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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 02/05/2025, n. 639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 639 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1195/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Terza Sezione Civile composta dai seguenti
Magistrati:
l) dott. Salvatore Grillo Presidente
2) dott.ssa Paola Barracchia Consigliere
3) dott.ssa Laura Fazio Consigliere rel.
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 1195 dell'anno 2023
T R A
(codice fiscale ), elettivamente domiciliato in San Parte_1 C.F._1
Severo (FG) alla Via C. Rispoli n. 15, presso e nello studio dell'Avv. Grazia Nuccia Casale (codice fiscale
) e in Bari alla Via Matteotti n. 19 presso e nello studio dell'Avv. Roberto C.F._2
Massarelli, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura alle liti, conferita su separato foglio;
-appellante-
E
(codice fiscale ), elettivamente domiciliato in Foggia Controparte_1 C.F._3
al Corso Vittorio Emanuele n. 28, presso e nello studio dell'Avv. Giovanni Veccia (codice fiscale
), che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti conferita su separato C.F._4
foglio;
-appellato-
pagina 1 di 11 Conclusioni delle parti: all'udienza collegiale del 16.04.2025 la causa è stata riservata per la decisione ex art. 281 sexies, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti come da note di trattazione scritta, qui da intendersi richiamate
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione notificato in data 17.12.2020 ha proposto Controparte_1 opposizione al decreto ingiuntivo con cui il Tribunale di Foggia gli ha intimato, in qualità di amministratore del sito in San Giovanni Rotondo alla via Cadorna, n. 23, di Parte_2 consegnare al condomino la seguente documentazione condominiale: 1) verbale Parte_1 di assemblea del 10.03.2016, con relativi avvisi di convocazione, ricevute delle raccomandate;
2) verbale di assemblea dell'11.12.2017, con relativi avvisi di convocazione, ricevute delle raccomandate, deleghe scritte dei condomini;
3) l'informativa trasmessa all'avv. Cappucci;
4) rendiconto delle entrate/uscite della gestione condominiale 2017 e relativo riparto;
5) preventivo del riparto 2018; 6) verbale di assemblea del 5/6 agosto 2018, con relativi avvisi di convocazione, ricevute delle raccomandate, deleghe scritte dei condomini, nonché di pagare alla parte ricorrente le spese della procedura monitoria.
Ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità e/o nullità del decreto ingiuntivo opposto, poiché, a suo dire, il non aveva diritto di chiedere la consegna degli originali dei detti verbali e che i Parte_1 documenti richiesti non rientravano nella previsione dell'art. 1130 bis cc, nonché per mancanza dei presupposti di ammissibilità del procedimento monitorio, ritenendo non ammissibile tale strumento per ottenere la consegna di copia della documentazione condominiale.
Nel merito ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo, avendo più volte trasmesso al condomino i verbali richiesti, il rendiconto della gestione 2017, il riparto e il preventivo anno 2018 e di aver ricevuto solo parte degli atti oggetto di ingiunzione ed essendosi messo a disposizione dell'opposto per la consegna di quanto richiesto.
Con comparsa di costituzione e risposta del 29.04.2021 si è costituito in giudizio il , Parte_1 domandando, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, il rigetto dell'avversa opposizione, evidenziando che sussiste il diritto di ciascun condomino a prendere visione ed estrarre copia della documentazione condominiale al fine di partecipare alla vita del condominio e di aver ricevuto solo parte degli atti oggetto di ingiunzione.
Denegata la concessione della provvisoria esecuzione e istruito il processo con prove documentali, il
Tribunale di Foggia, con sentenza n. 718 del 14.03.2023, pubblicata in pari data, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto, con condanna del al pagamento in favore dell'Erario delle spese di lite, Parte_1
pagina 2 di 11 pari all'importo di 5.810,00 euro oltre accessori, nonché in favore del dell'ulteriore somma CP_1 di 5.810,00 euro ai sensi dell'art. 96, comma 3, cpc.
