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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/12/2025, n. 13098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13098 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – 3°Sez. Lavoro –
Il Giudice Unico dr.ssa Anna Maria Lionetti in funzione di Giudice del lavoro ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. in data 18.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n°9333\2025 r.g. lavoro vertente
TRA rapp.to e difeso dagli avv.ti F. Pavan e I. Parte_1
Vannini in virtù di procura in atti ricorrente
E in persona del Ministro p.t. rapp.to e Controparte_1 difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato convenuto
OGGETTO: costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso in riassunzione depositato in data 13.3.2025 Parte_1
esponendo che dal 2010 al 2018 aveva svolto attività di
[...] tirocinante di supporto al personale amministrativo delle cancellerie presso la Corte di Appello di Milano, che, a seguito di partecipazione alla procedura di selezione nell'anno 2020 per l'assunzione di operatori giudiziari, era risultato idoneo, che in data 25.11.2020 era stato richiesto al ricorrente di indicare la sede di assegnazione, che in data 4.3.2021 il convenuto CP_1 aveva comunicato al ricorrente che era stato escluso dall'assunzione poiché era stata accertata la presenza di fattispecie che escludono il requisito della condotta e delle qualità morali di cui agli artt.2 dpr.n.487\1994 e 35 co.6 d.lgs.n.165\2001, che il provvedimento difetta di motivazione, che il ricorrente aveva riportato condanna penale oggetto di sentenza n.243\1999 emessa dal GIP del Tribunale di Busto Arsizio, che in data 29.9.2009 gli era stata concessa la riabilitazione, che il ricorrente aveva prestato per circa otto anni servizio quale operatore giudiziario nello svolgimento di tirocini formativi, ha chiesto, previo annullamento \disapplicazione della nota DOG.04/03/2021.0046561.U ricevuto il 4.2.2021 e del P.D.G. del
3.3.2021 emessi dal , di dichiarare il diritto Controparte_2 del ricorrente alla costituzione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze del convenuto quale CP_1 operatore giudiziario area II fascia economica F1 presso l'Ufficio
Giudiziario di Milano nel distretto della Corte di Appello di Milano, di condannare il convenuto al risarcimento del danno CP_1 commisurato al trattamento economico non percepito sino all'assunzione in servizio dal 3.3.2021 ovvero dalla diversa data accertata, oltre accessori di legge e spese di giudizio.
Si è costituito il eccependo: che era stata Controparte_1 omessa l'integrazione del contraddittorio nei confronti del dipendente assunto in luogo del ricorrente essendo stati coperti tutti i posti vacanti, che nell'ambito dei concorsi banditi dal sono richieste le stesse qualità morali e Controparte_1 la stessa condotta previste per l'accesso al concorso di magistrato ordinario, che le relative valutazione della P.A. sono connotate da ampio margine di discrezionalità, che dalle informazioni assunte è risultato che il ricorrente è privo della condotta e delle qualità morali di cui agli artt.2 dpr.n.487\1994 e 35 co.6 d.lgs.n.165\2001, che il ricorrente era stato condannato con sentenza divenuta irrevocabile per il reato di cui all'art.317 c.p. commesso nell'esercizio delle sue funzioni di Maresciallo della G.d.F., che il ricorrente aveva taciuto tale circostanza, che la riabilitazione non elimina il reato, che le disposizioni richiamate sono applicabili alla fattispecie dell'assunzione nei ruoli della pubblica amministrazione con competenze tra le altre in materia di giustizia ordinaria e non già al tirocinio formativo che non prevede rapporto di dipendenza, che è infondata la richiesta di risarcimento del danno.
Ha chiesto il rigetto delle domande, vinte le spese. Le parti hanno tempestivamente depositato note di trattazione scritta reiterando le conclusioni esposte negli atti introduttivi.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di omessa integrazione del contraddittorio non configurandosi la condizione di cui all'art.102
c.p.c. poiché rimangono irrilevanti nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento del diritto all'assunzione del partecipante alla procedura pubblica di selezione le conseguenze sull'organizzazione dell'ente a seguito di eventuale accoglimento della domanda relative ad ulteriori rapporti giuridici distinti da quello dedotto nel presente giudizio.
