TRIB
Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 29/10/2025, n. 1828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1828 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
Fascicoli riuniti al N. 1216/2023 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 29/10/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
, IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE Parte_1
PRO TEMPORE E , elettivamente domiciliati in Vibo Valentia, via Controparte_1
Terravecchia Inf. n. 288, presso lo studio dell'avv. Angela Ventrice (PEC:
che li rappresenta e difende giusta procura in atti. Email_1
RICORRENTE E
IN PERSONA DEL Controparte_2
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E. P. Murmura, snc, presso l'avv. Ettore Triolo (PEC: t) che lo Email_2 rappresenta e difende giusta procura generale alle liti in atti. RESISTENTE Oggetto: Opposizione ad Ordinanze Ingiunzione. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con distinti ricorsi depositati in cancelleria il 15/6/2023 e il 21/2/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità di due ordinanze ingiunzione, aventi n. OI-001481277 e OI-001422125, notificate rispettivamente il 17/5/2023 e il 25/1/2024, emesse a seguito dell'accertato omesso versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per l'anno 2016. Parte ricorrente deduceva I) l'omessa ricezione degli avvisi di accertamento sottesi alle ordinanze suddette;
II) di aver provveduto al corretto versamento contributivo per l'anno contestato;
III) l'estinzione, ad ogni modo, della pretesa creditoria, in ragione dell'intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “Accogliere l'opposizione e sospendere e/o dichiarare che i provvedimenti impugnati ordinanze /ingiunzione nn. OI-001422125 e OI-001481277 sono nulle e/o annullabili e/o illegittime e/o inefficaci per mancanza dei presupposti in fatto e in diritto e per tutti i motivi contenuti in epigrafe e conseguentemente
1 dichiarare insussistente l'obbligazione dei ricorrenti: 1) per la mancata e regolare notifica degli atti presupposti (atti di accertamento del 19.11.2018 prot. n. 2202.09/10/2018.0130012 e del CP_2
02.12.2018 prot. n. 2202.09/10/2018.0130011); 2) per avere i ricorrenti versato i contributi CP_2 previdenziali e assistenziali con riferimento all'anno 2016; 3) per intervenuta prescrizione. In via definitiva, dichiarare la nullità, l'inefficacia e/o annullare le ordinanze ingiunzioni opposte per la somma richiesta perché illegittime per palese violazione di legge e conseguentemente dichiarare insussistente l'obbligazione di parte ricorrente. Solo in via estremamente subordinata Si Chiede al Sig. Giudice adito di volere rideterminare la somma ingiunta ex art 23 legge 689/1981. Con vittoria delle spese e competenze di giudizio da distrarre al procuratore costituito che dichiara di avere anticipato le prime e non riscosso le seconde. Accogliere l'opposizione e sospendere e/o dichiarare che i provvedimenti impugnati ordinanze
/ingiunzione nn. OI-001422125 e OI-001481277 sono nulle e/o annullabili e/o illegittime e/o inefficaci per mancanza dei presupposti in fatto e in diritto e per tutti i motivi contenuti in epigrafe e conseguentemente dichiarare insussistente l'obbligazione dei ricorrenti: 1) per la mancata e regolare notifica degli atti presupposti (atti di accertamento del 09.10.2018 prot. n. 2202.09/10/2018.0130012 e del 09.10.2018 prot. n. 2202.09/10/2018.0130011); 2) per CP_2 CP_2 avere i ricorrenti versato i contributi previdenziali e assistenziali con riferimento all'anno 2016 come da documenti allegati;
3) per intervenuta prescrizione del presunto credito. In via definitiva, dichiarare la nullità, l'inefficacia e/o annullare le ordinanze ingiunzioni opposte per la somma richiesta perché illegittime per palese violazione di legge e conseguentemente dichiarare insussistente l'obbligazione di parte ricorrente. Solo in via estremamente subordinata Si Chiede al Sig. Giudice adito di volere rideterminare la somma ingiunta ex art 23 legge 689/1981. Con vittoria delle spese e competenze di giudizio da distrarre al procuratore costituito che dichiara di avere anticipato le prime e non riscosso le seconde”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_2 pretese e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. Parte ricorrente agisce per l'accertamento della non debenza delle pretese creditorie ingiunte per il tramite delle ordinanze impugnate.
