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Sentenza 15 febbraio 2025
Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/02/2025, n. 665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 665 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
PROC. N. 2496/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
2496 dell'anno 2022 vertente tra in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e Parte_1 difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (c.f.: . C.F._1
CP_1
e
(c.f. ), rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio e Christian Controparte_2 C.F._2
Cecere.
-APPELLATA–
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n.982/2022, emessa dal Tribunale di Nola, pubblicata il 5.5.2022, in tema di rapporti di locazione;
risarcimento danni”.
CONCLUSIONI: Per entrambe le parti costituite: come da verbale di udienza dell'11.2.2025, il cui contenuto deve intendersi integralmente trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ha convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte (con atto di citazione Parte_1 notificato, a mezzo PEC, l'8.6.2022), , proponendo appello avverso la sentenza n.982/2022 Controparte_2 emessa dal Tribunale di Nola, pubblicata il 5.5.2022, con cui è stato così statuito: “…accoglie la domanda nei limiti di cui
pagina 1 di 14 in pare motiva e, per l' effetto, condanna il al pagamento, in favore di , della somma di euro Parte_1 Controparte_2
135.140,51 (oltre IVA sulla minor somma di euro 107.986,95), oltre interessi nella misura indicata in parte motiva;
- condanna il
[...]
al pagamento, in favore di , delle spese di lite del giudizio di ATP, liquidate in € 300,00 per spese, euro Parte_1 Controparte_2
3.640,00 per compensi al ctp, ed euro 3.279,00 per compensi ai difensori, oltre rimborso forfettario spese generali (nella misura del 15% sui compensi), IVA, CPA, con attribuzione in favore dei difensori antistatari Avv. Christian Cecere ed Avv. Antonio Cecere;
- condanna il
al pagamento, in favore di , delle spese di lite del presente giudizio, che liquida ai sensi del D.M. Parte_1 Controparte_2
55/2014 in € 300,00 per spese, euro 9.275,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali (nella misura del 15% sui compensi), IVA, CPA, con attribuzione in favore dei difensori antistatari Avv. Antonio Cecere e Christian Cecere;
- pone le spese della ctu espletata nel giudizio di atp, nella misura liquidata con decreto nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c., definitivamente a carico della convenuta soccombente.”.
****
Con tale sentenza, in particolare, è stata accolta, per quanto di ragione, la domanda, formulata dalla ricorrente nei confronti del , volta ad ottenere la condanna di quest'ultimo al Controparte_2 Parte_1 risarcimento dei danni, ex art. 1590 c.c. (sub specie di danno emergente e lucro cessante), nonché al pagamento della indennità di occupazione per il periodo maggio 2018 – ottobre 2018.
aveva dedotto, a fondamento della domanda proposta, di essere proprietaria di un Controparte_2 compendio immobiliare sito in Nola, in Via San Paolo Belsito, concesso in locazione dal proprio dante causa
[...]
al , adibito a Caserma dei Carabinieri (rapporto risoltosi alla data del Persona_1 Parte_1
2.7.2012, come accertato con sentenza del Tribunale di Nola n. 2668/2014, e successivo rilascio dell' immobile alla data del 31.10.2018) e che i danni non riconducibili al normale deterioramento dovuto all'uso della cosa locata fossero stati accertati (nella misura di euro 107.986,95 iva esclusa) dal ctu (arch. ) nel procedimento Per_2
(n. 1954/2019 RG/Trib. Nola) da ella instaurato ai sensi degli artt. 696 e 696 bis c.p.c.
La ricorrente aveva, inoltre, sostenuto che a tale importo (euro 107.986,95) dovessero aggiungersi:
a) quello, pari ad euro 18.000,00, corrispondente agli esborsi necessari per ottenere il certificato di agibilità (già rilasciato all'UTC del Comune di Nola nel corso del rapporto), agli oneri tecnici da versare al medesimo Comune e ai compensi da corrispondere ad un professionista per le opere di ripristino;
b) quello, pari ad euro 11.922,60
(secondo la stima del ctu, oppure pari ad altra somma ritenuta equa dal Tribunale), a titolo di indennità di occupazione dal mese di Maggio 2018 al 31 Ottobre 2018; c) il lucro cessante per la mancata percezione dei canoni di locazione dal 31.10.2018 alla materiale corresponsione della somma risarcitoria, oltre che per il periodo di tre mesi necessario al completamento delle opere, come ritenuto dal ctu.
Costituitosi in giudizio, il aveva contestato l'avversa domanda, evidenziando la Parte_1 riconducibilità dei danni al normale uso del bene nonchè l' inadempimento all' obbligo del locatore di compiere interventi di manutenzione straordinaria nel corso del rapporto, lamentando che la controparte si fosse rifiutata più volte (sino all'intervento dell'ufficiale giudiziario) di ricevere la consegna dell'immobile, così ricorrendo l'ipotesi pagina 2 di 14 della mora credendi, e che nel procedimento per ATP il proprio consulente non avesse mai ricevuto comunicazioni relative agli accessi e ai sopralluoghi.
Con la sentenza n.982/2022 impugnata in questa sede, il Tribunale di Nola, acquisito il fascicolo del procedimento di ATP e disposto il mutamento del rito ai sensi dell'art. 426 c.p.c., ha deciso la controversia nei detti termini ritenendo, in sintesi:
- che fosse procedibile la domanda, avendo la parte attrice esperito il tentativo di mediazione ai sensi dell'art. 5
d.lgs. n. 28/2010, come documentato in atti;
- che dovesse essere disattesa l'eccezione, formulata dal resistente nelle righe conclusive della Parte_1 propria comparsa di costituzione, di violazione del contraddittorio tecnico nel procedimento di atp per non avere il proprio consulente mai ricevuto comunicazioni relative agli accessi e ai sopralluoghi;
- che, quanto al merito, la parte attrice avesse fornito la prova – su di lei incombente ai sensi dell'art. 2697 c.c. – dei fatti costitutivi della propria pretesa, mentre la convenuta non avesse fornito la prova della ricorrenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'avverso diritto;
- che, quanto alla indennità di occupazione, fosse congruo, anche sulla base della ctu espletata, quantificarla nell'importo complessivo di euro 10.000,00, corrispondente all'importo di euro 2.000,00 mensili per 5 mensilità (dal giugno 2018 all' ottobre 2018);
- che dovesse essere affermata la ricorrenza della responsabilità del resistente ai sensi degli artt. 1587 e 1590
c.c., alla luce delle risultanze della consulenza espletata in sede di Atp, posto che, a fronte della consegna dell'immobile in oggetto alla parte conduttrice “in buono stato locativo”, come emergeva dal verbale di consegna del 23.2.1994 (conformemente, dunque, alla presunzione di cui all' art. 1590, 2° comma c.c.), il consulente tecnico aveva potuto constatare, previo esame della documentazione fotografica in atti ed all' esito di numerosi accessi sui luoghi di causa, che lo stato dell' immobile successivamente alla riconsegna presentasse dei danni che “per gran parte derivano dall' improprio uso dell' immobile locato e, pertanto, non dipendono dall' uso ventennale dei beni e dalla vetustà”, rappresentando, altresì, di aver riscontrato delle modifiche ed alterazioni dello stato dei luoghi riconducibili ad opere realizzate dal conduttore;
- che, partendo dalle risultanze degli accertamenti peritali dovesse essere disattesa la difesa del Parte_1 resistente, che aveva eccepito che i danni fossero riconducibili al normale uso del bene, ovvero alla omissione di interventi di manutenzione straordinaria a carico del locatore, avendo il consulente indicato– sulla scorta del mandato conferito – i soli danni riconducibili espressamente ad un uso improprio del bene;
- che dovesse essere disattesa anche l'eccezione con la quale il Ministero aveva dedotto che la parte locatrice avesse accettato senza riserve la consegna dell'immobile, risultando viceversa, dal verbale di rilascio del
31.10.2018, che la stessa avesse fatto espressa riserva di agire per il risarcimento dei danni all' immobile;
pagina 3 di 14 - che fosse condivisibile la quantificazione dei danni (corrispondenti ai costi per il ripristino dei luoghi) non riconducibili al normale deterioramento dovuto all'uso, operata dal ctu nella misura di euro 107.986,95, oltre IVA;
- che, quanto alla richiesta di parte attrice di corresponsione di ulteriori somme: a) nulla potesse essere riconosciuto per gli esborsi necessari per il rilascio di certificato di agibilità e per i connessi oneri tecnici, tenuto conto che tali costi non erano stati preventivati dal ctu e che neppure parte attrice avesse provato di doverli sostenere, mentre potesse essere riconosciuto un compenso aggiuntivo per la direzione dei lavori – esborso senz'altro necessario alla luce dell' attività a compiersi – contenuto in misura pari al 10% degli interventi da effettuarsi, da liquidarsi equitativamente in misura pari a 10.000,00 euro, alla luce del valore e della complessità dell' opera;
b) nulla potesse, poi, essere riconosciuto a titolo di “deprezzamento dell'immobile”, tenuto conto dell'idoneità del credito risarcitorio liquidato a soddisfare l'interesse del creditore al ripristino integrale dell'immobile in oggetto, pervenendosi, in caso contrario, ad una duplicazione risarcitoria, con indebita locupletazione del danneggiato;
c) quanto al lucro cessante, tenuto conto che il ctu aveva quantificato i tempi per la esecuzione dei lavori in un arco di tre mesi, stimando il valore locativo dell'immobile in misura pari a complessivi 2.384,52, potesse riconoscersi l'ulteriore somma di euro 7.153,56, corrispondente al pregiudizio economico da sopportare per la necessaria privazione dell'immobile nell' arco temporale necessario alla riparazione, ma non anche – come invece richiesto da parte attrice – il pagamento di una somma pari al canone di locazione a far data dal rilascio, per la intera durata del giudizio di merito e sino alla materiale corresponsione della somma risarcitoria.
****
Il ha censurato la sentenza n.982/2022 emessa dal Tribunale di Nola sulla Parte_1 base dei seguenti cinque motivi.
