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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 30/09/2025, n. 2880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2880 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. 2434/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Gabriella Zanon Presidente relatore dott. Alessandro Rizzieri Consigliere dott. Luca Marani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 29 dicembre 2022, promossa con atto di citazione da
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. Daniela Ajese, con C.F._2
domicilio eletto presso il suo studio in Venezia-Mestre, via Bruno Maderna, n. 7, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al numero di fax
1 041/972398 e all'indirizzo PEC Email_1
appellanti contro
Controparte_1
(C.F. e P.IVA ), in persona del legale
[...] P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Testa, con studio in Padova, via Guizza Conselvana, 252/A, il quale dichiara di voler ricevere le notifiche all'indirizzo PEC e le Email_2
comunicazioni di cancelleria al detto indirizzo PEC e/o al numero di fax
0984/796112; appellato
Oggetto: “Bancari” - Appello avverso la sentenza n. 1010/2022 pubblicata in data 25 maggio 2022 a definizione del giudizio iscritto al n. 3203/2019 R.G. avanti al Tribunale di Padova.
CONCLUSIONI
- per parte appellante:
“Nel merito
- accertare e dichiarare, per tutti i motivi descritti in atti, l'illegittimità dell'addebito di commissioni di massimo scoperto nell'ambito dei rapporti di conto corrente n. 01700100002316/1 e n. 01700600002316/0;
- rideterminare il saldo finale del rapporto di conto corrente bancario n.
01700100002316/1 e n. 01700600002316/0 alla data di introduzione del presente
2 giudizio, previa eliminazione, con separata individuazione, delle somme illegittimamente addebitate da a Controparte_2
titolo di commissioni di massimo scoperto;
- condannare il Fondo di Garanzia Istituzionale del Credito Cooperativo, per tutte le ragioni esposte in atti, al pagamento in favore degli attori di tutte le somme illegittimamente addebitate da nel Controparte_2
corso dei rapporti di conto corrente bancario n. 01700100002316/1 e n.
01700600002316/0 e dalla società cedente/correntista Controparte_3
sicuramente pagate, il tutto nella misura che sarà accertata in corso di causa o che sarà ritenuta di Giustizia, maggiorata di rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale dal pagamento e al tasso di cui al quinto comma dell'art. 1284 c.c. dalla notifica della citazione e fino al saldo.
In ogni caso:
- con vittoria di spese e competenze di lite e distrazione delle stesse in favore dell'Avv. Daniela Ajese che se ne dichiara antistataria.
In Via Istruttoria:
- sia ordinata a parte convenuta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 210 c.p.c., la produzione in giudizio degli estratti conto mensili e scalari trimestrali relativi ai rapporti di conto corrente n. 23160 e n. 23161, già richiesti con lettere ex art. 119
TUB e mai consegnati;
- sia disposta, con riferimento ai rapporti di conto corrente bancario oggetto di causa, CTU contabile tesa a stabilire le modalità di calcolo degli interessi dall'inizio dei rapporti, il TEG applicato e a comparare quest'ultimo con quello
3 previsto ex lege, rideterminando altresì il saldo effettivo degli stessi escludendo ogni forma di capitalizzazione degli interessi passivi, eliminando ogni addebito a titolo di interessi in caso di superamento del tasso soglia di cui alla L. 108/96 ed applicando il saggio previsto dall'art. 117, n. 7, TUB in caso di rispetto del tasso soglia vigente pro tempore, escludendo inoltre la commissione di massimo scoperto e tutte le somme e competenze a vario titolo addebitate nel corso dei rapporti e non contrattualmente previste e riconducendo le operazioni di accredito ed addebito di titoli alle date di effettiva esecuzione dell'operazione;
- riservata ogni ulteriore istanza, anche istruttoria.”
- per parte appellata:
“ci si riporta ai propri atti di causa che qui si intendono riportati e trascritti e si chiede che la causa venga trattenuta in decisione con la concessione dei termini di legge e, pertanto si rassegnano le medesime conclusioni formulate nel proprio atto introduttivo e nelle precedenti note di trattazione scritta.”
(“rigettare l'appello proposto dai Sigg.ri e , Parte_1 Parte_2
poiché infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza n.
1010/2022 emessa dal Tribunale di Padova in data 23 maggio 2022 nel procedimento civile iscritto al n. di R.G. 3203/2019, con vittoria di spese e competenze.”)
Motivi della decisione
In fatto
4 Con atto di citazione notificato in data 23 aprile 2019, e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio il
[...] Controparte_1
avanti il Tribunale di Padova, affermandosi cessionari di tutti i crediti
[...]
vantati dalla società nei confronti della Controparte_3 [...]
e aventi ad oggetto gli indebiti pagati sui rapporti Controparte_2
bancari intrattenuti con questa, proponendo domanda di ripetizione dell'indebito in relazione ai rapporti di conto corrente n. 01700100002316/1 e n.
