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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/05/2025, n. 3399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3399 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Maria Rosaria Rizzo Presidente
Maria Speranza Ferrara Consigliere relatore
Paolo Caliman Consigliere ausiliario
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3100/2021 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione il 05.03.2025, a seguito di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., e vertente
TRA
(c.f. ) in Parte_1 CodiceFiscale_1
proprio e quale erede i Parte_2 elettivamente domiciliato, anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato Antonio
Buonemani (c.f.
), che lo rappresenta e difende per procura in atti - C.F._2
APPELLANTE PRINCIPALE-
E
(c.f. NT CodiceFiscale_3 avvocato che si difende in proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato, anche presso il proprio indirizzo telematico -APPELLANTE INCIDENTALE -
Oggetto: appello principale di e appello incidentale di Parte_1
, entrambi avverso la sentenza n.544/2021, resa tra le parti dal NT
Tribunale di Cassino, il 14.04.2021, a definizione del giudizio recante n° R.G. 977/2015 promosso da nei confronti di – NT Parte_1
accertamento confini e risarcimento danni-
IN FATTO E IN DIRITTO
conviene in giudizio, dinnanzi il Giudice di Pace di Gaeta, NT
e rassegna le seguenti conclusioni: Parte_1
r.g. n. 1 “in via preliminare, accertare e dichiarare l'avvenuto mutamento dello stato dei luoghi, come meglio si evince dagli atti pubblici notarili indicati in narrativa (originario atto divisionale dell'anno 1964 e successivo "atto di permuta e divisione" dell'anno 1976, entrambi per notar , da intendersi qui integralmente riportati) con i rilievi Per_1
planimetrici agli stessi atti allegati, rispetto allo stato attuale dei luoghi de quibus;
in principale e nel merito, accertare e dichiarare - sulla base dei titoli indicati - l'esatto luogo, con l'ausilio occorrendo d'idonea C.T.U., ove si trovano i "termini" sia tra i fondi rispettivamente di proprietà esclusiva tra le parti, sia tra i fondi di proprietà esclusiva delle stesse parti ed il fondo di proprietà "comune"; ordinare, per l'effetto, al designando C.T.U. di procedere alla loro ricollocazione in situ, anche avvalendosi dell'intervento di propri eventuali preposti, ovvero mediante l'intervento della Ditta che sarà, a tal uopo, espressamente indicata dall'intestato Ufficio;
spese tutte (ivi compresa
l'espletanda C.T.U.) a totale carico di parte convenuta, nella sua qualità di esclusivo proprietario dell'area da ripristinare (a confine della proprietà esclusiva di parte attrice e a confine dell'area comune), anche in considerazione del suo mancato, spontaneo, adempimento. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio (oltre oneri accessori, previdenziali e fiscali, come per legge) a carico di parte convenuta, per averle - con il suo comportamento inadempiente - necessariamente provocate”.
, a sostegno delle domande proposte, allega: NT
- Di aver acquistato, nel 2004, da , l'appartamento ubicato al Persona_2
secondo piano dello stabile in Gaeta, Via Fontania 20.
- Al piano sottostante, vi è l'appartamento di proprietà del fratello, il convenuto
, che nel settembre 2011, lo ha ricevuto in Parte_1
donazione dalla madre, . Parte_2
- è rimasta, all'esito di detta donazione, proprietaria Parte_2 dell'appartamento al piano terra del medesimo stabile.
- Con atto di divisione del 29.08.1964, sono stati attribuiti in proprietà esclusiva anche alcuni terreni circostanti il fabbricato, mentre l'area antistante il fabbricato, punto di accesso anche carrabile agli immobili, è rimasta di proprietà comune e indivisa.
- Le aree proprietà esclusiva assegnate con l'atto di divisione del 1964 originariamente erano separate da un muretto divisorio e analogo muretto divisorio era posizionato tra il terreno di proprietà esclusiva del convenuto e il r.g. n. 2 comune viale di ingresso allo stabile;
tale situazione è rimasta immutata fino al
2006, allorquando il padre delle parti in causa, (deceduto Persona_3
il 12.09.2009), eseguendo lavori privi di autorizzazione amministrativa, altera la conformazione dell'area esterna dello stabile;
demolisce detti muretti divisori, in tal modo rimuovendo il termine di demarcazione dei confini che risultano alterati nei soli fatti
Il procedimento viene iscritto al n.r.g. 701/2013.
Con comparsa del 15.04.2013, si costituisce;
resiste alla Parte_1
domanda di e ne chiede il rigetto. In particolare, eccepisce la NT
incompetenza per materia del giudice di Pace, non vertendosi in materia di apposizione di termini, che presuppone la certezza dei confini;
la prescrizione dell'azione e l'“usucapione del diritto a favore del convenuto”.
Il contraddittorio è integrato nei confronti di proprietaria Parte_2 dell'appartamento al piano terra dello stabile, che costituitasi, svolge difese sovrapponibili a quelle del convenuto.
Deceduta, in data 17.10.2013, il giudizio è riassunto da Parte_2
nei confronti del convenuto e coerede, NT Parte_1
.
[...]
Con ordinanza del 20.08.2014 il Giudice di Pace di Gaeta dichiara la propria incompetenza per materia e per valore in favore del Tribunale di Cassino.
riassume il giudizio, dinnanzi il Tribunale di Cassino e rassegna le NT seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare, per i motivi tutti di cui in narrativa,
l'avvenuto mutamento dello stato di fatto esistente - mediante alterazione dei luoghi - come meglio si evince alla stregua degli atti pubblici notarili indicati in premessa
(originario atto divisionale dell'anno 1964 e successivo "atto di permuta e divisione" dell'anno 1976, entrambi per notar , da intendersi qui integralmente Per_1
richiamati, per quanto occorrer possa) con i rilievi planimetrici agli stessi atti allegati, in relazione all'assai diverso) stato attuale dei luoghi de quibus. In via principale e nel merito - accertare e dichiarare - sulla base dei "titoli" come sopra indicati - l'esatto luogo, con l'ausilio occorrendo d'idonea C.T.U, ove si trovano i "confini sia tra i ondi tuti rispettivamente di proprietà esclusiva tra le parti, sia tra i fondi di proprietà esclusiva delle stesse parti ed il fondo di proprietà "comune", prospiciente il fabbricato, al piano terreno dello stabile;
disporre, per l'effetto - come per legge - in ordine alla loro precisa regolamentazione, previo accertamento delle zone di proprietà esclusiva e
r.g. n. 3 delle aree comuni di proprietà fra le parti stesse, situate al piano terreno, all'esterno del fabbricato de quo;
dichiarare, conseguentemente, la conformità (o non corrispondenza) fra l'ampiezza e misura di tali aree (ricavabili in concreto), rispetto all'ampiezza e misura delle stesse aree come, invece, ricavabili - a favore di ciascuna delle stesse parti - sulla base degli atti notarili indicati in premessa e delle planimetrie catastali agli stessi atti allegate;
ordinare - in caso di accertata violazione - di procedere, nei confronti di chi spetti, alla ri-collocazione in situ dei "termini" di demarcazione fra le proprietà esclusive delle parti in causa e fra queste e le proprietà comuni, ripristinando i preesistenti "confini" secondo le pregresse modalità e tipologia, anche (eventualmente) ordinando al designando C.T.U. di avvalersi dell'intervento di propri eventuali preposti, ovvero mediante l'intervento della Ditta che sarà, a tal uopo, espressamente indicata dall'intestato Ufficio;
spese tutte (ivi compresi gli oneri per
l'espletanda C.T.U.) a totale carico di parte convenuta, anche in considerazione del suo mancato, spontaneo, adempimento pro bono pacis e della contestazione/opposizione, a qualunque attività di "facere", siccome spiegata avanti al Giudice di Pace di Gaeta.
