Sentenza 21 maggio 2001
Massime • 1
Nel giudizio promosso dal possessore nei confronti del proprietario onde fare accertare l'intervenuto acquisto del diritto di proprietà per usucapione, la condizione soggettiva del proprietario convenuto il quale abbia ritenuto di conservare le sue facoltà dominicali pur non avendo alcun rapporto concreto con l'immobile - ne' diretto, come effettiva materiale disponibilità "corpore et animo", ne' indiretto, come disponibilità "solo animo" utilmente mediata dal rapporto con un detentore - è del tutto irrilevante, trattandosi di circostanza che non influisce su alcuno degli elementi - il soggetto, il possesso, il tempo - costitutivi della fattispecie regolata dall'art. 1158 cod. civ., a meno che si sia manifestata negli atti idonei alla privazione del possesso protratta per un anno, previsti dal primo comma dell'art. 1167 cod. civ., ovvero all'interruzione della prescrizione, previsti nei primi due commi dell'art. 2943 cod. civ. applicabili per rinvio recettizio dall'art. 1165 cod. civ.; non è consentito infatti, attribuire efficacia interruttiva ad atti diversi da quelli stabiliti nelle citate norme, per quanto con essi si sia inteso manifestare la volontà di conservare il diritto, giacché la tipicità dei modi d'interruzione della prescrizione acquisitiva non ammette equipollenti.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 21/05/2001, n. 6910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6910 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARIO SPADONE - Presidente -
Dott. ANTONINO ELEFANTE - Consigliere -
Dott. GIOVANNI SETTIMJ - rel. Consigliere -
Dott. GIOVANNA SCHERILLO - Consigliere -
Dott. FRANCESCA TROMBETTA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
TA AL, TA ZE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ANASTASIO II 80, presso lo studio dell'avvocato BARBATO ADRIANO, che li difende unitamente all'avvocato LIMONI LELIO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
OC DA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DOMENICO BARONE 31, presso lo studio dell'avvocato BOTTAI ENRICO, che lo difende unitamente all'avvocato TREGNAGHI NORBERTO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1903/98 del Tribunale di VERONA, depositata il 13/11/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/02/01 dal Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ;
udito l'Avvocato Enrico BOTTAI, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione 31.5.91, DA OC - premesso che era proprietaria d'un immobile in Cerea (VR) a confine con altro appartenente a LD e NO LI;
che il confine tra i due fondi era segnato da una rete metallica con la quale era stata sostituita una preesistente siepe viva impiantata oltre cinquant'anni prima - conveniva LD e NO LI innanzi al pretore di Legnago per sentir dichiarare che il confine tra le due proprietà era individuato dall'attuale rete divisoria e non dalla linea riportata nelle mappe catastali;
in via subordinata, chiedeva che venisse accertato il suo acquisto per usucapione dell'area compresa tra la suddetta rete ed il confine catastale.
Costituendosi, i LI deducevano che la rete in questione era stata installata al solo scopo di evitare la dispersione degli animali da cortile lasciati liberi e che la stessa era sostenuta da pali d'olmo i quali, a contatto con il terreno, avevano vegetato senza, tuttavia, andare a costituire una vera e propria siepe;
contestavano, altresì, la fondatezza della domanda d'usucapione ex adverso proposta in subordine e concludevano affinché venisse accertato che la linea di confine tra i due fondi era quella indicata negli atti catastali.
Con sentenza 8.6.94 il pretore di Legnago accoglieva la domanda subordinata dell'attrice, questa dichiarando proprietaria esclusiva dell'area in contestazione per maturata usucapione ventennale. Avverso tale decisione i NO proponevano appello deducendo l'intervenuta interruzione dell'usucapione, l'inidoneità d'una rete metallica a fungere da segno di confine, la mancanza di prova del possesso ventennale ad usucapionem ed, in fine, la violazione delle norme di legge, nonché l'erronea ed arbitraria interpretazione delle risultanze probatorie da parte del pretore.
Costituendosi, DA OC contestava le avverse deduzioni e chiedeva il rigetto dell'appello.