1) DIFETTO DEL CONTRADDITTORIO – INAMMISSIBILITA' DELL'AZIONE EX ADVERSO SPIEGATA.
Con il primo motivo il appellante, sostenendo che fosse proprietaria, in virtù di atto Parte_1 Controparte_2 di donazione del 13.3.2013, solo di una quota dell'intero complesso (composto da alloggi personale, uffici, autorimesse) oggetto di causa (già locato ad esso per esigenze dell'Arma dei Carabinieri), ed Parte_1 evidenziando che la avesse in corso vertenze con gli altri coeredi di Controparte_3 Persona_1
(coniuge superstite + 4 figli) comproprietari di altre quote indivise dell'immobile, ha lamentato che il giudizio di primo grado si fosse svolto in difetto del regolare contraddittorio fra tutte le parti, posto che la difesa avversaria avrebbe dovuto integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli eredi dell'originario proprietario, Per_1
.
[...]
2) DIFETTO DEL CONTRADDITTORIO TRA LE PARTI NEL GIUDIZIO EX ADVERSO INSTAURATO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 669 E
669 BIS CPC SULLE CUI RISULTANZE IL TRIBUNALE ADITO HA FONDATO LA SENTENZA IN QUESTA SEDE IMPUGNATA.
Con il secondo motivo l'appellante ha criticato la decisione del primo giudice nella parte in cui ha ritenuto infondata l'eccezione relativa alla violazione del contraddittorio tecnico nel procedimento di atp per non avere, il proprio consulente, preso parte alle operazioni peritali per la mancanza di rituale convocazione. pagina 4 di 14 Ragion per cui, essendosi la decisione fondata sulle risultanze dell'Atp, ad avviso dell'appellante sarebbe necessario garantire una nuova e più equa quantificazione degli asseriti danni arrecati all'immobile, disponendo una nuova perizia alla presenza del proprio tecnico di parte già nominato, non essendo mai stato convocato a svolgere le operazioni di sopralluogo in contradditorio con il ctu.
3) NEL MERITO, IN ORDINE ALLA LEGITTIMAZIONE ATTIVA DELLA ODIERNA APPELLATA - ERRONEITA' DELLE SENTENZA
FONDATA SU UN PRESUPPOSTO DI FATTO ERRONEO.
Con il terzo motivo l'appellante ha sostenuto che il primo giudice avesse errato nel ritenere non contestata la legittimazione attiva di , avendo invece esso , a partire dalla comparsa di costituzione Controparte_2 Parte_1
e risposta depositata nel giudizio di accertamento tecnico preventivo, osservato che la controparte fosse proprietaria, in virtù di atto di donazione del 13.03.2013, solo di una quota dell'intero complesso (composto da alloggi personale, uffici, autorimesse), già locato al per esigenze dell'Arma dei Carabinieri, Parte_1 essendo comproprietari delle altre quote indivise gli altri coeredi di (coniuge superstite + 4 Persona_1 figli).
4) NEL MERITO, IN RELAZIONE ALLA PRETESA AVVERSARIA AVENTE AD OGGETTO IL PAGAMENTO DELL'INDENNITA' DI
OCCUPAZIONE: ERRONEITA' DELLA SENTENZA CHE HA ACCOLTO LA DOMANDA EX ADVERSO SPIEGATA SOTTO UNA
DUPLICITA' DI PROFILI.
Con il quarto motivo l'appellante ha censurato l'accoglimento, da parte del primo giudice, sia sotto il profilo dell'an che sotto il profilo del quantum debeatur, perché non avrebbe tenuto conto di quanto da esso Parte_1 dedotto nella comparsa di costituzione depositata in primo grado circa il comportamento ostativo e non collaborativo della controparte la quale, più volte invitata alla riconsegna dello stabile, si sarebbe rifiutata e, solo a seguito dell'intervento dell'ufficiale giudiziario, sollecitato dalla P.A., si sarebbe presentata per la riconsegna formale.
Quindi, ad avviso del , in capo all'appellata si sarebbe dovuta riscontrare una ipotesi di Parte_1 mora credendi quale elemento impeditivo, sotto il profilo dell'an, della pretesa attorea in punto di pagamento dell'indennità di occupazione.
In ordine, poi, al quantum debeatur, l'appellante ha lamentato che il Tribunale avesse fatto riferimento alla stima operata dal ctu nel giudizio di Atp, pur essendo stato violato il principio del contraddittorio nello svolgimento delle operazioni peritali, essendosi svolte senza l'intervento del proprio (dell'amministrazione convenuta/appellante, si intende) consulente.
5) NEL MERITO, ERRONEITA' DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI HA ACCOLTO LA DOMANDA RISARCITORIA EX
ADVERSO SPIEGATA – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1590 C.C. E SS. IN COMBINATO DISPOSTO CON GLI
ARTT. 1576 E 1609 C.C. E CON GLI ARTT. 5 E 6 DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE.
Con il quinto motivo l'appellante ha sostenuto che la decisione impugnata fosse errata anche perché le operazioni di rilascio erano state descritte nel verbale di riconsegna, dal quale non si rilevavano contestazioni in pagina 5 di 14 ordine allo stato dei luoghi da parte del proprietario e, contrariamente a quanto ex adverso dedotto, il rilascio si sarebbe dovuto considerare, quindi, avvenuto in base alle disposizioni e alle regole dettate dall'art. 1590 c.c., essendo il deterioramento risultante dal normale uso del bene oggetto del contratto, dovendosi tenere conto, a tal fine, della durata ultratrentennale della locazione.
L'appellante ha aggiunto, sul punto: a) Che la , Controparte_4 Controparte_5 nella Relazione tecnico estimativa del 3.2.2016 finalizzata alla determinazione del congruo canone di locazione dell'immobile per cui è causa, aveva ritenuto, in riferimento alle porzioni dell'immobile locato destinato a zona logistica, ovvero anche ad alloggi di servizio, che fossero “in normale stato manutentivo, pur presentando finiture datate”, reputando lo stato manutentivo generale dell'immobile, nel suo complesso, sufficiente;
b) che nella citata
Relazione dell'Agenzia del era stata richiamata la relazione tecnica di parte proprietaria, nella quale era CP_5
Pers certificata la conformità impiantistica dell'immobile; c) che, peraltro, l'arch. incaricato dalla , in fase CP_2 di contestazione della quantificazione del canone locativo, elaborato in sede di congruità dal non aveva CP_5 rilevato alcunché circa le presunte condizioni di degrado dell'immobile, in tal modo confermando implicitamente le valutazioni sullo stato dello stesso effettuate dalla Agenzia del demanio;
d) che il Comando Provinciale
Carabinieri, nel corso della locazione, aveva mosso, anche con rilievi fotografici, numerose lamentele sulla mancanza di idonei interventi di manutenzione straordinaria quali lavori di rifacimento impianto elettrico, sostituzione infissi, distacchi di intonaci e crepe nelle pareti, infiltrazioni d'acqua al 3° e 4° piano e lastrico solare e che, di ciò, il giudice di primo grado non avesse tenuto conto, limitandosi a ritenere infondate le difese erariali sempre sul presupposto degli esiti dell'atp, nonostante il procedimento fosse viziato per le motivazioni di cui al secondo motivo di gravame.
E, alla luce di quanto esposto, il appellante, invocando, in conseguenza della riforma della sentenza Parte_1 impugnata (e, dunque, in assenza di soccombenza in capo ad esso appellante), una diversa regolamentazione delle spese di lite (quindi con la condanna della controparte alla rifusione delle spese), ha rassegnato le seguenti conclusioni: “a) in accoglimento del primo motivo di appello, dichiarare inammissibile l'azione ex adverso spiegata in primo grado;
b) in accoglimento del secondo motivo di appello, accertare il difetto di contraddittorio con il quale si sono svolte le OO.PP. nell'ambito del presupponente giudizio di ATP e, per l'effetto, disporre una nuova perizia, alla presenza del tecnico di parte, peraltro, già nominato e costituito nel precedente giudizio, Ing. , che, come in precedenza evidenziato, non è mai stato convocato a svolgere le Persona_4 operazioni di sopralluogo in contradditorio con il CTU;
c) in relazione alla condanna della P.A. appellante al pagamento della indennità di occupazione: -) in via principale, statuire che, attesa l'ipotesi di mora credendi integrata dall'operato dell'attrice, nulla è dovuto, a tale titolo, dalla odierna appellante;
-) in via subordinata, in relazione al quantum, ricalcolare l'ammontare dovuto alla luce della nuova perizia che sarà disposta in accoglimento del secondo motivo di appello;
d) in relazione alla statuita condanna della PA appellante al risarcimento ex art. 1590 c.c.: -) in via principale, statuire che nulla è dovuto dalla Amministrazione giusta quanto argomentato in seno al quinto motivo di appello;
-) in via subordinata, in relazione al quantum, in ogni caso, ricalcolare l'ammontare dovuto alla luce della nuova perizia che sarà disposta in accoglimento del secondo motivo di appello. Con vittoria integrale di spese ed onorari del doppio grado.”.
pagina 6 di 14 Iscritta la causa al n. 2496/2022 del Ruolo Generale ed acquisito, ai sensi dell'art. 347, ultimo comma, c.p.c., in data 27.6.2022 (come da annotazione telematica della cancelleria), il fascicolo cartaceo di ufficio di primo grado, si
è costituita in giudizio, con comparsa depositata in data 11.1.2023, , chiedendo, Controparte_2 preliminarmente, di accertare se il gravame fosse stato iscritto a ruolo entro il termine di 30 giorni dalla notifica della sentenza, dichiarando, in caso contrario, l'inammissibilità dell'avversa opposizione, evidenziando, sul punto, che, avendo il Tribunale di Nola reputato l'azione risarcitoria da ella promossa correlata al rapporto locativo sottostante, aveva disposto il mutamento di rito, ex art. 426 c.p.c. rientrando la controversia nel novero di quelle disciplinate dall'art. 447 bis c.p.c. (con la conseguenza che la controparte avrebbe dovuto proporre l'appello con ricorso anziché con atto di citazione).