Nel merito la domanda è infondata e va respinta.
Anzitutto si osserva che a seguito del superamento delle prove concorsuali l'obbligo di assunzione del candidato rimane subordinato alla positiva valutazione da parte della P.A. della personalità del candidato in relazione alla eventuale sussistenza di elementi oggettivi che escludono l'idoneità dello stesso ad assumere la responsabilità dei generali doveri di adempimento alla funzione di dipendente della P.A. con disciplina ed onore ai sensi dell'art. 54
Cost. nonchè degli specifici obblighi connessi alle funzioni istituzionali dell'ente datore di lavoro.
Sotto tale ultimo profilo assumono specifica rilevanza la condotta e le qualità morali per le assunzioni nei ruoli della pubblica amministrazione con competenze, tra le altre, in materia di giustizia ordinaria e ciò per effetto dell'art.2 d.p.r. n.487\1994 per effetto del quale: “Ai fini delle assunzioni di personale presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri, il degli affari CP_1 esteri e della cooperazione internazionale, le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in giudizio dello Stato, si applica l'articolo
35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” nonché di tale ultima norma che prevede: “Ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il e Controparte_3 le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in giudizio dello
Stato, si applica il disposto di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni” il quale ultimo dispone “Per l'accesso ai ruoli del personale della polizia di Stato e delle altre forze di polizia indicate dall'articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, è richiesto il possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria.”.
Pur nella sostanziale assimilazione del pubblico impiego contrattualizzato al rapporto di lavoro privato per effetto del d.lgs. n.165\2001, non può non riconoscersi al datore di lavoro pubblico all'atto dell'assunzione del dipendente il diritto di valutazione delle capacità e della personalità del dipendente medesimo che, se nell'ambito del rapporto di lavoro privatistico è circoscritto all'accertamento delle capacità necessarie al corretto adempimento della prestazione lavorativa, nel rapporto di lavoro pubblico assume, altresì, valenza di potere-dovere a garanzia del principio costituzionale di buon andamento dell'amministrazione
(art.97 Cost.).
Tale valutazione è legittima nella misura in cui è svolta in conformità ai principi di correttezza e buona fede con la conseguenza che, una volta accertata la sussistenza di ragioni obiettive ostative all'instaurazione del vincolo fiduciario che informa il rapporto di lavoro pubblico in maniera particolarmente pregnante non è dato al
Giudice sostituirsi al datore di lavoro nell'esercizio di tale potere discrezionale legittimamente esercitato (Corte di Appello di Roma sen.n.6525\2023).
Ciò posto, il convenuto ha ritenuto di non procedere CP_1 all'assunzione del ricorrente poiché condannato con sentenza irrevocabile n.243\1999 emessa dal GIP del Tribunale di Busto Arsizio per il reato di cui all'art.317 c.p. dallo stesso commesso nell'esercizio delle sue funzioni di Maresciallo della G.d.F. Tale determinazione deve ritenersi frutto del corretto esercizio del richiamato potere-dovere della p.a. di valutare in sede di assunzione le capacità del candidato di adempiere agli obblighi di carattere pubblicistico tenuto conto che, quanto ai dipendenti da assumere altresì nell'ambito dell'organizzazione della giustizia ordinaria, vengono in rilievo in maniera determinate la condotta e le qualità morali del candidato in applicazione della disposizione in materia di assunzione dei magistrati ordinari.
Ed invero, il ricorrente nell'esercizio della pubblica funzione di maresciallo della G.d.F., e abusando della stessa, aveva indotto un soggetto sottoposto a controllo di polizia a consegnare al ricorrente medesimo la somma di L.100.000 al fine di non procedere alla denuncia delle condotte tenute dal soggetto provvedendo, altresì, a far sparire il documento nel quale erano annotati il nominativo del soggetto controllato e la targa dell'autovettura da egli condotta al fine di redigere la dovuta informativa.