3. Secondo quanto dedotto e documentato dall'Ente di previdenza, la pretesa ingiunta, oggetto di impugnazione, è stata assoggettata a rettifica, a seguito di depenalizzazione in autotutela. Pertanto, la somma richiesta, alla società e a in solido, è ora pari a 1.797,15€ (a fronte CP_1 della somma originariamente ingiunta e corrispondente a 10.000,00€).
4. Sebbene parte ricorrente abbia documentato di aver versato la contribuzione previdenziale ed assistenziale per l'anno 2016, l' ha eccepito il ritardo nel versamento dell'importo, da cui è CP_2 scaturita la pretesa oggetto di odierna impugnazione.
5. Stante quanto sopra detto, le ordinanze sono state legittimamente emesse.
6. Relativamente all'omessa ricezione degli atti di accertamento sottesi alle ordinanze, l'Ente previdenziale ha dedotto e documentato, senza trovare confutazione al riguardo dalla parte ricorrente, la notifica degli atti di accertamento n. 2202.09/10/2018.0130011 e CP_2
2202.09/10/2018.0130012, rispettivamente nelle date del 26/11/2018 e 19/11/2018. CP_2
2 7. Neppure la dedotta prescrizione può trovare, nel caso di specie, rilievo poiché, vertendosi in materia di contributi previdenziali, il termine di prescrizione è quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi al 1° gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione. Infatti, “L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006).
8. Ebbene, poiché trattasi di pretese contributive inerenti all'anno 2016, contestate dapprima con gli atti di accertamento suindicati, notificati nel 2018, e successivamente, con le ordinanze ingiunzioni impugnate, notificate il 17/5/2023, il termine quinquennale di prescrizione non è decorso inutilmente.
9. Pertanto, nessuna estinzione si ravvisa nel caso di specie e la pretesa si ritiene dovuta.
10. Per tutto quanto fin detto il ricorso deve essere rigettato e parte ricorrente è tenuta al pagamento della somma pretesa dall' depenalizzata e, dunque, per l'importo pari a CP_2
1.797,15€. 11. Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 29/10/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 29/10/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
, IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE Parte_1
PRO TEMPORE E , elettivamente domiciliati in Vibo Valentia, via Controparte_1
Terravecchia Inf. n. 288, presso lo studio dell'avv. Angela Ventrice (PEC:
che li rappresenta e difende giusta procura in atti. Email_1
RICORRENTE E
IN PERSONA DEL Controparte_2
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E. P. Murmura, snc, presso l'avv. Ettore Triolo (PEC: t) che lo Email_2 rappresenta e difende giusta procura generale alle liti in atti. RESISTENTE Oggetto: Opposizione ad Ordinanze Ingiunzione. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con distinti ricorsi depositati in cancelleria il 15/6/2023 e il 21/2/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità di due ordinanze ingiunzione, aventi n. OI-001481277 e OI-001422125, notificate rispettivamente il 17/5/2023 e il 25/1/2024, emesse a seguito dell'accertato omesso versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per l'anno 2016. Parte ricorrente deduceva I) l'omessa ricezione degli avvisi di accertamento sottesi alle ordinanze suddette;
II) di aver provveduto al corretto versamento contributivo per l'anno contestato;
III) l'estinzione, ad ogni modo, della pretesa creditoria, in ragione dell'intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “Accogliere l'opposizione e sospendere e/o dichiarare che i provvedimenti impugnati ordinanze /ingiunzione nn. OI-001422125 e OI-001481277 sono nulle e/o annullabili e/o illegittime e/o inefficaci per mancanza dei presupposti in fatto e in diritto e per tutti i motivi contenuti in epigrafe e conseguentemente
1 dichiarare insussistente l'obbligazione dei ricorrenti: 1) per la mancata e regolare notifica degli atti presupposti (atti di accertamento del 19.11.2018 prot. n. 2202.09/10/2018.0130012 e del CP_2