Ha, poi, eccepito l'inammissibilità, ai sensi degli artt. 342 e 348-bis c.p.c., dell'avverso gravame, contestandone comunque la fondatezza e rassegnando le seguenti conclusioni: “…affinché l'adita Corte, previo mutamento del rito, rigetti integralmente il proposto gravame, in quanto inammissibile ed infondato, e condanni il alla rifusione dei danni in suo Parte_1 Parte_1 favore, ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi in via equitativa. Chiede disporsi la correzione dell'errore materiale contenuto in sentenza nei limiti innanzi indicati. Con la condanna, comunque, del alla rifusione di spese e compensi anche del presente grado, oltre Parte_1 accessori di legge, con attribuzione.”.
Ha chiesto, in particolare, la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della detta sentenza e rappresentato, secondo la sua prospettazione, dal fatto che, diversamente da quanto affermato a pag. 13 della motivazione (circa la liquidazione dell'importo dovuto a titolo risarcitorio tenendo conto della svalutazione monetaria intercorsa tra il momento del suddetto deposito e quello della sua liquidazione, calcolata secondo le variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai accertate dall'ISTAT), al primo capo del dispositivo fosse stato omesso di maggiorare tale importo della rivalutazione monetaria.
Ragion per cui ha chiesto la correzione del detto dispositivo nei seguenti termini: “accoglie la domanda nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto, condanna il al pagamento, in favore di , della somma di euro Parte_1 Controparte_2
135.140,51 (oltre IVA sulla minor somma di euro 107.986,95), oltre interessi e rivalutazione monetaria nella misura indicata in parte motiva”.
Con ordinanza dell'1.2.2023, rilevato che in primo grado era stato seguito (a seguito del mutamento del rito) il c.d. rito locatizio (tanto è vero che la sentenza impugnata è stata pronunciata ai sensi dell'art. 429 c.p.c.) e che, ciò nonostante, il appellante avesse proposto appello con atto di citazione, in forza del c.d. principio Parte_1 dell'ultrattività del rito è stato disposto il mutamento del rito (da ordinario a speciale) ed è stata fissata l'udienza di discussione per il 27.2.2024.
Indi, dopo alcuni rinvii di ufficio, con decreto presidenziale dell'11.2.2025 (ritualmente comunicato alle parti costituite), è stato disposto lo svolgimento dell'udienza dell'11.2.2025 “in presenza”.
E, all'udienza dell'11.2.2025 la causa è stata decisa, all'esito della discussione dei difensori delle parti costituite, mediante lettura del dispositivo, ai sensi dell'art. 437, comma 1, c.p.c.
pagina 7 di 14 MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va detto che nelle controversie sottoposte (come quella in esame) all'applicabilità, ai sensi dell'art. 447-bis cod. proc. civ., del rito del lavoro (rito, peraltro, seguito correttamente in primo grado, con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 429 c.p.c.), la proposizione dell'appello si perfeziona con il deposito dell'atto in cancelleria nel termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza (ovvero, in caso di mancata notifica, nel termine lungo di cui all'art. 327 cod. proc. civ.); ciò anche se l'appello sia proposto erroneamente (come nel caso di specie) con la forma della citazione, assumendo rilievo in tal caso solo la data di deposito della medesima (cfr.
Cass. civ., Sez. III, 22/04/2010, n. 9530; cfr. anche Cass. civ., Sez. III, Ord., 09/01/2024, n. 871; Sez. VI - 3, Ord.,
08/09/2017, n. 20994; Sez. 3, n. 12990 del 27/05/2010; Sez. L, n. 5150 del 12/03/2004; Sez. III, 01/02/2001, n.
1396).
Ciò premesso, nel caso di specie l'appello proposto dal pur essendo stato Parte_1 proposto con citazione, è tempestivo (e, quindi, ammissibile sotto tale profilo), posto che la sentenza impugnata è stata notificata in data 10.5.2022, come dedotto dallo stesso appellante (e non contestato dalla Parte_1 controparte), e l'iscrizione a ruolo è comunque avvenuta in data 8.6.2022 (dunque nel rispetto del c.d. termine breve di trenta giorni, ex artt. 325 e 436, ultimo comma, c.p.c.).
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Ancora in via preliminare la Corte rileva l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dall'appellata ai sensi dell'art. 342 c.p.c. (434 c.p.c. per ciò che concerne il c.d. rito del lavoro).
Ed infatti, dalla lettura dell'atto di appello è possibile individuare con assoluta chiarezza - come potrà constatarsi anche di seguito, in occasione dello scrutinio delle doglianze mosse dall'impugnante – i punti della sentenza investiti da censura, nonché le ragioni per le quali è stata chiesta la riforma della decisione assunta dal Tribunale, onde va senz'altro esclusa la ricorrenza delle condizioni richieste dalle citate disposizioni del codice di rito per la declaratoria di inammissibilità del gravame.
Ai fini della specificità dei motivi d'appello è sufficiente, infatti, una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata (cfr. Cass. civ., Sez. 6 – 3, Ord. n. 40560 del 17/12/2021), in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. n. 7675 del 19/03/2019).
Al riguardo va detto, invero, che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di pagina 8 di 14 “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. civ., Sez. Un., n. 27199 del 16/11/2017).
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Sempre in via preliminare va detto, quanto all'eccezione, sollevata dall'appellata, di inammissibilità dell'appello richiamando l'art. 348-bis c.p.c., che l'ordinanza di inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348 ter c.p.c., applicabile anche nel rito del lavoro (come espressamente previsto dall'art. 436 -bis c.p.c.), deve essere pronunciata dal giudice competente prima di procedere alla trattazione della causa.
Essa, infatti, deve collocarsi prima di ogni altra attività, immediatamente dopo la verifica della regolare costituzione delle parti nel giudizio di appello, posto che l'udienza di discussione, pur nella sua formale unicità, può scindersi in frazioni o segmenti successivi ordinatamente volti a configurare momenti distinti, ciascuno connotato da una specifica funzione processuale, con l'effetto di definire il luogo del compimento, da parte del giudice, di singole attività (cfr. Cass. civ., Sez. L., n. 10409 del 01/06/2020).
Ragion per cui tale facoltà è preclusa, nel caso di specie, essendo già avvenuta la trattazione della causa, essendo stata fissata l'udienza per la discussione.
Del resto, la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, “in procedendo” o “in iudicando”, e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate (cfr. Cass. civ., Sez. 6 – L, Ord. n. 37272 del 29/11/2021).
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Passando all'esame, nel merito, dell'appello proposto dal la Corte ne Parte_1 rileva l'infondatezza per le ragioni di seguito esposte.
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Risultano infondati, in primo luogo, il primo e il terzo motivo di gravame, esaminabili congiuntamente in quanto strettamente connessi.
Sussiste, infatti, come ritenuto dal Tribunale di Nola, la legittimazione di ad agìre per il Controparte_2 risarcimento dei danni relativi ai beni locati (in Nola, via San Paolo Bel Sito), essendo subentrata (quale locatrice) nel rapporto di locazione (originariamente stipulato dal padre, , suo dante causa). Persona_1
Ciò senza la necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti di altri eventuali coeredi/comproprietari del detto bene, come invece sostenuto dal appellante. Parte_1
pagina 9 di 14 Come, invero, evidenziato dall'appellata , quest'ultima risulta la proprietaria esclusiva degli Controparte_2 immobili locati (in virtù dell'atto di donazione del 13.3.2013 prodotto dalla stessa nel primo grado di giudizio ed esaminabile dal fascicolo di ufficio telematico di tale grado).
Ciò ha trovato conferma anche nella relazione redatta dal ctu, arch. (nel procedimento per Persona_5
ATP n. 1054/2019 RG/Trib. Nola;
cfr. tale relazione, contenuta sia nel fascicolo cartaceo che in quello telematico di primo grado), avendo il consulente rilevato che il verbale di consegna e stato di consistenza del 23.3.1994 riguardava quattro alloggi distribuiti uno per piano (dal I al IV), due box ad uso autorimessa singola, con tre accessi facenti parte di altro stabile attiguo alla caserma, facenti parte dell'intero fabbricato in oggetto, accertando che tale consistenza (alla quale si riferiva il contratto di locazione per cui è causa, del 29.9.1999, n. 18533/rep.) fosse proprio quella oggetto di lite.
D'altra parte, anche ove fosse stato dimostrato quanto paventato dal appellante e, cioè, che, oltre a Parte_1
, fossero subentrati nel detto contratto di locazione anche altri coeredi (di ), Controparte_2 Persona_1 comproprietari dell'immobile locato, non sarebbe comunque sussistita la necessità di integrare il contraddittorio, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., nei loro confronti.
Nel caso di morte del locatore il contratto di locazione non si frammenta, invero, in una serie di rapporti distinti facenti capo ai singoli coeredi.
Ed infatti, la successione del locatore comporta solo una modifica soggettiva del rapporto di locazione con il subentro degli eredi nella posizione del locatore e la fattispecie in esame va equiparata alla originaria locazione di più comproprietari nella quale ciascuno può locare ed agire per il rilascio.
In tal caso, in particolare, qualora in un contratto di locazione la parte locatrice sia costituita da più locatori, ciascuno di essi è tenuto, dal lato passivo, nei confronti del conduttore alla medesima prestazione, così come, dal lato attivo, ognuno degli stessi può agire nei riguardi del locatario per l'adempimento delle sue obbligazioni, applicandosi in proposito la disciplina della solidarietà di cui all'art. 1292 cod. civ., che non determina, tuttavia, la nascita di un rapporto unico ed inscindibile e non dà luogo, perciò, a litisconsorzio necessario tra i diversi obbligati o creditori (cfr. Cass. civ., Sez. III, 22/06/2009, n. 14530; cfr. anche Cass. Civ., Sez. III, Ord., 24/05/2023, n.
14392; Sez. III, Ord., 06/03/2023, n. 6596).
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Privo di fondamento è anche il secondo motivo di gravame.
Ed invero, come rilevato dal primo giudice, anche la difesa del resistente (regolarmente costituito nel Parte_1 procedimento per Atp n. 1054/2019 RG) aveva avuto comunicazione, dal consulente di ufficio, della data di inizio delle operazioni peritali.