L'obiettiva gravità della condotta illecita accertata a carico del ricorrente realizzata in totale spregio dei doveri connessi alla qualifica di pubblico ufficiale ed, altresì, caratterizzata dall'abuso dei relativi poteri nei confronti del soggetto sottoposto a controllo è aggravata dalla distruzione del documento sulla base del quale avrebbe dovuto essere redatta la relazione di servizio mai effettuata.
Né può attribuirsi in questa sede rilievo in termini di attenuazione della gravità della condotta del ricorrente all'esiguità della somma di denaro chiesta ed ottenuta quale corrispettivo per la mancata segnalazione;
se tale circostanza è stata ritenuta in sede penale rilevate ai fini della determinazione della pena in termine favorevoli per l'imputato, dalla medesima circostanza emerge, al contrario, sotto il profilo delle qualità morali del ricorrente, la totale mancanza di consapevolezza dei doveri connessi alla qualità di pubblico ufficiale, per di più appartenente alle Forze dell'Ordine, al punto da violare gravemente gli stessi commettendo il reato di concussione per il conseguimento di un vantaggio ben esiguo rispetto alla gravità della condotta quale il ricevimento della somma di L.100,00. Alla luce delle considerazioni svolte il tempo trascorso dalla commissione del reato non è idoneo a rendere lo stesso ininfluente sotto il profilo della valutazione delle qualità morali del ricorrente ai fini dell'assunzione nei ruoli dell'organizzazione giudiziaria;
dovendo ribadirsi che per lo svolgimento di tale funzione pubblica sono richieste qualità anche morali particolarmente pregnanti, la buona condotta tenuta da ricorrente nel corso del tempo potrà sicuramente rilevare nell'esercizio di attività lavorativa per la quale la sussistenza dei richiamati requisiti non è richiesta.
Per lo stesso motivo non assume rilievo l'intervenuta riabilitazione al fine della valutazione delle qualità morali del ricorrente che va necessariamente svolta tenuto conto della complessiva condotta tenuta dallo stesso nell'arco dell'intera vita lavorativa e non solo;
la commissione di grave reato contro la pubblica amministrazione da parte del dipendente pubblico, quale la concussione, è come già osservato oggettivamente idonea ad escludere i più volte richiamati requisiti di condotta e morali richiesti per assumere funzioni di pubblico ufficiale.
Quanto allo svolgimento da parte del ricorrente dell'attività di tirocinio in supporto al personale amministrativo presso uffici giudiziari si osserva che la natura provvisoria della relativa nomina, l'assenza di rapporto di pubblico impiego, l'insussistenza a carico del ricorrente dei doveri e delle responsabilità propri del pubblico ufficiale, la sottoposizione dell'attività di tirocinio al costante controllo dei dipendenti a supporto dei quali l'attività era svolta rendono quest'ultima non assimilabile all'attività del pubblico dipendente con conseguente non decisività della stessa sotto il profilo della valutazione della condotta e delle qualità morali a fronte della condanna penale riportata dal ricorrente.
Non si ritiene, poi, assimilabile alla posizione del ricorrente la posizione del candidato anch'egli escluso Persona_1 dall'assunzione; la Corte di Appello di Milano con la sentenza in atti ha ordinato al convenuto di costituire il rapporto CP_1 di lavoro con tale candidato risultato idoneo considerato che il reato accertato a carico del predetto non atteneva alla violazione dei doveri propri del pubblico dipendente né è annoverato tra i reati contro la pubblica amministrazione.
Da ultimo, pur dovendo rilevarsi la mancanza di specifica motivazione nel provvedimento del 4.3.2021 con il quale l'Amministrazione convenuta ha comunicato al ricorrente l'esclusione dall'assunzione per la presenza di fattispecie che rendono inconfigurabile il requisito della condotta e delle qualità morali, l'eventuale disapplicazione del provvedimento medesimo non preclude l'accertamento del prospettato diritto alla costituzione del rapporto di lavoro pubblico.
Le domande sono respinte.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta le domande e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate nella somma di E.3500,00.
