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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 16/01/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3947/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Mantova
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Bulgarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3947/2019 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 LOMBARDI MICHELE
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. POZZI Controparte_1 P.IVA_1
FEDE CONVENUTO
Controparte_2
con il patrocinio dell'avv. Gian Carlo SOAVE
[...]
TERZA CHIAMATA
pagina 1 di 6 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Alla luce del rogito di acquisto da lui prodotto va pregiudizialmente rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva dell'attore formulata dal convenuto. Tale documento è di per sé solo sufficiente a fondarne la piena legittimazione attiva e interesse ad agire non vertendosi in tema di azione petitoria.
La domanda di risarcimento danni formulata dall'attore ex art. 2051 c.c. contro il CP_1
a seguito del dedotto allagamento va tuttavia rigettata.
[...]
Il CTU rispondendo ai quesiti postigli ha così concluso:
“Il corso d'acqua “ fosso case di sotto”, di proprietà privata;
viene indicato, nella cartografia allegata alla delibera comunale n. 22 del 25.03.2011 valida all'epoca del sinistro verificatosi il giorno
14/06/2016, appartenente al reticolo idrico minore del territorio comunale di e secondo la CP_1 definizione riportata nell' art. 1 del regolamento della Polizia Idraulica dello stesso Comune (allegato) era, in quanto privato, escluso dal reticolo di competenza Comunale che comprendeva il “reticolo idrico delle acque superficiali costituito dal reticolo idrico minore, con esclusione dei corsi d'acqua affidati alla gestione del Consorzio di Bonifica di cui all'allegato D della DGR 7868/2002 e dei corsi d'acqua privati.”
Inoltre le linee guida regionali individuano nel modo seguente la composizione del reticolo minore
(DGR/ n. 2762 del 22/12/2011): “Una volta proceduto alla classificazione dei corsi d'acqua presenti nel territorio comunale, il Reticolo CO Minore risulterà costituito da tutti quelli che non appartengono al Reticolo CO PR (individuato nell'Allegato A alla presente deliberazione), al
Reticolo di competenza dei Consorzi di Bonifica (individuato nell'Allegato D alla presente deliberazione) e che non siano canali Privati”.
Pertanto si ritiene che il fosso, anche se indicato nella cartografia in vigore nel periodo 14 giugno 2016, poi aggiornata con delibera consigliare il 06 ottobre 2017, con colore blu come il resto del reticolo minore, non fosse di competenza comunale in quanto canale privato.”
Sulle cause dei lamentato danno ha poi affermato:
pagina 2 di 6 “Si ritiene che sia stata determinate, per la tracimazione dell'onda di pena in corrispondenza dell'abitazione dell'attore, la riduzione della sezione idraulica naturale del canale in più punti del tratto a valle dovuta all'attività antropica quali la realizzazione di tombinature, passi carrai di accesso ai campi, paratie di deviazione. Non sono documentati interventi di manutenzione degli argini e/o dell'alveo nel periodo precedente l'evento, circostanza che potrebbe aver ridotto ulteriormente la capacità di deflusso del canale.”.
Il regolamento di Polizia idraulica del Comune di all'art 15 (prodotto dal CTU il 10 CP_1 maggio 2024 e diverso dalle norme tecniche a cui fa riferimento, confondendosi, la difesa di parte attrice nella sua replica conclusionale a pag. 4; l'art. 1 citato dal CTU effettivamente prevede quanto da lui riportato nella relazione) prevede che:
“I proprietari dei terreni nei quali scorrono corsi d'acqua definiti privati ai sensi dell'articolo 1 sono obbligati– nel rispetto delle norme di cui all'articolo 5 e di cui agli articoli 7 e 8 - alla manutenzione delle loro proprietà in fregio al corso d'acqua dell'alveo del fosso in modo da evitare danni agli argini, alle rive, all'alveo, alle strade di servizio ed alle pertinenze del corso d'acqua ed ogni altra circostanza che possa in qualsiasi modo compromettere il corretto regime del corso d'acqua ed il regolare deflusso delle acque e costituire pericolo perla pubblica salute e incolumità...”.
