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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 12/03/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 4052/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il tribunale, nella persona del giudice Lorenzo Azzi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 4052/2024 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F. ), (C.F. Parte_4 C.F._4 Parte_5
, (C.F. ), C.F._5 Parte_6 C.F._6
(C.F. ), (C.F. Parte_7 C.F._7 Parte_8
, (C.F. ), C.F._8 Parte_9 C.F._9
(C.F. , (C.F. Parte_10 C.F._10 Parte_11
, (C.F. ), C.F._11 Parte_12 C.F._12 [...]
(C.F. ), (C.F. Parte_13 C.F._13 Parte_14
), (C.F. C.F._14 Parte_15
), (C.F. ), C.F._15 Parte_16 C.F._16
(C.F. ), (C.F. Parte_17 C.F._17 Parte_18
), (C.F. , C.F._18 Parte_19 C.F._19 Pt_20
(C.F. ), (C.F. ),
[...] C.F._20 Parte_21 C.F._21
(C.F. ), (C.F. Parte_22 C.F._22 Parte_23
), (C.F. ), C.F._23 Parte_24 C.F._24 Pt_25
(C.F. , (C.F. ),
[...] C.F._25 Parte_26 C.F._26
(C.F. ), Parte_27 C.F._27 Parte_28
pagina 1 di 8 (C.F. , (C.F. ), C.F._28 Parte_29 C.F._29 [...]
(C.F. ), (C.F. Pt_30 C.F._30 Parte_31
), (C.F. C.F._31 Parte_32
), (C.F. ), C.F._32 Parte_33 C.F._33
(C.F. ), (C.F. Parte_4 Pt_34 C.F._34 Parte_35
), (C.F. , C.F._35 Parte_36 C.F._36
(C.F. ), (C.F. Parte_37 C.F._37 Parte_38
), (C.F. ), C.F._38 Parte_39 C.F._39 Pt_40
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Silvia Giamminola e
[...] C.F._40
Nicola Galuppo, elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo sito in Como, via Dante n.
25
RICORRENTI contro
Controparte_1 Controparte_2
- (C.F. ) con sede in Como, in persona del Presidente p.t. ,
[...] P.IVA_1 Controparte_3
rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Morra presso il cui studio, in Como via Giulini n. 20, elegge domicilio
RESISTENTE
OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: <- a) accertare e dichiarare l'invalidità per violazione dello Statuto approvato in data 29.10.2019 - con conseguente nullità e/o annullamento - della deliberazione del CDP della di Como datata 13-26 novembre 2024 per i motivi esposti in narrativa CP_4 nonché di ogni altra deliberazione inerente alla procedura elettiva, di voto e l'esito delle votazioni tenutesi in data 7.12.2024 per l'elezione dei membri del nuovo CDP;
- b) conseguentemente accertare e dichiarare l'invalidità per violazione dello Statuto - con conseguente nullità e/o annullamento - della deliberazione del CDP del CP_5
17.12.2024 con cui, all'esito delle operazioni di voto del 7.12.2024, sono stati nominati i membri del nuovo CDP con l'indicazione del nuovo Presidente, Vice Presidenti e Consiglieri;
- c)
pagina 2 di 8 condannare parte resistente alla rifusione delle spese di giudizio, oltre a onorari ai sensi del
D.M n. 55/2014 e ss. mm.>>
Per parte resistente: <respingere ogni avversa domanda ed eccezione in quanto infondata in fatto ed in diritto. Col favore di tutte le spese di lite>>.
Fatto e diritto
1. L'oggetto del giudizio
I ricorrenti hanno impugnato, ai sensi dell'art. 23 c.c., due deliberazioni assunte dal Consiglio
Direttivo Provinciale (CDP) della resistente.
2. Questioni di rito
2.1 La composizione dell'organo giudicante
L'art. 23 c.c. prevede che le deliberazioni dell'assemblea possono essere annullate su istanza del pubblico ministero.
Ai sensi del combinato disposto con gli artt. 70 e 50-bis, comma 1, n. 1, c.p.c., pertanto, nel presente procedimento il pubblico ministero dovrebbe intervenire a pena di nullità rilevabile d'ufficio e il tribunale dovrebbe decidere in composizione collegiale.