01700600002316/0 e di mutuo con garanzia ipotecaria stipulato in data 17 febbraio
2006.
In particolare, gli attori affermavano:
- di aver già convenuto in giudizio la con atto di citazione CP_2
notificato in data 23 gennaio 2015, proponendo azione di ripetizione dell'indebito per i medesimi rapporti oggetto del presente procedimento;
- che, nelle more del giudizio, la era stata posta in liquidazione CP_2
coatta amministrativa con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del
15 dicembre 2016 e che il processo era stato dichiarato interrotto;
- che, a seguito della riassunzione nei confronti della liquidazione coatta amministrativa, il Giudice aveva dichiarato l'improcedibilità della domanda, con compensazione delle spese di lite;
- che la in LCA aveva trasferito al Fondo di Garanzia Istituzionale CP_2
del Credito Cooperativo i rapporti giuridici, con le relative garanzie e accantonamenti, intrattenuti con la Controparte_3
5 - che i rapporti di conto corrente n. 01700100002316/1 e n. 01700100002316/0, oggetto di tale trasferimento, erano viziati dall'applicazione di interessi ultralegali non pattuiti per iscritto, da anatocismo illegittimo, da c.m.s. indeterminate e nulle per difetto di causa, da giorni valuta illegittimi, da interessi usurari;
- che il contratto di mutuo ipotecario, quanto agli interessi moratori, era anch'esso viziato dalla pattuizione di interessi usurari.
Pertanto, gli attori chiedevano la condanna del convenuto alla restituzione di tutti gli indebiti pagati sui rapporti dedotti.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15 luglio 2019, si costituiva in giudizio il , il Controparte_1
quale:
- eccepiva il difetto di legittimazione passiva, rilevando che il contratto di cessione di attività e passività della in LCA aveva comportato il CP_2
trasferimento della sola passività relativa al giudizio già concluso con pronuncia di improcedibilità, non già dei rapporti contrattuali;
- eccepiva la prescrizione dell'azione di ripetizione degli indebiti relativi al rapporto di mutuo ipotecario, essendo decorsi dieci anni dal suo esaurimento;
- contestava nel merito ogni argomentazione avversaria e chiedeva il rigetto della domanda.
Veniva disposta CTU tecnico-contabile avente ad oggetto solo il rapporto di conto corrente n. 01700600002316/1, nominando a tal fine il dott. . Persona_1
6 Con sentenza n. 1010/2022 pubblicata in data 25 maggio 2022, il Tribunale di
Padova così decideva:
“
1. Condanna il convenuto al pagamento nei confronti degli attori della somma di euro 5.352,39, oltre interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda al saldo.
2. Rigetta ogni ulteriore domanda.
3. Compensa le spese di lite.
4. Dispone che i costi della consulenza tecnica d'ufficio restino a carico delle parti per un mezzo ciascuna”.
In particolare, il Tribunale rigettava l'eccezione sul difetto di legittimazione passiva del e l'eccezione di prescrizione dell'azione di ripetizione e riteneva CP_1
infondata altresì la contestazione in tema di usura poiché, pur aumentando il t.e.g.m. rilevato dalla Banca d'Italia per gli interessi corrispettivi di 2,1 punti percentuali il tasso applicato per gli interessi moratori non risultava usurario.
Inoltre, affermava che “il rapporto 23160 costituisce mero rapporto con funzioni di cassa destinato alla contabilizzazione delle erogazioni del mutuo, il cui contratto disciplina in maniera dettagliata le condizioni economiche applicate al rapporto
(art.7 e allegato documento di sintesi). Non vi è stata dunque violazione alcuna dell'art.117, comma 4, T.u.b.”, ritenendo infondata anche la contestazione relativa alla indeterminatezza della c.m.s. pattuita per tale conto.
In relazione al conto n. 2316/1, riteneva infondate le contestazioni sulla pretesa violazione dell'art. 117, comma 7, T.U.B. ed escludeva la pattuizione di interessi
7 usurari, ritenendo fondata la sola contestazione relativa a c.m.s. illegittime, per indeterminatezza dell'oggetto della pattuizione contrattuale. Secondo il Tribunale, infatti, tale clausola “prevede in sostanza la sola percentuale dell'aliquota, senza indicazione della base di calcolo […] il che, in definitiva, evidenzia pattuizione indeterminata, poiché non caratterizzata dalla chiara individuazione della misura dell'onere e dell'impegno del correntista”.
Avverso la sentenza, con atto di citazione notificato il 23 dicembre 2022,
[...]
e hanno proposto tempestivo appello invocandone la riforma Pt_1 Parte_2
sulla base di un unico motivo.
Parte appellata, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 21 marzo
2023, ha contestato la fondatezza dell'appello, chiedendone il rigetto.
La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 17 aprile 2025, sostituita da note di trattazione scritta, con assegnazione alle parti di termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
In diritto
Gli appellanti censurano la decisione del Tribunale di Padova per avere ritenuto infondata la contestazione relativa all'indeterminatezza della c.m.s. pattuita per il conto 2316/0. Segnatamente, impugnano la seguente parte di sentenza:
“… tale conto ha costituito un mero “contenitore” utilizzato dai contraenti per regolare le sole modalità esecutive dell'erogazione progressiva delle somme del
8 mutuo ipotecario secondo lo stato di avanzamento dei lavori dell'immobile in costruzione individuato nell'atto notarile di stipula del contratto;
titolo, quest'ultimo, che disciplina dettagliatamente le condizioni economiche del rapporto unitariamente valutato, comprese le commissioni e spese del conto tecnico di appoggio.
In altre parole, non si è davanti ad un conto corrente ordinario, destinato a regolare contabilmente rapporti di apertura di credito o di anticipazione di fatture;
né ad un conto corrente “semplice” destinato ad operare anche in attivo;
il rapporto 23160 costituisce mero rapporto con funzioni di cassa destinato alla contabilizzazione delle erogazioni del mutuo, il cui contratto disciplina in maniera dettagliata le condizioni economiche applicate al rapporto (art. 7 e allegato documento di sintesi).
…
Ogni ulteriore contestazione degli attori quanto al conto tecnico è poi generica in atti difensivi, non avendo questi concretamente individuato la misura dei pretesi indebiti e la loro incidenza sul rapporto, né avendo tali generiche contestazioni tenuto conto della mera natura di conto tecnico di appoggio del rapporto di mutuo.
È dunque infondata anche la contestazione relativa all'indeterminatezza della
c.m.s. pattuita per tale conto.
Innanzitutto, si rileva un'insuperabile genericità delle allegazioni degli attori i quali né in atti difensivi, né nei conteggi allegati alla citazione e privi di una chiara esplicazione, hanno concretamente individuato quali i singoli profili di indeterminatezza, quale la concreta incidenza delle pretese illegittimità sul
9 rapporto, quale dunque l'ammontare dei pretesi indebiti, nel quadro di contestazione generica e pertanto non meritevole di verifica tecnica.
Oltre a tale circostanza, si evidenzia che il contratto di mutuo prevede la c.m.s. in misura pari allo 0,125% sul solo preammortamento, dunque in misura determinata, considerando che è lo stesso contratto di mutuo a disciplinare il periodo di preammortamento e dunque la base di calcolo stessa della commissione, determinata secondo le prescrizioni del titolo.
In breve, la contestazione è infondata.
Vi è dunque rigetto di ogni domanda avanzata in relazione al mutuo ipotecario ed al collegato conto tecnico 23160.”.
Gli appellanti affermano che, diversamente da quanto ritenuto dal primo Giudice, la contestazione circa la nullità per indeterminatezza dell'oggetto delle commissioni di massimo scoperto relative al conto 2316/0 non era affatto carente dal punto di vista delle allegazioni ed inoltre che la clausola del contratto di mutuo disciplinante la c.m.s. non prevedeva né la base di calcolo della commissione né la sua periodicità di applicazione (v. art. 3 del contratto).
Infatti, “Dalla lettura della disposizione contrattuale non è chiaro se tale commissione debba applicarsi sulla singola erogazione parziale di volta in volta concessa dall'istituto di credito, ovvero sull'ammontare complessivo delle somme erogate sino a quel momento;
allo stesso modo non è dato comprendere se tale commissione venga calcolata una tantum, ovvero sistematicamente ad una determinata scadenza (ad esempio, trimestralmente come gli interessi debitori)”.
10 Per converso, parte appellata sostiene che nella specie ricorrono i requisiti di determinatezza e determinabilità della pattuizione sulla commissione di massimo scoperto in quanto “sono previsti sia l'aliquota percentuale della commissione che la base e i criteri di calcolo oltre alla periodicità dell'addebito come indicato agli articoli 3 e 7 del contratto di mutuo, nelle condizioni economiche e nel documento di sintesi applicate al rapporto”. La determinatezza sarebbe poi confermata dai documenti prodotti dagli attori in allegato all'atto di citazione (v. doc.3 fascicolo di parte attrice di primo grado), costituita da scalari trimestrali con prospetti di conteggio alle date del 31/3, 30/6, 30/9, 31/12 del 2006 e 31/03, 30/6, 30/9 e 3/10 del 2007 dai quali risulta chiaramente alla voce Commissione Massimo Scoperto
l'aliquota, la base di calcolo (calcolata sul capitale erogato) e il relativo importo della commissione.
L'appello è infondato, per le ragioni di seguito esposte.
Innanzitutto va condivisa l'affermazione del primo Giudice in ordine alla “… genericità delle allegazioni degli attori i quali né in atti difensivi, né nei conteggi allegati alla citazione e privi di una chiara esplicazione, hanno concretamente individuato quali [siano] i singoli profili di indeterminatezza, quale la concreta incidenza delle pretese illegittimità sul rapporto, quale dunque l'ammontare dei pretesi indebiti, nel quadro di contestazione generica e pertanto non meritevole di verifica tecnica.”.
Gli attori, infatti, nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, si sono limitati a lamentare “l'illegittima applicazione da parte della banca … di
11 commissioni di massimo scoperto” (pag. 4) e ad affermare che “Nessuna valida convenzione scritta vi è, poi, circa l'applicabilità, in corso di rapporti, di commissioni di massimo scoperto …” (pag. 7); “L'addebito in conto di somme a titolo di commissioni di massimo scoperto deve inoltre ritenersi nullo, oltre che per mancanza di previsione scritta della relativa clausola, anche per indeterminatezza dell'oggetto ex artt.1418 e 1346 c.c.” (pag.8); che “le commissioni di massimo scoperto venivano anch'esse – del tutto illegittimamente – capitalizzate trimestralmente” (pag. 9); “Si contesta, in ogni caso, che vi fosse una previsione contrattuale delle commissioni di massimo scoperto” (pag. 10).
Le ulteriori considerazioni sulla commissione di massimo scoperto, svolte nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., attengono al contratto di conto corrente n. 2316/1 in relazione al quale il primo Giudice ha in effetti riconosciuto la fondatezza delle contestazioni di parte attrice, condannando il convenuto al pagamento in favore degli attori della somma di euro 5.352,39, oltre interessi di cui all'art.1284 comma 4 c.c. dalla domanda al saldo.
Per quanto attiene, invece, al conto n.2316/0 il primo Giudice ne ha correttamente evidenziato la natura di “… rapporto con funzioni di cassa destinato alla contabilizzazione delle erogazioni del mutuo, il cui contratto disciplina in maniera dettagliata le condizioni economiche applicate al rapporto (art. 7 e allegato documento di sintesi).”.
La doglianza attorea relativa alla mancanza di una previsione scritta della c.m.s. è smentita dall'art. 3 del contratto di mutuo in base al quale “La commissione di massimo scoperto sul preammortamento sarà pari allo 0,125% (zero virgola
12 centoventicinque per cento)”.
Non vi è ragione di dubitare della determinatezza della clausola in oggetto, considerato che indica la misura percentuale della commissione in parola, da applicarsi nella sola fase di preammortamento del mutuo e considerata altresì la peculiarità del rapporto cui si riferisce, ossia ad un conto utilizzato dai contraenti per regolare le sole modalità esecutive dell'erogazione progressiva delle somme del mutuo ipotecario secondo lo stato di avanzamento dei lavori dell'immobile in costruzione individuato nell'atto notarile di stipula del contratto (“L'erogazione della somma avrà luogo secondo lo stato di avanzamento dei lavori e l'erogazione finale seguirà dopo il regolare compimento della costruzione da erigere sul fondo cauzionale.”).
Come infatti si desume dagli scalari relativi al conto in questione, prodotti da ambo le parti, la commissione in parola è stata applicata trimestralmente e calcolata sul capitale via via erogato decorrente dall'ultima scadenza trimestrale sino a quella dell'atto ricognitivo di debito e quietanza finale.
A ben vedere, peraltro, trattandosi di mutuo ipotecario, la commissione in parola non ha nemmeno le caratteristiche di una vera e propria commissione di massimo scoperto, non avendo nel caso di specie la funzione di compensare la banca per la messa a disposizione della liquidità o per lo scoperto;
a maggior ragione, pertanto, le generiche doglianze gli appellanti non colgono nel segno.
Per quanto sopra esposto l'appello proposto da e da Parte_1 Parte_2
non può trovare accoglimento.
[...]
13 Le spese del presente grado vanno poste a carico degli appellanti, secondo la regola della soccombenza, secondo i parametri medi di cui al DM 55/14 come aggiornato con DM 147/22, tenuto conto del valore della controversia (indeterminabile – complessità bassa) e delle fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale) in relazione al valore della causa.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dev'essere dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'introduzione del presente giudizio, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P. Q.M.
La Corte d'appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da e da e, per l'effetto, Parte_1 Parte_2
conferma la sentenza n. 1010/2022 emessa dal Tribunale di Padova;
2. condanna e da alla rifusione a favore di Parte_1 Parte_2 [...]
delle spese del presente grado di Controparte_1
giudizio, liquidate in euro 6.946,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfetario 15% per spese generali ed oltre CPA ed IVA se ed in quanto dovute per legge;
14 3. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater DPR 115/02
a carico di parte appellante.