Tale articolo è ancora più esteso e prevede precisi obblighi a carico dei cittadini, non del onde preservare la funzionalità delle canalizzazioni. CP_1
Le operazioni peritali si sono svolte nel contraddittorio delle parti, dopo diversi accessi e sopralluoghi e le conclusioni raggiunte appaiono ben documentate ed esenti da vizi logici e contraddizioni e pertanto vengono ritenute condivisibili.
Ne deriva che le domande attoree vanno rigettate non avendo avuto il comportamento del convenuto, contestato come omissivo, alcun rilievo nella causazione del danno. CP_1
A nulla rileva che il costituendosi, non abbia contestato che il canale esondato fosse CP_1 di proprietà pubblica e non privata.
Non si tratta, infatti, di un fatto (un accadimento) ma di un presupposto dell'azione (e di una qualificazione giuridica – la proprietà privata) posto che la domanda è stata azionata contro l'asserito custode del bene. pagina 3 di 6 Non v'è dunque nessuna violazione delle preclusioni processuali o di legge nel rilevare (da parte della controparte, del C.T.U. e poi di questo giudice) che il canale fosso case di sotto sia privato e che quindi il non ne fosse il custode. CP_1
Non si ritiene nemmeno che una responsabilità del possa essere “recuperata” alla luce CP_1 dell'obbligo di manutenere la strada privata ad uso pubblico che corre in fregio al canale e che nel tratto dell'esondazione funge da recapito e scolo delle acque piovane provenienti dalla caditoie stradali realizzate dal nel 2011. In primo luogo perché tali fatti non sono mai CP_1 stati dedotti dall'attore entro i termini perentori.
In secondo luogo perché non è stata provata la concreta incidenza causale dell'apporto di acqua dalla strada nel canale (che il CTU pur definisce come significativo, senza ulteriori preliminari verifiche o misurazioni) ai fini della sua esondazione.
Al di fuori della fattispecie di responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c., che è stata esclusa, la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche, o di criteri di comune prudenza da parte del custode potrebbe rilevare ai fini della sola fattispecie di generica responsabilità dell'art. 2043 c.c. (domanda implicitamente pure avanzata dall'attore nelle sole conclusioni benché per nulla illustrata nella restante parte della citazione o della prima memoria) ma in questo caso l'onere della prova gravava sul danneggiato.
Deve, infatti, farsi gravare sul danneggiato l'onere di dimostrare le condotte colpose causalmente efficienti rispetto al verificarsi dei pregiudizi lamentati poste in essere dal preteso danneggiante.
Tale prova non si ritiene sia stata fornita dato che l'attore nulla ha saputo specificare nemmeno per quanto concerne la pretesa responsabilità omissiva connessa al colpevole comportamento del convenuto quanto alla manutenzione della strada, non essendovi illustrazione di CP_1 specifiche carenze riguardo all'operato dell'Ente e al mancato assolvimento, da parte di quest'ultimo, degli interventi che avrebbero evitato il danno.
Anche sotto tale diverso profilo di responsabilità la domanda attorea va quindi rigettata.
Nei rapporti tra attore e convenuto le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base ai valori medi previsti per i compensi di avvocato dal D.M. 55/2014 dai pagina 4 di 6 quali non si ravvisa motivo di discostarsi alla luce dell'attività difensiva svolta e dello svolgimento del processo.
Il convenuto va invece condannato a rifondere le spese di lite della terza chiamata attesa la fondatezza dell'eccezione di sua carenza di legittimazione passiva.
La società chiamata in causa non risulta avere alcuna “rappresentanza Generale per l'Italia dei
Lloyd's”, ma è indicata in polizza come intermediario (agente e Coverholder) incaricato della mera gestione del certificato di polizza n. A0160229600 sottoscritto dal sindacato dei Lloyd's.
Nelle condizioni generali di polizza prodotte (doc. 2) dalla terza chiamata alla pagina due rubricata “Clausola europea di notifica atti e giurisdizione” si precisa, infatti, che:
“Salvo che sia diversamente specificato nel testo di polizza, si conviene che il presente contratto
d'assicurazione sarà regolato esclusivamente dalla legge e dagli usi italiani, e che qualsiasi controversia derivante da, inerente a, o connessa al presente contratto d'assicurazione sarà esclusivamente soggetta alla giurisdizione del competente Foro in Italia. Pertanto, i membri che hanno Parte_2 assunto il rischio di cui al presente contratto concordano che tutte le citazioni, gli avvisi o i procedimenti che debbano essere loro notificati al fine di promuovere azioni legali nei loro confronti in relazione al presente contratto di assicurazione saranno correttamente notificati se a loro indirizzati e consegnati loro presso “il rappresentante generale per l'Italia di Lloyd's corso Garibaldi, 86 20121 Milano
(Mi)” che, in questo caso, ha il potere di accettare la notifica per loro conto…”
Tale carenza impedisce l'applicazione del principio in forza del quale in caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato a titolo di garanzia impropria devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante in causa quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, atteso che il convenuto chiamante sarebbe stato soccombente nei confronti del terzo anche in caso di esito diverso della causa principale (Cassazione civile sez. I, 18/04/2023, n. 10364).
L'attore non può, quindi, essere condannata a rifondere anche le spese di lite della terza chiamata in garanzia impropria dal convenuto per la già rilevata carenza di legittimazione passiva.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta le domande attoree;
2. dichiara la carenza di legittimazione passiva della terza chiamata in garanzia impropria dal convenuto;
CP_1
3. condanna a rimborsare al convenuto le spese Parte_1 Controparte_1 di lite, che si liquidano in € 5077,00 per compenso di avvocato oltre i.v.a. se dovuta,
c.p.a. e 15,00 % per spese generali;
4. condanna il a rimborsare alla Controparte_1 [...] terza chiamata in Controparte_2 causa dal convenuto, le spese di lite, che si liquidano in € 5077,00 per compenso di avvocato oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. e 15,00 % per spese generali;
5. pone definitivamente le spese liquidate al CTU il 14 ottobre 2024 e il 6 dicembre 2022
a carico dell'attore.
Mantova, 16/01/2025
Il Giudice
dott. Andrea Bulgarelli
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Mantova
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Bulgarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3947/2019 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 LOMBARDI MICHELE
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. POZZI Controparte_1 P.IVA_1
FEDE CONVENUTO
Controparte_2
con il patrocinio dell'avv. Gian Carlo SOAVE
[...]
TERZA CHIAMATA
pagina 1 di 6 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Alla luce del rogito di acquisto da lui prodotto va pregiudizialmente rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva dell'attore formulata dal convenuto. Tale documento è di per sé solo sufficiente a fondarne la piena legittimazione attiva e interesse ad agire non vertendosi in tema di azione petitoria.
La domanda di risarcimento danni formulata dall'attore ex art. 2051 c.c. contro il CP_1
a seguito del dedotto allagamento va tuttavia rigettata.
[...]
Il CTU rispondendo ai quesiti postigli ha così concluso:
“Il corso d'acqua “ fosso case di sotto”, di proprietà privata;
viene indicato, nella cartografia allegata alla delibera comunale n. 22 del 25.03.2011 valida all'epoca del sinistro verificatosi il giorno
14/06/2016, appartenente al reticolo idrico minore del territorio comunale di e secondo la CP_1 definizione riportata nell' art. 1 del regolamento della Polizia Idraulica dello stesso Comune (allegato) era, in quanto privato, escluso dal reticolo di competenza Comunale che comprendeva il “reticolo idrico delle acque superficiali costituito dal reticolo idrico minore, con esclusione dei corsi d'acqua affidati alla gestione del Consorzio di Bonifica di cui all'allegato D della DGR 7868/2002 e dei corsi d'acqua privati.”
Inoltre le linee guida regionali individuano nel modo seguente la composizione del reticolo minore
(DGR/ n. 2762 del 22/12/2011): “Una volta proceduto alla classificazione dei corsi d'acqua presenti nel territorio comunale, il Reticolo CO Minore risulterà costituito da tutti quelli che non appartengono al Reticolo CO PR (individuato nell'Allegato A alla presente deliberazione), al
Reticolo di competenza dei Consorzi di Bonifica (individuato nell'Allegato D alla presente deliberazione) e che non siano canali Privati”.
