. 12 del contratto di mandato e, per l'effetto, di dichiarare nullo, invalido e/o inefficace o comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto;
sempre in via preliminare, chiedeva di dichiarare la carenza di legittimazione passiva di rispetto alla pretesa creditoria del sig. e, Parte_1 CP_1 per l'effetto, di accertare e dichiarare nei confronti di l'inefficacia del decreto Parte_1
ingiuntivo opposto, con conseguente revoca dello stesso rispetto a nel Parte_1 merito, chiedeva di accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande proposte dal sig. e, per l'effetto, di dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare con ogni miglior formula il CP_1
decreto ingiuntivo opposto, siccome infondato in fatto e in diritto;
in via riconvenzionale, accertato l'inadempimento del sig. rispetto al pagamento delle competenze e degli ulteriori oneri CP_1
collegati alla esecuzione delle prestazioni fiduciarie relative al mandato fiduciario n. 750334, chiedeva di condannare il sig. al pagamento in favore di della complessiva CP_1 Parte_1
somma di euro 13.230,08, oltre interessi convenzionali di mora maturati e maturandi dal dovuto al saldo;
in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento, anche parziale, della pretesa creditizia formulata dal sig. chiedeva di accertare e dichiarare l'estinzione anche parziale con il credito vantato CP_1
da con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio. Parte_1
A sostegno delle domande formulate, parte attrice opponente rappresentava che:
- il Giudice adito era sfornito di giurisdizione in forza della clausola compromissoria contenuta nell'art. 12 del contratto di mandato fiduciario stipulato tra e Controparte_1 [...]
in data 8.10.2009; Parte_1
pagina 4 di 11 - era priva di legittimazione passiva rispetto alla pretesa creditoria Parte_1
avanzata dal sig. non avendo incamerato la differenza tra il controvalore delle CP_1 somme costituite in pegno e l'ammontare del debito garantito;
- nell'ambito del mandato fiduciario n. 750334 dell'8.10.2009 intercorso tra le parti il sig. conferiva a l'incarico di amministrare un portafoglio titoli CP_1 Parte_1
per il valore nominale di euro 340.000,00, costituiti in pegno a favore di Controparte_5
a garanzia (fino alla concorrenza di euro 300.000,00) della linea di credito
[...]
operativa su conto corrente concessa ad da CP_4 Controparte_2
- in esecuzione delle istruzioni fornite dal sig. e a mezzo di atti integrativi, in data CP_1
28.06.2011 l'importo garantito veniva innalzato a euro 2.500.000,00;
- con comunicazione del 10.06.2013, il sig. preso atto del riconoscimento del debito CP_1 da parte di nei confronti di pari all'importo di euro 2.557.922,00 e CP_4 Controparte_2 maturato in relazione al fido concesso, conferiva a l'incarico di Parte_1
sottoscrivere e accettare, per conto del Fiduciante, la predetta dichiarazione, autorizzando pertanto l'escussione del pegno da parte di Controparte_2
- stante la natura statica della stessa, non poteva sindacare le scelte Parte_1
operative e di investimento fatte dal proprio fiduciante, limitandosi a eseguire le istruzioni dallo stesso impartite ed essendo dunque estranea al fatto da cui traeva origine la richiesta di pagamento dell'odierno opposto;
- l'importo richiesto dal sig. era anche viziato da un errato metodo di calcolo, CP_1
confondendo il valore convenzionale attribuito ai titoli costituiti in pegno (valore nominale di euro 2.210.00,00 attribuito con l'ultimo atto integrato) e l'importo massimo garantito;
- il sig. era inadempiente rispetto all'obbligo contrattuale di pagamento in favore di CP_1
delle commissioni e delle competenze collegate all'esecuzione delle Parte_1
prestazioni fiduciarie, non avendo provveduto a versare la somma complessiva di euro
13.230,08.
ritualmente costituito, contestava i motivi di opposizione, chiedendo, Controparte_1
preliminarmente, di accertare e dichiarare la tardività dell'opposizione promossa da
[...]
