Articolo 4 della Legge 10 dicembre 1993, n. 515
Articolo 3Articolo 5
Versione
29 dicembre 1993
Art. 4. (Comunicazioni agli elettori) 1. Appena determinati i collegi elettorali uninominali, e ogni volta che essi siano rivisti, i comuni il cui territorio e' ricompreso in piu' collegi provvedono ad inviare a ciascun elettore una comunicazione in cui sia specificato il collegio uninominale, sia della Camera dei deputati che del Senato della Repubblica, in cui l'elettore stesso esercitera' il diritto di voto e di sottoscrizione per la presentazione delle candidature.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1993
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