Con sentenza 13.11.98 il tribunale di Verona - ritenuto che il decorso del termine ventennale idoneo ad usucapionem fosse provato dalle deposizioni testimoniali rese in primo grado;
che, in particolare, tali dichiarazioni, convergenti nei contenuti, avessero confermato il possesso della OC, diretto o tramite fittavoli, sulla porzione di terreno in questione;
che, per contro, non fosse risultato avere gli appellanti mai posto in essere atti di dominio tali da implicare disconoscimento o contestazione od impedimento di detto possesso, essendosi costoro attenuti, quanto meno per un periodo sufficiente a far maturare l'usucapione, alla divisione attualmente individuata dalla nuova rete metallica e, prima ancora, da una siepe spontaneamente cresciuta su quella preesistente;
che nessun dubbio potesse avanzarsi circa l'idoneità di detta rete a fungere da confine, tanto più in considerazione della sua funzione divisoria, utile ad impedire non solo il passaggio degli animali ma anche quello delle persone;
che il confine tra le due proprietà fosse, nei fatti, quello individuato dalla predetta recinzione metallica e ciò sia perché confermato da tutti i testi escussi sia perché diversamente non avrebbe trovato spiegazione l'inerzia degli appellanti;
che, dunque, alla stregua del complesso delle risultanze probatorie, ricorressero tutti i presupposti soggettivi ed oggettivi idonei a costituire il fondamento della contestata usucapione in capo alla OC - respingeva l'appello.
Avverso tale sentenza LD e NO LI proponevano ricorso per cassazione con due articolati motivi illustrati anche da successiva memoria.
Resisteva DA OC con controricorso illustrato anch'esso da successiva memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, i ricorrenti - denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 1140, 1158, 2697 CC ed omessa o insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia "relativamente all'assenza del possesso idoneo all'usucapione" - si dolgono che il tribunale e prima ancora il pretore abbiano erroneamente valutato le deposizioni testimoniali dalle quali, non sarebbe stato possibile trarre la prova d'alcun atto di possesso concreto da parte della OC sull'area in contestazione;
abbiano completamente ignorato sia i principi generali in materia sia la giurisprudenza di legittimità al riguardo, secondo i quali l'inerzia del proprietario, se non è sorretta dal comportamento attivo e concreto di chi invoca la situazione innovativa, è insufficiente affinché si verifichi il fenomeno acquisitivo del diritto di proprietà; non abbiano tenuto conto che ad apporre la rete in questione erano stati essi ricorrenti e non la OC la quale, dunque, anche in tale occasione, era stata spettatrice inerte e non aveva posto in essere atti d'esercizio di quel possesso del quale rivendicava le conseguenze;
non abbiano attribuito alcun rilievo alla confessoria dichiarazione resa dalla OC al teste Maestrello circa l'esistenza, oltre la rete, di un pezzo di terreno in loro proprietà.
Con il secondo motivo, i ricorrenti - denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 1158 e 2697 CC nonché omessa od insufficiente motivazione "relativamente all'assenza del requisito della continuità del possesso per l'usucapione" - si dolgono che il giudice del merito, probabilmente indotto in errore dall'errata qualificazione dell'eccezione quale interruzione del possesso, l'abbia respinta nonostante sia le prove testimoniali sia i fatti pacificamente acquisiti al processo e confermati dai documenti anagrafici avessero confermato la non continuità del pur non ammesso possesso della OC sull'area in contestazione. Siffatti motivi non meritano accoglimento.
Devesi, infatti, in primo luogo rilevare l'inconferenza in genere d'una doglianza relativa a pretesì errori del giudice di primo grado o dell'implicita impugnazione dell'operato di quello di secondo grado per omesso motivato esame delle censure mosse con l'atto d'appello in ragione di tali errori, in quanto finalità del giudizio di secondo grado è, comunque, nei limiti del devoluto, una nuova valutazione degli elementi da porre a base della decisione ed una nuova pronunzia sull'oggetto della controversia, non un riesame delle argomentazioni e della decisione del giudice di primo grado alla luce delle censure mosse dall'appellante, riesame che può anche aver luogo, in vista della nuova pronunzia, ma che non ne costituisce il presupposto ne' ne condiziona l'autonomia; ed, infatti, nel giudizio di legittimità il vaglio della decisione di secondo grado non può avere altro oggetto se non gli eventuali vizi ad essa propri, del tutto irrilevante essendone il rapporto con quella di primo grado. Ciò posto, i motivi si rivelano inammissibili prima ancora che infondati, giacché non vi si rinviene alcuna censura adeguatamente argomentata in diritto, mentre la censura relativa al difetto di motivazione si risolve nella semplice prospettazione di valutazioni personali della parte, su singole risultanze istruttorie, difforme da quella datane dal giudice a quo.
Come ripetutamente evidenziato da questa Corte, il vizio della sentenza previsto dall'art. 360 n. 3 CPC dev'esser dedotto - a pena d'inammissibilità del motivo, giusta l'espressa previsione dell'art. 366 n. 4 CPC - mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che, con argomentazioni intelligibili ed esaurienti, motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità e/o dalla prevalente dottrina, diversamente non ponendosi la Corte regolatrice in condizione d'adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione.
Ond'è che risulta inidoneamente formulata, ai fini dell'ammissibilità del motivo di ricorso dedotto ai sensi della disposizione in esame, la critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito, nel decidere sulle questioni di diritto poste dalla controversia, operata dal ricorrente non mediante puntuali contestazioni delle soluzioni stesse nell'ambito d'una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo, in guisa da dimostrare l'erroneità delle une e la correttezza delle altre, bensì mediante la mera apodittica contrapposizione delle prime alle seconde.
Tanto meno può, poi - come con i motivi in esame - ricondursi nell'ambito d'una censura per violazione di legge idoneamente formulata, secondo i principi sopra precisati, la deduzione con la quale si contesti al giudice del merito non di non aver correttamente individuato la norma regolatrice della questione controversa, bensì d'aver erroneamente ravvisato, nella situazione di fatto in concreto accertata, la ricorrenza degli elementi costitutivi d'una determinata fattispecie normativamente regolata, giacché valutazione siffatta non comporta un giudizio di diritto ma un giudizio di fatto, da impugnarsi, se del caso, sotto il profilo del vizio di motivazione. Nella specie, in vero, il tribunale ha ritenuto, sulla base delle emergenze istruttorie, che risultassero adeguatamente provati, da un lato, una situazione di materiale e continua disponibilità della OC sull'appezzamento di terreno in questione per il tempo necessario al compimento dell'usucapione e, dall'altro, anche un pacifico godimento di tale situazione per il comportamento acquiescente e dismissivo da parte dei LI, ond'è che nella riconduzione d'una situazione siffatta alle previsioni degli artt. 1140 e 1158 CC non è evidentemente ravvisabile errore alcuno,
sebbene appaia opportuna una integrazione della motivazione, consentita a questa Corte dall'art. 384 CPC che ne prevede pur anco la correzione ove la decisione, come nella specie, sia comunque conforme a diritto.
Se, infatti, il proprietario d'un fondo pone al di qua del confine una recinzione lasciandone al di là una porzione, sulla quale più non compie atti di disponibilità, mentre atti di tal genere inizia a compiere da quel momento il proprietario del fondo confinante, può fondatamente ritenersi che il primo non abbia potuto mantenere un possesso della porzione solo animo, tale condizione essendo possibile unicamente ove permanga la possibilità di disporre materialmente del bene senza che altri siano in grado d'impedirla e ciò è escluso per definizione ove la signoria di fatto sia esercitata da altri, e che, per contro, un possesso rilevante corpore et animo sia stato esercitato dal secondo, il quale, ove a tale suo comportamento l'altro non siasi opposto nei modi previsti dal primo comma dell'art. 1167 CC, trascorso il termine di legge ne può legittimamente vantare l'usucapione.