In particolare, come si legge nella ctu redatta dall'arch. (che aveva documentato ciò nei relativi Per_2 allegati), quest'ultimo aveva fissato la data del primo accesso sui luoghi di causa per il 26.6.2019, comunicandola pagina 10 di 14 preventivamente alle parti (ai sensi dell'art. 90 disp. att. c.p.c.) a mezzo PEC (del 18.6.2019), ed aveva poi effettuato ulteriori sopralluoghi (l'8.7.2019, il 6.9.2019, il 20.9.2019 e il 20.12.2019).
Ragion per cui, precisato che il consulente tecnico, ai sensi dell'art. 194, comma 2, c.p.c. e dell'art. 90, comma
1, disp. att. c.p.c., deve dare comunicazione del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali, mentre analogo obbligo di comunicazione non sussiste quanto alle indagini successive, incombendo sulle parti l'onere di informarsi sul prosieguo di queste al fine di parteciparvi (cfr., tra le altre, Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 16/10/2020,
n. 22615), va detto che la mancata comunicazione, nel caso di specie, anche (ossia oltre che all'Avvocatura erariale) al consulente di parte del resistente, ing. (nominato nel procedimento per ATP Parte_1 Persona_4 alla prima udienza del 16.5.2019, pur senza l'indicazione dei relativi recapiti, come invece prescritto dall'art. 91 disp. att. c.p.c.; cfr. il verbale cartaceo di tale udienza, allegato al fascicolo cartaceo di primo grado), non ha comportato la nullità della relativa consulenza.
Come, infatti, chiarito più volte dalla Suprema Corte, la violazione dell'obbligo di comunicazione al consulente tecnico di parte delle indagini predisposte dal consulente d'ufficio (ex art. 91 disp. att. c.p.c., comma 2) non produce la nullità della consulenza di quest'ultimo, ove il consulente della parte interessata avrebbe potuto essere informato di tali operazioni dal difensore della medesima (come nel caso di specie, avendo la difesa del Parte_1 ricevuto la comunicazione dell'inizio delle operazioni peritali, come detto;
cfr. Cass. civ., Sez. I, 28/02/2014, n.
4808; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 25/11/2022, n. 34861; n. 2834/1983; n. 2594/1980; Cass. n. 1079/1977).
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Risulta infondato anche il quarto motivo di gravame.
Ed infatti non vi è alcuna prova dell'asserito comportamento ostativo/impeditivo dell'attrice nel ricevere la consegna dell'immobile locato, se è vero, anzi, che, come dedotto dall'appellata, ci sono voluti oltre quattro anni dal primo accesso e vari tentativi posti in essere dall'ufficiale giudiziario per eseguire il rilascio del bene (da luglio
2014 al 31.10.2018), come emerge dall'atto di precetto, dall'atto di preavviso ex art. 608 c.p.c. intimati dalla
[...]
CP_
e dal secondo verbale di accesso del competente Ufficiale Giudiziario, redatto in data 20.10.2014, prodotti dall'attrice in sede di memoria integrativa dell'1.10.2021 (e consultabili dal fascicolo telematico di primo grado).
Ed esclusa, in base a quanto detto nell'esaminare il motivo di gravame precedente, la nullità della consulenza per la mancata comunicazione delle operazioni peritali (anche) al consulente del , si rivela Parte_1 infondata che l'ulteriore doglianza dell'appellante concernente, in ordine al quantum debeatur, il fatto che il
Tribunale avesse fatto riferimento alla stima operata dal ctu nel giudizio di Atp, pur essendo stato asseritamente violato, per l'appunto, il principio del contraddittorio nello svolgimento delle operazioni peritali, essendosi svolte senza l'intervento del proprio (dell'amministrazione convenuta/appellante, si intende) consulente.
pagina 11 di 14 Come detto, infatti, la difesa del resistente (che aveva avuto comunicazione, si ribadisce, da parte del Parte_1 ctu, dell'inizio delle operazioni peritali) avrebbe potuto comunque ragionevolmente informare il proprio consulente della data fissata dal ctu per l'inizio di tali operazioni.
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La Corte ritiene che sia infondato anche il quinto motivo di gravame.
Priva di fondamento è, invero, la doglianza secondo cui non vi sarebbero state contestazioni in ordine allo stato dei luoghi da parte del proprietario, posto che, come rilevato sostanzialmente anche dal primo giudice, dal verbale di rilascio (del 31.10.2018; prodotto in sede di atp) si evince che la si era riservata espressamente di CP_2 agìre in separata sede anche per il ripristino dello stato dei luoghi (oltre che per il rimborso delle spese di procedura).
Quanto, poi, ai danni riscontrati, correttamente il Tribunale di Nola ha tenuto conto degli accertamenti e delle valutazioni del ctu, arch. , espresse in sede di atp, avendo lo stesso minuziosamente ed Persona_6 analiticamente indicato (come peraltro gli era stato precisamente chiesto nell'ambito dei quesiti posti in sede di conferimento dell'incarico) - confrontando la descrizione dell'immobile contenuta nel contratto di locazione e nel verbale di consegna e stato di consistenza con lo stato dello stesso immobile al momento del rilascio (desumibile dalle foto allegate alla perizia di parte ricorrente e dal verbale di rilascio) – i danni che non fossero riconducibili al normale deterioramento o consumo risultante dall'uso del bene dal 2000 al 2018 (riportati a pagina 9 e a pagina
10 della sentenza impugnata) distinguendoli da quelli riconducibili (e, quindi, non risarcibili, ex art. 1590 c.c.), invece, all'uso ordinario e ventennale del bene.
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Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite in favore della controparte, in base al principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c.
In particolare, i compensi professionali spettanti ai difensori, dichiaratisi antistatari, ex art. 93 c.p.c., dell'appellata, vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia in base a quelli medi ridotti del 50%) per tutte le fasi (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 29/09/2022, n. 28325), di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva svolta nell'interesse dell'appellata vittoriosa stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte
d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da euro 52.000,01 ad euro 260.000,00, in base al valore della controversia (determinato in base al criterio del disputatum; cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 30/11/2022, n. 35195).
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pagina 12 di 14 Non sussistono i presupposti della condanna ai sensi dell'art. 96, co.3, c.p.c., chiesta dall'appellata nei confronti del appellante. Parte_1
Ed invero, non vi sono elementi per ritenere che quest'ultimo abbia agìto con mala fede o colpa grave, ossia che vi sia stata la violazione del grado minimo di diligenza che consentisse di avvertire facilmente l'infondatezza dell'impugnazione proposta (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 27/10/2023, n. 29831; Sez. I, Ord., 12/10/2023, n. 28448).
Al riguardo va infatti precisato che la responsabilità ex art. 96, comma 3, c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art.24 Cost. (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 12/07/2023, n. 19948).
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Nonostante l'infondatezza del gravame non può, inoltre, trovare applicazione l'art. 13, comma 1-quater, del
D.P.R. n. 115 del 2002, beneficiando il , quale amministrazione statale, dell'esenzione dal Parte_1 contributo unificato mediante il meccanismo della prenotazione a debito (cfr. Cass. civ., Sez. VI - Lavoro, Ord.,
29/01/2016, n. 1778; cfr. anche Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 04/02/2025, n. 2658; Sez. V, Ord., 31/01/2025, n.
2358; Sez. V, Ord., 28/04/2022, n. 13427; Sez. III, 14/03/2014, n. 5955).
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Infine la sentenza impugnata va corretta, come chiesto dall'appellata (posto che l'impugnazione assorbe anche la correzione di errori;
cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 12/07/2024, n. 19219; Sez. II, Ord., 12/07/2024, n. 19219; ciò senza la necessità di uno specifico motivo di impugnazione, neppure in via incidentale;
cfr. Cass. Civ., Sez. IV-2,
Ord., 12.1.2022, n. 683; Sez. II, 14.6.2005, n.12741), per non avere il giudice di prime cure disposto la rivalutazione monetaria, in dispositivo, nonostante quanto affermato, sul punto, in motivazione (cioè che dovesse riconoscersi tale rivalutazione, trattandosi di debito di valore, citando analiticamente i criteri sanciti dalla Suprema
Corte, a Sezioni Unite, con sentenza n. 1712/1995) individuando specificamente anche la data (10.2.2020, ossia quella del deposito della ctu) da cui far decorrere gli interessi compensativi (sulla somma progressivamente rivalutata), per poi aggiungere anche gli interessi decorrenti dalla data della pubblicazione della sentenza
(comportante la conversione del debito di valore in debito di valuta).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 4^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 2496/2022 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto dal avverso la sentenza n.982/2022 emessa Parte_1 dal Tribunale di Nola, pubblicata il 5.5.2022.
pagina 13 di 14 2. In accoglimento dell'istanza formulata da , dispone la correzione del primo capo del Controparte_2 dispositivo della sentenza n.982/2022 emessa dal Tribunale di Nola, pubblicata il 5.5.2022, nel senso che, ove v'è scritto “accoglie la domanda nei limiti di cui in parte motiva e, per l' effetto, condanna il al Parte_1 pagamento, in favore di , della somma di euro 135.140,51 (oltre IVA sulla minor somma di euro Controparte_2
107.986,95), oltre interessi nella misura indicata in parte motiva;
”, deve intendersi: “accoglie la domanda nei limiti di cui in parte motiva e, per l' effetto, condanna il al pagamento, in favore di Parte_1 CP_2
, della somma di euro 135.140,51 (oltre IVA sulla minor somma di euro 107.986,95), oltre interessi al tasso
[...] legale sul detto importo devalutato al 10.2.2020 e rivalutato anno per anno (secondo gli indici Istat) sino alla data della pubblicazione della sentenza, ed oltre interessi al tasso legale sulla somma così complessivamente determinata, con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza sino al soddisfo.”.