Venezia, 30 settembre 2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Gabriella Zanon
15 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Gabriella Zanon Presidente relatore dott. Alessandro Rizzieri Consigliere dott. Luca Marani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 29 dicembre 2022, promossa con atto di citazione da
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. Daniela Ajese, con C.F._2
domicilio eletto presso il suo studio in Venezia-Mestre, via Bruno Maderna, n. 7, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al numero di fax
1 041/972398 e all'indirizzo PEC Email_1
appellanti contro
Controparte_1
(C.F. e P.IVA ), in persona del legale
[...] P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Testa, con studio in Padova, via Guizza Conselvana, 252/A, il quale dichiara di voler ricevere le notifiche all'indirizzo PEC e le Email_2
comunicazioni di cancelleria al detto indirizzo PEC e/o al numero di fax
0984/796112; appellato
Oggetto: “Bancari” - Appello avverso la sentenza n. 1010/2022 pubblicata in data 25 maggio 2022 a definizione del giudizio iscritto al n. 3203/2019 R.G. avanti al Tribunale di Padova.
CONCLUSIONI
- per parte appellante:
“Nel merito
- accertare e dichiarare, per tutti i motivi descritti in atti, l'illegittimità dell'addebito di commissioni di massimo scoperto nell'ambito dei rapporti di conto corrente n. 01700100002316/1 e n. 01700600002316/0;
- rideterminare il saldo finale del rapporto di conto corrente bancario n.
01700100002316/1 e n. 01700600002316/0 alla data di introduzione del presente
2 giudizio, previa eliminazione, con separata individuazione, delle somme illegittimamente addebitate da a Controparte_2
titolo di commissioni di massimo scoperto;
- condannare il Fondo di Garanzia Istituzionale del Credito Cooperativo, per tutte le ragioni esposte in atti, al pagamento in favore degli attori di tutte le somme illegittimamente addebitate da nel Controparte_2
corso dei rapporti di conto corrente bancario n. 01700100002316/1 e n.
01700600002316/0 e dalla società cedente/correntista Controparte_3
sicuramente pagate, il tutto nella misura che sarà accertata in corso di causa o che sarà ritenuta di Giustizia, maggiorata di rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale dal pagamento e al tasso di cui al quinto comma dell'art. 1284 c.c. dalla notifica della citazione e fino al saldo.
In ogni caso:
- con vittoria di spese e competenze di lite e distrazione delle stesse in favore dell'Avv. Daniela Ajese che se ne dichiara antistataria.
In Via Istruttoria:
- sia ordinata a parte convenuta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 210 c.p.c., la produzione in giudizio degli estratti conto mensili e scalari trimestrali relativi ai rapporti di conto corrente n. 23160 e n. 23161, già richiesti con lettere ex art. 119
TUB e mai consegnati;
- sia disposta, con riferimento ai rapporti di conto corrente bancario oggetto di causa, CTU contabile tesa a stabilire le modalità di calcolo degli interessi dall'inizio dei rapporti, il TEG applicato e a comparare quest'ultimo con quello
3 previsto ex lege, rideterminando altresì il saldo effettivo degli stessi escludendo ogni forma di capitalizzazione degli interessi passivi, eliminando ogni addebito a titolo di interessi in caso di superamento del tasso soglia di cui alla L. 108/96 ed applicando il saggio previsto dall'art. 117, n. 7, TUB in caso di rispetto del tasso soglia vigente pro tempore, escludendo inoltre la commissione di massimo scoperto e tutte le somme e competenze a vario titolo addebitate nel corso dei rapporti e non contrattualmente previste e riconducendo le operazioni di accredito ed addebito di titoli alle date di effettiva esecuzione dell'operazione;
- riservata ogni ulteriore istanza, anche istruttoria.”
- per parte appellata:
“ci si riporta ai propri atti di causa che qui si intendono riportati e trascritti e si chiede che la causa venga trattenuta in decisione con la concessione dei termini di legge e, pertanto si rassegnano le medesime conclusioni formulate nel proprio atto introduttivo e nelle precedenti note di trattazione scritta.”
(“rigettare l'appello proposto dai Sigg.ri e , Parte_1 Parte_2
poiché infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza n.
1010/2022 emessa dal Tribunale di Padova in data 23 maggio 2022 nel procedimento civile iscritto al n. di R.G. 3203/2019, con vittoria di spese e competenze.”)
Motivi della decisione
In fatto
4 Con atto di citazione notificato in data 23 aprile 2019, e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio il
[...] Controparte_1
avanti il Tribunale di Padova, affermandosi cessionari di tutti i crediti
[...]
vantati dalla società nei confronti della Controparte_3 [...]
e aventi ad oggetto gli indebiti pagati sui rapporti Controparte_2
bancari intrattenuti con questa, proponendo domanda di ripetizione dell'indebito in relazione ai rapporti di conto corrente n. 01700100002316/1 e n.