Avverso tale sentenza, con atto ritualmente notificato, il ha proposto appello, per i Parte_1 seguenti motivi:
1. il Giudice di Prime Cure, pur avendo correttamente rigettato l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo, ha erroneamente ritenuto non violato il diritto di accesso ai documenti contabili sancito dagli artt. 1130 e 1130 bis cc, fondando il proprio convincimento sulla circostanza che la mancata notifica del verbale dell'assemblea dell'11.12.2017 sarebbe smentita dagli atti di causa, risultando depositata la ricevuta dell'inoltro della raccomandata, dalla quale emergerebbe che la ricezione della missiva è stata rifiutata dal destinatario il 20.12.2017 e che il verbale di assemblea del 10.03.2016 era stato inviato con raccomandata dell'08.04.2016, ricevuta in data 11.04.2016.
Ha evidenziato che lo stesso Tribunale, sebbene abbia riconosciuto che all'appellante è stata consegnata solo una parte della documentazione richiesta (ossia il verbale dell'assemblea del
10.03.2016) e che questi ha rifiutato la ricezione del verbale dell'assemblea dell'11.12.2017, ha taciuto sulla mancata ostensione di tutti gli altri documenti richiesti.
In proposito l'appellante ha segnalato che, seppure il verbale dell'assemblea del 10.03.2016 sia stato inviato al con raccomandata dell'11.04.2016, in ogni caso non sono mai stati Parte_1 fatti visionare e/o messi a disposizione (né depositati in sede di opposizione al decreto ingiuntivo) gli avvisi di convocazione, le deleghe rilasciate dai condomini e le raccomandate di convocazione relativi alla detta assemblea e alle assemblee dell'11.12.2017 e del 05.08.2018.
Inoltre, in violazione dell'obbligo stabilito dall'art. 1129 cc, il non ha mai ricevuto Parte_1 alcuna convocazione per l'assemblea dell'11.12.2017, né controparte ha mai allegato alcuna ricevuta di convocazione, mentre in data 01.08.2018 l'appellante ha ricevuto dal CP_1 una raccomandata datata 30.07.2018, al cui interno vi era esclusivamente un cartoncino bianco;
il verbale di assemblea del 06.08.2018, con i relativi allegati, non sarebbe stato consegnato brevi manu al in occasione dell'assemblea dell'01.03.2019, non essendovi prova della Parte_1 ricezione di detto verbale né della consegna dei documenti richiesti, poiché in quell'occasione l'odierno appellante venne allontanato dall'assemblea.
Ha, inoltre, rilevato che l'appellante, con raccomandata del 10.12.2018, ha chiesto al CP_1 copia della documentazione relativa alle assemblee del 10.03.2016, dell'01.03.2017 e del
06.08.2018 ma che questi, impossibilitato a riceverlo presso il proprio ufficio per visionare la detta documentazione in virtù di appuntamento precedentemente concordato, ha comunicato al che sarebbe seguita una raccomandata per concordare il nuovo incontro mai Parte_1 inoltrata al condomino, sicché il Tribunale ha errato nella ricostruzione dei fatti, dando per pagina 3 di 11 scontato che l'appellante avesse diritto alla sola copia del verbale di assemblea, limitando così il diritto di accesso ai documenti contabili sancito dagli artt. 1130 cc e 1130 bis cc;
2. il Giudice di Prime Cure ha errato nel ritenere il comportamento del in contrasto Parte_1 con i principi di correttezza ai sensi dell'art. 1175 cc, in quanto quest'ultimo, prima di adire il
Tribunale con il procedimento monitorio, ha domandato l'ostensione dei documenti a mezzo raccomandata, avviando successivamente la procedura di mediazione dinanzi all'Organismo di Mediazione del Foro di Foggia, richieste, tuttavia, rimaste inevase;
3. il Tribunale ha errato nel non condannare il ai sensi dell'art. 8 d. lgs. 28/2010 per CP_1 mancata partecipazione al procedimento di mediazione, ritenendo giustificata tale mancata partecipazione da una richiesta di rinvio rimasta inevasa dall'Organismo di Mediazione ed ignorando, invece, il verbale di mediazione del 19.02.2020, in cui si è dato atto della assenza ingiustificata del e dichiarata chiusa la mediazione con esito negativo;
CP_1
4. il Giudice di Prime Cure ha errato nel condannare il per lite temeraria, non avendo Parte_1 effettuato una corretta ricostruzione dei fatti e, quindi, non avendo correttamente verificato le prerogative né il comportamento processuale tenuto dall'odierno appellante;
5. il Tribunale ha errato nella statuizione sulle spese, poiché in forza dei rilievi svolti si sarebbe potuta configurare al massimo un'ipotesi di soccombenza parziale, sicché, tenuto conto che l'ostensione dei documenti è stata ritenuta insufficiente, possono ravvisarsi i giustificati motivi che impongono la compensazione integrale delle spese di giudizio.