3. Dichiara tenuto e condanna il al pagamento, in favore degli avvocati Parte_1
Antonio e Christian Cecere, difensori dichiaratisi antistatari di , dei compensi professionali del Controparte_2 secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 7.158,5, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
Napoli, 11.2.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
2496 dell'anno 2022 vertente tra in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e Parte_1 difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (c.f.: . C.F._1
CP_1
e
(c.f. ), rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio e Christian Controparte_2 C.F._2
Cecere.
-APPELLATA–
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n.982/2022, emessa dal Tribunale di Nola, pubblicata il 5.5.2022, in tema di rapporti di locazione;
risarcimento danni”.
CONCLUSIONI: Per entrambe le parti costituite: come da verbale di udienza dell'11.2.2025, il cui contenuto deve intendersi integralmente trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ha convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte (con atto di citazione Parte_1 notificato, a mezzo PEC, l'8.6.2022), , proponendo appello avverso la sentenza n.982/2022 Controparte_2 emessa dal Tribunale di Nola, pubblicata il 5.5.2022, con cui è stato così statuito: “…accoglie la domanda nei limiti di cui
pagina 1 di 14 in pare motiva e, per l' effetto, condanna il al pagamento, in favore di , della somma di euro Parte_1 Controparte_2
135.140,51 (oltre IVA sulla minor somma di euro 107.986,95), oltre interessi nella misura indicata in parte motiva;
- condanna il
[...]
al pagamento, in favore di , delle spese di lite del giudizio di ATP, liquidate in € 300,00 per spese, euro Parte_1 Controparte_2
3.640,00 per compensi al ctp, ed euro 3.279,00 per compensi ai difensori, oltre rimborso forfettario spese generali (nella misura del 15% sui compensi), IVA, CPA, con attribuzione in favore dei difensori antistatari Avv. Christian Cecere ed Avv. Antonio Cecere;
- condanna il
al pagamento, in favore di , delle spese di lite del presente giudizio, che liquida ai sensi del D.M. Parte_1 Controparte_2
55/2014 in € 300,00 per spese, euro 9.275,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali (nella misura del 15% sui compensi), IVA, CPA, con attribuzione in favore dei difensori antistatari Avv. Antonio Cecere e Christian Cecere;
- pone le spese della ctu espletata nel giudizio di atp, nella misura liquidata con decreto nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c., definitivamente a carico della convenuta soccombente.”.
****
Con tale sentenza, in particolare, è stata accolta, per quanto di ragione, la domanda, formulata dalla ricorrente nei confronti del , volta ad ottenere la condanna di quest'ultimo al Controparte_2 Parte_1 risarcimento dei danni, ex art. 1590 c.c. (sub specie di danno emergente e lucro cessante), nonché al pagamento della indennità di occupazione per il periodo maggio 2018 – ottobre 2018.
aveva dedotto, a fondamento della domanda proposta, di essere proprietaria di un Controparte_2 compendio immobiliare sito in Nola, in Via San Paolo Belsito, concesso in locazione dal proprio dante causa
[...]
al , adibito a Caserma dei Carabinieri (rapporto risoltosi alla data del Persona_1 Parte_1
2.7.2012, come accertato con sentenza del Tribunale di Nola n. 2668/2014, e successivo rilascio dell' immobile alla data del 31.10.2018) e che i danni non riconducibili al normale deterioramento dovuto all'uso della cosa locata fossero stati accertati (nella misura di euro 107.986,95 iva esclusa) dal ctu (arch. ) nel procedimento Per_2
(n. 1954/2019 RG/Trib. Nola) da ella instaurato ai sensi degli artt. 696 e 696 bis c.p.c.
La ricorrente aveva, inoltre, sostenuto che a tale importo (euro 107.986,95) dovessero aggiungersi:
a) quello, pari ad euro 18.000,00, corrispondente agli esborsi necessari per ottenere il certificato di agibilità (già rilasciato all'UTC del Comune di Nola nel corso del rapporto), agli oneri tecnici da versare al medesimo Comune e ai compensi da corrispondere ad un professionista per le opere di ripristino;
b) quello, pari ad euro 11.922,60
(secondo la stima del ctu, oppure pari ad altra somma ritenuta equa dal Tribunale), a titolo di indennità di occupazione dal mese di Maggio 2018 al 31 Ottobre 2018; c) il lucro cessante per la mancata percezione dei canoni di locazione dal 31.10.2018 alla materiale corresponsione della somma risarcitoria, oltre che per il periodo di tre mesi necessario al completamento delle opere, come ritenuto dal ctu.
Costituitosi in giudizio, il aveva contestato l'avversa domanda, evidenziando la Parte_1 riconducibilità dei danni al normale uso del bene nonchè l' inadempimento all' obbligo del locatore di compiere interventi di manutenzione straordinaria nel corso del rapporto, lamentando che la controparte si fosse rifiutata più volte (sino all'intervento dell'ufficiale giudiziario) di ricevere la consegna dell'immobile, così ricorrendo l'ipotesi pagina 2 di 14 della mora credendi, e che nel procedimento per ATP il proprio consulente non avesse mai ricevuto comunicazioni relative agli accessi e ai sopralluoghi.
Con la sentenza n.982/2022 impugnata in questa sede, il Tribunale di Nola, acquisito il fascicolo del procedimento di ATP e disposto il mutamento del rito ai sensi dell'art. 426 c.p.c., ha deciso la controversia nei detti termini ritenendo, in sintesi:
- che fosse procedibile la domanda, avendo la parte attrice esperito il tentativo di mediazione ai sensi dell'art. 5
d.lgs. n. 28/2010, come documentato in atti;
- che dovesse essere disattesa l'eccezione, formulata dal resistente nelle righe conclusive della Parte_1 propria comparsa di costituzione, di violazione del contraddittorio tecnico nel procedimento di atp per non avere il proprio consulente mai ricevuto comunicazioni relative agli accessi e ai sopralluoghi;
- che, quanto al merito, la parte attrice avesse fornito la prova – su di lei incombente ai sensi dell'art. 2697 c.c. – dei fatti costitutivi della propria pretesa, mentre la convenuta non avesse fornito la prova della ricorrenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'avverso diritto;
- che, quanto alla indennità di occupazione, fosse congruo, anche sulla base della ctu espletata, quantificarla nell'importo complessivo di euro 10.000,00, corrispondente all'importo di euro 2.000,00 mensili per 5 mensilità (dal giugno 2018 all' ottobre 2018);
- che dovesse essere affermata la ricorrenza della responsabilità del resistente ai sensi degli artt. 1587 e 1590
c.c., alla luce delle risultanze della consulenza espletata in sede di Atp, posto che, a fronte della consegna dell'immobile in oggetto alla parte conduttrice “in buono stato locativo”, come emergeva dal verbale di consegna del 23.2.1994 (conformemente, dunque, alla presunzione di cui all' art. 1590, 2° comma c.c.), il consulente tecnico aveva potuto constatare, previo esame della documentazione fotografica in atti ed all' esito di numerosi accessi sui luoghi di causa, che lo stato dell' immobile successivamente alla riconsegna presentasse dei danni che “per gran parte derivano dall' improprio uso dell' immobile locato e, pertanto, non dipendono dall' uso ventennale dei beni e dalla vetustà”, rappresentando, altresì, di aver riscontrato delle modifiche ed alterazioni dello stato dei luoghi riconducibili ad opere realizzate dal conduttore;
- che, partendo dalle risultanze degli accertamenti peritali dovesse essere disattesa la difesa del Parte_1 resistente, che aveva eccepito che i danni fossero riconducibili al normale uso del bene, ovvero alla omissione di interventi di manutenzione straordinaria a carico del locatore, avendo il consulente indicato– sulla scorta del mandato conferito – i soli danni riconducibili espressamente ad un uso improprio del bene;
- che dovesse essere disattesa anche l'eccezione con la quale il Ministero aveva dedotto che la parte locatrice avesse accettato senza riserve la consegna dell'immobile, risultando viceversa, dal verbale di rilascio del
31.10.2018, che la stessa avesse fatto espressa riserva di agire per il risarcimento dei danni all' immobile;
pagina 3 di 14 - che fosse condivisibile la quantificazione dei danni (corrispondenti ai costi per il ripristino dei luoghi) non riconducibili al normale deterioramento dovuto all'uso, operata dal ctu nella misura di euro 107.986,95, oltre IVA;
- che, quanto alla richiesta di parte attrice di corresponsione di ulteriori somme: a) nulla potesse essere riconosciuto per gli esborsi necessari per il rilascio di certificato di agibilità e per i connessi oneri tecnici, tenuto conto che tali costi non erano stati preventivati dal ctu e che neppure parte attrice avesse provato di doverli sostenere, mentre potesse essere riconosciuto un compenso aggiuntivo per la direzione dei lavori – esborso senz'altro necessario alla luce dell' attività a compiersi – contenuto in misura pari al 10% degli interventi da effettuarsi, da liquidarsi equitativamente in misura pari a 10.000,00 euro, alla luce del valore e della complessità dell' opera;
b) nulla potesse, poi, essere riconosciuto a titolo di “deprezzamento dell'immobile”, tenuto conto dell'idoneità del credito risarcitorio liquidato a soddisfare l'interesse del creditore al ripristino integrale dell'immobile in oggetto, pervenendosi, in caso contrario, ad una duplicazione risarcitoria, con indebita locupletazione del danneggiato;
c) quanto al lucro cessante, tenuto conto che il ctu aveva quantificato i tempi per la esecuzione dei lavori in un arco di tre mesi, stimando il valore locativo dell'immobile in misura pari a complessivi 2.384,52, potesse riconoscersi l'ulteriore somma di euro 7.153,56, corrispondente al pregiudizio economico da sopportare per la necessaria privazione dell'immobile nell' arco temporale necessario alla riparazione, ma non anche – come invece richiesto da parte attrice – il pagamento di una somma pari al canone di locazione a far data dal rilascio, per la intera durata del giudizio di merito e sino alla materiale corresponsione della somma risarcitoria.
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Il ha censurato la sentenza n.982/2022 emessa dal Tribunale di Nola sulla Parte_1 base dei seguenti cinque motivi.
1) DIFETTO DEL CONTRADDITTORIO – INAMMISSIBILITA' DELL'AZIONE EX ADVERSO SPIEGATA.