Tuttavia – premesso che il pubblico ministero è comunque stato messo a conoscenza del procedimento con apposito decreto del 28/02/2025 –, la resistente è un'associazione non riconosciuta (cfr. deposito della resistente del 03/03/2025 e verbale dell'udienza del 10/03/2025).
In tal caso, v'è da osservare come l'art. 23 c.c. si applichi sì analogicamente anche alle associazioni non riconosciute, ma non nella parte in cui prevede la legittimazione a impugnare del pubblico ministero. In questo senso si è espressa la Suprema Corte di Cassazione in più di un precedente: <Il potere d'impugnativa del pubblico ministero, con riguardo alle deliberazioni dell'assemblea di associazione riconosciuta, ai sensi dell'art. 23 primo comma cod. civ., e, correlativamente, la sua qualità di parte necessaria nelle controversie da altri instaurate per
l'annullamento di dette deliberazioni, devono essere esclusi nel caso delle associazioni non riconosciute, in considerazione del carattere speciale dell'indicata disposizione e del suo ricollegarsi all'assoggettamento delle associazioni riconosciute ad ingerenza dell'autorità amministrativa>> (Cass. 2983/1990; conf. Cass. 1148/2004).
pagina 3 di 8 Deve concludersi, quindi, sul punto nel senso che si verte in tema di causa che il pubblico ministero non potrebbe proporre e, conseguentemente, non si applicano gli artt. 70 e 50-bis, comma 1, n. 1, c.p.c.: il pubblico ministero non deve intervenire a pena di nullità e il tribunale (a fronte dell'abrogazione del numero 5 del primo comma dell'art. 50-bis) giudica in composizione monocratica ai sensi dell'art. 50-ter c.p.c.
2.2 La legittimazione a impugnare
A ben vedere, v'è un'altra applicazione analogica dell'art. 23 c.c. da compiersi nel giudizio in esame.
Infatti, non sono state impugnate deliberazioni dell'assemblea, bensì dell'organo amministrativo.
Ebbene, che la norma citata consenta anche tale facoltà è approdo cui è già giunta la giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Pavia, 2 luglio 1987) e che non v'è ragione di contraddire.
La circostanza, però, incide sulla legittimazione a impugnare, che deve essere riconosciuta in capo all'assemblea, all'eventuale organo di controllo e ai membri dell'organo amministrativo che non vi abbiano consentito.
Nella fattispecie in esame, la presenza, fra i quaranta ricorrenti, della (ex) Vice-Presidente
– che del CDP antecedente a quello costituito a dicembre a seguito delle nuove Parte_18
elezioni faceva parte e aveva votato in senso contrario all'adozione della delibera di novembre – permette, in ogni caso, di riconoscere la legittimazione in capo alla parte ricorrente, restando assorbita ogni valutazione in punto di concorrente legittimazione, da un lato, di chi, alla data dell'adozione delle delibere, non era ancora neppure associato (pur avendo già presentato domanda) e, dall'altro, di chi lo era ma non faceva parte dell'organo amministrativo (cfr. Cass.
10188/2011).
3. Il merito
Ai sensi dell'art. 23 c.c., le delibere possono essere annullate ove contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto.
3.1 L'invalidità della delibera del 13-26 novembre 2024 (doc. 6 ricorrenti) per violazione dell'art. 15 dello Statuto
Secondo i ricorrenti, la delibera è nulla perché non v'è stata alcuna adunanza e perché il verbale pagina 4 di 8 non è stato sottoscritto dal Presidente.
Questo primo motivo – di raro formalismo – è infondato, posto che:
- l'art. 15 dello Statuto non prevede forme particolari quanto allo svolgimento delle riunioni del CDP e lo scambio di posta elettronica in atti (docc. 4 e 6 ricorrenti) attesta l'interlocuzione avvenuta fra tutti i suoi componenti nonché l'esito consistito nell'adozione della contestata delibera;
- l'omessa sottoscrizione del verbale da parte del Presidente non costituisce causa di annullabilità della delibera, non essendo adempimento prescritto a pena di invalidità (cfr., analogicamente, Cass. 27163/2017), a maggior ragione considerato che, dallo scambio di posta elettronica in atti (docc. 4 e 6 ricorrenti), emerge come l'organo collegiale abbia agito sotto la direzione del presidente, essendo stato questi sia a impostare il verbale sia a dirigere la discussione (cfr. e-mail del 19/11/2024, ore 06:24).