Con il risarcimento del danno, siccome dovuto a seguito dell'avvenuta (perdurante) occupazione, abusivamente effettuata, di spazi ed aree comuni e per effetto del mancato uso e godimento di tali spazi da parte del, qui attore/esponente, nella misura che si preciserà in istruttoria alla stregua degli acclaramenti che saranno effettuati dal designando C.T.U. o, in difetto, nella misura che sonerà di giustizia secondo valutazione equitativa, che sarà effettuata dall'intestato Tribunale. Con vittoria di spese
e compensi del presente giudizio (oltre oneri accessori, previdenziali e fiscali, come per legge) a carico di parte convenuta, per averle - con il suo comportamento inadempiente
- necessariamente provocate”.
Il giudizio viene iscritto al n. R.g. 977/2015.
Con comparsa del 29.05.2015, si costituisce;
eccepisce la Parte_1 diversità della domanda proposta con l'atto di citazione in riassunzione dinanzi al
Tribunale, rispetto alla domanda originariamente proposta dinanzi al Giudice di Pace;
la improcedibilità della domanda per mancato espletamento del tentativo obbligatorio di mediazione e ripropone eccezione di usucapione rispetto allo stato attuale dei luoghi di causa, immutato da trenta anni.
Alle parti sono concessi i termini di cui all'art. 183, VI co. c.p.c.; espletata la istruttoria orale (prova per testi), viene disposta CTU tecnica, quindi, la sentenza impugnata definisce, come di seguito, la controversia.
r.g. n. 4 <<a accoglie la domanda di parte attrice e per l b in applicazione quanto>
emerge dalla C.T.U., come graficizzata -cui si rinvia per l'eventuale integrazione extra- testuale (cfr. SS.UU. Cass. Civ., 2/7/2012, n. 11066) - ordina di procedere, nei confronti di parte convenuta/resistente, alla ricollocazione in situ dei “termini” di demarcazione fra le proprietà esclusive delle parti in causa e fra queste e le proprietà comuni, ripristinando i preesistenti “confini”, secondo le pregresse modalità e tipologia come prima già esistenti, così come accertato dal CTU nel proprio elaborato peritale;
c) rigetta la domanda proposta da parte attrice di risarcimento danni e ai sensi dell'art.
91 e 96 c.p.c., per quanto in motivazione;
d) pone le spese di C.T.U., già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico delle parti in solido;
e) compensa integralmente tra le parti tra le parti le spese del presente giudizio>>.
Di seguito, le ragioni della decisione, per quanto di rilievo ai fini della valutazione delle censure proposte in questa sede.
- I lavori controversi sono stati eseguiti, nel 2006, dalla (e per lei, dal Pt_2 marito) e consistono nella realizzazione di un'area di parcheggio, della superfice di circa 25,00 mq., ricavata nella particella 597 del foglio 32 nel Comune di
Gaeta, via Fontania, 20, mediante la demolizione di una porzione del muro di contenimento, in pietrame calcareo, di altezza media di circa 80 cm.; lo sbancamento del terrapieno retrostante;
la eliminazione della relativa vegetazione contenuta all'interno del muro stesso e la posa in opera di una pavimentazione in pietrame misto.
- , nel 2011, trasferisce a Parte_2 Parte_1
l'immobile nello stabile in Gaeta, via Fontania, 20, di cui la particella 597 è parte integrante.
- I lavori del 2006 non sono muniti di autorizzazione amministrativa.
- La domanda di parte attrice viene accolta come da dispositivo.
- La domanda di risarcimento del danno non è provata “almeno nel quantum”.
- Non vi sono i presupposti per gli art. 91 e 96 c.p.c., difettando la prova della mala fede e della colpa grave del convenuto.
- Le spese della c.t.u. vengono poste definitivamente “a carico delle parti in solido”, in quanto atto nell'interesse generale della giustizia e comune delle parti
(Cass. Sez. III, 17.1.2013 n. 1023).
r.g. n.