Con il primo motivo il appellante, sostenendo che fosse proprietaria, in virtù di atto Parte_1 Controparte_2 di donazione del 13.3.2013, solo di una quota dell'intero complesso (composto da alloggi personale, uffici, autorimesse) oggetto di causa (già locato ad esso per esigenze dell'Arma dei Carabinieri), ed Parte_1 evidenziando che la avesse in corso vertenze con gli altri coeredi di Controparte_3 Persona_1
(coniuge superstite + 4 figli) comproprietari di altre quote indivise dell'immobile, ha lamentato che il giudizio di primo grado si fosse svolto in difetto del regolare contraddittorio fra tutte le parti, posto che la difesa avversaria avrebbe dovuto integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli eredi dell'originario proprietario, Per_1
.
[...]
2) DIFETTO DEL CONTRADDITTORIO TRA LE PARTI NEL GIUDIZIO EX ADVERSO INSTAURATO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 669 E
669 BIS CPC SULLE CUI RISULTANZE IL TRIBUNALE ADITO HA FONDATO LA SENTENZA IN QUESTA SEDE IMPUGNATA.
Con il secondo motivo l'appellante ha criticato la decisione del primo giudice nella parte in cui ha ritenuto infondata l'eccezione relativa alla violazione del contraddittorio tecnico nel procedimento di atp per non avere, il proprio consulente, preso parte alle operazioni peritali per la mancanza di rituale convocazione. pagina 4 di 14 Ragion per cui, essendosi la decisione fondata sulle risultanze dell'Atp, ad avviso dell'appellante sarebbe necessario garantire una nuova e più equa quantificazione degli asseriti danni arrecati all'immobile, disponendo una nuova perizia alla presenza del proprio tecnico di parte già nominato, non essendo mai stato convocato a svolgere le operazioni di sopralluogo in contradditorio con il ctu.
3) NEL MERITO, IN ORDINE ALLA LEGITTIMAZIONE ATTIVA DELLA ODIERNA APPELLATA - ERRONEITA' DELLE SENTENZA
FONDATA SU UN PRESUPPOSTO DI FATTO ERRONEO.
Con il terzo motivo l'appellante ha sostenuto che il primo giudice avesse errato nel ritenere non contestata la legittimazione attiva di , avendo invece esso , a partire dalla comparsa di costituzione Controparte_2 Parte_1
e risposta depositata nel giudizio di accertamento tecnico preventivo, osservato che la controparte fosse proprietaria, in virtù di atto di donazione del 13.03.2013, solo di una quota dell'intero complesso (composto da alloggi personale, uffici, autorimesse), già locato al per esigenze dell'Arma dei Carabinieri, Parte_1 essendo comproprietari delle altre quote indivise gli altri coeredi di (coniuge superstite + 4 Persona_1 figli).
4) NEL MERITO, IN RELAZIONE ALLA PRETESA AVVERSARIA AVENTE AD OGGETTO IL PAGAMENTO DELL'INDENNITA' DI
OCCUPAZIONE: ERRONEITA' DELLA SENTENZA CHE HA ACCOLTO LA DOMANDA EX ADVERSO SPIEGATA SOTTO UNA
DUPLICITA' DI PROFILI.
Con il quarto motivo l'appellante ha censurato l'accoglimento, da parte del primo giudice, sia sotto il profilo dell'an che sotto il profilo del quantum debeatur, perché non avrebbe tenuto conto di quanto da esso Parte_1 dedotto nella comparsa di costituzione depositata in primo grado circa il comportamento ostativo e non collaborativo della controparte la quale, più volte invitata alla riconsegna dello stabile, si sarebbe rifiutata e, solo a seguito dell'intervento dell'ufficiale giudiziario, sollecitato dalla P.A., si sarebbe presentata per la riconsegna formale.
Quindi, ad avviso del , in capo all'appellata si sarebbe dovuta riscontrare una ipotesi di Parte_1 mora credendi quale elemento impeditivo, sotto il profilo dell'an, della pretesa attorea in punto di pagamento dell'indennità di occupazione.
In ordine, poi, al quantum debeatur, l'appellante ha lamentato che il Tribunale avesse fatto riferimento alla stima operata dal ctu nel giudizio di Atp, pur essendo stato violato il principio del contraddittorio nello svolgimento delle operazioni peritali, essendosi svolte senza l'intervento del proprio (dell'amministrazione convenuta/appellante, si intende) consulente.
5) NEL MERITO, ERRONEITA' DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI HA ACCOLTO LA DOMANDA RISARCITORIA EX
ADVERSO SPIEGATA – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1590 C.C. E SS. IN COMBINATO DISPOSTO CON GLI
ARTT. 1576 E 1609 C.C. E CON GLI ARTT. 5 E 6 DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE.
Con il quinto motivo l'appellante ha sostenuto che la decisione impugnata fosse errata anche perché le operazioni di rilascio erano state descritte nel verbale di riconsegna, dal quale non si rilevavano contestazioni in pagina 5 di 14 ordine allo stato dei luoghi da parte del proprietario e, contrariamente a quanto ex adverso dedotto, il rilascio si sarebbe dovuto considerare, quindi, avvenuto in base alle disposizioni e alle regole dettate dall'art. 1590 c.c., essendo il deterioramento risultante dal normale uso del bene oggetto del contratto, dovendosi tenere conto, a tal fine, della durata ultratrentennale della locazione.
L'appellante ha aggiunto, sul punto: a) Che la , Controparte_4 Controparte_5 nella Relazione tecnico estimativa del 3.2.2016 finalizzata alla determinazione del congruo canone di locazione dell'immobile per cui è causa, aveva ritenuto, in riferimento alle porzioni dell'immobile locato destinato a zona logistica, ovvero anche ad alloggi di servizio, che fossero “in normale stato manutentivo, pur presentando finiture datate”, reputando lo stato manutentivo generale dell'immobile, nel suo complesso, sufficiente;
b) che nella citata
Relazione dell'Agenzia del era stata richiamata la relazione tecnica di parte proprietaria, nella quale era CP_5
Pers certificata la conformità impiantistica dell'immobile; c) che, peraltro, l'arch. incaricato dalla , in fase CP_2 di contestazione della quantificazione del canone locativo, elaborato in sede di congruità dal non aveva CP_5 rilevato alcunché circa le presunte condizioni di degrado dell'immobile, in tal modo confermando implicitamente le valutazioni sullo stato dello stesso effettuate dalla Agenzia del demanio;
d) che il Comando Provinciale
Carabinieri, nel corso della locazione, aveva mosso, anche con rilievi fotografici, numerose lamentele sulla mancanza di idonei interventi di manutenzione straordinaria quali lavori di rifacimento impianto elettrico, sostituzione infissi, distacchi di intonaci e crepe nelle pareti, infiltrazioni d'acqua al 3° e 4° piano e lastrico solare e che, di ciò, il giudice di primo grado non avesse tenuto conto, limitandosi a ritenere infondate le difese erariali sempre sul presupposto degli esiti dell'atp, nonostante il procedimento fosse viziato per le motivazioni di cui al secondo motivo di gravame.
E, alla luce di quanto esposto, il appellante, invocando, in conseguenza della riforma della sentenza Parte_1 impugnata (e, dunque, in assenza di soccombenza in capo ad esso appellante), una diversa regolamentazione delle spese di lite (quindi con la condanna della controparte alla rifusione delle spese), ha rassegnato le seguenti conclusioni: “a) in accoglimento del primo motivo di appello, dichiarare inammissibile l'azione ex adverso spiegata in primo grado;
b) in accoglimento del secondo motivo di appello, accertare il difetto di contraddittorio con il quale si sono svolte le OO.PP. nell'ambito del presupponente giudizio di ATP e, per l'effetto, disporre una nuova perizia, alla presenza del tecnico di parte, peraltro, già nominato e costituito nel precedente giudizio, Ing. , che, come in precedenza evidenziato, non è mai stato convocato a svolgere le Persona_4 operazioni di sopralluogo in contradditorio con il CTU;
c) in relazione alla condanna della P.A. appellante al pagamento della indennità di occupazione: -) in via principale, statuire che, attesa l'ipotesi di mora credendi integrata dall'operato dell'attrice, nulla è dovuto, a tale titolo, dalla odierna appellante;
-) in via subordinata, in relazione al quantum, ricalcolare l'ammontare dovuto alla luce della nuova perizia che sarà disposta in accoglimento del secondo motivo di appello;
d) in relazione alla statuita condanna della PA appellante al risarcimento ex art. 1590 c.c.: -) in via principale, statuire che nulla è dovuto dalla Amministrazione giusta quanto argomentato in seno al quinto motivo di appello;
-) in via subordinata, in relazione al quantum, in ogni caso, ricalcolare l'ammontare dovuto alla luce della nuova perizia che sarà disposta in accoglimento del secondo motivo di appello. Con vittoria integrale di spese ed onorari del doppio grado.”.
pagina 6 di 14 Iscritta la causa al n. 2496/2022 del Ruolo Generale ed acquisito, ai sensi dell'art. 347, ultimo comma, c.p.c., in data 27.6.2022 (come da annotazione telematica della cancelleria), il fascicolo cartaceo di ufficio di primo grado, si
è costituita in giudizio, con comparsa depositata in data 11.1.2023, , chiedendo, Controparte_2 preliminarmente, di accertare se il gravame fosse stato iscritto a ruolo entro il termine di 30 giorni dalla notifica della sentenza, dichiarando, in caso contrario, l'inammissibilità dell'avversa opposizione, evidenziando, sul punto, che, avendo il Tribunale di Nola reputato l'azione risarcitoria da ella promossa correlata al rapporto locativo sottostante, aveva disposto il mutamento di rito, ex art. 426 c.p.c. rientrando la controversia nel novero di quelle disciplinate dall'art. 447 bis c.p.c. (con la conseguenza che la controparte avrebbe dovuto proporre l'appello con ricorso anziché con atto di citazione).
Ha, poi, eccepito l'inammissibilità, ai sensi degli artt. 342 e 348-bis c.p.c., dell'avverso gravame, contestandone comunque la fondatezza e rassegnando le seguenti conclusioni: “…affinché l'adita Corte, previo mutamento del rito, rigetti integralmente il proposto gravame, in quanto inammissibile ed infondato, e condanni il alla rifusione dei danni in suo Parte_1 Parte_1 favore, ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi in via equitativa. Chiede disporsi la correzione dell'errore materiale contenuto in sentenza nei limiti innanzi indicati. Con la condanna, comunque, del alla rifusione di spese e compensi anche del presente grado, oltre Parte_1 accessori di legge, con attribuzione.”.
Ha chiesto, in particolare, la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della detta sentenza e rappresentato, secondo la sua prospettazione, dal fatto che, diversamente da quanto affermato a pag. 13 della motivazione (circa la liquidazione dell'importo dovuto a titolo risarcitorio tenendo conto della svalutazione monetaria intercorsa tra il momento del suddetto deposito e quello della sua liquidazione, calcolata secondo le variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai accertate dall'ISTAT), al primo capo del dispositivo fosse stato omesso di maggiorare tale importo della rivalutazione monetaria.
Ragion per cui ha chiesto la correzione del detto dispositivo nei seguenti termini: “accoglie la domanda nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto, condanna il al pagamento, in favore di , della somma di euro Parte_1 Controparte_2
135.140,51 (oltre IVA sulla minor somma di euro 107.986,95), oltre interessi e rivalutazione monetaria nella misura indicata in parte motiva”.
Con ordinanza dell'1.2.2023, rilevato che in primo grado era stato seguito (a seguito del mutamento del rito) il c.d. rito locatizio (tanto è vero che la sentenza impugnata è stata pronunciata ai sensi dell'art. 429 c.p.c.) e che, ciò nonostante, il appellante avesse proposto appello con atto di citazione, in forza del c.d. principio Parte_1 dell'ultrattività del rito è stato disposto il mutamento del rito (da ordinario a speciale) ed è stata fissata l'udienza di discussione per il 27.2.2024.
Indi, dopo alcuni rinvii di ufficio, con decreto presidenziale dell'11.2.2025 (ritualmente comunicato alle parti costituite), è stato disposto lo svolgimento dell'udienza dell'11.2.2025 “in presenza”.
E, all'udienza dell'11.2.2025 la causa è stata decisa, all'esito della discussione dei difensori delle parti costituite, mediante lettura del dispositivo, ai sensi dell'art. 437, comma 1, c.p.c.
pagina 7 di 14 MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va detto che nelle controversie sottoposte (come quella in esame) all'applicabilità, ai sensi dell'art. 447-bis cod. proc. civ., del rito del lavoro (rito, peraltro, seguito correttamente in primo grado, con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 429 c.p.c.), la proposizione dell'appello si perfeziona con il deposito dell'atto in cancelleria nel termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza (ovvero, in caso di mancata notifica, nel termine lungo di cui all'art. 327 cod. proc. civ.); ciò anche se l'appello sia proposto erroneamente (come nel caso di specie) con la forma della citazione, assumendo rilievo in tal caso solo la data di deposito della medesima (cfr.
Cass. civ., Sez. III, 22/04/2010, n. 9530; cfr. anche Cass. civ., Sez. III, Ord., 09/01/2024, n. 871; Sez. VI - 3, Ord.,
08/09/2017, n. 20994; Sez. 3, n. 12990 del 27/05/2010; Sez. L, n. 5150 del 12/03/2004; Sez. III, 01/02/2001, n.
1396).
Ciò premesso, nel caso di specie l'appello proposto dal pur essendo stato Parte_1 proposto con citazione, è tempestivo (e, quindi, ammissibile sotto tale profilo), posto che la sentenza impugnata è stata notificata in data 10.5.2022, come dedotto dallo stesso appellante (e non contestato dalla Parte_1 controparte), e l'iscrizione a ruolo è comunque avvenuta in data 8.6.2022 (dunque nel rispetto del c.d. termine breve di trenta giorni, ex artt. 325 e 436, ultimo comma, c.p.c.).
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Ancora in via preliminare la Corte rileva l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dall'appellata ai sensi dell'art. 342 c.p.c. (434 c.p.c. per ciò che concerne il c.d. rito del lavoro).
Ed infatti, dalla lettura dell'atto di appello è possibile individuare con assoluta chiarezza - come potrà constatarsi anche di seguito, in occasione dello scrutinio delle doglianze mosse dall'impugnante – i punti della sentenza investiti da censura, nonché le ragioni per le quali è stata chiesta la riforma della decisione assunta dal Tribunale, onde va senz'altro esclusa la ricorrenza delle condizioni richieste dalle citate disposizioni del codice di rito per la declaratoria di inammissibilità del gravame.
Ai fini della specificità dei motivi d'appello è sufficiente, infatti, una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata (cfr. Cass. civ., Sez. 6 – 3, Ord. n. 40560 del 17/12/2021), in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. n. 7675 del 19/03/2019).
Al riguardo va detto, invero, che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di pagina 8 di 14 “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. civ., Sez. Un., n. 27199 del 16/11/2017).
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Sempre in via preliminare va detto, quanto all'eccezione, sollevata dall'appellata, di inammissibilità dell'appello richiamando l'art. 348-bis c.p.c., che l'ordinanza di inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348 ter c.p.c., applicabile anche nel rito del lavoro (come espressamente previsto dall'art. 436 -bis c.p.c.), deve essere pronunciata dal giudice competente prima di procedere alla trattazione della causa.
Essa, infatti, deve collocarsi prima di ogni altra attività, immediatamente dopo la verifica della regolare costituzione delle parti nel giudizio di appello, posto che l'udienza di discussione, pur nella sua formale unicità, può scindersi in frazioni o segmenti successivi ordinatamente volti a configurare momenti distinti, ciascuno connotato da una specifica funzione processuale, con l'effetto di definire il luogo del compimento, da parte del giudice, di singole attività (cfr. Cass. civ., Sez. L., n. 10409 del 01/06/2020).
Ragion per cui tale facoltà è preclusa, nel caso di specie, essendo già avvenuta la trattazione della causa, essendo stata fissata l'udienza per la discussione.
Del resto, la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, “in procedendo” o “in iudicando”, e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate (cfr. Cass. civ., Sez. 6 – L, Ord. n. 37272 del 29/11/2021).
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Passando all'esame, nel merito, dell'appello proposto dal la Corte ne Parte_1 rileva l'infondatezza per le ragioni di seguito esposte.
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Risultano infondati, in primo luogo, il primo e il terzo motivo di gravame, esaminabili congiuntamente in quanto strettamente connessi.
Sussiste, infatti, come ritenuto dal Tribunale di Nola, la legittimazione di ad agìre per il Controparte_2 risarcimento dei danni relativi ai beni locati (in Nola, via San Paolo Bel Sito), essendo subentrata (quale locatrice) nel rapporto di locazione (originariamente stipulato dal padre, , suo dante causa). Persona_1
Ciò senza la necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti di altri eventuali coeredi/comproprietari del detto bene, come invece sostenuto dal appellante. Parte_1
pagina 9 di 14 Come, invero, evidenziato dall'appellata , quest'ultima risulta la proprietaria esclusiva degli Controparte_2 immobili locati (in virtù dell'atto di donazione del 13.3.2013 prodotto dalla stessa nel primo grado di giudizio ed esaminabile dal fascicolo di ufficio telematico di tale grado).
Ciò ha trovato conferma anche nella relazione redatta dal ctu, arch. (nel procedimento per Persona_5
ATP n. 1054/2019 RG/Trib. Nola;
cfr. tale relazione, contenuta sia nel fascicolo cartaceo che in quello telematico di primo grado), avendo il consulente rilevato che il verbale di consegna e stato di consistenza del 23.3.1994 riguardava quattro alloggi distribuiti uno per piano (dal I al IV), due box ad uso autorimessa singola, con tre accessi facenti parte di altro stabile attiguo alla caserma, facenti parte dell'intero fabbricato in oggetto, accertando che tale consistenza (alla quale si riferiva il contratto di locazione per cui è causa, del 29.9.1999, n. 18533/rep.) fosse proprio quella oggetto di lite.
D'altra parte, anche ove fosse stato dimostrato quanto paventato dal appellante e, cioè, che, oltre a Parte_1
, fossero subentrati nel detto contratto di locazione anche altri coeredi (di ), Controparte_2 Persona_1 comproprietari dell'immobile locato, non sarebbe comunque sussistita la necessità di integrare il contraddittorio, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., nei loro confronti.
Nel caso di morte del locatore il contratto di locazione non si frammenta, invero, in una serie di rapporti distinti facenti capo ai singoli coeredi.
Ed infatti, la successione del locatore comporta solo una modifica soggettiva del rapporto di locazione con il subentro degli eredi nella posizione del locatore e la fattispecie in esame va equiparata alla originaria locazione di più comproprietari nella quale ciascuno può locare ed agire per il rilascio.
In tal caso, in particolare, qualora in un contratto di locazione la parte locatrice sia costituita da più locatori, ciascuno di essi è tenuto, dal lato passivo, nei confronti del conduttore alla medesima prestazione, così come, dal lato attivo, ognuno degli stessi può agire nei riguardi del locatario per l'adempimento delle sue obbligazioni, applicandosi in proposito la disciplina della solidarietà di cui all'art. 1292 cod. civ., che non determina, tuttavia, la nascita di un rapporto unico ed inscindibile e non dà luogo, perciò, a litisconsorzio necessario tra i diversi obbligati o creditori (cfr. Cass. civ., Sez. III, 22/06/2009, n. 14530; cfr. anche Cass. Civ., Sez. III, Ord., 24/05/2023, n.
14392; Sez. III, Ord., 06/03/2023, n. 6596).
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Privo di fondamento è anche il secondo motivo di gravame.
Ed invero, come rilevato dal primo giudice, anche la difesa del resistente (regolarmente costituito nel Parte_1 procedimento per Atp n. 1054/2019 RG) aveva avuto comunicazione, dal consulente di ufficio, della data di inizio delle operazioni peritali.