Ha richiesto, pertanto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza (motivo n. 6 dell'atto di appello), in riforma dell'impugnato provvedimento, di rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo opposto, con condanna dell'appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, oltre accessori;
ha domandato, inoltre, di revocare la condanna al pagamento della somma di 5.810,00 euro ai sensi dell'art. 96, comma 3, cpc nonché compensare integralmente le spese di giudizio.
Si è costituito in giudizio l'appellato, evidenziando in primo luogo l'infondatezza della asserita violazione del diritto di accesso, in quanto il non ha mai negato al la possibilità CP_1 Parte_1 di visionare la documentazione condominiale, essendone prova la lettera raccomandata a/r del
18.12.2018, con cui l'odierno appellato ha riscontrato la lettera raccomandata a/r del 10.12.2018 del
, invitando quest'ultimo a visionare la documentazione richiesta presso il proprio studio. Parte_1
Ha, inoltre, dedotto che il con lettera raccomandata a/r del 18.01.2018, oltre ad inviargli la CP_1 documentazione richiesta, ha ribadito al la propria disponibilità, previa fissazione di un Parte_1 appuntamento, a consegnargli tutti i documenti relativi al ma tale missiva è stata rifiutata Parte_2 dall'odierno appellante.
Ha aggiunto che anche la lettera raccomandata a/r del 09.04.2019 inviata per conto del Parte_1 dall'avv. Casale (in cui vi era analoga richiesta di visionare la documentazione condominiale) è stata pagina 4 di 11 riscontrata dal il quale, con lettera raccomanda a/r del 13.09.2019, ha ribadito che la CP_1 documentazione richiesta è stata messa più volte a disposizione del presso il proprio Parte_1 ufficio dove, tuttavia, quest'ultimo non si è mai recato.
Ha rilevato, inoltre, che tutta la documentazione richiesta con il decreto ingiuntivo opposto era già stata inviata per posta raccomandata a/r o consegnata brevi manu al e ha contestato Parte_1
l'avverso assunto secondo cui all'interno della lettera raccomandata a/r del 30.07.2018 ci sarebbe stato solo un cartoncino bianco, poiché al suo interno vi era la convocazione relativa all'assemblea condominiale del 5/6 agosto 2018.
Ha contestato, altresì, l'avverso dedotto secondo cui il Giudice di avrebbe dato per Parte_3 scontato che l'appellante avesse diritto alla sola copia dei verbali assembleari, limitando così il diritto di accesso del ai documenti condominiali, in quanto, sebbene il abbia ricevuto Parte_1 Parte_1 solo una parte della documentazione richiesta, il si è più volte dichiarato disposto a fissare CP_1 un appuntamento con l'odierno appellante per permettergli di visionare la restante documentazione e che, a fronte di tali ripetuti inviti, questi ha provato che solo una volta l'amministratore non ha rispettato l'appuntamento fissato a causa di impegni pregressi.