3.2 L'invalidità della delibera del 13-26 novembre 2024 (doc. 6 ricorrenti) per violazione della delibera del luglio 2024 e/o dell'art. 5 dello Statuto e/o dell'art. 21 d.lgs. 117/2017
Il sta nel valutare se il mancato riconoscimento del diritto di elettorato attivo nelle Pt_41
elezioni di rinnovo del CDP del 07/12/2024 in capo a coloro che avevano presentato domanda di iscrizione a socio nella prima settimana di novembre 2024 sia frutto di una violazione statutaria, come ritenuto dai ricorrenti.
3.2.1 La normativa rilevante
L'art. 3, comma 3, dello Statuto della (doc.
1-bis ricorrenti) prevede che <La qualità di CP_1 socio si acquista con l'iscrizione presso l'Associazione Provinciale/Metropolitana>>.
L'art. 5, comma 7, dello Statuto della resistente (doc. 1 ricorrenti) prevede che <L'aspirante socio acquisisce lo stato di socio dell'Associazione previa domanda di iscrizione al Consiglio direttivo provinciale (…) Il CDP entro trenta giorni dalla data dell'istanza la esamina (…) e, accettata la richiesta di entrare a far parte dell'Associazione, annota l'iscrizione nel libro dei soci, comunicando l'avvenuta ammissione al richiedente>>.
L'art. 7 del regolamento elettorale (doc. 3 ricorrenti) prevede che <Hanno diritto al voto i soci iscritti nell'anno in corso da almeno trenta giorni antecedenti la data delle elezioni, in regola con la quota sociale (10 euro) anno 2024>>.
pagina 5 di 8 Con la delibera del 10/07/2024 (doc. 7 resistente), il CDP ha delegato le fiduciarie <ad acquisire la domanda di iscrizione dell'aspirante socio e ad accettarla seduta stante al verificarsi delle condizioni statutarie>> (pagamento quota sociale, dichiarazione di conoscenza e accettazione dello statuto e dei disciplinari, dichiarazione di volontà di attenersi alle deliberazioni degli organi sociali), fermo restando1 che <<Il Consiglio, che si terrà in un tempo successivo alla richiesta avvenuta, provvederà a formalizzare le iscrizioni dei nuovi soci che saranno annotati nel libro degli associati>>.
3.2.2 La delibera adottata a novembre 2024 dal CDP in scadenza
Nel verbale dell'impugnata delibera si legge quanto segue: <Si delibera di accreditare le iscrizioni dei nuovi aspiranti soci che hanno fatto domanda nei mesi di settembre e ottobre 2024, versando la quota per la tessera, in modo che siano annotati, da parte dell'Ufficio di Segreteria, nel libro degli associati (…) In questo modo diventano soci effettivi, acquisendo lo stato di socio validamente e formalmente iscritto nell'apposito registro>>.
Ebbene, alla luce della normativa rilevante possono trarsi le seguenti conclusioni:
- alla data di adozione della delibera (13-26 novembre 2024), il CDP non era inadempiente rispetto al proprio obbligo di esaminare le domande di iscrizione pervenute la prima settimana di novembre (per la precisione, dal 1° al 6: doc. 7 ricorrenti), accettarle e annotare le iscrizioni nel libro dei soci, posto che non erano ancora trascorsi trenta giorni dalla data delle istanze (art. 5, comma 7, dello Statuto della resistente);
- alla data di svolgimento delle elezioni (7 dicembre 2024), il CDP era inadempiente rispetto al suddetto obbligo, posto che il termine previsto per statuto era (appena) scaduto;
- tuttavia, anche ove il CDP avesse esaminato, accettato e annotato tempestivamente quelle domande, i soci non avrebbero avuto comunque diritto di voto, posto che, ipotizzando l'adempimento dell'obbligo da parte del CDP l'ultimo giorno utile (ossia, il 5 dicembre per le ultime domande sub judice, quelle del 6 novembre), essi non sarebbero stati iscritti
<da almeno trenta giorni>> (art. 7 regolamento elettorale).
