Sentenza 3 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 03/02/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1605/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1605/2024 V.G. avente ad oggetto
Separazione consensuale, su ricorso depositato in data 13.09.2024, congiuntamente da:
nata ad [...] il [...], C.F. Parte_1
, residente in [...], C.F._1
e nato a [...] il [...], C.F. Parte_2
, residente in [...], C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Lucia Tagliaferri ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Montecatini
Terme (PT), Via G. Rossini n. 13, giuste procure in atti;
e
PM in sede;
Interventore necessario
1
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 13.09.2024, Parte_1
e esponendo di aver contratto matrimonio in
[...] Parte_2 data 26.05.1996 in Buggiano (PT), precisavano che dalla loro unione erano nati i figli (il 03.01.2004) e (il Per_1 Per_2
21.05.2005), entrambi maggiorenni.
Le parti, già separate di fatto, evidenziavano peraltro che dopo anni di normale convivenza una sopravvenuta incompatibilità ed il manifestarsi di incomprensioni, unita ad una diversità di prospettive ed aspirazioni per il futuro, facevano venire meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, rendendo impossibile la prosecuzione della convivenza.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto.
2) Il IG. continuerà ad abitare la casa coniugale sita in Pt_2
Pescia, Via Mascagni n. 44, di sua proprietà, trattenendone tutti gli arredi;
3) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano, reciprocamente, a qualsiasi richiesta di mantenimento.
4) I coniugi dichiarano di aver già diviso, prima e fuori del presente atto, ogni bene comune e di non aver nulla da pretendere l'uno nei confronti dell'altro.
5) I figli, ormai maggiorenni, gestiscono in autonomia il loro tempo con i genitori;
6) Non è previsto alcun mantenimento per i figli, pur se non totalmente indipendenti economicamente, visto il loro alternarsi nelle residenze dei genitori, ma soltanto una partecipazione del padre alle spese straordinarie loro relative, così come individuate dal protocollo stipulato tra il Tribunale di Pistoia ed il COA di Pistoia in data 01/10/2018, nella misura del 50%.
2 Si riporta testualmente quanto specificato nel suddetto protocollo:
“Spese extra assegno che non richiedono il preventivo accordo a) sanitarie di necessità ed urgenza;
esami e visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico di base, effettuate nell'ambito
S.S.N., compresi i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche consequenziali (ad es.: spese per impianti di ausilio sanitario, ortodontiche, oculistiche, compresi gli occhiali da vista e lenti a contatto, ortopediche ed acustiche);
b) scolastiche: iscrizione e retta dell'asilo infantile;
tasse universitarie;
libri di testo della scuola dell'obbligo fino al diploma e universitari;
tablet e p.c. per uso scolastico;
c) extrascolastiche: spese per l'attività sportiva (compreso abbigliamento); spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria per meccanica e/o carrozzeria) relative ai mezzi di locomozione: bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto) acquistati d'accordo dai genitori nonché le relative spese connesse (bollo e assicurazione, corso per il conseguimento della patente di guida).
Spese extra assegno che richiedono il consenso espresso o tacito di entrambi i genitori:
a)sanitarie: visite mediche;
esami diagnostici ed analisi cliniche;
spese per interventi chirurgici;
spese odontoiatriche, oculistiche e prestazioni sanitarie erogate da strutture private non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica;
apparecchi sanitari e ortodontici;
cicli di psicoterapia e logopedia;
b) scolastiche: ripetizioni;
gite scolastiche con pernottamento;
iscrizioni e rette di scuole private;
lezioni private;
stages; corsi di lingua;
corsi di musica ed acquisto strumento musicale;
corsi di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione o specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro;
spese per università all'estero e alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche;
corsi di formazione post-universitari (specializzazioni o master); viaggi di studio all'estero; scuole e università private;
3 prescuola e doposcuola a causa della separazione con copertura dell'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
c) extrascolastiche: baby sitter dopo la separazione;
viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
attività sportiva agonistica, comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei (comprese spese di trasporto estages); attività ludico-ricreative (centri estivi); acquisto cellulare;
spese per acquisto di mezzi di locomozione (bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto) e del casco;
corso per conseguimento della patente;
attività artistiche, culturali e ricreative (acquisto strumenti musicali, corsi di informatica, etc.); spese per festeggiamenti dedicati ai figli.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a seguito di formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e-mail ,fax, pec, etc.) dovrà manifestare un motivato dissenso scritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio è inteso come consenso alla spesa.
Rimborso delle spese al genitore anticipatario
Entrambi i genitori provvederanno al pagamento delle spese extra per i figli, secondo la ripartizione proporzionale di pertinenza.
Ove sia addossato ad un solo genitore l'anticipazione della quota spettante all'altro, il genitore anticipatario, entro 15 giorni dalla effettuazione della spesa, dovrà richiedere il rimborso pro quota previa esibizione e consegna di idonea documentazione (fattura, ricevuta, scontrino) e l'altro dovrà provvedere entro 15 giorni dalla richiesta.
Deducibilità fiscale
I documenti fiscali di ogni spesa extra assegno sostenuta vanno, ove possibile, intestati ai figli e consegnati periodicamente in copia all'altro genitore ai fini della deducibilità fiscale dal reddito, che opererà nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta. Gli assegni familiari verranno percepiti dalla madre. Le deduzioni per i figli a carico saranno effettuate, salvo diverso accordo, al 50% tra i genitori.
4 Rimborsi e sussidi
Gli eventuali rimborsi erogati dallo Stato e da altri enti pubblici o privati per spese scolastiche e sanitarie relative ai figli vanno ripartiti tra i genitori nella stessa percentuale della loro partecipazione alle spese extra assegno”.
7) I coniugi dichiarano, ora per allora, di prestarsi reciprocamente ogni e più ampio consenso per il rilascio dei rispettivi passaporti, e comunque sulla richiesta e sull'emissione di documenti di riconoscimento, cosicché sarà sufficiente presentare all'Autorità competente una copia autentica dell'omologa della presente separazione perché ne risulti ad ogni effetto il consenso già prestato, senza necessità di ripeterlo.
8) Le spese legali sono integralmente compensate.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 12.12.2024, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Spese compensate atteso l'accordo tra le parti.
P.Q.M.
5 Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1 nata ad [...] il [...] e nato a [...]_2
(PT) il 10.10.1968, che hanno contratto matrimonio in data
26.05.1996 in Buggiano (PT), alle condizioni da essi concordate;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Buggiano (PT), per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto
n. 12, P. 2, serie A, anno 1996);
- spese compensate.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 31.01.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
6