Cass. civ., sez. II, sentenza 21/05/2001, n. 6910
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Sentenza 21 maggio 2001

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Nel giudizio promosso dal possessore nei confronti del proprietario onde fare accertare l'intervenuto acquisto del diritto di proprietà per usucapione, la condizione soggettiva del proprietario convenuto il quale abbia ritenuto di conservare le sue facoltà dominicali pur non avendo alcun rapporto concreto con l'immobile - ne' diretto, come effettiva materiale disponibilità "corpore et animo", ne' indiretto, come disponibilità "solo animo" utilmente mediata dal rapporto con un detentore - è del tutto irrilevante, trattandosi di circostanza che non influisce su alcuno degli elementi - il soggetto, il possesso, il tempo - costitutivi della fattispecie regolata dall'art. 1158 cod. civ., a meno che si sia manifestata negli atti idonei alla privazione del possesso protratta per un anno, previsti dal primo comma dell'art. 1167 cod. civ., ovvero all'interruzione della prescrizione, previsti nei primi due commi dell'art. 2943 cod. civ. applicabili per rinvio recettizio dall'art. 1165 cod. civ.; non è consentito infatti, attribuire efficacia interruttiva ad atti diversi da quelli stabiliti nelle citate norme, per quanto con essi si sia inteso manifestare la volontà di conservare il diritto, giacché la tipicità dei modi d'interruzione della prescrizione acquisitiva non ammette equipollenti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 21/05/2001, n. 6910
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6910
    Data del deposito : 21 maggio 2001

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