Il Consiglio Direttivo Provinciale, pertanto, ha, effettivamente, mancato di rispettare una previsione statutaria, ma ciò non ha influito sull'esito delle elezioni.
pagina 6 di 8 Né conduce a diverse conclusioni la delibera del luglio 2024, che, pur esonerando il CDP dall'esame e dall'accettazione delle domande di iscrizione, non elide il necessario passaggio formale in seno a tale organo, che deve, comunque, accreditare (cfr. delibera impugnata), ratificare (cfr. delibera del settembre 2024 sub doc. 9 resistente) tali domande già accettate e procedere all'annotazione dell'iscrizione nel libro dei soci2, momento nel quale si acquisisce tale qualifica.
A ben vedere, pertanto, per essere certi di poter votare alle elezioni del 7 dicembre, gli aspiranti associati avrebbero dovuto presentare la domanda di iscrizione almeno 60 giorni prima della fatal data (ossia, entro il 6 ottobre). In tal caso, infatti:
- se il CDP avesse rispettato il termine di 30 giorni entro cui annotare l'iscrizione nel libro dei soci, questi lo sarebbero divenuti, al più tardi, il 5 novembre, ossia in tempo utile per poter votare, posto che sarebbero risultati soci, al momento delle elezioni, da almeno trenta giorni;
- viceversa, se il CDP non avesse rispettato quel termine, con ciò pregiudicando il loro diritto di elettorato attivo, se ne sarebbero potuti - fondatamente - dolere di fronte a questa autorità giudiziaria.
Non assume rilievo, poi, se il CDP abbia concesso di votare, il 7 dicembre, ai soci la cui iscrizione ha annotato a seguito della delibera del 13-26 novembre (cfr. ricorso, pag. 20), cui tale diritto non si sarebbe dovuto riconoscere perché soci da meno di 30 giorni: la circostanza, infatti, ove pure fosse vera (i ricorrenti hanno chiesto un ordine di esibizione su questo punto), disvelerebbe, al più, una condotta ambigua tenuta dal CDP, che, tuttavia, non è quella oggetto di causa, che resta lecita. Così come non possono essere dirimenti, a fronte del tenore letterale delle norme statutarie sopra richiamate, le circostanze di fatto (cfr. verbale dell'udienza del
10/03/2025) che la tessera sia consegnata sin dalla presentazione della domanda d'iscrizione e che già da quel momento siano erogati i servizi propri della resistente.
In conclusione, anche il secondo motivo di impugnazione della delibera di novembre è infondato.
3.3 L'invalidità della delibera del 17 dicembre 2024 (doc. 10 resistente) per violazione dell'art. 14 dello Statuto
pagina 7 di 8 L'art. 14 dello Statuto prevede, al comma 3, che <I componenti del CDP durano in carica cinque anni e sono rieleggibili per 2 mandati>>.
I ricorrenti lamentano che la nuova Vice-Presidente farebbe parte del CDP da Persona_1
cinque mandati.
La resistente, sul punto, non ha controdedotto alcunché (cfr. comparsa, pag. 18, e verbale dell'udienza del 10/03/2025).
Va, pertanto, accolta, limitatamente alla nomina di quale componente del Persona_1 rinnovato CDP, l'impugnativa della delibera di dicembre.
4. Le spese di lite
La reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda di annullamento della deliberazione del CDP della di Como CP_4
del 13-26 novembre 2024;
- annulla la deliberazione del CDP della di Como del 17 dicembre 2024 CP_4
limitatamente alla nomina di quale componente del CDP;
Persona_1
- compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Como, 12/03/2025
Il giudice
Lorenzo Azzi
pagina 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Non può tacersi di osservare come questa parte della delibera non sia stata prodotta dai ricorrenti (cfr. doc. 5). 2 Come riconosciuto anche dai ricorrenti: cfr. ricorso, pag. 19.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il tribunale, nella persona del giudice Lorenzo Azzi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 4052/2024 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F. ), (C.F. Parte_4 C.F._4 Parte_5
, (C.F. ), C.F._5 Parte_6 C.F._6
(C.F. ), (C.F. Parte_7 C.F._7 Parte_8
, (C.F. ), C.F._8 Parte_9 C.F._9
(C.F. , (C.F. Parte_10 C.F._10 Parte_11
, (C.F. ), C.F._11 Parte_12 C.F._12 [...]
