Articolo 33 della Legge 28 ottobre 1970, n. 775
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10 novembre 1970
Art. 33.
Al maggiore onere a carico del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1970, derivante dalle modifiche apportate con la presente legge alle norme di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 249 , valutato in lire 60 miliardi, si provvede con corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti, al bilancio dello Stato e ai bilanci delle aziende autonome, le variazioni occorrenti per la attuazione della presente legge.
Entrata in vigore il 10 novembre 1970