Pertanto si ritiene che il fosso, anche se indicato nella cartografia in vigore nel periodo 14 giugno 2016, poi aggiornata con delibera consigliare il 06 ottobre 2017, con colore blu come il resto del reticolo minore, non fosse di competenza comunale in quanto canale privato.”
Sulle cause dei lamentato danno ha poi affermato:
pagina 2 di 6 “Si ritiene che sia stata determinate, per la tracimazione dell'onda di pena in corrispondenza dell'abitazione dell'attore, la riduzione della sezione idraulica naturale del canale in più punti del tratto a valle dovuta all'attività antropica quali la realizzazione di tombinature, passi carrai di accesso ai campi, paratie di deviazione. Non sono documentati interventi di manutenzione degli argini e/o dell'alveo nel periodo precedente l'evento, circostanza che potrebbe aver ridotto ulteriormente la capacità di deflusso del canale.”.
Il regolamento di Polizia idraulica del Comune di all'art 15 (prodotto dal CTU il 10 CP_1 maggio 2024 e diverso dalle norme tecniche a cui fa riferimento, confondendosi, la difesa di parte attrice nella sua replica conclusionale a pag. 4; l'art. 1 citato dal CTU effettivamente prevede quanto da lui riportato nella relazione) prevede che:
“I proprietari dei terreni nei quali scorrono corsi d'acqua definiti privati ai sensi dell'articolo 1 sono obbligati– nel rispetto delle norme di cui all'articolo 5 e di cui agli articoli 7 e 8 - alla manutenzione delle loro proprietà in fregio al corso d'acqua dell'alveo del fosso in modo da evitare danni agli argini, alle rive, all'alveo, alle strade di servizio ed alle pertinenze del corso d'acqua ed ogni altra circostanza che possa in qualsiasi modo compromettere il corretto regime del corso d'acqua ed il regolare deflusso delle acque e costituire pericolo perla pubblica salute e incolumità...”.
Tale articolo è ancora più esteso e prevede precisi obblighi a carico dei cittadini, non del onde preservare la funzionalità delle canalizzazioni. CP_1
Le operazioni peritali si sono svolte nel contraddittorio delle parti, dopo diversi accessi e sopralluoghi e le conclusioni raggiunte appaiono ben documentate ed esenti da vizi logici e contraddizioni e pertanto vengono ritenute condivisibili.
Ne deriva che le domande attoree vanno rigettate non avendo avuto il comportamento del convenuto, contestato come omissivo, alcun rilievo nella causazione del danno. CP_1
A nulla rileva che il costituendosi, non abbia contestato che il canale esondato fosse CP_1 di proprietà pubblica e non privata.
Non si tratta, infatti, di un fatto (un accadimento) ma di un presupposto dell'azione (e di una qualificazione giuridica – la proprietà privata) posto che la domanda è stata azionata contro l'asserito custode del bene. pagina 3 di 6 Non v'è dunque nessuna violazione delle preclusioni processuali o di legge nel rilevare (da parte della controparte, del C.T.U. e poi di questo giudice) che il canale fosso case di sotto sia privato e che quindi il non ne fosse il custode. CP_1
Non si ritiene nemmeno che una responsabilità del possa essere “recuperata” alla luce CP_1 dell'obbligo di manutenere la strada privata ad uso pubblico che corre in fregio al canale e che nel tratto dell'esondazione funge da recapito e scolo delle acque piovane provenienti dalla caditoie stradali realizzate dal nel 2011. In primo luogo perché tali fatti non sono mai CP_1 stati dedotti dall'attore entro i termini perentori.
In secondo luogo perché non è stata provata la concreta incidenza causale dell'apporto di acqua dalla strada nel canale (che il CTU pur definisce come significativo, senza ulteriori preliminari verifiche o misurazioni) ai fini della sua esondazione.
Al di fuori della fattispecie di responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c., che è stata esclusa, la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche, o di criteri di comune prudenza da parte del custode potrebbe rilevare ai fini della sola fattispecie di generica responsabilità dell'art. 2043 c.c. (domanda implicitamente pure avanzata dall'attore nelle sole conclusioni benché per nulla illustrata nella restante parte della citazione o della prima memoria) ma in questo caso l'onere della prova gravava sul danneggiato.
