Articolo 19 della Legge 27 luglio 1978, n. 392
Articolo 18Articolo 20
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30 luglio 1978
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30 dicembre 1998
Art. 19. (Livello di piano)

In relazione al livello di piano, limitatamente alle unita' immobiliari situate in immobili costituiti da almeno tre piani fuori terra, si applicano i seguenti coefficienti:
a) 0,80 per, le abitazioni situate al piano seminterrato;
b) 0,90 per le abitazioni situate al piano terreno;
c) 1,00 per le abitazioni situate nei piani intermedi e all'ultimo piano;
d) 1,20 per le abitazioni situate al piano attico.
Per le abitazioni situate al quarto piano e superiori di immobili sprovvisti di ascensore, i coefficienti previsti alle lettere c) e d) del comma precedente sono rispettivamente ridotti a 0,95 e 1,10. ((25)) --------------- AGGIORNAMENTO (25) La L. 9 dicembre 1998, n. 431 ha disposto (con l'art. 14 comma 4) l'abrogazione del presente articolo "limitatamente alle locazioni abitative".
Entrata in vigore il 30 dicembre 1998
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