01700600002316/0 e di mutuo con garanzia ipotecaria stipulato in data 17 febbraio
2006.
In particolare, gli attori affermavano:
- di aver già convenuto in giudizio la con atto di citazione CP_2
notificato in data 23 gennaio 2015, proponendo azione di ripetizione dell'indebito per i medesimi rapporti oggetto del presente procedimento;
- che, nelle more del giudizio, la era stata posta in liquidazione CP_2
coatta amministrativa con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del
15 dicembre 2016 e che il processo era stato dichiarato interrotto;
- che, a seguito della riassunzione nei confronti della liquidazione coatta amministrativa, il Giudice aveva dichiarato l'improcedibilità della domanda, con compensazione delle spese di lite;
- che la in LCA aveva trasferito al Fondo di Garanzia Istituzionale CP_2
del Credito Cooperativo i rapporti giuridici, con le relative garanzie e accantonamenti, intrattenuti con la Controparte_3
5 - che i rapporti di conto corrente n. 01700100002316/1 e n. 01700100002316/0, oggetto di tale trasferimento, erano viziati dall'applicazione di interessi ultralegali non pattuiti per iscritto, da anatocismo illegittimo, da c.m.s. indeterminate e nulle per difetto di causa, da giorni valuta illegittimi, da interessi usurari;
- che il contratto di mutuo ipotecario, quanto agli interessi moratori, era anch'esso viziato dalla pattuizione di interessi usurari.
Pertanto, gli attori chiedevano la condanna del convenuto alla restituzione di tutti gli indebiti pagati sui rapporti dedotti.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15 luglio 2019, si costituiva in giudizio il , il Controparte_1
quale:
- eccepiva il difetto di legittimazione passiva, rilevando che il contratto di cessione di attività e passività della in LCA aveva comportato il CP_2
trasferimento della sola passività relativa al giudizio già concluso con pronuncia di improcedibilità, non già dei rapporti contrattuali;
- eccepiva la prescrizione dell'azione di ripetizione degli indebiti relativi al rapporto di mutuo ipotecario, essendo decorsi dieci anni dal suo esaurimento;
- contestava nel merito ogni argomentazione avversaria e chiedeva il rigetto della domanda.
Veniva disposta CTU tecnico-contabile avente ad oggetto solo il rapporto di conto corrente n. 01700600002316/1, nominando a tal fine il dott. . Persona_1
6 Con sentenza n. 1010/2022 pubblicata in data 25 maggio 2022, il Tribunale di
Padova così decideva:
“
1. Condanna il convenuto al pagamento nei confronti degli attori della somma di euro 5.352,39, oltre interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda al saldo.
2. Rigetta ogni ulteriore domanda.
3. Compensa le spese di lite.
4. Dispone che i costi della consulenza tecnica d'ufficio restino a carico delle parti per un mezzo ciascuna”.
In particolare, il Tribunale rigettava l'eccezione sul difetto di legittimazione passiva del e l'eccezione di prescrizione dell'azione di ripetizione e riteneva CP_1
infondata altresì la contestazione in tema di usura poiché, pur aumentando il t.e.g.m. rilevato dalla Banca d'Italia per gli interessi corrispettivi di 2,1 punti percentuali il tasso applicato per gli interessi moratori non risultava usurario.
Inoltre, affermava che “il rapporto 23160 costituisce mero rapporto con funzioni di cassa destinato alla contabilizzazione delle erogazioni del mutuo, il cui contratto disciplina in maniera dettagliata le condizioni economiche applicate al rapporto
(art.7 e allegato documento di sintesi). Non vi è stata dunque violazione alcuna dell'art.117, comma 4, T.u.b.”, ritenendo infondata anche la contestazione relativa alla indeterminatezza della c.m.s. pattuita per tale conto.
In relazione al conto n. 2316/1, riteneva infondate le contestazioni sulla pretesa violazione dell'art. 117, comma 7, T.U.B. ed escludeva la pattuizione di interessi
7 usurari, ritenendo fondata la sola contestazione relativa a c.m.s. illegittime, per indeterminatezza dell'oggetto della pattuizione contrattuale. Secondo il Tribunale, infatti, tale clausola “prevede in sostanza la sola percentuale dell'aliquota, senza indicazione della base di calcolo […] il che, in definitiva, evidenzia pattuizione indeterminata, poiché non caratterizzata dalla chiara individuazione della misura dell'onere e dell'impegno del correntista”.
Avverso la sentenza, con atto di citazione notificato il 23 dicembre 2022,
[...]
e hanno proposto tempestivo appello invocandone la riforma Pt_1 Parte_2
sulla base di un unico motivo.
Parte appellata, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 21 marzo
2023, ha contestato la fondatezza dell'appello, chiedendone il rigetto.
