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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/07/2025, n. 10044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10044 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22602/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
DICIOTTESIMA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. RI OL ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 22602/2024 promossa da:
C.F.: nato in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. ALESSANDRO FERRARA;
- ricorrente -
contro Controparte_1
, in persona
[...] del Ministro p.t., rappresentato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;
- resistente –
OGGETTO: diniego visto per ricongiungimento familiare Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato telematicamente in data 27.05.2024 Parte_1 cittadino iraniano titolare dello status di rifugiato, ha impugnato il provvedimento con il quale l' a ha rigettato la domanda di visto per Controparte_1 CP_1 ricongiungimento familiare in favore dei genitori, rispettivamente Persona_1
, nata in [...] il [...] e nato in [...] il
[...] Persona_2 26.07.1952. Esponeva parte ricorrente che a seguito dell'istruttoria eseguita, perveniva da parte dell'amministrazione preavviso di rigetto ex art. 10bis L. 241/1990, comunicando che “dalla documentazione allegata risulta l'esistenza di un'altra figlia, che si trova presumibilmente in Iran”; a tale comunicazione parte ricorrente presentava memorie difensive;
ritenuto che
le controdeduzioni prodotte non hanno permesso di riconsiderare l'esito della domanda di visto, la rappresentanza diplomatica ha proceduto al diniego del visto in questa sede impugnato. Il ricorrente ha lamentato l'eccesso di potere esercitato dall'autorità consolare, la quale, in presenza di nulla osta, avrebbe dovuto provvedere al rilascio del visto in quanto atto consequenziale e dovuto;
ha altresì evidenziato che non veniva tenuto in conto il particolare favor accordato dalla normativa alla condizione del rifugiato, per il quale vi è l'esonero dai requisiti prescritti dell'art. 29, co. 3 del D.lgs. 286/1998; ha sottolineato, infine, come fosse del tutto irrilevante la presenza di una figlia residente in [...], laddove veniva provata la vivenza a carico dei propri genitori.
1 Adiva a codesto Tribunale per vedere accolto il rilascio dei visti d'ingresso in favore dei genitori, formulando altresì richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale, nonché condanna alle spese di lite a carico dell'amministrazione. L'amministrazione resistente si è costituita in giudizio in data 24.06.2025, sottolineato la legittima condotta dell' e allegando la relazione CP_1 pervenuta dalla rappresentanza consolare. Ha concluso, pertanto, per il rigetto della domanda. Con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. parte ricorrente ha reiterato le conclusioni di cui al ricorso introduttivo, chiedendo l'accoglimento dello stesso.
*** In primo luogo, occorre premettere che non è meritevole di apprezzamento l'argomentazione di parte ricorrente per cui l'amministrazione convenuta sarebbe tenuta al rilascio automatico del visto a seguito di nullaosta prefettizio. Come stabilito dall'art. 29 co.7 D.lgs. 286/1998, la procedura per il ricongiungimento familiare consta di due fasi: la prima dinanzi allo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura, che si occupa della verifica dei requisiti oggettivi per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare, quali titolo di soggiorno, reddito e alloggio se richiesti, e di assenza di circostanze ostative di Pubblica Sicurezza, mentre la seconda dinanzi alla Rappresentanza Consolare che, invece, ha ad oggetto la verifica dei requisiti soggettivi necessari per il rilascio del visto d'ingresso, quali legami di parentela e altri requisiti dei soggetti da ricongiungere;
la Rappresentanza consolare non è da ritenersi dunque vincolata al previo rilascio del nulla osta, ben potendo negare il visto alla luce degli accertamenti compiuti in ordine all'effettiva sussistenza dei presupposti (cfr. Cass. n.209/2005; Cass. n.3234/18). Alla luce della normativa riportata, appare dunque legittima l'istruttoria compiuta dall'Amministrazione; tuttavia, non si condivide la conclusione a cui la stessa è pervenuta. Dalla relazione dell' allegata al presente ricorso, si dà atto che la CP_1 rappresentanza consolare non ha mai eccepito la carenza del requisito della vivenza a carico, e ha fondato il suo rigetto unicamente sulla non provata impossibilità per la figlia residente in lran di occuparsi del sostentamento dei genitori per documentati, gravi motivi di salute, accordando al ricorrente la normativa più favorevole per gli ascendenti di età superiore ai 65 anni, nonostante solo il padre avesse più 65 anni. Ebbene, deve innanzitutto ritenersi pacifico nel caso di specie che i genitori da ricongiungere abbiano tre figli: il ricorrente titolare dello status di rifugiato in , CP_1 una figlia femmina attualmente presente anch'ella in , e un'altra figlia CP_1 femmina residente in [...]