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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 02/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Seconda Sezione Civile così composta
Dott. Antonio F. Esposito - Presidente
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere rel.
Dott. Eugenio Scagliusi - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 992/2022 R.G. introdotta da
(c.f. ), in persona del Ministro in Parte_1 P.IVA_1 carica p.t., rappresentato e difeso dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Lecce
APPELLANTE contro
(c.f. e Controparte_1 C.F._1 [...] cf. quali CP_2 C.F._2 Parte_2 rappresentati e difesi dagli avv. Fiorella Martina e Rosaria Romano.
APPELLATI
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 2905/2022 del Tribunale di
Lecce, depositata in data 18.10.2022.
MOTIVAZIONE
1. e , rispettivamente Controparte_2 Controparte_1 moglie e figlio ed eredi di , con atto di citazione notificato il Parte_2
7.2.2018 convenivano in giudizio il chiedendo il Parte_1 risarcimento dei danni iure proprio per la perdita del rapporto parentale. A sostegno della domanda deducevano che il decesso del loro congiunto era stato causato dalle patologie connesse ad infezione da HCV contratta dallo stesso nel 1975 in occasione di una emotrasfusione. Tale infezione ha condotto il paziente alla morte nel 2008, dopo un decorso che ha ingenerato altre complicazioni, quali cirrosi epatica e un carcinoma epatico. Il predetto nel 1997, aveva avanzato richiesta di indennizzo ex legge Parte_2
210/1992, in seguito accolta e liquidata nella somma una tantum di euro 77.468,53.
2. Con sentenza n. 2905/2022 il Tribunale ha accolto la domanda risarcitoria proposta dagli attori e ha statuito: 1) la sussistenza della legittimazione passiva in capo al convenuto;
2) l'infondatezza Parte_1 dell'invocata prescrizione con termine ordinario decennale, collocando il dies a quo nell'evento morte verificatosi il 20.2.2008; 3) la sussistenza della responsabilità del anche per emotrasfusioni effettuate Parte_1 nel 1975, in quanto la CTU espletata ha chiarito l'esistenza già all'epoca di adeguate conoscenze scientifiche;
4) la sussistenza del nesso di causalità tra infezione contratta da emotrasfusioni e decesso, sulla base degli esisti della CTU;
5) la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale nella somma di euro 130.000,00 oltre accessori in favore di Controparte_1
e di euro 230.000,00 in favore di .
[...] Controparte_2
3. Avverso detta sentenza ha proposto appello il , Parte_1 articolando i seguenti motivi:
a) erroneità della sentenza nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di prescrizione, la quale va computata nel termine di 6 anni, è stata eccepita in primo grado dal convenuto ed avrebbe dovuto essere vagliata dal Parte_1 giudice;
b) erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto di non poter detrarre, a titolo di compensazione, l'importo versato a titolo di indennizzo ex l. 210/1992 a favore di , pari alla somma di euro 77.468,53 (la Parte_2 somma indennizzata è determinabile ex lege, senza necessità per la P.A. di allegare prova di adempimento della corresponsione);
c) il contagio non sarebbe attribuibile all'operato del Parte_1
e non vi è prova del nesso di causalità, in quanto le conoscenze scientifiche all'epoca erano scarse e la responsabilità sulla vigilanza ricade sulle Regioni, per cui sarebbero da convenire l'Ospedale e il Centro Trasfusionale pertinenti;
d) erroneità della sentenza in ordine alla quantificazione dei danni, la quale avrebbe dovuto tenere conto che la morte di è intervenuta Parte_2 all'età di 82 anni.
pag. 2/8 4. In data 8.3.2023, si sono costituiti gli eredi di , contestando Parte_2 le argomentazioni del e ribadendo la correttezza dell'operato del Parte_1 giudice di prime cure. In particolare, hanno dedotto che, sulla questione della prescrizione, il ha presentato argomentazioni diverse nel Parte_1 corso del procedimento e ha introdotto nuovi elementi con la comparsa conclusionale, in violazione dei termini di preclusione fissati dal codice di rito.
