Versione
30 luglio 1978
30 luglio 1978
>
Versione
1 gennaio 1992
1 gennaio 1992
>
Versione
30 dicembre 1998
30 dicembre 1998
Art. 12. (Equo canone degli immobili adibiti ad uso di abitazione)
Il canone di locazione e sublocazione degli immobili adibiti ad uso di abitazione non puo' superare il 3,85 per cento del valore locativo dell'immobile locato.
Il valore locativo e' costituito dal prodotto della superficie convenzionale dell'immobile per il costo unitario di produzione del medesimo.
Il costo unitario di produzione e' pari al costo base moltiplicato per i coefficienti correttivi indicati nell'articolo 15.
Gli elementi che concorrono alla determinazione del canone di affitto, accertati dalle parti, vanno indicati nel contratto di locazione.
Se l'immobile locato e' completamente arredato con mobili forniti dal locatore e idonei, per consistenza e qualita', all'uso convenuto, il canone determinato ai sensi dei commi precedenti puo' essere maggiorato fino ad un massimo del 30 per cento.
COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 13 SETTEMBRE 1991, N. 299 , CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 18 NOVEMBRE 1991, N. 363 . ((25)) --------------- AGGIORNAMENTO (25) La L. 9 dicembre 1998, n. 431 ha disposto (con l'art. 14 comma 4) l'abrogazione del presente articolo "limitatamente alle locazioni abitative".
Il canone di locazione e sublocazione degli immobili adibiti ad uso di abitazione non puo' superare il 3,85 per cento del valore locativo dell'immobile locato.
Il valore locativo e' costituito dal prodotto della superficie convenzionale dell'immobile per il costo unitario di produzione del medesimo.
Il costo unitario di produzione e' pari al costo base moltiplicato per i coefficienti correttivi indicati nell'articolo 15.
Gli elementi che concorrono alla determinazione del canone di affitto, accertati dalle parti, vanno indicati nel contratto di locazione.
Se l'immobile locato e' completamente arredato con mobili forniti dal locatore e idonei, per consistenza e qualita', all'uso convenuto, il canone determinato ai sensi dei commi precedenti puo' essere maggiorato fino ad un massimo del 30 per cento.
COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 13 SETTEMBRE 1991, N. 299 , CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 18 NOVEMBRE 1991, N. 363 . ((25)) --------------- AGGIORNAMENTO (25) La L. 9 dicembre 1998, n. 431 ha disposto (con l'art. 14 comma 4) l'abrogazione del presente articolo "limitatamente alle locazioni abitative".
Commentari • 12
- 1. Locazioni: canone convenzionale ultralegaleAvv. Antonella Pedone · https://www.antonellapedone.com/articoli · 9 ottobre 2009 · 8.379729
Nel caso di pendenza alla data di entrata in vigore della legge 9 dicembre 1998, n. 431 di un contratto di locazione ad uso abitativo con canone convenzionale ultralegale rispetto a quello c.d. equo da determinarsi ai sensi degli artt. 12 e segg. della legge n. 392 del 1978, qualora sia intervenuta la sua rinnovazione tacita ai sensi dell'art. 2, comma 6, della stessa legge n. 431 del 1998, il conduttore è legittimato ad esercitare l'azione prevista dall'indicato art. 79 diretta a rivendicare l'applicazione del canone legale in luogo di quello ultralegale pattuito (Cassazione, sentenza n. 12996 del 5 giugno 2009). […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 294
- 1. Trib. Roma, sentenza 13/01/2021, n. 628Provvedimento: […] La parte attrice anche in comparsa conclusionale ha illustrato più dettagliatamente che “il calcolo effettuato per determinare l'ammontare dell'indennità di occupazione è il seguente (cfr. doc. 12): costo unitario di produzione (euro 93,72) x superficie convenzionale dell'alloggio (52,35) x il coefficiente di abbattimento di cui all'art. 12 legge 392/1978 (0,0385) /12 x la percentuale di adeguamento ISTAT (3,96521) x 3 (ossia il 300% di cui all'incremento su indicato). […]Leggi di più...
- danno da occupazione·
- equo canone·
- interessi legali·
- contumacia·
- edilizia residenziale pubblica·
- indennità di occupazione·
- spese di giudizio·
- occupazione senza titolo·
- art. 15 L.R. 12/1999