Deve, infatti, farsi gravare sul danneggiato l'onere di dimostrare le condotte colpose causalmente efficienti rispetto al verificarsi dei pregiudizi lamentati poste in essere dal preteso danneggiante.
Tale prova non si ritiene sia stata fornita dato che l'attore nulla ha saputo specificare nemmeno per quanto concerne la pretesa responsabilità omissiva connessa al colpevole comportamento del convenuto quanto alla manutenzione della strada, non essendovi illustrazione di CP_1 specifiche carenze riguardo all'operato dell'Ente e al mancato assolvimento, da parte di quest'ultimo, degli interventi che avrebbero evitato il danno.
Anche sotto tale diverso profilo di responsabilità la domanda attorea va quindi rigettata.
Nei rapporti tra attore e convenuto le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base ai valori medi previsti per i compensi di avvocato dal D.M. 55/2014 dai pagina 4 di 6 quali non si ravvisa motivo di discostarsi alla luce dell'attività difensiva svolta e dello svolgimento del processo.
Il convenuto va invece condannato a rifondere le spese di lite della terza chiamata attesa la fondatezza dell'eccezione di sua carenza di legittimazione passiva.
La società chiamata in causa non risulta avere alcuna “rappresentanza Generale per l'Italia dei
Lloyd's”, ma è indicata in polizza come intermediario (agente e Coverholder) incaricato della mera gestione del certificato di polizza n. A0160229600 sottoscritto dal sindacato dei Lloyd's.
Nelle condizioni generali di polizza prodotte (doc. 2) dalla terza chiamata alla pagina due rubricata “Clausola europea di notifica atti e giurisdizione” si precisa, infatti, che:
“Salvo che sia diversamente specificato nel testo di polizza, si conviene che il presente contratto
d'assicurazione sarà regolato esclusivamente dalla legge e dagli usi italiani, e che qualsiasi controversia derivante da, inerente a, o connessa al presente contratto d'assicurazione sarà esclusivamente soggetta alla giurisdizione del competente Foro in Italia. Pertanto, i membri che hanno Parte_2 assunto il rischio di cui al presente contratto concordano che tutte le citazioni, gli avvisi o i procedimenti che debbano essere loro notificati al fine di promuovere azioni legali nei loro confronti in relazione al presente contratto di assicurazione saranno correttamente notificati se a loro indirizzati e consegnati loro presso “il rappresentante generale per l'Italia di Lloyd's corso Garibaldi, 86 20121 Milano
(Mi)” che, in questo caso, ha il potere di accettare la notifica per loro conto…”
Tale carenza impedisce l'applicazione del principio in forza del quale in caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato a titolo di garanzia impropria devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante in causa quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, atteso che il convenuto chiamante sarebbe stato soccombente nei confronti del terzo anche in caso di esito diverso della causa principale (Cassazione civile sez. I, 18/04/2023, n. 10364).
L'attore non può, quindi, essere condannata a rifondere anche le spese di lite della terza chiamata in garanzia impropria dal convenuto per la già rilevata carenza di legittimazione passiva.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta le domande attoree;
2. dichiara la carenza di legittimazione passiva della terza chiamata in garanzia impropria dal convenuto;
CP_1
3. condanna a rimborsare al convenuto le spese Parte_1 Controparte_1 di lite, che si liquidano in € 5077,00 per compenso di avvocato oltre i.v.a. se dovuta,
c.p.a. e 15,00 % per spese generali;
4. condanna il a rimborsare alla Controparte_1 [...] terza chiamata in Controparte_2 causa dal convenuto, le spese di lite, che si liquidano in € 5077,00 per compenso di avvocato oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. e 15,00 % per spese generali;
5. pone definitivamente le spese liquidate al CTU il 14 ottobre 2024 e il 6 dicembre 2022
a carico dell'attore.
Mantova, 16/01/2025
Il Giudice
dott. Andrea Bulgarelli
pagina 6 di 6