Nel merito, le normative risalenti agli anni '60 e '70 dimostrano la consapevolezza da parte del del rischio di trasmissione di epatite Parte_1 virale e l'obbligo di controlli per prevenirlo. Il era a Parte_1 conoscenza del problema già dal 1966, per cui è da ritenersi responsabile per non aver controllato il sangue infetto e non aver implementato misure di sicurezza;
detta responsabilità è confermata anche agli esiti della CTU, che ha affermato il nesso di causalità, in quanto alla trasfusione di sangue ricevuta da nel 1975 sono da collegarsi la diagnosi successiva di epatite Parte_2 cronica attiva da virus C e il decesso. La Commissione Medica Ospedaliera di
Taranto ha confermato il nesso causale, portando all'erogazione dell'indennità prevista dalla legge. Il giudice ha respinto correttamente la richiesta di detrazione dell'indennizzo in assenza della prova del pagamento. Inoltre
l'indennizzo per vittime di contagio ha uno scopo solidaristico differente, per natura giuridica, dal risarcimento danni e la Corte costituzionale ha confermato il diritto al risarcimento integrale.
Acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado, all'udienza del 17 settembre 2024 la causa è stata riservata per la decisione, con assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c.
** ** **
5. Occorre vagliare preliminarmente il primo motivo di appello, concernente l'eccezione di prescrizione, già sollevata in primo grado.
5.1. Con la comparsa di costituzione depositata ritualmente il Parte_1 convenuto aveva eccepito l'intervenuta prescrizione della domanda avanzata dagli attori. In particolare, l'avvocatura erariale, premesso che la responsabilità per infezioni da virus HBV, HIV e HCV contratte da soggetti emotrasfusi è di natura extracontrattuale e che nella specie si trattava di domanda risarcitoria per il danno subito dagli attori iure proprio per il decesso del proprio congiunto emotrasfuso con sangue infetto, aveva dedotto che il termine di prescrizione era decennale, con decorrenza dal 1993, anno in cui si era avuto il primo riscontro di sieropositività per HCV, o, al più tardi, dal pag. 3/8 18.3.1995, data in cui era stata presentata la domanda di indennizzo ex legge
210/1992 (comparsa di costituzione in primo grado, pag.3 e segg.).
5.2. Con la comparsa conclusionale il aveva ribadito l'eccezione Parte_1 di prescrizione, precisando e modificando il relativo termine, mediante il richiamo della giurisprudenza di legittimità intervenuta sul tema. Aveva citato a sostegno la pronuncia della S.C. n. 20882/2018, secondo cui “il decesso del congiunto emotrasfuso integra il reato di omicidio colposo”, il quale, tuttavia, non è più “reato a prescrizione decennale”. Ha quindi rilevato che la giurisprudenza, nel chiarire il diverso titolo di prescrizione applicabile al diritto risarcitorio previsto iure hereditatis in caso di morte del contagiato
(responsabilità extracontrattuale derivante da lesione colposa, e dunque quinquennale) e iure proprio (responsabilità da fatto reato, ossia omicidio colposo, decennale), espressamente si riferisce alla prescrizione di quel reato all'epoca del fatto, ossia della morte del contagiato (Cass. n. 26189/20), facendo dunque chiaramente intendere che detto termine decennale non è più applicabile laddove la morte sia intervenuta in epoca successiva alla modifica legislativa che ha cambiato il periodo di prescrizione del reato di omicidio colposo riducendolo da 10 a 6 anni. Nel caso di specie il de cuius è deceduto nell'anno 2008, allorquando la normativa ratione temporis applicabile era la Legge 251/05 (c.d. ex legge Cirielli) che ha introdotto in materia la prescrizione di sei anni (e non dieci).
5.3. Il primo giudice ha rigettato l'eccezione di prescrizione decennale sollevata dal nella comparsa di costituzione e risposta, in quanto Parte_1 erroneamente basata su un dies a quo riferito alla prima diagnosi di epatite (1993) e non alla morte del soggetto. Ha quindi affermato che il fatto di aver invocato solo in comparsa conclusionale un termine di prescrizione di sei anni avesse introdotto un'eccezione del tutto diversa e come tale non esaminabile.
6. Ritiene la Corte che quest'ultima affermazione non possa essere condivisa.
6.1. Riguardo al sindacato del giudice in ordine all'eccezione di prescrizione, occorre rilevare che la proposizione di un'eccezione compete esclusivamente alla parte, in quanto allegazione di un fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto fatto valere dalla controparte. Tale onere deve essere tuttavia tenuto distinto dal potere di qualificazione giuridica dell'eccezione e di determinazione dei relativi effetti giuridici. Con particolare riferimento alla prescrizione, il potere del giudice di qualificazione e di esatta pag. 4/8 determinazione degli effetti resta integro anche quando l'eccezione sia stata sollevata in modo generico o in base ad un inesatto riferimento temporale. In altri termini, è rimessa al giudice l'identificazione della norma di diritto sulla durata della prescrizione, nonché l'esatta determinazione del dies a quo, in relazione alla fattispecie concreta, così come la qualificazione giuridica di quest'ultima (cfr Cass. n. 3126/2003 per un caso in cui la parte aveva eccepito la prescrizione quinquennale e il giudice aveva applicato quella decennale;
Cass. n. 13898/1999 per un caso opposto;
nonché Cass. n.
2789/1999 per un caso in cui il giudice aveva individuato un dies a quo diverso da quello indicato dalla parte).
La giurisprudenza ha quindi enunciato il principio secondo cui, “in tema di prescrizione estintiva, elemento costitutivo della relativa eccezione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio, mentre la determinazione della durata di questa, necessaria per il verificarsi dell'effetto estintivo, si configura come una
“quaestio iuris” concernente l'identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale per esso previsto dalla legge”, con la conseguenza “che la riserva alla parte del potere di sollevare l'eccezione implica che ad essa sia fatto onere soltanto di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di profittare di quell'effetto, non anche di indicare direttamente o indirettamente (cioè attraverso specifica menzione della durata dell'inerzia) le norme applicabili al caso di specie, l'identificazione delle quali spetta al potere-dovere del giudice”, al cui rilievo officioso – sebbene “previa attivazione del contraddittorio sulla relativa questione” – spetta l'individuazione “di una norma di previsione di un termine diverso” (Cass. Sez. Un., 25 luglio 2002, n. 10955; principio ribadito in pronunce più recenti: cfr Cass. n.16486/2017).
Non essendo onere della parte individuare direttamente o indirettamente le norme applicabili al caso concreto, visto che tale incombente “costituisce una “quaestio iuris” concernente l'identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale per esso previsto dalla legge”, non assume rilievo “la genericità
o l'errore della parte relativamente al periodo di tempo che dovrebbe intendersi coperto dalla prescrizione, nonché alla individuazione del termine iniziale, atteso il potere-dovere del giudice di esaminare l'eccezione medesima
e di stabilire in concreto ed autonomamente se essa sia fondata in tutto o in parte, determinando il periodo colpito dalla prescrizione e la decorrenza di esso in termini eventualmente diversi da quelli prospettati dalla parte” (Cass.
23 agosto 2004, n. 16573). L'eccezione di prescrizione “è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, e cioè l'inerzia del titolare, a pag. 5/8 nulla rilevando che chi la invochi abbia erroneamente individuato il termine applicabile, ovvero il momento iniziale o finale di esso: queste ultime infatti sono questioni di diritto, sulle quali il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte”
(Cass. 22 maggio 2007, n. 11843; conf. Cass. 27 luglio 2016, n. 15631).
In definitiva, la parte che eccepisce la prescrizione, oltre a manifestare che intende avvalersene per paralizzare la pretesa avversaria, non ha l'onere di precisarne gli stretti contenuti giuridici. Questa conclusione risulta conforme alla ratio dell'istituto della prescrizione, la quale ha una funzione di tutela della certezza dei rapporti giuridici e di economia processuale, di talché un eventuale mero errore identificativo della parte rischierebbe di trascinare all'infinito controversie concernenti situazioni giuridiche che il legislatore ha inteso definire in tempi determinati.
Ne consegue che nel caso in esame il giudice di primo grado ha errato quando ha limitato la propria analisi dell'eccezione di prescrizione sollevata nella comparsa di costituzione dal nei termini Parte_1 erroneamente ricondotti al termine decennale. Invece, in applicazione del principio di diritto testè richiamato avrebbe dovuto verificarne la fondatezza alla stregua delle norme giuridiche applicabili con riferimento al momento del fatto (evidenziate dalla stessa parte convenuta, sia pure nella comparsa conclusionale).
6.2. Ciò posto, in tema di responsabilità del per i Parte_1 danni da emotrasfusione infetta, in caso di decesso del soggetto emotrasfuso, il dies a quo della prescrizione del diritto al risarcimento dei danni iure proprio, patiti dai congiunti, va individuato alla data della morte della vittima (Cass. n. 19568 del 10/07/2023) o dal giorno in cui il decesso venga percepito - o possa essere percepito usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche - quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, dovendo farsi riferimento al momento della conoscibilità del danno inteso nella sua dimensione giuridica (Cass. n. 34570/2023).
Nella specie, avuto riguardo al diritto azionato – risarcimento del danno iure proprio per la perdita del rapporto parentale, richiesto dai congiunti
(moglie e figlio) in relazione al decesso della vittima primaria – il termine di prescrizione decorre dalla data dell'evento morte (20 febbraio 2008). Infatti, al momento della morte di gli attori, in quanto stretti congiunti, Parte_2 erano pienamente consapevoli sia dell'infezione contratta dal predetto e sia pag. 6/8 delle conseguenti patologie, che ne hanno determinato il decesso (tanto si evince dall'atto di citazione, in cui vengono esposte l'insorgenza della patologia HCV, la visita medica presso il Centro Ospedaliero Militare di
Taranto, la diagnosi di epatite cronica da parte della Commissione Medica Ospedaliera in rapporto eziologico con le emotrasfusioni praticate nel 1975, e la morte per cirrosi epatica e carcinoma epatico).
6.3. In tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito, è applicabile l'art. 2947, 3 comma c.c., secondo il quale, se il fatto è previsto dalla legge come reato e per il reato stesso è prevista una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile. La giurisprudenza ha precisato che tale previsione “si riferisce, senza alcuna discriminazione, a tutti i possibili soggetti passivi della pretesa risarcitoria, e si applica, pertanto, non solo all'azione civile esperibile contro la persona penalmente imputabile, ma anche all'azione civile diretta contro coloro che siano tenuti al risarcimento a titolo di responsabilità indiretta” (Principio enunciato con riferimento alla responsabilità del - e per Parte_1 esso dei suoi funzionari - per non avere adottato gli accorgimenti utili a scongiurare i danni da emotrasfusione, effettuando determinati trattamenti ed analisi del sangue acquisito a tale scopo)” (Cass. n. 28464/2013).
La responsabilità del per i danni da trasfusione di Parte_1 sangue infetto ha natura extracontrattuale e, in caso di decesso del danneggiato a causa del contagio, la prescrizione è di cinque anni per il danno subito da quel soggetto in vita, del quale il congiunto chieda il risarcimento
“iure hereditatis”, trattandosi di un danno da lesione colposa, reato a prescrizione quinquennale (Cass. n. 20882/2018). Invece, il diritto al risarcimento dei danni invocati dal congiunto "iure proprio", in caso di decesso del danneggiato a causa del contagio, si prescrive nello stesso termine di prescrizione stabilito per il reato di omicidio colposo e il dies a quo va, di regola, individuato alla data della morte della vittima (cfr. Cass. n. 19568/2023, Rv. 668140: non tragga in inganno l'indicazione nella massima del termine decennale, in quanto il caso esaminato dalla S.C. riguardava un decesso per infezione da emotrasfusione avvenuto nel 1999 e, all'epoca, prima della legge n.251/2005, il reato di omicidio colposo si prescriveva in 10 anni, per cui anche il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno iure proprio ex art. 2947, 3 co. c.c. era di dieci anni).
Tanto premesso, il termine prescrizionale applicabile al caso di specie è quello di sei anni previsto dall'art.157 c.p. in relazione al delitto di omicidio pag. 7/8 colposo, in quanto all'epoca del decesso di (20.2.2008) era già in Parte_2 vigore la legge n.251/2005 (c.d. “legge Cirielli”), che ha ridotto il termine di prescrizione per l'anzidetto reato da dieci anni a sei anni. Non risultando atti interruttivi il diritto al risarcimento dei danni iure proprio si è estinto al maturare della prescrizione alla data del 20 febbraio 2014.
In conclusione, l'eccezione di prescrizione risulta fondata con conseguente assorbimento degli altri motivi e riforma integrale della sentenza impugnata. Circa il regolamento delle spese di lite, il comportamento processuale delle parti (solo in comparsa conclusionale l'avvocatura erariale ha sostenuto l'applicazione della prescrizione nel termine di sei anni con decorrenza dall'evento morte, modificando le precedenti deduzioni) e la natura della vicenda per cui è causa giustificano la compensazione delle spese di entrambi i gradi.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sull'impugnazione avverso la sentenza n. 2905/2022 del Tribunale di Lecce, depositata in data 18.10.2022, proposta dal
[...]
nei confronti di e , Parte_1 Controparte_2 Controparte_1 così provvede:
a) accoglie l'appello proposto dal e per l'effetto, in Parte_1 riforma della sentenza impugnata, respinge la domanda di risarcimento danni proposta da e;
Controparte_2 Controparte_1
b) compensa le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
Lecce, 19 dicembre 2024
Il consigliere est. Il Presidente
dott. Giovanni Surdo dott. Antonio F. Esposito
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Seconda Sezione Civile così composta
Dott. Antonio F. Esposito - Presidente
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere rel.
