Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 15/05/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
RG 7/2024
TRIBUNALE DI LARINO
SEZIONE LAVORO
UDIENZA DEL 13 maggio 2025
PROC. N. 7/2024 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro d.ssa Silvia Cucchiella, all'udienza del 13 maggio 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Francesco Vannicelli e Biancamaria Celletti ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in
Roma, alla via Varrone n. 9, in forza di mandato in calce al ricorso;
ricorrente
contro
, (C.F. ); Controparte_1 P.IVA_1
resistente contumace
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente, docente a tempo determinato con incarichi di durata annuale e/o sino al termine delle attività didattiche, proponeva ricorso per il riconoscimento del beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della L. n. 107 del 2015 (Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche) dell'importo nominale di € 500,00
(cinquecento/00), per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, eccependo la violazione dei principi fondamentali di non discriminazione, uguaglianza e parità di trattamento dei lavoratori
1999/70/CE, dell'art. 4 Accordo Quadro per come interpretato dalla giurisprudenza comunitaria e degli artt. 63 e 64 CCNL Comparto Scuola.
Nonostante la regolarità della notifica, il non si Controparte_1
costituiva in giudizio, rimanendo contumace.
Ritenuta la controversia istruita allo stato degli atti, la causa perveniva per la discussione mediante trattazione scritta, all'esito della quale veniva decisa come da dispositivo e per i motivi che seguono.
Il ricorso non è fondato.
La Corte di Cassazione (sentenza n. 29961/2023 del 27.10.2023), decidendo su rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., ha fissato il seguente principio di diritto: “La Carta
Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. CP_1
Quanto alla sommatoria di contratti a termine nel corso dell'anno scolastico, nella citata sentenza n. 29961/2023 la Suprema Corte ha affermato che la ratio del beneficio si basa su “una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico” (punto 5.3 della motivazione) che consiste nel fornire un sostegno formativo all'intera attività didattica su un piano di durata almeno “annuale” e che “è al contempo errato fare leva sulla Carta Docente come unico strumento di formazione, in ogni caso e per ogni durata dell'impiego didattico. La Carta, infatti - rileva il collegio - non esaurisce l'ambito dei possibili interventi formativi, essendo previsto dalle norme un più ampio novero di misure
destinabili dal datore di lavoro alle varie tipologie di dipendenti, non rilevando qui - in quanto
del tutto estranee alla disamina giuridica di un dato istituto - eventuali carenze nelle iniziative del Ministero datore di lavoro su tale diverso piano. Tali considerazioni escludono che possano
avere immediato e decisivo rilievo i richiami del ricorrente a fonti eurounitarie - riepilogati
nello storico di lite - riguardanti il diritto dei lavoratori alla formazione, che ovviamente non è in sé negato dall'ordinamento interno, dovendosi qui più limitatamente discutere se sia consentito riconoscere lo speciale beneficio solo ai lavoratori a tempo indeterminato” (punto
5.4 della motivazione).
Il Tribunale aderisce all'orientamento della giurisprudenza di merito che esclude il riconoscimento del beneficio per incarichi non annuali, ma caratterizzati da supplenze brevi, poiché “la supplenza annuale implica tanto per il datore di lavoro quanto per il docente, una prospettiva di insegnamento, che per la sua durata annuale, giustifica quell'ulteriore ausilio formativo, dato dal “bonus docenti”, al pari del dipendente assunto a tempo indeterminato;
laddove invece, per le supplenze brevi, che ex ante pongono sia il docente che la scuola innanzi alla prospettiva di una docenza limitata ad un breve periodo, è ragionevole escludere un beneficio che consente l'acquisto di beni per loro natura coerenti con una prospettiva di insegnamento non saltuario, ma prevedibile ex ante come duraturo, tale quantomeno da coprire un anno di insegnamento scolastico” (Tribunale di Verona Sentenza n. 220/2024).
Peraltro, con decreto di inammissibilità n. 7254 del 19.3.2024 la Corte di Cassazione, decidendo su rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., ha affermato che: “7.4 La linea ermeneutica è stata tracciata ed ulteriormente chiarita nel passaggio argomentativo che segue:
“un giudizio comparativo svolto su situazioni lavorative particolari finisce per astrarre completamente il raffronto da quanto sta alla base della scelta legislativa, il che non appare corretto”, poiché “la connessione dell'attribuzione della Carta ad una didattica annua verrebbe ingiustificatamente alterata se ad individuare i presupposti per il godimento del beneficio
bastasse una mera sommatoria di giorni numericamente pari a quelli che un certo docente, con particolari condizioni di lavoro quali il part time, deve svolgere o se addirittura il raffronto
andasse verso chi non svolge al momento attività didattica o se ancora dovesse valorizzarsi, al
fine di estendere a tutti il beneficio, il fatto che un docente di ruolo occasionalmente inizi a prestare servizio ad anno scolastico in corso”.
Risulta difficile, infatti, discorrere di una programmazione siffatta in presenza di contratti di supplenza breve successivi, per insegnamenti con oggetto differente o impartiti presso istituti scolastici diversi o scuole di ordine diverso, situazione questa che appare poco compatibile con la scelta operata dal legislatore.
Nel caso di specie, la ricorrente ha svolto nell'a.s. 2021/2022 un incarico di lavoro a tempo determinato con orario di sole 4 ore settimanali e nell'a.s. 2022/2023 un incarico di lavoro a tempo determinato con orario di sole 2 ore settimanali, differentemente dagli incarichi annuali che giustificano la concessione del beneficio, come emerge dalla documentazione contrattuale in atti.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Nulla sulle spese, vista la contumacia della parte resistente.
PQM
Il Giudice del lavoro,
definitivamente pronunciando nella controversia di cui in epigrafe, ogni diversa domanda od eccezione respinta:
1. Rigetta il ricorso.
2. Nulla sulle spese. Larino, 13 maggio 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Silvia Cucchiella