e, per l'effetto, di dichiarare esecutivo ex art. 647 c.p.c. nei confronti della stessa il Parte_1
decreto ingiuntivo opposto;
in via cautelare, chiedeva di concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c.; nel merito, chiedeva di rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da nonché la domanda svolta in via riconvenzionale, e, Parte_1
pagina 5 di 11 per l'effetto, di confermare il decreto ingiuntivo opposto;
in ipotesi, chiedeva di condannare
[...] al pagamento in favore del sig. dell'importo di euro 365.722,00, oltre Parte_1 CP_1 rivalutazione monetaria e interessi di mora ex art. 1284 c. 4 c.c., o dell'importo maggiore o minore che fosse ritenuto di giustizia e di rigettare la domanda svolta dall'attrice opponente in via riconvenzionale;
in estrema ipotesi, chiedeva di respingere la domanda riconvenzionale promossa dall'attrice opponente perché infondata in fatto e in diritto;
in ogni caso con vittoria di spese di lite.
In particolare, parte convenuta opposta osservava che:
- l'opposizione qui proposta era tardiva, essendo stata notificata in data 20.02.2023, cioè due giorni dopo la scadenza del termine di 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo, avvenuta il 9.01.2023;
- la clausola compromissoria di cui all'art. 12 del mandato fiduciario era inopponibile all'odierno opposto sia perché la fattispecie in esame aveva ad oggetto azione restitutoria non fondata sul contratto di mandato fiduciario contenente la predetta clausola compromissoria, ma derivante da altro contratto di garanzia, sia perché, in ogni caso, il mandato fiduciario era stato dichiarato risolto da parte opponente con prima comunicazione del 6.11.2017 e successiva del 22.07.2021;
- alla fattispecie in esame era applicabile la disciplina dell'art. 1851 c.c., cioè del pegno irregolare a garanzia di anticipazione, con conseguente obbligo di legge per le due società convenute di restituzione della somma che eccedeva l'ammontare del credito garantito;
- la differenza tra l'importo massimo concesso a garanzia dal sig. pari a euro CP_1
2.210.000,00 – e quindi inferiore rispetto alla linea di credito concessa ad – e quello CP_4
escusso e incassato in data 18.06.2013 da e Controparte_2 Parte_1
ammontante a euro 2.575.722,00, era pari a euro 365.722,00 ed era stato interamente introitato e trattenuto da anziché essere immediatamente restituito al sig. in Controparte_2 CP_1
violazione della clausola sull'importo massimo della garanzia prestata prevista dal contratto di pegno sottoscritto dal sig. da e da CP_1 Parte_1 Controparte_2
[...]
si costituiva e comunque spiegava intervento principale nel presente giudizio,
[...]
chiedendo, in via pregiudiziale, di disporre la riunione al presente procedimento della causa RG n.
8348/2023; in via preliminare, eccepita l'incompetenza del Tribunale adito per essere la causa devoluta ad un Collegio arbitrale a mente dell'art. 12 del contratto di mandato fiduciario n. 750334 dell'8.10.2009, chiedeva che il Tribunale dichiarasse la nullità e disponesse la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, con condanna del sig. all'integrale rifusione delle spese legali in CP_1 favore di in via subordinata nel merito, nell'ipotesi di mancato accoglimento Controparte_2
pagina 6 di 11 dell'eccezione di incompetenza del Tribunale adito, chiedeva di dichiarare la nullità e di disporre la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e, comunque, di respingere integralmente, perché decadute, prescritte, inammissibili e infondate, le domande proposte dal sig. nei confronti di CP_1
con vittoria di spese, diritti, onorari e accessori;
in via cautelare, sempre subordinata, Controparte_2
chiedeva di rigettare la richiesta di provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto, in quanto, alla luce delle evidenze offerte, l'opposizione era fondata su prova scritta e di pronta soluzione, risultando documentalmente che i titoli detenuti in pegno garantivano una linea di fido di euro
2.500.000,00 e che il ricorrente aveva autorizzato espressamente il realizzo rilasciando ampia ed espressa manleva al riguardo.
