TRIB
Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 06/03/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. V.G. 15223/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 15223/2024 promossa da:
(c.f. con l'avv. MARIOTTI WILMA Parte_1 C.F._1
e
ED GE (c.f. ) con l'avv. MARIOTTI WILMA CodiceFiscale_2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione e divorzio.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa per l'udienza del 27.02.2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte. Per_ 1. “La figlia minore , studentessa al quarto anno di liceo turistico, è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e collocata in prevalenza presso il padre nella casa Parte_1
familiare in Sonico. Anche il figlio , maggiorenne ed economicamente indipendente Per_2
continuerà a vivere presso la medesima abitazione;
2. La Sig.ra ZZ GE – anche stante l'età della figlia (17 anni) - potrà vederla quando lo desidera, compatibilmente con gli impegni scolastici, ludici e di svago della stessa.
3. La casa familiare sita in Sonico (Bs), Via Mù n. 13/a di proprietà, come anticipato, dei coniugi nella misura del 50% ciascuno, rimarrà assegnata con tutti gli arredi e suppellettili al Sig. La moglie ha già individuato una nuova dimora e prelevato dalla casa Parte_1
coniugale i propri effetti personali.
4. Il Sig. provvederà esclusivamente ed integralmente alle necessità della Parte_1
Per_ figlia minore , sia per quanto riguarda le esigenze ordinarie che straordinarie, nonché alle esigenze (ove servisse) del figlio . Per_2
5. La Sig.ra ZZ GE, a fronte e a completamento degli accordi di separazione sopra specificati, si impegna a trasferire al marito a titolo gratuito e a mera Parte_1 richiesta dello stesso, la quota del 50% dell'immobile già destinato alla casa coniugale in
Sonico (Bs), Via Mu' n. 11 – 13, già distinto al NCEU di detto Comune al Foglio 1, con i mappali numeri 489 sub 1, 489 sub. 2, 489 sub. 3 e 489 sub. 4 e distinto ora al NCEU sez.
NCT giusta le denunce di variazione per fusione reg. all' in data 19 giugno CP_1
2008 al n. BS0258991 di prot. e per recupero di sottotetto reg. all' in data 19 CP_1
giugno 2008 al N. BS0258982 di prot. al foglio 1 con i mappali numeri 489 sub. 5 Via Mù e
489 sub. 6 Via Mù, con la proporzionale quota di comproprietà della corte di cui ai mappali nn. 2 sub. 3 e 2 sub 2 e della CT mappale 2 sub 1. Il tutto come pervenuto alla Sig.ra ZZ
GE in forza di atto notarile del 25 luglio 2008, n. 109449 di Rep. Gen. e n. 30790 di Racc.
a firma della Dott.ssa Parte_2
Le spese, le imposte e le tasse relative all'atto notarile sono a carico del Sig. Parte_1 che intende chiedere l'esenzione dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali e di
[...] bollo, ai sensi dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987 n. 74 come modificata dalla sentenza della
Corte Costituzionale n. 154 del 10.05.1999 e come previsto dalla circolare della Direzione
Regionale delle Entrate della Lombardia in data 11.02.2000 n. 6 e dalla circolare del Ministero delle Finanze del 16.03.2000 n. 49 e Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 27/E del 21 giugno 2012 e circolare n. 2/E del 21 febbraio 2014.
Le parti, infatti, prendono atto che, alla luce del più recente orientamento giurisprudenziale
(Cass. Sez. Quinta, Sent. n. 13340 del 28 giugno 2016, Cass. Sez. Quinta n. 2111 del 14 gennaio 2016 e Cass. Sez. Quinta n. 3110 del 17 febbraio 2016) deve riconoscersi il carattere di “negoziazione globale” a tutti gli accordi di separazione che, anche attraverso la previsione di trasferimenti immobiliari, siano volti a definire in modo tendenzialmente stabile la crisi coniugale destinata a sfociare, di lì a breve, nella cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, come in questo caso, ovvero nello scioglimento del matrimonio civile. Tali negozi traslativi di diritti mobiliari o immobiliari, pertanto, pur non rientrando tra gli atti essenziali per addivenire alla separazione o al divorzio, devono comunque essere intesi quali “atti relativi al procedimento di separazione e divorzio” e, come tali, possono usufruire dell'esenzione di cui all'art. 19 della L. n. 74/1987 “.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 07/06/2003, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Corteno Golgi (atto n. 5, parte II, serie A).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le parti hanno chiesto anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, dunque, omologata la separazione, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinchè questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473 bis 19, comma 2, c.p.c..
***
Le condizioni di separazione concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse della prole
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Con separata ordinanza si provvede alla rimessione in istruttoria per la fissazione di udienza per il divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, non definitivamente pronunciando,
1. omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
3. dispone con separata ordinanza la rimessione della causa in istruttoria per il divorzio;
Spese di lite al definitivo.
Brescia, camera di consiglio del 06/03/2025.
Il Presidente est.
Michele Posio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 15223/2024 promossa da:
(c.f. con l'avv. MARIOTTI WILMA Parte_1 C.F._1
e
ED GE (c.f. ) con l'avv. MARIOTTI WILMA CodiceFiscale_2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione e divorzio.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa per l'udienza del 27.02.2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte. Per_ 1. “La figlia minore , studentessa al quarto anno di liceo turistico, è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e collocata in prevalenza presso il padre nella casa Parte_1
familiare in Sonico. Anche il figlio , maggiorenne ed economicamente indipendente Per_2
continuerà a vivere presso la medesima abitazione;
2. La Sig.ra ZZ GE – anche stante l'età della figlia (17 anni) - potrà vederla quando lo desidera, compatibilmente con gli impegni scolastici, ludici e di svago della stessa.
3. La casa familiare sita in Sonico (Bs), Via Mù n. 13/a di proprietà, come anticipato, dei coniugi nella misura del 50% ciascuno, rimarrà assegnata con tutti gli arredi e suppellettili al Sig. La moglie ha già individuato una nuova dimora e prelevato dalla casa Parte_1
coniugale i propri effetti personali.
4. Il Sig. provvederà esclusivamente ed integralmente alle necessità della Parte_1
Per_ figlia minore , sia per quanto riguarda le esigenze ordinarie che straordinarie, nonché alle esigenze (ove servisse) del figlio . Per_2
5. La Sig.ra ZZ GE, a fronte e a completamento degli accordi di separazione sopra specificati, si impegna a trasferire al marito a titolo gratuito e a mera Parte_1 richiesta dello stesso, la quota del 50% dell'immobile già destinato alla casa coniugale in
Sonico (Bs), Via Mu' n. 11 – 13, già distinto al NCEU di detto Comune al Foglio 1, con i mappali numeri 489 sub 1, 489 sub. 2, 489 sub. 3 e 489 sub. 4 e distinto ora al NCEU sez.
NCT giusta le denunce di variazione per fusione reg. all' in data 19 giugno CP_1
2008 al n. BS0258991 di prot. e per recupero di sottotetto reg. all' in data 19 CP_1
giugno 2008 al N. BS0258982 di prot. al foglio 1 con i mappali numeri 489 sub. 5 Via Mù e
489 sub. 6 Via Mù, con la proporzionale quota di comproprietà della corte di cui ai mappali nn. 2 sub. 3 e 2 sub 2 e della CT mappale 2 sub 1. Il tutto come pervenuto alla Sig.ra ZZ
GE in forza di atto notarile del 25 luglio 2008, n. 109449 di Rep. Gen. e n. 30790 di Racc.
a firma della Dott.ssa Parte_2
Le spese, le imposte e le tasse relative all'atto notarile sono a carico del Sig. Parte_1 che intende chiedere l'esenzione dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali e di
[...] bollo, ai sensi dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987 n. 74 come modificata dalla sentenza della
Corte Costituzionale n. 154 del 10.05.1999 e come previsto dalla circolare della Direzione
Regionale delle Entrate della Lombardia in data 11.02.2000 n. 6 e dalla circolare del Ministero delle Finanze del 16.03.2000 n. 49 e Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 27/E del 21 giugno 2012 e circolare n. 2/E del 21 febbraio 2014.
Le parti, infatti, prendono atto che, alla luce del più recente orientamento giurisprudenziale
(Cass. Sez. Quinta, Sent. n. 13340 del 28 giugno 2016, Cass. Sez. Quinta n. 2111 del 14 gennaio 2016 e Cass. Sez. Quinta n. 3110 del 17 febbraio 2016) deve riconoscersi il carattere di “negoziazione globale” a tutti gli accordi di separazione che, anche attraverso la previsione di trasferimenti immobiliari, siano volti a definire in modo tendenzialmente stabile la crisi coniugale destinata a sfociare, di lì a breve, nella cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, come in questo caso, ovvero nello scioglimento del matrimonio civile. Tali negozi traslativi di diritti mobiliari o immobiliari, pertanto, pur non rientrando tra gli atti essenziali per addivenire alla separazione o al divorzio, devono comunque essere intesi quali “atti relativi al procedimento di separazione e divorzio” e, come tali, possono usufruire dell'esenzione di cui all'art. 19 della L. n. 74/1987 “.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 07/06/2003, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Corteno Golgi (atto n. 5, parte II, serie A).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le parti hanno chiesto anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, dunque, omologata la separazione, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinchè questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473 bis 19, comma 2, c.p.c..
***
Le condizioni di separazione concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse della prole
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Con separata ordinanza si provvede alla rimessione in istruttoria per la fissazione di udienza per il divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, non definitivamente pronunciando,
1. omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
3. dispone con separata ordinanza la rimessione della causa in istruttoria per il divorzio;
Spese di lite al definitivo.
Brescia, camera di consiglio del 06/03/2025.
Il Presidente est.
Michele Posio