Roma 18.12.2025 Il Giudice
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – 3°Sez. Lavoro –
Il Giudice Unico dr.ssa Anna Maria Lionetti in funzione di Giudice del lavoro ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. in data 18.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n°9333\2025 r.g. lavoro vertente
TRA rapp.to e difeso dagli avv.ti F. Pavan e I. Parte_1
Vannini in virtù di procura in atti ricorrente
E in persona del Ministro p.t. rapp.to e Controparte_1 difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato convenuto
OGGETTO: costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso in riassunzione depositato in data 13.3.2025 Parte_1
esponendo che dal 2010 al 2018 aveva svolto attività di
[...] tirocinante di supporto al personale amministrativo delle cancellerie presso la Corte di Appello di Milano, che, a seguito di partecipazione alla procedura di selezione nell'anno 2020 per l'assunzione di operatori giudiziari, era risultato idoneo, che in data 25.11.2020 era stato richiesto al ricorrente di indicare la sede di assegnazione, che in data 4.3.2021 il convenuto CP_1 aveva comunicato al ricorrente che era stato escluso dall'assunzione poiché era stata accertata la presenza di fattispecie che escludono il requisito della condotta e delle qualità morali di cui agli artt.2 dpr.n.487\1994 e 35 co.6 d.lgs.n.165\2001, che il provvedimento difetta di motivazione, che il ricorrente aveva riportato condanna penale oggetto di sentenza n.243\1999 emessa dal GIP del Tribunale di Busto Arsizio, che in data 29.9.2009 gli era stata concessa la riabilitazione, che il ricorrente aveva prestato per circa otto anni servizio quale operatore giudiziario nello svolgimento di tirocini formativi, ha chiesto, previo annullamento \disapplicazione della nota DOG.04/03/2021.0046561.U ricevuto il 4.2.2021 e del P.D.G. del
3.3.2021 emessi dal , di dichiarare il diritto Controparte_2 del ricorrente alla costituzione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze del convenuto quale CP_1 operatore giudiziario area II fascia economica F1 presso l'Ufficio
Giudiziario di Milano nel distretto della Corte di Appello di Milano, di condannare il convenuto al risarcimento del danno CP_1 commisurato al trattamento economico non percepito sino all'assunzione in servizio dal 3.3.2021 ovvero dalla diversa data accertata, oltre accessori di legge e spese di giudizio.
Si è costituito il eccependo: che era stata Controparte_1 omessa l'integrazione del contraddittorio nei confronti del dipendente assunto in luogo del ricorrente essendo stati coperti tutti i posti vacanti, che nell'ambito dei concorsi banditi dal sono richieste le stesse qualità morali e Controparte_1 la stessa condotta previste per l'accesso al concorso di magistrato ordinario, che le relative valutazione della P.A. sono connotate da ampio margine di discrezionalità, che dalle informazioni assunte è risultato che il ricorrente è privo della condotta e delle qualità morali di cui agli artt.2 dpr.n.487\1994 e 35 co.6 d.lgs.n.165\2001, che il ricorrente era stato condannato con sentenza divenuta irrevocabile per il reato di cui all'art.317 c.p. commesso nell'esercizio delle sue funzioni di Maresciallo della G.d.F., che il ricorrente aveva taciuto tale circostanza, che la riabilitazione non elimina il reato, che le disposizioni richiamate sono applicabili alla fattispecie dell'assunzione nei ruoli della pubblica amministrazione con competenze tra le altre in materia di giustizia ordinaria e non già al tirocinio formativo che non prevede rapporto di dipendenza, che è infondata la richiesta di risarcimento del danno.
Ha chiesto il rigetto delle domande, vinte le spese. Le parti hanno tempestivamente depositato note di trattazione scritta reiterando le conclusioni esposte negli atti introduttivi.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di omessa integrazione del contraddittorio non configurandosi la condizione di cui all'art.102
c.p.c. poiché rimangono irrilevanti nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento del diritto all'assunzione del partecipante alla procedura pubblica di selezione le conseguenze sull'organizzazione dell'ente a seguito di eventuale accoglimento della domanda relative ad ulteriori rapporti giuridici distinti da quello dedotto nel presente giudizio.
