Sentenza 23 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/03/2001, n. 4213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4213 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE042 D1C3 AZ10 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO M DI E Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE Discipliner promotes Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G. N. 342/99 Dott. Paolo VITTORIA Presidente Dott. Roberto PREDEN Consigliere Cron.3053 Dott. Vincenzo SALLUZZO Rel. Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE Rep. 1423 Ud. 19/09/00 Consigliere Dott. NN Battista PETTI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA DELLA PROVINCIA DI RIETI, inCOLLEGIO DEI GEOMETRI дв sul ricorso proposto da: persona del Presidente pro tempore, elettivamente CORTE SUPREMA OI CASSAZIONE 91 presso lo studiodomiciliato in ROMA PZZA LEDRO Richiesta copia studio dell'avvocato LUCA LEONE, difeso dall'avvocato MARIELLA dal Sig IL SOLE 24 ORE per diritti ! 3000 CARI, giusta delega in atti;
|| 2.3 MAR. 2001
- ricorrente -
IL CA VCELLISHE contro 156 1.3000 NAZZARENO, PROCURATORE DELLA REPUBBLICA FORMICHETTI CANCELLERIA PRESSO IL TRIBUNALE DI RIETI;
2000 - intimati 1420 avverso la decisione n. 58/98 del Consiglio nazionale 6 3 3 3 6 1 6 0 0 per i geometri di ROMA, emessa il 15/10/98 e depositata il 22/10/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/09/00 dal Consigliere Dott. Vincenzo SALLUZZO;
udito l'Avvocato Mariella CARI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO In data 22.01.1996 il Geom. NA CH presentava al Collegio dei Geometri della Provincia di Rieti domanda di reiscrizione nel relativo albo assu- mendo di esservi stato iscritto dal 1975, di esservi stato cancellato in data 22.12.1992 perché divenuto ti- tolare di pensione di invalidità e di avere poi riac- quistato, essendogli stata revocata tale pensione, il diritto alla reiscrizione. Con delibera n. 50 del 25.3.1996 il Collegio Pro- vinciale respingeva la domanda in quanto irritualmente presentata e carente di tutta la certificazione previ- sta per legge, ivi inclusa la ricevuta del versamento di L.
8.000.000 imposto dalla delibera del medesimo Collegio n. 109/94 quale tassa di iscrizione. Il CH impugnava tale provvedimento dinanzi 2 al Consiglio Nazionale dei Geometri sostenendo di non essere obbligato a pagare la prestazione pecuniaria ri- chiestagli in quanto prevista per la prima iscrizione e non per la reiscrizione e quest'ultimo, con delibera- zione in data 22.10.1998, ne pronunciava l'annullamento ritenendo che la tassa era dovuta anche per la reiscri- zione nell'albo, ma che l'importo richiesto al Formi- chetti era esagerato in quanto la norma dell'art. 7 comma 2° del d.lgs.lgt. 23 novembre 1944 n. 382 dispone che il Consiglio deve determinare la tassa di reiscri- zione nell'albo "entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese dell'ordine professionale". Il Collegio dei Geometri della Provincia di Rieti ha proposto ricorso per cassazione, al quale non ha re- sistito il CH, deducendo un solo motivo illu- strato anche da memoria. Con sentenza in data 10.12.1999 le Sezioni Unite di questa Corte hanno rigettato il ricorso in punto di giurisdizione dichiarando la giurisdizione del Consi- glio Nazionale dei Geometri ed hanno rimesso il proces- so a questa Sezione relativamente all'altra censura. MOTIVI DELLA DECISIONE Questo Collegio è chiamato а decidere unicamente sulla censura, formulata nella prima parte del ricorso, con la quale il Collegio dei Geometri di Rieti denuncia 3 _ violazione degli artt. 2 L. "eccesso di potere 75/1985 e 7 D. Lgs. Lgt. n. 382/1944 in relazione all'art. 360 nn. I e 3 c.p.c." lamentando che il Con- siglio Nazionale, pur affermando l'equiparazione tra reiscrizione ed iscrizione all'Albo, non ne abbia trat- to le debite conseguenze e sia pervenuto all'annullamento della deliberazione da esso adottata. A tale conclusione, assume, il Consiglio sarebbe erroneamente pervenuto ponendo l'accento erroneamente sull'eccessivo ammontare della tassa di iscrizione pre- tesa