5 - Le spese di giudizio vengono compensate “per la natura della controversia, i rapporti di parentela acclarati, la necessità di non esasperare la situazione… anche in un'ottica di contemperamento di ulteriori, potenziali spinte conflittuali”, non essendo tassativa la previsione dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
Con l'atto di appello, rassegna le seguenti conclusioni. Parte_1
<< (…) previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza (…),nel riformare l'impugnata sentenza (…), dichiarare l'improcedibilità dell'azione per difetto di mediazione;
in subordine, dichiarare la nullità della sentenza per illogicità e contraddittorietà nonché, in via ancora più subordinata cautelativa e per tutto quanto esposto ed impugnato, dichiarare l'inammissibilità ed infondatezza dell'avversa pretesa
(…) anche per difetto di prova sulla legittimità della pregressa aiuola e, comunque, rigettare qualsiasi avversa domanda perché inammissibile, nulla ed infondata in fatto ed in diritto e non provata. Con vittoria di spese e spettanze professionali dei due gradi di giudizio>>.
, costituitosi con comparsa del 06.10.2021, rassegna le seguenti NT
conclusioni.
< In via preliminare - rigettare, in toto - per le ragioni tutte di cui al presente atto - la proposta “istanza di sospensione” dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza, siccome proposta dall'appellante precisandosi, Parte_1 tuttavia, da parte dell'odierno appellato (e appellante incidentale), che - allo stato - tale sentenza non ha avuto ancora concreta attuazione/esecuzione da parte soccombente, se non per quanto concerne il mero pagamento del ridotto importo di €
2.433,90 = (oltre accessori) relativo alla quota-parte (= 1/2) delle complessive “spese vive” di C.T.U. pari ad € 4.867,80 = siccome anticipate, in toto, dall'appellato, nella sua qualità di parte attrice nel giudizio di primo grado. In via principale e nel merito confermare - per quanto di ragione - l'impugnata sentenza n. 544/2021, emessa/depositata inter partes dal Tribunale Ordinario di Cassino in data 12-
14/04/2021, per quanto concerne la disposta statuizione in ordine alla declaratoria
d'integrale ripristino dello stato quo ante dei luoghi de quibus e integralmente rigettare, per l'effetto, il proposto appello, perché inammissibile o, comunque, totalmente infondato, in fatto e in diritto;
con ogni conseguenza di legge, in ordine alle spese procedimentali di quest'ulteriore grado di giudizio;
oltre spese generali ed oneri fiscali e previdenziali, come per legge.
r.g. n. 6 In accoglimento dell'appello incidentale - con il presente atto (in via autonoma) dall'avv. , formalmente spiegato riformare, parzialmente, NT
l'impugnata sentenza Trib. CASSINO n. 544/2021; ciò, sulla base dei motivi tutti come esposti in narrativa, ovvero per quanto concerne esclusivamente l'ulteriore condanna di parte appellante al richiesto “risarcimento dei danni”, come già quantificati in primo grado e nella narrativa di cui al presente atto;
ciò, nella complessiva somma di €
17.380,48 (come stimata dagli allora consulenti di parte attrice ( Persona_4 nelle proprie “osservazioni”, in data 26/09/2018 ) o, comunque, nella diversa somma che sonerà di giustizia;
con rivalutazione ed interessi, a far tempo dall'avvenuta acquisizione dell'immobile da parte dell'odierno appellante (con atto per notar
[...]
in data 22/09/2011, rep. n. 31937- racc. n. 16298), sino all'effettivo soddisfo;
Per_5
in denegatissima ipotesi, si chiede di voler pronunciare condanna generica al risarcimento, da determinarsi (per la sua entità) con separato giudizio;
- inoltre, condannare l'odierno appellante - come per legge - per quanto attiene alla richiesta determinazione/liquidazione (secondo i principi generali) delle “spese giudiziali/legali di soccombenza”, relative al primo grado di giudizio, secondo i principi e i dettami di cui al D.M. 55/2014 e s.s.m.m.i.i.; oltre, l'integrale importo delle “spese vive” di
C.T.U. = € 4.867,80, da liquidarsi - a favore dell'avv. - da parte Parte_1 dell'appellante ; sin minus, liquidare le spese di Parte_1
C.T.U. nella misura pari a 2/3 (= € 3.245,20) di tale complessivo importo, per essersi quest'ultimo espressamente costituito nel giudizio di primo grado anche in nome e per conto di altra parte processuale, virtualmente soccombente ( ) e Parte_2
quale co-erede della stessa;
Con l'ulteriore “risarcimento dei danni” ex art. 96 c.p.c. da liquidare - con valutazione equitativa - a favore di parte appellata, per avere
l'odierno appellante temerariamente resistito nel giudizio di primo grado, ovvero per aver resistito con evidente malafede (o, quantomeno, con colpa grave), oltreché alla stregua del suo (inequivocabile) comportamento processuale, assolutamente defatigatorio>>.
articola sei motivi di appello principale. Parte_1
1) Rubricato: “Il Tribunale ha errato ad omettere di valutare e decidere sulla eccepita improcedibilità della domanda per difetto di mediazione”. Si censura la decisione per omessa pronuncia sulla eccezione di improcedibilità per difetto di mediazione sollevata nella costituzione dinanzi il Tribunale. A tal fine, sostiene che , in sede di riassunzione dinanzi al Tribunale, propone Parte_3
r.g. n. 7 domande nuove e diverse da quelle promosse dinanzi il Giudice di Pace, come emerge dalla memoria ex art. 183 primo termine c.p.c. depositata da controparte e le domande nuove avrebbero dovuto essere preventivamente sottoposte a mediazione obbligatoria.
2) Rubricato: “Il Tribunale ha errato a decidere per illogicità', contraddittorietà' e nullità della sentenza”. Si censura la decisione nella parte in cui recepisce le risultanze della relazione del consulente di ufficio, nella parte in cui, dal mancato deposito di autorizzazione ai lavori di trasformazione della piccola aiuola in piazzola, trae il convincimento del fatto che era abusiva, circostanza posta a fondamento della condanna al ripristino del confine, laddove non vi è stato alcun accertamento del consulente sulla esistenza del contestato abuso.
3) Rubricato: “Il Tribunale ha errato a decidere ultra petita - violazione dell'art.112 cpc – inammissibilità della pretesa”. Vi si censura la decisione nella parte dispone in ordine al confine tra le proprietà esclusive delle parti nonché in ordine al confine tra la proprietà esclusiva del convenuto e quella comune tra le parti. Aggiunge che non vi è alcuna domanda diretta ad accertare l'abuso edilizio, unica motivazione posta a sostegno della decisione.
4) Rubricato: “Il Tribunale ha erroneamente omesso di valutare e decidere sulla ammissibilità della pretesa”. Vi si censura la decisione per omessa valutazione della documentazione fotografica in atti, dalla quale emerge l'esistenza del confine;
la assenza di ostacoli tra la piazzola dell'appellante ed il viale di accesso comune;
la omessa valutazione del fatto che egli può liberamente disporre del viale di accesso comune;
del fatto che non ha NT
mai contestato i lavori eseguiti dal comune genitore nel 2006. Conclude che all'accertamento non può che conseguire la sola apposizione dei termini, mentre la condanna al ripristino dello stato dei luoghi nella proprietà altrui
(erroneamente assunta in sentenza), comporta inammissibile e illegittimo spoglio ai danni di dei suoi diritti sul comune viale Parte_1
di accesso.
5) Rubricato: “Il Tribunale ha erroneamente omesso di valutare e decidere sull'avverso difetto di prova e sulla legittimità del lavoro eseguito dal padre delle parti in causa-infondatezza della pretesa”. Si censura la decisione nella parte in cui accerta il carattere abusivo dei lavori di trasformazione della aiuola r.g. n. 8 in piazzola, omettendo di accertare la legittimità dei luoghi preesistenti al lavoro eseguito dal padre.
6) Rubricato: “Il Tribunale ha erroneamente omesso di valutare le prove ex art.
116 cpc nonché' di valutare e decidere i gravi vizi della Ctu”. Premesso che la istruttoria ha riguardato esclusivamente il confine tra la piazzola di proprietà dell'appellante e il comune viale di accesso, censura la decisione per omessa valutazione delle risultanze istruttorie (fotografie e dichiarazioni dei testimoni) nonché delle allegazioni difensive di controparte, dalle quali complessivamente emerge che non vi è incertezza su confine, occupazione e sconfinamento. Allega che su due lati vi sono muri preesistenti che non sono mai stati oggetto di contestazione, mentre sul terzo lato (quello a confine con la part. lla 630) vi è la scritta fatta apporre dal padre delle parti in causa, allorquando ha trasformato la piccola aiuola in piazzola, circostanza testimonialmente confermata dal teste
, per altro avendo ammesso controparte che il padre non ha Testimone_1
mai inteso appropriarsi di alcunché.
I testi escussi ( e ), che hanno materialmente Testimone_1 Testimone_2
eseguito i lavori di trasformazione, hanno confermato che la pavimentazione occupa lo spazio della vecchia aiuola di cui ha preso il posto e della base dell'originario muretto di confine con il viale di accesso in comproprietà alle parti, con conseguente infondatezza della domanda. L'appellante lamenta la omessa valutazione delle censure mosse alla c.t.u. in punto di criteri di accertamento del confine, dato che la esatta posizione del muro emerge dalla documentazione fotografica versata in atti. Allega altresì la violazione del principio della “tolleranza catastale”.
Motivi di appello incidentale.
1) “Sul “risarcimento del danno”. Censura la decisione nella parte in cui respinge la domanda di “risarcimento del danno”, nonostante l'accertata “illiceità” dei lavori e la conseguente “abusività” dell'opera. A tal fine, allega trattarsi di danno in re ipsa, immanente alla perpetrazione dell'attività illegittima. Conclude per la liquidazione della indennità di occupazione per la porzione di suolo indebitamente occupato dall'appellante, per un importo di complessivi euro
17.380,48, così come analiticamente, determinato nelle “osservazioni” alla bozza di c.t.u. formulate dall'arch. e dal geom. con rivalutazione CP_2 CP_3 ed interessi, a far tempo dall'avvenuta occupazione di tale area da parte r.g. n. 9 dell'appellante principale, in data 22/09/2011 (coincidente con l'atto notarile di donazione in favore dell'appellante) sino all'avvenuta cessazione dell'attività illecita.
2) Rubricato: “Sulle “spese di soccombenza”. Vi si censura la decisione in punto di regolamentazione delle spese di lite, compensate nonostante l'accoglimento della domanda principale.
3) Rubricato: “Sulla responsabilità per “lite temeraria”, si contesta la decisione impugnata per non avere accolto la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.
Sostiene che in ordine ai presupposti ai fini dell'accoglimento della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., l'elemento soggettivo sarebbe rappresentato dalla
“malafede” (o, dalla “colpa grave”) dell'appellante principale, per avere quest'ultimo resistito in giudizio con palese temerarietà, ovvero essendo ben cosciente dell'infondatezza delle proprie tesi difensive o per carenza dell'ordinaria diligenza, volta all'acquisizione di detta coscienza;
l'elemento oggettivo riguarderebbe l'entità del danno patito dal soggetto agente per essere stato ingiustamente costretto, suo malgrado, a dover promuovere un lungo contenzioso giuridico - in svariate sedi giudiziarie - al fine di veder affermate le proprie ragioni a fronte delle continue resistenze frapposte. Deduce altresì che avrebbe dovuto seguire tali giudizi fuori della propria abituale sede di lavoro - sino all'estreme conseguenze, al fine di contrastare le numerose “eccezioni” – capziose e pretestuose – dell'appellante principale.
Con ordinanza in data 03.11.2021, è respinta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
L'appello principale e l'appello incidentale sono meritevoli di accoglimento nei limiti di cui di seguito.
Motivo di appello principale sub 1).
La censura non ha pregio: la domanda introdotta dinanzi al giudice di Pace da
è sostanzialmente la stessa proposta dinanzi al Tribunale, a seguito NT
della dichiarazione di incompetenza adottata dal giudice di Pace, seppure tiene conto delle contestazioni e della eccezione di usucapione sollevata dal convenuto, che mette in discussione i confini non solo nella loro materialità, ma anche quale conseguenza della risalenza temporale dello stato dei luoghi.
Motivi di appello principale sub 2,3,4,5 e 6.
r.g. n. 10 Complessivamente hanno tutti ad oggetto l'accertamento della mancanza di autorizzazioni amministrative dei lavori di modifica dei luoghi eseguiti nel 2006 dal padre di e;
l'accertamento dei confini Parte_1 NT
tra la particella di proprietà esclusiva di ( 597) e la Parte_1 particella di proprietà comune (601) e la condanna di “ripristino” conseguita a tale accertamento;
vengono valutati congiuntamente e sono meritevoli di accoglimento nella misura di cui di seguito.
L'accertamento sulla mancanza di un titolo amministrativo per la esecuzione dei lavori del 2006 contenuto in sentenza non rileva in quanto in ogni caso, nel rapporto tra privati, i diritti non possono essere messi in discussione dal rilascio di autorizzazioni amministrative, le quali, tra l'altro, sono date sempre con la clausola della salvezza dei diritti dei terzi.
Le censure dell'appellante principale non inficiano l'accertamento in punto di confini: le contestazioni relative ai metodi utilizzati dal consulente non ne dimostrano l'erroneità, ma appaiono solo dirette a sostituire alla valutazione del consulente, recepita in sentenza, una valutazione più favorevole all'appellante principale, inoltre, le dichiarazioni testimoniali invocate non superano l'accertamento tecnico del confine, basato sulla lettura degli atti di provenienza e delle risultanze catastali nonché su misurazioni tecniche e rilievi eseguiti sui luoghi.
La sentenza recepisce la ricostruzione del c.t.u. dunque accerta che la pavimentazione presente sulla particella di proprietà esclusiva di , Parte_1
oltrepassa il confine di detta particella per un totale di mq 1,85, come rappresentato graficamente nella “Pianta degli spostamenti” grafico n. 4 e nella “Pianta degli sconfinamenti” a pagina 21 della c.t.u., e comunque interessa, lo sconfinamento della pavimentazione, il viale d'accesso in comune (part. 601).
In tema di azione di regolamento di confini, per l'individuazione della linea di separazione fra fondi limitrofi la base primaria dell'indagine del giudice di merito è costituita dall'esame e dalla valutazione dei titoli d'acquisto delle rispettive proprietà.
Tra i frazionamenti invocati dall'attore, che hanno interessato i luoghi di causa nel 1964
(frazionamento n. 363 del 12.08.1964) e nel 1976 (frazionamento n. 21914 del
07.02.1976), in particolare con riferimento alla particella 597, vi sono delle discordanze che giustificano il ricorso ad altri mezzi di prova, quali i rilievi in ordine allo stato dei luoghi.
r.g. n. 11 La originaria presenza del muretto divisorio non è in contestazione e Parte_1
si limita a sostenere che la pavimentazione della particella 597 interessa la
[...]
sola particella 597 e quella che era la base del muro originariamente presente sui lughi di causa.
Soccorrono all'accertamento dei confini già contenuto in sentenza, le epoche di costruzione delle unità abitative presenti nello stabile e le opere già presenti sui lughi di causa al momento della demolizione del muro, quali un pozzetto esistente interrato con chiusino in pvc e le condutture interrate ( tubature di adduzione dell'acqua potabile;
di scarico di acque meteoriche provenienti dalla copertura del fabbricato;
di adduzione elettrica per l'aperura del cancello e per il comando del citofono posto all'esterno del cancello carrabile di pertinenza dell'ultimo piano del fabbricato in cemento armato e dunque risalenti circa a metà degli anni settanta).
Quanto alla condanna ripristino dello stato anteriore al 2006: la condanna contenuta in sentenza non riguarda la ricostruzione dei muro, ma esclusivamente il posizionamento sui luoghi di una “demarcazione” tra la proprietà esclusiva delle parti e la particella 601, viale di accesso carrabile comune alle parti (pacificamente la modifica ha interessato esclusivamente la particella 597 nella parte in cui confina con il viale comune di accesso carrabile).
Ciò detto e sulla domanda di , integrando la motivazione della NT
decisione impugnata: i confini tra le particelle oggetto di causa sono immutati e sostanzialmente conformi alla perimetrazione presente sui luoghi, ad eccezione dei confini esistenti tra la particella 597 di proprietà esclusiva di Parte_1
e la particella 601 di proprietà comune delle parti in causa e sulla quale insiste
[...] il viale di accesso all'edificio in cui sono le proprietà individuali di entrambe le parti in causa, che vengono accertati conformemente alla “ Pianta degli sconfinamenti” riprodotta a pagina 21 della c.t.u. con obbligo per le parti in causa di appore termini conformi ai confini accertati.
Non vi è contestazione sul confine attuale con la strada pubblica.
è tenuto, dunque, a parziale integrazione della sentenza Parte_1
impugnata, a proprie cure e spese, al rilascio, in favore della comunione, al rilascio della porzione di particella comune (601) nella misura accertata con la c.t.u. recepita dalla sentenza impugnata.
Motivo di appello incidentale sub 1)
Non ha pregio.
r.g. n. 12 Ostano all'accoglimento della domanda di risarcimento del danno la riconducibilità dell'opera di pavimentazione a soggetto estraneo alla controversia in epoca ( 2006), in epoca successiva all'acquisto dell'immobile da parte di che non è NT
contestato non abbia mosso rilievi nella immediatezza della esecuzione dei lavori da parte del padre;
la limitata misura di sconfinamento accertata;
il fatto che la particella (
601) interessata dallo sconfinamento è comune alle parti;
il difetto di una adeguata prova e ancor prima allegazione, in ordine alla limitazione del proprio diritto di uso della particella comune, non essendo sufficiente la mera difficoltà di attraversamento carrabile dei luoghi.
Spese di lite e motivo di appello incidentale sub 2).
In accoglimento dell'appello incidentale e in parziale riforma della sentenza impugnata, la regolamentazione delle spese del doppio grado di giudizio, incluse le spese di c.t.u. già liquidate in atti, deve tener conto dell'esito complessivo del giudizio che vede la prevalente soccombenza di . Parte_1
La liquidazione delle spese che avviene come da dispositivo, secondo il d.m. 55/2014 e successive modifiche, tiene conto del valore della controversia e dell'attività di difesa in concreto svolta nelle diverse fasi del doppio grado di giudizio.
Motivo di appello incidentale sub 3)
Non ha pregio: la accertata incongruenza dei dati dei frazionamenti intervenuti e nella limitata misura di sconfinamento accertata nei fatti esclude la configurabilità dei presupposti di cui all'art. 96 c.p.c.
P. Q. M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando sull'appello principale di Parte_1
e sull'appello incidentale di , entrambi avverso la sentenza
[...] NT
n.544/2021, resa tra le parti dal Tribunale di Cassino, il 14.04.2021, a definizione del giudizio recante n° R.G. 977/2015 promosso da nei confronti di NT
, ogni diversa conclusione disattesa, così provvede: Parte_1
- In parziale accoglimento dell'appello principale e integrando nella motivazione la sentenza impugnata, accerta i confini, anche tra la particella 597 e la particella 601, come da c.t.u. e condanna al rilasciare la particella 601, Parte_1 come da “Pianta degli sconfinamenti” indicata in parte motiva.
- Anche in parziale accoglimento dell'appello incidentale, condanna Parte_1
alla rifusione, in favore di , delle spese di lite relative al
[...] NT
doppio grado di giudizio, che liquida, per il primo grado, in euro 2.000, 00 per r.g. n. 13 compensi ed euro 191,00 per spese, oltre a rimborso forfettario (15%), IVA e CPA come per legge;
per il presente grado, in euro 2.500,00, oltre a rimborso forfettario
(15%), IVA e CPA come per legge.
- Pone le spese di c.t.u., liquidate in atti, esclusivamente a carico di Parte_1
.
[...]
Roma, 21.05.2025
Il Consigliere Est. Il
Presidente
Maria Speranza Ferrara Maria Rosaria Rizzo
r.g. n. 14