Nel merito la domanda è infondata e va respinta.
Anzitutto si osserva che a seguito del superamento delle prove concorsuali l'obbligo di assunzione del candidato rimane subordinato alla positiva valutazione da parte della P.A. della personalità del candidato in relazione alla eventuale sussistenza di elementi oggettivi che escludono l'idoneità dello stesso ad assumere la responsabilità dei generali doveri di adempimento alla funzione di dipendente della P.A. con disciplina ed onore ai sensi dell'art. 54
Cost. nonchè degli specifici obblighi connessi alle funzioni istituzionali dell'ente datore di lavoro.
Sotto tale ultimo profilo assumono specifica rilevanza la condotta e le qualità morali per le assunzioni nei ruoli della pubblica amministrazione con competenze, tra le altre, in materia di giustizia ordinaria e ciò per effetto dell'art.2 d.p.r. n.487\1994 per effetto del quale: “Ai fini delle assunzioni di personale presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri, il degli affari CP_1 esteri e della cooperazione internazionale, le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in giudizio dello Stato, si applica l'articolo
35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” nonché di tale ultima norma che prevede: “Ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il e Controparte_3 le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in giudizio dello
Stato, si applica il disposto di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni” il quale ultimo dispone “Per l'accesso ai ruoli del personale della polizia di Stato e delle altre forze di polizia indicate dall'articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, è richiesto il possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria.”.
Pur nella sostanziale assimilazione del pubblico impiego contrattualizzato al rapporto di lavoro privato per effetto del d.lgs. n.165\2001, non può non riconoscersi al datore di lavoro pubblico all'atto dell'assunzione del dipendente il diritto di valutazione delle capacità e della personalità del dipendente medesimo che, se nell'ambito del rapporto di lavoro privatistico è circoscritto all'accertamento delle capacità necessarie al corretto adempimento della prestazione lavorativa, nel rapporto di lavoro pubblico assume, altresì, valenza di potere-dovere a garanzia del principio costituzionale di buon andamento dell'amministrazione
(art.97 Cost.).
Tale valutazione è legittima nella misura in cui è svolta in conformità ai principi di correttezza e buona fede con la conseguenza che, una volta accertata la sussistenza di ragioni obiettive ostative all'instaurazione del vincolo fiduciario che informa il rapporto di lavoro pubblico in maniera particolarmente pregnante non è dato al
Giudice sostituirsi al datore di lavoro nell'esercizio di tale potere discrezionale legittimamente esercitato (Corte di Appello di Roma sen.n.6525\2023).
Ciò posto, il convenuto ha ritenuto di non procedere CP_1 all'assunzione del ricorrente poiché condannato con sentenza irrevocabile n.243\1999 emessa dal GIP del Tribunale di Busto Arsizio per il reato di cui all'art.317 c.p. dallo stesso commesso nell'esercizio delle sue funzioni di Maresciallo della G.d.F. Tale determinazione deve ritenersi frutto del corretto esercizio del richiamato potere-dovere della p.a. di valutare in sede di assunzione le capacità del candidato di adempiere agli obblighi di carattere pubblicistico tenuto conto che, quanto ai dipendenti da assumere altresì nell'ambito dell'organizzazione della giustizia ordinaria, vengono in rilievo in maniera determinate la condotta e le qualità morali del candidato in applicazione della disposizione in materia di assunzione dei magistrati ordinari.
Ed invero, il ricorrente nell'esercizio della pubblica funzione di maresciallo della G.d.F., e abusando della stessa, aveva indotto un soggetto sottoposto a controllo di polizia a consegnare al ricorrente medesimo la somma di L.100.000 al fine di non procedere alla denuncia delle condotte tenute dal soggetto provvedendo, altresì, a far sparire il documento nel quale erano annotati il nominativo del soggetto controllato e la targa dell'autovettura da egli condotta al fine di redigere la dovuta informativa.