e non considerando che dalla ritenuta equiparazio- ne tra reiscrizione e prima iscrizione all'albo discen- deva, come logica conseguenza, che il richiedente la l'obbligo di allegare, a corredoreiscrizione aveva della domanda, le certificazioni e documentazioni atte a dimostrare la sussistenza dei requisiti e delle con- dizioni previsti per la iscrizione dall'art. 2 L. 75/1985. Il CH avrebbe dovuto cioè comprovare di essere cittadino italiano, di godere il pieno esercizio dei diritti civili, di avere la residenza anagrafica nella circoscrizione del Collegio professionale ecc. e non avendolo fatto la sua domanda non poteva trovare accoglimento. Per altro, aggiunge, l'accertamento della sussi- 4 stenza di tali requisiti era preliminare rispetto a quello dell'effettuato pagamento della tassa di iscri- zione. La censura è infondata. Il Consiglio Nazionale dei Geometri si è limitato a giudicare con specifico riguardo al contenuto del moti- vo di ricorso del CH avverso la deliberazione del Collegio dei Geometri di Rieti, con la quale la sua domanda di reiscrizione all'Albo era stata rigettata sotto il profilo del mancato assolvimento dell'obbligo di corredare tale domanda della ricevuta di versamento della tassa di iscrizione. E' quindi in tale preciso ambito che i rilievi del ricorrente andavano mantenuti, fermo restando, per al- tro, che nulla impedisce al Consiglio Provinciale, nel procedere al riesame della domanda per adeguarsi alla presente decisione, di accertare la sussistenza di tut- te le altre condizioni (diverse chiaramente da quella che ha formato oggetto della pronuncia) legislativamen- te richieste. Quanto al denunciato vizio occorre rilevare che, come per altro affermato nella sentenza delle SS.UU. con la quale è stata disposta la rimessione del proces- So a questa sezione ed in numerose altre pronunce di questa Suprema Corte (v. Cass. 371/1990, 8361/1991 e 5 1394/1994), il privato che denunci il singolo atto di un ente impositivo di una data prestazione pecuniaria è titolare di una posizione soggettiva perfetta alla cor- retta applicazione della norma che tale prestazione pe- cuniaria impone. Ciò, oltre che sul piano della giurisdizione (che appartiene al giudice ordinario essendo egli titolare di un diritto soggettivo) refluisce sul possibile con- tenuto della censura e su quello della decisione adot- tabile dal giudice adito che può estendersi all'accertamento della esistenza ○ meno del potere im- positivo dell'ente e in caso positivo a quello dei li- miti, della misura e delle modalità di detto potere. Nella specie, la censura del CH, afferendo alla stessa esistenza del potere impositivo, era com- prensiva anche dei limiti dello stesso, onde legittima- mente, e senza incorrere nella denunciata violazione dell'art. 112 c.p.c.; il Consiglio Nazionale ha preso in esame il provvedimento impositivo della tassa adot- tato dal Collegio Provinciale di Rieti nei di lui con- fronti anche sotto il profilo della misura della stes- sa, pronunciandone l'annullamento per violazione dell'art. 7 comma 2° d. lgs.lgt. 23 novembre 1944 n. 382. E tale decisione, risultando fondata su una logica 6 e motivata interpretazione della norma anzidetta - So- lo genericamente contestata dal ricorrente appare corretta ed insuscettibile di riesame da questo Giudice di Legittimità. Il ricorso va pertanto rigettato e non va adottata, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del resistente, alcuna statuizione sulle spese. hoooo
P.Q.M.
290000 La Corte rigetta il ricorso, nulla spese. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio della Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione il 19.9.2000. Il Consigliere est. Il Presidente poorild. K CANCELLIERE C1 NN AN IA Depositata in Cancelleria Oggi, li 23 MAR. 2001 IL CANCELLIERE NN IAattista E N O UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in d a MAG. 2001 Serie 4 21400. versate £. 290.000 DUECENTONOVANTAMILA p. Il Dirigente Area Corviti (D.ssa Maria Grazia DI FILIPPO) Il Responsabile Sr i Alti Cludiziari . 0 0 (Dr. M. BAGICHINI) M O NTRATE R I D