. Premessa l'irrilevanza dell'esistenza di una delle sorelle ai fini della valutazione dei requisiti per il ricongiungimento, in quanto residente in
, si ritiene che anche la presenza dell'altra sorella in Iran, non infici i requisiti CP_1 necessari al ricongiungimento dei due genitori. In proposito, il ricorrente ha riferito che la sorella presente in Iran è sposata dal 2009 (cfr. certificato di matrimonio depositato) e vive con il marito a Ghuchan, ben lontano da Mashad, in cui continuano a dimorare i genitori (cfr. documento relativo all'immobile dei genitori). La stessa è, dunque, da ben sedici anni ormai distaccata dall'originale nucleo familiare;
le fonti consultate, consentono altresì di ipotizzare una piena incapacità per una donna in Iran di provvedere autonomamente al sostentamento dei genitori, nonché al proprio. Secondo i dati del rapporto Global Gender Gap 2024 l'Iran si attesta tra i Paesi con
2 i divari di genere più marcati al mondo, rientrando nel gruppo di economie con i livelli più bassi di parità economica;
all'interno delle suddette economie, si registra meno del 30% di parità tra i sessi nel reddito da lavoro stimato. Inoltre, il livello di parità nel tasso di partecipazione alla forza lavoro è inferiore al 50% per tutte le economie del gruppo, con il punto più basso raggiunto proprio dall'Iran (20,1%). Nel 2024 l'Iran era tra gli ultimi dieci Paesi della classifica sull'indice globale del divario di genere, piazzandosi al 143° posto su 146 Paesi. Dall'analisi del sottoindice attestante la partecipazione e le opportunità economiche, si evince come l'Iran rientri nuovamente, insieme a Marocco, Sudan, Bangladesh, Pakistan e India, tra i Paesi con il maggior divario, qualificandosi 144esimo su 146, con un punteggio di 0.343 su una scala da 0 (gap massimo) a 1 (uguaglianza raggiunta). Anche il livello di disparità in termini di legittimazione politica raggiunge posizioni preoccupanti, collocando il Paese tra gli ultimi 100 della classifica. Dall'indice globale del divario di genere suddiviso per regione geografica, è possibile evidenziare per l'area MENA (Medio Oriente e Nord Africa), la forte esclusione delle donne dal mondo del lavoro in Iran, penultimo solo al Sudan. Da una panoramica più specifica sul Paese, si conclude che l'Iran performa negativamente su tutti gli indici relativi alla disparità di genere, con dati particolarmente critici sulla partecipazione femminile alla forza lavoro (pari ad appena il 20.1%, la più bassa tra tutte le economie analizzate) e sull'empowerment politico femminile, che colloca l'Iran tra gli ultimissimi Paesi nel ranking globale. World economic forum, Global Gender Gap 2024, Insight Report, Giugno 2024, WEF_GGGR_2024.pdf. I diritti civili delle donne sono soggetti a repressione sistemica e discriminazione legale, come documentato dalla Revisione Periodica Universale relativa all'Iran, secondo le cui relazioni “la discriminazione e l'esclusione presenti nella Costituzione e nel quadro giuridico iraniano sono state ulteriormente istituzionalizzate e rafforzate da innumerevoli regolamenti, linee guida e politiche che sanciscono la grave privazione dei diritti umani e il controllo pervasivo sulla condotta e le scelte di donne e ragazze. Regole e leggi che impongono il velo obbligatorio e altri requisiti sull'abbigliamento sono stati usati come uno strumento chiave del governo per controllare e sottomettere donne e ragazze. Le autorità hanno preso di mira donne e ragazze con arresti e detenzioni arbitrari, processi e condanne, negando loro i diritti all'istruzione, al lavoro, alla libertà di movimento, alla salute e all'accesso alla giustizia […] Sono state continuamente represse nella politica e nella società più di altri gruppi”. Per ciò che attiene all'occupazione femminile, quest'ultima è fortemente compromessa dalla società iraniana e dalla normativa del Paese, poiché “le leggi discriminatorie privano le donne di diritti pari in molti ambiti: controllo del proprio corpo, matrimonio, divorzio, custodia dei figli, eredità, nazionalità, libertà di movimento, accesso al lavoro e partecipazione pubblica. […] ha segnalato che Controparte_2 dal 2024, con l'implementazione del piano "Noor", la polizia ha intensificato l'uso della forza: sorveglianza costante, percosse, violenze sessuali, shock elettrici, arresti arbitrari. […] Le donne sono state private del diritto di partecipare alla vita pubblica. Il numero di donne in posizioni decisionali nei diversi rami del governo è stato tradizionalmente molto basso. Le donne rappresentano tra il tre e il cinque per cento dei 290 parlamentari nell'attuale legislatura (2020-2024). Alle donne è stato anche impedito di candidarsi a incarichi politici”. HRC - UN Human Rights Council (formerly UN Commission on Human Rights): Summary of stakeholders' submissions on the Islamic Republic of Iran;
Report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
3 [A/HRC/WG.6/48/IRN/3], 4 novembre 2024 https://www.ecoi.net/en/file/local/2119786/g2420227.pdf. Da ulteriori fonti consultate, l'indipendenza economica di una donna in Iran si presenta come largamente ostacolata dall'imposizione di forti restrizioni e condizionalità; a tal proposito “le donne e le ragazze in Iran sono generalmente soggette a restrizioni discriminatorie e può essere necessario il supporto di un membro maschile della famiglia al fine di accedere a diversi servizi e di esercitare alcuni diritti. Donne e ragazze incontrano ulteriori difficoltà in relazione a istruzione, lavoro, alloggio, ecc. Un marito può determinare dove vive la coppia e può impedire a sua moglie di intraprendere alcuni lavori che lui considera contrari ai valori familiari”, e per ciò che attiene l'occupazione, nonostante questa si presenti mediamente scarsa per l'intero Paese, specifiche categorie sono più soggette di altre alla disoccupazione “con un significativo divario tra i sessi nella partecipazione al mercato del lavoro. La disoccupazione in Iran varia tra i sottogruppi, essendo il più basso tra gli uomini e molto superiore tra i laureati, le donne e i giovani”. EUAA - European Union Agency for Asylum (formerly: European Asylum Support Office, EASO): Country Guidance: Iran;
Common analysis and guidance note, gennaio 2025 https://www.ecoi.net/en/file/local/2119758/2025_01_Country_Guidance_Iran_0.p df. Alla luce di quanto su esposto, visto lo stato di donna sposata della sorella in Iran, inserita oramai in un proprio autonomo nucleo familiare separato da quello originario, collocata in una società dai forti contorni discriminatori nei confronti del genere femminile, nonché in una società caratterizzata da un vastissimo divario nella partecipazione delle donne all'occupazione, come attestato dalle fonti, si deve concludere che la sorella del ricorrente, nonostante sia presente in Iran, sia sprovvista della capacità economica necessaria a farsi carico di entrambi i genitori. Ritenendo sussistente nel caso di specie l'unico requisito posto a fondamento del rigetto della domanda di visto, si deve considerare accertato il diritto al ricongiungimento dei genitori con il figlio presente in Italia. Il diniego del ricongiungimento appare dunque illegittimo, oltre che gravemente lesivo del diritto fondamentale all'unità familiare del ricorrente, diritto tutelato a livello costituzionale e internazionale, con particolare riferimento all'art. 8 CEDU e all'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, che garantiscono il diritto al rispetto della vita privata e familiare, nonché alla luce della ormai costante giurisprudenza della nostra Corte Costituzionale (cfr. Corte cost. 202/2013). Il ricorso deve, pertanto, essere accolto, con conseguente ordine all' CP_1
a di rilasciare il visto di ingresso in favore dei genitori del
[...] CP_1 ricorrente. In ordine all'ulteriore domanda di risarcimento del danno, la stessa non è meritevole di accoglimento, in quanto nessuna sufficiente allegazione è stata fornita a sostegno del danno lamentato. Le spese di lite sono irripetibili per essere il ricorrente stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: in parziale accoglimento del ricorso, ordina al
[...]
a , in persona del legale Controparte_1 CP_1 rappresentante, il rilascio dei visti d'ingresso in favore dei genitori del ricorrente,
4 rispettivamente , nata in [...] il [...] e Per_1 Persona_1 Per_1 [...]
, nato in [...] il [...]; Per_2 respinge le ulteriori domande;
nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Roma, il 24 giugno 2025
Il GIUDICE
RI OL
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
DICIOTTESIMA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. RI OL ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 22602/2024 promossa da:
C.F.: nato in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. ALESSANDRO FERRARA;
- ricorrente -
contro Controparte_1
, in persona
[...] del Ministro p.t., rappresentato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;
- resistente –
OGGETTO: diniego visto per ricongiungimento familiare Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato telematicamente in data 27.05.2024 Parte_1 cittadino iraniano titolare dello status di rifugiato, ha impugnato il provvedimento con il quale l' a ha rigettato la domanda di visto per Controparte_1 CP_1 ricongiungimento familiare in favore dei genitori, rispettivamente Persona_1
, nata in [...] il [...] e nato in [...] il
[...] Persona_2 26.07.1952. Esponeva parte ricorrente che a seguito dell'istruttoria eseguita, perveniva da parte dell'amministrazione preavviso di rigetto ex art. 10bis L. 241/1990, comunicando che “dalla documentazione allegata risulta l'esistenza di un'altra figlia, che si trova presumibilmente in Iran”; a tale comunicazione parte ricorrente presentava memorie difensive;
ritenuto che
le controdeduzioni prodotte non hanno permesso di riconsiderare l'esito della domanda di visto, la rappresentanza diplomatica ha proceduto al diniego del visto in questa sede impugnato. Il ricorrente ha lamentato l'eccesso di potere esercitato dall'autorità consolare, la quale, in presenza di nulla osta, avrebbe dovuto provvedere al rilascio del visto in quanto atto consequenziale e dovuto;
ha altresì evidenziato che non veniva tenuto in conto il particolare favor accordato dalla normativa alla condizione del rifugiato, per il quale vi è l'esonero dai requisiti prescritti dell'art. 29, co. 3 del D.lgs. 286/1998; ha sottolineato, infine, come fosse del tutto irrilevante la presenza di una figlia residente in [...], laddove veniva provata la vivenza a carico dei propri genitori.
1 Adiva a codesto Tribunale per vedere accolto il rilascio dei visti d'ingresso in favore dei genitori, formulando altresì richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale, nonché condanna alle spese di lite a carico dell'amministrazione. L'amministrazione resistente si è costituita in giudizio in data 24.06.2025, sottolineato la legittima condotta dell' e allegando la relazione CP_1 pervenuta dalla rappresentanza consolare. Ha concluso, pertanto, per il rigetto della domanda. Con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. parte ricorrente ha reiterato le conclusioni di cui al ricorso introduttivo, chiedendo l'accoglimento dello stesso.
*** In primo luogo, occorre premettere che non è meritevole di apprezzamento l'argomentazione di parte ricorrente per cui l'amministrazione convenuta sarebbe tenuta al rilascio automatico del visto a seguito di nullaosta prefettizio. Come stabilito dall'art. 29 co.7 D.lgs. 286/1998, la procedura per il ricongiungimento familiare consta di due fasi: la prima dinanzi allo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura, che si occupa della verifica dei requisiti oggettivi per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare, quali titolo di soggiorno, reddito e alloggio se richiesti, e di assenza di circostanze ostative di Pubblica Sicurezza, mentre la seconda dinanzi alla Rappresentanza Consolare che, invece, ha ad oggetto la verifica dei requisiti soggettivi necessari per il rilascio del visto d'ingresso, quali legami di parentela e altri requisiti dei soggetti da ricongiungere;
la Rappresentanza consolare non è da ritenersi dunque vincolata al previo rilascio del nulla osta, ben potendo negare il visto alla luce degli accertamenti compiuti in ordine all'effettiva sussistenza dei presupposti (cfr. Cass. n.209/2005; Cass. n.3234/18). Alla luce della normativa riportata, appare dunque legittima l'istruttoria compiuta dall'Amministrazione; tuttavia, non si condivide la conclusione a cui la stessa è pervenuta. Dalla relazione dell' allegata al presente ricorso, si dà atto che la CP_1 rappresentanza consolare non ha mai eccepito la carenza del requisito della vivenza a carico, e ha fondato il suo rigetto unicamente sulla non provata impossibilità per la figlia residente in lran di occuparsi del sostentamento dei genitori per documentati, gravi motivi di salute, accordando al ricorrente la normativa più favorevole per gli ascendenti di età superiore ai 65 anni, nonostante solo il padre avesse più 65 anni. Ebbene, deve innanzitutto ritenersi pacifico nel caso di specie che i genitori da ricongiungere abbiano tre figli: il ricorrente titolare dello status di rifugiato in , CP_1 una figlia femmina attualmente presente anch'ella in , e un'altra figlia CP_1 femmina residente in [...]. Premessa l'irrilevanza dell'esistenza di una delle sorelle ai fini della valutazione dei requisiti per il ricongiungimento, in quanto residente in