In particolare, osservava che: Controparte_2
- il Tribunale adito era incompetente in forza della clausola arbitrale contenuta nell'art. 12 del contratto di mandato fiduciario stipulato tra e in Controparte_1 Parte_1
data 8.10.2009;
- la pretesa azionata dal sig. era prescritta per il decorso del tempo dai fatti dedotti;
CP_1
- il valore attribuito dalle parti, in via convenzionale ai sensi dell'art. 6 c. 1 delle condizioni generali, ai titoli oggetto del Mandato Fiduciario rappresentava un indice differente rispetto all'importo massimo garantito;
- rispettava le pattuizioni contrattuali e, venduti i titoli per l'importo di euro Controparte_2
2.575.722,00, accreditava tale somma sul conto corrente di la società garantita, CP_4 unitamente all'addebito delle competenze di liquidazione, come risultava dall'estratto conto al
30.06.2013.
Con ordinanza in data 9.12.2023 il Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza in data 10.01.2024 il Giudice rigettava l'istanza di riunione del presente procedimento a quello avente RG n. 8348/23 assegnato ad altro giudice, atteso che la decisione sulla riunione delle cause è demandata al giudice titolare della causa più risalente e ritenuto di condividere le considerazioni che sconsigliano la riunione di cui al verbale del 20.06.2023 nella causa RG n. 8348/23.
All'udienza del 14.05.2024 il Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
Precisate le conclusioni, depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica, la causa passa in decisione.
Il Tribunale osserva pagina 7 di 11 Preliminarmente deve essere dichiarata l'inammissibilità della chiamata della terza in Controparte_2
quanto avvenuta senza la previa richiesta di autorizzazione da parte del Giudice ed essendo, quindi, decaduta dal potere di chiedere l'autorizzazione alla chiamata in causa di tale Parte_1 parte, terza rispetto al presente giudizio di opposizione, non avendone fatto richiesta con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, come previsto dall'art. 269 c. 2 c.p.c., che trova applicazione anche nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, nonostante la parte convenuta in senso sostanziale, cioè l'ingiunto, assuma la veste formale di parte attrice opponente.
Nel presente giudizio ha, invece, notificato direttamente il proprio atto Parte_1 introduttivo a terza rispetto all'opposizione proposta, senza chiedere alcuna Controparte_2 autorizzazione in tal senso, neppure in via gradata, con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, in violazione di quanto previsto dal succitato art. 269 c.p.c., fatto che ha reso la chiamata del terzo inammissibile poiché eseguita da una parte priva del relativo potere, nonché decaduta dalla facoltà di richiedere al giudice istruttore l'autorizzazione alla chiamata del terzo.
La costituzione nel presente in giudizio da parte di non può nemmeno essere qualificata Controparte_2 come intervento volontario, essendo stata provocata dalla notifica dell'atto di citazione in opposizione da parte di e difettando quindi di qualsivoglia volontarietà. Parte_1
L'eccezione formulata in via preliminare da parte opposta di tardività dell'opposizione al decreto ingiuntivo appare documentalmente infondata e va quindi respinta: infatti, atteso che il provvedimento monitorio era stato notificato in data 9.01.2023, come riconosciuto dallo stesso opposto, il termine di quaranta giorni per proporre opposizione scadeva il 18.02.2023, cioè di sabato, con la conseguente proroga, ex art. 155 c. 5 c.p.c., al giorno feriale immediatamente successivo, cioè lunedì 20.02.2023.