(C.F. ), (C.F. Parte_13 C.F._13 Parte_14
), (C.F. C.F._14 Parte_15
), (C.F. ), C.F._15 Parte_16 C.F._16
(C.F. ), (C.F. Parte_17 C.F._17 Parte_18
), (C.F. , C.F._18 Parte_19 C.F._19 Pt_20
(C.F. ), (C.F. ),
[...] C.F._20 Parte_21 C.F._21
(C.F. ), (C.F. Parte_22 C.F._22 Parte_23
), (C.F. ), C.F._23 Parte_24 C.F._24 Pt_25
(C.F. , (C.F. ),
[...] C.F._25 Parte_26 C.F._26
(C.F. ), Parte_27 C.F._27 Parte_28
pagina 1 di 8 (C.F. , (C.F. ), C.F._28 Parte_29 C.F._29 [...]
(C.F. ), (C.F. Pt_30 C.F._30 Parte_31
), (C.F. C.F._31 Parte_32
), (C.F. ), C.F._32 Parte_33 C.F._33
(C.F. ), (C.F. Parte_4 Pt_34 C.F._34 Parte_35
), (C.F. , C.F._35 Parte_36 C.F._36
(C.F. ), (C.F. Parte_37 C.F._37 Parte_38
), (C.F. ), C.F._38 Parte_39 C.F._39 Pt_40
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Silvia Giamminola e
[...] C.F._40
Nicola Galuppo, elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo sito in Como, via Dante n.
25
RICORRENTI contro
Controparte_1 Controparte_2
- (C.F. ) con sede in Como, in persona del Presidente p.t. ,
[...] P.IVA_1 Controparte_3
rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Morra presso il cui studio, in Como via Giulini n. 20, elegge domicilio
RESISTENTE
OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: <- a) accertare e dichiarare l'invalidità per violazione dello Statuto approvato in data 29.10.2019 - con conseguente nullità e/o annullamento - della deliberazione del CDP della di Como datata 13-26 novembre 2024 per i motivi esposti in narrativa CP_4 nonché di ogni altra deliberazione inerente alla procedura elettiva, di voto e l'esito delle votazioni tenutesi in data 7.12.2024 per l'elezione dei membri del nuovo CDP;
- b) conseguentemente accertare e dichiarare l'invalidità per violazione dello Statuto - con conseguente nullità e/o annullamento - della deliberazione del CDP del CP_5
17.12.2024 con cui, all'esito delle operazioni di voto del 7.12.2024, sono stati nominati i membri del nuovo CDP con l'indicazione del nuovo Presidente, Vice Presidenti e Consiglieri;
- c)
pagina 2 di 8 condannare parte resistente alla rifusione delle spese di giudizio, oltre a onorari ai sensi del
D.M n. 55/2014 e ss. mm.>>
Per parte resistente: <respingere ogni avversa domanda ed eccezione in quanto infondata in fatto ed in diritto. Col favore di tutte le spese di lite>>.
Fatto e diritto
1. L'oggetto del giudizio
I ricorrenti hanno impugnato, ai sensi dell'art. 23 c.c., due deliberazioni assunte dal Consiglio
Direttivo Provinciale (CDP) della resistente.
2. Questioni di rito
2.1 La composizione dell'organo giudicante
L'art. 23 c.c. prevede che le deliberazioni dell'assemblea possono essere annullate su istanza del pubblico ministero.
Ai sensi del combinato disposto con gli artt. 70 e 50-bis, comma 1, n. 1, c.p.c., pertanto, nel presente procedimento il pubblico ministero dovrebbe intervenire a pena di nullità rilevabile d'ufficio e il tribunale dovrebbe decidere in composizione collegiale.
Tuttavia – premesso che il pubblico ministero è comunque stato messo a conoscenza del procedimento con apposito decreto del 28/02/2025 –, la resistente è un'associazione non riconosciuta (cfr. deposito della resistente del 03/03/2025 e verbale dell'udienza del 10/03/2025).
In tal caso, v'è da osservare come l'art. 23 c.c. si applichi sì analogicamente anche alle associazioni non riconosciute, ma non nella parte in cui prevede la legittimazione a impugnare del pubblico ministero. In questo senso si è espressa la Suprema Corte di Cassazione in più di un precedente: <Il potere d'impugnativa del pubblico ministero, con riguardo alle deliberazioni dell'assemblea di associazione riconosciuta, ai sensi dell'art. 23 primo comma cod. civ., e, correlativamente, la sua qualità di parte necessaria nelle controversie da altri instaurate per
l'annullamento di dette deliberazioni, devono essere esclusi nel caso delle associazioni non riconosciute, in considerazione del carattere speciale dell'indicata disposizione e del suo ricollegarsi all'assoggettamento delle associazioni riconosciute ad ingerenza dell'autorità amministrativa>> (Cass. 2983/1990; conf. Cass. 1148/2004).
pagina 3 di 8 Deve concludersi, quindi, sul punto nel senso che si verte in tema di causa che il pubblico ministero non potrebbe proporre e, conseguentemente, non si applicano gli artt. 70 e 50-bis, comma 1, n. 1, c.p.c.: il pubblico ministero non deve intervenire a pena di nullità e il tribunale (a fronte dell'abrogazione del numero 5 del primo comma dell'art. 50-bis) giudica in composizione monocratica ai sensi dell'art. 50-ter c.p.c.
2.2 La legittimazione a impugnare
A ben vedere, v'è un'altra applicazione analogica dell'art. 23 c.c. da compiersi nel giudizio in esame.
Infatti, non sono state impugnate deliberazioni dell'assemblea, bensì dell'organo amministrativo.
Ebbene, che la norma citata consenta anche tale facoltà è approdo cui è già giunta la giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Pavia, 2 luglio 1987) e che non v'è ragione di contraddire.
La circostanza, però, incide sulla legittimazione a impugnare, che deve essere riconosciuta in capo all'assemblea, all'eventuale organo di controllo e ai membri dell'organo amministrativo che non vi abbiano consentito.
Nella fattispecie in esame, la presenza, fra i quaranta ricorrenti, della (ex) Vice-Presidente
– che del CDP antecedente a quello costituito a dicembre a seguito delle nuove Parte_18
elezioni faceva parte e aveva votato in senso contrario all'adozione della delibera di novembre – permette, in ogni caso, di riconoscere la legittimazione in capo alla parte ricorrente, restando assorbita ogni valutazione in punto di concorrente legittimazione, da un lato, di chi, alla data dell'adozione delle delibere, non era ancora neppure associato (pur avendo già presentato domanda) e, dall'altro, di chi lo era ma non faceva parte dell'organo amministrativo (cfr. Cass.
10188/2011).
3. Il merito
Ai sensi dell'art. 23 c.c., le delibere possono essere annullate ove contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto.
3.1 L'invalidità della delibera del 13-26 novembre 2024 (doc. 6 ricorrenti) per violazione dell'art. 15 dello Statuto
Secondo i ricorrenti, la delibera è nulla perché non v'è stata alcuna adunanza e perché il verbale pagina 4 di 8 non è stato sottoscritto dal Presidente.
Questo primo motivo – di raro formalismo – è infondato, posto che:
- l'art. 15 dello Statuto non prevede forme particolari quanto allo svolgimento delle riunioni del CDP e lo scambio di posta elettronica in atti (docc. 4 e 6 ricorrenti) attesta l'interlocuzione avvenuta fra tutti i suoi componenti nonché l'esito consistito nell'adozione della contestata delibera;
- l'omessa sottoscrizione del verbale da parte del Presidente non costituisce causa di annullabilità della delibera, non essendo adempimento prescritto a pena di invalidità (cfr., analogicamente, Cass. 27163/2017), a maggior ragione considerato che, dallo scambio di posta elettronica in atti (docc. 4 e 6 ricorrenti), emerge come l'organo collegiale abbia agito sotto la direzione del presidente, essendo stato questi sia a impostare il verbale sia a dirigere la discussione (cfr. e-mail del 19/11/2024, ore 06:24).
3.2 L'invalidità della delibera del 13-26 novembre 2024 (doc. 6 ricorrenti) per violazione della delibera del luglio 2024 e/o dell'art. 5 dello Statuto e/o dell'art. 21 d.lgs. 117/2017
Il sta nel valutare se il mancato riconoscimento del diritto di elettorato attivo nelle Pt_41
elezioni di rinnovo del CDP del 07/12/2024 in capo a coloro che avevano presentato domanda di iscrizione a socio nella prima settimana di novembre 2024 sia frutto di una violazione statutaria, come ritenuto dai ricorrenti.
3.2.1 La normativa rilevante
L'art. 3, comma 3, dello Statuto della (doc.
1-bis ricorrenti) prevede che <La qualità di CP_1 socio si acquista con l'iscrizione presso l'Associazione Provinciale/Metropolitana>>.
L'art. 5, comma 7, dello Statuto della resistente (doc. 1 ricorrenti) prevede che <L'aspirante socio acquisisce lo stato di socio dell'Associazione previa domanda di iscrizione al Consiglio direttivo provinciale (…) Il CDP entro trenta giorni dalla data dell'istanza la esamina (…) e, accettata la richiesta di entrare a far parte dell'Associazione, annota l'iscrizione nel libro dei soci, comunicando l'avvenuta ammissione al richiedente>>.
L'art. 7 del regolamento elettorale (doc. 3 ricorrenti) prevede che <Hanno diritto al voto i soci iscritti nell'anno in corso da almeno trenta giorni antecedenti la data delle elezioni, in regola con la quota sociale (10 euro) anno 2024>>.
pagina 5 di 8 Con la delibera del 10/07/2024 (doc. 7 resistente), il CDP ha delegato le fiduciarie <ad acquisire la domanda di iscrizione dell'aspirante socio e ad accettarla seduta stante al verificarsi delle condizioni statutarie>> (pagamento quota sociale, dichiarazione di conoscenza e accettazione dello statuto e dei disciplinari, dichiarazione di volontà di attenersi alle deliberazioni degli organi sociali), fermo restando1 che <<Il Consiglio, che si terrà in un tempo successivo alla richiesta avvenuta, provvederà a formalizzare le iscrizioni dei nuovi soci che saranno annotati nel libro degli associati>>.
3.2.2 La delibera adottata a novembre 2024 dal CDP in scadenza
Nel verbale dell'impugnata delibera si legge quanto segue: <Si delibera di accreditare le iscrizioni dei nuovi aspiranti soci che hanno fatto domanda nei mesi di settembre e ottobre 2024, versando la quota per la tessera, in modo che siano annotati, da parte dell'Ufficio di Segreteria, nel libro degli associati (…) In questo modo diventano soci effettivi, acquisendo lo stato di socio validamente e formalmente iscritto nell'apposito registro>>.
Ebbene, alla luce della normativa rilevante possono trarsi le seguenti conclusioni:
- alla data di adozione della delibera (13-26 novembre 2024), il CDP non era inadempiente rispetto al proprio obbligo di esaminare le domande di iscrizione pervenute la prima settimana di novembre (per la precisione, dal 1° al 6: doc. 7 ricorrenti), accettarle e annotare le iscrizioni nel libro dei soci, posto che non erano ancora trascorsi trenta giorni dalla data delle istanze (art. 5, comma 7, dello Statuto della resistente);
- alla data di svolgimento delle elezioni (7 dicembre 2024), il CDP era inadempiente rispetto al suddetto obbligo, posto che il termine previsto per statuto era (appena) scaduto;
- tuttavia, anche ove il CDP avesse esaminato, accettato e annotato tempestivamente quelle domande, i soci non avrebbero avuto comunque diritto di voto, posto che, ipotizzando l'adempimento dell'obbligo da parte del CDP l'ultimo giorno utile (ossia, il 5 dicembre per le ultime domande sub judice, quelle del 6 novembre), essi non sarebbero stati iscritti
<da almeno trenta giorni>> (art. 7 regolamento elettorale).
