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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 04/02/2025, n. 916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 916 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice dott. Fabio Salvatore Mangano, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1203/2018 R.G., promossa da:
, nato a [...], il [...], codice fiscale , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Di Pasquale, giusta procura in atti opponente contro con sede legale in Firenze, Via Jacopo da Diacceto n. 48, Controparte_1
R.E.A. 370219 FI, codice fiscale, in persona del legale rappresentante pro-tempore, dott.
, rappresentato e difeso dall'avvocato Filippo Lo Giudice, giusta procura in Controparte_2
atti opposta
********
All'udienza del 17.6.2024 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti ed il giudice istruttore ha posto la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con atto di citazione regolarmente notificato il 9.1.2018, ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 6405/2017 con cui gli è stato ingiunto il pagamento della somma di euro 33.452,13, oltre interessi e spese, in favore di Controparte_1
L'opponente ha disconosciuto la firma apposta nei contratti di finanziamento negando di avere mai sottoscritto con la società opposta i modelli contrattuali;
in subordine, ha eccepito la nullità del decreto ingiuntivo per carenza di prova del credito, la nullità ex art. 117 TUB per mancata
1 sottoscrizione da parte del funzionario, l'indeterminatezza del tasso applicato, la natura usuraria degli interessi pattuiti.
Con comparsa di risposta depositata il 30.5.2017 si è costituita in giudizio Controparte_1
contestando puntualmente la fondatezza dell'opposizione, di cui ne ha chiesto il rigetto, con il favore delle spese di lite.
Nel corso del giudizio è stato assegnato il termine per introdurre la domanda di mediazione, la quale si è conclusa negativamente per la mancata comparizione dei;
indi, concessi Parte_1
i termini di cui all'art. 183 c.p.c., è stata disposta CTU contabile. Espletata la consulenza tecnica, sono stati disposti alcuni rinvii e le parti sono state invitate a precisare le conclusioni. Nei termini di cui all'art. 190 c.p.c. le parti hanno depositato le comparse conclusionali e le memorie di replica.
2. Esposti i fatti, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da non è fondata. Parte_1
2.1 Giova premettere che la domanda di adempimento proposta in sede monitoria da CP_1
si fonda su due distinti contratti di finanziamento: il contratto n. 20062978830115 del
[...]
22.12.2014 con cui la società opposta ha concesso un finanziamento di euro 30.000 (maggiorato degli interessi corrispettivi di euro 13.020) da restituire in n. 120 rate mensili di euro 381,80 ciascuna (doc. 1/A fascicolo monitorio) ed il contratto n. 20062978830103 del 17.3.2016 avente ad oggetto l'apertura di una linea di credito fino ad euro 3000 utilizzabile mediante carta di credito sia per effettuare acquisti sia per prelevare denaro, dietro l'impegno del contraente di restituire l'importo utilizzato in rate mensili per un periodo non inferiore a n. 18 mensilità (doc. 1/B fascicolo monitorio).
A seguito dell'inadempimento del contraente, ha comunicato la decadenza dal Controparte_1
beneficio del termine, intimando il pagamento dell'importo di euro 33.452,13, di cui 30.830,38 in relazione al contratto di finanziamento ed euro 2.621,75 in relazione alla linea di credito revolving, oltre interessi moratori al tasso contrattuale del 14,60% mensile e, comunque, nei limiti del tasso soglia.
2.2 Tanto premesso, con il primo motivo di opposizione ha disconosciuto la Parte_1
sottoscrizione apposta in calce ai due contratti di finanziamento, negando di avere mai stipulato i due contratti con la società opposta.
Il motivo di opposizione non è fondato.
A seguito della rituale e tempestiva proposizione dell'istanza di verificazione da parte di ai sensi dell'art. 216 c.p.c., è stata disposta consulenza tecnica Controparte_1
2 grafologica, finalizzata ad accertare l'autenticità della firma e la riconducibilità della stessa a
. Parte_1
La consulente, dopo avere analiticamente esaminato le scritture di comparazione e sottoposto l'opponente a saggi grafici, ha concluso per l'autenticità ed autografia delle sottoscrizioni apposte in calce ai due contratti di finanziamento a firma di . Le conclusioni non sono state Parte_1
contestate dalla difesa dell'opponente ed appaiono pienamente condivisibili, sicché vanno integralmente recepite.
Per quanto sopra, va rigettata la doglianza di parte opponente relativa alla mancata sottoscrizione dei contratti di finanziamento da parte del . Parte_1
2.3 Priva di pregio appare la doglianza, sollevata dalla difesa del relativa all'omesso Pt_1
tempestivo deposito degli originali dei contratti da parte della Controparte_1
Ed invero, premesso che i documenti sono stati depositati telematicamente in uno al ricorso monitorio, l'opponente non ha espressamente disconosciuto nell'atto di opposizione la conformità delle copie fotostatiche dei contratti rispetto all'originale (art. 219 c.p.c.). Ne consegue che il deposito degli originali dei contratti, avvenuto nel corso delle operazioni peritali e dopo la scadenza delle barriere preclusive, è stato unicamente finalizzato all'espletamento degli accertamenti peritali da parte della grafologa nell'ambito del procedimento di verificazione. In questi termini si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità, affermando che “Nella procedura di verificazione della scrittura privata disconosciuta, che sia stata versata in atti solamente in copia, il deposito dell'originale del documento non costituisce nuova produzione in senso tecnico- giuridico e può avvenire, pertanto, anche dopo la scadenza dei termini di cui all'art. 183, comma
6, n. 2, c.p.c. (nella specie, nel corso delle operazioni di consulenza tecnica), essendo la presenza dell'originale agli atti del giudizio ancor più necessaria, giacché la perizia grafica deve preferibilmente svolgersi su tale documento e non sulla copia, onde assicurare la massima affidabilità dell'indagine devoluta all'ausiliario e, con ciò, rispondere ad un'esigenza concorrente, non soltanto delle parti, ma anche dello stesso ordinamento giuridico” (Cass. 35167/2021).
Per quanto sopra, l'eccezione sollevata da parte opponente non è fondata, ben potendo la società opposta depositare gli originali dei documenti in verifica dopo la maturazione delle barriere preclusive.
2.4 Non meritano accoglimento le ulteriori doglianze di parte opponente proposte nell'atto introduttivo del giudizio, in via subordinata ed in ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione di disconoscimento.
3 In ordine alla validità del contratto c.d. monofirma, va ricordato che le sezioni unite hanno risolto un contrasto formatosi in materia di intermediazione finanziaria, affermando che "il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dal D.Lgs.
n. 58 del 1998, art. 23, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti" (Cass.,
Sez. Un., 16/01/2018, n. 898). Secondo la giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, “le finalità sottese all'adozione della forma scritta prescritta a pena di nullità per i contratti regolati dal TUF valorizzate nell'occasione - e volte, segnatamente ad assicurare al cliente la piena cognizione degli specifici servizi forniti, della durata e delle modalità di rinnovo del contratto e di modifica dello stesso, delle modalità proprie con cui si svolgeranno le singole operazioni, della periodicità, contenuti e documentazione da fornire in sede di rendicontazione - si rinvengono anche in relazione ai contratti bancari, sicché la medesima prescrizione che per essi trova riconoscimento nell'art. 117, comma 3, TUB, secondo cui anche questi contratti debbono essere stipulati in forma scritta a pena di nullità, ha, non dissimilmente a quella accordata dalle SS.UU. al contratto di intermediazione, natura funzionale e non strutturale” (tra le tante, Cass. n.
9196/2021).
In applicazione dei principi giurisprudenziali summenzionati, anche per i contratti bancari e di finanziamento regolati dal TUB la mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca non determina nullità per difetto di forma scritta, laddove il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, potendosi presumere il consenso della banca alla stregua di comportamenti concludenti, quali l'apertura del conto e l'invio degli estratti conto.
Per quanto sopra, avendo prodotto i contratti di finanziamento recanti la Controparte_1
sottoscrizione del cliente la doglianza non è fondata.
2.5 Parimenti infondato e generico si presenta il motivo di opposizione relativo al presunto superamento della soglia usuraria.
Premesso che l'opponente non ha assolto all' l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento”
(così, Cass., S.U., 18/09/2020, n. 19597, con riguardo agli interessi moratori, ma con considerazioni
4 da ritenersi analogicamente applicabili anche agli interessi corrispettivi), va ricordato che la doglianza di parte opponente poggia sulla presunta sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori.
Ebbene, con riguardo alla cumulabilità degli interessi corrispettivi e moratori, va ricordato che la giurisprudenza di legittimità invocata da parte opponente (cfr. Cass. n. 350/2013) è stata superata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui “La disciplina antiusura si applica sia agli interessi corrispettivi (e ai costi posti a carico della parte finanziata per il caso di regolare adempimento del contratto), sia agli interessi moratori (e ai costi posti a carico della medesima parte per il caso, e come conseguenza, dell'inadempimento), esclusa, invece, l'applicazione del
c.d. criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora” (Cass. n. 14214/2022; Cass. sez. un. 19597/2020).
Nello specifico, la Suprema Corte (n. 14214/2022) ha ribadito l'assoluta incompatibilità tra gli interessi corrispettivi e gli interessi di mora, essendo destinati ad essere applicati “ricorrendo presupposti diversi ed antitetici” (cfr. Cass. n. 26286 del 2019): gli uni in caso di regolare adempimento del contratto;
gli altri in ipotesi di inadempimento dello stesso (si veda, anche, Cass.
n. 13144/2023).
Pertanto, ferma restando l'applicabilità della disciplina antiusura anche agli interessi moratori, va esclusa la sommatoria di questi con gli interessi corrispettivi, stante l'ontologica diversità dei primi rispetto ai secondi.
Ciò detto, nel caso di specie, il tasso debitore per i finanziamenti è stato espressamente convenuto nella misura del 7,65% TAN e del 7,92% TAEG (contratto n. 20062978830115) e nella misura del
15,36% TAN e del 18,88% TAEG (contratto n. 20062978830103), come si evince dai contratti di finanziamenti. Il tasso moratorio, invece, risulta pari al 14,60%.
I tassi suindicati sono inferiori rispetto ai limiti previsti dal d.m. relativo al trimestre ott-dic. 2014 per i “crediti personali” (pari a 19,100% - doc. 3 fascicolo opposta) e dal d.m. relativo al primo trimestre del 2016 per il credito revolving inferiore a 5.000 euro (pari ad euro 24.100% - doc. 4 fascicolo opposta).
Alla luce delle superiori considerazioni, la doglianza relativa al superamento della soglia usuraria va rigettata.
Per quanto sopra esposto, l'opposizione proposta da va rigettata ed il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 6405/2017 va dichiarato esecutivo, ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
3. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, ai sensi del d.m.
147/2022, in euro 7.616, oltre spese generali, iva e c.p.a.
5 Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, in atti liquidate, vanno definitivamente poste a carico di parte opponente.
va, inoltre, condannato al versamento in favore dell'entrata del bilancio dello Parte_1
Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 8 co. 4bis d.lgs. 28/2010 (nel testo ratione temporis applicabile, anteriore alle modifiche introdotte dal d. lgs. 149/2022), non essendo comparso dinanzi al mediatore malgrado regolare convocazione, come si desume dal verbale di mediazione del 26.10.2018 (cfr. nota di deposito di parte opposta).
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 1203/2018 R.G., disattesa ogni contraria istanza: rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, dichiara esecutivo il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 6405/2017 emesso dal Tribunale di Catania;
condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1 Controparte_1
che liquida in euro 7.616, oltre spese generali, iva e c.p.a.; pone definitivamente a carico di le spese della consulenza tecnica d'ufficio in atti Parte_1
liquidate; condanna al versamento in favore dell'entrata di bilancio dello Stato di una Parte_1
somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 8, comma 4bis, d. lgs. 28/2010;
Così deciso in Catania, il 4 febbraio 2025
Il giudice dott. Fabio Salvatore Mangano
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice dott. Fabio Salvatore Mangano, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1203/2018 R.G., promossa da:
, nato a [...], il [...], codice fiscale , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Di Pasquale, giusta procura in atti opponente contro con sede legale in Firenze, Via Jacopo da Diacceto n. 48, Controparte_1
R.E.A. 370219 FI, codice fiscale, in persona del legale rappresentante pro-tempore, dott.