Quando si verta in materia possessoria, in vero, poiché oggetto dell'indagine è una situazione di fatto, non possono trovare applicazione le categorie concettuali elaborate in funzione delle situazioni di diritto, per il che, come il soggetto il quale intenda ottenere il riconoscimento dell'acquisto per usucapione d'un bene del quale abbia la materiale disponibilità deve dimostrare che questa sia stata esercitata con comportamenti, incompatibili con il possesso del proprietario, nei confronti di questi o comunque da questi direttamente percepibili come tali, da epoca far tempo dalla quale può decorrere il termine utile al compiersi della prescrizione acquisitiva, così il soggetto il quale intenda resistere alla domanda d'usucapione d'un bene del quale sia proprietario ma sulla quale non eserciti da tempo una materiale disponibilità deve dimostrare il compimento di concrete manifestazioni di volontà possessoria, per aver posto in essere comportamenti incompatibili con il possesso pacifico del preteso usucapiente nei confronti di questi o da questi comunque direttamente percepibili come tali, a far tempo dalle quali il detto termine utile al compiersi della prescrizione acquisitiva può considerarsi interrotto;
con la differenza, peraltro, che, mentre i comportamenti dell'uno non sono normativamente regolati e possono, pertanto, estrinsecarsi in qualsiasi manifestazione cui possa riconoscersi l'effetto della diretta contrapposizione al possesso del proprietario, i comportamenti dell'altro sono normativamente regolati e debbono, pertanto, necessariamente estrinsecarsi nei modi e nelle forme espressamente previsti.
In vero, nel giudizio promosso dal possessore nei confronti del proprietario onde far accertare l'intervenuto acquisto del diritto di proprietà in ragione dell'esercitata signoria di fatto sull'immobile per un ventennio, la condizione soggettiva del proprietario convenuto, il quale abbia ritenuto di conservare la pienezza delle sue facoltà dominicali pur non avendo alcun rapporto concreto con l'immobì1e in controversia - ne' diretto, come effettiva materiale disponibilità corpore et animo, ne' indiretto, come disponibilità solo animo utilmente mediata dal rapporto con un detentore - è del tutto irrilevante (cfr. Cass. 14.11.00 n. 14733, 11.2.00 n. 1530, 17.7.98 n. 6997, 11.5.96 n. 4436, 23.2.80 n. 1300), trattandosi di circostanza che non influisce su alcuno degli elementi - il soggetto, il possesso, il tempo - costitutivi della fattispecie regolata dall'art. 1158 CC, a meno che si sia manifestata negli atti idonei alla privazione del possesso protratta per un anno, previsti dal primo comma dell'art. 1167 CC, ovvero all'interruzione della prescrizione, previsti dai primi due commi dell'art. 2943 CC applicabili per rinvio recettizio dall'art. 1165 CC;
. non è consentito, infatti, attribuire efficacia interruttiva ad atti diversi da quelli stabiliti nelle citate norme, per quanto con essi si sia inteso manifestare la volontà di conservare il diritto, giacché la tipicità dei modi d'interruzione della prescrizione acquisitiva non ammette equipollenti.
In entrambi i casi normativamente previsti (naturale e giudiziale), peraltro, gli atti d'interruzione - in quanto diretti ad incidere sulla continuità del possesso, che è una connotazione della situazione oggettiva posta in essere e mantenuta dal possessore permanentemente manifestando un potere esclusivo sul bene corrispondente all'esercizio della proprietà o d'altro diritto reale - per essere efficaci debbono essere rivolti direttamente nei confronti del possessore medesimo, in guisa da intervenire su detta situazione impedendola o contestandola;
ond'è che per conseguire tale risultato il proprietario, uscendo dallo stato d'inerzia, deve o privare il possessore della disponibilità materiale del bene, determinando un'interruzione naturale del possesso, ovvero compiere un atto d'esercizio del diritto proponendo nei confronti del possessore stesso ed esclusivamente di esso una domanda giudiziale intesa a recuperarlo (cfr., anche in motivazione, Cass. 14.11.00 n. 14733, 15.5.98 n. 4906, 25.3.97 n. 2590, 21.6.95 n. 7028, 13.1.95 n. 379, 13.12.94 n. 10652, 29.4.94 n. 4156, 15.5.92 n. 5801, 4.8.88 n. 4837, 19.4.83 n. 2707, 25.10.76 n. 3859). In difetto d'atti interruttivi posti in essere dal proprietario nei modi sopra indicati, la continuità del possesso utile ad usucapionem può venir meno, con la conseguenza della sua interruzione, solo ove il possessore venga privato per oltre un anno della materiale disponibilità del bene, giusta l'espressa previsione del primo comma dell'art. 1167 CC, ma "privato", come è desumibile anche dal disposto del secondo comma della stessa norma, significa estromesso con violenza o clandestinità contro la sua volontà, ond'è che il medesimo effetto non può riconoscersi al volontario temporaneo allontanamento del possessore dal bene che, come si è sopra sottolineato, ove conservi la possibilità di disporne materialmente in qualsiasi momento, id est se nel frattempo altri non abbia creato a proprio vantaggio una situazione che gli consenta d'impedirlo di fatto o di diritto, ne conserva il possesso anche solo animo ed, a maggior ragione, ove continui a possedere corpore mediante un detentore in suo nome.