La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 17 aprile 2025, sostituita da note di trattazione scritta, con assegnazione alle parti di termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
In diritto
Gli appellanti censurano la decisione del Tribunale di Padova per avere ritenuto infondata la contestazione relativa all'indeterminatezza della c.m.s. pattuita per il conto 2316/0. Segnatamente, impugnano la seguente parte di sentenza:
“… tale conto ha costituito un mero “contenitore” utilizzato dai contraenti per regolare le sole modalità esecutive dell'erogazione progressiva delle somme del
8 mutuo ipotecario secondo lo stato di avanzamento dei lavori dell'immobile in costruzione individuato nell'atto notarile di stipula del contratto;
titolo, quest'ultimo, che disciplina dettagliatamente le condizioni economiche del rapporto unitariamente valutato, comprese le commissioni e spese del conto tecnico di appoggio.
In altre parole, non si è davanti ad un conto corrente ordinario, destinato a regolare contabilmente rapporti di apertura di credito o di anticipazione di fatture;
né ad un conto corrente “semplice” destinato ad operare anche in attivo;
il rapporto 23160 costituisce mero rapporto con funzioni di cassa destinato alla contabilizzazione delle erogazioni del mutuo, il cui contratto disciplina in maniera dettagliata le condizioni economiche applicate al rapporto (art. 7 e allegato documento di sintesi).
…
Ogni ulteriore contestazione degli attori quanto al conto tecnico è poi generica in atti difensivi, non avendo questi concretamente individuato la misura dei pretesi indebiti e la loro incidenza sul rapporto, né avendo tali generiche contestazioni tenuto conto della mera natura di conto tecnico di appoggio del rapporto di mutuo.
È dunque infondata anche la contestazione relativa all'indeterminatezza della
c.m.s. pattuita per tale conto.
Innanzitutto, si rileva un'insuperabile genericità delle allegazioni degli attori i quali né in atti difensivi, né nei conteggi allegati alla citazione e privi di una chiara esplicazione, hanno concretamente individuato quali i singoli profili di indeterminatezza, quale la concreta incidenza delle pretese illegittimità sul
9 rapporto, quale dunque l'ammontare dei pretesi indebiti, nel quadro di contestazione generica e pertanto non meritevole di verifica tecnica.
Oltre a tale circostanza, si evidenzia che il contratto di mutuo prevede la c.m.s. in misura pari allo 0,125% sul solo preammortamento, dunque in misura determinata, considerando che è lo stesso contratto di mutuo a disciplinare il periodo di preammortamento e dunque la base di calcolo stessa della commissione, determinata secondo le prescrizioni del titolo.
In breve, la contestazione è infondata.
Vi è dunque rigetto di ogni domanda avanzata in relazione al mutuo ipotecario ed al collegato conto tecnico 23160.”.
Gli appellanti affermano che, diversamente da quanto ritenuto dal primo Giudice, la contestazione circa la nullità per indeterminatezza dell'oggetto delle commissioni di massimo scoperto relative al conto 2316/0 non era affatto carente dal punto di vista delle allegazioni ed inoltre che la clausola del contratto di mutuo disciplinante la c.m.s. non prevedeva né la base di calcolo della commissione né la sua periodicità di applicazione (v. art. 3 del contratto).
Infatti, “Dalla lettura della disposizione contrattuale non è chiaro se tale commissione debba applicarsi sulla singola erogazione parziale di volta in volta concessa dall'istituto di credito, ovvero sull'ammontare complessivo delle somme erogate sino a quel momento;
allo stesso modo non è dato comprendere se tale commissione venga calcolata una tantum, ovvero sistematicamente ad una determinata scadenza (ad esempio, trimestralmente come gli interessi debitori)”.
10 Per converso, parte appellata sostiene che nella specie ricorrono i requisiti di determinatezza e determinabilità della pattuizione sulla commissione di massimo scoperto in quanto “sono previsti sia l'aliquota percentuale della commissione che la base e i criteri di calcolo oltre alla periodicità dell'addebito come indicato agli articoli 3 e 7 del contratto di mutuo, nelle condizioni economiche e nel documento di sintesi applicate al rapporto”. La determinatezza sarebbe poi confermata dai documenti prodotti dagli attori in allegato all'atto di citazione (v. doc.3 fascicolo di parte attrice di primo grado), costituita da scalari trimestrali con prospetti di conteggio alle date del 31/3, 30/6, 30/9, 31/12 del 2006 e 31/03, 30/6, 30/9 e 3/10 del 2007 dai quali risulta chiaramente alla voce Commissione Massimo Scoperto
l'aliquota, la base di calcolo (calcolata sul capitale erogato) e il relativo importo della commissione.
L'appello è infondato, per le ragioni di seguito esposte.