L'obiettiva gravità della condotta illecita accertata a carico del ricorrente realizzata in totale spregio dei doveri connessi alla qualifica di pubblico ufficiale ed, altresì, caratterizzata dall'abuso dei relativi poteri nei confronti del soggetto sottoposto a controllo è aggravata dalla distruzione del documento sulla base del quale avrebbe dovuto essere redatta la relazione di servizio mai effettuata.
Né può attribuirsi in questa sede rilievo in termini di attenuazione della gravità della condotta del ricorrente all'esiguità della somma di denaro chiesta ed ottenuta quale corrispettivo per la mancata segnalazione;
se tale circostanza è stata ritenuta in sede penale rilevate ai fini della determinazione della pena in termine favorevoli per l'imputato, dalla medesima circostanza emerge, al contrario, sotto il profilo delle qualità morali del ricorrente, la totale mancanza di consapevolezza dei doveri connessi alla qualità di pubblico ufficiale, per di più appartenente alle Forze dell'Ordine, al punto da violare gravemente gli stessi commettendo il reato di concussione per il conseguimento di un vantaggio ben esiguo rispetto alla gravità della condotta quale il ricevimento della somma di L.100,00. Alla luce delle considerazioni svolte il tempo trascorso dalla commissione del reato non è idoneo a rendere lo stesso ininfluente sotto il profilo della valutazione delle qualità morali del ricorrente ai fini dell'assunzione nei ruoli dell'organizzazione giudiziaria;
dovendo ribadirsi che per lo svolgimento di tale funzione pubblica sono richieste qualità anche morali particolarmente pregnanti, la buona condotta tenuta da ricorrente nel corso del tempo potrà sicuramente rilevare nell'esercizio di attività lavorativa per la quale la sussistenza dei richiamati requisiti non è richiesta.
Per lo stesso motivo non assume rilievo l'intervenuta riabilitazione al fine della valutazione delle qualità morali del ricorrente che va necessariamente svolta tenuto conto della complessiva condotta tenuta dallo stesso nell'arco dell'intera vita lavorativa e non solo;
la commissione di grave reato contro la pubblica amministrazione da parte del dipendente pubblico, quale la concussione, è come già osservato oggettivamente idonea ad escludere i più volte richiamati requisiti di condotta e morali richiesti per assumere funzioni di pubblico ufficiale.
Quanto allo svolgimento da parte del ricorrente dell'attività di tirocinio in supporto al personale amministrativo presso uffici giudiziari si osserva che la natura provvisoria della relativa nomina, l'assenza di rapporto di pubblico impiego, l'insussistenza a carico del ricorrente dei doveri e delle responsabilità propri del pubblico ufficiale, la sottoposizione dell'attività di tirocinio al costante controllo dei dipendenti a supporto dei quali l'attività era svolta rendono quest'ultima non assimilabile all'attività del pubblico dipendente con conseguente non decisività della stessa sotto il profilo della valutazione della condotta e delle qualità morali a fronte della condanna penale riportata dal ricorrente.
Non si ritiene, poi, assimilabile alla posizione del ricorrente la posizione del candidato anch'egli escluso Persona_1 dall'assunzione; la Corte di Appello di Milano con la sentenza in atti ha ordinato al convenuto di costituire il rapporto CP_1 di lavoro con tale candidato risultato idoneo considerato che il reato accertato a carico del predetto non atteneva alla violazione dei doveri propri del pubblico dipendente né è annoverato tra i reati contro la pubblica amministrazione.
Da ultimo, pur dovendo rilevarsi la mancanza di specifica motivazione nel provvedimento del 4.3.2021 con il quale l'Amministrazione convenuta ha comunicato al ricorrente l'esclusione dall'assunzione per la presenza di fattispecie che rendono inconfigurabile il requisito della condotta e delle qualità morali, l'eventuale disapplicazione del provvedimento medesimo non preclude l'accertamento del prospettato diritto alla costituzione del rapporto di lavoro pubblico.
Le domande sono respinte.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta le domande e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate nella somma di E.3500,00.
Roma 18.12.2025 Il Giudice