In particolare, come si legge nella ctu redatta dall'arch. (che aveva documentato ciò nei relativi Per_2 allegati), quest'ultimo aveva fissato la data del primo accesso sui luoghi di causa per il 26.6.2019, comunicandola pagina 10 di 14 preventivamente alle parti (ai sensi dell'art. 90 disp. att. c.p.c.) a mezzo PEC (del 18.6.2019), ed aveva poi effettuato ulteriori sopralluoghi (l'8.7.2019, il 6.9.2019, il 20.9.2019 e il 20.12.2019).
Ragion per cui, precisato che il consulente tecnico, ai sensi dell'art. 194, comma 2, c.p.c. e dell'art. 90, comma
1, disp. att. c.p.c., deve dare comunicazione del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali, mentre analogo obbligo di comunicazione non sussiste quanto alle indagini successive, incombendo sulle parti l'onere di informarsi sul prosieguo di queste al fine di parteciparvi (cfr., tra le altre, Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 16/10/2020,
n. 22615), va detto che la mancata comunicazione, nel caso di specie, anche (ossia oltre che all'Avvocatura erariale) al consulente di parte del resistente, ing. (nominato nel procedimento per ATP Parte_1 Persona_4 alla prima udienza del 16.5.2019, pur senza l'indicazione dei relativi recapiti, come invece prescritto dall'art. 91 disp. att. c.p.c.; cfr. il verbale cartaceo di tale udienza, allegato al fascicolo cartaceo di primo grado), non ha comportato la nullità della relativa consulenza.
Come, infatti, chiarito più volte dalla Suprema Corte, la violazione dell'obbligo di comunicazione al consulente tecnico di parte delle indagini predisposte dal consulente d'ufficio (ex art. 91 disp. att. c.p.c., comma 2) non produce la nullità della consulenza di quest'ultimo, ove il consulente della parte interessata avrebbe potuto essere informato di tali operazioni dal difensore della medesima (come nel caso di specie, avendo la difesa del Parte_1 ricevuto la comunicazione dell'inizio delle operazioni peritali, come detto;
cfr. Cass. civ., Sez. I, 28/02/2014, n.
4808; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 25/11/2022, n. 34861; n. 2834/1983; n. 2594/1980; Cass. n. 1079/1977).
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Risulta infondato anche il quarto motivo di gravame.
Ed infatti non vi è alcuna prova dell'asserito comportamento ostativo/impeditivo dell'attrice nel ricevere la consegna dell'immobile locato, se è vero, anzi, che, come dedotto dall'appellata, ci sono voluti oltre quattro anni dal primo accesso e vari tentativi posti in essere dall'ufficiale giudiziario per eseguire il rilascio del bene (da luglio
2014 al 31.10.2018), come emerge dall'atto di precetto, dall'atto di preavviso ex art. 608 c.p.c. intimati dalla
[...]
CP_
e dal secondo verbale di accesso del competente Ufficiale Giudiziario, redatto in data 20.10.2014, prodotti dall'attrice in sede di memoria integrativa dell'1.10.2021 (e consultabili dal fascicolo telematico di primo grado).
Ed esclusa, in base a quanto detto nell'esaminare il motivo di gravame precedente, la nullità della consulenza per la mancata comunicazione delle operazioni peritali (anche) al consulente del , si rivela Parte_1 infondata che l'ulteriore doglianza dell'appellante concernente, in ordine al quantum debeatur, il fatto che il
Tribunale avesse fatto riferimento alla stima operata dal ctu nel giudizio di Atp, pur essendo stato asseritamente violato, per l'appunto, il principio del contraddittorio nello svolgimento delle operazioni peritali, essendosi svolte senza l'intervento del proprio (dell'amministrazione convenuta/appellante, si intende) consulente.
pagina 11 di 14 Come detto, infatti, la difesa del resistente (che aveva avuto comunicazione, si ribadisce, da parte del Parte_1 ctu, dell'inizio delle operazioni peritali) avrebbe potuto comunque ragionevolmente informare il proprio consulente della data fissata dal ctu per l'inizio di tali operazioni.
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La Corte ritiene che sia infondato anche il quinto motivo di gravame.
Priva di fondamento è, invero, la doglianza secondo cui non vi sarebbero state contestazioni in ordine allo stato dei luoghi da parte del proprietario, posto che, come rilevato sostanzialmente anche dal primo giudice, dal verbale di rilascio (del 31.10.2018; prodotto in sede di atp) si evince che la si era riservata espressamente di CP_2 agìre in separata sede anche per il ripristino dello stato dei luoghi (oltre che per il rimborso delle spese di procedura).
Quanto, poi, ai danni riscontrati, correttamente il Tribunale di Nola ha tenuto conto degli accertamenti e delle valutazioni del ctu, arch. , espresse in sede di atp, avendo lo stesso minuziosamente ed Persona_6 analiticamente indicato (come peraltro gli era stato precisamente chiesto nell'ambito dei quesiti posti in sede di conferimento dell'incarico) - confrontando la descrizione dell'immobile contenuta nel contratto di locazione e nel verbale di consegna e stato di consistenza con lo stato dello stesso immobile al momento del rilascio (desumibile dalle foto allegate alla perizia di parte ricorrente e dal verbale di rilascio) – i danni che non fossero riconducibili al normale deterioramento o consumo risultante dall'uso del bene dal 2000 al 2018 (riportati a pagina 9 e a pagina
10 della sentenza impugnata) distinguendoli da quelli riconducibili (e, quindi, non risarcibili, ex art. 1590 c.c.), invece, all'uso ordinario e ventennale del bene.
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Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite in favore della controparte, in base al principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c.
In particolare, i compensi professionali spettanti ai difensori, dichiaratisi antistatari, ex art. 93 c.p.c., dell'appellata, vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia in base a quelli medi ridotti del 50%) per tutte le fasi (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 29/09/2022, n. 28325), di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva svolta nell'interesse dell'appellata vittoriosa stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte
d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da euro 52.000,01 ad euro 260.000,00, in base al valore della controversia (determinato in base al criterio del disputatum; cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 30/11/2022, n. 35195).
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pagina 12 di 14 Non sussistono i presupposti della condanna ai sensi dell'art. 96, co.3, c.p.c., chiesta dall'appellata nei confronti del appellante. Parte_1
Ed invero, non vi sono elementi per ritenere che quest'ultimo abbia agìto con mala fede o colpa grave, ossia che vi sia stata la violazione del grado minimo di diligenza che consentisse di avvertire facilmente l'infondatezza dell'impugnazione proposta (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 27/10/2023, n. 29831; Sez. I, Ord., 12/10/2023, n. 28448).
Al riguardo va infatti precisato che la responsabilità ex art. 96, comma 3, c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art.24 Cost. (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 12/07/2023, n. 19948).
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Nonostante l'infondatezza del gravame non può, inoltre, trovare applicazione l'art. 13, comma 1-quater, del
D.P.R. n. 115 del 2002, beneficiando il , quale amministrazione statale, dell'esenzione dal Parte_1 contributo unificato mediante il meccanismo della prenotazione a debito (cfr. Cass. civ., Sez. VI - Lavoro, Ord.,
29/01/2016, n. 1778; cfr. anche Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 04/02/2025, n. 2658; Sez. V, Ord., 31/01/2025, n.
2358; Sez. V, Ord., 28/04/2022, n. 13427; Sez. III, 14/03/2014, n. 5955).
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Infine la sentenza impugnata va corretta, come chiesto dall'appellata (posto che l'impugnazione assorbe anche la correzione di errori;
cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 12/07/2024, n. 19219; Sez. II, Ord., 12/07/2024, n. 19219; ciò senza la necessità di uno specifico motivo di impugnazione, neppure in via incidentale;
cfr. Cass. Civ., Sez. IV-2,
Ord., 12.1.2022, n. 683; Sez. II, 14.6.2005, n.12741), per non avere il giudice di prime cure disposto la rivalutazione monetaria, in dispositivo, nonostante quanto affermato, sul punto, in motivazione (cioè che dovesse riconoscersi tale rivalutazione, trattandosi di debito di valore, citando analiticamente i criteri sanciti dalla Suprema
Corte, a Sezioni Unite, con sentenza n. 1712/1995) individuando specificamente anche la data (10.2.2020, ossia quella del deposito della ctu) da cui far decorrere gli interessi compensativi (sulla somma progressivamente rivalutata), per poi aggiungere anche gli interessi decorrenti dalla data della pubblicazione della sentenza
(comportante la conversione del debito di valore in debito di valuta).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 4^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 2496/2022 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto dal avverso la sentenza n.982/2022 emessa Parte_1 dal Tribunale di Nola, pubblicata il 5.5.2022.
pagina 13 di 14 2. In accoglimento dell'istanza formulata da , dispone la correzione del primo capo del Controparte_2 dispositivo della sentenza n.982/2022 emessa dal Tribunale di Nola, pubblicata il 5.5.2022, nel senso che, ove v'è scritto “accoglie la domanda nei limiti di cui in parte motiva e, per l' effetto, condanna il al Parte_1 pagamento, in favore di , della somma di euro 135.140,51 (oltre IVA sulla minor somma di euro Controparte_2
107.986,95), oltre interessi nella misura indicata in parte motiva;
”, deve intendersi: “accoglie la domanda nei limiti di cui in parte motiva e, per l' effetto, condanna il al pagamento, in favore di Parte_1 CP_2
, della somma di euro 135.140,51 (oltre IVA sulla minor somma di euro 107.986,95), oltre interessi al tasso
[...] legale sul detto importo devalutato al 10.2.2020 e rivalutato anno per anno (secondo gli indici Istat) sino alla data della pubblicazione della sentenza, ed oltre interessi al tasso legale sulla somma così complessivamente determinata, con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza sino al soddisfo.”.
3. Dichiara tenuto e condanna il al pagamento, in favore degli avvocati Parte_1
Antonio e Christian Cecere, difensori dichiaratisi antistatari di , dei compensi professionali del Controparte_2 secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 7.158,5, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
Napoli, 11.2.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
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