, si ritiene che anche la presenza dell'altra sorella in Iran, non infici i requisiti CP_1 necessari al ricongiungimento dei due genitori. In proposito, il ricorrente ha riferito che la sorella presente in Iran è sposata dal 2009 (cfr. certificato di matrimonio depositato) e vive con il marito a Ghuchan, ben lontano da Mashad, in cui continuano a dimorare i genitori (cfr. documento relativo all'immobile dei genitori). La stessa è, dunque, da ben sedici anni ormai distaccata dall'originale nucleo familiare;
le fonti consultate, consentono altresì di ipotizzare una piena incapacità per una donna in Iran di provvedere autonomamente al sostentamento dei genitori, nonché al proprio. Secondo i dati del rapporto Global Gender Gap 2024 l'Iran si attesta tra i Paesi con
2 i divari di genere più marcati al mondo, rientrando nel gruppo di economie con i livelli più bassi di parità economica;
all'interno delle suddette economie, si registra meno del 30% di parità tra i sessi nel reddito da lavoro stimato. Inoltre, il livello di parità nel tasso di partecipazione alla forza lavoro è inferiore al 50% per tutte le economie del gruppo, con il punto più basso raggiunto proprio dall'Iran (20,1%). Nel 2024 l'Iran era tra gli ultimi dieci Paesi della classifica sull'indice globale del divario di genere, piazzandosi al 143° posto su 146 Paesi. Dall'analisi del sottoindice attestante la partecipazione e le opportunità economiche, si evince come l'Iran rientri nuovamente, insieme a Marocco, Sudan, Bangladesh, Pakistan e India, tra i Paesi con il maggior divario, qualificandosi 144esimo su 146, con un punteggio di 0.343 su una scala da 0 (gap massimo) a 1 (uguaglianza raggiunta). Anche il livello di disparità in termini di legittimazione politica raggiunge posizioni preoccupanti, collocando il Paese tra gli ultimi 100 della classifica. Dall'indice globale del divario di genere suddiviso per regione geografica, è possibile evidenziare per l'area MENA (Medio Oriente e Nord Africa), la forte esclusione delle donne dal mondo del lavoro in Iran, penultimo solo al Sudan. Da una panoramica più specifica sul Paese, si conclude che l'Iran performa negativamente su tutti gli indici relativi alla disparità di genere, con dati particolarmente critici sulla partecipazione femminile alla forza lavoro (pari ad appena il 20.1%, la più bassa tra tutte le economie analizzate) e sull'empowerment politico femminile, che colloca l'Iran tra gli ultimissimi Paesi nel ranking globale. World economic forum, Global Gender Gap 2024, Insight Report, Giugno 2024, WEF_GGGR_2024.pdf. I diritti civili delle donne sono soggetti a repressione sistemica e discriminazione legale, come documentato dalla Revisione Periodica Universale relativa all'Iran, secondo le cui relazioni “la discriminazione e l'esclusione presenti nella Costituzione e nel quadro giuridico iraniano sono state ulteriormente istituzionalizzate e rafforzate da innumerevoli regolamenti, linee guida e politiche che sanciscono la grave privazione dei diritti umani e il controllo pervasivo sulla condotta e le scelte di donne e ragazze. Regole e leggi che impongono il velo obbligatorio e altri requisiti sull'abbigliamento sono stati usati come uno strumento chiave del governo per controllare e sottomettere donne e ragazze. Le autorità hanno preso di mira donne e ragazze con arresti e detenzioni arbitrari, processi e condanne, negando loro i diritti all'istruzione, al lavoro, alla libertà di movimento, alla salute e all'accesso alla giustizia […] Sono state continuamente represse nella politica e nella società più di altri gruppi”. Per ciò che attiene all'occupazione femminile, quest'ultima è fortemente compromessa dalla società iraniana e dalla normativa del Paese, poiché “le leggi discriminatorie privano le donne di diritti pari in molti ambiti: controllo del proprio corpo, matrimonio, divorzio, custodia dei figli, eredità, nazionalità, libertà