, rappresentato e difeso dall'avvocato Filippo Lo Giudice, giusta procura in Controparte_2
atti opposta
********
All'udienza del 17.6.2024 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti ed il giudice istruttore ha posto la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con atto di citazione regolarmente notificato il 9.1.2018, ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 6405/2017 con cui gli è stato ingiunto il pagamento della somma di euro 33.452,13, oltre interessi e spese, in favore di Controparte_1
L'opponente ha disconosciuto la firma apposta nei contratti di finanziamento negando di avere mai sottoscritto con la società opposta i modelli contrattuali;
in subordine, ha eccepito la nullità del decreto ingiuntivo per carenza di prova del credito, la nullità ex art. 117 TUB per mancata
1 sottoscrizione da parte del funzionario, l'indeterminatezza del tasso applicato, la natura usuraria degli interessi pattuiti.
Con comparsa di risposta depositata il 30.5.2017 si è costituita in giudizio Controparte_1
contestando puntualmente la fondatezza dell'opposizione, di cui ne ha chiesto il rigetto, con il favore delle spese di lite.
Nel corso del giudizio è stato assegnato il termine per introdurre la domanda di mediazione, la quale si è conclusa negativamente per la mancata comparizione dei;
indi, concessi Parte_1
i termini di cui all'art. 183 c.p.c., è stata disposta CTU contabile. Espletata la consulenza tecnica, sono stati disposti alcuni rinvii e le parti sono state invitate a precisare le conclusioni. Nei termini di cui all'art. 190 c.p.c. le parti hanno depositato le comparse conclusionali e le memorie di replica.
2. Esposti i fatti, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da non è fondata. Parte_1
2.1 Giova premettere che la domanda di adempimento proposta in sede monitoria da CP_1
si fonda su due distinti contratti di finanziamento: il contratto n. 20062978830115 del
[...]
22.12.2014 con cui la società opposta ha concesso un finanziamento di euro 30.000 (maggiorato degli interessi corrispettivi di euro 13.020) da restituire in n. 120 rate mensili di euro 381,80 ciascuna (doc. 1/A fascicolo monitorio) ed il contratto n. 20062978830103 del 17.3.2016 avente ad oggetto l'apertura di una linea di credito fino ad euro 3000 utilizzabile mediante carta di credito sia per effettuare acquisti sia per prelevare denaro, dietro l'impegno del contraente di restituire l'importo utilizzato in rate mensili per un periodo non inferiore a n. 18 mensilità (doc. 1/B fascicolo monitorio).
A seguito dell'inadempimento del contraente, ha comunicato la decadenza dal Controparte_1
beneficio del termine, intimando il pagamento dell'importo di euro 33.452,13, di cui 30.830,38 in relazione al contratto di finanziamento ed euro 2.621,75 in relazione alla linea di credito revolving, oltre interessi moratori al tasso contrattuale del 14,60% mensile e, comunque, nei limiti del tasso soglia.
2.2 Tanto premesso, con il primo motivo di opposizione ha disconosciuto la Parte_1
sottoscrizione apposta in calce ai due contratti di finanziamento, negando di avere mai stipulato i due contratti con la società opposta.
Il motivo di opposizione non è fondato.
A seguito della rituale e tempestiva proposizione dell'istanza di verificazione da parte di ai sensi dell'art. 216 c.p.c., è stata disposta consulenza tecnica Controparte_1
2 grafologica, finalizzata ad accertare l'autenticità della firma e la riconducibilità della stessa a
. Parte_1
La consulente, dopo avere analiticamente esaminato le scritture di comparazione e sottoposto l'opponente a saggi grafici, ha concluso per l'autenticità ed autografia delle sottoscrizioni apposte in calce ai due contratti di finanziamento a firma di . Le conclusioni non sono state Parte_1
contestate dalla difesa dell'opponente ed appaiono pienamente condivisibili, sicché vanno integralmente recepite.
Per quanto sopra, va rigettata la doglianza di parte opponente relativa alla mancata sottoscrizione dei contratti di finanziamento da parte del . Parte_1
2.3 Priva di pregio appare la doglianza, sollevata dalla difesa del relativa all'omesso Pt_1
tempestivo deposito degli originali dei contratti da parte della Controparte_1
Ed invero, premesso che i documenti sono stati depositati telematicamente in uno al ricorso monitorio, l'opponente non ha espressamente disconosciuto nell'atto di opposizione la conformità delle copie fotostatiche dei contratti rispetto all'originale (art. 219 c.p.c.). Ne consegue che il deposito degli originali dei contratti, avvenuto nel corso delle operazioni peritali e dopo la scadenza delle barriere preclusive, è stato unicamente finalizzato all'espletamento degli accertamenti peritali da parte della grafologa nell'ambito del procedimento di verificazione. In questi termini si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità, affermando che “Nella procedura di verificazione della scrittura privata disconosciuta, che sia stata versata in atti solamente in copia, il deposito dell'originale del documento non costituisce nuova produzione in senso tecnico- giuridico e può avvenire, pertanto, anche dopo la scadenza dei termini di cui all'art. 183, comma
6, n. 2, c.p.c. (nella specie, nel corso delle operazioni di consulenza tecnica), essendo la presenza dell'originale agli atti del giudizio ancor più necessaria, giacché la perizia grafica deve preferibilmente svolgersi su tale documento e non sulla copia, onde assicurare la massima affidabilità dell'indagine devoluta all'ausiliario e, con ciò, rispondere ad un'esigenza concorrente, non soltanto delle parti, ma anche dello stesso ordinamento giuridico” (Cass. 35167/2021).
Per quanto sopra, l'eccezione sollevata da parte opponente non è fondata, ben potendo la società opposta depositare gli originali dei documenti in verifica dopo la maturazione delle barriere preclusive.
2.4 Non meritano accoglimento le ulteriori doglianze di parte opponente proposte nell'atto introduttivo del giudizio, in via subordinata ed in ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione di disconoscimento.
3 In ordine alla validità del contratto c.d. monofirma, va ricordato che le sezioni unite hanno risolto un contrasto formatosi in materia di intermediazione finanziaria, affermando che "il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dal D.Lgs.
n. 58 del 1998, art. 23, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti" (Cass.,
Sez. Un., 16/01/2018, n. 898). Secondo la giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, “le finalità sottese all'adozione della forma scritta prescritta a pena di nullità per i contratti regolati dal TUF valorizzate nell'occasione - e volte, segnatamente ad assicurare al cliente la piena cognizione degli specifici servizi forniti, della durata e delle modalità di rinnovo del contratto e di modifica dello stesso, delle modalità proprie con cui si svolgeranno le singole operazioni, della periodicità, contenuti e documentazione da fornire in sede di rendicontazione - si rinvengono anche in relazione ai contratti bancari, sicché la medesima prescrizione che per essi trova riconoscimento nell'art. 117, comma 3, TUB, secondo cui anche questi contratti debbono essere stipulati in forma scritta a pena di nullità, ha, non dissimilmente a quella accordata dalle SS.UU. al contratto di intermediazione, natura funzionale e non strutturale” (tra le tante, Cass. n.
9196/2021).
In applicazione dei principi giurisprudenziali summenzionati, anche per i contratti bancari e di finanziamento regolati dal TUB la mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca non determina nullità per difetto di forma scritta, laddove il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, potendosi presumere il consenso della banca alla stregua di comportamenti concludenti, quali l'apertura del conto e l'invio degli estratti conto.
Per quanto sopra, avendo prodotto i contratti di finanziamento recanti la Controparte_1
sottoscrizione del cliente la doglianza non è fondata.