02.12.2018 prot. n. 2202.09/10/2018.0130011); 2) per avere i ricorrenti versato i contributi CP_2 previdenziali e assistenziali con riferimento all'anno 2016; 3) per intervenuta prescrizione. In via definitiva, dichiarare la nullità, l'inefficacia e/o annullare le ordinanze ingiunzioni opposte per la somma richiesta perché illegittime per palese violazione di legge e conseguentemente dichiarare insussistente l'obbligazione di parte ricorrente. Solo in via estremamente subordinata Si Chiede al Sig. Giudice adito di volere rideterminare la somma ingiunta ex art 23 legge 689/1981. Con vittoria delle spese e competenze di giudizio da distrarre al procuratore costituito che dichiara di avere anticipato le prime e non riscosso le seconde. Accogliere l'opposizione e sospendere e/o dichiarare che i provvedimenti impugnati ordinanze
/ingiunzione nn. OI-001422125 e OI-001481277 sono nulle e/o annullabili e/o illegittime e/o inefficaci per mancanza dei presupposti in fatto e in diritto e per tutti i motivi contenuti in epigrafe e conseguentemente dichiarare insussistente l'obbligazione dei ricorrenti: 1) per la mancata e regolare notifica degli atti presupposti (atti di accertamento del 09.10.2018 prot. n. 2202.09/10/2018.0130012 e del 09.10.2018 prot. n. 2202.09/10/2018.0130011); 2) per CP_2 CP_2 avere i ricorrenti versato i contributi previdenziali e assistenziali con riferimento all'anno 2016 come da documenti allegati;
3) per intervenuta prescrizione del presunto credito. In via definitiva, dichiarare la nullità, l'inefficacia e/o annullare le ordinanze ingiunzioni opposte per la somma richiesta perché illegittime per palese violazione di legge e conseguentemente dichiarare insussistente l'obbligazione di parte ricorrente. Solo in via estremamente subordinata Si Chiede al Sig. Giudice adito di volere rideterminare la somma ingiunta ex art 23 legge 689/1981. Con vittoria delle spese e competenze di giudizio da distrarre al procuratore costituito che dichiara di avere anticipato le prime e non riscosso le seconde”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_2 pretese e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. Parte ricorrente agisce per l'accertamento della non debenza delle pretese creditorie ingiunte per il tramite delle ordinanze impugnate.
3. Secondo quanto dedotto e documentato dall'Ente di previdenza, la pretesa ingiunta, oggetto di impugnazione, è stata assoggettata a rettifica, a seguito di depenalizzazione in autotutela. Pertanto, la somma richiesta, alla società e a in solido, è ora pari a 1.797,15€ (a fronte CP_1 della somma originariamente ingiunta e corrispondente a 10.000,00€).
4. Sebbene parte ricorrente abbia documentato di aver versato la contribuzione previdenziale ed assistenziale per l'anno 2016, l' ha eccepito il ritardo nel versamento dell'importo, da cui è CP_2 scaturita la pretesa oggetto di odierna impugnazione.
5. Stante quanto sopra detto, le ordinanze sono state legittimamente emesse.
6. Relativamente all'omessa ricezione degli atti di accertamento sottesi alle ordinanze, l'Ente previdenziale ha dedotto e documentato, senza trovare confutazione al riguardo dalla parte ricorrente, la notifica degli atti di accertamento n. 2202.09/10/2018.0130011 e CP_2
2202.09/10/2018.0130012, rispettivamente nelle date del 26/11/2018 e 19/11/2018. CP_2
2 7. Neppure la dedotta prescrizione può trovare, nel caso di specie, rilievo poiché, vertendosi in materia di contributi previdenziali, il termine di prescrizione è quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi al 1° gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione. Infatti, “L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006).
8. Ebbene, poiché trattasi di pretese contributive inerenti all'anno 2016, contestate dapprima con gli atti di accertamento suindicati, notificati nel 2018, e successivamente, con le ordinanze ingiunzioni impugnate, notificate il 17/5/2023, il termine quinquennale di prescrizione non è decorso inutilmente.
9. Pertanto, nessuna estinzione si ravvisa nel caso di specie e la pretesa si ritiene dovuta.
10. Per tutto quanto fin detto il ricorso deve essere rigettato e parte ricorrente è tenuta al pagamento della somma pretesa dall' depenalizzata e, dunque, per l'importo pari a CP_2
1.797,15€. 11. Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 29/10/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
3