Non senza considerare altresì, in proposito, come al possessore che agisca per far riconoscere l'intervenuta usucapione giovi la presunzione di possesso intermedio posta dall'art. 1142 CC, per la quale si determina un'inversione dell'onere della prova. non essendo l'attore tenuto a dimostrare la continuità del possesso ma il convenuto, che neghi essersi verificata l'usucapione, tenuto a dimostrarne l'intervenuta interruzione nei modi in precedenza indicati.
Pertanto, che, nella specie, la OC si sia in alcuni periodi allontanata dal bene de quo non significa affatto che non ne abbia continuato ad esercitare il possesso utile ad usucapionem, specie avendo il giudice del merito accertato la presenza in loco di detentori in suo nome, ed incombeva, pertanto, ai LI dimostrare la sussistenza di circostanze alle quali utilmente ricollegare una valida interruzione della continuità del possesso, prova che lo stesso giudice ha ritenuto non esser stata fornita. La questione torna, dunque, ancora alla valutazione delle prove, ma tale argomento, come sopra evidenziato, attiene ad eventuale vizio di motivazione, non alla dedotta violazione delle norme indicate. Quanto, poi, alla dedotta violazione dell'art. 2967 CC, va tenuto presente come le norme poste dal libro VI titolo II del codice civile regolino la materia dell'onere della prova, dell'astratta idoneità di ciascuno dei mezzi presi in considerazione all'assolvimento di tale onere in relazione a specifiche esigenze, della forma che ciascuno di essi deve assumere, non la valutazione dei risultati ottenuti mediante l'esperimento dei mezzi stessi, valutazione regolata invece dagli artt. 115 e 116 CPC. Nella specie, non solo i ricorrenti non sviluppano argomentazioni in diritto sulla denunziata violazione dell'art. 2697 CC nel senso sopra evidenziato, ma appare evidente come il principio dell'onere della prova e della corretta sua applicazione non possa essere considerato violato, giacché il tribunale, al cui operato nessuna censura i ricorrenti stessi muovono per inesatta applicazione delle norme sul rito, è pervenuto all'adottata decisione svolgendo argomentazioni basate su prove hinc et inde dedotte astrattamente idonee allo scopo prefissosi da ciascuna delle parti e regolarmente assunte, onde non è ravvisabile alcuna violazione della norma in questione;
anche sotto l'esaminato profilo la questione prospettata attiene, piuttosto, ad un eventuale vizio di motivazione.
Per tale vizio, dedotto con entrambi i motivi, questi difettano tuttavia, all'evidenza, della specificità prescritta a pena dinammissibilità dall'art. 366 n. 4 CPC, giacché il motivo di ricorso per cassazione con il quale alla sentenza impugnata venga mossa censura per vizi di motivazione ex art. 360 n. 5 CPC dev'essere inteso a far valere, in ottemperanza alla norma surrichiamata, carenze o lacune nelle argomentazioni, ovvero illogicità nell'attribuire agli elementi di giudizio un significato fuori dal senso comune, od ancora mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte per assoluta incompatibilità razionale degli argomenti ed insanabile contrasto tra gli stessi;
non può, per contro, essere inteso a far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte ed, in particolare, non vi si può proporre un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all'ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell'iter formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della norma in esame;
diversamente,. il motivo di ricorso per cassazione si risolverebbe - com'è, appunto, per quello in esame - in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice del merito, id est di nuova pronunzia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di legittimità.
