TAR Torino, sez. III, sentenza 05/05/2026, n. 999
TAR
Sentenza 5 maggio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità delle Misure 3, 4 e 14 per irrealizzabilità nei tempi previsti e mancato riconoscimento dei costi

    Le misure sono attuabili nei tempi previsti, come dimostrato dalla stessa ricorrente e da altri concessionari. I costi indotti sono fisiologicamente assorbibili nel rischio d'impresa e recuperabili nel sistema tariffario.

  • Rigettato
    Illegittimità delle Misure 3 e 4 perché prescrivono obblighi in capo alla concessionaria rimessi ad attività di terzi

    La misura relativa agli eventi perturbativi è basata su dati storici già in possesso dei concessionari. Le informazioni sulle aree di servizio sono acquisibili dai gestori delle stesse. Le informazioni in caso di turbativa sono da fornire non appena disponibili.

  • Rigettato
    Illegittimità della Misura 5 in relazione alla tempistica di implementazione prevista dalla Misura 14

    La dichiarazione di un altro operatore dimostra la fattibilità dell'app unica senza necessità di investimenti ingenti o modifiche al PEF. Gli obblighi informativi sono già previsti da normative UE.

  • Rigettato
    Illegittimità della Misura 10 per illogicità della nozione di 'viaggio programmato' e irragionevolezza del termine per la risposta ai reclami

    La misura chiarisce che il mancato utilizzo dell'autostrada non dà diritto a rimborsi. In caso di approfondimenti, è possibile fornire una risposta motivata illustrando gli accertamenti in corso.

  • Inammissibile
    Illegittimità della Misura 8 per indeterminatezza

    La misura impugnata con il ricorso introduttivo era meramente programmatica e rinviava a un successivo provvedimento la disciplina del SO. La disciplina completa è stata introdotta con la delibera n. 211/2025, impugnata con motivi aggiunti.

  • Rigettato
    Lesività delle misure di regolazione e impatti economici sottostimati

    L'AR ha condotto un'istruttoria analitica, raccolto dati da 24 concessionari, effettuato stime economiche in più fasi e considerato le osservazioni degli stakeholder. L'impatto è mitigato dal meccanismo di recupero tariffario.

  • Rigettato
    Potere dell'AR di prevedere diritti patrimoniali in capo agli utenti privo di idonea base normativa

    Il SO è uno strumento di riequilibrio del sinallagma negoziale, non una prestazione imposta ai sensi dell'art. 23 Cost. La base legale è l'art. 37, comma 2, lett. e) del D.L. n. 201/2011.

  • Rigettato
    Illegittimità della Misura 8-bis per automatismo tra cantieri e diritto al SO, contrasto con normativa e convenzione, irragionevolezza

    Il SO non è risarcitorio né indennitario, ma uno strumento di riequilibrio. Rileva il dato oggettivo della minore utilità conseguita dall'utente. La concessionaria può intervenire per limitare il traffico bloccato.

  • Rigettato
    Duplicazione del sistema di penalità connesse alla qualità dei servizi

    Il meccanismo bonus/malus riguarda la componente tariffaria di gestione e parametri generali, mentre il SO si basa su esperienze concrete individuali. Il meccanismo bonus/malus non è ancora operativo.

  • Rigettato
    Illegittimità della metodologia di calcolo del SO per indeterminatezza e irragionevolezza

    La lunghezza del cantiere include il preavviso per ragioni di sicurezza. La 'velocità di riferimento' è la velocità a flusso libero, eventualmente corretta, per evitare di computare fenomeni di congestione strutturali. Le soglie sono adeguate al trasporto privato.

  • Rigettato
    Illegittimità della Misura 8-bis.8 per responsabilità oggettiva legata ad attività di terzi

    Il SO non è risarcitorio né indennitario. La concessionaria può intervenire per limitare il traffico bloccato esercitando i poteri previsti dalla legge.

  • Rigettato
    Contraddittorietà della Misura 14 sulle tempistiche di attuazione dei rimborsi

    Le date di applicazione sono state fissate per garantire la tutela dell'utenza, con meccanismi di salvaguardia per i concessionari e tempistiche differenziate in base alla complessità. I termini sono ragionevoli.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Torino, sez. III, sentenza 05/05/2026, n. 999
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
    Numero : 999
    Data del deposito : 5 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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