L'applicabilità della predetta disposizione normativa al caso in esame è confermata dalla giurisprudenza del Supremo Collegio, secondo cui “La disciplina del computo dei termini di cui all'art. 155, commi 4 e 5, c.p.c., che proroga di diritto, al primo giorno seguente non festivo, il termine che scade in un giorno festivo o di sabato, si applica, per il suo carattere generale, a tutti i termini, anche perentori, contemplati dal codice di rito …” (Cass. civ., sez. VI-V, n. 23375 del 16.11.2016; cfr. altresì, ex multis, Cass. civ., sez. II, n. 21925 del 30.07.2021 e Cass. civ., sez. VI-I, n. 310 del 12.01.2016).
Ne deriva la tempestività della presente opposizione, con conseguente rigetto di tale eccezione.
Parimenti priva di valore e non meritevole di accoglimento risulta la domanda formulata in via pregiudiziale da parte opponente di difetto di giurisdizione del Giudice adito in forza della clausola compromissoria di cui all'art. 12 del contratto di mandato fiduciario.
Invero, tale clausola (cfr art 12 doc.1 di parte attrice) rimette al giudizio di un Collegio arbitrale “la decisione di ogni eventuale controversia inerente alla validità, interpretazione, esecuzione e cessazione
pagina 8 di 11 per qualunque causa del presente Mandato”, non trovando dunque applicazione nella fattispecie di cui
è causa, nella quale si agisce per un importo restitutorio derivante da altro contratto di garanzia.
Dal testo della predetta clausola risulta la chiara volontà delle parti di sottrarre alla giurisdizione del giudice ordinario le sole controversie relative alla validità, interpretazione ed esecuzione del mandato, con conseguente non operatività della stessa con riguardo alla domanda proposta dal sig. nei CP_1
confronti di fondata su titolo diverso, e conseguente esclusione di Parte_1 qualsivoglia estensibilità dell'efficacia della clausola anche alle cause connesse con l'esecuzione del mandato fiduciario, come confermato dall'art. 808-quater c.p.c., che prevede che la convenzione di arbitrato debba essere interpretata, nel dubbio, nel senso che la competenza degli arbitri è estesa a tutte e sole le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto al quale si riferisce, senza tuttavia consentire che tale convenzione sia efficace anche con riguardo ad azioni fondate su titoli diversi rispetto al mandato nel quale la convenzione di arbitrato è convenuta.
Anche tale eccezione risulta quindi infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
Esaminando l'eccezione sollevata in via preliminare dall'opponente di difetto di legittimazione passiva, si deve osservare che la Corte di Cassazione ha più volte affermato il principio secondo il quale
“Rispetto all'azione di ripetizione di indebito oggettivo è passivamente legittimato solo il soggetto che ha ricevuto la somma che si assume essere non dovuta, come si evince dalla formulazione letterale dell'art. 2033 c.c.” (Cass. civ., sez. I, n. 25170 del 7.12.2016; cfr. altresì Cass. civ., sez. III, n. 11073 del 15.07.2003).
Tale principio, concernente la legittimazione passiva dell'accipiens, è fermo nella giurisprudenza della
Suprema Corte e trova fondamento nella formulazione letterale dell'art. 2033 c.c., che, collegando la genesi dell'obbligazione restitutoria al pagamento non dovuto, mostra di individuare il percettore del pagamento non dovuto come soggetto passivo dell'obbligazione.
Tale eccezione si ritiene dunque fondata e meritevole di accoglimento.
Infatti, esaminando la domanda principale di merito formulata dal sig. di conferma del CP_1 decreto ingiuntivo opposto e comunque di condanna dell'opponente al Parte_1 pagamento della somma di euro 365.722,00, risulta documentalmente che, a seguito dell'autorizzazione della fiduciaria e della debitrice principale alla vendita dei titoli costituiti in pegno contenente la precisazione che: “verrà messo a disposizione del datore di pegno il controvalore dei titoli eventualmente eccedente l'importo del credito della banca” (doc. 7 di parte opponente) e a seguito dell'escussione della garanzia compiuta da in data 10.06.2013, ha Controparte_2 Controparte_2 venduto tutti i titoli oggetto della garanzia, accreditando l'intera somma ricavata sul conto di CP_4
(cfr. doc. 10 di parte opposta).
[...]
pagina 9 di 11 Si ritiene di rilevare, ai fini del presente giudizio, come, alla luce della formulazione letterale dell'art. 2033 c.c. e collegando la genesi dell'obbligazione restitutoria al pagamento non dovuto,
[...]
non possa essere individuata quale percettore del pagamento indebito, essendosi Parte_1
attenuta alle istruzioni impartite dal ed essendosi limitata a eseguire quanto indicato dallo CP_6 stesso, nel rispetto della disciplina dell'attività fiduciaria, non potendo così essere indicato come soggetto passivo dell'obbligazione.
L'opposizione deve quindi essere accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto nella parte in cui condanna al pagamento di euro 365.722,00. Parte_1
La domanda riconvenzionale esperita da parte opponente e relativa ai compensi riferiti al mandato di amministrazione fiduciaria (cfr. doc. 21 di parte opponente) è stata contestata, seppur genericamente, dall'opposto, con conseguente onere di parte di provare il proprio vantato Parte_1
credito.
In mancanza di ulteriore documentazione, si deve quindi calcolare il compenso ai sensi dell'art. 7 del mandato fiduciario (cfr. doc. 1 di parte opponente).
Le parti concordarono una commissione annua netta del 2,00 per mille sul valore di mercato o, in mancanza, sul valore nominale dei beni amministrati, oltre al rimborso delle spese amministrative quantificate in euro 100,00 per anno, salvo eventuali altre spese da documentare.
Esaminata la richiesta formulata in via riconvenzionale da si ritiene congrua Parte_1
la richiesta di euro 200,00 per spese amministrative per gli anni 2015 e 2016 complessivamente e di euro 6.610,39 per compenso e così per complessivi euro 6.810,39, mancando per le ulteriori somme richieste la documentazione necessaria.
Per la determinazione dell'importo si veda la tabella del doc. 21 di parte opponente;
si riconosce il compenso fiduciario secondo semestre 2015 (euro 977,29), l'addendum societario secondo semestre 2015 (euro 1500;00), il compenso fiduciario primo semestre 2016 (euro 633,10), l'addendum societario primo semestre 2016 (euro
1500,00), l'addendum societario primo (in realtà sembra un refuso dovrebbe essere secondo) semestre 2016
(euro 1500,00) e il compenso fiduciario secondo semestre 2016 (euro 500,00), per un totale di euro 6.610,29, a cui va aggiunta la somma di euro 200,00 a titolo di spese amministrative (euro 100,00 per ogni anno, 2015 e
2016).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione del DM
55/2014., con riferimento allo scaglione di valore da euro 260.001,00 a euro 520.000,00 e con applicazione dei parametri medi.
P.Q.M.
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il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara decaduta dal potere di chiedere la chiamata in causa della Parte_1
terza e inammissibile la citazione compiuta da nei Controparte_2 Parte_1
confronti di Controparte_2
2) dichiara inammissibili tutte le eccezioni e domande proposte da nel presente Controparte_2
giudizio;
3) in accoglimento dell'opposizione proposta, revoca il decreto ingiuntivo n. 359/2023, emesso dal
Tribunale di Milano in data 16.12.2022 e pubblicato in data 4.01.2023, nella parte in cui condanna al pagamento di euro 365.722,00, oltre interessi e spese;
Parte_1
4) condanna al pagamento a favore di della somma Controparte_1 Parte_1
di euro 6.810,39, oltre interessi;
5) condanna al pagamento a favore di delle spese di Controparte_1 Parte_1
lite, che liquida in complessivi euro 12.913,35, di cui euro 11.229,00 per competenze professionali ed euro 1.684,35 per spese generali al 15%, oltre c.p.a., oneri fiscali e oltre a euro
634,00 per rimborso c.u. e marca.
Milano, il 25 giugno 2025
il Giudice
Dott.ssa Simonetta Scirpo
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