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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 10/10/2025, n. 3723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3723 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott. Vincenzo Maria
Tedesco, ha pronunziato all'udienza del 10.10.2025 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 6811 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025 vertente
TRA
c.f. rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Sofia Zaccheo;
Opponente
E
, c.f. , rappresentato e difeso dagli CP_1 C.F._2 avv.ti Irma Vaccaro Gammone e Nicola Soranno
Opposto
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo
*******
Con ricorso depositato il 12.05.2025 ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 479/2025, emesso dal Tribunale di Bari in data 31.03.2025 e notificato in data 01.04.2025, con il quale gli era stato intimato il pagamento della complessiva somma di € 60.566,80 (al lordo delle trattenute di legge) oltre interessi e spese, in favore di
[...]
, a titolo di t.f.r. CP_1
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, parte opposta ha negato la fondatezza dell'avversa opposizione, precisando come, in seguito ad un secondo ricorso monitorio finalizzato a recuperare ulteriore quota di t.f.r. medio tempore maturata, il Giudice del Tribunale di Bari – Sez. Lavoro, avesse emesso decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, non seguito da alcuna opposizione.
Ha concluso chiedendo anche la condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
All'esito dell'odierna udienza, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata.
In via del tutto preliminare, occorre rimarcare la piena integrità del contraddittorio, poiché non v'è alcuna questione di regolarizzazione contributiva tale da giustificare il coinvolgimento processuale di enti previdenziali.
Tanto chiarito, va premesso che il rapporto lavorativo è cessato in data
15.01.2025, allorquando rassegnava le dimissioni per giusta CP_1 causa.
In relazione a ciò, l'odierno opposto ha agito al fine di ottenere la corresponsione del t.f.r., per un ammontare di € 60.566,80, al lordo delle trattenute e ritenute di legge.
Ciò posto, non è controversa la sussistenza dei fatti costitutivi del credito oggetto della domanda monitoria.
Inoltre, parte opponente non ha dimostrato il proprio inadempimento;
nel proprio atto di opposizione, anzi, si legge: “è bene vero che l'opponente non
è in grado di comprovare la corresponsione integrale del trattamento di fine rapporto”.
Quanto, poi, alle ragioni dell'opposizione aventi ad oggetto la quantificazione del dovuto, le argomentazioni di parte datoriale non possono essere condivise, poichè, come correttamente argomentato da parte opposta, il credito dovuto a titolo di t.f.r. deve essere riconosciuto al lordo.
Pag. 2 di 5 Le ritenute fiscali esulano, infatti, dal rapporto di lavoro che lega il datore di lavoro con il singolo prestatore, ma attengono a un diverso rapporto, ovvero quello tributario sul quale il giudice del lavoro non può intervenire.
A conferma di quanto sopra detto, vi sono consolidati principi giurisprudenziali in base ai quali “l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive, in continuità con
l'orientamento costante di questa Corte, debbono essere effettuati al loro delle ritenute fiscali, atteso che il meccanismo di queste ultime si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento e alla liquidazione delle spettanze retributive (come pure all'assegnazione delle relative somme in sede di esecuzione forzata) non ha il potere d'interferire, restando le dette somme assoggettate a tassazione, secondo il criterio c.d. di cassa e non di competenza, soltanto una volta che saranno dal lavoratore effettivamente percepite” (fra le tante, Cass. n. 21010 del 2013; Cass. n. 18044 del 2015; Cass. n. 28446 del 2019).
In senso analogo, è stato chiarito che i crediti retributivi del lavoratore subordinato, accertati in giudizio, vanno liquidati al lordo delle ritenute fiscali e contributive di legge e non al netto, "in quanto le prime attengono al distinto rapporto di imposta e vanno eseguite in un momento successivo ed anche le seconde non possono essere considerate nell'ambito del giudizio di cognizione, poiché il datore di lavoro può provvedervi in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza" (Cass. n. 13 del 2012).
Dunque, l'opposizione deve essere rigettata ed il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato.
Le spese dell'opposizione seguono la soccombenza.
Quanto, poi, alla domanda ex art. 96 c.p.c., parte opposta ha innanzitutto chiesto una condanna in base al comma 1, allegando, a tal fine, la circostanza che parte opponente ha avviato il giudizio solo al fine di differire le proprie obbligazioni di pagamento;
inoltre, la difesa del lavoratore ha
Pag. 3 di 5 parallelamente domandato una pronuncia ai sensi del comma 3, potendo la parte - “con l'uso della normale diligenza – acquisire la consapevolezza delle infondatezza della propria opposizione”.
In merito alla condanna ai sensi del comma 1 dell'art. 96 c.p.c., la richiesta risarcitoria deve giudicarsi infondata per mancata allegazione e prova dei pregiudizi patiti (anche di carattere ipoteticamente non patrimoniale), alla stregua dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui “il soggetto che intenda far valere la responsabilità aggravata del creditore procedente non deve limitarsi ad allegare i fatti relativi alla condotta ma deve altresì illustrare il nocumento patrimoniale e non patrimoniale effettivamente subito in virtù di detta condotta” (cfr. Cass. n. 691 del 2012 e, di recente, Cass., Sez. Un., n.
9912 del 2018).
Diverso discorso vale, poi, per la richiesta formulata ai sensi del comma 3 dell'art. 96 c.p.c. (“il giudice anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”).
Si precisa, al riguardo, richiamando quando espresso dalla Suprema Corte di Cassazione, che la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. “configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2 c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale” (Cass. n. 20018 del 2020).
Ebbene, nel presente giudizio - sebbene le argomentazioni espresse a sostegno dell'opposizione sono da giudicarsi manifestamente infondate e basate su argomenti contrastanti con la giurisprudenza di legittimità consolidata (Cass. 7094 del 2023) - v'è da osservare come l'iniziativa processuale intrapresa si collochi nel contesto di plurime aggressioni patrimoniali dell'opponente ed abbia trovato, quale primaria giustificazione, anche in una prospettiva di bonario componimento di complessivi dissidi
Pag. 4 di 5 familiari, quella di sterilizzare una provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo che non avrebbe dovuto essere concessa (per le ragioni espresse in sede di fissazione dell'udienza di discussione).
Né – ed, anzi, soprattutto – può trascurarsi come l'opponente, confessando il proprio inadempimento (si veda supra), si sia astenuto dall'introdurre nel processo degli ostacoli dilatori all'accertamento della sussistenza del diritto oggetto di giudizio (come viceversa spesso accade, ad esempio mediante pretestuose eccezioni di compensazione).
Per inciso, un'ulteriore statuizione di condanna (ex art. 96, comma 3, c.p.c.) rischierebbe di rivelarsi iniqua (e quindi in contrasto con il dettato della disposizione in esame) in ragione del suo cumulo con l'ammontare delle spese di lite, essendo queste ultime già estremamente elevate (in base ai parametri del D.M. 55/2014) in relazione al valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio di iscritto al n. 6811 del ruolo generale lavoro dell'anno 2025, promosso da contro , così provvede: Parte_1 CP_1
1) rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 479/2025, emesso dal Tribunale di Bari in data 31.03.2025, dichiarandolo esecutivo;
2) condanna al pagamento, in favore Parte_1 dell'opposto, delle spese del giudizio di opposizione, che liquida in complessivi, € 5.500,00 oltre rimborso spese generali nella misura del
15%, nonché Iva e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dei difensori anticipatari.
Bari, 10.10.2025.
Il giudice della Sezione lavoro dott. Vincenzo Maria Tedesco
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