Ha, inoltre, rilevato che dalla lettura della documentazione prodotta in giudizio emerge che il ha più volte inviato richieste di ostensione della documentazione condominiale a cui il Parte_1 ha più volte risposto, pertanto, a suo dire, l'odierno appellante non ha subito alcuna CP_1 limitazione nell'accesso alla documentazione condominiale ma, anzi, quest'ultimo non si è presentato dall'appellato per accedere a tale documentazione per poi dolersene nel presente giudizio.
Ha poi evidenziato che il Tribunale ha correttamente valutato il comportamento del , in Parte_1 quanto, a fronte della puntuale documentazione depositata in atti dall'odierno appellato, quest'ultimo non è riuscito a dimostrare che il gli abbia impedito di esercitare il proprio diritto di CP_1 accesso a detta documentazione, avendo a tal fine depositato un unico documento dimostrativo dell'impedimento dell'amministratore a partecipare ad uno solo degli appuntamenti concordati.
In proposito ha aggiunto che il , pur essendo già in possesso del verbale dell'assemblea del Parte_1
10.3.2016 e pur avendo rifiutato la ricezione del verbale dell'assemblea del 11.12.2017, ha agito in giudizio anche per l'ostensione di tale documentazione, pertanto, non avendo egli provato la compressione del proprio diritto all'esame della documentazione condominiale da parte dell'amministratore ed avendo tenuto una condotta contraria al principio di correttezza e di buona fede, il Giudice di ha correttamente ritenuto il comportamento dell'odierno appellante in Parte_3 contrasto con il principio di correttezza ai sensi dell'art.1175 cc.
Secondo l'appellante risulta infondato il motivo di appello relativo alla mancata condanna del ai sensi dell'art. 8 del d.lgs 28/2010 per mancata partecipazione al procedimento di CP_1 mediazione, poiché il aveva fatto richiesta all'Organismo di Mediazione di differire per Parte_1
pagina 5 di 11 motivi personali l'incontro del 07.01.2010 ma a tale richiesta l'Organismo di Mediazione non ha fornito alcuna riposta sicché tale omessa comunicazione ha inficiato la validità e regolarità della procedura attivata.
Ha, infine, segnalato che il Giudice di Prime Cure ha condannato l'odierno appellante ai sensi dell'art. 96, comma 3, cpc, avendo questi evidentemente abusato del processo ed intralciato il CP_1 nell'amministrazione del mentre la condanna dell'appellato alle spese del Parte_2 giudizio di primo grado risultava conseguenza dell'applicazione dei principi di soccombenza e causalità.
Ha, pertanto, richiesto il rigetto dell'appello, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, la causa è stata riservata per la decisione ex art. 281 sexies cpc all'udienza del 16.04.2025, previa concessione di termini per note.
*****
L'appello è fondato e merita accoglimento solo in parte.
Primo motivo di appello: erronea motivazione dell'impugnata sentenza nella parte in cui il Giudice di ha ritenuto non violato il diritto del condomino all'accesso ai documenti contabili Parte_3 sancito dagli artt. 1130 e 1130 bis c.civ., stante la mancata ostensione, da parte dell'appellato, della documentazione richiesta in visione da parte dell'appellante come peraltro riconosciuto nell'impugnato provvedimento.
Secondo motivo di appello: erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che il comportamento del non sia stato rispettoso del principio di correttezza ex art. 1175 c.civ. Parte_1
I primi due motivi di appello vanno esaminati congiuntamente.
Giova preliminarmente osservare che oggetto del ricorso monitorio (la cui ammissibilità è stata vagliata dal Tribunale di Foggia in senso positivo e non è stata oggetto di appello) proposto dal nei confronti del riguarda la consegna della seguente documentazione: Parte_1 CP_1
1) verbale di assemblea del 10.03.2016, con relativi avvisi di convocazione, ricevute delle raccomandate;
2) verbale di assemblea dell'11.12.2017, con relativi avvisi di convocazione, ricevute delle raccomandate, deleghe scritte dei condomini;
3) informativa trasmessa all'Avv. CAPPUCCI;
pagina 6 di 11 4) il rendiconto delle entrate – uscite della gestione condominiale 2017 e relativo riparto;
5) preventivo del riparto 2018;
6) verbale di assemblea del 5/6 agosto 2018, con relativi avvisi di convocazione, ricevute delle raccomandate, deleghe scritte dei condomini.