Dott. Eugenio Scagliusi - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 992/2022 R.G. introdotta da
(c.f. ), in persona del Ministro in Parte_1 P.IVA_1 carica p.t., rappresentato e difeso dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Lecce
APPELLANTE contro
(c.f. e Controparte_1 C.F._1 [...] cf. quali CP_2 C.F._2 Parte_2 rappresentati e difesi dagli avv. Fiorella Martina e Rosaria Romano.
APPELLATI
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 2905/2022 del Tribunale di
Lecce, depositata in data 18.10.2022.
MOTIVAZIONE
1. e , rispettivamente Controparte_2 Controparte_1 moglie e figlio ed eredi di , con atto di citazione notificato il Parte_2
7.2.2018 convenivano in giudizio il chiedendo il Parte_1 risarcimento dei danni iure proprio per la perdita del rapporto parentale. A sostegno della domanda deducevano che il decesso del loro congiunto era stato causato dalle patologie connesse ad infezione da HCV contratta dallo stesso nel 1975 in occasione di una emotrasfusione. Tale infezione ha condotto il paziente alla morte nel 2008, dopo un decorso che ha ingenerato altre complicazioni, quali cirrosi epatica e un carcinoma epatico. Il predetto nel 1997, aveva avanzato richiesta di indennizzo ex legge Parte_2
210/1992, in seguito accolta e liquidata nella somma una tantum di euro 77.468,53.
2. Con sentenza n. 2905/2022 il Tribunale ha accolto la domanda risarcitoria proposta dagli attori e ha statuito: 1) la sussistenza della legittimazione passiva in capo al convenuto;
2) l'infondatezza Parte_1 dell'invocata prescrizione con termine ordinario decennale, collocando il dies a quo nell'evento morte verificatosi il 20.2.2008; 3) la sussistenza della responsabilità del anche per emotrasfusioni effettuate Parte_1 nel 1975, in quanto la CTU espletata ha chiarito l'esistenza già all'epoca di adeguate conoscenze scientifiche;
4) la sussistenza del nesso di causalità tra infezione contratta da emotrasfusioni e decesso, sulla base degli esisti della CTU;
5) la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale nella somma di euro 130.000,00 oltre accessori in favore di Controparte_1
e di euro 230.000,00 in favore di .
[...] Controparte_2
3. Avverso detta sentenza ha proposto appello il , Parte_1 articolando i seguenti motivi:
a) erroneità della sentenza nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di prescrizione, la quale va computata nel termine di 6 anni, è stata eccepita in primo grado dal convenuto ed avrebbe dovuto essere vagliata dal Parte_1 giudice;
b) erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto di non poter detrarre, a titolo di compensazione, l'importo versato a titolo di indennizzo ex l. 210/1992 a favore di , pari alla somma di euro 77.468,53 (la Parte_2 somma indennizzata è determinabile ex lege, senza necessità per la P.A. di allegare prova di adempimento della corresponsione);
c) il contagio non sarebbe attribuibile all'operato del Parte_1
e non vi è prova del nesso di causalità, in quanto le conoscenze scientifiche all'epoca erano scarse e la responsabilità sulla vigilanza ricade sulle Regioni, per cui sarebbero da convenire l'Ospedale e il Centro Trasfusionale pertinenti;
d) erroneità della sentenza in ordine alla quantificazione dei danni, la quale avrebbe dovuto tenere conto che la morte di è intervenuta Parte_2 all'età di 82 anni.
pag. 2/8 4. In data 8.3.2023, si sono costituiti gli eredi di , contestando Parte_2 le argomentazioni del e ribadendo la correttezza dell'operato del Parte_1 giudice di prime cure. In particolare, hanno dedotto che, sulla questione della prescrizione, il ha presentato argomentazioni diverse nel Parte_1 corso del procedimento e ha introdotto nuovi elementi con la comparsa conclusionale, in violazione dei termini di preclusione fissati dal codice di rito.