Innanzitutto va condivisa l'affermazione del primo Giudice in ordine alla “… genericità delle allegazioni degli attori i quali né in atti difensivi, né nei conteggi allegati alla citazione e privi di una chiara esplicazione, hanno concretamente individuato quali [siano] i singoli profili di indeterminatezza, quale la concreta incidenza delle pretese illegittimità sul rapporto, quale dunque l'ammontare dei pretesi indebiti, nel quadro di contestazione generica e pertanto non meritevole di verifica tecnica.”.
Gli attori, infatti, nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, si sono limitati a lamentare “l'illegittima applicazione da parte della banca … di
11 commissioni di massimo scoperto” (pag. 4) e ad affermare che “Nessuna valida convenzione scritta vi è, poi, circa l'applicabilità, in corso di rapporti, di commissioni di massimo scoperto …” (pag. 7); “L'addebito in conto di somme a titolo di commissioni di massimo scoperto deve inoltre ritenersi nullo, oltre che per mancanza di previsione scritta della relativa clausola, anche per indeterminatezza dell'oggetto ex artt.1418 e 1346 c.c.” (pag.8); che “le commissioni di massimo scoperto venivano anch'esse – del tutto illegittimamente – capitalizzate trimestralmente” (pag. 9); “Si contesta, in ogni caso, che vi fosse una previsione contrattuale delle commissioni di massimo scoperto” (pag. 10).
Le ulteriori considerazioni sulla commissione di massimo scoperto, svolte nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., attengono al contratto di conto corrente n. 2316/1 in relazione al quale il primo Giudice ha in effetti riconosciuto la fondatezza delle contestazioni di parte attrice, condannando il convenuto al pagamento in favore degli attori della somma di euro 5.352,39, oltre interessi di cui all'art.1284 comma 4 c.c. dalla domanda al saldo.
Per quanto attiene, invece, al conto n.2316/0 il primo Giudice ne ha correttamente evidenziato la natura di “… rapporto con funzioni di cassa destinato alla contabilizzazione delle erogazioni del mutuo, il cui contratto disciplina in maniera dettagliata le condizioni economiche applicate al rapporto (art. 7 e allegato documento di sintesi).”.
La doglianza attorea relativa alla mancanza di una previsione scritta della c.m.s. è smentita dall'art. 3 del contratto di mutuo in base al quale “La commissione di massimo scoperto sul preammortamento sarà pari allo 0,125% (zero virgola
12 centoventicinque per cento)”.
Non vi è ragione di dubitare della determinatezza della clausola in oggetto, considerato che indica la misura percentuale della commissione in parola, da applicarsi nella sola fase di preammortamento del mutuo e considerata altresì la peculiarità del rapporto cui si riferisce, ossia ad un conto utilizzato dai contraenti per regolare le sole modalità esecutive dell'erogazione progressiva delle somme del mutuo ipotecario secondo lo stato di avanzamento dei lavori dell'immobile in costruzione individuato nell'atto notarile di stipula del contratto (“L'erogazione della somma avrà luogo secondo lo stato di avanzamento dei lavori e l'erogazione finale seguirà dopo il regolare compimento della costruzione da erigere sul fondo cauzionale.”).
Come infatti si desume dagli scalari relativi al conto in questione, prodotti da ambo le parti, la commissione in parola è stata applicata trimestralmente e calcolata sul capitale via via erogato decorrente dall'ultima scadenza trimestrale sino a quella dell'atto ricognitivo di debito e quietanza finale.
A ben vedere, peraltro, trattandosi di mutuo ipotecario, la commissione in parola non ha nemmeno le caratteristiche di una vera e propria commissione di massimo scoperto, non avendo nel caso di specie la funzione di compensare la banca per la messa a disposizione della liquidità o per lo scoperto;
a maggior ragione, pertanto, le generiche doglianze gli appellanti non colgono nel segno.
Per quanto sopra esposto l'appello proposto da e da Parte_1 Parte_2
non può trovare accoglimento.
[...]
13 Le spese del presente grado vanno poste a carico degli appellanti, secondo la regola della soccombenza, secondo i parametri medi di cui al DM 55/14 come aggiornato con DM 147/22, tenuto conto del valore della controversia (indeterminabile – complessità bassa) e delle fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale) in relazione al valore della causa.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dev'essere dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'introduzione del presente giudizio, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P. Q.M.
La Corte d'appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da e da e, per l'effetto, Parte_1 Parte_2
conferma la sentenza n. 1010/2022 emessa dal Tribunale di Padova;
2. condanna e da alla rifusione a favore di Parte_1 Parte_2 [...]
delle spese del presente grado di Controparte_1
giudizio, liquidate in euro 6.946,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfetario 15% per spese generali ed oltre CPA ed IVA se ed in quanto dovute per legge;
14 3. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater DPR 115/02
a carico di parte appellante.
Venezia, 30 settembre 2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Gabriella Zanon
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