di movimento, accesso al lavoro e partecipazione pubblica. […] ha segnalato che Controparte_2 dal 2024, con l'implementazione del piano "Noor", la polizia ha intensificato l'uso della forza: sorveglianza costante, percosse, violenze sessuali, shock elettrici, arresti arbitrari. […] Le donne sono state private del diritto di partecipare alla vita pubblica. Il numero di donne in posizioni decisionali nei diversi rami del governo è stato tradizionalmente molto basso. Le donne rappresentano tra il tre e il cinque per cento dei 290 parlamentari nell'attuale legislatura (2020-2024). Alle donne è stato anche impedito di candidarsi a incarichi politici”. HRC - UN Human Rights Council (formerly UN Commission on Human Rights): Summary of stakeholders' submissions on the Islamic Republic of Iran;
Report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
3 [A/HRC/WG.6/48/IRN/3], 4 novembre 2024 https://www.ecoi.net/en/file/local/2119786/g2420227.pdf. Da ulteriori fonti consultate, l'indipendenza economica di una donna in Iran si presenta come largamente ostacolata dall'imposizione di forti restrizioni e condizionalità; a tal proposito “le donne e le ragazze in Iran sono generalmente soggette a restrizioni discriminatorie e può essere necessario il supporto di un membro maschile della famiglia al fine di accedere a diversi servizi e di esercitare alcuni diritti. Donne e ragazze incontrano ulteriori difficoltà in relazione a istruzione, lavoro, alloggio, ecc. Un marito può determinare dove vive la coppia e può impedire a sua moglie di intraprendere alcuni lavori che lui considera contrari ai valori familiari”, e per ciò che attiene l'occupazione, nonostante questa si presenti mediamente scarsa per l'intero Paese, specifiche categorie sono più soggette di altre alla disoccupazione “con un significativo divario tra i sessi nella partecipazione al mercato del lavoro. La disoccupazione in Iran varia tra i sottogruppi, essendo il più basso tra gli uomini e molto superiore tra i laureati, le donne e i giovani”. EUAA - European Union Agency for Asylum (formerly: European Asylum Support Office, EASO): Country Guidance: Iran;
Common analysis and guidance note, gennaio 2025 https://www.ecoi.net/en/file/local/2119758/2025_01_Country_Guidance_Iran_0.p df. Alla luce di quanto su esposto, visto lo stato di donna sposata della sorella in Iran, inserita oramai in un proprio autonomo nucleo familiare separato da quello originario, collocata in una società dai forti contorni discriminatori nei confronti del genere femminile, nonché in una società caratterizzata da un vastissimo divario nella partecipazione delle donne all'occupazione, come attestato dalle fonti, si deve concludere che la sorella del ricorrente, nonostante sia presente in Iran, sia sprovvista della capacità economica necessaria a farsi carico di entrambi i genitori. Ritenendo sussistente nel caso di specie l'unico requisito posto a fondamento del rigetto della domanda di visto, si deve considerare accertato il diritto al ricongiungimento dei genitori con il figlio presente in Italia. Il diniego del ricongiungimento appare dunque illegittimo, oltre che gravemente lesivo del diritto fondamentale all'unità familiare del ricorrente, diritto tutelato a livello costituzionale e internazionale, con particolare riferimento all'art. 8 CEDU e all'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, che garantiscono il diritto al rispetto della vita privata e familiare, nonché alla luce della ormai costante giurisprudenza della nostra Corte Costituzionale (cfr. Corte cost. 202/2013). Il ricorso deve, pertanto, essere accolto, con conseguente ordine all' CP_1
a di rilasciare il visto di ingresso in favore dei genitori del
[...] CP_1 ricorrente. In ordine all'ulteriore domanda di risarcimento del danno, la stessa non è meritevole di accoglimento, in quanto nessuna sufficiente allegazione è stata fornita a sostegno del danno lamentato. Le spese di lite sono irripetibili per essere il ricorrente stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: in parziale accoglimento del ricorso, ordina al
[...]
a , in persona del legale Controparte_1 CP_1 rappresentante, il rilascio dei visti d'ingresso in favore dei genitori del ricorrente,
4 rispettivamente , nata in [...] il [...] e Per_1 Persona_1 Per_1 [...]
, nato in [...] il [...]; Per_2 respinge le ulteriori domande;
nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Roma, il 24 giugno 2025
Il GIUDICE
RI OL
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