La documentazione in atti dimostra in maniera incontrovertibile (doc. 3 fasc. appellato) che il ha già inoltrato prima del deposito del ricorso monitorio i verbali di cui ai punti 1 e 2, il CP_1 rendiconto e riparto di cui al punto 4 e il preventivo di cui al punto 5 il 18.01.2018 con raccomandata rifiutata dall'appellante.
Il verbale sub 2 non solo è stato nuovamente inoltrato dall'opponente/appellato con missiva dell'11.12.2017 (doc. 7) rifiutata dall'appellante il 20.12.2017, ma in ogni caso il – come Parte_1 correttamente evidenziato dall'appellato – era già in possesso del detto documento prima del deposito del ricorso monitorio, avendo costui proposto istanza di mediazione in data 11.01.2018 al fine di impugnare le determinazioni assunte nella ridetta assemblea condominiale.
Quanto al documento sub 6, questo risulta (doc. 9 fasc. appellato di primo grado) consegnato brevi manu al condomino appellante in occasione dell'assemblea del 01.03.2019 e prima del suo allontanamento, come risulta dal relativo verbale assembleare, il quale ha natura di scrittura privata, sicché il valore di prova legale del verbale di assemblea condominiale, munito di sottoscrizione del presidente e del segretario, è limitato alla provenienza delle dichiarazioni dai sottoscrittori e non si estende al contenuto della scrittura, e, per impugnare la veridicità di quanto risulta dal verbale, non occorre che sia proposta querela di falso, potendosi, invece, far ricorso ad ogni mezzo di prova” (Cass. sent. n. 11375/2017, Cass. sent. n. 747 del 15.03.1973, Cass. sent. n. 23903/2013), prova contraria (p.es. prova per testi a mezzo degli altri partecipanti alla riunione circa la consegna dei documenti ai condomini presenti) nella specie mai articolata dall'appellante.
Quanto alla mancata convocazione per l'assemblea del 5/6 agosto 2018, per la quale il Parte_1 lamenta (racc. del 15.10.2018) di avere ricevuto una raccomandata che però non conteneva l'avviso di convocazione ma un semplice cartoncino bianco, è qui sufficiente osservare che era l'appellato a dover dimostrare (e a tanto non ha provveduto) quale fosse il contenuto del plico ricevuto (Cass. n.
964/2025).
Chiarito quanto precede, è evidente – come peraltro riconosciuto dal Giudice di – che vi Parte_3 sia stata una consegna – o comunque una messa a disposizione - soltanto parziale della documentazione, mancando gli avvisi di convocazione e le deleghe (ove richieste) per i verbali di cui ai punti 1-2-6 e l'informativa di cui al punto 3, sicché deve verificarsi se effettivamente – come ritenuto dal Giudice di – il comportamento dell'appellante sia stato contrario a buona fede Parte_3
pagina 7 di 11 e correttezza ex art. 1175 c.civ. oppure se sussista – come asserito dall'appellante – il diniego immotivato dell'appellato all'ostensione degli atti al Parte_2
Ebbene, se è vero che i poteri di vigilanza e controllo dei condomini non devono mai tradursi in un intralcio nell'attività dell'amministratore, pena la violazione del generale dovere di correttezza di cui all'art. 1175 c.civ. (cfr. Cass. 15996/2020; Cass. Sez. 6 – 2, 18/05/2017, n. 12579; Cass. Sez. 2, 21/09/2011,
n. 19210; Cass. Sez. 2, 29/11/ 2001, n. 15159; Cass. Sez. 2, 19/09/2014, n. 19799), alla luce del materiale probatorio in atti deve ritenersi che il Giudice di Prime Cure non abbia fatto buon governo dei suddetti principi.
