TRIB
Sentenza 17 maggio 2025
Sentenza 17 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 17/05/2025, n. 739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 739 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 05.03.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 399/2023 R.G., avente ad oggetto “indennità di frequenza”;
promossa da:
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...], Parte_1
C.F. , in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità C.F._1 genitoriale sul minore nato a [...] il [...], C.F. Persona_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Benedetta Riccotti del Foro di Ragusa, C.F._2 giusta procura in atti;
ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del C.O.A. di Ragusa del 13.02.2023;
RICORRENTE contro:
(C.F. ), sede Controparte_1 P.IVA_1 provinciale di Ragusa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Manlio Galeano, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato il 15.02.2023 agendo nella Parte_1 qualità di genitore esercente la responsabilità parentale sul figlio minore Persona_1 nato a [...] il [...], ha chiesto volersi “revocare l'avviso di pagamento per l'accertamento di “somme indebitamente percepite su pensione” (numero indebito 16851772) percepite dal minore” per € 301,44, erroneamente notificatole dall' il 06.01.2023 per il CP_2 recupero di indennità di frequenza ex art. 1 L. n. 289/1990 alla quale il minore - reiteratamente riconosciuto invalido con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età e portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma primo, L. n. 104/1992 - aveva pieno diritto, non avendo ricevuto alcuna convocazione a visita per la prescritta revisione. Costituitosi in lite, l' ha rappresentato e documentato l'intervenuta ricostituzione della CP_2 reclamata indennità di frequenza in data 13.01.2023, a far data dalla revoca per assenza alla visita di revisione del 07.03.2022, e di avere già rimesso la prestazione in pagamento unitamente agli arretrati, chiedendo volersi perciò dichiarare la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese tra le parti. Ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 05.03.2025, nel corso della quale la ricorrente ha nondimeno insistito per la condanna dell' al pagamento delle spese di lite. CP_1
***
Attesi il riconosciuto e documentato ripristino, da parte dell' della prestazione CP_2 reclamata in ricorso, va oggi senz'altro ritenuta e dichiarata la cessazione della materia del contendere tra le parti.
Le spese di lite vanno tuttavia opportunamente compensate tra le parti, come richiesto dall' la ricorrente ha invero agito dopo avere ricevuto la comunicazione di riliquidazione CP_2 della prestazione del 13.01.2023 (dalla stessa depositata unitamente al ricorso), nella quale si attesta un credito al 28.02.2023, per le prestazioni dovute al figlio di € 2.768,64 e si liquida un Per_1 arretrato da corrispondere di € 2.467,20, risultante dalla detrazione dell'importo di € 301,44, parimenti dovuto ma già corrisposto ed erroneamente recuperato con l'impugnato provvedimento.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 399/2023 R.G.; dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese di lite tra le parti. Così deciso in Ragusa il 12 maggio 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 05.03.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 399/2023 R.G., avente ad oggetto “indennità di frequenza”;
promossa da:
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...], Parte_1
C.F. , in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità C.F._1 genitoriale sul minore nato a [...] il [...], C.F. Persona_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Benedetta Riccotti del Foro di Ragusa, C.F._2 giusta procura in atti;
ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del C.O.A. di Ragusa del 13.02.2023;
RICORRENTE contro:
(C.F. ), sede Controparte_1 P.IVA_1 provinciale di Ragusa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Manlio Galeano, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato il 15.02.2023 agendo nella Parte_1 qualità di genitore esercente la responsabilità parentale sul figlio minore Persona_1 nato a [...] il [...], ha chiesto volersi “revocare l'avviso di pagamento per l'accertamento di “somme indebitamente percepite su pensione” (numero indebito 16851772) percepite dal minore” per € 301,44, erroneamente notificatole dall' il 06.01.2023 per il CP_2 recupero di indennità di frequenza ex art. 1 L. n. 289/1990 alla quale il minore - reiteratamente riconosciuto invalido con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età e portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma primo, L. n. 104/1992 - aveva pieno diritto, non avendo ricevuto alcuna convocazione a visita per la prescritta revisione. Costituitosi in lite, l' ha rappresentato e documentato l'intervenuta ricostituzione della CP_2 reclamata indennità di frequenza in data 13.01.2023, a far data dalla revoca per assenza alla visita di revisione del 07.03.2022, e di avere già rimesso la prestazione in pagamento unitamente agli arretrati, chiedendo volersi perciò dichiarare la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese tra le parti. Ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 05.03.2025, nel corso della quale la ricorrente ha nondimeno insistito per la condanna dell' al pagamento delle spese di lite. CP_1
***
Attesi il riconosciuto e documentato ripristino, da parte dell' della prestazione CP_2 reclamata in ricorso, va oggi senz'altro ritenuta e dichiarata la cessazione della materia del contendere tra le parti.
Le spese di lite vanno tuttavia opportunamente compensate tra le parti, come richiesto dall' la ricorrente ha invero agito dopo avere ricevuto la comunicazione di riliquidazione CP_2 della prestazione del 13.01.2023 (dalla stessa depositata unitamente al ricorso), nella quale si attesta un credito al 28.02.2023, per le prestazioni dovute al figlio di € 2.768,64 e si liquida un Per_1 arretrato da corrispondere di € 2.467,20, risultante dalla detrazione dell'importo di € 301,44, parimenti dovuto ma già corrisposto ed erroneamente recuperato con l'impugnato provvedimento.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 399/2023 R.G.; dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese di lite tra le parti. Così deciso in Ragusa il 12 maggio 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella