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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 12/06/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1569/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MATERA
Sezione Civile
Il Tribunale di Matera in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Antonia
Quartarella, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 07/05/2025, ha pronunciato, ai sensi degli artt. 281terdecies e 281sexies comma 3 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella presente controversia instaurata da
(c.f.: Parte_1
), in persona dell'amministratore unico pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_1
Giuseppe Lo Martire (c.f.: ), con domicilio digitale eletto C.F._1
Email_1 ricorrente nei confronti di
(c.f.: , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Giuseppe Di Tria (c.f.: ), con domicilio digitale C.F._3
Email_2 convenuta
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato in data 11/12/2024, l' Parte_2
ha adito il Tribunale in intestazione per l'accertamento dell'occupazione senza titolo
[...] dell'alloggio di sua proprietà, sito in Miglionico alla via Sandro Pertini n. 5, da parte di CP_1
e del suo nucleo familiare e per la condanna della convenuta al rilascio dell'immobile e al
[...]
pagamento in suo favore dell'indennità di occupazione, quantificata in euro 24.411,64 alla data del
1 R.G. n. 1569/2024
mese di dicembre 2024, fino al rilascio effettivo, parametrata sul canone di locazione dovuto per appartamenti della medesima specie.
All'uopo riferiva che: con contratto del 14/03/1988, aveva assegnato ad nata a Persona_1
Miglionico il 06/07/1931, l'immobile oggetto di contestazione, contrassegnato con il codice identificativo n. , palazzina 9 scala A interno 6; in pendenza del rapporto di P.IVA_2 locazione, la decedeva e rimaneva nell'appartamento in questione la figlia odierna Per_1 convenuta, senza corrispondere alcunché per detto godimento e senza chiedere di subentrare alla genitrice;
nonostante le numerose diffide volte a sanare la situazione di occupazione senza titolo, la non aveva inteso regolarizzare la sua posizione, sicché si era vista costretta ad avviare il CP_1 presente giudizio per ottenere il rilascio coattivo del bene e il pagamento dell'indennità di occupazione.
II. si costituiva in giudizio il 10/04/2025, resistendo all'avversa domanda. Controparte_1
In primis, contestava l'ammissibilità del rito semplificato di cognizione, perché “i fatti di causa [erano] pacificamente controversi” e “la domanda non [era] fondata su prova documentale e/o di pronta soluzione”. Il prospetto di calcolo dei canoni presumibilmente dovuti dalla de cuius non era, infatti, comprensibile;
non era stato specificato l'importo richiesto a titolo di canoni di locazione della deceduta Per_1 il 10/02/2011, e quello a titolo di indennità di occupazione abusiva. Sosteneva, poi, che nessuna lettera di messa in mora le fosse mai stata recapitata, sicché eccepiva la prescrizione quinquennale del credito maturato fino al dicembre 2024, essendo decorso un termine superiore al quinquennio ex art. 2948 c.c..
III. All'udienza del 07/05/2025, tenutasi ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., le parti insistevano per l'accoglimento delle rispettive domande, eccezioni, deduzioni e conclusioni come innanzi e la causa veniva trattenuta per la decisione ai sensi dell'art. 281sexies comma 3 c.p.c..
IV. La domanda dell' può trovare accoglimento solo in parte per le ragioni di cui infra. CP_2
IV.1. Preliminarmente va rigettata l'eccezione di inammissibilità del rito, in quanto frutto di una lettura parziale della norma dell'art. 281decies c.p.c., che al comma 1 prevede, in effetti, che “quando
i fatti di causa non sono controversi, oppure quando la domanda è fondata su prova documentale o è di pronta soluzione o richiede un'istruzione non complessa, il giudizio è introdotto nelle forme del procedimento semplificato”, ma al comma 2 stabilisce espressamente che “nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica la domanda può sempre essere proposta nelle forme del procedimento semplificato”. Dunque, il procedimento semplificato di cognizione è sempre ammissibile dinanzi al Tribunale che decide in composizione monocratica, come nel caso che ci occupa. 2 R.G. n. 1569/2024
IV.2. E', altresì, infondata l'eccezione di nullità del ricorso, per omessa esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto che ne costituiscono il fondamento.
È indubbio che all'indomani del decesso della legittima assegnataria dell'alloggio Per_1
la convenuta, unitamente al marito e al figlio minore, hanno occupato ed occupano
[...] tuttora l'appartamento abusivamente, in mancanza di un valido ed efficace contratto di locazione stipulato con la Dunque, dall'11 /02/2011, giorno successivo al decesso della Pasquale, è CP_2 incontrovertibile che l'occupazione perpetrata dall'odierna convenuta debba essere qualificata come abusiva.
In presenza di un'occupazione senza titolo, fermo restando che non è possibile richiedere l'ammontare dei canoni di locazione - istanza che presuppone l'esistenza di un valido ed efficace contratto - , è certamente dovuta un'indennità di occupazione senza titolo. Detta indennità deve essere parametrata al valore di mercato del bene stesso e, se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, utilizzando il medesimo parametro. In questo senso si sono espresse le Sezioni Unite della Cassazione: «‹in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chiede il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato. In caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, rappresentato dall'impossibilità di concedere il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o di venderlo ad un prezzo più conveniente di quello di mercato. In tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza;
poiché l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti, l'onere probatorio sorge comunque per i fatti ignoti al danneggiante, ma il criterio di normalità che generalmente presiede, salvo casi specifici, alle ipotesi di mancato esercizio del diritto di godimento, comporta che l'evenienza di tali fatti sia tendenzialmente più ricorrente nelle ipotesi di mancato guadagno.
In caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, restando, invece, non 3 R.G. n. 1569/2024
risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale›› (v. Cassazione SS.UU. sentenza del
15/11/2022 n. 33645).
Nel caso di specie, in ragione della funzione a cui è chiamata l non v'è dubbio che CP_2
l'occupazione abusiva dell'appartamento da parte della determini un danno per le finanze CP_3 dell'Azienda e una lesione grave degli interessi di quegli altri soggetti che hanno fatto regolarmente domanda di assegnazione di un alloggio popolare e che sono impossibilitati ad averlo, per l'occupazione da parte di coloro che non ne hanno titolo. Trattandosi di edilizia convenzionata in cui il canone di locazione applicato ai concessionari è di gran lunga inferiore a quello praticato nel libero mercato delle locazioni, l'indennità di occupazione senza titolo può senz'altro parametrarsi al canone di locazione convenzionale.
Ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 392/1978, l'equo canone degli immobili non può essere superiore al 3,85% del valore locativo dell'immobile, a sua volta pari al costo base di produzione moltiplicato per la superficie convenzionale dell'immobile. Le modalità per la determinazione della superficie convenzionale sono stabilite dall'art. 13 della medesima legge, mentre il costo base di produzione a metro quadrato è determinato:
- per gli immobili la cui costruzione sia stata ultimata entro il 1975, dall'art. 14 della L. 392/1978;
- per gli immobili la cui costruzione sia stata ultimata dopo tale data, sulla base di appositi decreti presidenziali (non più pubblicati dal 1998, in conseguenza dell'abrogazione della disciplina ad opera della L. 431/1998).
Nella Tabella 1 è riepilogato il costo base di produzione al metro quadrato per immobili ai fini della determinazione dell'equo canone ai sensi degli artt. 14 e 22 della L. 392/1978, in base all'art. 14 della L. 392/1978 ed ai decreti presidenziali emanati tra il 1975 ed il 1998.
Il costo base di produzione deve essere altresì corretto secondo i coefficienti previsti dagli artt. 16-
21 della L. 392/1978, che si basano su:
- tipologia immobiliare, con riferimento alla categoria catastale (art. 16 della L. 392/1978);
- classe demografica (numero di abitanti) del comune (art. 17 della L. 392/1978);
- ubicazione dell'immobile (art. 18 della L. 392/1978);
- livello di piano (art. 19 della L. 392/1978);
- vetustà (art. 20 della L. 392/1978);
- stato di conservazione e manutenzione dell'immobile (art. 21 della L. 392/1978).
4 R.G. n. 1569/2024
Inoltre, se l'immobile locato è completamente arredato con mobili forniti dal locatore e idonei, per consistenza e qualità, all'uso convenuto, il canone può essere maggiorato fino ad un massimo del
30%.
L'art. 24 della L. 392/1978 (ora abrogato, ma ancora applicabile per i contratti che soggiacciono alla disciplina dell'equo canone) dispone che il canone - determinato come illustrato in precedenza
- deve essere aggiornato applicando allo stesso il coefficiente pari al 75% della variazione assoluta dell'Indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (c.d. “Indice FOI”) intervenuta tra l'anno base e l'anno preso in considerazione, e non sommando i singoli aggiornamenti annuali al canone di base.
Ebbene, nella fattura n. 1671/2022/B è stato riportato, oltre al saldo del dovuto alla data del
02/12/2024, euro 3.472,20, anche l'algoritmo con tutti gli elementi previsti dalla legge per procedere al calcolo (v. all. 5 fascicolo ricorrente). La contestazione sul quantum della pretesa, dunque, è generica, perché la aveva tutti i dati per poter verificare se ed in quale misura il CP_1 calcolo effettuato dall'Azienda fosse corretto o meno;
essendo generica, deve, pertanto, ritenersi tamquam non esset.
E tuttavia, va accolta in parte l'eccezione di prescrizione del credito sollevata da parte convenuta, perché l'unica lettera di costituzione in mora entrata nella sfera di conoscibilità della è CP_1 quella dalla stessa ricevuta il 12/12/2024, mentre la de cuius era deceduta nel lontano 2011. Sicché:
1. devono ritenersi senz'altro prescritti gli eventuali canoni dovuti dalla de cuius all' e CP_2
dall' richiesti alla convenuta in qualità di successore della originaria concedente, Pt_1 essendo pacificamente decorso il termine quinquennale previsto dall'art. 2948 comma 1 n.
3) c.c., che, come noto, decorre per ciascuna mensilità;
2. deve ritenersi, altresì, prescritta l'indennità di occupazione senza titolo dovuta all' CP_2
dalla in ragione dell'occupazione abusiva dell'immobile per tutto il periodo CP_1 antecedente il quinquennio dalla data di ricezione della missiva di messa in mora e quindi dal mese di marzo 2011 fino al mese di novembre 2019. Il danno da occupazione senza titolo ha natura di illecito aquiliano ex art. 2043 c.c. ed è connesso alla perdita dei frutti naturali o civili dell'immobile per il periodo di illegittima occupazione, con la conseguenza che in ogni momento sorge per il proprietario il diritto al relativo risarcimento e nello stesso tempo decorre il relativo termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2947 c.c..
Anche in questo caso la decorrenza della prescrizione si verifica de die in diem per ogni mese di occupazione. 5 R.G. n. 1569/2024
Ne discende che è tenuta al pagamento nei confronti dell' della residua Controparte_1 CP_2 somma pari al canone di locazione di euro 164,19 dal mese di dicembre 2019 fino all'effettivo rilascio dell'immobile, maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria, in quanto l'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore che deve essere liquidato tenendo conto non solo dell'esigenza di reintegrare il patrimonio del creditore danneggiato di una somma che equivalga al danno a suo tempo subito, ma anche di ristorarlo della mancata disponibilità della stessa nel tempo intercorso tra l'evento di danno e la liquidazione (cfr Cassazione civile sez. III sentenza del 08/11/2016 n.22607).
*
Essendo pacifico, poi, che non ci sia un titolo legittimo di permanenza nell'immobile da parte della e dei componenti della sua famiglia, la convenuta deve essere condannata all'immediato CP_1 rilascio del bene in favore della proprietaria, sgombero da cose e persone.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa di parte convenuta, si evidenzia che l' ordine contenuto in una pronuncia di condanna al rilascio d'immobile spiega efficacia nei confronti non solo del destinatario della relativa statuizione, ma anche di chiunque si trovi a disporre del bene nel momento in cui la pronuncia stessa venga coattivamente eseguita se anch'egli occupante senza titolo o se il titolo in base al quale costui si trovi nella detenzione dell'immobile de quo derivi da quello del condannato (v. ex multis Cassazione sez. III sentenza 07/05-02/09/2013 n. 20053). Nel caso di specie, il marito e il figlio minore non risultano avere un autonomo titolo di permanenza nell'immobile in questione, sicché subiranno gli effetti della condanna di al Controparte_1 rilascio dell'appartamento.
V. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi di cui al DM 147/2022, attesa la semplicità delle questioni controverse e delle difese assunte dalle parti, senza considerare la fase istruttoria assente (valore euro 5.200,01 – ero 26.000,00).
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
ACCERTA e DICHIARA che occupa illegittimamente l'immobile di proprietà Controparte_1 dell' sito in Miglionico, via Sandro Pertini n. 5, contrassegnato con codice CP_4 identificativo n. pal. 9 scala A int. 6; P.IVA_2
per l'effetto, CONDANNA all'immediato rilascio del suddetto immobile, Controparte_1 sgombero da cose e persone, in favore dell'Azienda proprietaria;
6 R.G. n. 1569/2024
DICHIARA prescritto il credito della ricorrente, a titolo di canone di locazione e indennità di occupazione senza titolo, fino al mese di novembre 2019;
CONDANNA al pagamento in favore della ricorrente dell'indennità di Controparte_1 occupazione senza titolo dal mese di dicembre 2019 fino all'effettivo rilascio dell'immobile suddetto, come in motivazione;
CONDANNA la convenuta alla rifusione delle spese processuali in favore della ricorrente, che si liquidano in complessivi euro 1.979,38 (di cui euro 1.700,00 a titolo di compenso professionale, euro 237,00 per contributo unificato, euro 27,00 per diritti forfetari di cancelleria, euro 15,38 per spese di notificazione).
Matera, 11/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonia Quartarella
7 R.G. n. 1569/2024
N.B. Ai sensi dell'art. 52 comma 2 d.lgs. n. 193/2006, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, è fatto divieto, in caso di riproduzione di un provvedimento giudiziario, qualsiasi sia la modalità, di indicare le generalità ed altri dati identificativi dei soggetti ivi indicati. In caso di diffusione, pertanto, colui che vi dà corso deve omettere la generalità e gli altri dati identificativi di tutti i soggetti menzionati nel singolo provvedimento. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 734bis c.p. relativamente alle persone offese da atti di violenza sessuale, chiunque diffonde provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado è tenuto ad omettere sempre le generalità, gli altri dati identificativi o gli altri dati anche relativi a terzi dai quali possa desumersi anche indirettamente l'identità di minori oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone. Inoltre, ai sensi dell'art. 50 d.lgs. 193/2006, in caso di coinvolgimento di minori, a qualunque titolo, in procedimenti giudiziari diversi da quelli penali, è fatto divieto assoluto di pubblicazione e divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione dello stesso, in ossequio a quanto già previsto dall'art. 13 d.P.R. n. 448 del 22/09/1988. La violazione di tale divieto è punita ai sensi dell'art. 684 c.p..
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MATERA
Sezione Civile
Il Tribunale di Matera in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Antonia
Quartarella, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 07/05/2025, ha pronunciato, ai sensi degli artt. 281terdecies e 281sexies comma 3 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella presente controversia instaurata da
(c.f.: Parte_1
), in persona dell'amministratore unico pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_1
Giuseppe Lo Martire (c.f.: ), con domicilio digitale eletto C.F._1
Email_1 ricorrente nei confronti di
(c.f.: , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Giuseppe Di Tria (c.f.: ), con domicilio digitale C.F._3
Email_2 convenuta
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato in data 11/12/2024, l' Parte_2
ha adito il Tribunale in intestazione per l'accertamento dell'occupazione senza titolo
[...] dell'alloggio di sua proprietà, sito in Miglionico alla via Sandro Pertini n. 5, da parte di CP_1
e del suo nucleo familiare e per la condanna della convenuta al rilascio dell'immobile e al
[...]
pagamento in suo favore dell'indennità di occupazione, quantificata in euro 24.411,64 alla data del
1 R.G. n. 1569/2024
mese di dicembre 2024, fino al rilascio effettivo, parametrata sul canone di locazione dovuto per appartamenti della medesima specie.
All'uopo riferiva che: con contratto del 14/03/1988, aveva assegnato ad nata a Persona_1
Miglionico il 06/07/1931, l'immobile oggetto di contestazione, contrassegnato con il codice identificativo n. , palazzina 9 scala A interno 6; in pendenza del rapporto di P.IVA_2 locazione, la decedeva e rimaneva nell'appartamento in questione la figlia odierna Per_1 convenuta, senza corrispondere alcunché per detto godimento e senza chiedere di subentrare alla genitrice;
nonostante le numerose diffide volte a sanare la situazione di occupazione senza titolo, la non aveva inteso regolarizzare la sua posizione, sicché si era vista costretta ad avviare il CP_1 presente giudizio per ottenere il rilascio coattivo del bene e il pagamento dell'indennità di occupazione.
II. si costituiva in giudizio il 10/04/2025, resistendo all'avversa domanda. Controparte_1
In primis, contestava l'ammissibilità del rito semplificato di cognizione, perché “i fatti di causa [erano] pacificamente controversi” e “la domanda non [era] fondata su prova documentale e/o di pronta soluzione”. Il prospetto di calcolo dei canoni presumibilmente dovuti dalla de cuius non era, infatti, comprensibile;
non era stato specificato l'importo richiesto a titolo di canoni di locazione della deceduta Per_1 il 10/02/2011, e quello a titolo di indennità di occupazione abusiva. Sosteneva, poi, che nessuna lettera di messa in mora le fosse mai stata recapitata, sicché eccepiva la prescrizione quinquennale del credito maturato fino al dicembre 2024, essendo decorso un termine superiore al quinquennio ex art. 2948 c.c..
III. All'udienza del 07/05/2025, tenutasi ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., le parti insistevano per l'accoglimento delle rispettive domande, eccezioni, deduzioni e conclusioni come innanzi e la causa veniva trattenuta per la decisione ai sensi dell'art. 281sexies comma 3 c.p.c..
IV. La domanda dell' può trovare accoglimento solo in parte per le ragioni di cui infra. CP_2
IV.1. Preliminarmente va rigettata l'eccezione di inammissibilità del rito, in quanto frutto di una lettura parziale della norma dell'art. 281decies c.p.c., che al comma 1 prevede, in effetti, che “quando
i fatti di causa non sono controversi, oppure quando la domanda è fondata su prova documentale o è di pronta soluzione o richiede un'istruzione non complessa, il giudizio è introdotto nelle forme del procedimento semplificato”, ma al comma 2 stabilisce espressamente che “nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica la domanda può sempre essere proposta nelle forme del procedimento semplificato”. Dunque, il procedimento semplificato di cognizione è sempre ammissibile dinanzi al Tribunale che decide in composizione monocratica, come nel caso che ci occupa. 2 R.G. n. 1569/2024
IV.2. E', altresì, infondata l'eccezione di nullità del ricorso, per omessa esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto che ne costituiscono il fondamento.
È indubbio che all'indomani del decesso della legittima assegnataria dell'alloggio Per_1
la convenuta, unitamente al marito e al figlio minore, hanno occupato ed occupano
[...] tuttora l'appartamento abusivamente, in mancanza di un valido ed efficace contratto di locazione stipulato con la Dunque, dall'11 /02/2011, giorno successivo al decesso della Pasquale, è CP_2 incontrovertibile che l'occupazione perpetrata dall'odierna convenuta debba essere qualificata come abusiva.
In presenza di un'occupazione senza titolo, fermo restando che non è possibile richiedere l'ammontare dei canoni di locazione - istanza che presuppone l'esistenza di un valido ed efficace contratto - , è certamente dovuta un'indennità di occupazione senza titolo. Detta indennità deve essere parametrata al valore di mercato del bene stesso e, se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, utilizzando il medesimo parametro. In questo senso si sono espresse le Sezioni Unite della Cassazione: «‹in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chiede il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato. In caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, rappresentato dall'impossibilità di concedere il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o di venderlo ad un prezzo più conveniente di quello di mercato. In tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza;
poiché l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti, l'onere probatorio sorge comunque per i fatti ignoti al danneggiante, ma il criterio di normalità che generalmente presiede, salvo casi specifici, alle ipotesi di mancato esercizio del diritto di godimento, comporta che l'evenienza di tali fatti sia tendenzialmente più ricorrente nelle ipotesi di mancato guadagno.
In caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, restando, invece, non 3 R.G. n. 1569/2024
risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale›› (v. Cassazione SS.UU. sentenza del
15/11/2022 n. 33645).
Nel caso di specie, in ragione della funzione a cui è chiamata l non v'è dubbio che CP_2
l'occupazione abusiva dell'appartamento da parte della determini un danno per le finanze CP_3 dell'Azienda e una lesione grave degli interessi di quegli altri soggetti che hanno fatto regolarmente domanda di assegnazione di un alloggio popolare e che sono impossibilitati ad averlo, per l'occupazione da parte di coloro che non ne hanno titolo. Trattandosi di edilizia convenzionata in cui il canone di locazione applicato ai concessionari è di gran lunga inferiore a quello praticato nel libero mercato delle locazioni, l'indennità di occupazione senza titolo può senz'altro parametrarsi al canone di locazione convenzionale.
Ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 392/1978, l'equo canone degli immobili non può essere superiore al 3,85% del valore locativo dell'immobile, a sua volta pari al costo base di produzione moltiplicato per la superficie convenzionale dell'immobile. Le modalità per la determinazione della superficie convenzionale sono stabilite dall'art. 13 della medesima legge, mentre il costo base di produzione a metro quadrato è determinato:
- per gli immobili la cui costruzione sia stata ultimata entro il 1975, dall'art. 14 della L. 392/1978;
- per gli immobili la cui costruzione sia stata ultimata dopo tale data, sulla base di appositi decreti presidenziali (non più pubblicati dal 1998, in conseguenza dell'abrogazione della disciplina ad opera della L. 431/1998).
Nella Tabella 1 è riepilogato il costo base di produzione al metro quadrato per immobili ai fini della determinazione dell'equo canone ai sensi degli artt. 14 e 22 della L. 392/1978, in base all'art. 14 della L. 392/1978 ed ai decreti presidenziali emanati tra il 1975 ed il 1998.
Il costo base di produzione deve essere altresì corretto secondo i coefficienti previsti dagli artt. 16-
21 della L. 392/1978, che si basano su:
- tipologia immobiliare, con riferimento alla categoria catastale (art. 16 della L. 392/1978);
- classe demografica (numero di abitanti) del comune (art. 17 della L. 392/1978);
- ubicazione dell'immobile (art. 18 della L. 392/1978);
- livello di piano (art. 19 della L. 392/1978);
- vetustà (art. 20 della L. 392/1978);
- stato di conservazione e manutenzione dell'immobile (art. 21 della L. 392/1978).
4 R.G. n. 1569/2024
Inoltre, se l'immobile locato è completamente arredato con mobili forniti dal locatore e idonei, per consistenza e qualità, all'uso convenuto, il canone può essere maggiorato fino ad un massimo del
30%.
L'art. 24 della L. 392/1978 (ora abrogato, ma ancora applicabile per i contratti che soggiacciono alla disciplina dell'equo canone) dispone che il canone - determinato come illustrato in precedenza
- deve essere aggiornato applicando allo stesso il coefficiente pari al 75% della variazione assoluta dell'Indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (c.d. “Indice FOI”) intervenuta tra l'anno base e l'anno preso in considerazione, e non sommando i singoli aggiornamenti annuali al canone di base.
Ebbene, nella fattura n. 1671/2022/B è stato riportato, oltre al saldo del dovuto alla data del
02/12/2024, euro 3.472,20, anche l'algoritmo con tutti gli elementi previsti dalla legge per procedere al calcolo (v. all. 5 fascicolo ricorrente). La contestazione sul quantum della pretesa, dunque, è generica, perché la aveva tutti i dati per poter verificare se ed in quale misura il CP_1 calcolo effettuato dall'Azienda fosse corretto o meno;
essendo generica, deve, pertanto, ritenersi tamquam non esset.
E tuttavia, va accolta in parte l'eccezione di prescrizione del credito sollevata da parte convenuta, perché l'unica lettera di costituzione in mora entrata nella sfera di conoscibilità della è CP_1 quella dalla stessa ricevuta il 12/12/2024, mentre la de cuius era deceduta nel lontano 2011. Sicché:
1. devono ritenersi senz'altro prescritti gli eventuali canoni dovuti dalla de cuius all' e CP_2
dall' richiesti alla convenuta in qualità di successore della originaria concedente, Pt_1 essendo pacificamente decorso il termine quinquennale previsto dall'art. 2948 comma 1 n.
3) c.c., che, come noto, decorre per ciascuna mensilità;
2. deve ritenersi, altresì, prescritta l'indennità di occupazione senza titolo dovuta all' CP_2
dalla in ragione dell'occupazione abusiva dell'immobile per tutto il periodo CP_1 antecedente il quinquennio dalla data di ricezione della missiva di messa in mora e quindi dal mese di marzo 2011 fino al mese di novembre 2019. Il danno da occupazione senza titolo ha natura di illecito aquiliano ex art. 2043 c.c. ed è connesso alla perdita dei frutti naturali o civili dell'immobile per il periodo di illegittima occupazione, con la conseguenza che in ogni momento sorge per il proprietario il diritto al relativo risarcimento e nello stesso tempo decorre il relativo termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2947 c.c..
Anche in questo caso la decorrenza della prescrizione si verifica de die in diem per ogni mese di occupazione. 5 R.G. n. 1569/2024
Ne discende che è tenuta al pagamento nei confronti dell' della residua Controparte_1 CP_2 somma pari al canone di locazione di euro 164,19 dal mese di dicembre 2019 fino all'effettivo rilascio dell'immobile, maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria, in quanto l'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore che deve essere liquidato tenendo conto non solo dell'esigenza di reintegrare il patrimonio del creditore danneggiato di una somma che equivalga al danno a suo tempo subito, ma anche di ristorarlo della mancata disponibilità della stessa nel tempo intercorso tra l'evento di danno e la liquidazione (cfr Cassazione civile sez. III sentenza del 08/11/2016 n.22607).
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Essendo pacifico, poi, che non ci sia un titolo legittimo di permanenza nell'immobile da parte della e dei componenti della sua famiglia, la convenuta deve essere condannata all'immediato CP_1 rilascio del bene in favore della proprietaria, sgombero da cose e persone.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa di parte convenuta, si evidenzia che l' ordine contenuto in una pronuncia di condanna al rilascio d'immobile spiega efficacia nei confronti non solo del destinatario della relativa statuizione, ma anche di chiunque si trovi a disporre del bene nel momento in cui la pronuncia stessa venga coattivamente eseguita se anch'egli occupante senza titolo o se il titolo in base al quale costui si trovi nella detenzione dell'immobile de quo derivi da quello del condannato (v. ex multis Cassazione sez. III sentenza 07/05-02/09/2013 n. 20053). Nel caso di specie, il marito e il figlio minore non risultano avere un autonomo titolo di permanenza nell'immobile in questione, sicché subiranno gli effetti della condanna di al Controparte_1 rilascio dell'appartamento.
V. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi di cui al DM 147/2022, attesa la semplicità delle questioni controverse e delle difese assunte dalle parti, senza considerare la fase istruttoria assente (valore euro 5.200,01 – ero 26.000,00).
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
ACCERTA e DICHIARA che occupa illegittimamente l'immobile di proprietà Controparte_1 dell' sito in Miglionico, via Sandro Pertini n. 5, contrassegnato con codice CP_4 identificativo n. pal. 9 scala A int. 6; P.IVA_2
per l'effetto, CONDANNA all'immediato rilascio del suddetto immobile, Controparte_1 sgombero da cose e persone, in favore dell'Azienda proprietaria;
6 R.G. n. 1569/2024
DICHIARA prescritto il credito della ricorrente, a titolo di canone di locazione e indennità di occupazione senza titolo, fino al mese di novembre 2019;
CONDANNA al pagamento in favore della ricorrente dell'indennità di Controparte_1 occupazione senza titolo dal mese di dicembre 2019 fino all'effettivo rilascio dell'immobile suddetto, come in motivazione;
CONDANNA la convenuta alla rifusione delle spese processuali in favore della ricorrente, che si liquidano in complessivi euro 1.979,38 (di cui euro 1.700,00 a titolo di compenso professionale, euro 237,00 per contributo unificato, euro 27,00 per diritti forfetari di cancelleria, euro 15,38 per spese di notificazione).
Matera, 11/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonia Quartarella
7 R.G. n. 1569/2024
N.B. Ai sensi dell'art. 52 comma 2 d.lgs. n. 193/2006, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, è fatto divieto, in caso di riproduzione di un provvedimento giudiziario, qualsiasi sia la modalità, di indicare le generalità ed altri dati identificativi dei soggetti ivi indicati. In caso di diffusione, pertanto, colui che vi dà corso deve omettere la generalità e gli altri dati identificativi di tutti i soggetti menzionati nel singolo provvedimento. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 734bis c.p. relativamente alle persone offese da atti di violenza sessuale, chiunque diffonde provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado è tenuto ad omettere sempre le generalità, gli altri dati identificativi o gli altri dati anche relativi a terzi dai quali possa desumersi anche indirettamente l'identità di minori oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone. Inoltre, ai sensi dell'art. 50 d.lgs. 193/2006, in caso di coinvolgimento di minori, a qualunque titolo, in procedimenti giudiziari diversi da quelli penali, è fatto divieto assoluto di pubblicazione e divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione dello stesso, in ossequio a quanto già previsto dall'art. 13 d.P.R. n. 448 del 22/09/1988. La violazione di tale divieto è punita ai sensi dell'art. 684 c.p..
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