Il Consiglio Direttivo Provinciale, pertanto, ha, effettivamente, mancato di rispettare una previsione statutaria, ma ciò non ha influito sull'esito delle elezioni.
pagina 6 di 8 Né conduce a diverse conclusioni la delibera del luglio 2024, che, pur esonerando il CDP dall'esame e dall'accettazione delle domande di iscrizione, non elide il necessario passaggio formale in seno a tale organo, che deve, comunque, accreditare (cfr. delibera impugnata), ratificare (cfr. delibera del settembre 2024 sub doc. 9 resistente) tali domande già accettate e procedere all'annotazione dell'iscrizione nel libro dei soci2, momento nel quale si acquisisce tale qualifica.
A ben vedere, pertanto, per essere certi di poter votare alle elezioni del 7 dicembre, gli aspiranti associati avrebbero dovuto presentare la domanda di iscrizione almeno 60 giorni prima della fatal data (ossia, entro il 6 ottobre). In tal caso, infatti:
- se il CDP avesse rispettato il termine di 30 giorni entro cui annotare l'iscrizione nel libro dei soci, questi lo sarebbero divenuti, al più tardi, il 5 novembre, ossia in tempo utile per poter votare, posto che sarebbero risultati soci, al momento delle elezioni, da almeno trenta giorni;
- viceversa, se il CDP non avesse rispettato quel termine, con ciò pregiudicando il loro diritto di elettorato attivo, se ne sarebbero potuti - fondatamente - dolere di fronte a questa autorità giudiziaria.
Non assume rilievo, poi, se il CDP abbia concesso di votare, il 7 dicembre, ai soci la cui iscrizione ha annotato a seguito della delibera del 13-26 novembre (cfr. ricorso, pag. 20), cui tale diritto non si sarebbe dovuto riconoscere perché soci da meno di 30 giorni: la circostanza, infatti, ove pure fosse vera (i ricorrenti hanno chiesto un ordine di esibizione su questo punto), disvelerebbe, al più, una condotta ambigua tenuta dal CDP, che, tuttavia, non è quella oggetto di causa, che resta lecita. Così come non possono essere dirimenti, a fronte del tenore letterale delle norme statutarie sopra richiamate, le circostanze di fatto (cfr. verbale dell'udienza del
10/03/2025) che la tessera sia consegnata sin dalla presentazione della domanda d'iscrizione e che già da quel momento siano erogati i servizi propri della resistente.
In conclusione, anche il secondo motivo di impugnazione della delibera di novembre è infondato.
3.3 L'invalidità della delibera del 17 dicembre 2024 (doc. 10 resistente) per violazione dell'art. 14 dello Statuto
pagina 7 di 8 L'art. 14 dello Statuto prevede, al comma 3, che <I componenti del CDP durano in carica cinque anni e sono rieleggibili per 2 mandati>>.
I ricorrenti lamentano che la nuova Vice-Presidente farebbe parte del CDP da Persona_1
cinque mandati.
La resistente, sul punto, non ha controdedotto alcunché (cfr. comparsa, pag. 18, e verbale dell'udienza del 10/03/2025).
Va, pertanto, accolta, limitatamente alla nomina di quale componente del Persona_1 rinnovato CDP, l'impugnativa della delibera di dicembre.
4. Le spese di lite
La reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda di annullamento della deliberazione del CDP della di Como CP_4
del 13-26 novembre 2024;
- annulla la deliberazione del CDP della di Como del 17 dicembre 2024 CP_4
limitatamente alla nomina di quale componente del CDP;
Persona_1
- compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Como, 12/03/2025
Il giudice
Lorenzo Azzi
pagina 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Non può tacersi di osservare come questa parte della delibera non sia stata prodotta dai ricorrenti (cfr. doc. 5). 2 Come riconosciuto anche dai ricorrenti: cfr. ricorso, pag. 19.