In primo luogo deve ritenersi che, mentre per i verbali di assemblea, i bilanci preventivo e consuntivo di cui in premessa risulta adempiuto l'obbligo di consegna o di messa a disposizione da parte dell'amministratore, con riferimento agli avvisi di convocazione e le deleghe (ove richieste) per i verbali di cui ai punti 1-2-6 e all'informativa di cui al punto 3, se è vero che l'amministratore con le missive dell'11.12.2017 (doc. 7, rifiutata dal ), del 10.12.2018 (doc. 2 fasc. appellato, Parte_1 regolarmente ricevuta dall'appellante) e del 18.01.2018 (doc. 3 fasc. appellato, rifiutata dall'appellante)
e del 09.01.2019 (doc. 4 fasc. appellato indirizzata all'avv. Casale, legale dell'appellante) ha riferito di poter mettere a disposizione tutti gli atti richiesti dal , previo appuntamento in studio, Parte_1 spettava all'appellante – a fronte della manifestata disponibilità dell'amministratore e del dovere di cooperazione tra le parti sancito dall'art. 1175 c.civ. - dimostrare di avere tentato invano di contattare l'amministratore ovvero che, fissato l'appuntamento, questi non si sia presentato.
Ebbene, non essendo andato a buon fine l'incontro fissato per la consegna dei documenti da parte dell'ex amministratore sia il 28.02.2019 (rinviato su richiesta del a mezzo Parte_1 CP_1 telegramma come da lui richiesto e mentre la consegna della documentazione sia dall'appellante all'appellato) sia in occasione dell'assemblea del 01.03.2019, per essere stato allontanato l'appellante dai CC nel corso della cennata riunione, si osserva che il nella comunicazione trasmessa Parte_1 per suo conto dall'avv. Casale il 09.04.2019 ha espressamente richiesto al di indicare il CP_1 giorno in cui poter visionare i documenti già sollecitati e contestualmente consegnare gli atti in suo possesso quale amministratore uscente1, comunicazione alla quale il ha replicato non CP_1 fissando una data per ricevere il condomino e compiere tali adempimenti ma (doc. 4) mettendosi a disposizione del condomino per l'ostensione dei documenti, previa fissazione di appuntamento, dichiarazione questa che, al contrario delle precedenti e a fronte della precisa richiesta del Parte_4
[...]
della missiva dell'avv. Casale per conto del del 09.04.2019:
[...] Parte_1
pagina 8 di 11 di fissare una data (rimettendola evidentemente alla libera scelta dell'amministratore), risulta avere connotati puramente dilatori e non rispettosi dei principi di buona fede e correttezza ex art. 1175 c.civ.
Alla luce di quanto precede, l'impugnato provvedimento va riformato con accoglimento della proposta opposizione solo per quanto di ragione e, ferma la revoca dell'opposto monitorio già disposta in primo grado, con condanna dell'appellato a consegnare (anche in copia) gli avvisi di convocazione, le ricevute delle raccomandate e relativi a i verbali di assemblea del 10.03.2016, dell'11.12.2017 e del 05/06 agosto 2018, le deleghe relative a detto ultimo verbale e l' informativa trasmessa all'Avv. Cappucci meglio descritti nel ricorso monitorio.
Per completezza espositiva va, infine, evidenziato che non è di ostacolo alla condanna di cui in premessa l'avvenuta revoca del dalla carica di amministratore di condominio, da questi CP_1 segnalata e documentata in primo grado nelle note di trattazione scritta depositate il 13.03.2023 in vista dell'udienza del 14.03.2023, non essendo documentata la consegna della documentazione al nuovo amministratore in occasione della cessazione dell'incarico e questione questa sulla quale le parti nulla hanno dedotto nel corso del giudizio di appello.
Terzo motivo di appello: omessa condanna dell'appellato ai sensi dell'art. 8 d.lgs CP_1
28/2010 per mancata partecipazione al procedimento di mediazione.