Nel merito, le normative risalenti agli anni '60 e '70 dimostrano la consapevolezza da parte del del rischio di trasmissione di epatite Parte_1 virale e l'obbligo di controlli per prevenirlo. Il era a Parte_1 conoscenza del problema già dal 1966, per cui è da ritenersi responsabile per non aver controllato il sangue infetto e non aver implementato misure di sicurezza;
detta responsabilità è confermata anche agli esiti della CTU, che ha affermato il nesso di causalità, in quanto alla trasfusione di sangue ricevuta da nel 1975 sono da collegarsi la diagnosi successiva di epatite Parte_2 cronica attiva da virus C e il decesso. La Commissione Medica Ospedaliera di
Taranto ha confermato il nesso causale, portando all'erogazione dell'indennità prevista dalla legge. Il giudice ha respinto correttamente la richiesta di detrazione dell'indennizzo in assenza della prova del pagamento. Inoltre
l'indennizzo per vittime di contagio ha uno scopo solidaristico differente, per natura giuridica, dal risarcimento danni e la Corte costituzionale ha confermato il diritto al risarcimento integrale.
Acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado, all'udienza del 17 settembre 2024 la causa è stata riservata per la decisione, con assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c.
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5. Occorre vagliare preliminarmente il primo motivo di appello, concernente l'eccezione di prescrizione, già sollevata in primo grado.
5.1. Con la comparsa di costituzione depositata ritualmente il Parte_1 convenuto aveva eccepito l'intervenuta prescrizione della domanda avanzata dagli attori. In particolare, l'avvocatura erariale, premesso che la responsabilità per infezioni da virus HBV, HIV e HCV contratte da soggetti emotrasfusi è di natura extracontrattuale e che nella specie si trattava di domanda risarcitoria per il danno subito dagli attori iure proprio per il decesso del proprio congiunto emotrasfuso con sangue infetto, aveva dedotto che il termine di prescrizione era decennale, con decorrenza dal 1993, anno in cui si era avuto il primo riscontro di sieropositività per HCV, o, al più tardi, dal pag. 3/8 18.3.1995, data in cui era stata presentata la domanda di indennizzo ex legge
210/1992 (comparsa di costituzione in primo grado, pag.3 e segg.).
5.2. Con la comparsa conclusionale il aveva ribadito l'eccezione Parte_1 di prescrizione, precisando e modificando il relativo termine, mediante il richiamo della giurisprudenza di legittimità intervenuta sul tema. Aveva citato a sostegno la pronuncia della S.C. n. 20882/2018, secondo cui “il decesso del congiunto emotrasfuso integra il reato di omicidio colposo”, il quale, tuttavia, non è più “reato a prescrizione decennale”. Ha quindi rilevato che la giurisprudenza, nel chiarire il diverso titolo di prescrizione applicabile al diritto risarcitorio previsto iure hereditatis in caso di morte del contagiato
(responsabilità extracontrattuale derivante da lesione colposa, e dunque quinquennale) e iure proprio (responsabilità da fatto reato, ossia omicidio colposo, decennale), espressamente si riferisce alla prescrizione di quel reato all'epoca del fatto, ossia della morte del contagiato (Cass. n. 26189/20), facendo dunque chiaramente intendere che detto termine decennale non è più applicabile laddove la morte sia intervenuta in epoca successiva alla modifica legislativa che ha cambiato il periodo di prescrizione del reato di omicidio colposo riducendolo da 10 a 6 anni. Nel caso di specie il de cuius è deceduto nell'anno 2008, allorquando la normativa ratione temporis applicabile era la Legge 251/05 (c.d. ex legge Cirielli) che ha introdotto in materia la prescrizione di sei anni (e non dieci).
5.3. Il primo giudice ha rigettato l'eccezione di prescrizione decennale sollevata dal nella comparsa di costituzione e risposta, in quanto Parte_1 erroneamente basata su un dies a quo riferito alla prima diagnosi di epatite (1993) e non alla morte del soggetto. Ha quindi affermato che il fatto di aver invocato solo in comparsa conclusionale un termine di prescrizione di sei anni avesse introdotto un'eccezione del tutto diversa e come tale non esaminabile.
6. Ritiene la Corte che quest'ultima affermazione non possa essere condivisa.
6.1. Riguardo al sindacato del giudice in ordine all'eccezione di prescrizione, occorre rilevare che la proposizione di un'eccezione compete esclusivamente alla parte, in quanto allegazione di un fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto fatto valere dalla controparte. Tale onere deve essere tuttavia tenuto distinto dal potere di qualificazione giuridica dell'eccezione e di determinazione dei relativi effetti giuridici. Con particolare riferimento alla prescrizione, il potere del giudice di qualificazione e di esatta pag. 4/8 determinazione degli effetti resta integro anche quando l'eccezione sia stata sollevata in modo generico o in base ad un inesatto riferimento temporale. In altri termini, è rimessa al giudice l'identificazione della norma di diritto sulla durata della prescrizione, nonché l'esatta determinazione del dies a quo, in relazione alla fattispecie concreta, così come la qualificazione giuridica di quest'ultima (cfr Cass. n. 3126/2003 per un caso in cui la parte aveva eccepito la prescrizione quinquennale e il giudice aveva applicato quella decennale;
Cass. n. 13898/1999 per un caso opposto;
nonché Cass. n.
2789/1999 per un caso in cui il giudice aveva individuato un dies a quo diverso da quello indicato dalla parte).
La giurisprudenza ha quindi enunciato il principio secondo cui, “in tema di prescrizione estintiva, elemento costitutivo della relativa eccezione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio, mentre la determinazione della durata di questa, necessaria per il verificarsi dell'effetto estintivo, si configura come una
“quaestio iuris” concernente l'identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale per esso previsto dalla legge”, con la conseguenza “che la riserva alla parte del potere di sollevare l'eccezione implica che ad essa sia fatto onere soltanto di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di profittare di quell'effetto, non anche di indicare direttamente o indirettamente (cioè attraverso specifica menzione della durata dell'inerzia) le norme applicabili al caso di specie, l'identificazione delle quali spetta al potere-dovere del giudice”, al cui rilievo officioso – sebbene “previa attivazione del contraddittorio sulla relativa questione” – spetta l'individuazione “di una norma di previsione di un termine diverso” (Cass. Sez. Un., 25 luglio 2002, n. 10955; principio ribadito in pronunce più recenti: cfr Cass. n.16486/2017).
Non essendo onere della parte individuare direttamente o indirettamente le norme applicabili al caso concreto, visto che tale incombente “costituisce una “quaestio iuris” concernente l'identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale per esso previsto dalla legge”, non assume rilievo “la genericità
o l'errore della parte relativamente al periodo di tempo che dovrebbe intendersi coperto dalla prescrizione, nonché alla individuazione del termine iniziale, atteso il potere-dovere del giudice di esaminare l'eccezione medesima
e di stabilire in concreto ed autonomamente se essa sia fondata in tutto o in parte, determinando il periodo colpito dalla prescrizione e la decorrenza di esso in termini eventualmente diversi da quelli prospettati dalla parte” (Cass.
23 agosto 2004, n. 16573). L'eccezione di prescrizione “è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, e cioè l'inerzia del titolare, a pag. 5/8 nulla rilevando che chi la invochi abbia erroneamente individuato il termine applicabile, ovvero il momento iniziale o finale di esso: queste ultime infatti sono questioni di diritto, sulle quali il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte”
(Cass. 22 maggio 2007, n. 11843; conf. Cass. 27 luglio 2016, n. 15631).
In definitiva, la parte che eccepisce la prescrizione, oltre a manifestare che intende avvalersene per paralizzare la pretesa avversaria, non ha l'onere di precisarne gli stretti contenuti giuridici. Questa conclusione risulta conforme alla ratio dell'istituto della prescrizione, la quale ha una funzione di tutela della certezza dei rapporti giuridici e di economia processuale, di talché un eventuale mero errore identificativo della parte rischierebbe di trascinare all'infinito controversie concernenti situazioni giuridiche che il legislatore ha inteso definire in tempi determinati.
Ne consegue che nel caso in esame il giudice di primo grado ha errato quando ha limitato la propria analisi dell'eccezione di prescrizione sollevata nella comparsa di costituzione dal nei termini Parte_1 erroneamente ricondotti al termine decennale. Invece, in applicazione del principio di diritto testè richiamato avrebbe dovuto verificarne la fondatezza alla stregua delle norme giuridiche applicabili con riferimento al momento del fatto (evidenziate dalla stessa parte convenuta, sia pure nella comparsa conclusionale).
6.2. Ciò posto, in tema di responsabilità del per i Parte_1 danni da emotrasfusione infetta, in caso di decesso del soggetto emotrasfuso, il dies a quo della prescrizione del diritto al risarcimento dei danni iure proprio, patiti dai congiunti, va individuato alla data della morte della vittima (Cass. n. 19568 del 10/07/2023) o dal giorno in cui il decesso venga percepito - o possa essere percepito usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche - quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, dovendo farsi riferimento al momento della conoscibilità del danno inteso nella sua dimensione giuridica (Cass. n. 34570/2023).
Nella specie, avuto riguardo al diritto azionato – risarcimento del danno iure proprio per la perdita del rapporto parentale, richiesto dai congiunti
(moglie e figlio) in relazione al decesso della vittima primaria – il termine di prescrizione decorre dalla data dell'evento morte (20 febbraio 2008). Infatti, al momento della morte di gli attori, in quanto stretti congiunti, Parte_2 erano pienamente consapevoli sia dell'infezione contratta dal predetto e sia pag. 6/8 delle conseguenti patologie, che ne hanno determinato il decesso (tanto si evince dall'atto di citazione, in cui vengono esposte l'insorgenza della patologia HCV, la visita medica presso il Centro Ospedaliero Militare di
Taranto, la diagnosi di epatite cronica da parte della Commissione Medica Ospedaliera in rapporto eziologico con le emotrasfusioni praticate nel 1975, e la morte per cirrosi epatica e carcinoma epatico).
6.3. In tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito, è applicabile l'art. 2947, 3 comma c.c., secondo il quale, se il fatto è previsto dalla legge come reato e per il reato stesso è prevista una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile. La giurisprudenza ha precisato che tale previsione “si riferisce, senza alcuna discriminazione, a tutti i possibili soggetti passivi della pretesa risarcitoria, e si applica, pertanto, non solo all'azione civile esperibile contro la persona penalmente imputabile, ma anche all'azione civile diretta contro coloro che siano tenuti al risarcimento a titolo di responsabilità indiretta” (Principio enunciato con riferimento alla responsabilità del - e per Parte_1 esso dei suoi funzionari - per non avere adottato gli accorgimenti utili a scongiurare i danni da emotrasfusione, effettuando determinati trattamenti ed analisi del sangue acquisito a tale scopo)” (Cass. n. 28464/2013).
La responsabilità del per i danni da trasfusione di Parte_1 sangue infetto ha natura extracontrattuale e, in caso di decesso del danneggiato a causa del contagio, la prescrizione è di cinque anni per il danno subito da quel soggetto in vita, del quale il congiunto chieda il risarcimento
“iure hereditatis”, trattandosi di un danno da lesione colposa, reato a prescrizione quinquennale (Cass. n. 20882/2018). Invece, il diritto al risarcimento dei danni invocati dal congiunto "iure proprio", in caso di decesso del danneggiato a causa del contagio, si prescrive nello stesso termine di prescrizione stabilito per il reato di omicidio colposo e il dies a quo va, di regola, individuato alla data della morte della vittima (cfr. Cass. n. 19568/2023, Rv. 668140: non tragga in inganno l'indicazione nella massima del termine decennale, in quanto il caso esaminato dalla S.C. riguardava un decesso per infezione da emotrasfusione avvenuto nel 1999 e, all'epoca, prima della legge n.251/2005, il reato di omicidio colposo si prescriveva in 10 anni, per cui anche il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno iure proprio ex art. 2947, 3 co. c.c. era di dieci anni).
Tanto premesso, il termine prescrizionale applicabile al caso di specie è quello di sei anni previsto dall'art.157 c.p. in relazione al delitto di omicidio pag. 7/8 colposo, in quanto all'epoca del decesso di (20.2.2008) era già in Parte_2 vigore la legge n.251/2005 (c.d. “legge Cirielli”), che ha ridotto il termine di prescrizione per l'anzidetto reato da dieci anni a sei anni. Non risultando atti interruttivi il diritto al risarcimento dei danni iure proprio si è estinto al maturare della prescrizione alla data del 20 febbraio 2014.
In conclusione, l'eccezione di prescrizione risulta fondata con conseguente assorbimento degli altri motivi e riforma integrale della sentenza impugnata. Circa il regolamento delle spese di lite, il comportamento processuale delle parti (solo in comparsa conclusionale l'avvocatura erariale ha sostenuto l'applicazione della prescrizione nel termine di sei anni con decorrenza dall'evento morte, modificando le precedenti deduzioni) e la natura della vicenda per cui è causa giustificano la compensazione delle spese di entrambi i gradi.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sull'impugnazione avverso la sentenza n. 2905/2022 del Tribunale di Lecce, depositata in data 18.10.2022, proposta dal
[...]
nei confronti di e , Parte_1 Controparte_2 Controparte_1 così provvede:
a) accoglie l'appello proposto dal e per l'effetto, in Parte_1 riforma della sentenza impugnata, respinge la domanda di risarcimento danni proposta da e;
Controparte_2 Controparte_1
b) compensa le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
Lecce, 19 dicembre 2024
Il consigliere est. Il Presidente
dott. Giovanni Surdo dott. Antonio F. Esposito
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