Nè, com'è da tralaticio insegnamento di questa Corte, può imputarsi al detto giudice d'aver omesse l'esplicita confutazione delle tesi non accolte e/o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio posti a base della decisione o di quelli non ritenuti significativi, giacché ne' l'una ne' l'altra gli sono richieste - il disposto dell'art. 134 n. 4 CPC non prevedendo ed, anzi, implicitamente escludendo, la redazione della motivazione come trascrizione dei verbali e degli atti di causa sulle cui emergenze è basata - mentre soddisfa all'esigenza d'adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un riferimento logico e coerente a quelle, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, che siano state ritenute di per sè sole idonee e sufficienti a giustificarlo.
Nella specie, il tribunale, come già accennato, ha fornito ragioni del tutto logiche ed esaurienti all'adottata decisione, ad esse coerentemente consequenziale, avendo ritenuto provati dalle assunte deposizioni testimoniali l'esercizio, la continuità, la pacificità del possesso della OC per il tempo necessario ad usucapire secondo un iter argomentativo svolto nell'ambito dei poteri discrezionali del giudice del merito ed a fronte del quale, in quanto obiettivamente immune da censure ipotizzabili ex art. 360 n. 5 CPC, la diversa opinione soggettiva dei ricorrenti è inidonea a determinare le conseguenze previste dalla norma stessa. Non senza considerare, inoltre, come, allorché sia denunziato, con il ricorso per cassazione ex art. 360 n. 5 CPC, un vizio di motivazione della sentenza impugnata per pretesa incongruità e/o insufficienza delle argomentazioni svoltevi in ordine alle prove in ragione d'asserita omessa od erronea valutazione delle risultanze processuali, sia necessario, onde consentire al giudice di legittimità il controllo sulla decisività degli elementi di giudizio assuntivamente non valutati od erroneamente valutati, che il ricorrente specifichi il contenuto di ciascuna delle dette risultanze mediante loro sintetica ma esauriente esposizione ed, all'occorrenza - come appunto il caso in esame avrebbe richiesto - integrale trascrizione nel ricorso, non essendo idonea all'uopo la semplice prospettazione del valore probatorio di ciascuna di esse quale inteso soggettivamente dalla parte in contrapposizione alle valutazioni effettuate, invece, dal giudice sulla base del complesso delle acquisizioni probatorie e della valorizzazione di quelle tra esse ritenute rilevanti ai fini dell'adottata decisione. Nella specie, i motivi, già non intesi a censurare la ratio decidendi ma a prospettare una diversa interpretazione degli accertamenti in fatto e per ciò solo inammissibili, neppure risultano adeguatamente specifici, nei sensi appena considerati, in ordine alle risultanze istruttorie delle quali denunziano l'erronea od insufficiente valutazione, e tale inottemperanza al principio d'autosufficienza del ricorso per cassazione ne è ulteriore motivo d'inammissibilità.
Dall'esame di quanto dedotto non è dato, infatti, desumere non solo l'effettiva rilevanza delle deposizioni e dei documenti ai quali i ricorrenti hanno fatto riferimento, giacché solo parte del materiale probatorio acquisito in fase di merito è stato preso in considerazione, ma neppure l'esatto significato delle emergenze istruttorie dedotte, giacché non ne è riportato l'integrale contenuto bensì solo una frammentaria ricostruzione, basata sull'estrapolazione di talune componenti o sulla prospettazione per riassunto del significato quale dai ricorrenti soggettivamente inteso, sì che, avulse dal loro contesto e dal complesso delle emergenze istruttorie e collegate con altri singoli elementi del pari riassunti od estrapolati, vengono utilizzate al fine d'estrarne significati verosimilmente favorevoli alle tesi sostenute dai ricorrenti stessi, ma non risultano, all'evidenza, suscettibili d'adeguato riscontro e, quindi, non costituiscono elementi di giudizio idonei a fornire qualsivoglia supporto al controllo di questa Corte sulla decisività d'un eventuale loro riesame ai fini di soluzioni dei punti salienti in controversia difformi da quelle adottate dal giudice a quo.
Per quanto sin qui rilevato, nessuno degli esaminati motivi merita accoglimento ed il ricorso va, dunque, respinto.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE respinge il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alle spese che liquida in complessive L.
4.265.100 delle quali L.
4.000.000 per onorari.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 16 febbraio 2001. Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2001