2.5 Parimenti infondato e generico si presenta il motivo di opposizione relativo al presunto superamento della soglia usuraria.
Premesso che l'opponente non ha assolto all' l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento”
(così, Cass., S.U., 18/09/2020, n. 19597, con riguardo agli interessi moratori, ma con considerazioni
4 da ritenersi analogicamente applicabili anche agli interessi corrispettivi), va ricordato che la doglianza di parte opponente poggia sulla presunta sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori.
Ebbene, con riguardo alla cumulabilità degli interessi corrispettivi e moratori, va ricordato che la giurisprudenza di legittimità invocata da parte opponente (cfr. Cass. n. 350/2013) è stata superata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui “La disciplina antiusura si applica sia agli interessi corrispettivi (e ai costi posti a carico della parte finanziata per il caso di regolare adempimento del contratto), sia agli interessi moratori (e ai costi posti a carico della medesima parte per il caso, e come conseguenza, dell'inadempimento), esclusa, invece, l'applicazione del
c.d. criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora” (Cass. n. 14214/2022; Cass. sez. un. 19597/2020).
Nello specifico, la Suprema Corte (n. 14214/2022) ha ribadito l'assoluta incompatibilità tra gli interessi corrispettivi e gli interessi di mora, essendo destinati ad essere applicati “ricorrendo presupposti diversi ed antitetici” (cfr. Cass. n. 26286 del 2019): gli uni in caso di regolare adempimento del contratto;
gli altri in ipotesi di inadempimento dello stesso (si veda, anche, Cass.
n. 13144/2023).
Pertanto, ferma restando l'applicabilità della disciplina antiusura anche agli interessi moratori, va esclusa la sommatoria di questi con gli interessi corrispettivi, stante l'ontologica diversità dei primi rispetto ai secondi.
Ciò detto, nel caso di specie, il tasso debitore per i finanziamenti è stato espressamente convenuto nella misura del 7,65% TAN e del 7,92% TAEG (contratto n. 20062978830115) e nella misura del
15,36% TAN e del 18,88% TAEG (contratto n. 20062978830103), come si evince dai contratti di finanziamenti. Il tasso moratorio, invece, risulta pari al 14,60%.
I tassi suindicati sono inferiori rispetto ai limiti previsti dal d.m. relativo al trimestre ott-dic. 2014 per i “crediti personali” (pari a 19,100% - doc. 3 fascicolo opposta) e dal d.m. relativo al primo trimestre del 2016 per il credito revolving inferiore a 5.000 euro (pari ad euro 24.100% - doc. 4 fascicolo opposta).
Alla luce delle superiori considerazioni, la doglianza relativa al superamento della soglia usuraria va rigettata.
Per quanto sopra esposto, l'opposizione proposta da va rigettata ed il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 6405/2017 va dichiarato esecutivo, ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
3. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, ai sensi del d.m.
147/2022, in euro 7.616, oltre spese generali, iva e c.p.a.
5 Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, in atti liquidate, vanno definitivamente poste a carico di parte opponente.
va, inoltre, condannato al versamento in favore dell'entrata del bilancio dello Parte_1
Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 8 co. 4bis d.lgs. 28/2010 (nel testo ratione temporis applicabile, anteriore alle modifiche introdotte dal d. lgs. 149/2022), non essendo comparso dinanzi al mediatore malgrado regolare convocazione, come si desume dal verbale di mediazione del 26.10.2018 (cfr. nota di deposito di parte opposta).
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 1203/2018 R.G., disattesa ogni contraria istanza: rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, dichiara esecutivo il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 6405/2017 emesso dal Tribunale di Catania;
condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1 Controparte_1
che liquida in euro 7.616, oltre spese generali, iva e c.p.a.; pone definitivamente a carico di le spese della consulenza tecnica d'ufficio in atti Parte_1
liquidate; condanna al versamento in favore dell'entrata di bilancio dello Stato di una Parte_1
somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 8, comma 4bis, d. lgs. 28/2010;
Così deciso in Catania, il 4 febbraio 2025
Il giudice dott. Fabio Salvatore Mangano
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