Il motivo di appello è infondato.
Dagli atti di causa (doc. 11) emerge che l'appellato abbia comunicato con pec all'organismo di mediazione la propria impossibilità a comparire per la data del 07.01.2020, mentre non risulta provato, né emerge – a fronte della recisa contestazione sul punto operata dall'appellato a pag. 8 dell'atto di opposizione - nel verbale del 19.02.2020 alcuna menzione da parte del mediatore circa l'avvenuta comunicazione della nuova data fissata per l'incontro tra le parti, risultando indicato soltanto il rinvio e il “regolare invito” del Quitadamo in mediazione2, locuzione che non si comprende bene se si riferisca alla prima convocazione delle parti o a quella successiva.
pagina 9 di 11 Quarto motivo di appello: erronea condanna d'ufficio dell'appellante al ristoro del danno per lite temeraria, stante l'assenza del requisito della manifesta infondatezza della domanda, tenuto conto della documentazione prodotta in atti e del comportamento dell'appellato contrario a mala fede.
L'accoglimento dell'appello proposto dall'appellante e la fondatezza solo in parte dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal con diritto del a ricevere comunque parte CP_1 Parte_1 della documentazione oggetto di ingiunzione, implica anche la riforma dell'impugnata sentenza nella parte in cui ha condannato l'appellante al ristoro del danno ex art. 96, comma 3 cpc, con revoca della relativa statuizione, stante la parziale fondatezza delle richieste fatte valere dall'appellante in sede monitoria.
Quanto alle spese processuali, le spese del giudizio di primo grado, stante l'accoglimento solo in parte della proposta opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto, liquidate come in dispositivo d'ufficio per assenza di notula sulla base del DM 147/2022 del valore indeterminato a bassa complessità della causa ai sensi dell'art. 5, comma 6 DM 55/14 (scaglione ricompreso tra € 5.201,00 ad
€ 26.000,00) ai medi di tariffa e con la fase di trattazione al minimo per l'assenza di attività istruttoria e tenuto conto dello scaglione indeterminato a bassa complessità, vanno compensate per metà e la residua metà posta a carico dell'appellato.
Le spese della presente fase di appello, liquidate come in dispositivo d'ufficio per assenza di notula, sulla base del DM 147/2022, del valore indeterminato a bassa complessità della causa ai sensi dell'art. 5, comma 6 DM 55/14 (scaglione ricompreso tra € 5.201,00 ad € 26.000,00) ai minimi di tariffa per la semplicità delle questioni prospettate, in ragione dell'accoglimento solo in parte dell'appello proposto, vanno compensate per metà e la residua metà posta a carico dell'appellato.
PQM
La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 718/2023, emessa e depositata Parte_1 il 14.03.2023, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
➢ accoglie per quanto di ragione l'appello proposto e, in riforma dell'impugnata sentenza, ferma la revoca del decreto ingiuntivo opposto già disposta in primo grado, condanna l'appellato a consegnare – anche in copia – all'appellante gli avvisi di convocazione, le ricevute delle raccomandate relativi ai verbali di assemblea del 10.03.2016, dell'11.12.2017 e del 05/06 agosto 2018, le deleghe relative a detto ultimo verbal e l' informativa trasmessa all'Avv. Cappucci come meglio descritti nel ricorso monitorio;
➢ Compensa tra le parti per metà le spese del giudizio di primo grado, condannando l'appellato al pagamento, in favore dell'appellante, della residua metà, liquidata in € 2.118,50 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA ed accessori di legge;
pagina 10 di 11 ➢ Compensa tra le parti per metà le spese del giudizio di appello, condannando l'appellato al pagamento, in favore dell'appellante, della residua metà, liquidata in € 388,50 per esborsi ed in €
1.453,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA ed accessori di legge.
Così deciso in Bari, addì 30.04.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Laura Fazio Salvatore Grillo
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Stralcio del verbale di mediazione: